Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte I

A-3574/2013

Sentenza del 18 novembre 2014

Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),

Composizione Pascal Mollard, Salome Zimmermann,

cancelliera Sara Friedli.

A._______,
Parti
rappresentata da ...,

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern,

autorità inferiore.

Oggetto Periodi fiscali dal 1° trimestre 2010 al 4° trimestre 2010 (aliquota saldo; imposta sull'acquisto).

Fatti:

A.
La A._______, in X._______, è la succursale straniera della società madre B._______ con sede a Y._______ (...). Essa ha per scopo ogni attività finanziaria e fiduciaria, in particolare la consulenza, assistenza, gestione ed amministrazione di patrimoni e di investimenti per conto di terzi, la negoziazione di investimenti in valute e in altri strumenti finanziari, operazioni di cambio anche sul mercato internazionale delle valute (cfr. relativo estratto del Registro di commercio). Detta succursale è iscritta quale contribuente IVA presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) dal 1° aprile 2004.

B.
Il 4 maggio 2004 la Divisione delle Contribuzioni del Cantone Ticino, Ufficio tassazione delle persone giuridiche (di seguito: autorità cantonale) ha indicato alla contribuente che la stessa sarebbe stata imposta quale società ausiliaria con il trattamento fiscale da lei indicato con scritto 25 marzo 2004, segnatamente con l'abbattimento forfettario dell'utile lordo nella misura del 70% ai sensi dell'art. 93 della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 (LT, RL 10.2.1.1).

C.
Il 22 settembre 2004, la contribuente ha ottenuto dall'AFC l'autorizzazione di applicare l'aliquota saldo del 6 % con effetto a far tempo dal 1° aprile 2004, così come da lei postulato nella dichiarazione d'adesione del 15 marzo 2004. Sottoscrivendo la predetta dichiarazione, essa si è impegnata ad attenersi a quanto previsto dalla legislazione in materia di IVA nonché dall'opuscolo « Aliquote saldo » e ha preso atto di poter passare al metodo effettivo al più presto dopo 5 anni civili completi.

D.
In data 5, 6 e 15 dicembre 2011, l'AFC ha esperito un controllo presso la contribuente dal quale sono emerse alcune irregolarità per i periodi fiscali dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2010. Le irregolarità constatate per i periodi fiscali dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 sono oggetto della procedura parallela A-3558/2013, di modo che la presente causa porta soltanto sulle irregolarità constate per i periodi fiscali dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

E.
Con scritto 19 dicembre 2011, la contribuente ha chiesto all'AFC di modificare a partire dal 1° gennaio 2011 l'allestimento del rendiconto IVA e di passare al metodo ordinario trimestrale. Prendendo atto della predetta richiesta, con scritto 23 dicembre 2011, l'AFC le ha indicato che a partire dal 1° gennaio 2012 essa sarebbe stata tenuta a dichiarare l'imposta secondo il metodo effettivo con deduzione dell'imposta precedente per la durata di almeno 3 anni.

F.
A seguito del predetto controllo, l'AFC ha provveduto, per i periodi fiscali dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, ad una ripresa fiscale dell'importo complessivo di 107'236 franchi oltre accessori per il tramite dell'avviso di tassazione n. [...] del 9 febbraio 2012, da lei designato quale decisione. Nell'Allegato principale al predetto avviso di tassazione essa ha precisato che l'importo di 107'236 franchi corrisponde alla somma (1) tra l'importo di 4'224.80 franchi relativo alla cifra d'affari imponibile non dichiarata o dichiarata erroneamente e (2) l'importo di 103'011.40 franchi relativo all'imposta sull'acquisto per l'ottenimento di prestazioni di servizi dall'estero, così come dettagliato nell'Allegato A. L'AFC ha peraltro indicato alla contribuente la possibilità di presentare reclamo contro il predetto atto entro 30 giorni dalla sua notificazione.

G.
Con scritto 9 marzo 2012, la contribuente - per il tramite della sua rappresentante - ha presentato reclamo contro l'avviso di tassazione n. [...] del 9 febbraio 2012. In sunto essa ha contestato (a) la differenza IVA a favore dell'AFC pari a 103'011.40 franchi, relativa all'imposta sull'acquisto, nonché (b) la comunicazione dell'AFC del 23 dicembre 2011 - malgrado non sia oggetto della decisione impugnata - che le impedirebbe il passaggio al metodo effettivo a partire dal 1° gennaio 2011. Essa ha per-tanto postulato che (a) venga annullata la differenza IVA a favore dell'AFC pari a 103'011.40 franchi, che (b) venga di conseguenza modificato il predetto avviso di tassazione, che (c) venga stabilito il passaggio al metodo di rendiconto effettivo a partire dal 1° gennaio 2011; in subordine che venga accettato il passaggio al metodo di rendiconto effettivo a partire dal 31 dicembre 2011, qualora il reclamo relativo al punto (a) estenda il trattamento fiscale (il non assoggettamento dell'ottenimento di prestazioni di servizi dall'estero) anche al periodo fiscale 2011; che (d) essa venga sentita qualora il reclamo non venga integralmente accolto.

H.
Con decisione 17 maggio 2013 designata quale "decisione su reclamo", l'AFC ha respinto il reclamo 9 marzo 2012, confermando in particolare la ripresa d'imposta dell'importo di 107'236 franchi oltre accessori, ritenendo che la contribuente avrebbe ottenuto delle prestazioni di servizi da un'impresa estera soggette all'imposta sull'acquisto. In sunto, essa ha ritenuto che sarebbe la contribuente stessa ad aver chiesto il proprio assoggettamento, in quanto avrebbe saputo che, essendo a beneficio di una tassazione quale ausiliaria a livello cantonale, in cui il costo estero per apprezzamento le sarebbe stato riconosciuto forfetariamente nella misura del 70% dell'utile lordo, essa doveva assoggettare tali pagamenti per l'acquisto le prestazioni di servizi di imprese estere (art. 45 cpv. 1 lett. a
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 45 Assoggettamento - 1 Soggiacciono all'imposta sull'acquisto:
1    Soggiacciono all'imposta sull'acquisto:
a  prestazioni di servizi che, secondo l'articolo 8 capoverso 1, vengono eseguite sul territorio svizzero da imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione per le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti;
b  l'importazione di supporti di dati senza valore di mercato con le prestazioni di servizi e i diritti ivi contenuti (art. 52 cpv. 2);
c  la fornitura di beni immobili sul territorio svizzero che non soggiace all'imposta sull'importazione ed è effettuata da imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione per la messa a disposizione di tali beni per l'uso o il godimento;
d  la fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento da parte di imprese con sede all'estero a contribuenti in territorio svizzero.
2    È assoggettato all'imposta per le prestazioni di cui al capoverso 1 il destinatario delle stesse, sempre che:98
a  sia assoggettato all'imposta ai sensi dell'articolo 10; o
b  acquisti nell'anno civile simili prestazioni per più di 10 000 franchi.
della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto [LIVA, RS 641.20]) beneficiando al contempo del conseguente diritto alla deduzione dell'imposta precedente. In simili circostanze, essa ha dunque ritenuto che s'imponeva quindi di riconoscere ai pagamenti forfettari la qualità di costi. Dalla contabilità della contribuente ciò risulterebbe chiaramente, di modo che detti importi andrebbero imposti all'imposta sull'acquisto. La stessa non è tuttavia entrata nel merito delle censure concernenti l'aliquota saldo (quali la richiesta di poter allestire i rendiconti secondo il metodo effettivo, con effetto retroattivo) in quanto non oggetto dell'avviso di tassazione impugnato.

I.
Avverso la predetta decisione, A._______, in X._______ (di seguito: ricorrente) - sempre per il tramite della sua rappresentante - si aggrava ora dinanzi al Tribunale amministrativo federale con ricorso 20 giugno 2013. La ricorrente postula l'accoglimento del ricorso, e meglio: che (1) i disposti no. 1 e 2 della decisione impugnata vengano annullati, che (2) eventualmente l'imposta ancora dovuta venga ridotta da 103'011.40 franchi a 73'584.05 franchi, che (3) subeventualmente la pratica venga rinviata all'AFC per stabilire in dettaglio l'aliquota saldo effettivamente applicabile e definire l'imposta dovuta e che (4) tutte le tasse, spese e ripetibili vengano messe a carico dello Stato. In sunto, essa contesta la sua imponibilità all'IVA e l'ottenimento di prestazioni di servizi da parte della sua sede estera, come pure l'applicabilità della cosiddetta « prassi fifty-fifty », censurando la violazione del principio della legalità, poiché difetterebbe la base fattuale e legale giustificante una siffatta ripresa fiscale da parte dell'AFC. Essa contesta inoltre l'applicazione del metodo dell'aliquota saldo al suo caso.

J.
Con scritto 8 agosto 2013, l'AFC ha rinunciato a presentare delle osservazioni rimandando lo scrivente Tribunale a quanto già indicato nella propria decisione. Protestando tasse, spese e ripetibili, essa ha poi postulato il rigetto integrale del ricorso.

K.
Nell'ambito della procedura parallela A-3558/2013 a quella in oggetto, con decisione incidentale 27 novembre 2013, lo scrivente Tribunale ha invita-to l'autorità inferiore a produrre la Circolare n. 9 del 19 dicembre 2001 della Divisione principale DPB, nonché della propria Comunicazione della prassi del 18 aprile 2002, aggiornata al 20 novembre 2002, su cui essa si è fondata per applicare la « prassi fifty-fifty ».

L.
Sempre nell'ambito della procedura parallela A-3558/2013, una volta ricevuti i predetti documenti, con scritto 30 gennaio 2014, la ricorrente ha poi avuto l'occasione di esprimersi in proposito. Dal canto suo, con scritto 5 marzo 2014 l'autorità inferiore ha rinunciato a presentare ulteriori osservazioni.

M.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
della PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
LTAF (cfr. art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
LTAF). In particolare, le decisioni finali rese dall'AFC in materia d'IVA possono essere contestate dinanzi ad esso conformemente all'art. 33 lett. d
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF).

1.2 Ciò indicato, in merito alla competenza funzionale dello scrivente Tribunale nella presente vertenza, è doveroso precisare quanto segue.

1.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 1
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 83 Reclamo - 1 Le decisioni dell'AFC sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione.
1    Le decisioni dell'AFC sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione.
2    Il reclamo deve essere presentato per scritto all'AFC. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova, nonché la firma del reclamante o del suo rappresentante. Il rappresentante deve giustificare i suoi poteri con una procura scritta. I mezzi di prova devono essere designati nell'atto di reclamo e allegati allo stesso.
3    Se il reclamo non soddisfa questi requisiti o se le conclusioni o i motivi non sono sufficientemente chiari, l'AFC assegna al reclamante un breve termine suppletivo per rimediarvi. Essa gli assegna questo termine suppletivo con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, essa deciderà in base agli atti o, qualora manchino le conclusioni, i motivi, la firma oppure la procura, non entrerà nel merito del reclamo.
4    Se il reclamo è presentato contro una decisione già esaustivamente motivata dell'AFC, quest'ultima, su richiesta o con il consenso del reclamante, lo trasmette come ricorso al Tribunale amministrativo federale.169
5    La procedura di reclamo è continuata anche in caso di ritiro del reclamo, se vi sono indizi che fanno supporre che la decisione impugnata non sia conforme alle disposizioni di legge determinanti.
LIVA, il cui diritto procedurale è applicabile ai casi già pendenti al momento della sua entrata in vigore (cfr. al riguardo, consid. 3 che segue), le decisioni dell'AFC sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione. Ne discende che il contribuente - nella misura in cui inoltra un reclamo - dispone di norma del diritto a che l'AFC esamini due volte il suo caso e emani due decisioni successive al riguardo (la seconda con esigenze di forma più elevate; cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-2534/2012 del 30 ottobre 2013 consid. 1.2.1 con rinvii; A-2276/2012 del 29 ottobre 2013 consid. 1.2.1 con rinvii).

1.2.2 In concreto, l'AFC ha notificato alla ricorrente l'avviso di tassazione del 9 febbraio 2012. Essa ha qualificato detto atto di "decisione" e ha dunque indicato alla ricorrente ch'essa disponeva di un termine di 30 giorni per presentare un reclamo. Quest'ultima ha dunque contestato la predetta decisione con scritto 9 marzo 2012. Su detta base, la decisione qui impugnata è stata emanata il 17 maggio 2013 dall'AFC, la quale l'ha qualificata di « decisione su reclamo ».

Sennonché, in base alla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale, un avviso di tassazione in quanto tale non costituisce una decisione. In circostanze normali, siffatto modo di procedere dell'AFC non è conforme alla LIVA (cfr. sentenza del TAF A-707/2013 del 25 luglio 2013 consid. 4, confermata dal TF con DTF 140 II 202). Lo scritto 9 marzo 2012 non costituisce pertanto un reclamo ai sensi dell'art. 83
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 83 Reclamo - 1 Le decisioni dell'AFC sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione.
1    Le decisioni dell'AFC sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione.
2    Il reclamo deve essere presentato per scritto all'AFC. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova, nonché la firma del reclamante o del suo rappresentante. Il rappresentante deve giustificare i suoi poteri con una procura scritta. I mezzi di prova devono essere designati nell'atto di reclamo e allegati allo stesso.
3    Se il reclamo non soddisfa questi requisiti o se le conclusioni o i motivi non sono sufficientemente chiari, l'AFC assegna al reclamante un breve termine suppletivo per rimediarvi. Essa gli assegna questo termine suppletivo con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, essa deciderà in base agli atti o, qualora manchino le conclusioni, i motivi, la firma oppure la procura, non entrerà nel merito del reclamo.
4    Se il reclamo è presentato contro una decisione già esaustivamente motivata dell'AFC, quest'ultima, su richiesta o con il consenso del reclamante, lo trasmette come ricorso al Tribunale amministrativo federale.169
5    La procedura di reclamo è continuata anche in caso di ritiro del reclamo, se vi sono indizi che fanno supporre che la decisione impugnata non sia conforme alle disposizioni di legge determinanti.
LIVA, bensì una richiesta di emanazione di una prima decisione di merito (cfr. art. 82 cpv. 1 lett. c
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 82 Decisioni dell'AFC - 1 D'ufficio o su richiesta del contribuente, l'AFC prende tutte le decisioni necessarie per la riscossione dell'imposta, in particolare se:
1    D'ufficio o su richiesta del contribuente, l'AFC prende tutte le decisioni necessarie per la riscossione dell'imposta, in particolare se:
a  l'esistenza o l'entità dell'assoggettamento è contestata;
b  l'iscrizione o la cancellazione nel registro dei contribuenti è contestata;
c  l'esistenza o l'entità del credito fiscale, della responsabilità solidale o della pretesa alla restituzione di imposte è contestata;
d  il contribuente o la persona solidalmente responsabile non paga l'imposta;
e  altri obblighi fondati sulla presente legge o su ordinanze emanate in virtù della legge non sono riconosciuti o non sono adempiuti;
f  in un caso specifico, s'impone o si richiede di determinare d'ufficio, a titolo preventivo, l'assoggettamento, il credito fiscale, le basi di calcolo dell'imposta, l'aliquota applicabile o la responsabilità solidale.
2    Le decisioni vengono notificate per scritto al contribuente. Devono indicare i rimedi giuridici e contenere una motivazione adeguata.
LIVA) e, conseguentemente, la decisione 17 maggio 2013 dell'AFC non può essere qualificata di decisione su reclamo.

Cionondimeno, l'atto qui impugnato, che rappresentanza senza ombra di dubbio una decisione ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA, è motivato in dettaglio. Dal momento che la ricorrente l'ha deferita direttamente e senza riserve al Tribunale amministrativo federale, si deve presumere ch'essa abbia accettato, perlomeno implicitamente, di essere stata privata della procedura di reclamo in quanto tale, consentendo a che il suo ricorso venga trattato quale ricorso « omisso medio », in applicazione per analogia dell'art. 83 cpv. 4
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 83 Reclamo - 1 Le decisioni dell'AFC sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione.
1    Le decisioni dell'AFC sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione.
2    Il reclamo deve essere presentato per scritto all'AFC. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova, nonché la firma del reclamante o del suo rappresentante. Il rappresentante deve giustificare i suoi poteri con una procura scritta. I mezzi di prova devono essere designati nell'atto di reclamo e allegati allo stesso.
3    Se il reclamo non soddisfa questi requisiti o se le conclusioni o i motivi non sono sufficientemente chiari, l'AFC assegna al reclamante un breve termine suppletivo per rimediarvi. Essa gli assegna questo termine suppletivo con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, essa deciderà in base agli atti o, qualora manchino le conclusioni, i motivi, la firma oppure la procura, non entrerà nel merito del reclamo.
4    Se il reclamo è presentato contro una decisione già esaustivamente motivata dell'AFC, quest'ultima, su richiesta o con il consenso del reclamante, lo trasmette come ricorso al Tribunale amministrativo federale.169
5    La procedura di reclamo è continuata anche in caso di ritiro del reclamo, se vi sono indizi che fanno supporre che la decisione impugnata non sia conforme alle disposizioni di legge determinanti.
LIVA (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-2534/2012 del 30 ottobre 2013 consid. 1.2.2 con rinvii; A-2276/2012 del 29 ottobre 2013 consid. 1.2.2 con rinvii; A-707/2013 del 25 luglio 2013 consid. 1.2.3, confermata dal TF con DTF 140 II 202). Lo scrivente Tribunale è dunque competente per statuire nella presente vertenza.

1.3 Per quanto attiene alla legittimazione ricorsuale della ricorrente - destinataria della decisione qui impugnata e avente dunque di principio un interesse a che la stessa venga annullata ai sensi dell'art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA - occorre precisare quanto segue.

1.3.1 Per costante giurisprudenza, la succursale - nonostante la certa autonomia di cui dispone e la sua iscrizione nel registro di commercio svizzero - è priva di esistenza giuridica propria e non ha pertanto la capacità di essere parte (cfr. sentenze del TF 4A_473 del 22 dicembre 2011 consid. 2.2; 4P.146/2005 del 10 ottobre 2005 consid. 5.2.2; DTF 120 III 11 consid. 1a; sentenze del TAF A-6381/2012 del 3 giugno 2014 consid. 1.2 con rinvii; A-2015/2009 del 16 febbraio 2012 consid. 1.3; A-1521/2006 del 5 giugno 2007 consid. 2.1; Jaeggi/Molino, L'imposta sul valore aggiunto nelle prestazioni di servizi transfrontaliere tra la casa madre e succursale, in: Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese [RDAT] 2005 II pag. 641 segg., pag. 644; Lombardini/Cle-metson, in: Commentaire romand, Code des obligations II, 2008, n. 7 ad art. 641
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 641 - 1 Il proprietario di una cosa ne può disporre liberamente entro i limiti dell'ordine giuridico.
1    Il proprietario di una cosa ne può disporre liberamente entro i limiti dell'ordine giuridico.
2    Egli può rivendicarla contro chiunque la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza.
CC con rinvii). La succursale costituisce solo parte di un'impresa e per questo motivo non ha un'esistenza giuridica autonoma dalla stessa: in altri termini, ne è parte integrante. Di fatto, i suoi attivi e i suoi debiti appartengono alla sua sede (cfr.Lombardini/Clemetson, op. cit., n. 7 seg. ad art. 641
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 641
CO con rinvii; Jaeggi/Molino, op. cit., pag. 644). Ne discende che la stessa non dispone di principio della legittimazione ricorsuale. Nondimeno, la giurisprudenza le concede la possibilità di intervenire in una procedura giudiziaria in nome della società principale, in virtù di un potere di rappresentanza speciale (cfr. sentenza del TF 4P.146/2005 del 10 ottobre 2005 consid. 5.2.2 con rinvio). Ciò è segnatamente il caso, allorquando il potere di rappresentanza traspare dalle circostanze concrete del caso (cfr. sentenze del TAF A-2015/2009 del 16 febbraio 2012 consid. 1.3; A-1521/2006 del 5 giugno 2007 consid. 2.1 con rinvii).

1.3.2 In concreto, dall'estratto del registro di commercio svizzero della società ricorrente risulta che la stessa è la succursale straniera della società madre B._______, con sede principale a Y._______ (...). Di principio, la stessa non dispone pertanto della legittimazione ricorsuale (cfr. consid. 1.3.1 del presente giudizio).

Orbene, in casu, viste le circostanze particolari in cui ci si trova, si può partire dal presupposto che la succursale straniera in territorio svizzero - che in ambito IVA, a determinate condizioni, va considerata come un'entità distinta dalla sua sede estera e dunque un soggetto fiscale indipendente (cfr. consid. 5 del presente giudizio) - contestando la sussistenza di prestazioni di servizi di imprese con sede all'estero, e meglio da parte della sua società madre B._______, con sede principale a X.______ (...), abbia di fatto agito in nome e per conto di quest'ultima, di modo che risulta legittimata a presentare il presente gravame (cfr. sentenza del TAF A-6381/2012 del 3 giugno 2014 consid. 1.2 con rinvii). Per motivi meramente di ordine pratico, nel presente giudizio la predetta succursale continuerà ad essere designata dallo scrivente Tribunale con il termine di « ricorrente ».

1.4 Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 20 - 1 Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
1    Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
2    Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare.
2bis    Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.49
3    Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.50
segg., art. 50
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA). Visto quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.

2.

2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA) e l'inadeguatezza (art. 49 lett. c
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA; cfr. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149; Ulrich Häfelin et al., Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed. 2010, n. 1758 segg.).

2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. Moser et al., op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

2.3 Stante l'art. 61 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
1    L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
2    La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo.
3    Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore.
PA, l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti all'autorità inferiore. Anche se la procedura di ricorso è retta in maniera generale dal principio della massima inquisitoria, non spetta tuttavia alle autorità di ricorso ricostruire la fattispecie determinante per la decisione (cfr. sentenza del TAF A-3624/2012 del 7 maggio 2013 consid. 2.2 con rinvii; decisione della Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni del 21 giugno 2004 in: Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 68.156 consid. 3bb). Nel contesto della procedura di ricorso si tratta piuttosto di esaminare la fattispecie così come è stata stabilita dall'autorità inferiore e, nel caso particolare, di confermarla o di completarla. In principio, allorquando l'autorità ammette interamente o in parte il ricorso, essa statuisce sul medesimo affare (decisione di natura riformatoria; art. 61 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
1    L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
2    La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo.
3    Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore.
PA ab initio). Eccezionalmente, sussiste anche la possibilità di rinviare la causa all'autorità inferiore con istruzioni imperative, affinché renda una nuova decisione (decisione di natura cassatoria; art. 61 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
1    L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
2    La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo.
3    Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore.
PA in fine). Siffatto rinvio si giustifica segnatamente nel caso in cui altri elementi relativi alla fattispecie devono essere constatati e che la procedura di amministrazione delle prove risulta essere troppo gravosa (cfr. sentenze del TAF A-3624/2012 del 7 maggio 2013 consid. 2.2 con rinvii; A-1362/2006 del 30 maggio 2007 consid. 1.3). In una simile evenienza si intende salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, poiché il ricorrente potrà nuovamente contestare questi punti, i quali, per definizione, saranno nuovi, ciò che sarebbe escluso se lo scrivente Tribunale statuirebbe (cfr. al riguardo, la già citata GAAC 68.156 consid. 3bb con rinvii). Anche se lo scrivente Tribunale è competente per procedere a ulteriori atti istruttori volti ad acclarare la fattispecie, è preferibile infine che sia l'autorità inferiore, peraltro la più prossima in materia, a pronunciarsi sulla causa. Il rinvio è invece indispensabile allorquando appare che la fattispecie determinante è stata manifestamente constatata in maniera inesatta o incompleta e che conseguentemente, ciò configura una grave violazione dell'art. 49 lett. b
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA. In simili casi, una decisione di natura riformatoria emanata dallo scrivente Tribunale non entra più in linea di conto (cfr. sentenza del TAF A-3624/2012 del 7 maggio 2013 consid. 2.2 con rinvii; Moser et al., op. cit., n. 2.191, n. 3.197 e segg.).

3.

La LIVA è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Fatto salvo l'art. 113
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 113 Applicazione del nuovo diritto - 1 Per determinare se le condizioni dell'esenzione dall'assoggettamento ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 sono adempite all'entrata in vigore della presente legge, il nuovo diritto si applica alle prestazioni imponibili in virtù della presente legge effettuate nel corso dei 12 mesi precedenti.
1    Per determinare se le condizioni dell'esenzione dall'assoggettamento ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 sono adempite all'entrata in vigore della presente legge, il nuovo diritto si applica alle prestazioni imponibili in virtù della presente legge effettuate nel corso dei 12 mesi precedenti.
2    Le disposizioni sullo sgravio fiscale successivo di cui all'articolo 32 si applicano anche alle prestazioni per le quali non era dato il diritto alla deduzione dell'imposta precedente prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto.
3    Fatto salvo l'articolo 91, il nuovo diritto procedurale è applicabile a tutti i procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore.
LIVA, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e i rapporti di diritto sorti durante la loro validità (art. 112 cpv. 1
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 112 Applicazione del diritto anteriore - 1 Fatto salvo l'articolo 113, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro validità. La prescrizione continua a essere retta dagli ex articoli 49 e 50.
1    Fatto salvo l'articolo 113, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro validità. La prescrizione continua a essere retta dagli ex articoli 49 e 50.
2    Il diritto anteriore è applicabile alle prestazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge nonché alle importazioni di beni per i quali il debito d'imposta sull'importazione è sorto prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3    Le prestazioni effettuate parzialmente prima dell'entrata in vigore della presente legge sono imponibili secondo il diritto anteriore. Il nuovo diritto si applica alla parte di prestazioni effettuata dopo la sua entrata in vigore.
LIVA). Nella misura in cui la fattispecie in esame concerne i periodi fiscali dal 1° trimestre 2010 al 4° trimestre 2010 - ossia dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 - alla stessa risulta dunque applicabile materialmente e formalmente la LIVA.

4.
Nel caso in disamina, in sunto e come già anticipato sub lett. i, la ricorrente contesta (i) la sua imponibilità all'IVA, indicando di non essere un soggetto fiscale distinto dalla società estera (principio dell'unità d'impresa). La stessa nega poi (ii) la sussistenza di prestazioni di servizi dall'estero, opponendosi alla conseguente ripresa d'imposta sull'acquisto e all'applicazione della cosiddetta « prassi fifty-fifty » al suo caso, censurando l'assenza di base legale e fattuale (violazione principio della legalità). In fine, essa ritiene che (iii) l'applicazione del metodo dell'aliquota saldo avrebbe degli effetti non adeguati alla sua situazione particolare di cui non si sarebbe tenuto conto, di modo che il calcolo effettivo del carico fiscale andrebbe rivisto. In alternativa, essa postula la rinuncia con effetto al 1° gennaio 2004 all'applicazione del metodo saldo.

5.
Visti i quesiti posti dalla ricorrente, occorre innanzitutto chiarire se una succursale possa essere qualificata di soggetto fiscale distinto dalla sede della società estera e dunque essere imposta all'IVA.

5.1 Se - come visto in ingresso (cfr. consid. 1.3 del presente giudizio) -dal punto di vista meramente processuale una succursale non dispone della personalità giuridica e dunque della legittimazione ricorsuale necessaria per stare in giudizio, altra è invece la sua situazione in ambito IVA.

5.2 Per l'IVA la qualità di soggetto passivo d'imposta non dipende dalla forma giuridica dell'impresa, potendo essere assoggettate persino imprese senza personalità giuridica. Decisivo è piuttosto il genere di attività svolta e la capacità di compiere in maniera indipendente un'attività commerciale o professionale (cfr. Jaeggi/Molino, op. cit., pag. 655 segg.; Rivier/Rochat Pauchard, Droit fiscal suisse, la taxe sur la valeur ajoutée, 2000, pag. 103).

5.3 Secondo il principio dell'entità distinta (« Trennungsprinzip »), in materia IVA, una collettività di persone (di diritto civile, commerciale o pubblico) o un stabilimento d'impresa costituisce un'entità distinta dai suoi membri (o dai suoi soci) o dalla società di cui fa parte dal momento in cui la collaborazione si manifesta verso l'esterno e che fornisce delle prestazioni in proprio nome (cfr. Jaeggi/Molino, op. cit., pag. 653; Rivier/Rochat Pauchard, op. cit., pag. 104 seg.). Nel caso contrario, essa è assoggettata all'IVA quale soggetto unico, ancorché sia organizzata in settori d'attività indipendenti e differenti. In base al principio dell'unità d'impresa, pertanto, gli uffici, le officine, le succursali, ecc. di un unico soggetto economico formano un'unità aziendale e costituiscono un solo soggetto d'imposta. Le cifre d'affari realizzate tra le varie componenti aziendali costituiscono pertanto delle operazioni interne non imponibili all'IVA (cfr. Jaeggi/Molino, op. cit., pag. 655 segg.; Mollard et al., op. cit., pag. 431 n. 51 segg.)

5.4 Per quanto attiene in particolare alle prestazioni transfrontaliere, la prassi dell'AFC in vigore sotto l'egida della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (vLIVA, RU 2000 1300) ha sancito che uno ho più stabilimenti d'impresa non vengono considerati come un'unità aziendale, bensì ciascuno come soggetto fiscale indipen-dente. Di conseguenza, lo scambio transfrontaliero di prestazioni fra uno stabilimento d'impresa e la sede della società deve essere trattato come una cifra d'affari realizzata con terzi (cfr. Promemoria n. 6, « Prestazioni di servizi transfrontaliere », versione valevole dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2007, nonché versione valevole dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, cifra 1.5 lett. b). In presenza di una prestazione di servizi tran-sfrontaliera tra uno stabilimento d'impresa svizzero e la sua sede estera (o tra la sede svizzera e lo stabilimento d'impresa estero) occorre pertanto esaminare caso per caso se si tratta di un'operazione imponibile e se è data la territorialità in Svizzera (cfr. Jaeggi/Molino, op. cit., pag. 652). Tale prassi fiscale, annoverata dallo scrivente Tribunale a più riprese (cfr. [tra le tante] DTAF 2008/39 consid. 4.1.1 seg. con i numerosi rinvii), è stata ripresa dall'attuale legislazione IVA, la quale mediante l'art. 10 cpv. 3
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 10 Principio - 1 È assoggettato all'imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un'impresa e:
1    È assoggettato all'imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un'impresa e:
a  con questa impresa esegue prestazioni sul territorio svizzero; o
b  ha sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero.15
1bis    Esercita un'impresa chiunque:
a  svolge un'attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità, indipendentemente dall'importo dell'afflusso di mezzi che non sono considerati controprestazione secondo l'articolo 18 capoverso 2; e
b  agisce in nome proprio nei confronti di terzi.16
1ter    L'acquisto, la detenzione e l'alienazione di partecipazioni secondo l'articolo 29 capoversi 2 e 3 costituiscono un'attività imprenditoriale.17
2    È esentato dall'assoggettamento chi:
a  realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 100 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2;
b  indipendentemente dalla cifra d'affari esercita un'impresa con sede all'estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni o forniture:
b1  prestazioni esenti dall'imposta,
b2  prestazioni di servizi che vengono rese, secondo l'articolo 8 capoverso 1, sul territorio svizzero; non è tuttavia esentato dall'assoggettamento chi rende prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti,
b3  fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento a contribuenti in territorio svizzero;
c  quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 250 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2.19
2bis    La cifra d'affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l'imposta.20
3    La sede in territorio svizzero nonché tutti gli stabilimenti d'impresa in territorio svizzero costituiscono insieme un soggetto fiscale.
LIVA ha creato la base legale per la stessa (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 2008 concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto [di seguito: Messaggio IVA] FF 2008 6033, pag. 6098; cfr. Info IVA 02, « Assoggettamento », valida dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, pag. 9). In tali circostanze, non vi è ragione di scostarsi dalla predetta prassi.

5.5 Giusta l'art. 10 cpv. 3
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 10 Principio - 1 È assoggettato all'imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un'impresa e:
1    È assoggettato all'imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un'impresa e:
a  con questa impresa esegue prestazioni sul territorio svizzero; o
b  ha sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero.15
1bis    Esercita un'impresa chiunque:
a  svolge un'attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità, indipendentemente dall'importo dell'afflusso di mezzi che non sono considerati controprestazione secondo l'articolo 18 capoverso 2; e
b  agisce in nome proprio nei confronti di terzi.16
1ter    L'acquisto, la detenzione e l'alienazione di partecipazioni secondo l'articolo 29 capoversi 2 e 3 costituiscono un'attività imprenditoriale.17
2    È esentato dall'assoggettamento chi:
a  realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 100 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2;
b  indipendentemente dalla cifra d'affari esercita un'impresa con sede all'estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni o forniture:
b1  prestazioni esenti dall'imposta,
b2  prestazioni di servizi che vengono rese, secondo l'articolo 8 capoverso 1, sul territorio svizzero; non è tuttavia esentato dall'assoggettamento chi rende prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti,
b3  fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento a contribuenti in territorio svizzero;
c  quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 250 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2.19
2bis    La cifra d'affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l'imposta.20
3    La sede in territorio svizzero nonché tutti gli stabilimenti d'impresa in territorio svizzero costituiscono insieme un soggetto fiscale.
LIVA, la sede in territorio svizzero nonché tutti gli stabilimenti d'impresa in territorio svizzero costituiscono insieme un soggetto fiscale. L'art. 7
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA
OIVA Art. 7 Stabilimenti d'impresa di imprese estere - (art. 10 LIVA)
dell'ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto [OIVA, RS 641.201] precisa che sono parimenti considerati un unico soggetto fiscale indipendente tutti gli stabilimenti d'impresa in territorio svizzero di un'impresa estera. In virtù dell'art. 5
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA
OIVA Art. 5 Stabilimento d'impresa - (art. 7 cpv. 2, 8 e 10 cpv. 3 LIVA)
1    Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa d'affari o di lavoro con la quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa.
2    Sono considerati stabilimenti d'impresa segnatamente:
a  le succursali;
b  le officine;
c  i laboratori;
d  gli uffici di acquisto o di vendita;
e  le rappresentanze permanenti;
f  le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g  i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi;
h  i fondi adibiti a scopi agricoli, pastorizi o forestali.
3    Non sono considerati stabilimenti d'impresa segnatamente:
a  i depositi utilizzati esclusivamente a scopo di distribuzione;
b  i mezzi di trasporto utilizzati conformemente al loro scopo originario;
c  gli uffici d'informazione, di rappresentanza o pubblicitari di imprese autorizzate esclusivamente a svolgere le relative attività ausiliarie.
OIVA, per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa. Sono considerati stabilimenti d'impresa segnatamente le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di acquisto o di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali, i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi, i fondi adibiti a scopi agricoli, pastorizi o forestali. Non sono considerati stabilimenti d'impresa segnatamente depositi utilizzati esclusivamente a scopo di distribuzione, i mezzi di trasporto utilizzati conformemente al loro scopo originario, gli uffici d'informazione, di rappresentanza o pubblicitari di imprese autorizzate esclusivamente a svolgere le relative attività ausiliarie (cfr. Info IVA 02, « Assoggettamento », valida dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, pag. 9; sopracitati Promemoria n. 6, cifra 1.4; Rivier/Rochat Pauchard, op. cit., pag. 106).

5.6 Da quanto precede discende che, di principio, la succursale in oggetto va qualificata quale stabilimento d'impresa, che nelle operazioni transfrontaliere va considerata come un soggetto fiscale distinto dalla sede estera ed è pertanto una contribuente IVA distinta da quest'ultima. In concreto, il principio dell'unità aziendale non risulta pertanto applicabile, di modo che la censura corrispondente della ricorrente va qui respinta.

6.
Ciò appurato, vanno ora esaminate le censure concernenti l'imposta sull'acquisto in rapporto all'ottenimento di prestazioni servizi da imprese con sede all'estero e la loro imponibilità all'IVA (cfr. consid. 6.6 che segue), nonché quelle riguardanti l'applicazione del metodo dell'aliquota saldo (cfr. consid. 6.7 che segue). A tal fine, verranno dapprima richiamati i principi ivi applicabili (cfr. considd. 6.1 - 6.5 che seguono).

6.1

6.1.1 Giusta l'art. 1 cpv. 2 lett. b
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 1 Oggetto e principi della legge - 1 La Confederazione riscuote in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione un'imposta generale sul consumo con deduzione dell'imposta precedente (imposta sul valore aggiunto, IVA). Lo scopo dell'imposta è l'imposizione del consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero.
1    La Confederazione riscuote in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione un'imposta generale sul consumo con deduzione dell'imposta precedente (imposta sul valore aggiunto, IVA). Lo scopo dell'imposta è l'imposizione del consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero.
2    La Confederazione riscuote a titolo d'imposta sul valore aggiunto:
a  un'imposta sulle prestazioni che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero3);
b  un'imposta sull'acquisto di prestazioni di imprese con sede all'estero da parte di destinatari che si trovano sul territorio svizzero (imposta sull'acquisto);
c  un'imposta sull'importazione di beni (imposta sull'importazione).
3    La riscossione è effettuata secondo i principi:
a  della neutralità concorrenziale;
b  dell'economicità del pagamento e della riscossione;
c  della trasferibilità dell'imposta.
LIVA, la Confederazione riscuote a titolo d'imposta sul valore aggiunto un'imposta sull'acquisto di prestazioni di imprese con sede all'estero da parte di destinatari che si trovano sul territorio svizzero (imposta sull'acquisto).

6.1.2 Giusta l'art. 45 cpv. 1
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 45 Assoggettamento - 1 Soggiacciono all'imposta sull'acquisto:
1    Soggiacciono all'imposta sull'acquisto:
a  prestazioni di servizi che, secondo l'articolo 8 capoverso 1, vengono eseguite sul territorio svizzero da imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione per le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti;
b  l'importazione di supporti di dati senza valore di mercato con le prestazioni di servizi e i diritti ivi contenuti (art. 52 cpv. 2);
c  la fornitura di beni immobili sul territorio svizzero che non soggiace all'imposta sull'importazione ed è effettuata da imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione per la messa a disposizione di tali beni per l'uso o il godimento;
d  la fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento da parte di imprese con sede all'estero a contribuenti in territorio svizzero.
2    È assoggettato all'imposta per le prestazioni di cui al capoverso 1 il destinatario delle stesse, sempre che:98
a  sia assoggettato all'imposta ai sensi dell'articolo 10; o
b  acquisti nell'anno civile simili prestazioni per più di 10 000 franchi.
LIVA, soggiacciono all'imposta sull'acquisto (lett. a) le prestazioni di servizi di imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, purché il luogo della prestazione ai sensi dell'art. 8 cpv. 1
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 8 Luogo della prestazione di servizi - 1 Fatto salvo il capoverso 2, è considerato luogo della prestazione di servizi quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa per i quali viene effettuata la prestazione di servizi, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo nel quale ha la dimora abituale.
1    Fatto salvo il capoverso 2, è considerato luogo della prestazione di servizi quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa per i quali viene effettuata la prestazione di servizi, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo nel quale ha la dimora abituale.
2    È considerato luogo della prestazione di servizi:
a  per prestazioni di servizi di norma fornite direttamente a persone fisiche presenti, anche se eccezionalmente fornite a distanza: il luogo in cui il prestatore ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività; sono segnatamente considerate tali le seguenti prestazioni di servizi: i trattamenti e terapie, le prestazioni di cura, la cura del corpo, la consulenza coniugale, familiare e personale, le prestazioni sociali e di aiuto sociale nonché l'assistenza all'infanzia e alla gioventù;
b  per prestazioni di servizi di agenzie di viaggio e di organizzatori di manifestazioni: il luogo in cui il prestatore ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività;
c  per prestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, didattiche, di intrattenimento e analoghe, comprese le prestazioni del promotore e le eventuali prestazioni connesse: il luogo in cui tali attività sono effettivamente svolte;
d  per prestazioni della ristorazione: il luogo in cui la prestazione di servizi è effettivamente fornita;
e  per prestazioni di trasporto di persone: il luogo in cui avviene effettivamente il trasporto tenuto conto del tragitto percorso; per i trasporti transfrontalieri, il Consiglio federale può stabilire che brevi tragitti sul territorio svizzero sono considerati effettuati all'estero e viceversa;
f  per prestazioni di servizi relative a un fondo: il luogo in cui si trova il fondo; sono segnatamente considerate tali: l'intermediazione, l'amministrazione, la valutazione e stima del fondo, le prestazioni di servizi in relazione con l'acquisto o la costituzione di diritti reali immobiliari, le prestazioni di servizi in relazione con la preparazione o il coordinamento di prestazioni edili quali lavori d'architettura, d'ingegneria e di sorveglianza del cantiere, la sorveglianza di fondi ed edifici nonché le prestazioni di alloggio;
g  per prestazioni di servizi nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell'aiuto umanitario: il luogo cui la prestazione di servizi è destinata.
LIVA si trovi sul territorio svizzero; (lett. b) l'importazione di supporti di dati senza valore di mercato con le prestazioni di servizi e i diritti ivi contenuti (art. 52 cpv. 2
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 52 Oggetto dell'imposta - 1 Soggiacciono all'imposta:
1    Soggiacciono all'imposta:
a  l'importazione di beni, compresi le prestazioni di servizi e i diritti ivi contenuti;
b  l'immissione in libera pratica di beni secondo l'articolo 17 capoverso 1bis LD105 da parte di viaggiatori in provenienza dall'estero nel traffico aereo.106
2    Se al momento dell'importazione di supporti di dati non è possibile stabilirne il valore di mercato e se l'importazione non è esente da imposta secondo l'articolo 53, non è dovuta alcuna imposta sull'importazione e sono applicabili le disposizioni sull'imposta sull'acquisto (art. 45-49).107
3    Nel caso di una pluralità di prestazioni si applicano le disposizioni dell'articolo 19.
LIVA); (lett. c) le forniture sul territorio svizzero da parte di imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, purché tali forniture non soggiacciano all'imposta sull'importazione. L'art. 45 cpv. 2
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 45 Assoggettamento - 1 Soggiacciono all'imposta sull'acquisto:
1    Soggiacciono all'imposta sull'acquisto:
a  prestazioni di servizi che, secondo l'articolo 8 capoverso 1, vengono eseguite sul territorio svizzero da imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione per le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti;
b  l'importazione di supporti di dati senza valore di mercato con le prestazioni di servizi e i diritti ivi contenuti (art. 52 cpv. 2);
c  la fornitura di beni immobili sul territorio svizzero che non soggiace all'imposta sull'importazione ed è effettuata da imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione per la messa a disposizione di tali beni per l'uso o il godimento;
d  la fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento da parte di imprese con sede all'estero a contribuenti in territorio svizzero.
2    È assoggettato all'imposta per le prestazioni di cui al capoverso 1 il destinatario delle stesse, sempre che:98
a  sia assoggettato all'imposta ai sensi dell'articolo 10; o
b  acquisti nell'anno civile simili prestazioni per più di 10 000 franchi.
LIVA precisa che è assoggettato all'imposta sull'acquisto per le prestazioni di cui all'art. 45 cpv. 1
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 45 Assoggettamento - 1 Soggiacciono all'imposta sull'acquisto:
1    Soggiacciono all'imposta sull'acquisto:
a  prestazioni di servizi che, secondo l'articolo 8 capoverso 1, vengono eseguite sul territorio svizzero da imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione per le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti;
b  l'importazione di supporti di dati senza valore di mercato con le prestazioni di servizi e i diritti ivi contenuti (art. 52 cpv. 2);
c  la fornitura di beni immobili sul territorio svizzero che non soggiace all'imposta sull'importazione ed è effettuata da imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione per la messa a disposizione di tali beni per l'uso o il godimento;
d  la fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento da parte di imprese con sede all'estero a contribuenti in territorio svizzero.
2    È assoggettato all'imposta per le prestazioni di cui al capoverso 1 il destinatario delle stesse, sempre che:98
a  sia assoggettato all'imposta ai sensi dell'articolo 10; o
b  acquisti nell'anno civile simili prestazioni per più di 10 000 franchi.
LIVA il destinatario delle stesse sul territorio svizzero, sempre che (lett. a) sia assoggettato all'imposta ai sensi dell'art. 10
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 10 Principio - 1 È assoggettato all'imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un'impresa e:
1    È assoggettato all'imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un'impresa e:
a  con questa impresa esegue prestazioni sul territorio svizzero; o
b  ha sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero.15
1bis    Esercita un'impresa chiunque:
a  svolge un'attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità, indipendentemente dall'importo dell'afflusso di mezzi che non sono considerati controprestazione secondo l'articolo 18 capoverso 2; e
b  agisce in nome proprio nei confronti di terzi.16
1ter    L'acquisto, la detenzione e l'alienazione di partecipazioni secondo l'articolo 29 capoversi 2 e 3 costituiscono un'attività imprenditoriale.17
2    È esentato dall'assoggettamento chi:
a  realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 100 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2;
b  indipendentemente dalla cifra d'affari esercita un'impresa con sede all'estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni o forniture:
b1  prestazioni esenti dall'imposta,
b2  prestazioni di servizi che vengono rese, secondo l'articolo 8 capoverso 1, sul territorio svizzero; non è tuttavia esentato dall'assoggettamento chi rende prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti,
b3  fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento a contribuenti in territorio svizzero;
c  quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 250 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2.19
2bis    La cifra d'affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l'imposta.20
3    La sede in territorio svizzero nonché tutti gli stabilimenti d'impresa in territorio svizzero costituiscono insieme un soggetto fiscale.
LIVA o (lett. b) acquisti nell'anno civile simili prestazioni per più di 10'000 franchi e, nei casi di cui all'art. 45 cpv. 1 lett. c
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 45 Assoggettamento - 1 Soggiacciono all'imposta sull'acquisto:
1    Soggiacciono all'imposta sull'acquisto:
a  prestazioni di servizi che, secondo l'articolo 8 capoverso 1, vengono eseguite sul territorio svizzero da imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione per le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti;
b  l'importazione di supporti di dati senza valore di mercato con le prestazioni di servizi e i diritti ivi contenuti (art. 52 cpv. 2);
c  la fornitura di beni immobili sul territorio svizzero che non soggiace all'imposta sull'importazione ed è effettuata da imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione per la messa a disposizione di tali beni per l'uso o il godimento;
d  la fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento da parte di imprese con sede all'estero a contribuenti in territorio svizzero.
2    È assoggettato all'imposta per le prestazioni di cui al capoverso 1 il destinatario delle stesse, sempre che:98
a  sia assoggettato all'imposta ai sensi dell'articolo 10; o
b  acquisti nell'anno civile simili prestazioni per più di 10 000 franchi.
LIVA, sia stato previamente informato per scritto dall'autorità competente riguardo all'assoggettamento all'imposta sull'acquisto.

6.1.3 L'imposta sull'acquisto secondo gli art. 45
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 45 Assoggettamento - 1 Soggiacciono all'imposta sull'acquisto:
1    Soggiacciono all'imposta sull'acquisto:
a  prestazioni di servizi che, secondo l'articolo 8 capoverso 1, vengono eseguite sul territorio svizzero da imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione per le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti;
b  l'importazione di supporti di dati senza valore di mercato con le prestazioni di servizi e i diritti ivi contenuti (art. 52 cpv. 2);
c  la fornitura di beni immobili sul territorio svizzero che non soggiace all'imposta sull'importazione ed è effettuata da imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione per la messa a disposizione di tali beni per l'uso o il godimento;
d  la fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento da parte di imprese con sede all'estero a contribuenti in territorio svizzero.
2    È assoggettato all'imposta per le prestazioni di cui al capoverso 1 il destinatario delle stesse, sempre che:98
a  sia assoggettato all'imposta ai sensi dell'articolo 10; o
b  acquisti nell'anno civile simili prestazioni per più di 10 000 franchi.
- 49
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 49 Responsabilità solidale, successione e sostituzione fiscali - Alla responsabilità solidale nonché alla successione e alla sostituzione fiscali si applicano gli articoli 15-17.
LIVA ha sostituito l'ottenimento di prestazioni di servizi di imprese con sede all'estero disciplinato dalla vLIVA (cfr. Info IVA concernente la transizione 01, vale-vole dal 1° gennaio 2010, pag. 55 cifra 3.1; Messaggio IVA, FF 2008 6033, pag. 6133; Ivo P. Baumgartner et al., Vom alten zum neuen Mehrwertsteuergesetz, 2010, pag. 277 n. 4).

In proposito, si apre una piccola parentesi per ricordare che sotto l'egida del vecchio regime IVA esisteva una prassi fiscale sviluppata dall'AFC secondo cui nella definizione di « prestazione di servizi da imprese con sede all'estero » ai sensi dell'art. 14 cpv. 3 vLIVA rientravano anche i costi per apprezzamento riconosciuti forfetariamente (50% dell'utile lordo) nella cosiddetta « prassi fifty-fifty » (o « prassi 50:50 »), così come risultante dalla Circolare n. 9 del 19 dicembre 2001 (« Prassi in materia d'imposta preventiva e d'imposta federale diretta ») della Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo (di seguito: Divisione principale DPB), poi ripresa dalla Divisione principale dell'IVA con la comunicazione della prassi del 18 aprile 2002 (« Impatto sull'IVA della prassi fifty-fifty, o prassi 50:50 ») e l'aggiornamento del 20 novembre 2002. Tale prassi, abrogata dalla Divisione principale DPB con Circolare n. 9 del 22 giugno 2005 (« Prova della giustificazione economica dei costi nell'ambito di affari conclusi estero su estero »), è rimasta in vigore soltanto per gli accordi stipulati prima della sua entrata in vigore, ma solo fino al 31 dicembre 2008 e nella misura in cui i relativi esercizi commerciali terminavano prima del 1° gennaio 2009 (cfr. sentenza del TAF A-1596/2006 del 2 aprile 2009 consid. 5.3.1; Mollard et al., op. cit., pag. 537 n. 417). A partire dal 1° gennaio 2009 la « prassi fifty-fifty » ha dunque smesso di esplicare definitivamente degli effetti in ambito IVA, di modo che la stessa risulta inapplicabile sotto il regime della LIVA.

6.2

6.2.1 Benché l'art. 1 cpv. 2 lett. b
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 1 Oggetto e principi della legge - 1 La Confederazione riscuote in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione un'imposta generale sul consumo con deduzione dell'imposta precedente (imposta sul valore aggiunto, IVA). Lo scopo dell'imposta è l'imposizione del consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero.
1    La Confederazione riscuote in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione un'imposta generale sul consumo con deduzione dell'imposta precedente (imposta sul valore aggiunto, IVA). Lo scopo dell'imposta è l'imposizione del consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero.
2    La Confederazione riscuote a titolo d'imposta sul valore aggiunto:
a  un'imposta sulle prestazioni che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero3);
b  un'imposta sull'acquisto di prestazioni di imprese con sede all'estero da parte di destinatari che si trovano sul territorio svizzero (imposta sull'acquisto);
c  un'imposta sull'importazione di beni (imposta sull'importazione).
3    La riscossione è effettuata secondo i principi:
a  della neutralità concorrenziale;
b  dell'economicità del pagamento e della riscossione;
c  della trasferibilità dell'imposta.
LIVA non preveda più espressamente la necessità di un'operazione effettuata a titolo oneroso perché la stessa sia imponibile all'imposta sull'acquisto - così come era espressamente previsto dall'art. 5 vLIVA per le prestazioni transfrontaliere - tale presupposto sussiste anche sotto il nuovo regime IVA (cfr. Alois Camenzind et al., Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz [MWSTG], 3a ed. 2012, n. 2091). Per costante giurisprudenza un'operazione ha carattere oneroso, (a) qualora i partecipanti all'operazione siano in un rapporto di fornitore e d'acquirente, (b) la prestazione è fornita in cambio di una controprestazione e (c) esiste un legame economico diretto tra la prestazione e la controprestazione (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-201/2012 del 20 febbraio 2013 consid. 3.3 con rinvii).

6.2.1.1 L'esistenza di un'operazione a titolo oneroso, presuppone dunque la sussistenza di almeno due persone: un fornitore (il prestatore) e un acquirente (il destinatario; cfr. Mollard et al., op. cit., pag. 214 seg. n. 166-168; [tra le tante] sentenza del TAF A-201/2012 del 20 febbraio 2013 consid. 3.3.1 con rinvii).

6.2.1.2 L'esistenza di un'operazione a titolo oneroso, richiede altresì la sussistenza di uno scambio tra una prestazione e una controprestazione. Nella misura in cui vi è controprestazione, l'operazione rientra nel campo d'applicazione della LIVA. Solo lo scambio di prestazioni permette di concludere all'esistenza di un'operazione imponibile (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-201/2012 del 20 febbraio 2013 consid. 3.3.2 con i numerosi rinvii).

La prestazione è definita dall'art. 3 lett. c
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 3 Definizioni - Ai sensi della presente legge si intende per:
a  territorio svizzero: il territorio nazionale svizzero e le enclavi doganali estere secondo l'articolo 3 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20054 sulle dogane (LD);
b  beni: le cose mobili e immobili, nonché l'energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili;
c  prestazione: la concessione a terzi di un valore economico destinato al consumo nell'aspettativa di una controprestazione; sono prestazioni anche quelle che avvengono in virtù di una legge o su ordine di un'autorità;
d  fornitura:
d1  il trasferimento del potere di disporre economicamente di un bene in nome proprio,
d2  la consegna di un bene sul quale sono stati eseguiti lavori, anche se tale bene non è stato modificato, ma semplicemente esaminato, verificato, regolato, controllato nel suo funzionamento o sottoposto a un qualsiasi altro trattamento,
d3  la messa a disposizione di un bene per l'uso o il godimento;
e  prestazione di servizi: ogni prestazione che non costituisce una fornitura. Vi è parimenti prestazione di servizi quando:
e1  valori e diritti immateriali vengono ceduti,
e2  non si fa un atto o si tollera un atto o una situazione;
f  controprestazione: valore patrimoniale che il destinatario, o un terzo in sua vece, impiega per ottenere in cambio una prestazione;
g  attività sovrana: attività di una collettività pubblica, oppure di una persona o di un'organizzazione designata da una collettività pubblica, che non è di natura imprenditoriale, segnatamente non è commerciale e non è in concorrenza con le attività di offerenti privati, anche se per la stessa sono riscossi emolumenti, contributi o altre tasse;
h  persone strettamente vincolate:
h1  i titolari di almeno il 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un'impresa o di una corrispondente partecipazione a una società di persone, oppure persone a loro vicine,
h2  fondazioni e associazioni con le quali sussiste un rapporto economico, contrattuale o personale particolarmente stretto; non sono considerati persone strettamente vincolate gli istituti di previdenza;
i  dono: liberalità fatta senza aspettarsi una controprestazione ai sensi del diritto dell'imposta sul valore aggiunto; una liberalità è anche considerata dono:
i1  se è menzionata una o più volte, in forma neutra, in una pubblicazione, e ciò anche in caso di indicazione della ditta o del logo del donatore,
i2  se si tratta di contributi di membri passivi e di benefattori ad associazioni o a organizzazioni di utilità pubblica; i contributi di benefattori sono considerati doni anche quando nei limiti dei fini previsti negli statuti le organizzazioni di utilità pubblica concedono volontariamente vantaggi ai propri benefattori comunicando loro nel contempo che non può essere fatta valere alcuna pretesa;
j  organizzazione di utilità pubblica: organizzazione che soddisfa le condizioni previste nell'articolo 56 lettera g LIFD;
k  fattura: qualsiasi documento con il quale per una prestazione viene conteggiata a un terzo una controprestazione, indipendentemente da come questo documento viene designato nelle transazioni commerciali.
LIVA come la concessione a terzi di un valore economico destinato al consumo nell'aspettativa di una controprestazione; sono prestazioni anche quelle che avvengono in virtù di una legge o su ordine di un'autorità. La controprestazione - definita dall'art. 3 lett. f
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 3 Definizioni - Ai sensi della presente legge si intende per:
a  territorio svizzero: il territorio nazionale svizzero e le enclavi doganali estere secondo l'articolo 3 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20054 sulle dogane (LD);
b  beni: le cose mobili e immobili, nonché l'energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili;
c  prestazione: la concessione a terzi di un valore economico destinato al consumo nell'aspettativa di una controprestazione; sono prestazioni anche quelle che avvengono in virtù di una legge o su ordine di un'autorità;
d  fornitura:
d1  il trasferimento del potere di disporre economicamente di un bene in nome proprio,
d2  la consegna di un bene sul quale sono stati eseguiti lavori, anche se tale bene non è stato modificato, ma semplicemente esaminato, verificato, regolato, controllato nel suo funzionamento o sottoposto a un qualsiasi altro trattamento,
d3  la messa a disposizione di un bene per l'uso o il godimento;
e  prestazione di servizi: ogni prestazione che non costituisce una fornitura. Vi è parimenti prestazione di servizi quando:
e1  valori e diritti immateriali vengono ceduti,
e2  non si fa un atto o si tollera un atto o una situazione;
f  controprestazione: valore patrimoniale che il destinatario, o un terzo in sua vece, impiega per ottenere in cambio una prestazione;
g  attività sovrana: attività di una collettività pubblica, oppure di una persona o di un'organizzazione designata da una collettività pubblica, che non è di natura imprenditoriale, segnatamente non è commerciale e non è in concorrenza con le attività di offerenti privati, anche se per la stessa sono riscossi emolumenti, contributi o altre tasse;
h  persone strettamente vincolate:
h1  i titolari di almeno il 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un'impresa o di una corrispondente partecipazione a una società di persone, oppure persone a loro vicine,
h2  fondazioni e associazioni con le quali sussiste un rapporto economico, contrattuale o personale particolarmente stretto; non sono considerati persone strettamente vincolate gli istituti di previdenza;
i  dono: liberalità fatta senza aspettarsi una controprestazione ai sensi del diritto dell'imposta sul valore aggiunto; una liberalità è anche considerata dono:
i1  se è menzionata una o più volte, in forma neutra, in una pubblicazione, e ciò anche in caso di indicazione della ditta o del logo del donatore,
i2  se si tratta di contributi di membri passivi e di benefattori ad associazioni o a organizzazioni di utilità pubblica; i contributi di benefattori sono considerati doni anche quando nei limiti dei fini previsti negli statuti le organizzazioni di utilità pubblica concedono volontariamente vantaggi ai propri benefattori comunicando loro nel contempo che non può essere fatta valere alcuna pretesa;
j  organizzazione di utilità pubblica: organizzazione che soddisfa le condizioni previste nell'articolo 56 lettera g LIFD;
k  fattura: qualsiasi documento con il quale per una prestazione viene conteggiata a un terzo una controprestazione, indipendentemente da come questo documento viene designato nelle transazioni commerciali.
LIVA, quale valore patrimoniale che il destinatario, o un terzo in sua vece, impiega per ottenere in cambio una prestazione - non solo costituisce una delle condizioni dell'esistenza dell'operazione IVA, ma anche la base di calcolo dell'imposta (cfr. art. 24 cpv. 1
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 24 Base di calcolo - 1 L'imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta. La controprestazione comprende segnatamente anche il risarcimento di tutte le spese, fatturate separatamente o meno, nonché i tributi di diritto pubblico dovuti dal contribuente. Sono fatti salvi i capoversi 2 e 6.
1    L'imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta. La controprestazione comprende segnatamente anche il risarcimento di tutte le spese, fatturate separatamente o meno, nonché i tributi di diritto pubblico dovuti dal contribuente. Sono fatti salvi i capoversi 2 e 6.
2    In caso di prestazioni a persone strettamente vincolate (art. 3 lett. h), si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti.
3    In caso di permuta, la controprestazione corrisponde al valore di mercato della prestazione fornita in cambio.
4    In caso di riparazione con sostituzione di pezzi, la controprestazione è costituita unicamente dalla retribuzione del lavoro eseguito.
5    Se la prestazione è effettuata per il pagamento di un debito, si considera controprestazione l'importo del debito estinto.
6    Non sono inclusi nella base di calcolo:
a  le imposte sui diritti di entrata e i diritti di mutazione, nonché l'imposta sul valore aggiunto dovuta sulla prestazione;
b  gli importi che il contribuente riceve dal destinatario della prestazione a titolo di rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di quest'ultimo, purché li designi separatamente (partite di giro);
c  la parte della controprestazione inerente al valore del terreno in caso di alienazione di un bene immobile;
d  le tasse cantonali a favore dei fondi di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti incluse nel prezzo delle prestazioni di eliminazione e di erogazione, purché tali fondi versino contributi alle aziende di smaltimento dei rifiuti o alle aziende fornitrici d'acqua.
LIVA applicabile all'imposta sull'acquisto in virtù del rinvio dell'art. 46
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 46 Calcolo dell'imposta e aliquote d'imposta - Al calcolo dell'imposta e alle aliquote d'imposta si applicano gli articoli 24 e 25.
LIVA; [tra le tante] sentenza del TAF A-201/2012 del 20 febbraio 2013 consid. 3.3.2 con rinvii; Mollard et al., op. cit., pag. 173 n. 21).

6.2.1.3 Un tale scambio presuppone inoltre l'esistenza di un legame economico (e non necessariamente giuridico) diretto tra la prestazione e la controprestazione ("innerlich wirtschaftlich verknüpft"). La prestazione e la controprestazione devono essere dunque direttamente legate dallo scopo stesso dell'operazione realizzata. Tale è il caso, quando vi è un rapporto di causalità tra la prestazione e la controprestazione, ovvero quando l'una non esisterebbe senza l'altra (cfr. DTF 132 II 353 consid. 4.1; 126 II 443 consid. 6a; sentenza del TF 2C_506/2007 del 13 febbraio 2008 consid. 3.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-201/2012 del 20 febbraio 2013 consid. 3.3.3 con rinvii; Mollard et al., op. cit., pag. 173 n. 20 e pag. 215 n. 171 e segg.). Detto legame non presuppone per contro imperativamente la sussistenza di un rapporto contrattuale, essendo determinanti nella sua valutazione, non già i criteri derivanti dal diritto civile, bensì i criteri economici e fattuali alla base del potenziale scambio di prestazioni (cfr. DTF 126 II 249 consid. 4a). Il predetto legame economico diretto va apprezzato in primis dal punto di vista del destinatario, in conformità alla concezione dell'IVA quale imposta sul consumo (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-201/2012 del 20 febbraio 2013 consid. 3.3.3 con rinvii).

6.3

6.3.1 Giusta l'art. 37 cpv. 1
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 37 - 1 Il contribuente che realizza una cifra d'affari annua proveniente da prestazioni imponibili pari o inferiore a 5 024 000 franchi e che deve pagare nel medesimo periodo imposte pari o inferiori a 108 000 franchi, calcolate in base all'aliquota saldo determinante nei suoi confronti, può allestire il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo.85
1    Il contribuente che realizza una cifra d'affari annua proveniente da prestazioni imponibili pari o inferiore a 5 024 000 franchi e che deve pagare nel medesimo periodo imposte pari o inferiori a 108 000 franchi, calcolate in base all'aliquota saldo determinante nei suoi confronti, può allestire il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo.85
2    In caso di applicazione del metodo delle aliquote saldo, il credito fiscale è stabilito moltiplicando il totale di tutte le controprestazioni imponibili realizzate in un periodo di rendiconto, comprese le imposte, per l'aliquota saldo autorizzata dall'AFC.
3    Le aliquote saldo tengono conto della quota dell'imposta precedente usuale per il settore. Sono fissate dall'AFC previa consultazione delle associazioni dei settori interessati.86
4    Il contribuente che intende allestire il suo rendiconto applicando il metodo delle aliquote saldo deve farne richiesta all'AFC e applicare tale metodo durante almeno un periodo fiscale. Se sceglie il metodo di rendiconto effettivo, il contribuente può passare al metodo delle aliquote saldo soltanto dopo tre anni. La modifica del metodo di rendiconto può essere effettuata soltanto all'inizio di un periodo fiscale.
5    Le collettività pubbliche e le istituzioni affini, segnatamente le cliniche e le scuole private o le imprese di trasporto concessionarie nonché le associazioni e le fondazioni, possono applicare il metodo delle aliquote forfetarie.87 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
LIVA, nella sua versione in vigore nei periodi fiscali dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 (cfr. RU 2009 5203), il contribuente che realizza una cifra d'affari annua proveniente da prestazioni imponibili pari o inferiore a 5'000'000 franchi e che deve pagare nel medesimo periodo imposte pari o inferiori a 100'000 franchi - ora 5'020'000 franchi, rispettivamente 109'000 franchi secondo l'attuale art. 37 cpv. 1
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 37 - 1 Il contribuente che realizza una cifra d'affari annua proveniente da prestazioni imponibili pari o inferiore a 5 024 000 franchi e che deve pagare nel medesimo periodo imposte pari o inferiori a 108 000 franchi, calcolate in base all'aliquota saldo determinante nei suoi confronti, può allestire il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo.85
1    Il contribuente che realizza una cifra d'affari annua proveniente da prestazioni imponibili pari o inferiore a 5 024 000 franchi e che deve pagare nel medesimo periodo imposte pari o inferiori a 108 000 franchi, calcolate in base all'aliquota saldo determinante nei suoi confronti, può allestire il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo.85
2    In caso di applicazione del metodo delle aliquote saldo, il credito fiscale è stabilito moltiplicando il totale di tutte le controprestazioni imponibili realizzate in un periodo di rendiconto, comprese le imposte, per l'aliquota saldo autorizzata dall'AFC.
3    Le aliquote saldo tengono conto della quota dell'imposta precedente usuale per il settore. Sono fissate dall'AFC previa consultazione delle associazioni dei settori interessati.86
4    Il contribuente che intende allestire il suo rendiconto applicando il metodo delle aliquote saldo deve farne richiesta all'AFC e applicare tale metodo durante almeno un periodo fiscale. Se sceglie il metodo di rendiconto effettivo, il contribuente può passare al metodo delle aliquote saldo soltanto dopo tre anni. La modifica del metodo di rendiconto può essere effettuata soltanto all'inizio di un periodo fiscale.
5    Le collettività pubbliche e le istituzioni affini, segnatamente le cliniche e le scuole private o le imprese di trasporto concessionarie nonché le associazioni e le fondazioni, possono applicare il metodo delle aliquote forfetarie.87 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
LIVA entrato in vigore il 1° gennaio 2011 (cfr. RU 2010 2055) - calcolate in base all'aliquota saldo determinante nei suoi confronti, può allestire il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo (cfr. sentenza del TAF A-5126/2012 del 1° ottobre 2013 consid. 2.2.1.1). Giusta l'art. 37 cpv. 2
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 37 - 1 Il contribuente che realizza una cifra d'affari annua proveniente da prestazioni imponibili pari o inferiore a 5 024 000 franchi e che deve pagare nel medesimo periodo imposte pari o inferiori a 108 000 franchi, calcolate in base all'aliquota saldo determinante nei suoi confronti, può allestire il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo.85
1    Il contribuente che realizza una cifra d'affari annua proveniente da prestazioni imponibili pari o inferiore a 5 024 000 franchi e che deve pagare nel medesimo periodo imposte pari o inferiori a 108 000 franchi, calcolate in base all'aliquota saldo determinante nei suoi confronti, può allestire il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo.85
2    In caso di applicazione del metodo delle aliquote saldo, il credito fiscale è stabilito moltiplicando il totale di tutte le controprestazioni imponibili realizzate in un periodo di rendiconto, comprese le imposte, per l'aliquota saldo autorizzata dall'AFC.
3    Le aliquote saldo tengono conto della quota dell'imposta precedente usuale per il settore. Sono fissate dall'AFC previa consultazione delle associazioni dei settori interessati.86
4    Il contribuente che intende allestire il suo rendiconto applicando il metodo delle aliquote saldo deve farne richiesta all'AFC e applicare tale metodo durante almeno un periodo fiscale. Se sceglie il metodo di rendiconto effettivo, il contribuente può passare al metodo delle aliquote saldo soltanto dopo tre anni. La modifica del metodo di rendiconto può essere effettuata soltanto all'inizio di un periodo fiscale.
5    Le collettività pubbliche e le istituzioni affini, segnatamente le cliniche e le scuole private o le imprese di trasporto concessionarie nonché le associazioni e le fondazioni, possono applicare il metodo delle aliquote forfetarie.87 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
LIVA, in caso di applicazione del metodo dell'aliquota saldo, il credito fiscale è stabilito moltiplicando il totale di tutte le controprestazioni imponibili realizzate in un periodo di rendiconto, comprese le imposte, per l'aliquota saldo autorizzata dall'AFC. Secondo l'art. 37 cpv. 3
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 37 - 1 Il contribuente che realizza una cifra d'affari annua proveniente da prestazioni imponibili pari o inferiore a 5 024 000 franchi e che deve pagare nel medesimo periodo imposte pari o inferiori a 108 000 franchi, calcolate in base all'aliquota saldo determinante nei suoi confronti, può allestire il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo.85
1    Il contribuente che realizza una cifra d'affari annua proveniente da prestazioni imponibili pari o inferiore a 5 024 000 franchi e che deve pagare nel medesimo periodo imposte pari o inferiori a 108 000 franchi, calcolate in base all'aliquota saldo determinante nei suoi confronti, può allestire il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo.85
2    In caso di applicazione del metodo delle aliquote saldo, il credito fiscale è stabilito moltiplicando il totale di tutte le controprestazioni imponibili realizzate in un periodo di rendiconto, comprese le imposte, per l'aliquota saldo autorizzata dall'AFC.
3    Le aliquote saldo tengono conto della quota dell'imposta precedente usuale per il settore. Sono fissate dall'AFC previa consultazione delle associazioni dei settori interessati.86
4    Il contribuente che intende allestire il suo rendiconto applicando il metodo delle aliquote saldo deve farne richiesta all'AFC e applicare tale metodo durante almeno un periodo fiscale. Se sceglie il metodo di rendiconto effettivo, il contribuente può passare al metodo delle aliquote saldo soltanto dopo tre anni. La modifica del metodo di rendiconto può essere effettuata soltanto all'inizio di un periodo fiscale.
5    Le collettività pubbliche e le istituzioni affini, segnatamente le cliniche e le scuole private o le imprese di trasporto concessionarie nonché le associazioni e le fondazioni, possono applicare il metodo delle aliquote forfetarie.87 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
LIVA, le aliquote saldo tengono conto della quota dell'imposta precedente usuale per il settore. Sono fissate dall'AFC previa consultazione delle associazioni dei settori interessati; il Controllo federale delle finanze verifica regolarmente l'adeguatezza delle aliquote saldo.

6.3.2 In virtù dell'art. 37 cpv. 4
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 37 - 1 Il contribuente che realizza una cifra d'affari annua proveniente da prestazioni imponibili pari o inferiore a 5 024 000 franchi e che deve pagare nel medesimo periodo imposte pari o inferiori a 108 000 franchi, calcolate in base all'aliquota saldo determinante nei suoi confronti, può allestire il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo.85
1    Il contribuente che realizza una cifra d'affari annua proveniente da prestazioni imponibili pari o inferiore a 5 024 000 franchi e che deve pagare nel medesimo periodo imposte pari o inferiori a 108 000 franchi, calcolate in base all'aliquota saldo determinante nei suoi confronti, può allestire il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo.85
2    In caso di applicazione del metodo delle aliquote saldo, il credito fiscale è stabilito moltiplicando il totale di tutte le controprestazioni imponibili realizzate in un periodo di rendiconto, comprese le imposte, per l'aliquota saldo autorizzata dall'AFC.
3    Le aliquote saldo tengono conto della quota dell'imposta precedente usuale per il settore. Sono fissate dall'AFC previa consultazione delle associazioni dei settori interessati.86
4    Il contribuente che intende allestire il suo rendiconto applicando il metodo delle aliquote saldo deve farne richiesta all'AFC e applicare tale metodo durante almeno un periodo fiscale. Se sceglie il metodo di rendiconto effettivo, il contribuente può passare al metodo delle aliquote saldo soltanto dopo tre anni. La modifica del metodo di rendiconto può essere effettuata soltanto all'inizio di un periodo fiscale.
5    Le collettività pubbliche e le istituzioni affini, segnatamente le cliniche e le scuole private o le imprese di trasporto concessionarie nonché le associazioni e le fondazioni, possono applicare il metodo delle aliquote forfetarie.87 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
LIVA, il contribuente che intende allestire il suo rendiconto applicando il metodo delle aliquote saldo deve farne richiesta all'AFC e applicare tale metodo durante almeno un periodo fiscale. Se sceglie il metodo di rendiconto effettivo, il contribuente può passare al metodo delle aliquote saldo soltanto dopo tre anni. La modifica del metodo di rendiconto può essere effettuata soltanto all'inizio di un periodo fiscale. Al riguardo, l'art. 81 cpv. 1
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA
OIVA Art. 81 Passaggio dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo - (art. 37 cpv. 1-4 LIVA)
1    I contribuenti che intendono passare dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo devono notificarlo per scritto all'AFC entro 60 giorni dall'inizio del periodo fiscale a partire dal quale ha luogo il passaggio. In caso di notifica tardiva il passaggio ha luogo all'inizio del periodo fiscale successivo.
2    Chi, nel corso di due periodi fiscali consecutivi, supera del 50 per cento al massimo uno o entrambi i limiti fissati all'articolo 37 capoverso 1 LIVA deve passare al metodo di rendiconto effettivo all'inizio del periodo fiscale successivo.
3    Chi supera di oltre il 50 per cento uno o entrambi i limiti fissati all'articolo 37 capoverso 1 LIVA deve passare al metodo di rendiconto effettivo all'inizio del periodo fiscale successivo. Se i limiti sono già superati nei primi 12 mesi dall'adesione al metodo delle aliquote saldo, l'autorizzazione è revocata con effetto retroattivo.
4    Se il superamento di uno o di entrambi i limiti di oltre il 50 per cento è riconducibile all'assunzione di un patrimonio o di parte di esso nell'ambito della procedura di notifica, il contribuente può decidere se intende passare al metodo di rendiconto effettivo retroattivamente, all'inizio del periodo fiscale in cui ha avuto luogo l'assunzione, o all'inizio del periodo fiscale successivo.
5    In caso di passaggio dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo non si effettuano correzioni sulle scorte di merci, sui mezzi d'esercizio né sui beni d'investimento. Resta salvo uno sgravio fiscale successivo conformemente all'articolo 32 LIVA, se dal momento del passaggio le scorte di merci, i mezzi d'esercizio o i beni d'investimento vengono utilizzati in maggior misura per un'attività che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente.72
6    Se, simultaneamente al passaggio al metodo di rendiconto effettivo, è modificato anche il sistema di rendiconto secondo l'articolo 39 LIVA, occorre effettuare le seguenti correzioni:
a  se si passa dalle controprestazioni convenute a quelle ricevute, l'AFC accredita al contribuente, applicando le aliquote saldo autorizzate, l'imposta sulle posizioni debitori esistenti al momento del passaggio. Sulle posizioni creditori non vanno effettuate correzioni;
b  se si passa dalle controprestazioni ricevute a quelle convenute, l'AFC addebita, applicando le aliquote saldo autorizzate, l'imposta sulle posizioni debitori esistenti al momento del passaggio. Sulle posizioni creditori non vanno effettuate correzioni.
OIVA precisa che i contribuenti che intendono passare dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo devono notificarlo per scritto all'AFC entro 60 giorni dall'inizio del periodo fiscale a partire dal quale ha luogo il passaggio. In caso di notifica tardiva il passaggio ha luogo all'inizio del periodo fiscale successivo (cfr. Info IVA 12, « Aliquote saldo », valido dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, pag. 13 segg. cifre 2.1.1, 2.2.2 e 3.2.2).

6.3.3 Il sistema di rendiconto secondo il metodo dell'aliquota saldo ha unicamente per scopo quello di facilitare dal profilo amministrativo - e non finanziario - l'allestimento dei rendiconti d'imposta alle piccole e medie imprese: secondo la volontà del legislatore federale tale metodo non deve quindi procurare vantaggi o svantaggi fiscali al contribuente ma serve soltanto ad alleggerire gli oneri burocratici a carico dei contribuenti (cfr. sentenza del TF 2A.518/2002 del 7 agosto 2003 consid. 3.2 con rinvii; sentenze del TAF A-5126/2012 del 1° ottobre 2013 considd. 2.2.1.1 e 2.2.1.4 con rinvii; A-1591/2006 del 10 settembre 2008 consid. 5.3 con rinvii). Sotto l'egida della vLIVA l'Alta Corte ha sancito che per evitare il verificarsi di abusi che rischierebbero di trasformare il metodo di calcolo in parola da strumento di facilitazione del carico amministrativo in strumento di ottimizzazione dell'imposta, appare giustificato impedire che al termine di ogni periodo fiscale i contribuenti possano scegliere se essere tassati per il passato secondo il metodo di conteggio ordinario dell'imposta o in base al sistema delle aliquote saldo, a dipendenza di ciò che per loro risulta a conti fatti più vantaggioso. Tale circostanza giustifica di escludere in linea di principio che questi ultimi possano chiedere una revoca con effetto retroattivo del metodo di rendiconto forfettario al quale avevano deliberatamente aderito (cfr. sentenza del TF 2A.518/2002 del 7 agosto 2003 consid. 3.2; DTF 126 II 443 consid. 9; Nicolas Schaller et al., TVA annotée, 2005, pag. 265 con rinvii). Non sussistendo dei motivi per discostarsi dalla predetta prassi, la stessa va applicata anche sotto l'egida dell'attuale legislazione IVA, così come già riconosciuto dallo scrivente Tribunale (cfr. sentenza del TAF A-5126/2012 del 1° ottobre 2013 considd. 2.2.1.4 con rinvii).

6.4 Per costante giurisprudenza - nell'esame di una potenziale operazio-ne IVA - la registrazione contabile di una prestazione può essere un indizio per una qualificazione ai sensi dell'IVA, ma non è tuttavia in grado di cambiare la realtà economica dei fatti. Decisivo non è il punto di vista contabile, bensì quello economico (cfr. sentenza del TAF A-6182/2012 del 27 agosto 2013 consid. 3.5 con rinvii, confermata dal TF con sentenza 2C_896/2013 del 17 marzo 2014). Ciò indicato, in assenza di lacune sostanziali o d'irregolarità formali atte a mettere in dubbio la credibilità della contabilità del contribuente, come pure in assenza di una divergenza manifesta ed importante tra i risultati allibrati e lo stato reale di fatto, le autorità fiscali devono attenersi alla presunzione d'esattezza di cui fruisce tale contabilità (cfr. DTF 134 II 207 consid. 3.3 riguardante le imposte dirette; DTF 106 Ib 311 considd. 3c e 3d; la già citata sentenza del TAF A-6182/2012 consid. 3.5; Mollard et al., op. cit., pag. 819 n. 60). In definitiva, è una lettura complessiva delle prove (dati contabili e altri documenti) a dover portare, dal punto di vista economico, all'ammissione di uno scambio di prestazioni a titolo oneroso (cfr. sentenza del TF 2C_896/2013 del 17 marzo 2014 consid. 5.3.3).

6.5 In ambito IVA, la dichiarazione e il pagamento dell'imposta avvengono secondo il principio dell'autotassazione, il quale implica che il contribuente è tenuto a dichiarare spontaneamente l'imposta e l'imposta precedente all'AFC (cfr. art. 66
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 66 Annuncio di inizio e di fine dell'assoggettamento - 1 Chi diventa contribuente ai sensi dell'articolo 10 deve annunciarsi spontaneamente per scritto all'AFC entro 30 giorni dall'inizio dell'assoggettamento. Questa gli assegna un numero non trasferibile ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010135 sul numero d'identificazione delle imprese, che viene registrato.136
1    Chi diventa contribuente ai sensi dell'articolo 10 deve annunciarsi spontaneamente per scritto all'AFC entro 30 giorni dall'inizio dell'assoggettamento. Questa gli assegna un numero non trasferibile ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010135 sul numero d'identificazione delle imprese, che viene registrato.136
2    Quando l'assoggettamento termina conformemente all'articolo 14 capoverso 2, il contribuente deve annunciarlo per scritto all'AFC entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività imprenditoriale, ma al più tardi alla fine della procedura di liquidazione.
3    Chi è assoggettato soltanto all'imposta sull'acquisto (art. 45 cpv. 2) deve annunciarsi per scritto all'AFC entro 60 giorni dalla fine dell'anno civile in cui si sono verificate le condizioni dell'assoggettamento e dichiarare nel contempo le prestazioni acquisite.
segg. LIVA; sentenza del TAF A-5126/2012 del 1° ottobre 2013 consid. 2.1 con rinvii). In virtù di detto principio, spetta altresì al contribuente constatare il proprio assoggettamento, determinare la base dell'imposizione, calcolare e versare in seguito l'imposta dovuta per un determinato periodo di rendiconto nel termine prescritto dalla legge. Egli stabilisce l'importo del credito fiscale ed è quindi il solo responsabile del completo ed esatto assoggettamento delle sue operazioni imponibili e del calcolo corretto dell'imposta precedente. La tassazione è considerata conclusa, quando il contribuente consegna all'AFC il rendiconto IVA debitamente compilato (cfr. Rivier/Rochat Pauchard, op. cit., pag. 167; Mollard et al., op. cit., pag. 650 n. 203; [tra le tante] sentenza del TAF A-5615/2012 del 29 agosto 2013 consid. 4.1.6 con rinvii). In virtù del suo obbligo d'informare il contribuente di qualsiasi nuova prassi che non sia di carattere esclusivamente interno (cfr. art. 65 cpv. 3
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 65 - 1 L'AFC è competente per la determinazione e la riscossione dell'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e dell'imposta sull'acquisto.
1    L'AFC è competente per la determinazione e la riscossione dell'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e dell'imposta sull'acquisto.
2    Essa prende le decisioni necessarie per una determinazione e una riscossione dell'imposta conformi alla legge, in quanto la loro emanazione non sia espressamente riservata a un'altra autorità.
3    Essa pubblica senza indugio qualsiasi nuova prassi che non sia di carattere esclusivamente interno.
4    Tutti gli atti amministrativi devono essere eseguiti sollecitamente.
5    L'onere amministrativo che la riscossione dell'imposta comporta per il contribuente non può eccedere quanto assolutamente necessario per l'applicazione della presente legge.
LIVA), l'AFC ha redatto delle istruzioni all'attenzione, nella forma di direttive, di circolari e opuscoli informativi. In base al principio dell'autotassazione, le conseguenze delle scelte operate da un contribuente in ambito IVA sono reputate come a lui note. Egli non può appellarsi all'ignoranza delle istruzioni emanate dall'AFC o del fatto che quest'ultima non ha attirato la sua attenzione su un punto preciso ivi figurante (cfr. Rivier/Rochat Pauchard, op. cit., pag. 11 e pag. 167).

6.6 Ciò sancito, per quanto attiene alle censure relative all'imposta sull'acquisto in rapporto all'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese estere, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue.

6.6.1

6.6.1.1 Nella decisione impugnata e dopo avere esposto le basi legali applicabili, l'autorità inferiore è partita dal presupposto che, poiché a livello cantonale la ricorrente beneficia di una tassazione quale di società ausiliaria, in cui il costo estero per apprezzamento le è stato riconosciuto forfetariamente nella misura del 70% dell'utile lordo, la stessa sapeva di dover assoggettare tali pagamenti per l'acquisto di prestazioni di servizi di imprese estere (art. 45 cpv. 1 lett. a
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 45 Assoggettamento - 1 Soggiacciono all'imposta sull'acquisto:
1    Soggiacciono all'imposta sull'acquisto:
a  prestazioni di servizi che, secondo l'articolo 8 capoverso 1, vengono eseguite sul territorio svizzero da imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione per le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti;
b  l'importazione di supporti di dati senza valore di mercato con le prestazioni di servizi e i diritti ivi contenuti (art. 52 cpv. 2);
c  la fornitura di beni immobili sul territorio svizzero che non soggiace all'imposta sull'importazione ed è effettuata da imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione per la messa a disposizione di tali beni per l'uso o il godimento;
d  la fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento da parte di imprese con sede all'estero a contribuenti in territorio svizzero.
2    È assoggettato all'imposta per le prestazioni di cui al capoverso 1 il destinatario delle stesse, sempre che:98
a  sia assoggettato all'imposta ai sensi dell'articolo 10; o
b  acquisti nell'anno civile simili prestazioni per più di 10 000 franchi.
LIVA) beneficiando nel contempo del conseguente diritto alla deduzione dell'imposta precedente. In simili circostanze, essa ha sancito che ai pagamenti forfetari andava riconosciuta la qualità di costi. Inoltre, a prescindere dello statuto ottenuto dall'autorità cantonale, essa ritiene che ciò troverebbe conferma nella contabilità della ricorrente, ove gli importi da lei versati alla propria sede sarebbero stati contabilizzati quali costi nel « Conto 300000 COMMISSIONI ». La forza probante della sua contabilità la vincolerebbe in virtù della presunzione di correttezza della contabilità. In assenza di giustificazioni, le commissioni versate alla propria sede così come risultano dalla sua contabilità e riconosciute forfetariamente dall'autorità cantonale quale copertura dei costi, dovrebbero dunque essere imposte all'imposta sull'acquisto di prestazioni di servizi di imprese con sede all'estero.

6.6.1.2 In completo disaccordo con quanto precede, la ricorrente indica che le riprese effettuate dall'autorità inferiore riguarderebbero delle parti di utili attribuite come « precipuum » alla sua sede all'estero e non degli oneri (controprestazioni) per delle prestazioni di servizi ricevute da quest'ultima imponibili all'IVA. In proposito, essa ritiene che l'AFC non avrebbe fornito nessuna prova che potrebbe confermare il contrario. Operando le riprese qui contestate, senza fornire la relativa base fattuale e legale, essa avrebbe violato in modo palese il principio della legalità.

A sostegno della sua posizione, essa spiega di aver chiesto ed ottenuto dall'autorità cantonale, di essere trattata come società ausiliaria ai sensi dell'art. 28 cpv. 3
SR 642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)
LAID Art. 28 Casi particolari - 1 Per le società di capitali o le società cooperative che possiedono almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di un'altra società oppure partecipano in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un'altra società o i cui diritti di partecipazione hanno un valore venale di almeno un milione di franchi, l'imposta sull'utile è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l'utile netto complessivo.144 Il ricavo netto corrisponde al reddito delle partecipazioni dedotti i relativi costi di finanziamento e un contributo del 5 per cento per la copertura delle spese amministrative; è fatta salva la prova delle spese amministrative effettive. Si considerano costi di finanziamento gli interessi passivi nonché gli altri costi economicamente equiparabili agli interessi passivi.145
1    Per le società di capitali o le società cooperative che possiedono almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di un'altra società oppure partecipano in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un'altra società o i cui diritti di partecipazione hanno un valore venale di almeno un milione di franchi, l'imposta sull'utile è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l'utile netto complessivo.144 Il ricavo netto corrisponde al reddito delle partecipazioni dedotti i relativi costi di finanziamento e un contributo del 5 per cento per la copertura delle spese amministrative; è fatta salva la prova delle spese amministrative effettive. Si considerano costi di finanziamento gli interessi passivi nonché gli altri costi economicamente equiparabili agli interessi passivi.145
1bis    I Cantoni possono estendere la riduzione agli utili in capitale delle partecipazioni come pure al ricavo della vendita dei relativi diritti d'opzione se la partecipazione alienata era almeno pari al 10 per cento del capitale azionario o sociale di un'altra società oppure dava diritto ad almeno il 10 per cento degli utili e delle riserve di un'altra società ed era per almeno un anno detenuta dalla società di capitali o dalla società cooperativa. Se in seguito ad alienazione parziale della partecipazione la percentuale scende al di sotto del 10 per cento, la riduzione per ciascun utile ulteriore da alienazione può essere accordata soltanto a condizione che i diritti di partecipazione alla fine dell'anno fiscale precedente l'alienazione corrispondevano a un valore venale di almeno un milione di franchi.146
1ter    Il ricavo dell'alienazione è considerato nel calcolo della riduzione solo in quanto superi i costi d'investimento. Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d'investimento di partecipazioni del 10 per cento almeno sono computati negli utili imponibili per quanto non siano più giustificati.147
1quater    Riguardo alle società madri delle banche di rilevanza sistemica di cui all'articolo 7 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1934148 sulle banche (LBCR), per il calcolo del ricavo netto di cui al capoverso 1 non sono considerati né i costi di finanziamento né i crediti iscritti a bilancio derivanti dal trasferimento interno al gruppo di risorse, relativi agli strumenti di capitale di terzi secondo l'articolo 11 capoverso 4 o 30b capoverso 6 o 7 lettera b LBCR approvati dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ai fini dell'adempimento di esigenze prudenziali.149
2    a 5 ...150
6    Non sono ammesse altre eccezioni al calcolo ordinario dell'imposta prescritto dall'articolo 27.
della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID, RS 642.14), con la conseguenza che il 70% dell'utile (dopo deduzione dei costi amministrativi intercorsi in Svizzera) viene attributo alla sede all'estero, mentre il 30% dell'utile rimanente viene imposto in Svizzera. Con questa formula, essa ritiene che sarebbe stato semplicemente stabilito il calcolo di ripartizione internazionale dell'utile tra la sede principale e la succursale della B:______. Per mostrare nel rendiconto della succursale l'utile effettivamente soggetto a tassazione, la quota dell'utile del 70% attribuita alla sede sarebbe stata trattata come un costo. Non essendoci voci appropriate nel programma contabile utilizzato, essa avrebbe dunque provveduto a registrare le attribuzioni alla sede nel conto « 300000 Commissioni ».Si tratterebbe pertanto di un trattamento formale volto soltanto alla messa in evidenza della quota di utile tassabile in Svizzera, tant'è che per queste operazioni non vi sarebbe alcuna pezza giustificativa.

Essa ritiene altresì che l'autorità inferiore avrebbe applicato a torto la cosiddetta « prassi fifty-fifty » ai periodi fiscali dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 - come nel caso parallelo di cui all'incarto A-3558/2013 concernente i periodi fiscali dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 - riprendendo integralmente la valutazione effettuata sulla base della Comunicazione del 18 aprile 2002 dell'AFC, aggiornata al 20 novembre 2002, senza tuttavia fare alcun riferimento alla stessa. Peraltro, l'autorità cantonale le avrebbe concesso una quota di utile tassati fuori Svizzera del 70% e non il riconoscimento di spese forfettarie pari al 50% come nella predetta prassi. Anche questo mostrerebbe che l'autorità cantonale non avrebbe qualificato la fattispecie come un caso soggetto alla « prassi fifty-fifty ». In ogni caso essa indica di non essere mai stata dell'avviso che detta prassi trovasse applicazione alla sua situazione, rispettivamente non era cosciente del fatto che questa prassi avrebbe potuto essere applicata al suo caso di ripartizione internazionale. Se si ammettesse il contrario, allora la ripresa d'imposta andrebbe fatta sul 50% dell'utile attribuito alla sede e non sul 70%, in quanto detta prassi indica che è soltanto il 50% dell'utile lordo a valere come prestazione di servizi da parte della sede estera. Ne discende che le riprese andrebbero allora ridotte al 50% come definito nella prassi dell'AFC.

6.6.2 Viste le argomentazioni contrastanti delle parti, di fatto si tratta di chiarire da un lato se il caso della ricorrente ricada sotto l'applicazione della cosiddetta « prassi fifty-fifty » a cui essa fa riferimento e d'altro canto se le prestazioni ricevute dalla sede estera costituiscono delle prestazioni di servizi a imprese con sede all'estero soggette all'imposta sull'acquisto ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 lett. a
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 45 Assoggettamento - 1 Soggiacciono all'imposta sull'acquisto:
1    Soggiacciono all'imposta sull'acquisto:
a  prestazioni di servizi che, secondo l'articolo 8 capoverso 1, vengono eseguite sul territorio svizzero da imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione per le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti;
b  l'importazione di supporti di dati senza valore di mercato con le prestazioni di servizi e i diritti ivi contenuti (art. 52 cpv. 2);
c  la fornitura di beni immobili sul territorio svizzero che non soggiace all'imposta sull'importazione ed è effettuata da imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione per la messa a disposizione di tali beni per l'uso o il godimento;
d  la fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento da parte di imprese con sede all'estero a contribuenti in territorio svizzero.
2    È assoggettato all'imposta per le prestazioni di cui al capoverso 1 il destinatario delle stesse, sempre che:98
a  sia assoggettato all'imposta ai sensi dell'articolo 10; o
b  acquisti nell'anno civile simili prestazioni per più di 10 000 franchi.
LIVA, così come sancito dall'autorità inferiore.

6.6.2.1 In proposito, lo scrivente Tribunale rileva innanzitutto che dagli atti dell'incarto risulta che la qui ricorrente beneficia a livello cantonale di un trattamento fiscale particolare quale società ausiliaria giusta l'art. 93 LT e l'art. 28 cpv. 3
SR 642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)
LAID Art. 28 Casi particolari - 1 Per le società di capitali o le società cooperative che possiedono almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di un'altra società oppure partecipano in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un'altra società o i cui diritti di partecipazione hanno un valore venale di almeno un milione di franchi, l'imposta sull'utile è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l'utile netto complessivo.144 Il ricavo netto corrisponde al reddito delle partecipazioni dedotti i relativi costi di finanziamento e un contributo del 5 per cento per la copertura delle spese amministrative; è fatta salva la prova delle spese amministrative effettive. Si considerano costi di finanziamento gli interessi passivi nonché gli altri costi economicamente equiparabili agli interessi passivi.145
1    Per le società di capitali o le società cooperative che possiedono almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di un'altra società oppure partecipano in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un'altra società o i cui diritti di partecipazione hanno un valore venale di almeno un milione di franchi, l'imposta sull'utile è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l'utile netto complessivo.144 Il ricavo netto corrisponde al reddito delle partecipazioni dedotti i relativi costi di finanziamento e un contributo del 5 per cento per la copertura delle spese amministrative; è fatta salva la prova delle spese amministrative effettive. Si considerano costi di finanziamento gli interessi passivi nonché gli altri costi economicamente equiparabili agli interessi passivi.145
1bis    I Cantoni possono estendere la riduzione agli utili in capitale delle partecipazioni come pure al ricavo della vendita dei relativi diritti d'opzione se la partecipazione alienata era almeno pari al 10 per cento del capitale azionario o sociale di un'altra società oppure dava diritto ad almeno il 10 per cento degli utili e delle riserve di un'altra società ed era per almeno un anno detenuta dalla società di capitali o dalla società cooperativa. Se in seguito ad alienazione parziale della partecipazione la percentuale scende al di sotto del 10 per cento, la riduzione per ciascun utile ulteriore da alienazione può essere accordata soltanto a condizione che i diritti di partecipazione alla fine dell'anno fiscale precedente l'alienazione corrispondevano a un valore venale di almeno un milione di franchi.146
1ter    Il ricavo dell'alienazione è considerato nel calcolo della riduzione solo in quanto superi i costi d'investimento. Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d'investimento di partecipazioni del 10 per cento almeno sono computati negli utili imponibili per quanto non siano più giustificati.147
1quater    Riguardo alle società madri delle banche di rilevanza sistemica di cui all'articolo 7 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1934148 sulle banche (LBCR), per il calcolo del ricavo netto di cui al capoverso 1 non sono considerati né i costi di finanziamento né i crediti iscritti a bilancio derivanti dal trasferimento interno al gruppo di risorse, relativi agli strumenti di capitale di terzi secondo l'articolo 11 capoverso 4 o 30b capoverso 6 o 7 lettera b LBCR approvati dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ai fini dell'adempimento di esigenze prudenziali.149
2    a 5 ...150
6    Non sono ammesse altre eccezioni al calcolo ordinario dell'imposta prescritto dall'articolo 27.
LAID, così come accordatole dall'autorità cantonale, con scritto 4 maggio 2004, facente riferimento per quanto attiene all'entità del trattamento fiscale a quanto indicato nello scritto 25 marzo 2004 della ricorrente (cfr. doc. 7 prodotto da quest'ultima). Secondo i termini pattuiti, il 70% dell'utile conseguito viene attribuito alla sede all'estero (« [...] il 70% deve essere pagato all'estero [...] »), mentre il 30% dell'utile rimanente viene invece imposto in Svizzera (« [...] per il calcolo dell'imponibile dalla cifra d'affari andranno dedotte le spese amministrative svizzere e tale risultato sarà poi imponibile al 30% [...] »). Nel caso in esame, si è dunque in presenza di un accordo « 70/30 ».

6.6.2.2 Tenuto conto di quanto suesposto, poiché la Circolare n. 9 del 19 dicembre 2001 della Divisione principale DPB prevede espressamente l'applicazione della « prassi fifty-fifty » al caso della società ausiliaria, nulla materialmente si oppone di per sé ad una sua applicazione anche alla ricorrente, succursale di una società estera, avente concluso un accordo fiscale con analogo contenuto a quanto previsto dalla predetta prassi (70% utile lordo attribuito alla sede estera, anziché 50% come nella « prassi fifty-fifty »). Sennonché la « prassi fifty-fifty » è stata abrogata formalmente con Circolare n. 9 del 22 giugno 2005 della Divisione principale DPB ed è formalmente applicabile solamente agli accordi conclusi allorquando essa era in vigore, ma limitatamente alle operazioni IVA concluse sino al 31 dicembre 2008 (cfr. consid. 6.1.3 del presente giudizio). Ne discende che, se di principio la « prassi fifty-fifty » si rivela potenzialmente applicabile all'accordo fiscale concluso il 4 maggio 2004 dalla ricorrente con le autorità cantonali ticinesi (ovvero durante il suo periodo di validità), tuttavia non lo è per i periodi fiscali dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. Di conseguenza, all'utile lordo attribuito alla sede estera non può essere riconosciuta la qualità di costi e dunque di prestazioni di servizi da imprese con sede estera soggette all'imposta sull'acquisto, in applicazione di una prassi che non esplica di fatto alcun effetto per i periodi fiscali in oggetto.

6.6.2.3 Ciò posto, come visto (cfr. consid. 6.6.1.1 del presente giudizio), l'autorità inferiore giustifica la ripresa fiscale partendo dal presupposto che la ricorrente, chiedendo il proprio assoggettamento ed essendo a beneficio di una tassazione quale ausiliaria a livello cantonale, in cui il costo estero per apprezzamento le sarebbe stato riconosciuto nella misura del 70% dell'utile lordo, sapeva di dover assoggettare tali pagamenti per l'acquisto di prestazioni di servizi di imprese estere. Su detta base essa ha dedotto che ai pagamenti forfettari andava riconosciuta la qualità di costi. Sennonché così facendo, anche senza nominarla in quanto tale, di fatto essa non fa che riprendere la presunzione sviluppata sotto l'egida della « prassi fifty-fifty » e applicarla ai periodi fiscali dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. Tale circostanza risulta chiaramente dall'Allegato A all'avviso di tassazione n. [...] del 9 febbraio 2012, ove l'AFC ha indicato in riferimento al conto « 300000 Commissioni » e ai versamenti effettuati alla sede estera secondo l'accordo con l'autorità cantonale « 70/30 » quanto segue: « **)trattamento fiscale come a suo tempo previsto per le società ausiliarie (vedi comunicazione della prassi del 18 aprile e del 20 novembre 2002 » (cfr. citato allegato annesso al doc. 3 dell'incarto prodotto dall'AFC [di seguito: inc. AFC). Se è vero che all'epoca del suo assoggettamento la ricorrente poteva e doveva conoscere gli effetti della « prassi fifty-fifty » sui suoi versamenti alla sede estera, vero è anche che l'AFC non può prescindere dal considerare che per i periodi in oggetto detta prassi è tuttavia inapplicabile. Per giustificare la ripresa fiscale, deve sussistere uno scambio di prestazioni (cfr. consid. 6.2.1 del presente giudizio), ciò che l'AFC non ha ancora dimostrato a sufficienza, non risultando agli atti la prova che quanto versato dalla ricorrente alla sua sede estera avrebbe un qualsiasi legame con una prestazione fornita da quest'ultima. Che poi dalla contabilità della ricorrente risulti come quest'ultima abbia versato degli importi alla propria sede estera utilizzando il « Conto 300000 COMMISSIONI » (cfr. atti di cui al doc. 3 dell'inc. AFC), di per sé non basta per desumere la sussistenza di uno scambio di prestazioni imponibile all'IVA.

6.6.2.4 In definitiva, si deve dunque concludere che l'autorità inferiore, considerando applicabile la « prassi fifty-fifty » alla ricorrente e rinunciando - di conseguenza - ad un esame più approfondito della sussistenza dei presupposti per l'ammissione di uno scambio di prestazioni imponibile all'imposta sull'acquisto ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 lett. a
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 45 Assoggettamento - 1 Soggiacciono all'imposta sull'acquisto:
1    Soggiacciono all'imposta sull'acquisto:
a  prestazioni di servizi che, secondo l'articolo 8 capoverso 1, vengono eseguite sul territorio svizzero da imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione per le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti;
b  l'importazione di supporti di dati senza valore di mercato con le prestazioni di servizi e i diritti ivi contenuti (art. 52 cpv. 2);
c  la fornitura di beni immobili sul territorio svizzero che non soggiace all'imposta sull'importazione ed è effettuata da imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione per la messa a disposizione di tali beni per l'uso o il godimento;
d  la fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento da parte di imprese con sede all'estero a contribuenti in territorio svizzero.
2    È assoggettato all'imposta per le prestazioni di cui al capoverso 1 il destinatario delle stesse, sempre che:98
a  sia assoggettato all'imposta ai sensi dell'articolo 10; o
b  acquisti nell'anno civile simili prestazioni per più di 10 000 franchi.
LIVA, è partita da un falso presupposto. In tali circostanze, la causa deve essere rinviata all'autorità inferiore affinché la stessa provveda all'istruzione della causa, tenuto conto dell'inapplicabilità della « prassi fifty-fifty » - segnatamente all'accertamento dell'esistenza di un tale scambio di prestazioni - ed emani successivamente una nuova decisione (cfr. art. 61 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
1    L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
2    La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo.
3    Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore.
PA; parimenti, consid. 2.2 del presente giudizio).

Alla luce di quanto precede, su questo punto il ricorso va pertanto accolto e la decisione annullata.

6.7 Riguardo invece alle censure sull'allestimento dei rendiconti secondo il metodo dell'aliquota saldo, lo scrivente Tribunale osserva quanto segue.

6.7.1

6.7.1.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore non è entrata nel merito delle censure sollevate avverso la comunicazione della Divisione Riscossione dell'AFC del 23 maggio 2011 negante alla ricorrente il diritto all'allestimento dei rendiconti secondo il metodo effettivo con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2011, in quanto non oggetto della decisione da lei esaminata su reclamo. Per quanto attiene alle regole per l'applicazione dell'aliquota saldo esposte in maniera esaustiva negli opuscoli informativi, essa ritiene che in virtù del principio dell'autotassazione le stesse devono essere note alla ricorrente. Essa ha pertanto considerata quest'ultima quale unica responsabile di ciò che definisce « una clamorosa svista » e che deve perciò sopportare le conseguenze derivanti da una situazione che lei stessa avrebbe creato postulando l'allestimento dei rendiconti secondo il metodo dell'aliquota saldo.

6.7.1.2 Dal canto suo, la ricorrente contesta nuovamente in sede ricorsuale l'applicazione del metodo dell'aliquota saldo, invocando di un errore di valutazione in quanto inconsapevole che l'AFC potesse applicarle le regole della prassi « fifty-fifty » al suo caso particolare. La scelta di questo metodo si rivelerebbe come un errore di grande portata e una clamorosa svista con conseguenze sproporzionate. A suo avviso, partendo dal presupposto che il 70% attribuiti alla sede corrispondono a delle prestazioni ottenute dall'estero, allora ci si dovrebbe domandare se l'aliquota saldo a lei applicata è adeguata. Essa ritiene infatti che le verrebbe applicata l'aliquota massima che partirebbe dall'ipotesi di un plusvalore molto alto, allorquando essa raggiungerebbe costantemente un plusvalore molto più basso rispetto a quello di imprese di consulenza finanziaria esclusivamente indigene, circostanza di cui l'AFC non avrebbe tenuto conto. A suo avviso, visto che il plusvalore da lei raggiungibile ammonterebbe al 30% di quello ipotizzabile sulla base della cifra d'affari, l'aliquota dovrebbe essere così ridotta del 70% e ammontare all'1.8% (invece del 6%) rispettivamente al l'1.9% (invece del 6.4%). Per quanto attiene il calcolo effettivo del carico fiscale, la questione sarebbe da rimandare all'autorità inferiore per stabilire in dettaglio l'aliquota applicabile e definire l'imposta dovuta. In alternativa, essa postula che gli venga concesso di rinunciare con effetto retroattivo al 1° gennaio 2004 all'applicazione del metodo saldo.

6.7.2

6.7.2.1 In proposito, come giustamente sancito dall'autorità inferiore, lo scrivente Tribunale non può che rilevare come la decisione impugnata non porti sul rifiuto da parte dell'autorità competente del ritorno all'aliquota effettiva con effetto retroattivo - lui oggetto dello scritto 23 dicembre 2011 dell'AFC (cfr. doc. A allegato al doc. 4 dell'inc. AFC) - bensì unicamente sulla ripresa fiscale in rapporto alle prestazioni di servizi a società con sede all'estero. La richiesta di applicazione retroattiva del metodo dell'aliquota effettiva - peraltro non attuabile secondo la legislazione IVA (cfr. consid. 6.3.3 del presente giudizio) - è pertanto qui irricevibile. Analogo discorso vale per quanto attiene la contestazione dell'ammontare dell'aliquota saldo applicabile al suo caso, dal momento che la ricorrente solleva tale censura per la prima volta soltanto in sede ricorsuale.

6.7.2.2 Ad ogni modo, lo scrivente Tribunale non può fare a meno di rilevare come sia la succursale stessa ad aver accettato di essere imposta ad un'aliquota saldo pari al 6% nell'apposito formulario da lei sottoscritto il 15 marzo 2004 (cfr. doc. 2 dell'inc. AFC; attualmente aliquota saldo del 6.4%). Contestarne ora l'adeguatezza a motivo che avrebbe ignorato l'applicabilità della « prassi fifty-fifty » alla propria situazione - prassi che, come visto (cfr. consid. 6.6.2.2 del presente giudizio) non è tuttavia applicabile ai periodi fiscali in oggetto - e le relative conseguenze, allorquando nel proprio reclamo aveva indicato che « [...] Ciò che è sicuramente determinante è che la contribuente ha chiesto immediatamente l'assoggettamento IVA al momento della sua iscrizione a RC, proprio in conformità alla LIVA e soprattutto alla prassi in vigore ("comunicazione della prassi, "impatto sull'IVA della prassi 50:50" del 18 aprile 2002 e aggiornamento del 20 novembre 2002") [...] » (cfr. doc. 4 dell'inc. AFC, pag. 2) risulta piuttosto contraddittorio e partendo, poco credibile. Peraltro, come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, in virtù del principio di autotassazione la ricorrente non può appellarsi all'ignoranza delle istruzioni emanate dall'AFC e alle conseguenze della loro applicazione al suo caso particolare (cfr. consid. 6.5 del presente giudizio). Poiché lo scopo del metodo dell'aliquota saldo non è quello di alleggerire l'onere fiscale del contribuente, bensì unicamente di semplificare la gestione della contabilità (cfr. consid. 6.3.3 del presente giudizio), le considerazioni di ordine economico avanzate dalla ricorrente per liberarsi dell'aliquota saldo a lei applicata non entrano qui in linea di conto.

7.
Visto quanto precede, nella misura in cui è ricevibile (cfr. consid. 6.7.2 del presente giudizio), il ricorso è parzialmente accolto conformemente al consid. 6.6.2.4, ai sensi del quale la causa è rinviata all'autorità inferiore affinché emani una nuova decisione, provvedendo all'istruzione della causa e all'esame della sussistenza di uno scambio di prestazioni per i periodi fiscali dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 (cfr. art. 61 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
1    L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
2    La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo.
3    Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore.
PA). Per il resto il ricorso deve invece essere respinto.

8.

8.1 Visto l'esito della lite che vede la ricorrente in parte soccombente, giusta l'art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA, le spese di procedura - ridotte di conseguenza - sono poste a carico di quest'ultima (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 2'000 franchi (cfr. art. 4
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a:
TS-TAF), importo che verrà detratto dall'anticipo spese di 5'500 franchi versato dalla ricorrente l'8 luglio 2013. L'importo rimanente di 3'500 franchi le verrà restituito, ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, previa indicazione delle coordinate bancarie o postali ove effettuare il versamento.

8.2 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (cfr. art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA). Giusta l'art. 7 cpv. 2
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
TS-TAF, se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. Ciò indicato, vista la complessità della causa e degli allegati di merito, si giustifica altresì l'assegnazione alla ricorrente di un importo pari 3'000 franchi a titolo di indennità di ripetibili, importo posto a carico dell'autorità inferiore.

(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto conformemente al consid. 6.6.2.4, ai sensi del quale la causa è rinviata all'autorità inferiore affinché provveda alla sua istruzione - tenuto conto delle indicazioni dello scrivente Tribunale - ed emani in seguito una nuova decisione. Per il resto il ricorso è respinto.

2.
Le spese processuali di 2'000 franchi sono poste a carico della ricorrente e detratte dall'anticipo spese di 5'500 franchi da lei versato a suo tempo. L'importo rimanente di 3'500 franchi le verrà restituito, alla crescita in giudicato del presente giudizio, previa indicazione delle coordinate bancarie o postali ove effettuare il versamento.

3.
L'autorità inferiore corrisponderà alla ricorrente l'importo di 3'000 franchi a titolo di indennità di ripetibili.

4.
Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. **** / Rim; atto giudiziario)

(i rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Michael Beusch Sara Friedli

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i docu-menti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).

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