SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
|
1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
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1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
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a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
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1 | Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
a | in un procedimento da esse proposto; |
b | in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; |
c | in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione. |
1bis | L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34 |
2 | L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
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1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 19 - Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194748; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 40 - Il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento. Egli prende in considerazione il contegno delle parti nel processo, per esempio il rifiuto di ottemperare ad una citazione personale, di rispondere a domande del giudice o di produrre i mezzi di prova richiesti. |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 32a - 1 I gestori dell'infrastruttura partecipano ai costi di mantenimento degli enti di difesa nella misura in cui questi ultimi forniscono prestazioni finalizzate all'intervento sugli impianti ferroviari. |
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1 | I gestori dell'infrastruttura partecipano ai costi di mantenimento degli enti di difesa nella misura in cui questi ultimi forniscono prestazioni finalizzate all'intervento sugli impianti ferroviari. |
2 | I gestori dell'infrastruttura concludono con i Cantoni interessati convenzioni sulla fornitura di siffatte prestazioni e sull'assunzione delle relative spese. |
3 | Il DATEC stabilisce in particolare quali prestazioni può comportare la preparazione all'intervento degli enti di difesa e le modalità di calcolo dei costi di mantenimento. |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 2 Imprese ferroviarie - Le imprese ferroviarie sono imprese che: |
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a | costruiscono ed esercitano l'infrastruttura (gestori dell'infrastruttura); |
b | effettuano trasporti avvalendosi dell'infrastruttura (imprese di trasporto ferroviario). |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 32a - 1 I gestori dell'infrastruttura partecipano ai costi di mantenimento degli enti di difesa nella misura in cui questi ultimi forniscono prestazioni finalizzate all'intervento sugli impianti ferroviari. |
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1 | I gestori dell'infrastruttura partecipano ai costi di mantenimento degli enti di difesa nella misura in cui questi ultimi forniscono prestazioni finalizzate all'intervento sugli impianti ferroviari. |
2 | I gestori dell'infrastruttura concludono con i Cantoni interessati convenzioni sulla fornitura di siffatte prestazioni e sull'assunzione delle relative spese. |
3 | Il DATEC stabilisce in particolare quali prestazioni può comportare la preparazione all'intervento degli enti di difesa e le modalità di calcolo dei costi di mantenimento. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 6 Principio - I corpi pompieri e i servizi di difesa chimica adottano preparativi commisurati ai rischi, a condizione che siano proporzionati, per gestire eventi che si verificano su impianti ferroviari. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 9 Materiale - 1 I gestori dell'infrastruttura definiscono e acquistano il materiale ferroviario che, insieme a quello della difesa dell'impresa, è necessario ai corpi pompieri e ai servizi di difesa chimica per gestire gli eventi che si verificano su impianti ferroviari. |
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1 | I gestori dell'infrastruttura definiscono e acquistano il materiale ferroviario che, insieme a quello della difesa dell'impresa, è necessario ai corpi pompieri e ai servizi di difesa chimica per gestire gli eventi che si verificano su impianti ferroviari. |
2 | Forniscono gratuitamente il materiale ai corpi pompieri e ai servizi di difesa chimica designati dal Cantone. |
3 | I corpi pompieri e i servizi di difesa chimica provvedono alla manutenzione e alla riparazione del materiale. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 10 Costi di mantenimento - 1 I gestori dell'infrastruttura devono indennizzare i Cantoni per i costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica relativi agli interventi sui loro impianti ferroviari. |
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1 | I gestori dell'infrastruttura devono indennizzare i Cantoni per i costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica relativi agli interventi sui loro impianti ferroviari. |
2 | Il calcolo dei costi di mantenimento complessivi e della partecipazione dei gestori dell'infrastruttura è descritto nell'allegato 2. |
3 | L'importo della partecipazione dei gestori dell'infrastruttura dipende dalla lunghezza della loro rete ferroviaria e dal rischio relativo ai loro impianti ferroviari. L'importo è adeguato in caso di cambiamenti rilevanti. |
4 | Le prestazioni di mantenimento fornite dai gestori dell'infrastruttura, in particolare quelle fornite dalla difesa dell'impresa, sono prese in debita considerazione. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza si intende per: |
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a | impianti ferroviari: le costruzioni e gli impianti di cui all'articolo 18 capoverso 1 Lferr, ad eccezione delle costruzioni per le quali è stata conclusa un'assicurazione sugli immobili e delle tranvie; |
b | servizi di difesa: i centri di soccorso dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica gestiti dai Cantoni, dai Distretti e dai Comuni; |
c | difesa chimica: i servizi di difesa in grado di gestire incidenti che si verificano durante il trasporto di merci pericolose (eventi concernenti merci pericolose) su impianti ferroviari; |
d | corpi pompieri: i servizi di difesa in grado di gestire eventi su impianti ferroviari, eccetto quelli concernenti merci pericolose; |
e | difesa dell'impresa: i servizi dei gestori dell'infrastruttura che dispongono di mezzi di intervento specifici e di personale addestrato per intervenire in caso di eventi su impianti ferroviari. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza si intende per: |
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a | impianti ferroviari: le costruzioni e gli impianti di cui all'articolo 18 capoverso 1 Lferr, ad eccezione delle costruzioni per le quali è stata conclusa un'assicurazione sugli immobili e delle tranvie; |
b | servizi di difesa: i centri di soccorso dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica gestiti dai Cantoni, dai Distretti e dai Comuni; |
c | difesa chimica: i servizi di difesa in grado di gestire incidenti che si verificano durante il trasporto di merci pericolose (eventi concernenti merci pericolose) su impianti ferroviari; |
d | corpi pompieri: i servizi di difesa in grado di gestire eventi su impianti ferroviari, eccetto quelli concernenti merci pericolose; |
e | difesa dell'impresa: i servizi dei gestori dell'infrastruttura che dispongono di mezzi di intervento specifici e di personale addestrato per intervenire in caso di eventi su impianti ferroviari. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 10 Costi di mantenimento - 1 I gestori dell'infrastruttura devono indennizzare i Cantoni per i costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica relativi agli interventi sui loro impianti ferroviari. |
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1 | I gestori dell'infrastruttura devono indennizzare i Cantoni per i costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica relativi agli interventi sui loro impianti ferroviari. |
2 | Il calcolo dei costi di mantenimento complessivi e della partecipazione dei gestori dell'infrastruttura è descritto nell'allegato 2. |
3 | L'importo della partecipazione dei gestori dell'infrastruttura dipende dalla lunghezza della loro rete ferroviaria e dal rischio relativo ai loro impianti ferroviari. L'importo è adeguato in caso di cambiamenti rilevanti. |
4 | Le prestazioni di mantenimento fornite dai gestori dell'infrastruttura, in particolare quelle fornite dalla difesa dell'impresa, sono prese in debita considerazione. |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 32a - 1 I gestori dell'infrastruttura partecipano ai costi di mantenimento degli enti di difesa nella misura in cui questi ultimi forniscono prestazioni finalizzate all'intervento sugli impianti ferroviari. |
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1 | I gestori dell'infrastruttura partecipano ai costi di mantenimento degli enti di difesa nella misura in cui questi ultimi forniscono prestazioni finalizzate all'intervento sugli impianti ferroviari. |
2 | I gestori dell'infrastruttura concludono con i Cantoni interessati convenzioni sulla fornitura di siffatte prestazioni e sull'assunzione delle relative spese. |
3 | Il DATEC stabilisce in particolare quali prestazioni può comportare la preparazione all'intervento degli enti di difesa e le modalità di calcolo dei costi di mantenimento. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 3 Convenzioni - I gestori dell'infrastruttura stipulano con i Cantoni interessati convenzioni che disciplinano le prestazioni di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica e la partecipazione ai relativi costi. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 3 Convenzioni - I gestori dell'infrastruttura stipulano con i Cantoni interessati convenzioni che disciplinano le prestazioni di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica e la partecipazione ai relativi costi. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 15 - 1 L'UFT pubblica: |
|
1 | L'UFT pubblica: |
a | i dati relativi alle tratte necessari per determinare il rischio; |
b | le indennità versate dai gestori dell'infrastruttura ai singoli Cantoni; |
c | un modello di convenzione tra il gestore dell'infrastruttura e il Cantone; |
d | gli indirizzi dei servizi di contatto e di coordinamento cantonali. |
2 | Le informazioni pubblicate sono aggiornate ogni quattro anni. |
3 | In caso di modifiche sostanziali al metodo di calcolo delle indennità consulta previamente i Cantoni e i gestori dell'infrastruttura. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 15 - 1 L'UFT pubblica: |
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1 | L'UFT pubblica: |
a | i dati relativi alle tratte necessari per determinare il rischio; |
b | le indennità versate dai gestori dell'infrastruttura ai singoli Cantoni; |
c | un modello di convenzione tra il gestore dell'infrastruttura e il Cantone; |
d | gli indirizzi dei servizi di contatto e di coordinamento cantonali. |
2 | Le informazioni pubblicate sono aggiornate ogni quattro anni. |
3 | In caso di modifiche sostanziali al metodo di calcolo delle indennità consulta previamente i Cantoni e i gestori dell'infrastruttura. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 1 - 1 La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
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1 | La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
2 | Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. |
3 | Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 10 |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 10 Costi di mantenimento - 1 I gestori dell'infrastruttura devono indennizzare i Cantoni per i costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica relativi agli interventi sui loro impianti ferroviari. |
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1 | I gestori dell'infrastruttura devono indennizzare i Cantoni per i costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica relativi agli interventi sui loro impianti ferroviari. |
2 | Il calcolo dei costi di mantenimento complessivi e della partecipazione dei gestori dell'infrastruttura è descritto nell'allegato 2. |
3 | L'importo della partecipazione dei gestori dell'infrastruttura dipende dalla lunghezza della loro rete ferroviaria e dal rischio relativo ai loro impianti ferroviari. L'importo è adeguato in caso di cambiamenti rilevanti. |
4 | Le prestazioni di mantenimento fornite dai gestori dell'infrastruttura, in particolare quelle fornite dalla difesa dell'impresa, sono prese in debita considerazione. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 10 Costi di mantenimento - 1 I gestori dell'infrastruttura devono indennizzare i Cantoni per i costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica relativi agli interventi sui loro impianti ferroviari. |
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1 | I gestori dell'infrastruttura devono indennizzare i Cantoni per i costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica relativi agli interventi sui loro impianti ferroviari. |
2 | Il calcolo dei costi di mantenimento complessivi e della partecipazione dei gestori dell'infrastruttura è descritto nell'allegato 2. |
3 | L'importo della partecipazione dei gestori dell'infrastruttura dipende dalla lunghezza della loro rete ferroviaria e dal rischio relativo ai loro impianti ferroviari. L'importo è adeguato in caso di cambiamenti rilevanti. |
4 | Le prestazioni di mantenimento fornite dai gestori dell'infrastruttura, in particolare quelle fornite dalla difesa dell'impresa, sono prese in debita considerazione. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 11 Costi di formazione, formazione continua ed esercitazioni - 1 Oltre ai costi di mantenimento, i gestori dell'infrastruttura si assumono i costi per: |
|
1 | Oltre ai costi di mantenimento, i gestori dell'infrastruttura si assumono i costi per: |
a | l'organizzazione dei corsi di formazione e di formazione continua; |
b | il ricorso a specialisti; |
c | l'utilizzo dei propri impianti ferroviari a fini di formazione e di formazione continua. |
2 | I costi legati alle ore di formazione e alle spese di viaggio e di vitto degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica e quelli legati all'impiego del materiale e dei veicoli in loro dotazione sono compresi nei costi di mantenimento da indennizzare secondo l'articolo 10. |
3 | I costi sostenuti dai corpi pompieri e dai servizi di difesa chimica per la preparazione e lo svolgimento delle esercitazioni e per i lavori di fine intervento sono compresi nei costi di mantenimento. |
4 | I costi per la formazione, la formazione continua e le esercitazioni che superano i valori stabiliti nell'allegato 1 sono a carico della parte che li ha causati. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 11 Costi di formazione, formazione continua ed esercitazioni - 1 Oltre ai costi di mantenimento, i gestori dell'infrastruttura si assumono i costi per: |
|
1 | Oltre ai costi di mantenimento, i gestori dell'infrastruttura si assumono i costi per: |
a | l'organizzazione dei corsi di formazione e di formazione continua; |
b | il ricorso a specialisti; |
c | l'utilizzo dei propri impianti ferroviari a fini di formazione e di formazione continua. |
2 | I costi legati alle ore di formazione e alle spese di viaggio e di vitto degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica e quelli legati all'impiego del materiale e dei veicoli in loro dotazione sono compresi nei costi di mantenimento da indennizzare secondo l'articolo 10. |
3 | I costi sostenuti dai corpi pompieri e dai servizi di difesa chimica per la preparazione e lo svolgimento delle esercitazioni e per i lavori di fine intervento sono compresi nei costi di mantenimento. |
4 | I costi per la formazione, la formazione continua e le esercitazioni che superano i valori stabiliti nell'allegato 1 sono a carico della parte che li ha causati. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 10 Costi di mantenimento - 1 I gestori dell'infrastruttura devono indennizzare i Cantoni per i costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica relativi agli interventi sui loro impianti ferroviari. |
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1 | I gestori dell'infrastruttura devono indennizzare i Cantoni per i costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica relativi agli interventi sui loro impianti ferroviari. |
2 | Il calcolo dei costi di mantenimento complessivi e della partecipazione dei gestori dell'infrastruttura è descritto nell'allegato 2. |
3 | L'importo della partecipazione dei gestori dell'infrastruttura dipende dalla lunghezza della loro rete ferroviaria e dal rischio relativo ai loro impianti ferroviari. L'importo è adeguato in caso di cambiamenti rilevanti. |
4 | Le prestazioni di mantenimento fornite dai gestori dell'infrastruttura, in particolare quelle fornite dalla difesa dell'impresa, sono prese in debita considerazione. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 9 Materiale - 1 I gestori dell'infrastruttura definiscono e acquistano il materiale ferroviario che, insieme a quello della difesa dell'impresa, è necessario ai corpi pompieri e ai servizi di difesa chimica per gestire gli eventi che si verificano su impianti ferroviari. |
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1 | I gestori dell'infrastruttura definiscono e acquistano il materiale ferroviario che, insieme a quello della difesa dell'impresa, è necessario ai corpi pompieri e ai servizi di difesa chimica per gestire gli eventi che si verificano su impianti ferroviari. |
2 | Forniscono gratuitamente il materiale ai corpi pompieri e ai servizi di difesa chimica designati dal Cantone. |
3 | I corpi pompieri e i servizi di difesa chimica provvedono alla manutenzione e alla riparazione del materiale. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 9 Materiale - 1 I gestori dell'infrastruttura definiscono e acquistano il materiale ferroviario che, insieme a quello della difesa dell'impresa, è necessario ai corpi pompieri e ai servizi di difesa chimica per gestire gli eventi che si verificano su impianti ferroviari. |
|
1 | I gestori dell'infrastruttura definiscono e acquistano il materiale ferroviario che, insieme a quello della difesa dell'impresa, è necessario ai corpi pompieri e ai servizi di difesa chimica per gestire gli eventi che si verificano su impianti ferroviari. |
2 | Forniscono gratuitamente il materiale ai corpi pompieri e ai servizi di difesa chimica designati dal Cantone. |
3 | I corpi pompieri e i servizi di difesa chimica provvedono alla manutenzione e alla riparazione del materiale. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 10 Costi di mantenimento - 1 I gestori dell'infrastruttura devono indennizzare i Cantoni per i costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica relativi agli interventi sui loro impianti ferroviari. |
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1 | I gestori dell'infrastruttura devono indennizzare i Cantoni per i costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica relativi agli interventi sui loro impianti ferroviari. |
2 | Il calcolo dei costi di mantenimento complessivi e della partecipazione dei gestori dell'infrastruttura è descritto nell'allegato 2. |
3 | L'importo della partecipazione dei gestori dell'infrastruttura dipende dalla lunghezza della loro rete ferroviaria e dal rischio relativo ai loro impianti ferroviari. L'importo è adeguato in caso di cambiamenti rilevanti. |
4 | Le prestazioni di mantenimento fornite dai gestori dell'infrastruttura, in particolare quelle fornite dalla difesa dell'impresa, sono prese in debita considerazione. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 11 Costi di formazione, formazione continua ed esercitazioni - 1 Oltre ai costi di mantenimento, i gestori dell'infrastruttura si assumono i costi per: |
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1 | Oltre ai costi di mantenimento, i gestori dell'infrastruttura si assumono i costi per: |
a | l'organizzazione dei corsi di formazione e di formazione continua; |
b | il ricorso a specialisti; |
c | l'utilizzo dei propri impianti ferroviari a fini di formazione e di formazione continua. |
2 | I costi legati alle ore di formazione e alle spese di viaggio e di vitto degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica e quelli legati all'impiego del materiale e dei veicoli in loro dotazione sono compresi nei costi di mantenimento da indennizzare secondo l'articolo 10. |
3 | I costi sostenuti dai corpi pompieri e dai servizi di difesa chimica per la preparazione e lo svolgimento delle esercitazioni e per i lavori di fine intervento sono compresi nei costi di mantenimento. |
4 | I costi per la formazione, la formazione continua e le esercitazioni che superano i valori stabiliti nell'allegato 1 sono a carico della parte che li ha causati. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina le prestazioni di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari nonché la partecipazione dei gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo 2 lettera a Lferr ai costi di mantenimento. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 7 Personale - 1 I corpi pompieri e i servizi di difesa chimica garantiscono che per la gestione di possibili eventi sia mobilitabile il numero necessario di addetti. |
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1 | I corpi pompieri e i servizi di difesa chimica garantiscono che per la gestione di possibili eventi sia mobilitabile il numero necessario di addetti. |
2 | Gli addetti mobilitabili dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica devono disporre della formazione necessaria per gestire eventi. Sono tenuti a seguire regolarmente corsi di formazione continua e a partecipare a esercitazioni. |
3 | Il numero necessario di addetti mobilitabili nonché la durata e il tipo di formazione, di formazione continua e di esercitazioni sono definiti nell'allegato 1. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 9 Materiale - 1 I gestori dell'infrastruttura definiscono e acquistano il materiale ferroviario che, insieme a quello della difesa dell'impresa, è necessario ai corpi pompieri e ai servizi di difesa chimica per gestire gli eventi che si verificano su impianti ferroviari. |
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1 | I gestori dell'infrastruttura definiscono e acquistano il materiale ferroviario che, insieme a quello della difesa dell'impresa, è necessario ai corpi pompieri e ai servizi di difesa chimica per gestire gli eventi che si verificano su impianti ferroviari. |
2 | Forniscono gratuitamente il materiale ai corpi pompieri e ai servizi di difesa chimica designati dal Cantone. |
3 | I corpi pompieri e i servizi di difesa chimica provvedono alla manutenzione e alla riparazione del materiale. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 742.162 Ordinanza del DATEC del 20 agosto 2013 sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OCMSD) OCMSD Art. 17 Disposizioni transitorie - 1 Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
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1 | Le convenzioni di cui all'articolo 3 sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sostituiscono le vigenti convenzioni sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza. |
2 | Per la prima formazione degli addetti dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2 è concesso un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni designano i servizi di difesa chimica con compiti supplementari di cui all'articolo 14 e adottano le misure necessarie per il loro indennizzo. |
4 | Le indennità sono dovute dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in assenza di una convenzione secondo l'articolo 3, a condizione che le prestazioni di mantenimento siano già state fornite. |
5 | Se per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza un gestore dell'infrastruttura ha già partecipato ai costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica di un Cantone, l'importo versato viene considerato nel calcolo dell'indennità. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 102 - 1 Se l'obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora mediante l'interpellazione del creditore. |
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1 | Se l'obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora mediante l'interpellazione del creditore. |
2 | Quando il giorno dell'adempimento sia stato stabilito o risulti determinato da una disdetta preventivamente convenuta e debitamente fatta, il debitore è costituito in mora pel solo decorso di detto giorno. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 104 - 1 Il debitore in mora al pagamento di una somma di danaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento all'anno, quand'anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore. |
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1 | Il debitore in mora al pagamento di una somma di danaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento all'anno, quand'anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore. |
2 | Qualora nel contratto fossero stipulati, sia direttamente, sia mediante periodica provvisione bancaria, degli interessi superiori al cinque per cento, questi si potranno richiedere anche durante la mora. |
3 | Fra commercianti, finché nel luogo del pagamento lo sconto bancario ordinario superi il cinque per cento, potranno richiedersi gli interessi moratori in questa più elevata misura. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
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1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili - 1 Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. |
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1 | Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. |
2 | Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 9 Spese di rappresentanza e di patrocinio - 1 Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: |
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1 | Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: |
a | l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati; |
b | i disborsi quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, le spese di porto e le spese telefoniche; |
c | l'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta sulle indennità ai sensi delle lettere a e b, a meno che la stessa non sia già stata considerata. |
2 | Non è dovuta alcuna indennità se esiste un rapporto di lavoro tra il mandatario e la parte. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 9 Spese di rappresentanza e di patrocinio - 1 Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: |
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1 | Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: |
a | l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati; |
b | i disborsi quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, le spese di porto e le spese telefoniche; |
c | l'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta sulle indennità ai sensi delle lettere a e b, a meno che la stessa non sia già stata considerata. |
2 | Non è dovuta alcuna indennità se esiste un rapporto di lavoro tra il mandatario e la parte. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 9 Spese di rappresentanza e di patrocinio - 1 Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: |
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1 | Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: |
a | l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati; |
b | i disborsi quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, le spese di porto e le spese telefoniche; |
c | l'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta sulle indennità ai sensi delle lettere a e b, a meno che la stessa non sia già stata considerata. |
2 | Non è dovuta alcuna indennità se esiste un rapporto di lavoro tra il mandatario e la parte. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili - 1 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
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1 | Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
2 | Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 10 Onorario dell'avvocato ed indennità dei mandatari professionali che non sono avvocati - 1 L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte. |
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1 | L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte. |
2 | La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. L'imposta sul valore aggiunto non è compresa in dette tariffe. |
3 | Nelle cause con interesse pecuniario, l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati possono essere adeguatamente aumentati. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 9 Spese di rappresentanza e di patrocinio - 1 Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: |
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1 | Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: |
a | l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati; |
b | i disborsi quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, le spese di porto e le spese telefoniche; |
c | l'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta sulle indennità ai sensi delle lettere a e b, a meno che la stessa non sia già stata considerata. |
2 | Non è dovuta alcuna indennità se esiste un rapporto di lavoro tra il mandatario e la parte. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |