SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 346 Discussione - 1 Chiusa la procedura probatoria, le parti espongono e motivano le loro proposte. Si procede alle arringhe nell'ordine seguente: |
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1 | Chiusa la procedura probatoria, le parti espongono e motivano le loro proposte. Si procede alle arringhe nell'ordine seguente: |
a | pubblico ministero; |
b | accusatore privato; |
c | terzi colpiti dalla confisca di oggetti pericolosi o valori patrimoniali (art. 69-73 CP242); |
d | imputato o suo difensore. |
2 | Le parti hanno diritto a una seconda arringa. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 346 Discussione - 1 Chiusa la procedura probatoria, le parti espongono e motivano le loro proposte. Si procede alle arringhe nell'ordine seguente: |
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1 | Chiusa la procedura probatoria, le parti espongono e motivano le loro proposte. Si procede alle arringhe nell'ordine seguente: |
a | pubblico ministero; |
b | accusatore privato; |
c | terzi colpiti dalla confisca di oggetti pericolosi o valori patrimoniali (art. 69-73 CP242); |
d | imputato o suo difensore. |
2 | Le parti hanno diritto a una seconda arringa. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 346 Discussione - 1 Chiusa la procedura probatoria, le parti espongono e motivano le loro proposte. Si procede alle arringhe nell'ordine seguente: |
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1 | Chiusa la procedura probatoria, le parti espongono e motivano le loro proposte. Si procede alle arringhe nell'ordine seguente: |
a | pubblico ministero; |
b | accusatore privato; |
c | terzi colpiti dalla confisca di oggetti pericolosi o valori patrimoniali (art. 69-73 CP242); |
d | imputato o suo difensore. |
2 | Le parti hanno diritto a una seconda arringa. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 346 Discussione - 1 Chiusa la procedura probatoria, le parti espongono e motivano le loro proposte. Si procede alle arringhe nell'ordine seguente: |
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1 | Chiusa la procedura probatoria, le parti espongono e motivano le loro proposte. Si procede alle arringhe nell'ordine seguente: |
a | pubblico ministero; |
b | accusatore privato; |
c | terzi colpiti dalla confisca di oggetti pericolosi o valori patrimoniali (art. 69-73 CP242); |
d | imputato o suo difensore. |
2 | Le parti hanno diritto a una seconda arringa. |