OG). Das Bundesgericht untersucht nicht von Amtes wegen, ob ein kantonaler Hoheitsakt verfassungswidrig ist, sondern prüft nur rechtsgenügend vorgebrachte und, soweit möglich, belegte Rügen (BGE 110 Ia 1 E. 2 S. 3/4, 119 Ia 197 E. 1d S. 201). Der Beschwerdeführer hat sich mit der Begründung im angefochtenen Entscheid im Einzelnen auseinander zu setzen und zu erklären, welches geschriebene oder ungeschriebene verfassungsmässige Individualrecht verletzt worden sein soll. Auf bloss allgemein gehaltene, appellatorische Kritik tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 107 Ia 186 E. b). Wird eine Verletzung des Willkürverbots geltend gemacht, kann der Beschwerdeführer sich nicht damit begnügen, den angefochtenen Entscheid einfach als falsch oder willkürlich zu bezeichnen und ihm seine Sicht der Dinge gegenüberzustellen; er hat vielmehr anhand der angefochtenen Subsumtion im Einzelnen darzulegen, inwiefern der Entscheid an einem qualifizierten und offensichtlichen Mangel leidet
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 109 |
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| L'autonomia dei Comuni è garantita. La sua estensione è determinata dal diritto cantonale e dal diritto federale. | ||||||
| Il diritto cantonale accorda ai Comuni un margine d'azione quanto più ampio possibile. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 109 |
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| L'autonomia dei Comuni è garantita. La sua estensione è determinata dal diritto cantonale e dal diritto federale. | ||||||
| Il diritto cantonale accorda ai Comuni un margine d'azione quanto più ampio possibile. | ||||||
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RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 25 Collocamento in relazione con l'estero |
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| La Direzione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) gestisce un servizio di consulenza che fornisce, senza garanzia di esattezza, informazioni sulle prescrizioni d'entrata, le possibilità di lavoro e le condizioni di vita nei Paesi esteri e le trasmette a persone che desiderano esercitare un'attività lucrativa all'estero. [1] | ||||||
| L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione sostiene nella ricerca di un posto di lavoro i cittadini svizzeri che desiderano rimpatriare e coordina gli sforzi degli uffici del lavoro per il loro collocamento. [2] | ||||||
| La Confederazione può sostenere la ricerca di posti di lavoro all'estero con altri provvedimenti. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659). [3] Introdotto dall'all. cifra III n. 5 della L del 26 set. 2014 sugli Svizzeri all'estero, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3857; FF 2014 17232379). [4] Abrogato dall'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659). | ||||||
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RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 24 Compiti |
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| Gli uffici del lavoro nei Cantoni registrano le persone in cerca d'impiego che si notificano ed i posti vacanti annunciati. Consigliano le persone in cerca d'impiego e i datori di lavoro nella scelta o nell'occupazione di un posto di lavoro e si adoperano per procurare posti di lavoro e manodopera adeguati. | ||||||
| Per il collocamento, tengono conto dei desideri individuali, delle qualità e delle capacità professionali delle persone in cerca d'impiego, come pure dei bisogni e della situazione aziendale del datore di lavoro nonché della situazione generale del mercato del lavoro. | ||||||
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RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 6 Obbligo d'informare |
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| Il collocatore è tenuto, su domanda dell'autorità di rilascio, a fornire le informazioni richieste e a presentare i documenti necessari. | ||||||
OG nicht, weshalb sich das Bundesgericht nicht weiter mit dieser Frage zu befassen hat.
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RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 6 Obbligo d'informare |
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| Il collocatore è tenuto, su domanda dell'autorità di rilascio, a fornire le informazioni richieste e a presentare i documenti necessari. | ||||||
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RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 6 Obbligo d'informare |
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| Il collocatore è tenuto, su domanda dell'autorità di rilascio, a fornire le informazioni richieste e a presentare i documenti necessari. | ||||||
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RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 6 Obbligo d'informare |
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| Il collocatore è tenuto, su domanda dell'autorità di rilascio, a fornire le informazioni richieste e a presentare i documenti necessari. | ||||||
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RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 6 Obbligo d'informare |
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| Il collocatore è tenuto, su domanda dell'autorità di rilascio, a fornire le informazioni richieste e a presentare i documenti necessari. | ||||||
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RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 6 Obbligo d'informare |
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| Il collocatore è tenuto, su domanda dell'autorità di rilascio, a fornire le informazioni richieste e a presentare i documenti necessari. | ||||||