SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA58, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
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a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
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1 | Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
a | in un procedimento da esse proposto; |
b | in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; |
c | in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione. |
1bis | L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34 |
2 | L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
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1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 19 - Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194748; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 40 - Il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento. Egli prende in considerazione il contegno delle parti nel processo, per esempio il rifiuto di ottemperare ad una citazione personale, di rispondere a domande del giudice o di produrre i mezzi di prova richiesti. |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 32a - 1 I gestori dell'infrastruttura partecipano ai costi di mantenimento degli enti di difesa nella misura in cui questi ultimi forniscono prestazioni finalizzate all'intervento sugli impianti ferroviari. |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 2 Imprese ferroviarie - Le imprese ferroviarie sono imprese che: |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 32a - 1 I gestori dell'infrastruttura partecipano ai costi di mantenimento degli enti di difesa nella misura in cui questi ultimi forniscono prestazioni finalizzate all'intervento sugli impianti ferroviari. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 6 Principio - I corpi pompieri e i servizi di difesa chimica adottano preparativi commisurati ai rischi, a condizione che siano proporzionati, per gestire eventi che si verificano su impianti ferroviari. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 9 Materiale - 1 I gestori dell'infrastruttura definiscono e acquistano il materiale ferroviario che, insieme a quello della difesa dell'impresa, è necessario ai corpi pompieri e ai servizi di difesa chimica per gestire gli eventi che si verificano su impianti ferroviari. |
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1 | I gestori dell'infrastruttura definiscono e acquistano il materiale ferroviario che, insieme a quello della difesa dell'impresa, è necessario ai corpi pompieri e ai servizi di difesa chimica per gestire gli eventi che si verificano su impianti ferroviari. |
2 | Forniscono gratuitamente il materiale ai corpi pompieri e ai servizi di difesa chimica designati dal Cantone. |
3 | I corpi pompieri e i servizi di difesa chimica provvedono alla manutenzione e alla riparazione del materiale. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 10 Costi di mantenimento - 1 I gestori dell'infrastruttura devono indennizzare i Cantoni per i costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica relativi agli interventi sui loro impianti ferroviari. |
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1 | I gestori dell'infrastruttura devono indennizzare i Cantoni per i costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica relativi agli interventi sui loro impianti ferroviari. |
2 | Il calcolo dei costi di mantenimento complessivi e della partecipazione dei gestori dell'infrastruttura è descritto nell'allegato 2. |
3 | L'importo della partecipazione dei gestori dell'infrastruttura dipende dalla lunghezza della loro rete ferroviaria e dal rischio relativo ai loro impianti ferroviari. L'importo è adeguato in caso di cambiamenti rilevanti. |
4 | Le prestazioni di mantenimento fornite dai gestori dell'infrastruttura, in particolare quelle fornite dalla difesa dell'impresa, sono prese in debita considerazione. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza si intende per: |
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a | impianti ferroviari: le costruzioni e gli impianti di cui all'articolo 18 capoverso 1 Lferr, ad eccezione delle costruzioni per le quali è stata conclusa un'assicurazione sugli immobili e delle tranvie; |
b | servizi di difesa: i centri di soccorso dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica gestiti dai Cantoni, dai Distretti e dai Comuni; |
c | difesa chimica: i servizi di difesa in grado di gestire incidenti che si verificano durante il trasporto di merci pericolose (eventi concernenti merci pericolose) su impianti ferroviari; |
d | corpi pompieri: i servizi di difesa in grado di gestire eventi su impianti ferroviari, eccetto quelli concernenti merci pericolose; |
e | difesa dell'impresa: i servizi dei gestori dell'infrastruttura che dispongono di mezzi di intervento specifici e di personale addestrato per intervenire in caso di eventi su impianti ferroviari. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza si intende per: |
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a | impianti ferroviari: le costruzioni e gli impianti di cui all'articolo 18 capoverso 1 Lferr, ad eccezione delle costruzioni per le quali è stata conclusa un'assicurazione sugli immobili e delle tranvie; |
b | servizi di difesa: i centri di soccorso dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica gestiti dai Cantoni, dai Distretti e dai Comuni; |
c | difesa chimica: i servizi di difesa in grado di gestire incidenti che si verificano durante il trasporto di merci pericolose (eventi concernenti merci pericolose) su impianti ferroviari; |
d | corpi pompieri: i servizi di difesa in grado di gestire eventi su impianti ferroviari, eccetto quelli concernenti merci pericolose; |
e | difesa dell'impresa: i servizi dei gestori dell'infrastruttura che dispongono di mezzi di intervento specifici e di personale addestrato per intervenire in caso di eventi su impianti ferroviari. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 10 Costi di mantenimento - 1 I gestori dell'infrastruttura devono indennizzare i Cantoni per i costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica relativi agli interventi sui loro impianti ferroviari. |
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1 | I gestori dell'infrastruttura devono indennizzare i Cantoni per i costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica relativi agli interventi sui loro impianti ferroviari. |
2 | Il calcolo dei costi di mantenimento complessivi e della partecipazione dei gestori dell'infrastruttura è descritto nell'allegato 2. |
3 | L'importo della partecipazione dei gestori dell'infrastruttura dipende dalla lunghezza della loro rete ferroviaria e dal rischio relativo ai loro impianti ferroviari. L'importo è adeguato in caso di cambiamenti rilevanti. |
4 | Le prestazioni di mantenimento fornite dai gestori dell'infrastruttura, in particolare quelle fornite dalla difesa dell'impresa, sono prese in debita considerazione. |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 32a - 1 I gestori dell'infrastruttura partecipano ai costi di mantenimento degli enti di difesa nella misura in cui questi ultimi forniscono prestazioni finalizzate all'intervento sugli impianti ferroviari. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 3 Convenzioni - I gestori dell'infrastruttura stipulano con i Cantoni interessati convenzioni che disciplinano le prestazioni di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica e la partecipazione ai relativi costi. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 3 Convenzioni - I gestori dell'infrastruttura stipulano con i Cantoni interessati convenzioni che disciplinano le prestazioni di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica e la partecipazione ai relativi costi. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 15 - 1 L'UFT pubblica: |
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1 | L'UFT pubblica: |
a | i dati relativi alle tratte necessari per determinare il rischio; |
b | le indennità versate dai gestori dell'infrastruttura ai singoli Cantoni; |
c | un modello di convenzione tra il gestore dell'infrastruttura e il Cantone; |
d | gli indirizzi dei servizi di contatto e di coordinamento cantonali. |
2 | Le informazioni pubblicate sono aggiornate ogni quattro anni. |
3 | In caso di modifiche sostanziali al metodo di calcolo delle indennità consulta previamente i Cantoni e i gestori dell'infrastruttura. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 15 - 1 L'UFT pubblica: |
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1 | L'UFT pubblica: |
a | i dati relativi alle tratte necessari per determinare il rischio; |
b | le indennità versate dai gestori dell'infrastruttura ai singoli Cantoni; |
c | un modello di convenzione tra il gestore dell'infrastruttura e il Cantone; |
d | gli indirizzi dei servizi di contatto e di coordinamento cantonali. |
2 | Le informazioni pubblicate sono aggiornate ogni quattro anni. |
3 | In caso di modifiche sostanziali al metodo di calcolo delle indennità consulta previamente i Cantoni e i gestori dell'infrastruttura. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 1 - 1 La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
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1 | La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
2 | Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. |
3 | Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 10 |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 10 Costi di mantenimento - 1 I gestori dell'infrastruttura devono indennizzare i Cantoni per i costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica relativi agli interventi sui loro impianti ferroviari. |
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1 | I gestori dell'infrastruttura devono indennizzare i Cantoni per i costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica relativi agli interventi sui loro impianti ferroviari. |
2 | Il calcolo dei costi di mantenimento complessivi e della partecipazione dei gestori dell'infrastruttura è descritto nell'allegato 2. |
3 | L'importo della partecipazione dei gestori dell'infrastruttura dipende dalla lunghezza della loro rete ferroviaria e dal rischio relativo ai loro impianti ferroviari. L'importo è adeguato in caso di cambiamenti rilevanti. |
4 | Le prestazioni di mantenimento fornite dai gestori dell'infrastruttura, in particolare quelle fornite dalla difesa dell'impresa, sono prese in debita considerazione. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 10 Costi di mantenimento - 1 I gestori dell'infrastruttura devono indennizzare i Cantoni per i costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica relativi agli interventi sui loro impianti ferroviari. |
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1 | I gestori dell'infrastruttura devono indennizzare i Cantoni per i costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica relativi agli interventi sui loro impianti ferroviari. |
2 | Il calcolo dei costi di mantenimento complessivi e della partecipazione dei gestori dell'infrastruttura è descritto nell'allegato 2. |
3 | L'importo della partecipazione dei gestori dell'infrastruttura dipende dalla lunghezza della loro rete ferroviaria e dal rischio relativo ai loro impianti ferroviari. L'importo è adeguato in caso di cambiamenti rilevanti. |
4 | Le prestazioni di mantenimento fornite dai gestori dell'infrastruttura, in particolare quelle fornite dalla difesa dell'impresa, sono prese in debita considerazione. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 11 Costi di formazione, formazione continua ed esercitazioni - 1 Oltre ai costi di mantenimento, i gestori dell'infrastruttura si assumono i costi per: |
|
1 | Oltre ai costi di mantenimento, i gestori dell'infrastruttura si assumono i costi per: |
a | l'organizzazione dei corsi di formazione e di formazione continua; |
b | il ricorso a specialisti; |
c | l'utilizzo dei propri impianti ferroviari a fini di formazione e di formazione continua. |
2 | I costi legati alle ore di formazione e alle spese di viaggio e di vitto degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica e quelli legati all'impiego del materiale e dei veicoli in loro dotazione sono compresi nei costi di mantenimento da indennizzare secondo l'articolo 10. |
3 | I costi sostenuti dai corpi pompieri e dai servizi di difesa chimica per la preparazione e lo svolgimento delle esercitazioni e per i lavori di fine intervento sono compresi nei costi di mantenimento. |
4 | I costi per la formazione, la formazione continua e le esercitazioni che superano i valori stabiliti nell'allegato 1 sono a carico della parte che li ha causati. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 11 Costi di formazione, formazione continua ed esercitazioni - 1 Oltre ai costi di mantenimento, i gestori dell'infrastruttura si assumono i costi per: |
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1 | Oltre ai costi di mantenimento, i gestori dell'infrastruttura si assumono i costi per: |
a | l'organizzazione dei corsi di formazione e di formazione continua; |
b | il ricorso a specialisti; |
c | l'utilizzo dei propri impianti ferroviari a fini di formazione e di formazione continua. |
2 | I costi legati alle ore di formazione e alle spese di viaggio e di vitto degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica e quelli legati all'impiego del materiale e dei veicoli in loro dotazione sono compresi nei costi di mantenimento da indennizzare secondo l'articolo 10. |
3 | I costi sostenuti dai corpi pompieri e dai servizi di difesa chimica per la preparazione e lo svolgimento delle esercitazioni e per i lavori di fine intervento sono compresi nei costi di mantenimento. |
4 | I costi per la formazione, la formazione continua e le esercitazioni che superano i valori stabiliti nell'allegato 1 sono a carico della parte che li ha causati. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 10 Costi di mantenimento - 1 I gestori dell'infrastruttura devono indennizzare i Cantoni per i costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica relativi agli interventi sui loro impianti ferroviari. |
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1 | I gestori dell'infrastruttura devono indennizzare i Cantoni per i costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica relativi agli interventi sui loro impianti ferroviari. |
2 | Il calcolo dei costi di mantenimento complessivi e della partecipazione dei gestori dell'infrastruttura è descritto nell'allegato 2. |
3 | L'importo della partecipazione dei gestori dell'infrastruttura dipende dalla lunghezza della loro rete ferroviaria e dal rischio relativo ai loro impianti ferroviari. L'importo è adeguato in caso di cambiamenti rilevanti. |
4 | Le prestazioni di mantenimento fornite dai gestori dell'infrastruttura, in particolare quelle fornite dalla difesa dell'impresa, sono prese in debita considerazione. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 9 Materiale - 1 I gestori dell'infrastruttura definiscono e acquistano il materiale ferroviario che, insieme a quello della difesa dell'impresa, è necessario ai corpi pompieri e ai servizi di difesa chimica per gestire gli eventi che si verificano su impianti ferroviari. |
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1 | I gestori dell'infrastruttura definiscono e acquistano il materiale ferroviario che, insieme a quello della difesa dell'impresa, è necessario ai corpi pompieri e ai servizi di difesa chimica per gestire gli eventi che si verificano su impianti ferroviari. |
2 | Forniscono gratuitamente il materiale ai corpi pompieri e ai servizi di difesa chimica designati dal Cantone. |
3 | I corpi pompieri e i servizi di difesa chimica provvedono alla manutenzione e alla riparazione del materiale. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 9 Materiale - 1 I gestori dell'infrastruttura definiscono e acquistano il materiale ferroviario che, insieme a quello della difesa dell'impresa, è necessario ai corpi pompieri e ai servizi di difesa chimica per gestire gli eventi che si verificano su impianti ferroviari. |
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1 | I gestori dell'infrastruttura definiscono e acquistano il materiale ferroviario che, insieme a quello della difesa dell'impresa, è necessario ai corpi pompieri e ai servizi di difesa chimica per gestire gli eventi che si verificano su impianti ferroviari. |
2 | Forniscono gratuitamente il materiale ai corpi pompieri e ai servizi di difesa chimica designati dal Cantone. |
3 | I corpi pompieri e i servizi di difesa chimica provvedono alla manutenzione e alla riparazione del materiale. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 10 Costi di mantenimento - 1 I gestori dell'infrastruttura devono indennizzare i Cantoni per i costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica relativi agli interventi sui loro impianti ferroviari. |
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1 | I gestori dell'infrastruttura devono indennizzare i Cantoni per i costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica relativi agli interventi sui loro impianti ferroviari. |
2 | Il calcolo dei costi di mantenimento complessivi e della partecipazione dei gestori dell'infrastruttura è descritto nell'allegato 2. |
3 | L'importo della partecipazione dei gestori dell'infrastruttura dipende dalla lunghezza della loro rete ferroviaria e dal rischio relativo ai loro impianti ferroviari. L'importo è adeguato in caso di cambiamenti rilevanti. |
4 | Le prestazioni di mantenimento fornite dai gestori dell'infrastruttura, in particolare quelle fornite dalla difesa dell'impresa, sono prese in debita considerazione. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 11 Costi di formazione, formazione continua ed esercitazioni - 1 Oltre ai costi di mantenimento, i gestori dell'infrastruttura si assumono i costi per: |
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1 | Oltre ai costi di mantenimento, i gestori dell'infrastruttura si assumono i costi per: |
a | l'organizzazione dei corsi di formazione e di formazione continua; |
b | il ricorso a specialisti; |
c | l'utilizzo dei propri impianti ferroviari a fini di formazione e di formazione continua. |
2 | I costi legati alle ore di formazione e alle spese di viaggio e di vitto degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica e quelli legati all'impiego del materiale e dei veicoli in loro dotazione sono compresi nei costi di mantenimento da indennizzare secondo l'articolo 10. |
3 | I costi sostenuti dai corpi pompieri e dai servizi di difesa chimica per la preparazione e lo svolgimento delle esercitazioni e per i lavori di fine intervento sono compresi nei costi di mantenimento. |
4 | I costi per la formazione, la formazione continua e le esercitazioni che superano i valori stabiliti nell'allegato 1 sono a carico della parte che li ha causati. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina le prestazioni di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari nonché la partecipazione dei gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo 2 lettera a Lferr ai costi di mantenimento. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 7 Personale - 1 I corpi pompieri e i servizi di difesa chimica garantiscono che per la gestione di possibili eventi sia mobilitabile il numero necessario di addetti. |
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1 | I corpi pompieri e i servizi di difesa chimica garantiscono che per la gestione di possibili eventi sia mobilitabile il numero necessario di addetti. |
2 | Gli addetti mobilitabili dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica devono disporre della formazione necessaria per gestire eventi. Sono tenuti a seguire regolarmente corsi di formazione continua e a partecipare a esercitazioni. |
3 | Il numero necessario di addetti mobilitabili nonché la durata e il tipo di formazione, di formazione continua e di esercitazioni sono definiti nell'allegato 1. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 9 Materiale - 1 I gestori dell'infrastruttura definiscono e acquistano il materiale ferroviario che, insieme a quello della difesa dell'impresa, è necessario ai corpi pompieri e ai servizi di difesa chimica per gestire gli eventi che si verificano su impianti ferroviari. |
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1 | I gestori dell'infrastruttura definiscono e acquistano il materiale ferroviario che, insieme a quello della difesa dell'impresa, è necessario ai corpi pompieri e ai servizi di difesa chimica per gestire gli eventi che si verificano su impianti ferroviari. |
2 | Forniscono gratuitamente il materiale ai corpi pompieri e ai servizi di difesa chimica designati dal Cantone. |
3 | I corpi pompieri e i servizi di difesa chimica provvedono alla manutenzione e alla riparazione del materiale. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 102 - 1 Se l'obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora mediante l'interpellazione del creditore. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 104 - 1 Il debitore in mora al pagamento di una somma di danaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento all'anno, quand'anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
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1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili - 1 Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. |
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1 | Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. |
2 | Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 9 Spese di rappresentanza e di patrocinio - 1 Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: |
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1 | Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: |
a | l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati; |
b | i disborsi quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, le spese di porto e le spese telefoniche; |
c | l'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta sulle indennità ai sensi delle lettere a e b, a meno che la stessa non sia già stata considerata. |
2 | Non è dovuta alcuna indennità se esiste un rapporto di lavoro tra il mandatario e la parte. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 9 Spese di rappresentanza e di patrocinio - 1 Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: |
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1 | Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: |
a | l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati; |
b | i disborsi quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, le spese di porto e le spese telefoniche; |
c | l'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta sulle indennità ai sensi delle lettere a e b, a meno che la stessa non sia già stata considerata. |
2 | Non è dovuta alcuna indennità se esiste un rapporto di lavoro tra il mandatario e la parte. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 9 Spese di rappresentanza e di patrocinio - 1 Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: |
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1 | Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: |
a | l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati; |
b | i disborsi quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, le spese di porto e le spese telefoniche; |
c | l'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta sulle indennità ai sensi delle lettere a e b, a meno che la stessa non sia già stata considerata. |
2 | Non è dovuta alcuna indennità se esiste un rapporto di lavoro tra il mandatario e la parte. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili - 1 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
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1 | Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
2 | Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 10 Onorario dell'avvocato ed indennità dei mandatari professionali che non sono avvocati - 1 L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte. |
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1 | L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte. |
2 | La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. L'imposta sul valore aggiunto non è compresa in dette tariffe. |
3 | Nelle cause con interesse pecuniario, l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati possono essere adeguatamente aumentati. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 9 Spese di rappresentanza e di patrocinio - 1 Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: |
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1 | Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: |
a | l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati; |
b | i disborsi quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, le spese di porto e le spese telefoniche; |
c | l'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta sulle indennità ai sensi delle lettere a e b, a meno che la stessa non sia già stata considerata. |
2 | Non è dovuta alcuna indennità se esiste un rapporto di lavoro tra il mandatario e la parte. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |