SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 818 - 1 Il pegno immobiliare garantisce il creditore: |
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1 | Il pegno immobiliare garantisce il creditore: |
1 | per il credito capitale; |
2 | per le spese dell'esecuzione e per gli interessi di mora; |
3 | per tre interessi annuali scaduti all'epoca della dichiarazione di fallimento o della domanda di realizzazione e per gli interessi decorsi dall'ultima scadenza; la cartella ipotecaria garantisce il creditore soltanto per gli interessi effettivamente dovuti. |
2 | L'interesse originariamente convenuto non può essere elevato oltre il cinque per cento a pregiudizio dei creditori pignoratizi posteriori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 818 - 1 Il pegno immobiliare garantisce il creditore: |
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1 | Il pegno immobiliare garantisce il creditore: |
1 | per il credito capitale; |
2 | per le spese dell'esecuzione e per gli interessi di mora; |
3 | per tre interessi annuali scaduti all'epoca della dichiarazione di fallimento o della domanda di realizzazione e per gli interessi decorsi dall'ultima scadenza; la cartella ipotecaria garantisce il creditore soltanto per gli interessi effettivamente dovuti. |
2 | L'interesse originariamente convenuto non può essere elevato oltre il cinque per cento a pregiudizio dei creditori pignoratizi posteriori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 818 - 1 Il pegno immobiliare garantisce il creditore: |
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1 | Il pegno immobiliare garantisce il creditore: |
1 | per il credito capitale; |
2 | per le spese dell'esecuzione e per gli interessi di mora; |
3 | per tre interessi annuali scaduti all'epoca della dichiarazione di fallimento o della domanda di realizzazione e per gli interessi decorsi dall'ultima scadenza; la cartella ipotecaria garantisce il creditore soltanto per gli interessi effettivamente dovuti. |
2 | L'interesse originariamente convenuto non può essere elevato oltre il cinque per cento a pregiudizio dei creditori pignoratizi posteriori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 818 - 1 Il pegno immobiliare garantisce il creditore: |
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1 | Il pegno immobiliare garantisce il creditore: |
1 | per il credito capitale; |
2 | per le spese dell'esecuzione e per gli interessi di mora; |
3 | per tre interessi annuali scaduti all'epoca della dichiarazione di fallimento o della domanda di realizzazione e per gli interessi decorsi dall'ultima scadenza; la cartella ipotecaria garantisce il creditore soltanto per gli interessi effettivamente dovuti. |
2 | L'interesse originariamente convenuto non può essere elevato oltre il cinque per cento a pregiudizio dei creditori pignoratizi posteriori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 799 - 1 Il pegno immobiliare nasce coll'iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
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1 | Il pegno immobiliare nasce coll'iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
2 | Il negozio giuridico di costituzione del pegno immobiliare richiede per la sua validità l'atto pubblico.640 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 799 - 1 Il pegno immobiliare nasce coll'iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
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1 | Il pegno immobiliare nasce coll'iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
2 | Il negozio giuridico di costituzione del pegno immobiliare richiede per la sua validità l'atto pubblico.640 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 835 - La cessione del credito ipotecario non richiede per la sua validità l'iscrizione nel registro. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 66 Acquisto e trasformazione ai sensi della legge sulla fusione - 1 Se la proprietà è stata acquisita in virtù della legge sulla fusione, l'attestazione del titolo giuridico per il trapasso di proprietà è fornita mediante i seguenti documenti giustificativi: |
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1 | Se la proprietà è stata acquisita in virtù della legge sulla fusione, l'attestazione del titolo giuridico per il trapasso di proprietà è fornita mediante i seguenti documenti giustificativi: |
a | in caso di fusione, se il soggetto giuridico assuntore è iscritto nel registro di commercio: un estratto autenticato del registro di commercio del soggetto giuridico assuntore; |
b | in caso di fusione di associazioni o fondazioni, se il soggetto giuridico trasferente o quello assuntore non è iscritto nel registro di commercio: un atto pubblico attestante il trapasso di proprietà dei fondi al soggetto giuridico assuntore e un estratto autenticato del registro di commercio del soggetto giuridico iscritto; |
c | in caso di divisione: un estratto autenticato del registro di commercio del soggetto giuridico che assume i fondi e un estratto autenticato dell'inventario contenuto nel contratto di scissione o nel progetto di scissione e riguardante l'attribuzione dei fondi; |
d | in caso di separazione: un estratto autenticato del registro di commercio del soggetto giuridico che assume i fondi e un atto pubblico attestante il trapasso di proprietà dei fondi al soggetto giuridico assuntore; |
e | in caso di trasferimento di patrimonio: un estratto autenticato del registro di commercio del soggetto giuridico che trasferisce i fondi e un estratto autenticato della parte del contratto di trasferimento stesa in forma autentica e attinente ai fondi trasferiti. |
2 | In caso di trasformazioni, l'attestazione del titolo giuridico consiste in un estratto autenticato del registro di commercio del soggetto giuridico trasformato. |
3 | In caso di fusione di istituti di diritto pubblico con soggetti giuridici di diritto privato, di trasformazione di tali istituti in soggetti giuridici di diritto privato o di trasferimento di patrimonio con la partecipazione di un istituto di diritto pubblico, l'attestazione del titolo giuridico da produrre consiste in un estratto autenticato del registro di commercio del soggetto giuridico assuntore o trasformato e in un estratto autenticato dell'inventario contenente i fondi. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 108 Trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale - 1 La trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale in una cartella ipotecaria registrale (art. 33b tit. fin. CC) è eseguita modificando l'iscrizione del diritto di pegno nel foglio del libro mastro con le seguenti indicazioni: |
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1 | La trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale in una cartella ipotecaria registrale (art. 33b tit. fin. CC) è eseguita modificando l'iscrizione del diritto di pegno nel foglio del libro mastro con le seguenti indicazioni: |
a | la designazione come cartella ipotecaria registrale; |
b | la designazione del creditore. |
2 | L'ufficio del registro fondiario procede alla trasformazione soltanto se gli è consegnato il titolo di pegno per l'annullamento o una dichiarazione di annullamento giudiziale. |
3 | In un'osservazione è indicata la data della trasformazione e un rimando ai documenti giustificativi della notificazione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 164 - 1 Il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico. |
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1 | Il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico. |
2 | Al terzo che avesse acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto, che non menziona la proibizione della cessione, il debitore non può opporre l'eccezione che la cessione sia stata contrattualmente esclusa. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 170 - 1 La cessione del credito comprende gli accessori e i privilegi del credito stesso, ad eccezione di quelli inseparabili dalla persona del cedente. |
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1 | La cessione del credito comprende gli accessori e i privilegi del credito stesso, ad eccezione di quelli inseparabili dalla persona del cedente. |
2 | Il cedente deve consegnare al cessionario il titolo di credito con tutti i mezzi probatori esistenti e fornirgli le informazioni necessarie per far valere il credito. |
3 | Nella cessione del credito si presumono compresi anche gli interessi arretrati. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 165 - 1 Per la validità della cessione si richiede la forma scritta. |
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1 | Per la validità della cessione si richiede la forma scritta. |
2 | Non è richiesta alcuna forma per la promessa di stipulare una cessione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 18 - 1 Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. |
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1 | Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. |
2 | Il debitore non può opporre la eccezione di simulazione al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 116 - 1 L'estinzione di un debito precedente mediante la creazione di un nuovo non si presume. |
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1 | L'estinzione di un debito precedente mediante la creazione di un nuovo non si presume. |
2 | In particolare la stipulazione di un'obbligazione cambiaria in relazione ad un debito esistente o l'erezione di un nuovo titolo di credito od atto di fideiussione non costituiscono novazione del debito preesistente, salvo patto contrario. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 68 - Il debitore non è tenuto ad adempiere personalmente l'obbligazione, se non quando la considerazione della sua persona influisca sulla prestazione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 68 - Il debitore non è tenuto ad adempiere personalmente l'obbligazione, se non quando la considerazione della sua persona influisca sulla prestazione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 184 - 1 La compera e vendita è un contratto per cui il venditore si obbliga consegnare l'oggetto venduto al compratore ed a procurargliene la proprietà e il compratore a pagare al venditore il prezzo. |
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1 | La compera e vendita è un contratto per cui il venditore si obbliga consegnare l'oggetto venduto al compratore ed a procurargliene la proprietà e il compratore a pagare al venditore il prezzo. |
2 | Salvo patto od uso contrario, il venditore e il compratore sono tenuti ad effettuare contemporaneamente le loro prestazioni. |
3 | Il prezzo è sufficientemente determinato quando possa esserlo a norma delle circostanze. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 165 - 1 Per la validità della cessione si richiede la forma scritta. |
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1 | Per la validità della cessione si richiede la forma scritta. |
2 | Non è richiesta alcuna forma per la promessa di stipulare una cessione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 825 - 1 L'ipoteca è costituita in un posto di pegno determinato, anche pei crediti di somma variabile od indeterminata, e conserva il suo grado, secondo la iscrizione nel registro fondiario, malgrado qualsiasi variazione del credito. |
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1 | L'ipoteca è costituita in un posto di pegno determinato, anche pei crediti di somma variabile od indeterminata, e conserva il suo grado, secondo la iscrizione nel registro fondiario, malgrado qualsiasi variazione del credito. |
2 | Il creditore può ottenere, a richiesta, un estratto del registro fondiario relativo all'ipoteca iscritta, il quale però vale soltanto come mezzo di prova e non come cartavalore. |
3 | Questo mezzo di prova può essere sostituito da un certificato d'iscrizione sul contratto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 825 - 1 L'ipoteca è costituita in un posto di pegno determinato, anche pei crediti di somma variabile od indeterminata, e conserva il suo grado, secondo la iscrizione nel registro fondiario, malgrado qualsiasi variazione del credito. |
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1 | L'ipoteca è costituita in un posto di pegno determinato, anche pei crediti di somma variabile od indeterminata, e conserva il suo grado, secondo la iscrizione nel registro fondiario, malgrado qualsiasi variazione del credito. |
2 | Il creditore può ottenere, a richiesta, un estratto del registro fondiario relativo all'ipoteca iscritta, il quale però vale soltanto come mezzo di prova e non come cartavalore. |
3 | Questo mezzo di prova può essere sostituito da un certificato d'iscrizione sul contratto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 825 - 1 L'ipoteca è costituita in un posto di pegno determinato, anche pei crediti di somma variabile od indeterminata, e conserva il suo grado, secondo la iscrizione nel registro fondiario, malgrado qualsiasi variazione del credito. |
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1 | L'ipoteca è costituita in un posto di pegno determinato, anche pei crediti di somma variabile od indeterminata, e conserva il suo grado, secondo la iscrizione nel registro fondiario, malgrado qualsiasi variazione del credito. |
2 | Il creditore può ottenere, a richiesta, un estratto del registro fondiario relativo all'ipoteca iscritta, il quale però vale soltanto come mezzo di prova e non come cartavalore. |
3 | Questo mezzo di prova può essere sostituito da un certificato d'iscrizione sul contratto. |