SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
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1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
|
1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 6 Programma - 1 La Confederazione gestisce il programma Gioventù e Sport, destinato a bambini e giovani. |
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1 | La Confederazione gestisce il programma Gioventù e Sport, destinato a bambini e giovani. |
2 | Gioventù e Sport sostiene lo sviluppo e la maturazione di bambini e giovani e consente loro di vivere lo sport in tutte le sue dimensioni. |
3 | La partecipazione a Gioventù e Sport è possibile, per la prima volta, a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui la persona compie 5 anni e, per l'ultima volta, il 31 dicembre dell'anno in cui ne compie 20. |
SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 11 Prestazioni della Confederazione - 1 La Confederazione accorda contributi a corsi e campi, nonché alla formazione dei quadri proposti dai Cantoni e dalle organizzazioni private. |
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1 | La Confederazione accorda contributi a corsi e campi, nonché alla formazione dei quadri proposti dai Cantoni e dalle organizzazioni private. |
2 | Può mettere a disposizione materiale in prestito per la realizzazione del programma Gioventù e Sport. |
SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 32 Rifiuto o restituzione di aiuti finanziari - 1 La Confederazione può negare aiuti finanziari oppure chiederne la restituzione, se: |
|
1 | La Confederazione può negare aiuti finanziari oppure chiederne la restituzione, se: |
a | sono stati ottenuti sulla base di indicazioni false o ingannevoli; |
b | non sono adempiute le condizioni o non sono rispettati gli oneri; |
c | sono destinati a Gioventù e Sport, ma non vengono utilizzati per attività in tale ambito; |
d | l'associazione mantello delle federazioni sportive svizzere, altre organizzazioni sportive o organizzatori responsabili di manifestazioni sportive sostenuti secondo la presente legge non adempiono i loro obblighi nel campo della correttezza e sicurezza nello sport, in particolare nella lotta contro il doping. |
2 | Le organizzazioni inadempienti possono essere escluse da ogni altro sostegno. |
3 | Gli articoli 37-39 della legge del 5 ottobre 199020 sui sussidi non sono applicabili nei casi di cui al capoverso 1 lettera c. |
SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 32 Rifiuto o restituzione di aiuti finanziari - 1 La Confederazione può negare aiuti finanziari oppure chiederne la restituzione, se: |
|
1 | La Confederazione può negare aiuti finanziari oppure chiederne la restituzione, se: |
a | sono stati ottenuti sulla base di indicazioni false o ingannevoli; |
b | non sono adempiute le condizioni o non sono rispettati gli oneri; |
c | sono destinati a Gioventù e Sport, ma non vengono utilizzati per attività in tale ambito; |
d | l'associazione mantello delle federazioni sportive svizzere, altre organizzazioni sportive o organizzatori responsabili di manifestazioni sportive sostenuti secondo la presente legge non adempiono i loro obblighi nel campo della correttezza e sicurezza nello sport, in particolare nella lotta contro il doping. |
2 | Le organizzazioni inadempienti possono essere escluse da ogni altro sostegno. |
3 | Gli articoli 37-39 della legge del 5 ottobre 199020 sui sussidi non sono applicabili nei casi di cui al capoverso 1 lettera c. |
SR 415.011 Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) OPPSpo Art. 5 Numero dei partecipanti e grandezza dei gruppi - 1 Un corso G+S deve contare almeno tre bambini o giovani in età G+S. ...7 |
|
1 | Un corso G+S deve contare almeno tre bambini o giovani in età G+S. ...7 |
1bis | Se le attività di un corso sono svolte in sottogruppi, ciascun sottogruppo deve contare almeno tre bambini o giovani in età G+S.8 |
2 | La grandezza dei gruppi è stabilita nell'allegato 2. |
SR 415.011 Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) OPPSpo Art. 5 Numero dei partecipanti e grandezza dei gruppi - 1 Un corso G+S deve contare almeno tre bambini o giovani in età G+S. ...7 |
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1 | Un corso G+S deve contare almeno tre bambini o giovani in età G+S. ...7 |
1bis | Se le attività di un corso sono svolte in sottogruppi, ciascun sottogruppo deve contare almeno tre bambini o giovani in età G+S.8 |
2 | La grandezza dei gruppi è stabilita nell'allegato 2. |
SR 415.011 Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) OPPSpo Art. 44 Contributi per i corsi G+S - 1 I contributi per i corsi G+S risultano da un importo di base e dal numero complessivo delle ore di allenamento di tutti i partecipanti (ore/partecipanti) svolte durante il corso. L'importo di base è stabilito secondo il numero di monitori G+S necessari. |
|
1 | I contributi per i corsi G+S risultano da un importo di base e dal numero complessivo delle ore di allenamento di tutti i partecipanti (ore/partecipanti) svolte durante il corso. L'importo di base è stabilito secondo il numero di monitori G+S necessari. |
2 | Per i corsi G+S con i bambini nel gruppo di utenti 5 sono versati contributi maggiorati. |
3 | e 4 ...37 |
5 | I contributi massimi sono stabiliti nell'allegato 3. |
SR 415.011 Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) OPPSpo Art. 5 Numero dei partecipanti e grandezza dei gruppi - 1 Un corso G+S deve contare almeno tre bambini o giovani in età G+S. ...7 |
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1 | Un corso G+S deve contare almeno tre bambini o giovani in età G+S. ...7 |
1bis | Se le attività di un corso sono svolte in sottogruppi, ciascun sottogruppo deve contare almeno tre bambini o giovani in età G+S.8 |
2 | La grandezza dei gruppi è stabilita nell'allegato 2. |
SR 415.011 Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) OPPSpo Art. 5 Numero dei partecipanti e grandezza dei gruppi - 1 Un corso G+S deve contare almeno tre bambini o giovani in età G+S. ...7 |
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1 | Un corso G+S deve contare almeno tre bambini o giovani in età G+S. ...7 |
1bis | Se le attività di un corso sono svolte in sottogruppi, ciascun sottogruppo deve contare almeno tre bambini o giovani in età G+S.8 |
2 | La grandezza dei gruppi è stabilita nell'allegato 2. |
SR 415.011 Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) OPPSpo Art. 6 Direzione - 1 Il numero minimo di monitori G+S per i corsi G+S è stabilito nell'allegato 2. |
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1 | Il numero minimo di monitori G+S per i corsi G+S è stabilito nell'allegato 2. |
2 | Se le attività di un corso sono svolte in sottogruppi, ciascun sottogruppo deve essere diretto da un monitore G+S che dispone di tutti i riconoscimenti necessari per lo svolgimento delle corrispondenti attività G+S.9 |
SR 415.011 Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) OPPSpo Art. 4 Definizione - Un corso G+S comprende attività nelle discipline sportive G+S svolte regolarmente: |
|
a | sotto la guida di monitori G+S; |
b | in un gruppo stabile; |
c | per un periodo minimo di tempo prestabilito. |
SR 415.011 Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) OPPSpo Art. 4 Definizione - Un corso G+S comprende attività nelle discipline sportive G+S svolte regolarmente: |
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a | sotto la guida di monitori G+S; |
b | in un gruppo stabile; |
c | per un periodo minimo di tempo prestabilito. |
SR 415.011 Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) OPPSpo Art. 4 Definizione - Un corso G+S comprende attività nelle discipline sportive G+S svolte regolarmente: |
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a | sotto la guida di monitori G+S; |
b | in un gruppo stabile; |
c | per un periodo minimo di tempo prestabilito. |
SR 415.011 Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) OPPSpo Art. 44 Contributi per i corsi G+S - 1 I contributi per i corsi G+S risultano da un importo di base e dal numero complessivo delle ore di allenamento di tutti i partecipanti (ore/partecipanti) svolte durante il corso. L'importo di base è stabilito secondo il numero di monitori G+S necessari. |
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1 | I contributi per i corsi G+S risultano da un importo di base e dal numero complessivo delle ore di allenamento di tutti i partecipanti (ore/partecipanti) svolte durante il corso. L'importo di base è stabilito secondo il numero di monitori G+S necessari. |
2 | Per i corsi G+S con i bambini nel gruppo di utenti 5 sono versati contributi maggiorati. |
3 | e 4 ...37 |
5 | I contributi massimi sono stabiliti nell'allegato 3. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 27 Riduzione e rifiuto dei contributi - 1 L'UFSPO può ridurre o rifiutare i contributi all'organizzatore se: |
|
1 | L'UFSPO può ridurre o rifiutare i contributi all'organizzatore se: |
a | l'organizzatore, i suoi organi o i quadri G+S violano gli obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza e delle disposizioni di attuazione che si fondano su di esse; |
b | l'organizzatore, i suoi organi e membri o i quadri G+S nello svolgimento delle attività G+S non rispettano le regole dello sport corretto e sicuro. |
2 | Se sono in corso procedimenti amministrativi o penali nei confronti di un quadro di un organizzatore, l'UFSPO può temporaneamente sospendere il pagamento di contributi all'organizzatore interessato. |
3 | In caso di gravi violazioni può escludere a tempo determinato o indeterminato l'organizzatore dall'ulteriore partecipazione a G+S. |
4 | Nel caso di discipline sportive G+S in cui, rispetto al numero complessivo delle offerte svolte, si verifica un numero eccessivo di violazioni delle disposizioni sancite dalla legge, dalla presente ordinanza o dalle disposizioni di attuazione, l'UFSPO può ridurre in generale i contributi stabiliti dal DDPS o escludere temporaneamente le discipline dal sostegno. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 27 Riduzione e rifiuto dei contributi - 1 L'UFSPO può ridurre o rifiutare i contributi all'organizzatore se: |
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1 | L'UFSPO può ridurre o rifiutare i contributi all'organizzatore se: |
a | l'organizzatore, i suoi organi o i quadri G+S violano gli obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza e delle disposizioni di attuazione che si fondano su di esse; |
b | l'organizzatore, i suoi organi e membri o i quadri G+S nello svolgimento delle attività G+S non rispettano le regole dello sport corretto e sicuro. |
2 | Se sono in corso procedimenti amministrativi o penali nei confronti di un quadro di un organizzatore, l'UFSPO può temporaneamente sospendere il pagamento di contributi all'organizzatore interessato. |
3 | In caso di gravi violazioni può escludere a tempo determinato o indeterminato l'organizzatore dall'ulteriore partecipazione a G+S. |
4 | Nel caso di discipline sportive G+S in cui, rispetto al numero complessivo delle offerte svolte, si verifica un numero eccessivo di violazioni delle disposizioni sancite dalla legge, dalla presente ordinanza o dalle disposizioni di attuazione, l'UFSPO può ridurre in generale i contributi stabiliti dal DDPS o escludere temporaneamente le discipline dal sostegno. |
SR 415.011 Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) OPPSpo Art. 5 Numero dei partecipanti e grandezza dei gruppi - 1 Un corso G+S deve contare almeno tre bambini o giovani in età G+S. ...7 |
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1 | Un corso G+S deve contare almeno tre bambini o giovani in età G+S. ...7 |
1bis | Se le attività di un corso sono svolte in sottogruppi, ciascun sottogruppo deve contare almeno tre bambini o giovani in età G+S.8 |
2 | La grandezza dei gruppi è stabilita nell'allegato 2. |
SR 415.011 Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) OPPSpo Art. 5 Numero dei partecipanti e grandezza dei gruppi - 1 Un corso G+S deve contare almeno tre bambini o giovani in età G+S. ...7 |
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1 | Un corso G+S deve contare almeno tre bambini o giovani in età G+S. ...7 |
1bis | Se le attività di un corso sono svolte in sottogruppi, ciascun sottogruppo deve contare almeno tre bambini o giovani in età G+S.8 |
2 | La grandezza dei gruppi è stabilita nell'allegato 2. |
SR 415.011 Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) OPPSpo Art. 6 Direzione - 1 Il numero minimo di monitori G+S per i corsi G+S è stabilito nell'allegato 2. |
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1 | Il numero minimo di monitori G+S per i corsi G+S è stabilito nell'allegato 2. |
2 | Se le attività di un corso sono svolte in sottogruppi, ciascun sottogruppo deve essere diretto da un monitore G+S che dispone di tutti i riconoscimenti necessari per lo svolgimento delle corrispondenti attività G+S.9 |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 27 Riduzione e rifiuto dei contributi - 1 L'UFSPO può ridurre o rifiutare i contributi all'organizzatore se: |
|
1 | L'UFSPO può ridurre o rifiutare i contributi all'organizzatore se: |
a | l'organizzatore, i suoi organi o i quadri G+S violano gli obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza e delle disposizioni di attuazione che si fondano su di esse; |
b | l'organizzatore, i suoi organi e membri o i quadri G+S nello svolgimento delle attività G+S non rispettano le regole dello sport corretto e sicuro. |
2 | Se sono in corso procedimenti amministrativi o penali nei confronti di un quadro di un organizzatore, l'UFSPO può temporaneamente sospendere il pagamento di contributi all'organizzatore interessato. |
3 | In caso di gravi violazioni può escludere a tempo determinato o indeterminato l'organizzatore dall'ulteriore partecipazione a G+S. |
4 | Nel caso di discipline sportive G+S in cui, rispetto al numero complessivo delle offerte svolte, si verifica un numero eccessivo di violazioni delle disposizioni sancite dalla legge, dalla presente ordinanza o dalle disposizioni di attuazione, l'UFSPO può ridurre in generale i contributi stabiliti dal DDPS o escludere temporaneamente le discipline dal sostegno. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 27 Riduzione e rifiuto dei contributi - 1 L'UFSPO può ridurre o rifiutare i contributi all'organizzatore se: |
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1 | L'UFSPO può ridurre o rifiutare i contributi all'organizzatore se: |
a | l'organizzatore, i suoi organi o i quadri G+S violano gli obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza e delle disposizioni di attuazione che si fondano su di esse; |
b | l'organizzatore, i suoi organi e membri o i quadri G+S nello svolgimento delle attività G+S non rispettano le regole dello sport corretto e sicuro. |
2 | Se sono in corso procedimenti amministrativi o penali nei confronti di un quadro di un organizzatore, l'UFSPO può temporaneamente sospendere il pagamento di contributi all'organizzatore interessato. |
3 | In caso di gravi violazioni può escludere a tempo determinato o indeterminato l'organizzatore dall'ulteriore partecipazione a G+S. |
4 | Nel caso di discipline sportive G+S in cui, rispetto al numero complessivo delle offerte svolte, si verifica un numero eccessivo di violazioni delle disposizioni sancite dalla legge, dalla presente ordinanza o dalle disposizioni di attuazione, l'UFSPO può ridurre in generale i contributi stabiliti dal DDPS o escludere temporaneamente le discipline dal sostegno. |
SR 415.011 Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) OPPSpo Art. 5 Numero dei partecipanti e grandezza dei gruppi - 1 Un corso G+S deve contare almeno tre bambini o giovani in età G+S. ...7 |
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1 | Un corso G+S deve contare almeno tre bambini o giovani in età G+S. ...7 |
1bis | Se le attività di un corso sono svolte in sottogruppi, ciascun sottogruppo deve contare almeno tre bambini o giovani in età G+S.8 |
2 | La grandezza dei gruppi è stabilita nell'allegato 2. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 27 Riduzione e rifiuto dei contributi - 1 L'UFSPO può ridurre o rifiutare i contributi all'organizzatore se: |
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1 | L'UFSPO può ridurre o rifiutare i contributi all'organizzatore se: |
a | l'organizzatore, i suoi organi o i quadri G+S violano gli obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza e delle disposizioni di attuazione che si fondano su di esse; |
b | l'organizzatore, i suoi organi e membri o i quadri G+S nello svolgimento delle attività G+S non rispettano le regole dello sport corretto e sicuro. |
2 | Se sono in corso procedimenti amministrativi o penali nei confronti di un quadro di un organizzatore, l'UFSPO può temporaneamente sospendere il pagamento di contributi all'organizzatore interessato. |
3 | In caso di gravi violazioni può escludere a tempo determinato o indeterminato l'organizzatore dall'ulteriore partecipazione a G+S. |
4 | Nel caso di discipline sportive G+S in cui, rispetto al numero complessivo delle offerte svolte, si verifica un numero eccessivo di violazioni delle disposizioni sancite dalla legge, dalla presente ordinanza o dalle disposizioni di attuazione, l'UFSPO può ridurre in generale i contributi stabiliti dal DDPS o escludere temporaneamente le discipline dal sostegno. |
SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 32 Rifiuto o restituzione di aiuti finanziari - 1 La Confederazione può negare aiuti finanziari oppure chiederne la restituzione, se: |
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1 | La Confederazione può negare aiuti finanziari oppure chiederne la restituzione, se: |
a | sono stati ottenuti sulla base di indicazioni false o ingannevoli; |
b | non sono adempiute le condizioni o non sono rispettati gli oneri; |
c | sono destinati a Gioventù e Sport, ma non vengono utilizzati per attività in tale ambito; |
d | l'associazione mantello delle federazioni sportive svizzere, altre organizzazioni sportive o organizzatori responsabili di manifestazioni sportive sostenuti secondo la presente legge non adempiono i loro obblighi nel campo della correttezza e sicurezza nello sport, in particolare nella lotta contro il doping. |
2 | Le organizzazioni inadempienti possono essere escluse da ogni altro sostegno. |
3 | Gli articoli 37-39 della legge del 5 ottobre 199020 sui sussidi non sono applicabili nei casi di cui al capoverso 1 lettera c. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 27 Riduzione e rifiuto dei contributi - 1 L'UFSPO può ridurre o rifiutare i contributi all'organizzatore se: |
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1 | L'UFSPO può ridurre o rifiutare i contributi all'organizzatore se: |
a | l'organizzatore, i suoi organi o i quadri G+S violano gli obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza e delle disposizioni di attuazione che si fondano su di esse; |
b | l'organizzatore, i suoi organi e membri o i quadri G+S nello svolgimento delle attività G+S non rispettano le regole dello sport corretto e sicuro. |
2 | Se sono in corso procedimenti amministrativi o penali nei confronti di un quadro di un organizzatore, l'UFSPO può temporaneamente sospendere il pagamento di contributi all'organizzatore interessato. |
3 | In caso di gravi violazioni può escludere a tempo determinato o indeterminato l'organizzatore dall'ulteriore partecipazione a G+S. |
4 | Nel caso di discipline sportive G+S in cui, rispetto al numero complessivo delle offerte svolte, si verifica un numero eccessivo di violazioni delle disposizioni sancite dalla legge, dalla presente ordinanza o dalle disposizioni di attuazione, l'UFSPO può ridurre in generale i contributi stabiliti dal DDPS o escludere temporaneamente le discipline dal sostegno. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 415.011 Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) OPPSpo Art. 60 Conteggio delle offerte G+S - 1 Il conteggio relativo a un'offerta deve essere inviato al più tardi entro 30 giorni dalla fine dell'ultimo corso o campo autorizzato. |
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1 | Il conteggio relativo a un'offerta deve essere inviato al più tardi entro 30 giorni dalla fine dell'ultimo corso o campo autorizzato. |
2 | L'organo che ha accordato l'autorizzazione verifica il conteggio e prepara il versamento da parte dell'UFSPO. L'UFSPO effettua un controllo a campione dei conteggi e dispone il versamento dei contributi. |
3 | Se un conteggio viene inoltrato in ritardo, ma comunque entro 60 giorni dalla fine dell'ultimo corso o campo autorizzato, l'UFSPO può ridurre i contributi. I conteggi inoltrati più tardi non danno alcun diritto al versamento di contributi. |
SR 415.011 Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) OPPSpo Art. 44 Contributi per i corsi G+S - 1 I contributi per i corsi G+S risultano da un importo di base e dal numero complessivo delle ore di allenamento di tutti i partecipanti (ore/partecipanti) svolte durante il corso. L'importo di base è stabilito secondo il numero di monitori G+S necessari. |
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1 | I contributi per i corsi G+S risultano da un importo di base e dal numero complessivo delle ore di allenamento di tutti i partecipanti (ore/partecipanti) svolte durante il corso. L'importo di base è stabilito secondo il numero di monitori G+S necessari. |
2 | Per i corsi G+S con i bambini nel gruppo di utenti 5 sono versati contributi maggiorati. |
3 | e 4 ...37 |
5 | I contributi massimi sono stabiliti nell'allegato 3. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
|
1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 27 Riduzione e rifiuto dei contributi - 1 L'UFSPO può ridurre o rifiutare i contributi all'organizzatore se: |
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1 | L'UFSPO può ridurre o rifiutare i contributi all'organizzatore se: |
a | l'organizzatore, i suoi organi o i quadri G+S violano gli obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza e delle disposizioni di attuazione che si fondano su di esse; |
b | l'organizzatore, i suoi organi e membri o i quadri G+S nello svolgimento delle attività G+S non rispettano le regole dello sport corretto e sicuro. |
2 | Se sono in corso procedimenti amministrativi o penali nei confronti di un quadro di un organizzatore, l'UFSPO può temporaneamente sospendere il pagamento di contributi all'organizzatore interessato. |
3 | In caso di gravi violazioni può escludere a tempo determinato o indeterminato l'organizzatore dall'ulteriore partecipazione a G+S. |
4 | Nel caso di discipline sportive G+S in cui, rispetto al numero complessivo delle offerte svolte, si verifica un numero eccessivo di violazioni delle disposizioni sancite dalla legge, dalla presente ordinanza o dalle disposizioni di attuazione, l'UFSPO può ridurre in generale i contributi stabiliti dal DDPS o escludere temporaneamente le discipline dal sostegno. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 27 Riduzione e rifiuto dei contributi - 1 L'UFSPO può ridurre o rifiutare i contributi all'organizzatore se: |
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1 | L'UFSPO può ridurre o rifiutare i contributi all'organizzatore se: |
a | l'organizzatore, i suoi organi o i quadri G+S violano gli obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza e delle disposizioni di attuazione che si fondano su di esse; |
b | l'organizzatore, i suoi organi e membri o i quadri G+S nello svolgimento delle attività G+S non rispettano le regole dello sport corretto e sicuro. |
2 | Se sono in corso procedimenti amministrativi o penali nei confronti di un quadro di un organizzatore, l'UFSPO può temporaneamente sospendere il pagamento di contributi all'organizzatore interessato. |
3 | In caso di gravi violazioni può escludere a tempo determinato o indeterminato l'organizzatore dall'ulteriore partecipazione a G+S. |
4 | Nel caso di discipline sportive G+S in cui, rispetto al numero complessivo delle offerte svolte, si verifica un numero eccessivo di violazioni delle disposizioni sancite dalla legge, dalla presente ordinanza o dalle disposizioni di attuazione, l'UFSPO può ridurre in generale i contributi stabiliti dal DDPS o escludere temporaneamente le discipline dal sostegno. |
SR 415.011 Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) OPPSpo Art. 44 Contributi per i corsi G+S - 1 I contributi per i corsi G+S risultano da un importo di base e dal numero complessivo delle ore di allenamento di tutti i partecipanti (ore/partecipanti) svolte durante il corso. L'importo di base è stabilito secondo il numero di monitori G+S necessari. |
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1 | I contributi per i corsi G+S risultano da un importo di base e dal numero complessivo delle ore di allenamento di tutti i partecipanti (ore/partecipanti) svolte durante il corso. L'importo di base è stabilito secondo il numero di monitori G+S necessari. |
2 | Per i corsi G+S con i bambini nel gruppo di utenti 5 sono versati contributi maggiorati. |
3 | e 4 ...37 |
5 | I contributi massimi sono stabiliti nell'allegato 3. |
SR 415.011 Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) OPPSpo Art. 44 Contributi per i corsi G+S - 1 I contributi per i corsi G+S risultano da un importo di base e dal numero complessivo delle ore di allenamento di tutti i partecipanti (ore/partecipanti) svolte durante il corso. L'importo di base è stabilito secondo il numero di monitori G+S necessari. |
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1 | I contributi per i corsi G+S risultano da un importo di base e dal numero complessivo delle ore di allenamento di tutti i partecipanti (ore/partecipanti) svolte durante il corso. L'importo di base è stabilito secondo il numero di monitori G+S necessari. |
2 | Per i corsi G+S con i bambini nel gruppo di utenti 5 sono versati contributi maggiorati. |
3 | e 4 ...37 |
5 | I contributi massimi sono stabiliti nell'allegato 3. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
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1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili - 1 Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. |
|
1 | Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. |
2 | Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili - 1 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
|
1 | Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
2 | Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |