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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 28 |
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| Se le imposte gravanti i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza sono riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante trattenuta alla fonte, il diritto di procedere alla trattenuta fiscale non è pregiudicato dalla presente convenzione. | ||||||
| Nondimeno, l'imposta riscossa mediante trattenuta alla fonte dev'essere rifusa su domanda nella misura in cui la sua riscossione è limitata dalla convenzione. Invece del rimborso è lecito, su domanda, rinunciare alla deduzione dell'imposta gravante i diritti di licenza. | ||||||
| Il termine per la presentazione di una domanda di rimborso è di tre anni dopo la fine dell'anno civile in cui sono scaduti i dividendi, gli interessi o i diritti di licenza. | ||||||
| Le domande devono essere sempre provviste di un'attestazione ufficiale dello Stato in cui risiede il contribuente, certificante che le condizioni relative all'assoggettamento fiscale illimitato sono adempiute in detto Stato. | ||||||
| Le autorità competenti disciplinano in comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, gli altri particolari della procedura. | ||||||
| Le società di persone costituite secondo la legislazione di uno Stato contraente («Offene Handelsgesellschaft», società in nome collettivo, società in accomandita) che hanno la direzione in detto Stato possono pretendere gli sgravi fiscali dell'altro Stato contraente previsto agli articoli 10, 11 e 12 della convenzione purché i tre quarti almeno dei benefici della società appartengano a persone residenti nel primo Stato. | ||||||
| I residenti di uno Stato contraente per i quali è esclusa in virtù delle prescrizioni vigenti in detto Stato la pretesa ai vantaggi di una convenzione di doppia imposizione non possono pretendere gli sgravi fiscali nell'altro Stato contraente previsti nella presente convenzione, né tanto meno lo sgravio dall'imposta, previsto all'articolo 23, dello Stato in cui risiedono. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 86 Autorità inferiori in generale |
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| Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: | ||||||
| del Tribunale amministrativo federale; | ||||||
| del Tribunale penale federale; | ||||||
| dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; | ||||||
| delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. | ||||||
| I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. | ||||||
| Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale. | ||||||
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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 31 Principio |
||||||
| Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa (PA). | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 31 Principio |
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| Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa (PA). | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
||||||
| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 32 Eccezioni |
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| Il ricorso è inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; | ||||||
| le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; | ||||||
| le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; | ||||||
| ... | ||||||
| le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,l'approvazione del programma di smaltimento,la chiusura di depositi geologici in profondità,la prova dello smaltimento; | ||||||
| le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, | ||||||
| l'approvazione del programma di smaltimento, | ||||||
| la chiusura di depositi geologici in profondità, | ||||||
| la prova dello smaltimento; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; | ||||||
| le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); | ||||||
| le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. | ||||||
| Il ricorso è inoltre inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; | ||||||
| le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. cifra II n. 1 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). [3] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 2131). [4] Introdotta dalla cifra II della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 68; FF 2020 3235). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 32 Eccezioni |
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| Il ricorso è inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; | ||||||
| le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; | ||||||
| le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; | ||||||
| ... | ||||||
| le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,l'approvazione del programma di smaltimento,la chiusura di depositi geologici in profondità,la prova dello smaltimento; | ||||||
| le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, | ||||||
| l'approvazione del programma di smaltimento, | ||||||
| la chiusura di depositi geologici in profondità, | ||||||
| la prova dello smaltimento; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; | ||||||
| le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); | ||||||
| le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. | ||||||
| Il ricorso è inoltre inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; | ||||||
| le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. cifra II n. 1 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). [3] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 2131). [4] Introdotta dalla cifra II della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 68; FF 2020 3235). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 33 Autorità inferiori |
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| Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: | ||||||
| del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; | ||||||
| del Consiglio federale concernenti:la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari,il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita,il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7],il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate,la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori,la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione,la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato,la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie; | ||||||
| la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie; | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari, | ||||||
| il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita, | ||||||
| il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7], | ||||||
| il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, | ||||||
| il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate, | ||||||
| la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori, | ||||||
| la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato, | ||||||
| del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; | ||||||
| del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; | ||||||
| del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; | ||||||
| dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; | ||||||
| dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; | ||||||
| della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; | ||||||
| degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; | ||||||
| delle commissioni federali; | ||||||
| dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; | ||||||
| delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; | ||||||
| delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introdotto dall'all. n. 1 della L del 1° ott. 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (RU 2011 275; FF 2010 2871). Nuovo testo giusta l'art. 31 cpv. 2 n. 1 della L del 18 dic. 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1803; FF 2014 4555). [5] RS 196.1 [6] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613; 2010 6923). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885). [7] RS 121 [8] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885). [9] Introdotto dall'art. 3 della LF del 20 dic. 2024 che vieta Hamas e le organizzazioni associate, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introdotto dal n. 1 dell'art 26 della LF sull'Istituto federale di metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 6515; FF 2010 7073). [12] RS 941.27 [13] Introdotta dall'all. n. 2 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). [14] RS 221.302 [15] Introdotto dall'all. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255). [18] RS 830.2 [19] Introdotto dall'art. 23 cpv. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3199; FF 2018 771). [20] RS 425.1 [21] Introdotto dall'all. cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). [22] RS 742.101 [23] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). [24] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali (RU 2010 3267;FF 2008 7093). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3847; FF 2015 18611885). [25] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). [26] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| Ha diritto di ricorrere chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. | ||||||
| Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. | ||||||
| Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 20 |
||||||
| Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione. | ||||||
| Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare. | ||||||
| Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. [1] | ||||||
| Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 20 |
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| Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione. | ||||||
| Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare. | ||||||
| Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. [1] | ||||||
| Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 21 |
||||||
| Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero [1] o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. | ||||||
| Gli scritti indirizzati all'Istituto federale della proprietà intellettuale [2] non possono essergli validamente trasmessi per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera. [3] | ||||||
| Se la parte si rivolge in tempo utile a un'autorità incompetente, il termine è reputato osservato. | ||||||
| Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità. [4] | ||||||
| [1] Oggi: La Posta Svizzera (Posta). [2] Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [3] Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1976 che modifica la LF sui brevetti d'invenzione, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [4] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 52 |
||||||
| L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. | ||||||
| Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. | ||||||
| Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 49 |
||||||
| Il ricorrente può far valere: | ||||||
| la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; | ||||||
| l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; | ||||||
| l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. | ||||||
| Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. | ||||||
| L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. | ||||||
| L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. | ||||||
| Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. | ||||||
| L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. | ||||||
| L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
||||||
| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 32 Mezzi complementari di interpretazione |
||||||
| Si potrà ricorrere a mezzi complementari d'interpretazione, ed in particolare ai lavori preparatori ed alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso, allo scopo, sia di confermare il significato risultante dall'applicazione dell'articolo 31, che di definire un significato quando l'interpretazione data in base all'articolo 31: | ||||||
| lasci il significato ambiguo od oscuro; o | ||||||
| porti ad un risultato chiaramente assurdo o non ragionevole. | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 32 Mezzi complementari di interpretazione |
||||||
| Si potrà ricorrere a mezzi complementari d'interpretazione, ed in particolare ai lavori preparatori ed alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso, allo scopo, sia di confermare il significato risultante dall'applicazione dell'articolo 31, che di definire un significato quando l'interpretazione data in base all'articolo 31: | ||||||
| lasci il significato ambiguo od oscuro; o | ||||||
| porti ad un risultato chiaramente assurdo o non ragionevole. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 32 Mezzi complementari di interpretazione |
||||||
| Si potrà ricorrere a mezzi complementari d'interpretazione, ed in particolare ai lavori preparatori ed alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso, allo scopo, sia di confermare il significato risultante dall'applicazione dell'articolo 31, che di definire un significato quando l'interpretazione data in base all'articolo 31: | ||||||
| lasci il significato ambiguo od oscuro; o | ||||||
| porti ad un risultato chiaramente assurdo o non ragionevole. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 132 Tassa di bollo e imposta preventiva |
||||||
| La Confederazione può riscuotere una tassa di bollo sui titoli, sulle quietanze di premi d'assicurazione e su altri documenti delle operazioni commerciali; ne sono eccettuati i documenti delle operazioni fondiarie e ipotecarie. | ||||||
| La Confederazione può riscuotere un'imposta preventiva sul reddito dei capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni assicurative. Il 10 per cento del gettito dell'imposta spetta ai Cantoni. [1] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). | ||||||
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RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 1 |
||||||
| La Confederazione riscuote un'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro secondo la legge federale del 29 settembre 2017 [1] sui giochi in denaro (LGD), sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD non sottostanno a quest'ultima e sulle prestazioni d'assicurazione; nei casi previsti dalla legge, la notifica della prestazione imponibile sostituisce il pagamento dell'imposta. [2] | ||||||
| L'imposta preventiva è rimborsata al beneficiario della prestazione decurtata dell'imposta, in conformità della presente legge, dalla Confederazione o, a carico di questa, dal Cantone. | ||||||
| [1] RS 935.51 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849). | ||||||
|
RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 4 |
||||||
| L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi: | ||||||
| da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, rilasciate da una persona domiciliata in Svizzera, di averi iscritti nel libro del debito pubblico; | ||||||
| da azioni, quote sociali di società a garanzia limitata o di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera; | ||||||
| da quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 2006 [3] sugli investimenti collettivi (LICol) emesse da una persona domiciliata in Svizzera o da una persona domiciliata all'estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera; | ||||||
| da averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere. | ||||||
| Il trasferimento all'estero della sede di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa è fiscalmente equiparato alla liquidazione della società; questa disposizione si applica per analogia agli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 10 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). [3] RS 951.31 [4] Nuovo testo giusta l'all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). | ||||||
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RS 642.211 OIPrev Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) Art. 20 |
||||||
| Si considera reddito imponibile di azioni, di quote sociali in società a garanzia limitata e in cooperative, ogni prestazione valutabile in denaro corrisposta dalla società ai titolari di diritti di partecipazione, o a terze persone loro vicine, che non ha il carattere di rimborso delle quote di capitale sociale versato esistenti all'atto della prestazione (dividendi, abbuoni, azioni gratuite, buoni di partecipazione gratuiti, eccedenze di liquidazione, ecc.). [1] | ||||||
| Si considera reddito imponibile di buoni di partecipazione, buoni di godimento e buoni di partecipazione di una banca cooperativa ogni prestazione valutabile in denaro corrisposta ai titolari di buoni di partecipazione, buoni di godimento o buoni di partecipazione di una banca cooperativa; il rimborso del valore nominale dei buoni di partecipazione o dei buoni di partecipazione di una banca cooperativa emessi gratuitamente non costituisce reddito imponibile in quanto la società o la banca cooperativa provi di aver pagato l'imposta preventiva sul valore nominale al momento dell'emissione dei titoli. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073). [2] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 5 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). [3] Abrogato dal n. I 1 dell'O del 4 mag. 2022 sulla procedura di notifica all'interno di un gruppo ai fini dell'imposta preventiva, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 307). | ||||||
|
RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 10 |
||||||
| L'obbligazione fiscale spetta al debitore della prestazione imponibile. | ||||||
| Nel caso degli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol [1], soggetto fiscale sono la direzione del fondo, la società di investimento a capitale variabile, la società di investimento a capitale fisso e la società in accomandita. Se una maggioranza di soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale ha il domicilio all'estero o se i soci illimitatamente responsabili sono persone giuridiche cui partecipano in maggioranza persone con domicilio o sede all'estero, la banca depositaria della società in accomandita risponde in solido per l'imposta sui redditi che riversa. [2] | ||||||
| [1] RS 951.31 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). | ||||||
|
RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 12 |
||||||
| Per i redditi di capitali mobili, per le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettere i-iter LIFD [1] e per le vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettera j LIFD il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile. [2]La capitalizzazione d'interessi o la decisione di trasferire la sede all'estero (art. 4 cpv. 2), implica il sorgere del credito fiscale. | ||||||
| Se una società acquista ai sensi dell'articolo 4a capoverso 2 i propri diritti di partecipazione, il credito fiscale sorge allo scadere del termine stabilito da detta disposizione. [3] | ||||||
| Nel caso di fondi di tesaurizzazione il credito fiscale sorge al momento dell'accredito del reddito imponibile (art. 4 cpv. 1 lett. c). [4] | ||||||
| Per le prestazioni d'assicurazione, il credito fiscale sorge all'atto del versamento della prestazione. | ||||||
| Se, per ragioni dipendenti dalla sua persona, il debitore non è in grado di eseguire la prestazione imponibile alla sua scadenza, il credito fiscale sorge soltanto alla data alla quale è rinviato il pagamento della prestazione stessa, o di quella sostitutiva, e in ogni caso all'atto dell'esecuzione effettiva. | ||||||
| [1] RS 642.11 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849). [3] Introdotto dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963). [4] Introdotto dall'all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). | ||||||
|
RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 16 |
||||||
| L'imposta preventiva scade: | ||||||
| sugli interessi delle obbligazioni di cassa e degli averi di clienti presso banche o casse di risparmio svizzere: 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre commerciale, per gli interessi maturati nel corso dello stesso; | ||||||
| ... | ||||||
| sugli altri redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettere i-iter LIFD [3] e sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettera j LIFD: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12); | ||||||
| sulle prestazioni d'assicurazione: 30 giorni dopo la fine di ogni mese, per le prestazioni eseguite nel corso dello stesso. | ||||||
| Un interesse di mora è dovuto, senza diffida, sugli importi di imposta non ancora pagati alle scadenze stabilite dal capoverso 1. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il tasso di interesse. [4] | ||||||
| Non è dovuto alcun interesse di mora se le condizioni materiali per l'adempimento dell'obbligazione fiscale sono soddisfatte mediante la notifica della prestazione imponibile conformemente a: | ||||||
| l'articolo 20 e le sue disposizioni d'esecuzione; | ||||||
| l'articolo 20a e le sue disposizioni d'esecuzione; o | ||||||
| l'accordo internazionale applicabile nel singolo caso e le sue disposizioni d'esecuzione. [6] | ||||||
| Se il debitore è dichiarato fallito, o se trasferisce il domicilio o il luogo di soggiorno all'estero, l'imposta scade all'atto di tale dichiarazione o trasferimento. | ||||||
| [1] Abrogata dal n. II 4 della LF del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849). La correzione del 25 giu. 2019 concerne solamente il testo francese (RU 2019 2013). [3] RS 642.11 [4] Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963). [5] Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951). [6] Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 15 feb. 2017 (RU 2017 497; FF 2015 43954429). | ||||||
|
RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 13 |
||||||
| L'imposta preventiva è: | ||||||
| il 35 per cento della prestazione imponibile, per i redditi di capitali mobili, per le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettere i-iter LIFD [2] e per le vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettera j LIFD; | ||||||
| il 15 per cento per le rendite vitalizie e le pensioni; | ||||||
| l'8 per cento per le altre prestazioni d'assicurazione. | ||||||
| Il Consiglio federale può, per la fine di un anno, ridurre al 30 per cento il saggio d'imposta stabilito nel capoverso 1 lettera a, se lo sviluppo della situazione monetaria o del mercato dei capitali lo esige. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849). [2] RS 642.11 [3] Introdotto dal n. I della LF del 31 gen. 1975 (RU 1975 932; FF 1975 I 323). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 499; FF 1978 I 833). | ||||||
|
RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 14 |
||||||
| L'imposta preventiva va dedotta all'atto del pagamento, della girata, dell'accreditamento o del computo della prestazione imponibile, senza riguardo alla persona del beneficiario; ogni convenzione in contrario è nulla. | ||||||
| Il contribuente deve dare al beneficiario i dati necessari per consentirgli l'esercizio del diritto al rimborso e, su sua richiesta, rilasciare un'attestazione in merito. | ||||||
|
RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 1 |
||||||
| La Confederazione riscuote un'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro secondo la legge federale del 29 settembre 2017 [1] sui giochi in denaro (LGD), sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD non sottostanno a quest'ultima e sulle prestazioni d'assicurazione; nei casi previsti dalla legge, la notifica della prestazione imponibile sostituisce il pagamento dell'imposta. [2] | ||||||
| L'imposta preventiva è rimborsata al beneficiario della prestazione decurtata dell'imposta, in conformità della presente legge, dalla Confederazione o, a carico di questa, dal Cantone. | ||||||
| [1] RS 935.51 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849). | ||||||
|
RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 1 |
||||||
| La Confederazione riscuote un'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro secondo la legge federale del 29 settembre 2017 [1] sui giochi in denaro (LGD), sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD non sottostanno a quest'ultima e sulle prestazioni d'assicurazione; nei casi previsti dalla legge, la notifica della prestazione imponibile sostituisce il pagamento dell'imposta. [2] | ||||||
| L'imposta preventiva è rimborsata al beneficiario della prestazione decurtata dell'imposta, in conformità della presente legge, dalla Confederazione o, a carico di questa, dal Cantone. | ||||||
| [1] RS 935.51 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849). | ||||||
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RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 22 |
||||||
| Le persone fisiche hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva, se alla scadenza della prestazione imponibile avevano il domicilio in Svizzera. | ||||||
| L'ordinanza d'esecuzione disciplina il diritto al rimborso delle persone fisiche che, per il semplice fatto di soggiornare in Svizzera, sono tenute a pagare imposte federali, cantonali e comunali sul reddito o sulla sostanza; essa può prevedere il rimborso anche in altri casi, se circostanze speciali lo giustificano. | ||||||
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RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 24 |
||||||
| La Confederazione, i Cantoni e i Comuni, ed anche i loro i stabilimenti, le loro aziende e i fondi speciali posti sotto la loro amministrazione, hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva, se i valori che hanno fruttato il reddito imponibile figurano nei conti. | ||||||
| Le persone giuridiche e le società commerciali senza personalità giuridica hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva, se alla scadenza della prestazione imponibile avevano la sede in Svizzera. | ||||||
| Le imprese straniere tenute a pagare imposte cantonali o comunali sul reddito o sul patrimonio di una loro stabile organizzazione in Svizzera, hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta dal reddito fruttato da questo patrimonio aziendale. | ||||||
| Gli enti e le istituzioni, senza scopo di lucro, stabiliti all'estero, hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta dal reddito della sostanza esclusivamente destinata al culto, all'istruzione o ad altri scopi di pubblica utilità, a favore degli Svizzeri all'estero. | ||||||
| L'ordinanza d'esecuzione disciplina il diritto al rimborso spettante alle comunità di proprietari per piani nonché ad altre unioni di persone e masse patrimoniali che non hanno la personalità giuridica, ma che dispongono di un'organizzazione propria e svolgono la loro attività in Svizzera o vi sono amministrate. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2741; FF 2000 5474271). Questa mod. si applica per la prima volta al rimborso dell'imposta preventiva sulle prestazioni imponibili che diventano esigibili dopo il 31 dic. 2000 (n. II della detta mod.). | ||||||
|
RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 10 |
||||||
| I dividendi pagati da una società, che ha sede o direzione in uno Stato contraente, a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'altro Stato.(2) [1] Nondimeno tali dividendi possono essere imposti nello Stato contraente in cui la società che li distribuisce ha la sede o la direzione e in conformità della legislazione di questo Stato; l'imposta così stabilita non può però eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Tuttavia, questi dividendi sono esenti da imposta nel suddetto Stato contraente se il beneficiario è una società (diversa da una società di persone), che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi. | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o buoni di godimento, azioni minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi d'azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente, dove risiede la società che paga i dividendi, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Quando una società residente in uno Stato contraente ottiene benefici o redditi dall'altro Stato contraente, quest'altro Stato, in quanto la società non vi abbia la sede, non può riscuotere nessuna imposta sui dividendi pagati dalla società alle persone che non risiedono in quest'altro Stato né riscuotere imposta alcuna, a titolo dell'imposizione dei benefici non distribuiti, sui benefici non distribuiti della società anche se i dividendi pagati o i benefici non retribuiti consistono, in tutto o in parte di benefici o redditi provenienti da quest'altro Stato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. del 20 lug. 2000, approvato dall'AF il 18 giu. 2001, ed in vigore dal 13 set. 2001 (RU 2003 19091908; FF 2000 4917). | ||||||
|
RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 28 |
||||||
| Se le imposte gravanti i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza sono riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante trattenuta alla fonte, il diritto di procedere alla trattenuta fiscale non è pregiudicato dalla presente convenzione. | ||||||
| Nondimeno, l'imposta riscossa mediante trattenuta alla fonte dev'essere rifusa su domanda nella misura in cui la sua riscossione è limitata dalla convenzione. Invece del rimborso è lecito, su domanda, rinunciare alla deduzione dell'imposta gravante i diritti di licenza. | ||||||
| Il termine per la presentazione di una domanda di rimborso è di tre anni dopo la fine dell'anno civile in cui sono scaduti i dividendi, gli interessi o i diritti di licenza. | ||||||
| Le domande devono essere sempre provviste di un'attestazione ufficiale dello Stato in cui risiede il contribuente, certificante che le condizioni relative all'assoggettamento fiscale illimitato sono adempiute in detto Stato. | ||||||
| Le autorità competenti disciplinano in comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, gli altri particolari della procedura. | ||||||
| Le società di persone costituite secondo la legislazione di uno Stato contraente («Offene Handelsgesellschaft», società in nome collettivo, società in accomandita) che hanno la direzione in detto Stato possono pretendere gli sgravi fiscali dell'altro Stato contraente previsto agli articoli 10, 11 e 12 della convenzione purché i tre quarti almeno dei benefici della società appartengano a persone residenti nel primo Stato. | ||||||
| I residenti di uno Stato contraente per i quali è esclusa in virtù delle prescrizioni vigenti in detto Stato la pretesa ai vantaggi di una convenzione di doppia imposizione non possono pretendere gli sgravi fiscali nell'altro Stato contraente previsti nella presente convenzione, né tanto meno lo sgravio dall'imposta, previsto all'articolo 23, dello Stato in cui risiedono. | ||||||
|
RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 11 [1] |
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| Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente. | ||||||
| Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi di prestiti pubblici, di obbligazioni garantite o meno da ipoteca ovvero portanti o meno un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, come anche tutti gli altri redditi equiparati a redditi di importi dati in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da cui provengono i redditi stessi. | ||||||
| Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente in uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente da cui provengono gli interessi, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connesso il credito generatore degli interessi. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è questo stesso Stato, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto il mutuo generatore degli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione. | ||||||
| Qualora, a seguito di relazioni particolari esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di loro e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti rimane imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. II del Prot. del 20 lug. 2000, approvato dall'AF il 18 giu. 2001, ed in vigore dal 13 set. 2001 (RU 2003 19091908; FF 2000 4917). | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 28 |
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| Se le imposte gravanti i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza sono riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante trattenuta alla fonte, il diritto di procedere alla trattenuta fiscale non è pregiudicato dalla presente convenzione. | ||||||
| Nondimeno, l'imposta riscossa mediante trattenuta alla fonte dev'essere rifusa su domanda nella misura in cui la sua riscossione è limitata dalla convenzione. Invece del rimborso è lecito, su domanda, rinunciare alla deduzione dell'imposta gravante i diritti di licenza. | ||||||
| Il termine per la presentazione di una domanda di rimborso è di tre anni dopo la fine dell'anno civile in cui sono scaduti i dividendi, gli interessi o i diritti di licenza. | ||||||
| Le domande devono essere sempre provviste di un'attestazione ufficiale dello Stato in cui risiede il contribuente, certificante che le condizioni relative all'assoggettamento fiscale illimitato sono adempiute in detto Stato. | ||||||
| Le autorità competenti disciplinano in comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, gli altri particolari della procedura. | ||||||
| Le società di persone costituite secondo la legislazione di uno Stato contraente («Offene Handelsgesellschaft», società in nome collettivo, società in accomandita) che hanno la direzione in detto Stato possono pretendere gli sgravi fiscali dell'altro Stato contraente previsto agli articoli 10, 11 e 12 della convenzione purché i tre quarti almeno dei benefici della società appartengano a persone residenti nel primo Stato. | ||||||
| I residenti di uno Stato contraente per i quali è esclusa in virtù delle prescrizioni vigenti in detto Stato la pretesa ai vantaggi di una convenzione di doppia imposizione non possono pretendere gli sgravi fiscali nell'altro Stato contraente previsti nella presente convenzione, né tanto meno lo sgravio dall'imposta, previsto all'articolo 23, dello Stato in cui risiedono. | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 28 |
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| Se le imposte gravanti i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza sono riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante trattenuta alla fonte, il diritto di procedere alla trattenuta fiscale non è pregiudicato dalla presente convenzione. | ||||||
| Nondimeno, l'imposta riscossa mediante trattenuta alla fonte dev'essere rifusa su domanda nella misura in cui la sua riscossione è limitata dalla convenzione. Invece del rimborso è lecito, su domanda, rinunciare alla deduzione dell'imposta gravante i diritti di licenza. | ||||||
| Il termine per la presentazione di una domanda di rimborso è di tre anni dopo la fine dell'anno civile in cui sono scaduti i dividendi, gli interessi o i diritti di licenza. | ||||||
| Le domande devono essere sempre provviste di un'attestazione ufficiale dello Stato in cui risiede il contribuente, certificante che le condizioni relative all'assoggettamento fiscale illimitato sono adempiute in detto Stato. | ||||||
| Le autorità competenti disciplinano in comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, gli altri particolari della procedura. | ||||||
| Le società di persone costituite secondo la legislazione di uno Stato contraente («Offene Handelsgesellschaft», società in nome collettivo, società in accomandita) che hanno la direzione in detto Stato possono pretendere gli sgravi fiscali dell'altro Stato contraente previsto agli articoli 10, 11 e 12 della convenzione purché i tre quarti almeno dei benefici della società appartengano a persone residenti nel primo Stato. | ||||||
| I residenti di uno Stato contraente per i quali è esclusa in virtù delle prescrizioni vigenti in detto Stato la pretesa ai vantaggi di una convenzione di doppia imposizione non possono pretendere gli sgravi fiscali nell'altro Stato contraente previsti nella presente convenzione, né tanto meno lo sgravio dall'imposta, previsto all'articolo 23, dello Stato in cui risiedono. | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 1 |
||||||
| La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 1 |
||||||
| La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 4 |
||||||
| Ai fini della presente convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettabile illimitatamente ad imposta nello Stato stesso. | ||||||
| Quando, in base alla disposizione del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti: | ||||||
| detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Se dispone di un'abitazione permanente in ciascuno dei due Stati, essa è considerata residente dello Stato, contraente con il quale le relazioni personali ed economiche sono le più strette (centro degli interessi vitali); | ||||||
| se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se essa non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, detta persona è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; | ||||||
| se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o non soggiorna abitualmente in alcuno dei due, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità; | ||||||
| se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo giusta l'articolo 25. | ||||||
| Se una persona fisica è considerata residente in uno Stato contraente, giusta il presente articolo, soltanto per una parte dell'anno, e per il resto dell'anno residente dell'altro Stato (cambiamento di domicilio), l'assoggettamento all'imposta per cui è determinata la residenza cessa, nel primo Stato, alla fine del mese civile durante il quale è avvenuto il cambiamento di domicilio. L'assoggettamento all'imposta per cui è determinante la residenza inizia nell'altro Stato col primo giorno del mese civile successivo al cambiamento di domicilio. | ||||||
| Non è considerata «residente di uno Stato contraente» la persona fisica non assoggettata alle imposte generalmente riscosse nello Stato contraente di cui essa sarebbe residente giusta le disposizioni che precedono, per tutti i redditi generalmente imponibili giusta la legislazione fiscale di detto Stato e provenienti dall'altro Stato contraente. | ||||||
| Se, giusta il paragrafo 1, una società è considerata residente in ciascuno degli Stati contraenti, fa stato la sede centro della direzione effettiva. Il fatto che una persona abbia una partecipazione alla società o prenda decisioni riguardanti tutto un gruppo, nel caso di società appartenenti a un gruppo, non costituisce per detta società il centro della direzione effettiva in cui vengono prese le decisioni o in cui detta persona è residente. | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 10 |
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| I dividendi pagati da una società, che ha sede o direzione in uno Stato contraente, a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'altro Stato.(2) [1] Nondimeno tali dividendi possono essere imposti nello Stato contraente in cui la società che li distribuisce ha la sede o la direzione e in conformità della legislazione di questo Stato; l'imposta così stabilita non può però eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Tuttavia, questi dividendi sono esenti da imposta nel suddetto Stato contraente se il beneficiario è una società (diversa da una società di persone), che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi. | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o buoni di godimento, azioni minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi d'azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente, dove risiede la società che paga i dividendi, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Quando una società residente in uno Stato contraente ottiene benefici o redditi dall'altro Stato contraente, quest'altro Stato, in quanto la società non vi abbia la sede, non può riscuotere nessuna imposta sui dividendi pagati dalla società alle persone che non risiedono in quest'altro Stato né riscuotere imposta alcuna, a titolo dell'imposizione dei benefici non distribuiti, sui benefici non distribuiti della società anche se i dividendi pagati o i benefici non retribuiti consistono, in tutto o in parte di benefici o redditi provenienti da quest'altro Stato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. del 20 lug. 2000, approvato dall'AF il 18 giu. 2001, ed in vigore dal 13 set. 2001 (RU 2003 19091908; FF 2000 4917). | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 28 |
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| Se le imposte gravanti i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza sono riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante trattenuta alla fonte, il diritto di procedere alla trattenuta fiscale non è pregiudicato dalla presente convenzione. | ||||||
| Nondimeno, l'imposta riscossa mediante trattenuta alla fonte dev'essere rifusa su domanda nella misura in cui la sua riscossione è limitata dalla convenzione. Invece del rimborso è lecito, su domanda, rinunciare alla deduzione dell'imposta gravante i diritti di licenza. | ||||||
| Il termine per la presentazione di una domanda di rimborso è di tre anni dopo la fine dell'anno civile in cui sono scaduti i dividendi, gli interessi o i diritti di licenza. | ||||||
| Le domande devono essere sempre provviste di un'attestazione ufficiale dello Stato in cui risiede il contribuente, certificante che le condizioni relative all'assoggettamento fiscale illimitato sono adempiute in detto Stato. | ||||||
| Le autorità competenti disciplinano in comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, gli altri particolari della procedura. | ||||||
| Le società di persone costituite secondo la legislazione di uno Stato contraente («Offene Handelsgesellschaft», società in nome collettivo, società in accomandita) che hanno la direzione in detto Stato possono pretendere gli sgravi fiscali dell'altro Stato contraente previsto agli articoli 10, 11 e 12 della convenzione purché i tre quarti almeno dei benefici della società appartengano a persone residenti nel primo Stato. | ||||||
| I residenti di uno Stato contraente per i quali è esclusa in virtù delle prescrizioni vigenti in detto Stato la pretesa ai vantaggi di una convenzione di doppia imposizione non possono pretendere gli sgravi fiscali nell'altro Stato contraente previsti nella presente convenzione, né tanto meno lo sgravio dall'imposta, previsto all'articolo 23, dello Stato in cui risiedono. | ||||||
|
RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 2 |
||||||
| La presente convenzione s'applica alle imposte sul reddito e sulla sostanza riscosse (parimente sotto forma di centesimi addizionali) per conto di ciascuno degli Stati contraenti, dei «Länder», dei Cantoni, distretti, circoli, comuni o consorzi comunali qualunque sia il sistema di riscossione. | ||||||
| Sono considerate imposte sul reddito e sulla sostanza le imposte ordinarie e straordinarie riscosse sul reddito complessivo, sulla sostanza complessiva o su elementi del reddito o della sostanza, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, come anche le imposte sui plusvalori. La convenzione non si applica, tuttavia, alle imposte riscosse alla fonte su le vincite alle lotterie. | ||||||
| Le imposte attuali cui si applica la convenzione sono segnatamente: | ||||||
| In Austria:l'imposta sul reddito;l'imposta sulle società;l'imposta sulle retribuzioni concesse ai membri dei consigli d'amministrazione;l'imposta sulla sostanza;i contributi sulle sostanze sottratte alle imposte sulle successioni;l'imposta sulle aziende, compresa l'imposta sul totale dei salari;l'imposta fondiaria;il contributo delle aziende agricole e forestali;le quote delle aziende agricole e forestali al fondo di compensazione per gli aiuti familiari;l'imposta sul valore delle proprietà fondiarie non edificate (dappresso designate come «imposta austriaca»); | ||||||
| l'imposta sul reddito; | ||||||
| l'imposta sulle società; | ||||||
| l'imposta sulle retribuzioni concesse ai membri dei consigli d'amministrazione; | ||||||
| l'imposta sulla sostanza; | ||||||
| i contributi sulle sostanze sottratte alle imposte sulle successioni; | ||||||
| l'imposta sulle aziende, compresa l'imposta sul totale dei salari; | ||||||
| l'imposta fondiaria; | ||||||
| il contributo delle aziende agricole e forestali; | ||||||
| le quote delle aziende agricole e forestali al fondo di compensazione per gli aiuti familiari; | ||||||
| l'imposta sul valore delle proprietà fondiarie non edificate (dappresso designate come «imposta austriaca»); | ||||||
| In Svizzera: Le imposte riscosse dalla Confederazione, dai Cantoni, distretti, circoli, comuni e comunanzesul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza, utili aziendali, profitti da capitali, ecc.) esulla sostanza (sostanza complessiva, beni mobili e immobili, sostanze aziendali, capitali e riserve, ecc.) | ||||||
| sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza, utili aziendali, profitti da capitali, ecc.) e | ||||||
| sulla sostanza (sostanza complessiva, beni mobili e immobili, sostanze aziendali, capitali e riserve, ecc.) | ||||||
| (dappresso designate come «imposta svizzera»). | ||||||
| La convenzione si applicherà anche alle imposte future, di natura identica od analoga, che verranno in seguito istituite in aggiunta alle imposte attuali o in loro sostituzione. | ||||||
| Le disposizioni della convenzione concernente l'imposizione dei benefici delle aziende s'applicano per analogia all'imposta sulle aziende riscosse su basi diverse da quelle che sono l'utile o la sostanza. | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 4 |
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| Ai fini della presente convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettabile illimitatamente ad imposta nello Stato stesso. | ||||||
| Quando, in base alla disposizione del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti: | ||||||
| detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Se dispone di un'abitazione permanente in ciascuno dei due Stati, essa è considerata residente dello Stato, contraente con il quale le relazioni personali ed economiche sono le più strette (centro degli interessi vitali); | ||||||
| se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se essa non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, detta persona è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; | ||||||
| se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o non soggiorna abitualmente in alcuno dei due, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità; | ||||||
| se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo giusta l'articolo 25. | ||||||
| Se una persona fisica è considerata residente in uno Stato contraente, giusta il presente articolo, soltanto per una parte dell'anno, e per il resto dell'anno residente dell'altro Stato (cambiamento di domicilio), l'assoggettamento all'imposta per cui è determinata la residenza cessa, nel primo Stato, alla fine del mese civile durante il quale è avvenuto il cambiamento di domicilio. L'assoggettamento all'imposta per cui è determinante la residenza inizia nell'altro Stato col primo giorno del mese civile successivo al cambiamento di domicilio. | ||||||
| Non è considerata «residente di uno Stato contraente» la persona fisica non assoggettata alle imposte generalmente riscosse nello Stato contraente di cui essa sarebbe residente giusta le disposizioni che precedono, per tutti i redditi generalmente imponibili giusta la legislazione fiscale di detto Stato e provenienti dall'altro Stato contraente. | ||||||
| Se, giusta il paragrafo 1, una società è considerata residente in ciascuno degli Stati contraenti, fa stato la sede centro della direzione effettiva. Il fatto che una persona abbia una partecipazione alla società o prenda decisioni riguardanti tutto un gruppo, nel caso di società appartenenti a un gruppo, non costituisce per detta società il centro della direzione effettiva in cui vengono prese le decisioni o in cui detta persona è residente. | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 1 |
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| La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 3 |
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| Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: | ||||||
| il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra unione di persone; | ||||||
| il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; | ||||||
| le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; | ||||||
| l'espressione «autorità competente» designa:in Austria il ministro federale delle finanze;in Svizzera il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| in Austria il ministro federale delle finanze; | ||||||
| in Svizzera il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| il termine «cittadini» designa:tutte le persone fisiche che possiedono la cittadinanza di uno Stato contraente;tutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite conformemente alla vigente legislazione di uno Stato contraente. | ||||||
| tutte le persone fisiche che possiedono la cittadinanza di uno Stato contraente; | ||||||
| tutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite conformemente alla vigente legislazione di uno Stato contraente. | ||||||
| Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il significato che ad essa viene attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della convenzione. | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 4 |
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| Ai fini della presente convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettabile illimitatamente ad imposta nello Stato stesso. | ||||||
| Quando, in base alla disposizione del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti: | ||||||
| detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Se dispone di un'abitazione permanente in ciascuno dei due Stati, essa è considerata residente dello Stato, contraente con il quale le relazioni personali ed economiche sono le più strette (centro degli interessi vitali); | ||||||
| se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se essa non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, detta persona è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; | ||||||
| se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o non soggiorna abitualmente in alcuno dei due, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità; | ||||||
| se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo giusta l'articolo 25. | ||||||
| Se una persona fisica è considerata residente in uno Stato contraente, giusta il presente articolo, soltanto per una parte dell'anno, e per il resto dell'anno residente dell'altro Stato (cambiamento di domicilio), l'assoggettamento all'imposta per cui è determinata la residenza cessa, nel primo Stato, alla fine del mese civile durante il quale è avvenuto il cambiamento di domicilio. L'assoggettamento all'imposta per cui è determinante la residenza inizia nell'altro Stato col primo giorno del mese civile successivo al cambiamento di domicilio. | ||||||
| Non è considerata «residente di uno Stato contraente» la persona fisica non assoggettata alle imposte generalmente riscosse nello Stato contraente di cui essa sarebbe residente giusta le disposizioni che precedono, per tutti i redditi generalmente imponibili giusta la legislazione fiscale di detto Stato e provenienti dall'altro Stato contraente. | ||||||
| Se, giusta il paragrafo 1, una società è considerata residente in ciascuno degli Stati contraenti, fa stato la sede centro della direzione effettiva. Il fatto che una persona abbia una partecipazione alla società o prenda decisioni riguardanti tutto un gruppo, nel caso di società appartenenti a un gruppo, non costituisce per detta società il centro della direzione effettiva in cui vengono prese le decisioni o in cui detta persona è residente. | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 4 |
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| Ai fini della presente convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettabile illimitatamente ad imposta nello Stato stesso. | ||||||
| Quando, in base alla disposizione del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti: | ||||||
| detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Se dispone di un'abitazione permanente in ciascuno dei due Stati, essa è considerata residente dello Stato, contraente con il quale le relazioni personali ed economiche sono le più strette (centro degli interessi vitali); | ||||||
| se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se essa non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, detta persona è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; | ||||||
| se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o non soggiorna abitualmente in alcuno dei due, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità; | ||||||
| se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo giusta l'articolo 25. | ||||||
| Se una persona fisica è considerata residente in uno Stato contraente, giusta il presente articolo, soltanto per una parte dell'anno, e per il resto dell'anno residente dell'altro Stato (cambiamento di domicilio), l'assoggettamento all'imposta per cui è determinata la residenza cessa, nel primo Stato, alla fine del mese civile durante il quale è avvenuto il cambiamento di domicilio. L'assoggettamento all'imposta per cui è determinante la residenza inizia nell'altro Stato col primo giorno del mese civile successivo al cambiamento di domicilio. | ||||||
| Non è considerata «residente di uno Stato contraente» la persona fisica non assoggettata alle imposte generalmente riscosse nello Stato contraente di cui essa sarebbe residente giusta le disposizioni che precedono, per tutti i redditi generalmente imponibili giusta la legislazione fiscale di detto Stato e provenienti dall'altro Stato contraente. | ||||||
| Se, giusta il paragrafo 1, una società è considerata residente in ciascuno degli Stati contraenti, fa stato la sede centro della direzione effettiva. Il fatto che una persona abbia una partecipazione alla società o prenda decisioni riguardanti tutto un gruppo, nel caso di società appartenenti a un gruppo, non costituisce per detta società il centro della direzione effettiva in cui vengono prese le decisioni o in cui detta persona è residente. | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 10 |
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| I dividendi pagati da una società, che ha sede o direzione in uno Stato contraente, a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'altro Stato.(2) [1] Nondimeno tali dividendi possono essere imposti nello Stato contraente in cui la società che li distribuisce ha la sede o la direzione e in conformità della legislazione di questo Stato; l'imposta così stabilita non può però eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Tuttavia, questi dividendi sono esenti da imposta nel suddetto Stato contraente se il beneficiario è una società (diversa da una società di persone), che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi. | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o buoni di godimento, azioni minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi d'azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente, dove risiede la società che paga i dividendi, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Quando una società residente in uno Stato contraente ottiene benefici o redditi dall'altro Stato contraente, quest'altro Stato, in quanto la società non vi abbia la sede, non può riscuotere nessuna imposta sui dividendi pagati dalla società alle persone che non risiedono in quest'altro Stato né riscuotere imposta alcuna, a titolo dell'imposizione dei benefici non distribuiti, sui benefici non distribuiti della società anche se i dividendi pagati o i benefici non retribuiti consistono, in tutto o in parte di benefici o redditi provenienti da quest'altro Stato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. del 20 lug. 2000, approvato dall'AF il 18 giu. 2001, ed in vigore dal 13 set. 2001 (RU 2003 19091908; FF 2000 4917). | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 10 |
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| I dividendi pagati da una società, che ha sede o direzione in uno Stato contraente, a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'altro Stato.(2) [1] Nondimeno tali dividendi possono essere imposti nello Stato contraente in cui la società che li distribuisce ha la sede o la direzione e in conformità della legislazione di questo Stato; l'imposta così stabilita non può però eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Tuttavia, questi dividendi sono esenti da imposta nel suddetto Stato contraente se il beneficiario è una società (diversa da una società di persone), che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi. | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o buoni di godimento, azioni minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi d'azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente, dove risiede la società che paga i dividendi, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Quando una società residente in uno Stato contraente ottiene benefici o redditi dall'altro Stato contraente, quest'altro Stato, in quanto la società non vi abbia la sede, non può riscuotere nessuna imposta sui dividendi pagati dalla società alle persone che non risiedono in quest'altro Stato né riscuotere imposta alcuna, a titolo dell'imposizione dei benefici non distribuiti, sui benefici non distribuiti della società anche se i dividendi pagati o i benefici non retribuiti consistono, in tutto o in parte di benefici o redditi provenienti da quest'altro Stato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. del 20 lug. 2000, approvato dall'AF il 18 giu. 2001, ed in vigore dal 13 set. 2001 (RU 2003 19091908; FF 2000 4917). | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 10 |
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| I dividendi pagati da una società, che ha sede o direzione in uno Stato contraente, a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'altro Stato.(2) [1] Nondimeno tali dividendi possono essere imposti nello Stato contraente in cui la società che li distribuisce ha la sede o la direzione e in conformità della legislazione di questo Stato; l'imposta così stabilita non può però eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Tuttavia, questi dividendi sono esenti da imposta nel suddetto Stato contraente se il beneficiario è una società (diversa da una società di persone), che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi. | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o buoni di godimento, azioni minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi d'azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente, dove risiede la società che paga i dividendi, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Quando una società residente in uno Stato contraente ottiene benefici o redditi dall'altro Stato contraente, quest'altro Stato, in quanto la società non vi abbia la sede, non può riscuotere nessuna imposta sui dividendi pagati dalla società alle persone che non risiedono in quest'altro Stato né riscuotere imposta alcuna, a titolo dell'imposizione dei benefici non distribuiti, sui benefici non distribuiti della società anche se i dividendi pagati o i benefici non retribuiti consistono, in tutto o in parte di benefici o redditi provenienti da quest'altro Stato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. del 20 lug. 2000, approvato dall'AF il 18 giu. 2001, ed in vigore dal 13 set. 2001 (RU 2003 19091908; FF 2000 4917). | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 2 |
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| La presente convenzione s'applica alle imposte sul reddito e sulla sostanza riscosse (parimente sotto forma di centesimi addizionali) per conto di ciascuno degli Stati contraenti, dei «Länder», dei Cantoni, distretti, circoli, comuni o consorzi comunali qualunque sia il sistema di riscossione. | ||||||
| Sono considerate imposte sul reddito e sulla sostanza le imposte ordinarie e straordinarie riscosse sul reddito complessivo, sulla sostanza complessiva o su elementi del reddito o della sostanza, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, come anche le imposte sui plusvalori. La convenzione non si applica, tuttavia, alle imposte riscosse alla fonte su le vincite alle lotterie. | ||||||
| Le imposte attuali cui si applica la convenzione sono segnatamente: | ||||||
| In Austria:l'imposta sul reddito;l'imposta sulle società;l'imposta sulle retribuzioni concesse ai membri dei consigli d'amministrazione;l'imposta sulla sostanza;i contributi sulle sostanze sottratte alle imposte sulle successioni;l'imposta sulle aziende, compresa l'imposta sul totale dei salari;l'imposta fondiaria;il contributo delle aziende agricole e forestali;le quote delle aziende agricole e forestali al fondo di compensazione per gli aiuti familiari;l'imposta sul valore delle proprietà fondiarie non edificate (dappresso designate come «imposta austriaca»); | ||||||
| l'imposta sul reddito; | ||||||
| l'imposta sulle società; | ||||||
| l'imposta sulle retribuzioni concesse ai membri dei consigli d'amministrazione; | ||||||
| l'imposta sulla sostanza; | ||||||
| i contributi sulle sostanze sottratte alle imposte sulle successioni; | ||||||
| l'imposta sulle aziende, compresa l'imposta sul totale dei salari; | ||||||
| l'imposta fondiaria; | ||||||
| il contributo delle aziende agricole e forestali; | ||||||
| le quote delle aziende agricole e forestali al fondo di compensazione per gli aiuti familiari; | ||||||
| l'imposta sul valore delle proprietà fondiarie non edificate (dappresso designate come «imposta austriaca»); | ||||||
| In Svizzera: Le imposte riscosse dalla Confederazione, dai Cantoni, distretti, circoli, comuni e comunanzesul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza, utili aziendali, profitti da capitali, ecc.) esulla sostanza (sostanza complessiva, beni mobili e immobili, sostanze aziendali, capitali e riserve, ecc.) | ||||||
| sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza, utili aziendali, profitti da capitali, ecc.) e | ||||||
| sulla sostanza (sostanza complessiva, beni mobili e immobili, sostanze aziendali, capitali e riserve, ecc.) | ||||||
| (dappresso designate come «imposta svizzera»). | ||||||
| La convenzione si applicherà anche alle imposte future, di natura identica od analoga, che verranno in seguito istituite in aggiunta alle imposte attuali o in loro sostituzione. | ||||||
| Le disposizioni della convenzione concernente l'imposizione dei benefici delle aziende s'applicano per analogia all'imposta sulle aziende riscosse su basi diverse da quelle che sono l'utile o la sostanza. | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 10 |
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| I dividendi pagati da una società, che ha sede o direzione in uno Stato contraente, a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'altro Stato.(2) [1] Nondimeno tali dividendi possono essere imposti nello Stato contraente in cui la società che li distribuisce ha la sede o la direzione e in conformità della legislazione di questo Stato; l'imposta così stabilita non può però eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Tuttavia, questi dividendi sono esenti da imposta nel suddetto Stato contraente se il beneficiario è una società (diversa da una società di persone), che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi. | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o buoni di godimento, azioni minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi d'azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente, dove risiede la società che paga i dividendi, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Quando una società residente in uno Stato contraente ottiene benefici o redditi dall'altro Stato contraente, quest'altro Stato, in quanto la società non vi abbia la sede, non può riscuotere nessuna imposta sui dividendi pagati dalla società alle persone che non risiedono in quest'altro Stato né riscuotere imposta alcuna, a titolo dell'imposizione dei benefici non distribuiti, sui benefici non distribuiti della società anche se i dividendi pagati o i benefici non retribuiti consistono, in tutto o in parte di benefici o redditi provenienti da quest'altro Stato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. del 20 lug. 2000, approvato dall'AF il 18 giu. 2001, ed in vigore dal 13 set. 2001 (RU 2003 19091908; FF 2000 4917). | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 10 |
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| I dividendi pagati da una società, che ha sede o direzione in uno Stato contraente, a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'altro Stato.(2) [1] Nondimeno tali dividendi possono essere imposti nello Stato contraente in cui la società che li distribuisce ha la sede o la direzione e in conformità della legislazione di questo Stato; l'imposta così stabilita non può però eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Tuttavia, questi dividendi sono esenti da imposta nel suddetto Stato contraente se il beneficiario è una società (diversa da una società di persone), che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi. | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o buoni di godimento, azioni minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi d'azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente, dove risiede la società che paga i dividendi, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Quando una società residente in uno Stato contraente ottiene benefici o redditi dall'altro Stato contraente, quest'altro Stato, in quanto la società non vi abbia la sede, non può riscuotere nessuna imposta sui dividendi pagati dalla società alle persone che non risiedono in quest'altro Stato né riscuotere imposta alcuna, a titolo dell'imposizione dei benefici non distribuiti, sui benefici non distribuiti della società anche se i dividendi pagati o i benefici non retribuiti consistono, in tutto o in parte di benefici o redditi provenienti da quest'altro Stato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. del 20 lug. 2000, approvato dall'AF il 18 giu. 2001, ed in vigore dal 13 set. 2001 (RU 2003 19091908; FF 2000 4917). | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 10 |
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| I dividendi pagati da una società, che ha sede o direzione in uno Stato contraente, a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'altro Stato.(2) [1] Nondimeno tali dividendi possono essere imposti nello Stato contraente in cui la società che li distribuisce ha la sede o la direzione e in conformità della legislazione di questo Stato; l'imposta così stabilita non può però eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Tuttavia, questi dividendi sono esenti da imposta nel suddetto Stato contraente se il beneficiario è una società (diversa da una società di persone), che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi. | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o buoni di godimento, azioni minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi d'azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente, dove risiede la società che paga i dividendi, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Quando una società residente in uno Stato contraente ottiene benefici o redditi dall'altro Stato contraente, quest'altro Stato, in quanto la società non vi abbia la sede, non può riscuotere nessuna imposta sui dividendi pagati dalla società alle persone che non risiedono in quest'altro Stato né riscuotere imposta alcuna, a titolo dell'imposizione dei benefici non distribuiti, sui benefici non distribuiti della società anche se i dividendi pagati o i benefici non retribuiti consistono, in tutto o in parte di benefici o redditi provenienti da quest'altro Stato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. del 20 lug. 2000, approvato dall'AF il 18 giu. 2001, ed in vigore dal 13 set. 2001 (RU 2003 19091908; FF 2000 4917). | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 10 |
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| I dividendi pagati da una società, che ha sede o direzione in uno Stato contraente, a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'altro Stato.(2) [1] Nondimeno tali dividendi possono essere imposti nello Stato contraente in cui la società che li distribuisce ha la sede o la direzione e in conformità della legislazione di questo Stato; l'imposta così stabilita non può però eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Tuttavia, questi dividendi sono esenti da imposta nel suddetto Stato contraente se il beneficiario è una società (diversa da una società di persone), che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi. | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o buoni di godimento, azioni minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi d'azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente, dove risiede la società che paga i dividendi, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Quando una società residente in uno Stato contraente ottiene benefici o redditi dall'altro Stato contraente, quest'altro Stato, in quanto la società non vi abbia la sede, non può riscuotere nessuna imposta sui dividendi pagati dalla società alle persone che non risiedono in quest'altro Stato né riscuotere imposta alcuna, a titolo dell'imposizione dei benefici non distribuiti, sui benefici non distribuiti della società anche se i dividendi pagati o i benefici non retribuiti consistono, in tutto o in parte di benefici o redditi provenienti da quest'altro Stato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. del 20 lug. 2000, approvato dall'AF il 18 giu. 2001, ed in vigore dal 13 set. 2001 (RU 2003 19091908; FF 2000 4917). | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 10 |
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| I dividendi pagati da una società, che ha sede o direzione in uno Stato contraente, a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'altro Stato.(2) [1] Nondimeno tali dividendi possono essere imposti nello Stato contraente in cui la società che li distribuisce ha la sede o la direzione e in conformità della legislazione di questo Stato; l'imposta così stabilita non può però eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Tuttavia, questi dividendi sono esenti da imposta nel suddetto Stato contraente se il beneficiario è una società (diversa da una società di persone), che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi. | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o buoni di godimento, azioni minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi d'azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente, dove risiede la società che paga i dividendi, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Quando una società residente in uno Stato contraente ottiene benefici o redditi dall'altro Stato contraente, quest'altro Stato, in quanto la società non vi abbia la sede, non può riscuotere nessuna imposta sui dividendi pagati dalla società alle persone che non risiedono in quest'altro Stato né riscuotere imposta alcuna, a titolo dell'imposizione dei benefici non distribuiti, sui benefici non distribuiti della società anche se i dividendi pagati o i benefici non retribuiti consistono, in tutto o in parte di benefici o redditi provenienti da quest'altro Stato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. del 20 lug. 2000, approvato dall'AF il 18 giu. 2001, ed in vigore dal 13 set. 2001 (RU 2003 19091908; FF 2000 4917). | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 10 |
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| I dividendi pagati da una società, che ha sede o direzione in uno Stato contraente, a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'altro Stato.(2) [1] Nondimeno tali dividendi possono essere imposti nello Stato contraente in cui la società che li distribuisce ha la sede o la direzione e in conformità della legislazione di questo Stato; l'imposta così stabilita non può però eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Tuttavia, questi dividendi sono esenti da imposta nel suddetto Stato contraente se il beneficiario è una società (diversa da una società di persone), che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi. | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o buoni di godimento, azioni minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi d'azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente, dove risiede la società che paga i dividendi, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Quando una società residente in uno Stato contraente ottiene benefici o redditi dall'altro Stato contraente, quest'altro Stato, in quanto la società non vi abbia la sede, non può riscuotere nessuna imposta sui dividendi pagati dalla società alle persone che non risiedono in quest'altro Stato né riscuotere imposta alcuna, a titolo dell'imposizione dei benefici non distribuiti, sui benefici non distribuiti della società anche se i dividendi pagati o i benefici non retribuiti consistono, in tutto o in parte di benefici o redditi provenienti da quest'altro Stato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. del 20 lug. 2000, approvato dall'AF il 18 giu. 2001, ed in vigore dal 13 set. 2001 (RU 2003 19091908; FF 2000 4917). | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 23 |
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| Se un residente in uno Stato contraente percepisce redditi o possiede una sostanza che, conformemente alle disposizioni della convenzione, sono imponibili nell'altro Stato contraente, il primo Stato esenta da imposta detti redditi o detta sostanza, con riserva dei paragrafi seguenti, ma può, per determinare l'imposta attenente al rimanente reddito o alla rimanente sostanza di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intera sostanza, senza tener conto dell'esenzione.(2) [1] Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, l'Austria può imporre i redditi di cui all'articolo 15 paragrafo 1 nonché i redditi di cui all'articolo 19 (ad eccezione delle pensioni) che un residente dell'Austria percepisce da casse pubbliche svizzere in corrispettivo di un'attività esercitata in Svizzera. Se un residente dell'Austria ritrae redditi di cui agli articoli 10, 15 e 19, che giusta le disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Svizzera e in Austria, l'Austria computa nell'imposta gravante i redditi di questo beneficiario una somma corrispondente all'imposta pagata in Svizzera; la somma computata non può però eccedere la parte d'imposta, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi riscossi in Svizzera. | ||||||
| Se un residente della Svizzera percepisce redditi che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 [2], sono imponibili in Austria, la Svizzera concede a sua domanda uno sgravio d'imposta. Esso consiste:La Svizzera determina la natura dello sgravio e ne disciplina la procedura secondo le disposizioni sull'esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione. | ||||||
| nel computo dell'imposta pagata in Austria, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 [3], nell'imposta svizzera attenente ai redditi di cui trattasi di questo residente; la somma così computata non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imposti in Austria, o | ||||||
| in una riduzione globale dell'imposta svizzera, o | ||||||
| in una esenzione parziale dei redditi di cui si tratta dall'imposta svizzera, ma almeno in una deduzione dell'imposta pagata in Austria dall'ammontare lordo dei redditi percepiti dall'Austria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. V n. 1 del Prot. del 21 mar. 2006, approvato dall'AF il 6 ott. 2006 e in vigore dal 2 feb. 2007 (RU 2007 12531251; FF 2006 4723). [2] Nuovo rinvio giusta l'art. V n. 2 del Prot. del 21 mar. 2006, approvato dall'AF il 6 ott. 2006 e in vigore dal 2 feb. 2007 (RU 2007 12531251; FF 2006 4723). [3] Nuovo rinvio giusta l'art. V n. 2 del Prot. del 21 mar. 2006, approvato dall'AF il 6 ott. 2006 e in vigore dal 2 feb. 2007 (RU 2007 12531251; FF 2006 4723). | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 10 |
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| I dividendi pagati da una società, che ha sede o direzione in uno Stato contraente, a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'altro Stato.(2) [1] Nondimeno tali dividendi possono essere imposti nello Stato contraente in cui la società che li distribuisce ha la sede o la direzione e in conformità della legislazione di questo Stato; l'imposta così stabilita non può però eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Tuttavia, questi dividendi sono esenti da imposta nel suddetto Stato contraente se il beneficiario è una società (diversa da una società di persone), che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi. | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o buoni di godimento, azioni minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi d'azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente, dove risiede la società che paga i dividendi, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Quando una società residente in uno Stato contraente ottiene benefici o redditi dall'altro Stato contraente, quest'altro Stato, in quanto la società non vi abbia la sede, non può riscuotere nessuna imposta sui dividendi pagati dalla società alle persone che non risiedono in quest'altro Stato né riscuotere imposta alcuna, a titolo dell'imposizione dei benefici non distribuiti, sui benefici non distribuiti della società anche se i dividendi pagati o i benefici non retribuiti consistono, in tutto o in parte di benefici o redditi provenienti da quest'altro Stato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. del 20 lug. 2000, approvato dall'AF il 18 giu. 2001, ed in vigore dal 13 set. 2001 (RU 2003 19091908; FF 2000 4917). | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 10 |
||||||
| I dividendi pagati da una società, che ha sede o direzione in uno Stato contraente, a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'altro Stato.(2) [1] Nondimeno tali dividendi possono essere imposti nello Stato contraente in cui la società che li distribuisce ha la sede o la direzione e in conformità della legislazione di questo Stato; l'imposta così stabilita non può però eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Tuttavia, questi dividendi sono esenti da imposta nel suddetto Stato contraente se il beneficiario è una società (diversa da una società di persone), che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi. | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o buoni di godimento, azioni minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi d'azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente, dove risiede la società che paga i dividendi, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Quando una società residente in uno Stato contraente ottiene benefici o redditi dall'altro Stato contraente, quest'altro Stato, in quanto la società non vi abbia la sede, non può riscuotere nessuna imposta sui dividendi pagati dalla società alle persone che non risiedono in quest'altro Stato né riscuotere imposta alcuna, a titolo dell'imposizione dei benefici non distribuiti, sui benefici non distribuiti della società anche se i dividendi pagati o i benefici non retribuiti consistono, in tutto o in parte di benefici o redditi provenienti da quest'altro Stato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. del 20 lug. 2000, approvato dall'AF il 18 giu. 2001, ed in vigore dal 13 set. 2001 (RU 2003 19091908; FF 2000 4917). | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 28 |
||||||
| Se le imposte gravanti i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza sono riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante trattenuta alla fonte, il diritto di procedere alla trattenuta fiscale non è pregiudicato dalla presente convenzione. | ||||||
| Nondimeno, l'imposta riscossa mediante trattenuta alla fonte dev'essere rifusa su domanda nella misura in cui la sua riscossione è limitata dalla convenzione. Invece del rimborso è lecito, su domanda, rinunciare alla deduzione dell'imposta gravante i diritti di licenza. | ||||||
| Il termine per la presentazione di una domanda di rimborso è di tre anni dopo la fine dell'anno civile in cui sono scaduti i dividendi, gli interessi o i diritti di licenza. | ||||||
| Le domande devono essere sempre provviste di un'attestazione ufficiale dello Stato in cui risiede il contribuente, certificante che le condizioni relative all'assoggettamento fiscale illimitato sono adempiute in detto Stato. | ||||||
| Le autorità competenti disciplinano in comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, gli altri particolari della procedura. | ||||||
| Le società di persone costituite secondo la legislazione di uno Stato contraente («Offene Handelsgesellschaft», società in nome collettivo, società in accomandita) che hanno la direzione in detto Stato possono pretendere gli sgravi fiscali dell'altro Stato contraente previsto agli articoli 10, 11 e 12 della convenzione purché i tre quarti almeno dei benefici della società appartengano a persone residenti nel primo Stato. | ||||||
| I residenti di uno Stato contraente per i quali è esclusa in virtù delle prescrizioni vigenti in detto Stato la pretesa ai vantaggi di una convenzione di doppia imposizione non possono pretendere gli sgravi fiscali nell'altro Stato contraente previsti nella presente convenzione, né tanto meno lo sgravio dall'imposta, previsto all'articolo 23, dello Stato in cui risiedono. | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 25 |
||||||
| Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che i provvedimenti adottati da uno o da entrambi gli Stati contraenti implicano o implicheranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente convenzione, egli può, indipendentemente dai rimedi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente del quale è residente. | ||||||
| Detta autorità competente, se il reclamo le appare fondato ed essa stessa non è in grado di trovare una soluzione soddisfacente, si sforzerà di risolvere il caso in via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla convenzione. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti si sforzeranno, in via di amichevole composizione, di appianare le difficoltà o di dissipare i dubbi che potessero sorgere in relazione all'interpretazione o all'applicazione della convenzione. Esse possono altresì concertarsi al fine di evitare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla convenzione. | ||||||
| (5) [1] Se una persona ha:Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso dei paragrafi precedenti. Se per giungere a detto accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, esso può aver luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sottoposte a una procedura d'arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l'accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità di applicazione di questa procedura.Secondo il presente paragrafo gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito le informazioni necessarie per l'esecuzione della procedura d'arbitrato. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d'ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell'articolo 26 della Convenzione. | ||||||
| sottoposto, ai sensi del paragrafo 1, un caso all'autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione; e | ||||||
| le autorità competenti non sono in grado di risolvere il caso in via di amichevole composizione ai sensi del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato contraente, | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. I del Prot. del 3 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010 e in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 823821; FF 2010 1153). | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 2 |
||||||
| La presente convenzione s'applica alle imposte sul reddito e sulla sostanza riscosse (parimente sotto forma di centesimi addizionali) per conto di ciascuno degli Stati contraenti, dei «Länder», dei Cantoni, distretti, circoli, comuni o consorzi comunali qualunque sia il sistema di riscossione. | ||||||
| Sono considerate imposte sul reddito e sulla sostanza le imposte ordinarie e straordinarie riscosse sul reddito complessivo, sulla sostanza complessiva o su elementi del reddito o della sostanza, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, come anche le imposte sui plusvalori. La convenzione non si applica, tuttavia, alle imposte riscosse alla fonte su le vincite alle lotterie. | ||||||
| Le imposte attuali cui si applica la convenzione sono segnatamente: | ||||||
| In Austria:l'imposta sul reddito;l'imposta sulle società;l'imposta sulle retribuzioni concesse ai membri dei consigli d'amministrazione;l'imposta sulla sostanza;i contributi sulle sostanze sottratte alle imposte sulle successioni;l'imposta sulle aziende, compresa l'imposta sul totale dei salari;l'imposta fondiaria;il contributo delle aziende agricole e forestali;le quote delle aziende agricole e forestali al fondo di compensazione per gli aiuti familiari;l'imposta sul valore delle proprietà fondiarie non edificate (dappresso designate come «imposta austriaca»); | ||||||
| l'imposta sul reddito; | ||||||
| l'imposta sulle società; | ||||||
| l'imposta sulle retribuzioni concesse ai membri dei consigli d'amministrazione; | ||||||
| l'imposta sulla sostanza; | ||||||
| i contributi sulle sostanze sottratte alle imposte sulle successioni; | ||||||
| l'imposta sulle aziende, compresa l'imposta sul totale dei salari; | ||||||
| l'imposta fondiaria; | ||||||
| il contributo delle aziende agricole e forestali; | ||||||
| le quote delle aziende agricole e forestali al fondo di compensazione per gli aiuti familiari; | ||||||
| l'imposta sul valore delle proprietà fondiarie non edificate (dappresso designate come «imposta austriaca»); | ||||||
| In Svizzera: Le imposte riscosse dalla Confederazione, dai Cantoni, distretti, circoli, comuni e comunanzesul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza, utili aziendali, profitti da capitali, ecc.) esulla sostanza (sostanza complessiva, beni mobili e immobili, sostanze aziendali, capitali e riserve, ecc.) | ||||||
| sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza, utili aziendali, profitti da capitali, ecc.) e | ||||||
| sulla sostanza (sostanza complessiva, beni mobili e immobili, sostanze aziendali, capitali e riserve, ecc.) | ||||||
| (dappresso designate come «imposta svizzera»). | ||||||
| La convenzione si applicherà anche alle imposte future, di natura identica od analoga, che verranno in seguito istituite in aggiunta alle imposte attuali o in loro sostituzione. | ||||||
| Le disposizioni della convenzione concernente l'imposizione dei benefici delle aziende s'applicano per analogia all'imposta sulle aziende riscosse su basi diverse da quelle che sono l'utile o la sostanza. | ||||||
|
RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 11 [1] |
||||||
| Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente. | ||||||
| Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi di prestiti pubblici, di obbligazioni garantite o meno da ipoteca ovvero portanti o meno un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, come anche tutti gli altri redditi equiparati a redditi di importi dati in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da cui provengono i redditi stessi. | ||||||
| Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente in uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente da cui provengono gli interessi, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connesso il credito generatore degli interessi. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è questo stesso Stato, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto il mutuo generatore degli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione. | ||||||
| Qualora, a seguito di relazioni particolari esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di loro e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti rimane imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. II del Prot. del 20 lug. 2000, approvato dall'AF il 18 giu. 2001, ed in vigore dal 13 set. 2001 (RU 2003 19091908; FF 2000 4917). | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 2 |
||||||
| La presente convenzione s'applica alle imposte sul reddito e sulla sostanza riscosse (parimente sotto forma di centesimi addizionali) per conto di ciascuno degli Stati contraenti, dei «Länder», dei Cantoni, distretti, circoli, comuni o consorzi comunali qualunque sia il sistema di riscossione. | ||||||
| Sono considerate imposte sul reddito e sulla sostanza le imposte ordinarie e straordinarie riscosse sul reddito complessivo, sulla sostanza complessiva o su elementi del reddito o della sostanza, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, come anche le imposte sui plusvalori. La convenzione non si applica, tuttavia, alle imposte riscosse alla fonte su le vincite alle lotterie. | ||||||
| Le imposte attuali cui si applica la convenzione sono segnatamente: | ||||||
| In Austria:l'imposta sul reddito;l'imposta sulle società;l'imposta sulle retribuzioni concesse ai membri dei consigli d'amministrazione;l'imposta sulla sostanza;i contributi sulle sostanze sottratte alle imposte sulle successioni;l'imposta sulle aziende, compresa l'imposta sul totale dei salari;l'imposta fondiaria;il contributo delle aziende agricole e forestali;le quote delle aziende agricole e forestali al fondo di compensazione per gli aiuti familiari;l'imposta sul valore delle proprietà fondiarie non edificate (dappresso designate come «imposta austriaca»); | ||||||
| l'imposta sul reddito; | ||||||
| l'imposta sulle società; | ||||||
| l'imposta sulle retribuzioni concesse ai membri dei consigli d'amministrazione; | ||||||
| l'imposta sulla sostanza; | ||||||
| i contributi sulle sostanze sottratte alle imposte sulle successioni; | ||||||
| l'imposta sulle aziende, compresa l'imposta sul totale dei salari; | ||||||
| l'imposta fondiaria; | ||||||
| il contributo delle aziende agricole e forestali; | ||||||
| le quote delle aziende agricole e forestali al fondo di compensazione per gli aiuti familiari; | ||||||
| l'imposta sul valore delle proprietà fondiarie non edificate (dappresso designate come «imposta austriaca»); | ||||||
| In Svizzera: Le imposte riscosse dalla Confederazione, dai Cantoni, distretti, circoli, comuni e comunanzesul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza, utili aziendali, profitti da capitali, ecc.) esulla sostanza (sostanza complessiva, beni mobili e immobili, sostanze aziendali, capitali e riserve, ecc.) | ||||||
| sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza, utili aziendali, profitti da capitali, ecc.) e | ||||||
| sulla sostanza (sostanza complessiva, beni mobili e immobili, sostanze aziendali, capitali e riserve, ecc.) | ||||||
| (dappresso designate come «imposta svizzera»). | ||||||
| La convenzione si applicherà anche alle imposte future, di natura identica od analoga, che verranno in seguito istituite in aggiunta alle imposte attuali o in loro sostituzione. | ||||||
| Le disposizioni della convenzione concernente l'imposizione dei benefici delle aziende s'applicano per analogia all'imposta sulle aziende riscosse su basi diverse da quelle che sono l'utile o la sostanza. | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 9 |
||||||
| Quandoe quando, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che fossero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, senza tali condizioni, sarebbero stati conseguiti da una delle imprese ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati conseguiti, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e imposti di conseguenza. | ||||||
| un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o quando | ||||||
| le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, | ||||||
|
RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 28 |
||||||
| Se le imposte gravanti i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza sono riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante trattenuta alla fonte, il diritto di procedere alla trattenuta fiscale non è pregiudicato dalla presente convenzione. | ||||||
| Nondimeno, l'imposta riscossa mediante trattenuta alla fonte dev'essere rifusa su domanda nella misura in cui la sua riscossione è limitata dalla convenzione. Invece del rimborso è lecito, su domanda, rinunciare alla deduzione dell'imposta gravante i diritti di licenza. | ||||||
| Il termine per la presentazione di una domanda di rimborso è di tre anni dopo la fine dell'anno civile in cui sono scaduti i dividendi, gli interessi o i diritti di licenza. | ||||||
| Le domande devono essere sempre provviste di un'attestazione ufficiale dello Stato in cui risiede il contribuente, certificante che le condizioni relative all'assoggettamento fiscale illimitato sono adempiute in detto Stato. | ||||||
| Le autorità competenti disciplinano in comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, gli altri particolari della procedura. | ||||||
| Le società di persone costituite secondo la legislazione di uno Stato contraente («Offene Handelsgesellschaft», società in nome collettivo, società in accomandita) che hanno la direzione in detto Stato possono pretendere gli sgravi fiscali dell'altro Stato contraente previsto agli articoli 10, 11 e 12 della convenzione purché i tre quarti almeno dei benefici della società appartengano a persone residenti nel primo Stato. | ||||||
| I residenti di uno Stato contraente per i quali è esclusa in virtù delle prescrizioni vigenti in detto Stato la pretesa ai vantaggi di una convenzione di doppia imposizione non possono pretendere gli sgravi fiscali nell'altro Stato contraente previsti nella presente convenzione, né tanto meno lo sgravio dall'imposta, previsto all'articolo 23, dello Stato in cui risiedono. | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 9 |
||||||
| Quandoe quando, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che fossero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, senza tali condizioni, sarebbero stati conseguiti da una delle imprese ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati conseguiti, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e imposti di conseguenza. | ||||||
| un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o quando | ||||||
| le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 10 |
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| I dividendi pagati da una società, che ha sede o direzione in uno Stato contraente, a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'altro Stato.(2) [1] Nondimeno tali dividendi possono essere imposti nello Stato contraente in cui la società che li distribuisce ha la sede o la direzione e in conformità della legislazione di questo Stato; l'imposta così stabilita non può però eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Tuttavia, questi dividendi sono esenti da imposta nel suddetto Stato contraente se il beneficiario è una società (diversa da una società di persone), che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi. | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o buoni di godimento, azioni minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi d'azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente, dove risiede la società che paga i dividendi, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Quando una società residente in uno Stato contraente ottiene benefici o redditi dall'altro Stato contraente, quest'altro Stato, in quanto la società non vi abbia la sede, non può riscuotere nessuna imposta sui dividendi pagati dalla società alle persone che non risiedono in quest'altro Stato né riscuotere imposta alcuna, a titolo dell'imposizione dei benefici non distribuiti, sui benefici non distribuiti della società anche se i dividendi pagati o i benefici non retribuiti consistono, in tutto o in parte di benefici o redditi provenienti da quest'altro Stato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. del 20 lug. 2000, approvato dall'AF il 18 giu. 2001, ed in vigore dal 13 set. 2001 (RU 2003 19091908; FF 2000 4917). | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 11 [1] |
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| Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente. | ||||||
| Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi di prestiti pubblici, di obbligazioni garantite o meno da ipoteca ovvero portanti o meno un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, come anche tutti gli altri redditi equiparati a redditi di importi dati in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da cui provengono i redditi stessi. | ||||||
| Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente in uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente da cui provengono gli interessi, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connesso il credito generatore degli interessi. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è questo stesso Stato, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto il mutuo generatore degli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione. | ||||||
| Qualora, a seguito di relazioni particolari esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di loro e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti rimane imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. II del Prot. del 20 lug. 2000, approvato dall'AF il 18 giu. 2001, ed in vigore dal 13 set. 2001 (RU 2003 19091908; FF 2000 4917). | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 10 |
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| I dividendi pagati da una società, che ha sede o direzione in uno Stato contraente, a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'altro Stato.(2) [1] Nondimeno tali dividendi possono essere imposti nello Stato contraente in cui la società che li distribuisce ha la sede o la direzione e in conformità della legislazione di questo Stato; l'imposta così stabilita non può però eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Tuttavia, questi dividendi sono esenti da imposta nel suddetto Stato contraente se il beneficiario è una società (diversa da una società di persone), che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi. | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o buoni di godimento, azioni minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi d'azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente, dove risiede la società che paga i dividendi, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Quando una società residente in uno Stato contraente ottiene benefici o redditi dall'altro Stato contraente, quest'altro Stato, in quanto la società non vi abbia la sede, non può riscuotere nessuna imposta sui dividendi pagati dalla società alle persone che non risiedono in quest'altro Stato né riscuotere imposta alcuna, a titolo dell'imposizione dei benefici non distribuiti, sui benefici non distribuiti della società anche se i dividendi pagati o i benefici non retribuiti consistono, in tutto o in parte di benefici o redditi provenienti da quest'altro Stato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. del 20 lug. 2000, approvato dall'AF il 18 giu. 2001, ed in vigore dal 13 set. 2001 (RU 2003 19091908; FF 2000 4917). | ||||||
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RI 0.672.916.31 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo e scambio di lettere) Art. 11 [1] |
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| Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente. | ||||||
| Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi di prestiti pubblici, di obbligazioni garantite o meno da ipoteca ovvero portanti o meno un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, come anche tutti gli altri redditi equiparati a redditi di importi dati in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da cui provengono i redditi stessi. | ||||||
| Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente in uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente da cui provengono gli interessi, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connesso il credito generatore degli interessi. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è questo stesso Stato, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto il mutuo generatore degli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione. | ||||||
| Qualora, a seguito di relazioni particolari esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di loro e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti rimane imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. II del Prot. del 20 lug. 2000, approvato dall'AF il 18 giu. 2001, ed in vigore dal 13 set. 2001 (RU 2003 19091908; FF 2000 4917). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 63 |
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| L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. | ||||||
| Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. | ||||||
| Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. | ||||||
| L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1] | ||||||
| La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: | ||||||
| da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; | ||||||
| da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 37 Principio |
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| La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA [1], in quanto la presente legge non disponga altrimenti. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 64 |
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| L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. | ||||||
| Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. | ||||||
| Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. | ||||||
| L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili. [1] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [3] sull'organizzazione delle autorità penali. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 37 Principio |
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| La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA [1], in quanto la presente legge non disponga altrimenti. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 7 Principio |
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| La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. | ||||||
| Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. | ||||||
| Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. | ||||||
| Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. | ||||||
| L'articolo 6a è applicabile per analogia. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 82 Principio |
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| Il Tribunale federale giudica i ricorsi: | ||||||
| contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; | ||||||
| contro gli atti normativi cantonali; | ||||||
| concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 42 Atti scritti |
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| Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. | ||||||
| Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1] | ||||||
| Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3] | ||||||
| Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. | ||||||
| In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: | ||||||
| il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; | ||||||
| le modalità di trasmissione; | ||||||
| le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5] | ||||||
| Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. | ||||||
| Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. | ||||||
| Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [4] RS 943.03 [5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||