Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BV.2005.21

Sentenza del 18 luglio 2005 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Barbara Ott e Tito Ponti , Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.______ SA, rappresentata dallo studio legale Bolla Bonzanigo & Associati,

Reclamante

Contro

Direzione generale delle dogane,

Controparte

Oggetto

Perquisizione e sequestro (art. 46 e segg. DPA)

Fatti:

A. Su richiesta di assistenza giudiziaria da parte della Direzione generale delle dogane (in seguito DGD), l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito AFC) ha effettuato, il 6 e 7 aprile 2005, un’ispezione fiscale presso la A.______ SA, società attiva nel commercio – mediante vendite all’asta e per corrispondenza - di oggetti antichi e moderni da collezione. Tale ispezione, oltre che verificare il corretto pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) da parte della società, aveva come scopo quello di raccogliere elementi utili per la DGD concernenti eventuali irregolarità nell’importazione e nello sdoganamento di monete e medaglie dall’estero.

B. Ritenendo che alcuni documenti visionati potevano essere d’interesse per l’autorità doganale, l’ispettore dell’AFC incaricato dell’ispezione fiscale, il 6 aprile 2005, ha contattato la DGD, la quale ha incaricato un suo funzionario, B.______, di recarsi presso la sede della A.______ SA per la verifica dei documenti in questione.

C. Il 7 aprile 2005 B.______, dopo aver visionato la documentazione indicata e senza opposizione formale da parte di C.______, amministratore unico della A.______ SA, ha deciso di sequestrare per approfondimenti 15 classificatori contenenti documentazione contabile e bancaria della società.

D. Contro la decisione di sequestro, in data 11 aprile 2005, A.______ SA è insorta con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo l’annullamento del provvedimento e l’immediata restituzione della documentazione oggetto del sequestro. Essa afferma in sostanza che la perquisizione ed il sequestro effettuati presso la propria sede non avrebbero ottemperato alle disposizioni procedurali applicabili in materia; in particolare, la società non sarebbe stata informata sui motivi legati a tali provvedimenti.

E. Con risposta del 15 aprile 2005, la DGD ha chiesto di respingere il reclamo nella misura della sua ammissibilità. Essa rileva che il funzionario incaricato avrebbe debitamente informato l’amministratore unico di A.______ SA sui motivi del suo intervento. Non essendosi il medesimo opposto alla misura coercitiva, il funzionario avrebbe rinunciato a presentare un ordine di perquisizione.

F. Nella sua replica del 13 maggio 2005 la reclamante ribadisce le richieste formulate nel reclamo, sottolineando l’infondatezza delle accuse mosse dalla DGD relativamente ad presunte importazioni illegali di monete da collezione. Essendo totalmente ignara dell’esistenza di una procedura d’inchiesta penale amministrativa nei suoi confronti al momento del provvedimento contestato, il suo esplicito consenso, comunque negato dalla reclamante, non era semplicemente possibile. A suo dire, la DGD, avvalendosi dell’assistenza prestata dall’AFC, avrebbe in realtà tentato di eludere l’applicazione del diritto penale amministrativo.

La DGD, da parte sua, con duplica del 15 luglio 2005, ha sostanzialmente riconfermato le motivazioni di fatto e di diritto indicate nella risposta.

Diritto:

1. Giusta l’art. 26 cpv. 1
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Contro i provvedimenti coattivi (art. 45 e segg.) e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
1    Contro i provvedimenti coattivi (art. 45 e segg.) e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
2    Il reclamo deve essere presentato:
a  alla Corte dei reclami penali, se è diretto contro un'autorità giudiziaria cantonale o contro il direttore o capo dell'amministrazione in causa;
b  al direttore o capo dell'amministrazione in causa, negli altri casi.
3    Se, nei casi del capoverso 2 lettera b, il direttore o capo dell'amministrazione in causa rettifica l'operazione o rimedia all'omissione in conformità delle conclusioni proposte, il reclamo diventa senza oggetto; in caso contrario, questi deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento.
DPA, contro i provvedimenti coattivi degli art. 45 e
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Contro i provvedimenti coattivi (art. 45 e segg.) e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
1    Contro i provvedimenti coattivi (art. 45 e segg.) e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
2    Il reclamo deve essere presentato:
a  alla Corte dei reclami penali, se è diretto contro un'autorità giudiziaria cantonale o contro il direttore o capo dell'amministrazione in causa;
b  al direttore o capo dell'amministrazione in causa, negli altri casi.
3    Se, nei casi del capoverso 2 lettera b, il direttore o capo dell'amministrazione in causa rettifica l'operazione o rimedia all'omissione in conformità delle conclusioni proposte, il reclamo diventa senza oggetto; in caso contrario, questi deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento.
segg. DPA (tra i quali il sequestro – art. 46 e 47 DPA) e le operazioni e omissioni connesse, può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Il reclamo contro un’operazione o contro una decisione su reclamo deve essere presentato per scritto all’autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notifica della decisione (art. 28 cpv. 3
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 28 - 1 Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata, dall'omissione censurata o dalla decisione sul reclamo (art. 27 cpv. 2) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione; il reclamo contro la decisione dell'autorità giudiziaria cantonale di liberare una persona fermata o arrestata (art. 51 cpv. 5 e 59 cpv. 3) può essere interposto anche dal direttore o capo dell'amministrazione in causa.
1    Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata, dall'omissione censurata o dalla decisione sul reclamo (art. 27 cpv. 2) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione; il reclamo contro la decisione dell'autorità giudiziaria cantonale di liberare una persona fermata o arrestata (art. 51 cpv. 5 e 59 cpv. 3) può essere interposto anche dal direttore o capo dell'amministrazione in causa.
2    Con il reclamo si può far valere la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti o l'inadeguatezza; rimane riservato l'articolo 27 capoverso 3.
3    Il reclamo contro un'operazione o contro una decisione su reclamo dev'essere presentato per scritto all'autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell'operazione o ha ricevuto notificazione della decisione; se il reclamante è in stato d'arresto, è sufficiente che il reclamo sia consegnato alla direzione delle carceri, la quale lo trasmetterà senza indugio all'autorità competente.
4    Il reclamo proposto a un'autorità incompetente deve essere immediatamente trasmesso all'autorità competente; se il reclamo è proposto in tempo utile a un'autorità incompetente, il termine di reclamo è reputato osservato.
5    In quanto la legge non disponga altrimenti, il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo che questo gli sia conferito mediante provvedimento cautelare dall'autorità adita o dal suo presidente.
DPA). In concreto, la decisione impugnata, datata 7 aprile 2005, è stata notificata ad A.______ SA il medesimo giorno (v. act. 1.2). Essendo il 10 aprile una domenica, il termine, in virtù degli art. 31
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 31 - 1 Al computo e alla proroga dei termini, come anche alla restituzione per inosservanza di un termine si applicano per analogia gli articoli 20 a 24 della legge federale del 20 dicembre 196838 sulla procedura amministrativa.
1    Al computo e alla proroga dei termini, come anche alla restituzione per inosservanza di un termine si applicano per analogia gli articoli 20 a 24 della legge federale del 20 dicembre 196838 sulla procedura amministrativa.
2    Nella procedura giudiziaria, i termini sono disciplinati dal CPP39.40
DPA e 20 PA, si è protratto all’11 aprile 2005; il reclamo è dunque tempestivo.

Secondo l’art. 28 cpv. 1
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 28 - 1 Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata, dall'omissione censurata o dalla decisione sul reclamo (art. 27 cpv. 2) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione; il reclamo contro la decisione dell'autorità giudiziaria cantonale di liberare una persona fermata o arrestata (art. 51 cpv. 5 e 59 cpv. 3) può essere interposto anche dal direttore o capo dell'amministrazione in causa.
1    Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata, dall'omissione censurata o dalla decisione sul reclamo (art. 27 cpv. 2) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione; il reclamo contro la decisione dell'autorità giudiziaria cantonale di liberare una persona fermata o arrestata (art. 51 cpv. 5 e 59 cpv. 3) può essere interposto anche dal direttore o capo dell'amministrazione in causa.
2    Con il reclamo si può far valere la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti o l'inadeguatezza; rimane riservato l'articolo 27 capoverso 3.
3    Il reclamo contro un'operazione o contro una decisione su reclamo dev'essere presentato per scritto all'autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell'operazione o ha ricevuto notificazione della decisione; se il reclamante è in stato d'arresto, è sufficiente che il reclamo sia consegnato alla direzione delle carceri, la quale lo trasmetterà senza indugio all'autorità competente.
4    Il reclamo proposto a un'autorità incompetente deve essere immediatamente trasmesso all'autorità competente; se il reclamo è proposto in tempo utile a un'autorità incompetente, il termine di reclamo è reputato osservato.
5    In quanto la legge non disponga altrimenti, il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo che questo gli sia conferito mediante provvedimento cautelare dall'autorità adita o dal suo presidente.
DPA, il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall’operazione impugnata, dall’omissione censurata o dalla decisione su reclamo (art. 27 cpv. 2
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Contro le operazioni e le omissioni del funzionario inquirente, non impugnabili giusta l'articolo 26, può essere interposto reclamo presso il direttore o capo dell'amministrazione in causa.
1    Contro le operazioni e le omissioni del funzionario inquirente, non impugnabili giusta l'articolo 26, può essere interposto reclamo presso il direttore o capo dell'amministrazione in causa.
2    La decisione sul reclamo va notificata per scritto al reclamante e deve indicare i rimedi giuridici.
3    La decisione sul reclamo può essere impugnata presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale soltanto per violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento.
4    I capoversi 1 a 3 si applicano per analogia ai reclami per operazioni d'inchiesta e omissioni di chi agisce per organismi con compiti federali di diritto pubblico; tuttavia, l'autorità di prima istanza è il Dipartimento preposto.
DPA) e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione (v. sentenza BK_B 164/04 del 5 gennaio 2005, consid. 1.3). La legittimazione attiva della reclamante, proprietaria della documentazione sequestrata dall’autorità inquirente doganale e di cui è stata chiesta la restituzione, è in questo caso pacifica.

2. La reclamante sostiene anzitutto che il funzionario della DGD, al momento dell’adozione dei provvedimenti contestati, non ha presentato alcun ordine di perquisizione e sequestro. Inoltre, la perquisizione non sarebbe stata effettuata in presenza di agenti ufficiali come previsto dalla legge. Tale misura non sarebbe neppure stata dettata dall’urgenza in quanto la situazione non lo esigeva. Più grave ancora, la reclamante non sarebbe stata minimamente informata sui motivi dei provvedimenti. In definitiva, essa ritiene abusive le misure coercitive adottate.

2.1 Giusta l’art. 48 cpv. 3
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 48 - 1 Si può procedere a una perquisizione domiciliare soltanto se è probabile che in un'abitazione o in altri locali, come anche in un fondo cintato e attiguo a una casa, si trovi nascosto l'imputato o vi si possano rintracciare oggetti o beni soggetti al sequestro oppure tracce dell'infrazione.
1    Si può procedere a una perquisizione domiciliare soltanto se è probabile che in un'abitazione o in altri locali, come anche in un fondo cintato e attiguo a una casa, si trovi nascosto l'imputato o vi si possano rintracciare oggetti o beni soggetti al sequestro oppure tracce dell'infrazione.
2    Occorrendo, l'imputato può essere sottoposto a una perquisizione personale. In tal caso, la perquisizione è fatta da una persona dello stesso sesso o da un medico.
3    La perquisizione è operata in base a un ordine scritto del direttore o capo dell'amministrazione in causa.55
4    Se vi è pericolo nel ritardo e se l'ordine di perquisizione non può essere tempestivamente ottenuto, il funzionario inquirente può ordinare o intraprendere in proprio la perquisizione. Provvedimento siffatto dev'essere motivato negli atti.
DPA, la perquisizione è operata in base a un ordine scritto del direttore o capo dell’amministrazione in causa oppure, in quanto l’inchiesta ricada nel suo campo d’attività, del direttore del circondario doganale. Il cpv. 4 della medesima disposizione prevede che se vi è pericolo nel ritardo e se l’ordine di perquisizione non può essere tempestivamente ottenuto, il funzionario inquirente può ordinare o intraprendere in proprio la perquisizione. Un tale provvedimento deve essere motivato negli atti. Tali disposizioni evidenziano la necessità, per l’autorità inquirente, di disporre al momento della perquisizione domiciliare di un ordine scritto del direttore del circondario doganale da presentare alla persona oggetto della misura, affinché questa possa comprendere sufficientemente le ragioni legate al provvedimento. Si tratta di una condizione formale importante e basilare, atta ad evitare possibili abusi da parte dell’autorità. Tale ordine deve contenere, come detto, i motivi che l’hanno dettata, nonché le persone presso le quali deve essere eseguita ed il suo scopo (Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, n. 2522; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, pag. 356 n. 26). Secondo il Messaggio del Consiglio federale, questa esigenza deve sempre essere rispettata nei casi normali (FF 1971 I 1035). L’unica eccezione è infatti prevista dall’art. 48 cpv. 4
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 48 - 1 Si può procedere a una perquisizione domiciliare soltanto se è probabile che in un'abitazione o in altri locali, come anche in un fondo cintato e attiguo a una casa, si trovi nascosto l'imputato o vi si possano rintracciare oggetti o beni soggetti al sequestro oppure tracce dell'infrazione.
1    Si può procedere a una perquisizione domiciliare soltanto se è probabile che in un'abitazione o in altri locali, come anche in un fondo cintato e attiguo a una casa, si trovi nascosto l'imputato o vi si possano rintracciare oggetti o beni soggetti al sequestro oppure tracce dell'infrazione.
2    Occorrendo, l'imputato può essere sottoposto a una perquisizione personale. In tal caso, la perquisizione è fatta da una persona dello stesso sesso o da un medico.
3    La perquisizione è operata in base a un ordine scritto del direttore o capo dell'amministrazione in causa.55
4    Se vi è pericolo nel ritardo e se l'ordine di perquisizione non può essere tempestivamente ottenuto, il funzionario inquirente può ordinare o intraprendere in proprio la perquisizione. Provvedimento siffatto dev'essere motivato negli atti.
DPA, il quale permette di soprassedere al rispetto di tale condizione quando l’urgenza lo impone. Una parte della dottrina sostiene persino che quest’ultima disposizione non offra sufficienti garanzie in uno Stato di diritto (P. Böckli, Zweimal sieben Tücken des neuen Verwaltungsstrafrechtes, in BJM 1979 168, pag. 181; cf. ugualmente Hauri, Verwaltungsstrafrecht, Motive – Doktrin - Rechtsprechung, Berna 1998, n. 10 ad art. 48
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 48 - 1 Si può procedere a una perquisizione domiciliare soltanto se è probabile che in un'abitazione o in altri locali, come anche in un fondo cintato e attiguo a una casa, si trovi nascosto l'imputato o vi si possano rintracciare oggetti o beni soggetti al sequestro oppure tracce dell'infrazione.
1    Si può procedere a una perquisizione domiciliare soltanto se è probabile che in un'abitazione o in altri locali, come anche in un fondo cintato e attiguo a una casa, si trovi nascosto l'imputato o vi si possano rintracciare oggetti o beni soggetti al sequestro oppure tracce dell'infrazione.
2    Occorrendo, l'imputato può essere sottoposto a una perquisizione personale. In tal caso, la perquisizione è fatta da una persona dello stesso sesso o da un medico.
3    La perquisizione è operata in base a un ordine scritto del direttore o capo dell'amministrazione in causa.55
4    Se vi è pericolo nel ritardo e se l'ordine di perquisizione non può essere tempestivamente ottenuto, il funzionario inquirente può ordinare o intraprendere in proprio la perquisizione. Provvedimento siffatto dev'essere motivato negli atti.
DPA).

2.2 Nella fattispecie, il funzionario che ha proceduto alla perquisizione non ha presentato alla reclamante nessun ordine scritto. Dagli atti dell’incarto non risulta nemmeno che la perquisizione sia stata effettuata in queste condizioni a causa dell’urgenza. Alla luce di quanto esposto nel considerando precedente, l’argomentazione della DGD, secondo la quale la reclamante avrebbe acconsentito alla perquisizione per cui l’ordine scritto era superfluo, non può essere condivisa. L’attitudine cooperativa della reclamante non può esimere la DGD dal rispettare regole procedurali essenziali come quella prevista dall’art. 48 cpv. 3
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 48 - 1 Si può procedere a una perquisizione domiciliare soltanto se è probabile che in un'abitazione o in altri locali, come anche in un fondo cintato e attiguo a una casa, si trovi nascosto l'imputato o vi si possano rintracciare oggetti o beni soggetti al sequestro oppure tracce dell'infrazione.
1    Si può procedere a una perquisizione domiciliare soltanto se è probabile che in un'abitazione o in altri locali, come anche in un fondo cintato e attiguo a una casa, si trovi nascosto l'imputato o vi si possano rintracciare oggetti o beni soggetti al sequestro oppure tracce dell'infrazione.
2    Occorrendo, l'imputato può essere sottoposto a una perquisizione personale. In tal caso, la perquisizione è fatta da una persona dello stesso sesso o da un medico.
3    La perquisizione è operata in base a un ordine scritto del direttore o capo dell'amministrazione in causa.55
4    Se vi è pericolo nel ritardo e se l'ordine di perquisizione non può essere tempestivamente ottenuto, il funzionario inquirente può ordinare o intraprendere in proprio la perquisizione. Provvedimento siffatto dev'essere motivato negli atti.
DPA, soprattutto in ambito penale. Eccezion fatta dunque per i casi di urgenza, l’allestimento di un ordine scritto da parte dell’autorità competente è una condizione formale essenziale che deve essere sistematicamente e rigorosamente rispettata, soprattutto tenuto conto dell’ingerenza dell’autorità nella sfera privata dei cittadini - protetta a livello costituzionale -, la quale deve seguire norme procedurali chiare e precise. Giova inoltre rilevare che, per stessa ammissione del funzionario inquirente, la reclamante non è stata informata dell’inchiesta penale in corso nei suoi confronti e quindi dell’ambito penale in cui i provvedimenti contestati venivano ordinati. Più precisamente, la DGD ha evitato “di parlare di procedura penale in quanto al momento del sequestro non si sapeva in che modo la ditta A.______ SA e i suoi collaboratori fossero implicati nella possibile omessa dichiarazione all’importazione delle monete e delle medaglie” (v. act. 2.1, pag. 2). Il funzionario della DGD si è semplicemente limitato a spiegare sommariamente all’amministratore unico della società che il sequestro della documentazione contabile era necessario per verificare la provenienza degli oggetti e l’eventuale non dichiarazione degli stessi. Vi è dunque da chiedersi se il presunto consenso della reclamante ai provvedimenti sia stato fornito sulla base di una conoscenza sufficiente della situazione. Tale questione può tuttavia restare indecisa, in quanto, come esposto precedentemente, la semplice omissione della presentazione dell’ordine di perquisizione, in assenza di urgenza, risulta di per sè sufficiente per decretare l’annullamento del sequestro.

2.3 Discende da quanto precede che il reclamo deve essere accolto e la decisione impugnata annullata giacché lesiva dell’art. 48 cpv. 3
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 48 - 1 Si può procedere a una perquisizione domiciliare soltanto se è probabile che in un'abitazione o in altri locali, come anche in un fondo cintato e attiguo a una casa, si trovi nascosto l'imputato o vi si possano rintracciare oggetti o beni soggetti al sequestro oppure tracce dell'infrazione.
1    Si può procedere a una perquisizione domiciliare soltanto se è probabile che in un'abitazione o in altri locali, come anche in un fondo cintato e attiguo a una casa, si trovi nascosto l'imputato o vi si possano rintracciare oggetti o beni soggetti al sequestro oppure tracce dell'infrazione.
2    Occorrendo, l'imputato può essere sottoposto a una perquisizione personale. In tal caso, la perquisizione è fatta da una persona dello stesso sesso o da un medico.
3    La perquisizione è operata in base a un ordine scritto del direttore o capo dell'amministrazione in causa.55
4    Se vi è pericolo nel ritardo e se l'ordine di perquisizione non può essere tempestivamente ottenuto, il funzionario inquirente può ordinare o intraprendere in proprio la perquisizione. Provvedimento siffatto dev'essere motivato negli atti.
DPA. Di conseguenza, viene ordinata l’immediata restituzione dei 15 classificatori sequestrati di proprietà della reclamante.

3. Conformemente all’art. 245
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 48 - 1 Si può procedere a una perquisizione domiciliare soltanto se è probabile che in un'abitazione o in altri locali, come anche in un fondo cintato e attiguo a una casa, si trovi nascosto l'imputato o vi si possano rintracciare oggetti o beni soggetti al sequestro oppure tracce dell'infrazione.
1    Si può procedere a una perquisizione domiciliare soltanto se è probabile che in un'abitazione o in altri locali, come anche in un fondo cintato e attiguo a una casa, si trovi nascosto l'imputato o vi si possano rintracciare oggetti o beni soggetti al sequestro oppure tracce dell'infrazione.
2    Occorrendo, l'imputato può essere sottoposto a una perquisizione personale. In tal caso, la perquisizione è fatta da una persona dello stesso sesso o da un medico.
3    La perquisizione è operata in base a un ordine scritto del direttore o capo dell'amministrazione in causa.55
4    Se vi è pericolo nel ritardo e se l'ordine di perquisizione non può essere tempestivamente ottenuto, il funzionario inquirente può ordinare o intraprendere in proprio la perquisizione. Provvedimento siffatto dev'essere motivato negli atti.
PP, applicabile in virtù dell’esplicito rinvio dell’art. 25 cpv. 4
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale30 decide i reclami e le contestazioni che le sono deferiti in virtù della presente legge.
1    La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale30 decide i reclami e le contestazioni che le sono deferiti in virtù della presente legge.
2    In quanto sia necessario per la decisione da prendere, la Corte dei reclami penali ordina l'assunzione delle prove; a tal fine essa può ricorrere ai servigi dell'amministrazione in causa come anche a quelli del giudice istruttore federale della regione linguistica corrispondente.
3    Qualora la tutela d'importanti interessi pubblici o privati lo richieda, la Corte dei reclami penali prende cognizione della prova escludendo il reclamante o il richiedente.
4    L'onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l'articolo 73 della legge del 19 marzo 201031 sull'organizzazione delle autorità penali.32
DPA, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente. Nel caso concreto, la DGD è dispensata dal pagamento delle spese processuali in virtù dell’art. 156 cpv. 2
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale30 decide i reclami e le contestazioni che le sono deferiti in virtù della presente legge.
1    La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale30 decide i reclami e le contestazioni che le sono deferiti in virtù della presente legge.
2    In quanto sia necessario per la decisione da prendere, la Corte dei reclami penali ordina l'assunzione delle prove; a tal fine essa può ricorrere ai servigi dell'amministrazione in causa come anche a quelli del giudice istruttore federale della regione linguistica corrispondente.
3    Qualora la tutela d'importanti interessi pubblici o privati lo richieda, la Corte dei reclami penali prende cognizione della prova escludendo il reclamante o il richiedente.
4    L'onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l'articolo 73 della legge del 19 marzo 201031 sull'organizzazione delle autorità penali.32
OG. Alla reclamante – che hanno ottenuto pieno riconoscimento delle proprie pretese - deve essere restituito integralmente l’anticipo spese di fr. 500.-- da lei versato. Secondo l’art. 159
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale30 decide i reclami e le contestazioni che le sono deferiti in virtù della presente legge.
1    La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale30 decide i reclami e le contestazioni che le sono deferiti in virtù della presente legge.
2    In quanto sia necessario per la decisione da prendere, la Corte dei reclami penali ordina l'assunzione delle prove; a tal fine essa può ricorrere ai servigi dell'amministrazione in causa come anche a quelli del giudice istruttore federale della regione linguistica corrispondente.
3    Qualora la tutela d'importanti interessi pubblici o privati lo richieda, la Corte dei reclami penali prende cognizione della prova escludendo il reclamante o il richiedente.
4    L'onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l'articolo 73 della legge del 19 marzo 201031 sull'organizzazione delle autorità penali.32
OG, statuendo sulla contestazione, il tribunale decide se e in quale misura le spese della parte vincente devono essere sostenute da quella soccombente. Tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causato dalla presente causa, in concreto viene assegnata alla reclamante un’indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 1’500.—a titolo di ripetibili, da porre a carico della DGD (v. art. 3 del Regolamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale; RS 173.711.31).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è accolto.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. L’anticipo spese di fr. 500.-- già pervenuto alla Cassa del Tribunale penale federale è restituito alla reclamante.

4. La DGD rifonderà alla reclamante fr. 1'500.—per ripetibili della sede federale.

Bellinzona, il 19 luglio 2005

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Direzione generale delle dogane

- Avv. Stefano Bolla

Informazione sui rimedi giuridici:

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale30 decide i reclami e le contestazioni che le sono deferiti in virtù della presente legge.
1    La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale30 decide i reclami e le contestazioni che le sono deferiti in virtù della presente legge.
2    In quanto sia necessario per la decisione da prendere, la Corte dei reclami penali ordina l'assunzione delle prove; a tal fine essa può ricorrere ai servigi dell'amministrazione in causa come anche a quelli del giudice istruttore federale della regione linguistica corrispondente.
3    Qualora la tutela d'importanti interessi pubblici o privati lo richieda, la Corte dei reclami penali prende cognizione della prova escludendo il reclamante o il richiedente.
4    L'onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l'articolo 73 della legge del 19 marzo 201031 sull'organizzazione delle autorità penali.32
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SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale30 decide i reclami e le contestazioni che le sono deferiti in virtù della presente legge.
1    La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale30 decide i reclami e le contestazioni che le sono deferiti in virtù della presente legge.
2    In quanto sia necessario per la decisione da prendere, la Corte dei reclami penali ordina l'assunzione delle prove; a tal fine essa può ricorrere ai servigi dell'amministrazione in causa come anche a quelli del giudice istruttore federale della regione linguistica corrispondente.
3    Qualora la tutela d'importanti interessi pubblici o privati lo richieda, la Corte dei reclami penali prende cognizione della prova escludendo il reclamante o il richiedente.
4    L'onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l'articolo 73 della legge del 19 marzo 201031 sull'organizzazione delle autorità penali.32
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SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale30 decide i reclami e le contestazioni che le sono deferiti in virtù della presente legge.
1    La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale30 decide i reclami e le contestazioni che le sono deferiti in virtù della presente legge.
2    In quanto sia necessario per la decisione da prendere, la Corte dei reclami penali ordina l'assunzione delle prove; a tal fine essa può ricorrere ai servigi dell'amministrazione in causa come anche a quelli del giudice istruttore federale della regione linguistica corrispondente.
3    Qualora la tutela d'importanti interessi pubblici o privati lo richieda, la Corte dei reclami penali prende cognizione della prova escludendo il reclamante o il richiedente.
4    L'onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l'articolo 73 della legge del 19 marzo 201031 sull'organizzazione delle autorità penali.32
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SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale30 decide i reclami e le contestazioni che le sono deferiti in virtù della presente legge.
1    La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale30 decide i reclami e le contestazioni che le sono deferiti in virtù della presente legge.
2    In quanto sia necessario per la decisione da prendere, la Corte dei reclami penali ordina l'assunzione delle prove; a tal fine essa può ricorrere ai servigi dell'amministrazione in causa come anche a quelli del giudice istruttore federale della regione linguistica corrispondente.
3    Qualora la tutela d'importanti interessi pubblici o privati lo richieda, la Corte dei reclami penali prende cognizione della prova escludendo il reclamante o il richiedente.
4    L'onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l'articolo 73 della legge del 19 marzo 201031 sull'organizzazione delle autorità penali.32
della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale30 decide i reclami e le contestazioni che le sono deferiti in virtù della presente legge.
1    La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale30 decide i reclami e le contestazioni che le sono deferiti in virtù della presente legge.
2    In quanto sia necessario per la decisione da prendere, la Corte dei reclami penali ordina l'assunzione delle prove; a tal fine essa può ricorrere ai servigi dell'amministrazione in causa come anche a quelli del giudice istruttore federale della regione linguistica corrispondente.
3    Qualora la tutela d'importanti interessi pubblici o privati lo richieda, la Corte dei reclami penali prende cognizione della prova escludendo il reclamante o il richiedente.
4    L'onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l'articolo 73 della legge del 19 marzo 201031 sull'organizzazione delle autorità penali.32
LTPF).

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.