der Verordnung vom 30. April 2003 zum schweizerisch-deutschen Doppelbesteuerungsabkommen (Vo-D; SR 672.913.610) halte fest, die Dividenden zahlende Gesellschaft habe die Ausrichtung der Dividende unaufgefordert und innert 30 Tagen mit dem Formular 108 zu melden. Das Schreiben vom 14. März 2011, welches von der Dividendenempfängerin aus Deutschland geschickt worden sei, vermöge diese Deklaration nicht zu ersetzen. Die Durchführung des Meldeverfahrens sei daher nicht mehr möglich.
Vo-D die Verwendung des amtlichen Formulars vorschreibe; zudem sei nicht die A._______ AG, sondern ihre Muttergesellschaft als Absenderin auf einer Kopie des Schreibens aufgeführt. Auch dies entspreche nicht den gesetzlichen Vorgaben.
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RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 14 |
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| L'imposta preventiva va dedotta all'atto del pagamento, della girata, dell'accreditamento o del computo della prestazione imponibile, senza riguardo alla persona del beneficiario; ogni convenzione in contrario è nulla. | ||||||
| Il contribuente deve dare al beneficiario i dati necessari per consentirgli l'esercizio del diritto al rimborso e, su sua richiesta, rilasciare un'attestazione in merito. | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 10 [1] |
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| I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. | ||||||
| Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti anche nello Stato contraente di cui la società pagatrice è residente, in conformità della legislazione di questo Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell'altro Stato contraente, [2] l'aliquota d'imposta così applicata non può eccedere: | ||||||
| il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando essi sono pagati da una società che esercita un'officina idroelettrica per lo sfruttamento delle forze idriche del Reno tra il lago di Costanza e Basilea (impianti idroelettrici di confine sul Reno); | ||||||
| il 30 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando si tratta di redditi provenienti da partecipazioni a un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da diritti di godimento, da obbligazioni con partecipazione agli utili o da prestiti parziari e se questi importi sono deducibili all'atto della determinazione degli utili del debitore; | ||||||
| il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi nei casi che non sono contemplati dalle disposizioni delle lettere a) o b). [3] | ||||||
| Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui la società pagatrice è residente esenta da imposta i dividendi pagati se il beneficiario effettivo è una società (ma non una società di persone) residente nell'altro Stato contraente e detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni, compreso il giorno di pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risulterebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi). [4] In caso di dividendi versati da una società anonima immobiliare tedesca con partecipazioni quotate in borsa («Immobilien-Aktiengesellschaft mit börsennotierten Anteilen; REIT-AG»), un fondo d'investimento tedesco o da una società anonima d'investimento tedesca non si applica il primo periodo, bensì il paragrafo 2 lettera c). Questo non riguarda l'imposizione della società per quanto concerne gli utili con i quali sono pagati i dividendi. [5] | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi provenienti da azioni, diritti di godimento (p.es. azioni o buoni di godimento), da quote di una società a garanzia limitata, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altri diritti - ad eccezione dei crediti - portanti partecipazione agli utili, nonché i redditi di altre quote sociali equiparati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente, compresi i redditi provenienti da partecipazioni ad un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da obbligazioni portanti partecipazione agli utili o da prestiti parziari, come pure le distribuzioni provenienti da quote in fondi d'investimento. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la società pagatrice dei dividendi è residente, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti di detto altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo d'imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono, in tutto o in parte, utili o redditi provenienti da detto altro Stato. Sono riservate le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 10. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. dal 17 ott. 1989, approvato dall'AF l'8 giu. 1990, in vigore dal 30 nov. 1990 (RU 1990 18071806; FF 1989 III 1325). [2] Espr. introdotta dall'art. 9 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [3] Nuovo testo giusta l'art. II del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [4] Nuovo testo giusta l'art. 9 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [5] Nuovo testo giusta l'art. 1 del Prot. del 27 ott. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 21 dic. 2011 (RU 2012 825823; FF 2011 453). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 10 [1] |
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| I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. | ||||||
| Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti anche nello Stato contraente di cui la società pagatrice è residente, in conformità della legislazione di questo Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell'altro Stato contraente, [2] l'aliquota d'imposta così applicata non può eccedere: | ||||||
| il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando essi sono pagati da una società che esercita un'officina idroelettrica per lo sfruttamento delle forze idriche del Reno tra il lago di Costanza e Basilea (impianti idroelettrici di confine sul Reno); | ||||||
| il 30 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando si tratta di redditi provenienti da partecipazioni a un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da diritti di godimento, da obbligazioni con partecipazione agli utili o da prestiti parziari e se questi importi sono deducibili all'atto della determinazione degli utili del debitore; | ||||||
| il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi nei casi che non sono contemplati dalle disposizioni delle lettere a) o b). [3] | ||||||
| Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui la società pagatrice è residente esenta da imposta i dividendi pagati se il beneficiario effettivo è una società (ma non una società di persone) residente nell'altro Stato contraente e detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni, compreso il giorno di pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risulterebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi). [4] In caso di dividendi versati da una società anonima immobiliare tedesca con partecipazioni quotate in borsa («Immobilien-Aktiengesellschaft mit börsennotierten Anteilen; REIT-AG»), un fondo d'investimento tedesco o da una società anonima d'investimento tedesca non si applica il primo periodo, bensì il paragrafo 2 lettera c). Questo non riguarda l'imposizione della società per quanto concerne gli utili con i quali sono pagati i dividendi. [5] | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi provenienti da azioni, diritti di godimento (p.es. azioni o buoni di godimento), da quote di una società a garanzia limitata, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altri diritti - ad eccezione dei crediti - portanti partecipazione agli utili, nonché i redditi di altre quote sociali equiparati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente, compresi i redditi provenienti da partecipazioni ad un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da obbligazioni portanti partecipazione agli utili o da prestiti parziari, come pure le distribuzioni provenienti da quote in fondi d'investimento. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la società pagatrice dei dividendi è residente, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti di detto altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo d'imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono, in tutto o in parte, utili o redditi provenienti da detto altro Stato. Sono riservate le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 10. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. dal 17 ott. 1989, approvato dall'AF l'8 giu. 1990, in vigore dal 30 nov. 1990 (RU 1990 18071806; FF 1989 III 1325). [2] Espr. introdotta dall'art. 9 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [3] Nuovo testo giusta l'art. II del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [4] Nuovo testo giusta l'art. 9 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [5] Nuovo testo giusta l'art. 1 del Prot. del 27 ott. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 21 dic. 2011 (RU 2012 825823; FF 2011 453). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 10 [1] |
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| I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. | ||||||
| Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti anche nello Stato contraente di cui la società pagatrice è residente, in conformità della legislazione di questo Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell'altro Stato contraente, [2] l'aliquota d'imposta così applicata non può eccedere: | ||||||
| il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando essi sono pagati da una società che esercita un'officina idroelettrica per lo sfruttamento delle forze idriche del Reno tra il lago di Costanza e Basilea (impianti idroelettrici di confine sul Reno); | ||||||
| il 30 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando si tratta di redditi provenienti da partecipazioni a un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da diritti di godimento, da obbligazioni con partecipazione agli utili o da prestiti parziari e se questi importi sono deducibili all'atto della determinazione degli utili del debitore; | ||||||
| il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi nei casi che non sono contemplati dalle disposizioni delle lettere a) o b). [3] | ||||||
| Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui la società pagatrice è residente esenta da imposta i dividendi pagati se il beneficiario effettivo è una società (ma non una società di persone) residente nell'altro Stato contraente e detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni, compreso il giorno di pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risulterebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi). [4] In caso di dividendi versati da una società anonima immobiliare tedesca con partecipazioni quotate in borsa («Immobilien-Aktiengesellschaft mit börsennotierten Anteilen; REIT-AG»), un fondo d'investimento tedesco o da una società anonima d'investimento tedesca non si applica il primo periodo, bensì il paragrafo 2 lettera c). Questo non riguarda l'imposizione della società per quanto concerne gli utili con i quali sono pagati i dividendi. [5] | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi provenienti da azioni, diritti di godimento (p.es. azioni o buoni di godimento), da quote di una società a garanzia limitata, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altri diritti - ad eccezione dei crediti - portanti partecipazione agli utili, nonché i redditi di altre quote sociali equiparati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente, compresi i redditi provenienti da partecipazioni ad un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da obbligazioni portanti partecipazione agli utili o da prestiti parziari, come pure le distribuzioni provenienti da quote in fondi d'investimento. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la società pagatrice dei dividendi è residente, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti di detto altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo d'imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono, in tutto o in parte, utili o redditi provenienti da detto altro Stato. Sono riservate le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 10. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. dal 17 ott. 1989, approvato dall'AF l'8 giu. 1990, in vigore dal 30 nov. 1990 (RU 1990 18071806; FF 1989 III 1325). [2] Espr. introdotta dall'art. 9 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [3] Nuovo testo giusta l'art. II del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [4] Nuovo testo giusta l'art. 9 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [5] Nuovo testo giusta l'art. 1 del Prot. del 27 ott. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 21 dic. 2011 (RU 2012 825823; FF 2011 453). | ||||||
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RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 16 |
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| L'imposta preventiva scade: | ||||||
| sugli interessi delle obbligazioni di cassa e degli averi di clienti presso banche o casse di risparmio svizzere: 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre commerciale, per gli interessi maturati nel corso dello stesso; | ||||||
| ... | ||||||
| sugli altri redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettere i-iter LIFD [3] e sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettera j LIFD: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12); | ||||||
| sulle prestazioni d'assicurazione: 30 giorni dopo la fine di ogni mese, per le prestazioni eseguite nel corso dello stesso. | ||||||
| Un interesse di mora è dovuto, senza diffida, sugli importi di imposta non ancora pagati alle scadenze stabilite dal capoverso 1. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il tasso di interesse. [4] | ||||||
| Non è dovuto alcun interesse di mora se le condizioni materiali per l'adempimento dell'obbligazione fiscale sono soddisfatte mediante la notifica della prestazione imponibile conformemente a: | ||||||
| l'articolo 20 e le sue disposizioni d'esecuzione; | ||||||
| l'articolo 20a e le sue disposizioni d'esecuzione; o | ||||||
| l'accordo internazionale applicabile nel singolo caso e le sue disposizioni d'esecuzione. [6] | ||||||
| Se il debitore è dichiarato fallito, o se trasferisce il domicilio o il luogo di soggiorno all'estero, l'imposta scade all'atto di tale dichiarazione o trasferimento. | ||||||
| [1] Abrogata dal n. II 4 della LF del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849). La correzione del 25 giu. 2019 concerne solamente il testo francese (RU 2019 2013). [3] RS 642.11 [4] Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963). [5] Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951). [6] Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 15 feb. 2017 (RU 2017 497; FF 2015 43954429). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29 Garanzie procedurali generali |
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| In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. | ||||||
| Le parti hanno diritto d'essere sentite. | ||||||
| Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. | ||||||
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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 31 Principio |
||||||
| Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa (PA). | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
||||||
| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
||||||
| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 33 Autorità inferiori |
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| Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: | ||||||
| del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; | ||||||
| del Consiglio federale concernenti:la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari,il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita,il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7],il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate,la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori,la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione,la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato,la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie; | ||||||
| la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie; | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari, | ||||||
| il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita, | ||||||
| il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7], | ||||||
| il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, | ||||||
| il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate, | ||||||
| la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori, | ||||||
| la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato, | ||||||
| del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; | ||||||
| del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; | ||||||
| del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; | ||||||
| dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; | ||||||
| dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; | ||||||
| della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; | ||||||
| degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; | ||||||
| delle commissioni federali; | ||||||
| dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; | ||||||
| delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; | ||||||
| delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introdotto dall'all. n. 1 della L del 1° ott. 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (RU 2011 275; FF 2010 2871). Nuovo testo giusta l'art. 31 cpv. 2 n. 1 della L del 18 dic. 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1803; FF 2014 4555). [5] RS 196.1 [6] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613; 2010 6923). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885). [7] RS 121 [8] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885). [9] Introdotto dall'art. 3 della LF del 20 dic. 2024 che vieta Hamas e le organizzazioni associate, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introdotto dal n. 1 dell'art 26 della LF sull'Istituto federale di metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 6515; FF 2010 7073). [12] RS 941.27 [13] Introdotta dall'all. n. 2 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). [14] RS 221.302 [15] Introdotto dall'all. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255). [18] RS 830.2 [19] Introdotto dall'art. 23 cpv. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3199; FF 2018 771). [20] RS 425.1 [21] Introdotto dall'all. cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). [22] RS 742.101 [23] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). [24] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali (RU 2010 3267;FF 2008 7093). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3847; FF 2015 18611885). [25] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). [26] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
|
RI 0.631.252.913.693.3 D Accordo del 15 giugno 2010 tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Rheinfelden-Autobahn (CH)/Rheinfelden-Autobahn (D) Art. 4 |
||||||
| L'Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche conformemente all'articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961. | ||||||
| L'Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un mese, con un preavviso di sei mesi.Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca. Per ilDipartimento federale delle finanzedella Confederazione Svizzera: Per ilMinistero federale delle finanze d'intesa con il Ministero federale dell'interno della Repubblica federale di Germania: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 38 |
||||||
| Una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| Ha diritto di ricorrere chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. | ||||||
| Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 49 |
||||||
| Il ricorrente può far valere: | ||||||
| la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; | ||||||
| l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; | ||||||
| l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 49 |
||||||
| Il ricorrente può far valere: | ||||||
| la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; | ||||||
| l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; | ||||||
| l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 49 |
||||||
| Il ricorrente può far valere: | ||||||
| la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; | ||||||
| l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; | ||||||
| l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. | ||||||
| Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. | ||||||
| L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. | ||||||
| L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
||||||
| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 164 Legislazione |
||||||
| Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: | ||||||
| esercizio dei diritti politici; | ||||||
| restrizioni dei diritti costituzionali; | ||||||
| diritti e doveri delle persone; | ||||||
| cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; | ||||||
| compiti e prestazioni della Confederazione; | ||||||
| obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; | ||||||
| organizzazione e procedura delle autorità federali. | ||||||
| Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
||||||
| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede |
||||||
| Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 26 Pacta sunt servanda |
||||||
| Ogni trattato in vigore vincola le parti e queste devono eseguirlo in buona fede. | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
||||||
| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
||||||
| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 132 Tassa di bollo e imposta preventiva |
||||||
| La Confederazione può riscuotere una tassa di bollo sui titoli, sulle quietanze di premi d'assicurazione e su altri documenti delle operazioni commerciali; ne sono eccettuati i documenti delle operazioni fondiarie e ipotecarie. | ||||||
| La Confederazione può riscuotere un'imposta preventiva sul reddito dei capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni assicurative. Il 10 per cento del gettito dell'imposta spetta ai Cantoni. [1] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). | ||||||
|
RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 1 |
||||||
| La Confederazione riscuote un'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro secondo la legge federale del 29 settembre 2017 [1] sui giochi in denaro (LGD), sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD non sottostanno a quest'ultima e sulle prestazioni d'assicurazione; nei casi previsti dalla legge, la notifica della prestazione imponibile sostituisce il pagamento dell'imposta. [2] | ||||||
| L'imposta preventiva è rimborsata al beneficiario della prestazione decurtata dell'imposta, in conformità della presente legge, dalla Confederazione o, a carico di questa, dal Cantone. | ||||||
| [1] RS 935.51 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849). | ||||||
|
RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 4 |
||||||
| L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi: | ||||||
| da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, rilasciate da una persona domiciliata in Svizzera, di averi iscritti nel libro del debito pubblico; | ||||||
| da azioni, quote sociali di società a garanzia limitata o di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera; | ||||||
| da quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 2006 [3] sugli investimenti collettivi (LICol) emesse da una persona domiciliata in Svizzera o da una persona domiciliata all'estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera; | ||||||
| da averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere. | ||||||
| Il trasferimento all'estero della sede di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa è fiscalmente equiparato alla liquidazione della società; questa disposizione si applica per analogia agli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 10 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). [3] RS 951.31 [4] Nuovo testo giusta l'all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). | ||||||
|
RS 642.211 OIPrev Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) Art. 20 |
||||||
| Si considera reddito imponibile di azioni, di quote sociali in società a garanzia limitata e in cooperative, ogni prestazione valutabile in denaro corrisposta dalla società ai titolari di diritti di partecipazione, o a terze persone loro vicine, che non ha il carattere di rimborso delle quote di capitale sociale versato esistenti all'atto della prestazione (dividendi, abbuoni, azioni gratuite, buoni di partecipazione gratuiti, eccedenze di liquidazione, ecc.). [1] | ||||||
| Si considera reddito imponibile di buoni di partecipazione, buoni di godimento e buoni di partecipazione di una banca cooperativa ogni prestazione valutabile in denaro corrisposta ai titolari di buoni di partecipazione, buoni di godimento o buoni di partecipazione di una banca cooperativa; il rimborso del valore nominale dei buoni di partecipazione o dei buoni di partecipazione di una banca cooperativa emessi gratuitamente non costituisce reddito imponibile in quanto la società o la banca cooperativa provi di aver pagato l'imposta preventiva sul valore nominale al momento dell'emissione dei titoli. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073). [2] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 5 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). [3] Abrogato dal n. I 1 dell'O del 4 mag. 2022 sulla procedura di notifica all'interno di un gruppo ai fini dell'imposta preventiva, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 307). | ||||||
|
RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 10 |
||||||
| L'obbligazione fiscale spetta al debitore della prestazione imponibile. | ||||||
| Nel caso degli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol [1], soggetto fiscale sono la direzione del fondo, la società di investimento a capitale variabile, la società di investimento a capitale fisso e la società in accomandita. Se una maggioranza di soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale ha il domicilio all'estero o se i soci illimitatamente responsabili sono persone giuridiche cui partecipano in maggioranza persone con domicilio o sede all'estero, la banca depositaria della società in accomandita risponde in solido per l'imposta sui redditi che riversa. [2] | ||||||
| [1] RS 951.31 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). | ||||||
|
RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 12 |
||||||
| Per i redditi di capitali mobili, per le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettere i-iter LIFD [1] e per le vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettera j LIFD il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile. [2]La capitalizzazione d'interessi o la decisione di trasferire la sede all'estero (art. 4 cpv. 2), implica il sorgere del credito fiscale. | ||||||
| Se una società acquista ai sensi dell'articolo 4a capoverso 2 i propri diritti di partecipazione, il credito fiscale sorge allo scadere del termine stabilito da detta disposizione. [3] | ||||||
| Nel caso di fondi di tesaurizzazione il credito fiscale sorge al momento dell'accredito del reddito imponibile (art. 4 cpv. 1 lett. c). [4] | ||||||
| Per le prestazioni d'assicurazione, il credito fiscale sorge all'atto del versamento della prestazione. | ||||||
| Se, per ragioni dipendenti dalla sua persona, il debitore non è in grado di eseguire la prestazione imponibile alla sua scadenza, il credito fiscale sorge soltanto alla data alla quale è rinviato il pagamento della prestazione stessa, o di quella sostitutiva, e in ogni caso all'atto dell'esecuzione effettiva. | ||||||
| [1] RS 642.11 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849). [3] Introdotto dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963). [4] Introdotto dall'all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). | ||||||
|
RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 12 |
||||||
| Per i redditi di capitali mobili, per le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettere i-iter LIFD [1] e per le vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettera j LIFD il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile. [2]La capitalizzazione d'interessi o la decisione di trasferire la sede all'estero (art. 4 cpv. 2), implica il sorgere del credito fiscale. | ||||||
| Se una società acquista ai sensi dell'articolo 4a capoverso 2 i propri diritti di partecipazione, il credito fiscale sorge allo scadere del termine stabilito da detta disposizione. [3] | ||||||
| Nel caso di fondi di tesaurizzazione il credito fiscale sorge al momento dell'accredito del reddito imponibile (art. 4 cpv. 1 lett. c). [4] | ||||||
| Per le prestazioni d'assicurazione, il credito fiscale sorge all'atto del versamento della prestazione. | ||||||
| Se, per ragioni dipendenti dalla sua persona, il debitore non è in grado di eseguire la prestazione imponibile alla sua scadenza, il credito fiscale sorge soltanto alla data alla quale è rinviato il pagamento della prestazione stessa, o di quella sostitutiva, e in ogni caso all'atto dell'esecuzione effettiva. | ||||||
| [1] RS 642.11 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849). [3] Introdotto dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963). [4] Introdotto dall'all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). | ||||||
|
RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 12 |
||||||
| Per i redditi di capitali mobili, per le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettere i-iter LIFD [1] e per le vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettera j LIFD il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile. [2]La capitalizzazione d'interessi o la decisione di trasferire la sede all'estero (art. 4 cpv. 2), implica il sorgere del credito fiscale. | ||||||
| Se una società acquista ai sensi dell'articolo 4a capoverso 2 i propri diritti di partecipazione, il credito fiscale sorge allo scadere del termine stabilito da detta disposizione. [3] | ||||||
| Nel caso di fondi di tesaurizzazione il credito fiscale sorge al momento dell'accredito del reddito imponibile (art. 4 cpv. 1 lett. c). [4] | ||||||
| Per le prestazioni d'assicurazione, il credito fiscale sorge all'atto del versamento della prestazione. | ||||||
| Se, per ragioni dipendenti dalla sua persona, il debitore non è in grado di eseguire la prestazione imponibile alla sua scadenza, il credito fiscale sorge soltanto alla data alla quale è rinviato il pagamento della prestazione stessa, o di quella sostitutiva, e in ogni caso all'atto dell'esecuzione effettiva. | ||||||
| [1] RS 642.11 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849). [3] Introdotto dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963). [4] Introdotto dall'all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). | ||||||
|
RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 13 |
||||||
| L'imposta preventiva è: | ||||||
| il 35 per cento della prestazione imponibile, per i redditi di capitali mobili, per le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettere i-iter LIFD [2] e per le vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettera j LIFD; | ||||||
| il 15 per cento per le rendite vitalizie e le pensioni; | ||||||
| l'8 per cento per le altre prestazioni d'assicurazione. | ||||||
| Il Consiglio federale può, per la fine di un anno, ridurre al 30 per cento il saggio d'imposta stabilito nel capoverso 1 lettera a, se lo sviluppo della situazione monetaria o del mercato dei capitali lo esige. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849). [2] RS 642.11 [3] Introdotto dal n. I della LF del 31 gen. 1975 (RU 1975 932; FF 1975 I 323). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 499; FF 1978 I 833). | ||||||
|
RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 14 |
||||||
| L'imposta preventiva va dedotta all'atto del pagamento, della girata, dell'accreditamento o del computo della prestazione imponibile, senza riguardo alla persona del beneficiario; ogni convenzione in contrario è nulla. | ||||||
| Il contribuente deve dare al beneficiario i dati necessari per consentirgli l'esercizio del diritto al rimborso e, su sua richiesta, rilasciare un'attestazione in merito. | ||||||
|
RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 16 |
||||||
| L'imposta preventiva scade: | ||||||
| sugli interessi delle obbligazioni di cassa e degli averi di clienti presso banche o casse di risparmio svizzere: 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre commerciale, per gli interessi maturati nel corso dello stesso; | ||||||
| ... | ||||||
| sugli altri redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettere i-iter LIFD [3] e sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettera j LIFD: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12); | ||||||
| sulle prestazioni d'assicurazione: 30 giorni dopo la fine di ogni mese, per le prestazioni eseguite nel corso dello stesso. | ||||||
| Un interesse di mora è dovuto, senza diffida, sugli importi di imposta non ancora pagati alle scadenze stabilite dal capoverso 1. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il tasso di interesse. [4] | ||||||
| Non è dovuto alcun interesse di mora se le condizioni materiali per l'adempimento dell'obbligazione fiscale sono soddisfatte mediante la notifica della prestazione imponibile conformemente a: | ||||||
| l'articolo 20 e le sue disposizioni d'esecuzione; | ||||||
| l'articolo 20a e le sue disposizioni d'esecuzione; o | ||||||
| l'accordo internazionale applicabile nel singolo caso e le sue disposizioni d'esecuzione. [6] | ||||||
| Se il debitore è dichiarato fallito, o se trasferisce il domicilio o il luogo di soggiorno all'estero, l'imposta scade all'atto di tale dichiarazione o trasferimento. | ||||||
| [1] Abrogata dal n. II 4 della LF del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849). La correzione del 25 giu. 2019 concerne solamente il testo francese (RU 2019 2013). [3] RS 642.11 [4] Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963). [5] Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951). [6] Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 15 feb. 2017 (RU 2017 497; FF 2015 43954429). | ||||||
|
RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 16 |
||||||
| L'imposta preventiva scade: | ||||||
| sugli interessi delle obbligazioni di cassa e degli averi di clienti presso banche o casse di risparmio svizzere: 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre commerciale, per gli interessi maturati nel corso dello stesso; | ||||||
| ... | ||||||
| sugli altri redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettere i-iter LIFD [3] e sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettera j LIFD: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12); | ||||||
| sulle prestazioni d'assicurazione: 30 giorni dopo la fine di ogni mese, per le prestazioni eseguite nel corso dello stesso. | ||||||
| Un interesse di mora è dovuto, senza diffida, sugli importi di imposta non ancora pagati alle scadenze stabilite dal capoverso 1. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il tasso di interesse. [4] | ||||||
| Non è dovuto alcun interesse di mora se le condizioni materiali per l'adempimento dell'obbligazione fiscale sono soddisfatte mediante la notifica della prestazione imponibile conformemente a: | ||||||
| l'articolo 20 e le sue disposizioni d'esecuzione; | ||||||
| l'articolo 20a e le sue disposizioni d'esecuzione; o | ||||||
| l'accordo internazionale applicabile nel singolo caso e le sue disposizioni d'esecuzione. [6] | ||||||
| Se il debitore è dichiarato fallito, o se trasferisce il domicilio o il luogo di soggiorno all'estero, l'imposta scade all'atto di tale dichiarazione o trasferimento. | ||||||
| [1] Abrogata dal n. II 4 della LF del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849). La correzione del 25 giu. 2019 concerne solamente il testo francese (RU 2019 2013). [3] RS 642.11 [4] Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963). [5] Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951). [6] Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 15 feb. 2017 (RU 2017 497; FF 2015 43954429). | ||||||
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RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 16 |
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| L'imposta preventiva scade: | ||||||
| sugli interessi delle obbligazioni di cassa e degli averi di clienti presso banche o casse di risparmio svizzere: 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre commerciale, per gli interessi maturati nel corso dello stesso; | ||||||
| ... | ||||||
| sugli altri redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettere i-iter LIFD [3] e sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettera j LIFD: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12); | ||||||
| sulle prestazioni d'assicurazione: 30 giorni dopo la fine di ogni mese, per le prestazioni eseguite nel corso dello stesso. | ||||||
| Un interesse di mora è dovuto, senza diffida, sugli importi di imposta non ancora pagati alle scadenze stabilite dal capoverso 1. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il tasso di interesse. [4] | ||||||
| Non è dovuto alcun interesse di mora se le condizioni materiali per l'adempimento dell'obbligazione fiscale sono soddisfatte mediante la notifica della prestazione imponibile conformemente a: | ||||||
| l'articolo 20 e le sue disposizioni d'esecuzione; | ||||||
| l'articolo 20a e le sue disposizioni d'esecuzione; o | ||||||
| l'accordo internazionale applicabile nel singolo caso e le sue disposizioni d'esecuzione. [6] | ||||||
| Se il debitore è dichiarato fallito, o se trasferisce il domicilio o il luogo di soggiorno all'estero, l'imposta scade all'atto di tale dichiarazione o trasferimento. | ||||||
| [1] Abrogata dal n. II 4 della LF del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849). La correzione del 25 giu. 2019 concerne solamente il testo francese (RU 2019 2013). [3] RS 642.11 [4] Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963). [5] Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951). [6] Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 15 feb. 2017 (RU 2017 497; FF 2015 43954429). | ||||||
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RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 16 |
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| L'imposta preventiva scade: | ||||||
| sugli interessi delle obbligazioni di cassa e degli averi di clienti presso banche o casse di risparmio svizzere: 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre commerciale, per gli interessi maturati nel corso dello stesso; | ||||||
| ... | ||||||
| sugli altri redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettere i-iter LIFD [3] e sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettera j LIFD: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12); | ||||||
| sulle prestazioni d'assicurazione: 30 giorni dopo la fine di ogni mese, per le prestazioni eseguite nel corso dello stesso. | ||||||
| Un interesse di mora è dovuto, senza diffida, sugli importi di imposta non ancora pagati alle scadenze stabilite dal capoverso 1. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il tasso di interesse. [4] | ||||||
| Non è dovuto alcun interesse di mora se le condizioni materiali per l'adempimento dell'obbligazione fiscale sono soddisfatte mediante la notifica della prestazione imponibile conformemente a: | ||||||
| l'articolo 20 e le sue disposizioni d'esecuzione; | ||||||
| l'articolo 20a e le sue disposizioni d'esecuzione; o | ||||||
| l'accordo internazionale applicabile nel singolo caso e le sue disposizioni d'esecuzione. [6] | ||||||
| Se il debitore è dichiarato fallito, o se trasferisce il domicilio o il luogo di soggiorno all'estero, l'imposta scade all'atto di tale dichiarazione o trasferimento. | ||||||
| [1] Abrogata dal n. II 4 della LF del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849). La correzione del 25 giu. 2019 concerne solamente il testo francese (RU 2019 2013). [3] RS 642.11 [4] Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963). [5] Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951). [6] Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 15 feb. 2017 (RU 2017 497; FF 2015 43954429). | ||||||
|
RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 4 |
||||||
| L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi: | ||||||
| da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, rilasciate da una persona domiciliata in Svizzera, di averi iscritti nel libro del debito pubblico; | ||||||
| da azioni, quote sociali di società a garanzia limitata o di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera; | ||||||
| da quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 2006 [3] sugli investimenti collettivi (LICol) emesse da una persona domiciliata in Svizzera o da una persona domiciliata all'estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera; | ||||||
| da averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere. | ||||||
| Il trasferimento all'estero della sede di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa è fiscalmente equiparato alla liquidazione della società; questa disposizione si applica per analogia agli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 10 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). [3] RS 951.31 [4] Nuovo testo giusta l'all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). | ||||||
|
RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 10 |
||||||
| L'obbligazione fiscale spetta al debitore della prestazione imponibile. | ||||||
| Nel caso degli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol [1], soggetto fiscale sono la direzione del fondo, la società di investimento a capitale variabile, la società di investimento a capitale fisso e la società in accomandita. Se una maggioranza di soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale ha il domicilio all'estero o se i soci illimitatamente responsabili sono persone giuridiche cui partecipano in maggioranza persone con domicilio o sede all'estero, la banca depositaria della società in accomandita risponde in solido per l'imposta sui redditi che riversa. [2] | ||||||
| [1] RS 951.31 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). | ||||||
|
RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 38 |
||||||
| Chiunque diviene soggetto dell'imposta preventiva in base alla presente legge ha l'obbligo di annunciarsi come contribuente presso l'AFC, senza esservi sollecitato. | ||||||
| Il contribuente, alla scadenza dell'imposta (art. 16), è tenuto a presentare spontaneamente all'AFC il rendiconto prescritto, corredato dei giustificativi, e a pagare in pari tempo l'imposta o a fare la notifica sostitutiva del pagamento (art. 19 e 20). | ||||||
| La notifica nell'ambito della procedura di cui all'articolo 20a capoverso 1 va fatta nei 90 giorni successivi alla scadenza della prestazione imponibile allegando i giustificativi e il certificato di domicilio del vincitore. [1] | ||||||
| Per le notifiche di cui all'articolo 19 concernenti le prestazioni d'assicurazione versate alle persone fisiche domiciliate in Svizzera deve essere indicato il loro numero AVS. [2] | ||||||
| Le persone fisiche domiciliate in Svizzera che hanno diritto alle prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 7 devono comunicare il loro numero AVS all'assoggettato all'obbligo di notifica secondo l'articolo 19. In mancanza di tale comunicazione, per l'assoggettato all'obbligo di notifica gli effetti legali o contrattuali della mora restano in sospeso fino all'ottenimento del numero AVS. È fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951). [2] Introdotto dal n. I 5 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, in vigore dal 1° feb. 2023 (RU 2021 673; FF 2020 4215). [3] Introdotto dal n. I 5 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215). | ||||||
|
RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 12 |
||||||
| Per i redditi di capitali mobili, per le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettere i-iter LIFD [1] e per le vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettera j LIFD il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile. [2]La capitalizzazione d'interessi o la decisione di trasferire la sede all'estero (art. 4 cpv. 2), implica il sorgere del credito fiscale. | ||||||
| Se una società acquista ai sensi dell'articolo 4a capoverso 2 i propri diritti di partecipazione, il credito fiscale sorge allo scadere del termine stabilito da detta disposizione. [3] | ||||||
| Nel caso di fondi di tesaurizzazione il credito fiscale sorge al momento dell'accredito del reddito imponibile (art. 4 cpv. 1 lett. c). [4] | ||||||
| Per le prestazioni d'assicurazione, il credito fiscale sorge all'atto del versamento della prestazione. | ||||||
| Se, per ragioni dipendenti dalla sua persona, il debitore non è in grado di eseguire la prestazione imponibile alla sua scadenza, il credito fiscale sorge soltanto alla data alla quale è rinviato il pagamento della prestazione stessa, o di quella sostitutiva, e in ogni caso all'atto dell'esecuzione effettiva. | ||||||
| [1] RS 642.11 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849). [3] Introdotto dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963). [4] Introdotto dall'all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). | ||||||
|
RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 19 |
||||||
| L'assicuratore deve soddisfare all'obbligazione fiscale con la notifica della prestazione d'assicurazione imponibile, a meno che, prima del versamento, lo stipulante o un avente diritto non gli comunichi, per iscritto, di opporsi alla notifica. | ||||||
| Se l'imposta preventiva che l'assicuratore deve pagare per effetto dell'opposizione è maggiore della prestazione ancora da versare, l'opposizione alla notifica è valida soltanto se l'opponente rimborsa la differenza all'assicuratore. | ||||||
| L'assicuratore notifica all'AFC le prestazioni eseguite in un mese nei 30 giorni successivi alla fine di tale mese. [1] | ||||||
| Notifica all'AFC le prestazioni periodiche eseguite in un anno civile derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla legge del 2 aprile 1908 [2] sul contratto d'assicurazione nei 30 giorni successivi alla fine di tale anno. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 17 giu. 2022 sull'imposizione delle rendite vitalizie e delle forme di previdenza simili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 38; FF 2021 3028). [2] RS 221.229.1 [3] Introdotto della LF del 17 giu. 2022 sull'imposizione delle rendite vitalizie e delle forme di previdenza simili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 38; FF 2021 3028). | ||||||
|
RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 20 [1] |
||||||
| Qualora il pagamento dell'imposta sul reddito di capitali mobili causi complicazioni inutili o rigori manifesti, il contribuente può essere autorizzato a soddisfare alla sua obbligazione fiscale mediante la notifica della prestazione imponibile. | ||||||
| Il Consiglio federale determina i casi nei quali la procedura di notifica è ammessa. La procedura di notifica è ammessa in particolare per le distribuzioni di dividendi e le prestazioni valutabili in denaro all'interno di un gruppo svizzero o internazionale. | ||||||
| Nei casi di cui all'articolo 16 capoverso 2bis lettere a e b, la procedura di notifica è ammessa anche se la notifica della prestazione imponibile, la richiesta di applicazione della procedura di notifica oppure l'esercizio del diritto alla procedura di notifica non hanno luogo tempestivamente. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 15 feb. 2017 (RU 2017 497; FF 2015 43954429). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951). | ||||||
|
RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 11 |
||||||
| L'obbligazione fiscale è soddisfatta con: | ||||||
| il pagamento dell'imposta (art. 12-18); o | ||||||
| la notifica della prestazione imponibile (art. 19-20a). [1] | ||||||
| L'ordinanza d'esecuzione stabilisce a quali condizioni l'imposta preventiva non è riscossa sui redditi fruttati da quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol [2] qualora venga presentata una dichiarazione bancaria (affidavit). [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951). [2] RS 951.31 [3] Nuovo testo giusta l'all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). | ||||||
|
RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 20 [1] |
||||||
| Qualora il pagamento dell'imposta sul reddito di capitali mobili causi complicazioni inutili o rigori manifesti, il contribuente può essere autorizzato a soddisfare alla sua obbligazione fiscale mediante la notifica della prestazione imponibile. | ||||||
| Il Consiglio federale determina i casi nei quali la procedura di notifica è ammessa. La procedura di notifica è ammessa in particolare per le distribuzioni di dividendi e le prestazioni valutabili in denaro all'interno di un gruppo svizzero o internazionale. | ||||||
| Nei casi di cui all'articolo 16 capoverso 2bis lettere a e b, la procedura di notifica è ammessa anche se la notifica della prestazione imponibile, la richiesta di applicazione della procedura di notifica oppure l'esercizio del diritto alla procedura di notifica non hanno luogo tempestivamente. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 15 feb. 2017 (RU 2017 497; FF 2015 43954429). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951). | ||||||
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RS 642.211 OIPrev Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) Art. 24 |
||||||
| La società può essere autorizzata, su richiesta, a soddisfare alle sue obbligazioni fiscali mediante la notifica della prestazione imponibile (art. 20 LIP) quando: | ||||||
| l'imposta accertata in occasione di un controllo ufficiale o di una verifica dei libri di commercio riguarda prestazioni maturate in anni anteriori; | ||||||
| si dia emissione o aumento del valore nominale di azioni di quote sociali o di certificati di quote in società cooperative mediante scioglimento di riserve della società (azioni gratuite, ecc.); | ||||||
| si dia distribuzione di dividendi in natura o di eccedenze di liquidazione mediante cessione dell'attivo; | ||||||
| si dia trasferimento della sede all'estero. | ||||||
| La procedura della notifica è ammessa soltanto se è accertato che le persone a carico delle quali l'imposta dovrebbe essere trasferita (beneficiari della prestazione) avrebbero diritto al suo rimborso, ai termini della LIP o della presente ordinanza [1], e se il loro numero non supera venti persone. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta il n. I 1 dell'O del 4 mag. 2022 sulla procedura di notifica all'interno di un gruppo ai fini dell'imposta preventiva, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 307). | ||||||
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RS 642.211 OIPrev Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) Art. 24 |
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| La società può essere autorizzata, su richiesta, a soddisfare alle sue obbligazioni fiscali mediante la notifica della prestazione imponibile (art. 20 LIP) quando: | ||||||
| l'imposta accertata in occasione di un controllo ufficiale o di una verifica dei libri di commercio riguarda prestazioni maturate in anni anteriori; | ||||||
| si dia emissione o aumento del valore nominale di azioni di quote sociali o di certificati di quote in società cooperative mediante scioglimento di riserve della società (azioni gratuite, ecc.); | ||||||
| si dia distribuzione di dividendi in natura o di eccedenze di liquidazione mediante cessione dell'attivo; | ||||||
| si dia trasferimento della sede all'estero. | ||||||
| La procedura della notifica è ammessa soltanto se è accertato che le persone a carico delle quali l'imposta dovrebbe essere trasferita (beneficiari della prestazione) avrebbero diritto al suo rimborso, ai termini della LIP o della presente ordinanza [1], e se il loro numero non supera venti persone. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta il n. I 1 dell'O del 4 mag. 2022 sulla procedura di notifica all'interno di un gruppo ai fini dell'imposta preventiva, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 307). | ||||||
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RI 0.631.252.913.693.3 D Accordo del 15 giugno 2010 tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Rheinfelden-Autobahn (CH)/Rheinfelden-Autobahn (D) Art. 3 |
||||||
| La Direzione delle dogane di Basilea, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall'altra, disciplinano di comune accordo i dettagli. | ||||||
| I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine. | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 10 [1] |
||||||
| I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. | ||||||
| Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti anche nello Stato contraente di cui la società pagatrice è residente, in conformità della legislazione di questo Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell'altro Stato contraente, [2] l'aliquota d'imposta così applicata non può eccedere: | ||||||
| il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando essi sono pagati da una società che esercita un'officina idroelettrica per lo sfruttamento delle forze idriche del Reno tra il lago di Costanza e Basilea (impianti idroelettrici di confine sul Reno); | ||||||
| il 30 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando si tratta di redditi provenienti da partecipazioni a un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da diritti di godimento, da obbligazioni con partecipazione agli utili o da prestiti parziari e se questi importi sono deducibili all'atto della determinazione degli utili del debitore; | ||||||
| il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi nei casi che non sono contemplati dalle disposizioni delle lettere a) o b). [3] | ||||||
| Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui la società pagatrice è residente esenta da imposta i dividendi pagati se il beneficiario effettivo è una società (ma non una società di persone) residente nell'altro Stato contraente e detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni, compreso il giorno di pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risulterebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi). [4] In caso di dividendi versati da una società anonima immobiliare tedesca con partecipazioni quotate in borsa («Immobilien-Aktiengesellschaft mit börsennotierten Anteilen; REIT-AG»), un fondo d'investimento tedesco o da una società anonima d'investimento tedesca non si applica il primo periodo, bensì il paragrafo 2 lettera c). Questo non riguarda l'imposizione della società per quanto concerne gli utili con i quali sono pagati i dividendi. [5] | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi provenienti da azioni, diritti di godimento (p.es. azioni o buoni di godimento), da quote di una società a garanzia limitata, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altri diritti - ad eccezione dei crediti - portanti partecipazione agli utili, nonché i redditi di altre quote sociali equiparati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente, compresi i redditi provenienti da partecipazioni ad un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da obbligazioni portanti partecipazione agli utili o da prestiti parziari, come pure le distribuzioni provenienti da quote in fondi d'investimento. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la società pagatrice dei dividendi è residente, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti di detto altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo d'imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono, in tutto o in parte, utili o redditi provenienti da detto altro Stato. Sono riservate le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 10. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. dal 17 ott. 1989, approvato dall'AF l'8 giu. 1990, in vigore dal 30 nov. 1990 (RU 1990 18071806; FF 1989 III 1325). [2] Espr. introdotta dall'art. 9 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [3] Nuovo testo giusta l'art. II del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [4] Nuovo testo giusta l'art. 9 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [5] Nuovo testo giusta l'art. 1 del Prot. del 27 ott. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 21 dic. 2011 (RU 2012 825823; FF 2011 453). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 10 [1] |
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| I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. | ||||||
| Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti anche nello Stato contraente di cui la società pagatrice è residente, in conformità della legislazione di questo Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell'altro Stato contraente, [2] l'aliquota d'imposta così applicata non può eccedere: | ||||||
| il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando essi sono pagati da una società che esercita un'officina idroelettrica per lo sfruttamento delle forze idriche del Reno tra il lago di Costanza e Basilea (impianti idroelettrici di confine sul Reno); | ||||||
| il 30 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando si tratta di redditi provenienti da partecipazioni a un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da diritti di godimento, da obbligazioni con partecipazione agli utili o da prestiti parziari e se questi importi sono deducibili all'atto della determinazione degli utili del debitore; | ||||||
| il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi nei casi che non sono contemplati dalle disposizioni delle lettere a) o b). [3] | ||||||
| Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui la società pagatrice è residente esenta da imposta i dividendi pagati se il beneficiario effettivo è una società (ma non una società di persone) residente nell'altro Stato contraente e detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni, compreso il giorno di pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risulterebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi). [4] In caso di dividendi versati da una società anonima immobiliare tedesca con partecipazioni quotate in borsa («Immobilien-Aktiengesellschaft mit börsennotierten Anteilen; REIT-AG»), un fondo d'investimento tedesco o da una società anonima d'investimento tedesca non si applica il primo periodo, bensì il paragrafo 2 lettera c). Questo non riguarda l'imposizione della società per quanto concerne gli utili con i quali sono pagati i dividendi. [5] | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi provenienti da azioni, diritti di godimento (p.es. azioni o buoni di godimento), da quote di una società a garanzia limitata, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altri diritti - ad eccezione dei crediti - portanti partecipazione agli utili, nonché i redditi di altre quote sociali equiparati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente, compresi i redditi provenienti da partecipazioni ad un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da obbligazioni portanti partecipazione agli utili o da prestiti parziari, come pure le distribuzioni provenienti da quote in fondi d'investimento. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la società pagatrice dei dividendi è residente, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti di detto altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo d'imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono, in tutto o in parte, utili o redditi provenienti da detto altro Stato. Sono riservate le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 10. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. dal 17 ott. 1989, approvato dall'AF l'8 giu. 1990, in vigore dal 30 nov. 1990 (RU 1990 18071806; FF 1989 III 1325). [2] Espr. introdotta dall'art. 9 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [3] Nuovo testo giusta l'art. II del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [4] Nuovo testo giusta l'art. 9 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [5] Nuovo testo giusta l'art. 1 del Prot. del 27 ott. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 21 dic. 2011 (RU 2012 825823; FF 2011 453). | ||||||
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RI 0.631.252.913.693.3 D Accordo del 15 giugno 2010 tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Rheinfelden-Autobahn (CH)/Rheinfelden-Autobahn (D) Art. 1 |
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| Presso il valico di confine di Rheinfelden-Autobahn (Svizzera)/Rheinfelden-Autobahn (Germania) sono istituiti, sul territorio della Confederazione Svizzera e su quello della Repubblica federale di Germania, uffici a controlli nazionali abbinati. | ||||||
| I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici. | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 10 [1] |
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| I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. | ||||||
| Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti anche nello Stato contraente di cui la società pagatrice è residente, in conformità della legislazione di questo Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell'altro Stato contraente, [2] l'aliquota d'imposta così applicata non può eccedere: | ||||||
| il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando essi sono pagati da una società che esercita un'officina idroelettrica per lo sfruttamento delle forze idriche del Reno tra il lago di Costanza e Basilea (impianti idroelettrici di confine sul Reno); | ||||||
| il 30 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando si tratta di redditi provenienti da partecipazioni a un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da diritti di godimento, da obbligazioni con partecipazione agli utili o da prestiti parziari e se questi importi sono deducibili all'atto della determinazione degli utili del debitore; | ||||||
| il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi nei casi che non sono contemplati dalle disposizioni delle lettere a) o b). [3] | ||||||
| Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui la società pagatrice è residente esenta da imposta i dividendi pagati se il beneficiario effettivo è una società (ma non una società di persone) residente nell'altro Stato contraente e detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni, compreso il giorno di pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risulterebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi). [4] In caso di dividendi versati da una società anonima immobiliare tedesca con partecipazioni quotate in borsa («Immobilien-Aktiengesellschaft mit börsennotierten Anteilen; REIT-AG»), un fondo d'investimento tedesco o da una società anonima d'investimento tedesca non si applica il primo periodo, bensì il paragrafo 2 lettera c). Questo non riguarda l'imposizione della società per quanto concerne gli utili con i quali sono pagati i dividendi. [5] | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi provenienti da azioni, diritti di godimento (p.es. azioni o buoni di godimento), da quote di una società a garanzia limitata, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altri diritti - ad eccezione dei crediti - portanti partecipazione agli utili, nonché i redditi di altre quote sociali equiparati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente, compresi i redditi provenienti da partecipazioni ad un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da obbligazioni portanti partecipazione agli utili o da prestiti parziari, come pure le distribuzioni provenienti da quote in fondi d'investimento. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la società pagatrice dei dividendi è residente, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti di detto altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo d'imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono, in tutto o in parte, utili o redditi provenienti da detto altro Stato. Sono riservate le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 10. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. dal 17 ott. 1989, approvato dall'AF l'8 giu. 1990, in vigore dal 30 nov. 1990 (RU 1990 18071806; FF 1989 III 1325). [2] Espr. introdotta dall'art. 9 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [3] Nuovo testo giusta l'art. II del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [4] Nuovo testo giusta l'art. 9 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [5] Nuovo testo giusta l'art. 1 del Prot. del 27 ott. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 21 dic. 2011 (RU 2012 825823; FF 2011 453). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 10 [1] |
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| I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. | ||||||
| Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti anche nello Stato contraente di cui la società pagatrice è residente, in conformità della legislazione di questo Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell'altro Stato contraente, [2] l'aliquota d'imposta così applicata non può eccedere: | ||||||
| il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando essi sono pagati da una società che esercita un'officina idroelettrica per lo sfruttamento delle forze idriche del Reno tra il lago di Costanza e Basilea (impianti idroelettrici di confine sul Reno); | ||||||
| il 30 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando si tratta di redditi provenienti da partecipazioni a un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da diritti di godimento, da obbligazioni con partecipazione agli utili o da prestiti parziari e se questi importi sono deducibili all'atto della determinazione degli utili del debitore; | ||||||
| il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi nei casi che non sono contemplati dalle disposizioni delle lettere a) o b). [3] | ||||||
| Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui la società pagatrice è residente esenta da imposta i dividendi pagati se il beneficiario effettivo è una società (ma non una società di persone) residente nell'altro Stato contraente e detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni, compreso il giorno di pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risulterebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi). [4] In caso di dividendi versati da una società anonima immobiliare tedesca con partecipazioni quotate in borsa («Immobilien-Aktiengesellschaft mit börsennotierten Anteilen; REIT-AG»), un fondo d'investimento tedesco o da una società anonima d'investimento tedesca non si applica il primo periodo, bensì il paragrafo 2 lettera c). Questo non riguarda l'imposizione della società per quanto concerne gli utili con i quali sono pagati i dividendi. [5] | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi provenienti da azioni, diritti di godimento (p.es. azioni o buoni di godimento), da quote di una società a garanzia limitata, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altri diritti - ad eccezione dei crediti - portanti partecipazione agli utili, nonché i redditi di altre quote sociali equiparati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente, compresi i redditi provenienti da partecipazioni ad un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da obbligazioni portanti partecipazione agli utili o da prestiti parziari, come pure le distribuzioni provenienti da quote in fondi d'investimento. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la società pagatrice dei dividendi è residente, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti di detto altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo d'imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono, in tutto o in parte, utili o redditi provenienti da detto altro Stato. Sono riservate le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 10. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. dal 17 ott. 1989, approvato dall'AF l'8 giu. 1990, in vigore dal 30 nov. 1990 (RU 1990 18071806; FF 1989 III 1325). [2] Espr. introdotta dall'art. 9 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [3] Nuovo testo giusta l'art. II del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [4] Nuovo testo giusta l'art. 9 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [5] Nuovo testo giusta l'art. 1 del Prot. del 27 ott. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 21 dic. 2011 (RU 2012 825823; FF 2011 453). | ||||||
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RI 0.631.252.913.693.3 D Accordo del 15 giugno 2010 tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Rheinfelden-Autobahn (CH)/Rheinfelden-Autobahn (D) Art. 3 |
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| La Direzione delle dogane di Basilea, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall'altra, disciplinano di comune accordo i dettagli. | ||||||
| I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine. | ||||||
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RI 0.631.252.913.693.3 D Accordo del 15 giugno 2010 tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Rheinfelden-Autobahn (CH)/Rheinfelden-Autobahn (D) Art. 3 |
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| La Direzione delle dogane di Basilea, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall'altra, disciplinano di comune accordo i dettagli. | ||||||
| I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine. | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 10 [1] |
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| I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. | ||||||
| Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti anche nello Stato contraente di cui la società pagatrice è residente, in conformità della legislazione di questo Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell'altro Stato contraente, [2] l'aliquota d'imposta così applicata non può eccedere: | ||||||
| il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando essi sono pagati da una società che esercita un'officina idroelettrica per lo sfruttamento delle forze idriche del Reno tra il lago di Costanza e Basilea (impianti idroelettrici di confine sul Reno); | ||||||
| il 30 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando si tratta di redditi provenienti da partecipazioni a un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da diritti di godimento, da obbligazioni con partecipazione agli utili o da prestiti parziari e se questi importi sono deducibili all'atto della determinazione degli utili del debitore; | ||||||
| il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi nei casi che non sono contemplati dalle disposizioni delle lettere a) o b). [3] | ||||||
| Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui la società pagatrice è residente esenta da imposta i dividendi pagati se il beneficiario effettivo è una società (ma non una società di persone) residente nell'altro Stato contraente e detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni, compreso il giorno di pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risulterebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi). [4] In caso di dividendi versati da una società anonima immobiliare tedesca con partecipazioni quotate in borsa («Immobilien-Aktiengesellschaft mit börsennotierten Anteilen; REIT-AG»), un fondo d'investimento tedesco o da una società anonima d'investimento tedesca non si applica il primo periodo, bensì il paragrafo 2 lettera c). Questo non riguarda l'imposizione della società per quanto concerne gli utili con i quali sono pagati i dividendi. [5] | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi provenienti da azioni, diritti di godimento (p.es. azioni o buoni di godimento), da quote di una società a garanzia limitata, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altri diritti - ad eccezione dei crediti - portanti partecipazione agli utili, nonché i redditi di altre quote sociali equiparati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente, compresi i redditi provenienti da partecipazioni ad un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da obbligazioni portanti partecipazione agli utili o da prestiti parziari, come pure le distribuzioni provenienti da quote in fondi d'investimento. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la società pagatrice dei dividendi è residente, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti di detto altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo d'imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono, in tutto o in parte, utili o redditi provenienti da detto altro Stato. Sono riservate le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 10. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. dal 17 ott. 1989, approvato dall'AF l'8 giu. 1990, in vigore dal 30 nov. 1990 (RU 1990 18071806; FF 1989 III 1325). [2] Espr. introdotta dall'art. 9 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [3] Nuovo testo giusta l'art. II del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [4] Nuovo testo giusta l'art. 9 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [5] Nuovo testo giusta l'art. 1 del Prot. del 27 ott. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 21 dic. 2011 (RU 2012 825823; FF 2011 453). | ||||||
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RI 0.631.252.913.693.3 D Accordo del 15 giugno 2010 tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Rheinfelden-Autobahn (CH)/Rheinfelden-Autobahn (D) Art. 3 |
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| La Direzione delle dogane di Basilea, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall'altra, disciplinano di comune accordo i dettagli. | ||||||
| I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine. | ||||||
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RI 0.631.252.913.693.3 D Accordo del 15 giugno 2010 tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Rheinfelden-Autobahn (CH)/Rheinfelden-Autobahn (D) Art. 3 |
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| La Direzione delle dogane di Basilea, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall'altra, disciplinano di comune accordo i dettagli. | ||||||
| I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine. | ||||||
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RI 0.631.252.913.693.3 D Accordo del 15 giugno 2010 tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Rheinfelden-Autobahn (CH)/Rheinfelden-Autobahn (D) Art. 3 |
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| La Direzione delle dogane di Basilea, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall'altra, disciplinano di comune accordo i dettagli. | ||||||
| I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine. | ||||||
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RI 0.631.252.913.693.3 D Accordo del 15 giugno 2010 tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Rheinfelden-Autobahn (CH)/Rheinfelden-Autobahn (D) Art. 3 |
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| La Direzione delle dogane di Basilea, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall'altra, disciplinano di comune accordo i dettagli. | ||||||
| I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine. | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 28 |
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| Allorché le imposte sui dividendi, gli interessi e i diritti di licenza sono riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta (alla fonte), il diritto di procedere a detta ritenuta fiscale non è pregiudicato dalla presente convenzione. | ||||||
| L'imposta riscossa mediante ritenuta (alla fonte) deve, tuttavia, essere rimborsata a richiesta, qualora la riscossione sia limitata dalla convenzione. In luogo del rimborso è possibile, a richiesta, rinunziare alla detrazione dell'imposta che colpisce i diritti di licenza. | ||||||
| Il termine per presentare l'istanza di rimborso è di tre anni dalla fine dell'anno civile in cui sono maturati i dividendi, gli interessi o i diritti di licenza. | ||||||
| Le istanze devono essere sempre corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente, certificante che si verificano le condizioni per l'assoggettamento fiscale illimitato. | ||||||
| Le autorità competenti disciplineranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, le altre modalità della procedura. | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 28 |
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| Allorché le imposte sui dividendi, gli interessi e i diritti di licenza sono riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta (alla fonte), il diritto di procedere a detta ritenuta fiscale non è pregiudicato dalla presente convenzione. | ||||||
| L'imposta riscossa mediante ritenuta (alla fonte) deve, tuttavia, essere rimborsata a richiesta, qualora la riscossione sia limitata dalla convenzione. In luogo del rimborso è possibile, a richiesta, rinunziare alla detrazione dell'imposta che colpisce i diritti di licenza. | ||||||
| Il termine per presentare l'istanza di rimborso è di tre anni dalla fine dell'anno civile in cui sono maturati i dividendi, gli interessi o i diritti di licenza. | ||||||
| Le istanze devono essere sempre corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente, certificante che si verificano le condizioni per l'assoggettamento fiscale illimitato. | ||||||
| Le autorità competenti disciplineranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, le altre modalità della procedura. | ||||||
VoSeite 16
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 28 |
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| Allorché le imposte sui dividendi, gli interessi e i diritti di licenza sono riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta (alla fonte), il diritto di procedere a detta ritenuta fiscale non è pregiudicato dalla presente convenzione. | ||||||
| L'imposta riscossa mediante ritenuta (alla fonte) deve, tuttavia, essere rimborsata a richiesta, qualora la riscossione sia limitata dalla convenzione. In luogo del rimborso è possibile, a richiesta, rinunziare alla detrazione dell'imposta che colpisce i diritti di licenza. | ||||||
| Il termine per presentare l'istanza di rimborso è di tre anni dalla fine dell'anno civile in cui sono maturati i dividendi, gli interessi o i diritti di licenza. | ||||||
| Le istanze devono essere sempre corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente, certificante che si verificano le condizioni per l'assoggettamento fiscale illimitato. | ||||||
| Le autorità competenti disciplineranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, le altre modalità della procedura. | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 10 [1] |
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| I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. | ||||||
| Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti anche nello Stato contraente di cui la società pagatrice è residente, in conformità della legislazione di questo Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell'altro Stato contraente, [2] l'aliquota d'imposta così applicata non può eccedere: | ||||||
| il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando essi sono pagati da una società che esercita un'officina idroelettrica per lo sfruttamento delle forze idriche del Reno tra il lago di Costanza e Basilea (impianti idroelettrici di confine sul Reno); | ||||||
| il 30 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando si tratta di redditi provenienti da partecipazioni a un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da diritti di godimento, da obbligazioni con partecipazione agli utili o da prestiti parziari e se questi importi sono deducibili all'atto della determinazione degli utili del debitore; | ||||||
| il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi nei casi che non sono contemplati dalle disposizioni delle lettere a) o b). [3] | ||||||
| Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui la società pagatrice è residente esenta da imposta i dividendi pagati se il beneficiario effettivo è una società (ma non una società di persone) residente nell'altro Stato contraente e detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni, compreso il giorno di pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risulterebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi). [4] In caso di dividendi versati da una società anonima immobiliare tedesca con partecipazioni quotate in borsa («Immobilien-Aktiengesellschaft mit börsennotierten Anteilen; REIT-AG»), un fondo d'investimento tedesco o da una società anonima d'investimento tedesca non si applica il primo periodo, bensì il paragrafo 2 lettera c). Questo non riguarda l'imposizione della società per quanto concerne gli utili con i quali sono pagati i dividendi. [5] | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi provenienti da azioni, diritti di godimento (p.es. azioni o buoni di godimento), da quote di una società a garanzia limitata, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altri diritti - ad eccezione dei crediti - portanti partecipazione agli utili, nonché i redditi di altre quote sociali equiparati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente, compresi i redditi provenienti da partecipazioni ad un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da obbligazioni portanti partecipazione agli utili o da prestiti parziari, come pure le distribuzioni provenienti da quote in fondi d'investimento. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la società pagatrice dei dividendi è residente, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti di detto altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo d'imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono, in tutto o in parte, utili o redditi provenienti da detto altro Stato. Sono riservate le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 10. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. dal 17 ott. 1989, approvato dall'AF l'8 giu. 1990, in vigore dal 30 nov. 1990 (RU 1990 18071806; FF 1989 III 1325). [2] Espr. introdotta dall'art. 9 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [3] Nuovo testo giusta l'art. II del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [4] Nuovo testo giusta l'art. 9 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [5] Nuovo testo giusta l'art. 1 del Prot. del 27 ott. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 21 dic. 2011 (RU 2012 825823; FF 2011 453). | ||||||
|
RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 16 |
||||||
| L'imposta preventiva scade: | ||||||
| sugli interessi delle obbligazioni di cassa e degli averi di clienti presso banche o casse di risparmio svizzere: 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre commerciale, per gli interessi maturati nel corso dello stesso; | ||||||
| ... | ||||||
| sugli altri redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettere i-iter LIFD [3] e sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettera j LIFD: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12); | ||||||
| sulle prestazioni d'assicurazione: 30 giorni dopo la fine di ogni mese, per le prestazioni eseguite nel corso dello stesso. | ||||||
| Un interesse di mora è dovuto, senza diffida, sugli importi di imposta non ancora pagati alle scadenze stabilite dal capoverso 1. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il tasso di interesse. [4] | ||||||
| Non è dovuto alcun interesse di mora se le condizioni materiali per l'adempimento dell'obbligazione fiscale sono soddisfatte mediante la notifica della prestazione imponibile conformemente a: | ||||||
| l'articolo 20 e le sue disposizioni d'esecuzione; | ||||||
| l'articolo 20a e le sue disposizioni d'esecuzione; o | ||||||
| l'accordo internazionale applicabile nel singolo caso e le sue disposizioni d'esecuzione. [6] | ||||||
| Se il debitore è dichiarato fallito, o se trasferisce il domicilio o il luogo di soggiorno all'estero, l'imposta scade all'atto di tale dichiarazione o trasferimento. | ||||||
| [1] Abrogata dal n. II 4 della LF del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849). La correzione del 25 giu. 2019 concerne solamente il testo francese (RU 2019 2013). [3] RS 642.11 [4] Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963). [5] Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951). [6] Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 15 feb. 2017 (RU 2017 497; FF 2015 43954429). | ||||||
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RI 0.631.252.913.693.3 D Accordo del 15 giugno 2010 tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Rheinfelden-Autobahn (CH)/Rheinfelden-Autobahn (D) Art. 3 |
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| La Direzione delle dogane di Basilea, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall'altra, disciplinano di comune accordo i dettagli. | ||||||
| I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine. | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 10 [1] |
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| I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. | ||||||
| Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti anche nello Stato contraente di cui la società pagatrice è residente, in conformità della legislazione di questo Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell'altro Stato contraente, [2] l'aliquota d'imposta così applicata non può eccedere: | ||||||
| il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando essi sono pagati da una società che esercita un'officina idroelettrica per lo sfruttamento delle forze idriche del Reno tra il lago di Costanza e Basilea (impianti idroelettrici di confine sul Reno); | ||||||
| il 30 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando si tratta di redditi provenienti da partecipazioni a un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da diritti di godimento, da obbligazioni con partecipazione agli utili o da prestiti parziari e se questi importi sono deducibili all'atto della determinazione degli utili del debitore; | ||||||
| il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi nei casi che non sono contemplati dalle disposizioni delle lettere a) o b). [3] | ||||||
| Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui la società pagatrice è residente esenta da imposta i dividendi pagati se il beneficiario effettivo è una società (ma non una società di persone) residente nell'altro Stato contraente e detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni, compreso il giorno di pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risulterebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi). [4] In caso di dividendi versati da una società anonima immobiliare tedesca con partecipazioni quotate in borsa («Immobilien-Aktiengesellschaft mit börsennotierten Anteilen; REIT-AG»), un fondo d'investimento tedesco o da una società anonima d'investimento tedesca non si applica il primo periodo, bensì il paragrafo 2 lettera c). Questo non riguarda l'imposizione della società per quanto concerne gli utili con i quali sono pagati i dividendi. [5] | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi provenienti da azioni, diritti di godimento (p.es. azioni o buoni di godimento), da quote di una società a garanzia limitata, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altri diritti - ad eccezione dei crediti - portanti partecipazione agli utili, nonché i redditi di altre quote sociali equiparati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente, compresi i redditi provenienti da partecipazioni ad un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da obbligazioni portanti partecipazione agli utili o da prestiti parziari, come pure le distribuzioni provenienti da quote in fondi d'investimento. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la società pagatrice dei dividendi è residente, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti di detto altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo d'imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono, in tutto o in parte, utili o redditi provenienti da detto altro Stato. Sono riservate le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 10. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. dal 17 ott. 1989, approvato dall'AF l'8 giu. 1990, in vigore dal 30 nov. 1990 (RU 1990 18071806; FF 1989 III 1325). [2] Espr. introdotta dall'art. 9 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [3] Nuovo testo giusta l'art. II del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [4] Nuovo testo giusta l'art. 9 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [5] Nuovo testo giusta l'art. 1 del Prot. del 27 ott. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 21 dic. 2011 (RU 2012 825823; FF 2011 453). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 10 [1] |
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| I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. | ||||||
| Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti anche nello Stato contraente di cui la società pagatrice è residente, in conformità della legislazione di questo Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell'altro Stato contraente, [2] l'aliquota d'imposta così applicata non può eccedere: | ||||||
| il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando essi sono pagati da una società che esercita un'officina idroelettrica per lo sfruttamento delle forze idriche del Reno tra il lago di Costanza e Basilea (impianti idroelettrici di confine sul Reno); | ||||||
| il 30 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando si tratta di redditi provenienti da partecipazioni a un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da diritti di godimento, da obbligazioni con partecipazione agli utili o da prestiti parziari e se questi importi sono deducibili all'atto della determinazione degli utili del debitore; | ||||||
| il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi nei casi che non sono contemplati dalle disposizioni delle lettere a) o b). [3] | ||||||
| Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui la società pagatrice è residente esenta da imposta i dividendi pagati se il beneficiario effettivo è una società (ma non una società di persone) residente nell'altro Stato contraente e detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni, compreso il giorno di pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risulterebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi). [4] In caso di dividendi versati da una società anonima immobiliare tedesca con partecipazioni quotate in borsa («Immobilien-Aktiengesellschaft mit börsennotierten Anteilen; REIT-AG»), un fondo d'investimento tedesco o da una società anonima d'investimento tedesca non si applica il primo periodo, bensì il paragrafo 2 lettera c). Questo non riguarda l'imposizione della società per quanto concerne gli utili con i quali sono pagati i dividendi. [5] | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi provenienti da azioni, diritti di godimento (p.es. azioni o buoni di godimento), da quote di una società a garanzia limitata, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altri diritti - ad eccezione dei crediti - portanti partecipazione agli utili, nonché i redditi di altre quote sociali equiparati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente, compresi i redditi provenienti da partecipazioni ad un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da obbligazioni portanti partecipazione agli utili o da prestiti parziari, come pure le distribuzioni provenienti da quote in fondi d'investimento. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la società pagatrice dei dividendi è residente, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti di detto altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo d'imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono, in tutto o in parte, utili o redditi provenienti da detto altro Stato. Sono riservate le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 10. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. dal 17 ott. 1989, approvato dall'AF l'8 giu. 1990, in vigore dal 30 nov. 1990 (RU 1990 18071806; FF 1989 III 1325). [2] Espr. introdotta dall'art. 9 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [3] Nuovo testo giusta l'art. II del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [4] Nuovo testo giusta l'art. 9 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [5] Nuovo testo giusta l'art. 1 del Prot. del 27 ott. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 21 dic. 2011 (RU 2012 825823; FF 2011 453). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 21 |
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| Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero [1] o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. | ||||||
| Gli scritti indirizzati all'Istituto federale della proprietà intellettuale [2] non possono essergli validamente trasmessi per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera. [3] | ||||||
| Se la parte si rivolge in tempo utile a un'autorità incompetente, il termine è reputato osservato. | ||||||
| Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità. [4] | ||||||
| [1] Oggi: La Posta Svizzera (Posta). [2] Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [3] Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1976 che modifica la LF sui brevetti d'invenzione, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [4] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 10 [1] |
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| I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. | ||||||
| Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti anche nello Stato contraente di cui la società pagatrice è residente, in conformità della legislazione di questo Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell'altro Stato contraente, [2] l'aliquota d'imposta così applicata non può eccedere: | ||||||
| il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando essi sono pagati da una società che esercita un'officina idroelettrica per lo sfruttamento delle forze idriche del Reno tra il lago di Costanza e Basilea (impianti idroelettrici di confine sul Reno); | ||||||
| il 30 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando si tratta di redditi provenienti da partecipazioni a un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da diritti di godimento, da obbligazioni con partecipazione agli utili o da prestiti parziari e se questi importi sono deducibili all'atto della determinazione degli utili del debitore; | ||||||
| il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi nei casi che non sono contemplati dalle disposizioni delle lettere a) o b). [3] | ||||||
| Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui la società pagatrice è residente esenta da imposta i dividendi pagati se il beneficiario effettivo è una società (ma non una società di persone) residente nell'altro Stato contraente e detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni, compreso il giorno di pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risulterebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi). [4] In caso di dividendi versati da una società anonima immobiliare tedesca con partecipazioni quotate in borsa («Immobilien-Aktiengesellschaft mit börsennotierten Anteilen; REIT-AG»), un fondo d'investimento tedesco o da una società anonima d'investimento tedesca non si applica il primo periodo, bensì il paragrafo 2 lettera c). Questo non riguarda l'imposizione della società per quanto concerne gli utili con i quali sono pagati i dividendi. [5] | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi provenienti da azioni, diritti di godimento (p.es. azioni o buoni di godimento), da quote di una società a garanzia limitata, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altri diritti - ad eccezione dei crediti - portanti partecipazione agli utili, nonché i redditi di altre quote sociali equiparati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente, compresi i redditi provenienti da partecipazioni ad un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da obbligazioni portanti partecipazione agli utili o da prestiti parziari, come pure le distribuzioni provenienti da quote in fondi d'investimento. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la società pagatrice dei dividendi è residente, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti di detto altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo d'imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono, in tutto o in parte, utili o redditi provenienti da detto altro Stato. Sono riservate le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 10. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. dal 17 ott. 1989, approvato dall'AF l'8 giu. 1990, in vigore dal 30 nov. 1990 (RU 1990 18071806; FF 1989 III 1325). [2] Espr. introdotta dall'art. 9 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [3] Nuovo testo giusta l'art. II del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [4] Nuovo testo giusta l'art. 9 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [5] Nuovo testo giusta l'art. 1 del Prot. del 27 ott. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 21 dic. 2011 (RU 2012 825823; FF 2011 453). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 10 [1] |
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| I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. | ||||||
| Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti anche nello Stato contraente di cui la società pagatrice è residente, in conformità della legislazione di questo Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell'altro Stato contraente, [2] l'aliquota d'imposta così applicata non può eccedere: | ||||||
| il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando essi sono pagati da una società che esercita un'officina idroelettrica per lo sfruttamento delle forze idriche del Reno tra il lago di Costanza e Basilea (impianti idroelettrici di confine sul Reno); | ||||||
| il 30 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando si tratta di redditi provenienti da partecipazioni a un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da diritti di godimento, da obbligazioni con partecipazione agli utili o da prestiti parziari e se questi importi sono deducibili all'atto della determinazione degli utili del debitore; | ||||||
| il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi nei casi che non sono contemplati dalle disposizioni delle lettere a) o b). [3] | ||||||
| Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui la società pagatrice è residente esenta da imposta i dividendi pagati se il beneficiario effettivo è una società (ma non una società di persone) residente nell'altro Stato contraente e detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni, compreso il giorno di pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risulterebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi). [4] In caso di dividendi versati da una società anonima immobiliare tedesca con partecipazioni quotate in borsa («Immobilien-Aktiengesellschaft mit börsennotierten Anteilen; REIT-AG»), un fondo d'investimento tedesco o da una società anonima d'investimento tedesca non si applica il primo periodo, bensì il paragrafo 2 lettera c). Questo non riguarda l'imposizione della società per quanto concerne gli utili con i quali sono pagati i dividendi. [5] | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi provenienti da azioni, diritti di godimento (p.es. azioni o buoni di godimento), da quote di una società a garanzia limitata, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altri diritti - ad eccezione dei crediti - portanti partecipazione agli utili, nonché i redditi di altre quote sociali equiparati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente, compresi i redditi provenienti da partecipazioni ad un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da obbligazioni portanti partecipazione agli utili o da prestiti parziari, come pure le distribuzioni provenienti da quote in fondi d'investimento. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la società pagatrice dei dividendi è residente, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti di detto altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo d'imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono, in tutto o in parte, utili o redditi provenienti da detto altro Stato. Sono riservate le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 10. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. dal 17 ott. 1989, approvato dall'AF l'8 giu. 1990, in vigore dal 30 nov. 1990 (RU 1990 18071806; FF 1989 III 1325). [2] Espr. introdotta dall'art. 9 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [3] Nuovo testo giusta l'art. II del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [4] Nuovo testo giusta l'art. 9 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [5] Nuovo testo giusta l'art. 1 del Prot. del 27 ott. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 21 dic. 2011 (RU 2012 825823; FF 2011 453). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 10 [1] |
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| I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. | ||||||
| Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti anche nello Stato contraente di cui la società pagatrice è residente, in conformità della legislazione di questo Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell'altro Stato contraente, [2] l'aliquota d'imposta così applicata non può eccedere: | ||||||
| il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando essi sono pagati da una società che esercita un'officina idroelettrica per lo sfruttamento delle forze idriche del Reno tra il lago di Costanza e Basilea (impianti idroelettrici di confine sul Reno); | ||||||
| il 30 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando si tratta di redditi provenienti da partecipazioni a un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da diritti di godimento, da obbligazioni con partecipazione agli utili o da prestiti parziari e se questi importi sono deducibili all'atto della determinazione degli utili del debitore; | ||||||
| il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi nei casi che non sono contemplati dalle disposizioni delle lettere a) o b). [3] | ||||||
| Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui la società pagatrice è residente esenta da imposta i dividendi pagati se il beneficiario effettivo è una società (ma non una società di persone) residente nell'altro Stato contraente e detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni, compreso il giorno di pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risulterebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi). [4] In caso di dividendi versati da una società anonima immobiliare tedesca con partecipazioni quotate in borsa («Immobilien-Aktiengesellschaft mit börsennotierten Anteilen; REIT-AG»), un fondo d'investimento tedesco o da una società anonima d'investimento tedesca non si applica il primo periodo, bensì il paragrafo 2 lettera c). Questo non riguarda l'imposizione della società per quanto concerne gli utili con i quali sono pagati i dividendi. [5] | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi provenienti da azioni, diritti di godimento (p.es. azioni o buoni di godimento), da quote di una società a garanzia limitata, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altri diritti - ad eccezione dei crediti - portanti partecipazione agli utili, nonché i redditi di altre quote sociali equiparati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente, compresi i redditi provenienti da partecipazioni ad un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da obbligazioni portanti partecipazione agli utili o da prestiti parziari, come pure le distribuzioni provenienti da quote in fondi d'investimento. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la società pagatrice dei dividendi è residente, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti di detto altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo d'imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono, in tutto o in parte, utili o redditi provenienti da detto altro Stato. Sono riservate le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 10. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. dal 17 ott. 1989, approvato dall'AF l'8 giu. 1990, in vigore dal 30 nov. 1990 (RU 1990 18071806; FF 1989 III 1325). [2] Espr. introdotta dall'art. 9 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [3] Nuovo testo giusta l'art. II del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [4] Nuovo testo giusta l'art. 9 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [5] Nuovo testo giusta l'art. 1 del Prot. del 27 ott. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 21 dic. 2011 (RU 2012 825823; FF 2011 453). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 28 |
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| Allorché le imposte sui dividendi, gli interessi e i diritti di licenza sono riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta (alla fonte), il diritto di procedere a detta ritenuta fiscale non è pregiudicato dalla presente convenzione. | ||||||
| L'imposta riscossa mediante ritenuta (alla fonte) deve, tuttavia, essere rimborsata a richiesta, qualora la riscossione sia limitata dalla convenzione. In luogo del rimborso è possibile, a richiesta, rinunziare alla detrazione dell'imposta che colpisce i diritti di licenza. | ||||||
| Il termine per presentare l'istanza di rimborso è di tre anni dalla fine dell'anno civile in cui sono maturati i dividendi, gli interessi o i diritti di licenza. | ||||||
| Le istanze devono essere sempre corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente, certificante che si verificano le condizioni per l'assoggettamento fiscale illimitato. | ||||||
| Le autorità competenti disciplineranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, le altre modalità della procedura. | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 10 [1] |
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| I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. | ||||||
| Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti anche nello Stato contraente di cui la società pagatrice è residente, in conformità della legislazione di questo Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell'altro Stato contraente, [2] l'aliquota d'imposta così applicata non può eccedere: | ||||||
| il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando essi sono pagati da una società che esercita un'officina idroelettrica per lo sfruttamento delle forze idriche del Reno tra il lago di Costanza e Basilea (impianti idroelettrici di confine sul Reno); | ||||||
| il 30 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando si tratta di redditi provenienti da partecipazioni a un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da diritti di godimento, da obbligazioni con partecipazione agli utili o da prestiti parziari e se questi importi sono deducibili all'atto della determinazione degli utili del debitore; | ||||||
| il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi nei casi che non sono contemplati dalle disposizioni delle lettere a) o b). [3] | ||||||
| Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui la società pagatrice è residente esenta da imposta i dividendi pagati se il beneficiario effettivo è una società (ma non una società di persone) residente nell'altro Stato contraente e detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni, compreso il giorno di pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risulterebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi). [4] In caso di dividendi versati da una società anonima immobiliare tedesca con partecipazioni quotate in borsa («Immobilien-Aktiengesellschaft mit börsennotierten Anteilen; REIT-AG»), un fondo d'investimento tedesco o da una società anonima d'investimento tedesca non si applica il primo periodo, bensì il paragrafo 2 lettera c). Questo non riguarda l'imposizione della società per quanto concerne gli utili con i quali sono pagati i dividendi. [5] | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi provenienti da azioni, diritti di godimento (p.es. azioni o buoni di godimento), da quote di una società a garanzia limitata, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altri diritti - ad eccezione dei crediti - portanti partecipazione agli utili, nonché i redditi di altre quote sociali equiparati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente, compresi i redditi provenienti da partecipazioni ad un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da obbligazioni portanti partecipazione agli utili o da prestiti parziari, come pure le distribuzioni provenienti da quote in fondi d'investimento. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la società pagatrice dei dividendi è residente, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti di detto altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo d'imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono, in tutto o in parte, utili o redditi provenienti da detto altro Stato. Sono riservate le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 10. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. dal 17 ott. 1989, approvato dall'AF l'8 giu. 1990, in vigore dal 30 nov. 1990 (RU 1990 18071806; FF 1989 III 1325). [2] Espr. introdotta dall'art. 9 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [3] Nuovo testo giusta l'art. II del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [4] Nuovo testo giusta l'art. 9 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [5] Nuovo testo giusta l'art. 1 del Prot. del 27 ott. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 21 dic. 2011 (RU 2012 825823; FF 2011 453). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 73 |
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| Se l'obbligazione è produttiva d'interessi, la cui misura non sia stabilita dalle parti, dalla legge o dall'uso, saranno dovuti gli interessi in ragione del cinque per cento all'anno. | ||||||
| È riservato al diritto pubblico di provvedere contro gli abusi in materia di interessi convenzionali. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 104 |
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| Il debitore in mora al pagamento di una somma di danaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento all'anno, quand'anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore. | ||||||
| Qualora nel contratto fossero stipulati, sia direttamente, sia mediante periodica provvisione bancaria, degli interessi superiori al cinque per cento, questi si potranno richiedere anche durante la mora. | ||||||
| Fra commercianti, finché nel luogo del pagamento lo sconto bancario ordinario superi il cinque per cento, potranno richiedersi gli interessi moratori in questa più elevata misura. | ||||||
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RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 16 |
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| L'imposta preventiva scade: | ||||||
| sugli interessi delle obbligazioni di cassa e degli averi di clienti presso banche o casse di risparmio svizzere: 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre commerciale, per gli interessi maturati nel corso dello stesso; | ||||||
| ... | ||||||
| sugli altri redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettere i-iter LIFD [3] e sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettera j LIFD: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12); | ||||||
| sulle prestazioni d'assicurazione: 30 giorni dopo la fine di ogni mese, per le prestazioni eseguite nel corso dello stesso. | ||||||
| Un interesse di mora è dovuto, senza diffida, sugli importi di imposta non ancora pagati alle scadenze stabilite dal capoverso 1. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il tasso di interesse. [4] | ||||||
| Non è dovuto alcun interesse di mora se le condizioni materiali per l'adempimento dell'obbligazione fiscale sono soddisfatte mediante la notifica della prestazione imponibile conformemente a: | ||||||
| l'articolo 20 e le sue disposizioni d'esecuzione; | ||||||
| l'articolo 20a e le sue disposizioni d'esecuzione; o | ||||||
| l'accordo internazionale applicabile nel singolo caso e le sue disposizioni d'esecuzione. [6] | ||||||
| Se il debitore è dichiarato fallito, o se trasferisce il domicilio o il luogo di soggiorno all'estero, l'imposta scade all'atto di tale dichiarazione o trasferimento. | ||||||
| [1] Abrogata dal n. II 4 della LF del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849). La correzione del 25 giu. 2019 concerne solamente il testo francese (RU 2019 2013). [3] RS 642.11 [4] Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963). [5] Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951). [6] Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 15 feb. 2017 (RU 2017 497; FF 2015 43954429). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
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| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 63 |
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| L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. | ||||||
| Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. | ||||||
| Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. | ||||||
| L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1] | ||||||
| La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: | ||||||
| da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; | ||||||
| da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia |
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| La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. | ||||||
| Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano. [1] | ||||||
| In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 4 [1] Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario |
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| Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: Valore litigioso in franchi Tassa in franchi 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000 | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 64 |
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| L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. | ||||||
| Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. | ||||||
| Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. | ||||||
| L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili. [1] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [3] sull'organizzazione delle autorità penali. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 7 Principio |
||||||
| La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. | ||||||
| Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. | ||||||
| Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. | ||||||
| Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. | ||||||
| L'articolo 6a è applicabile per analogia. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 7 Principio |
||||||
| La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. | ||||||
| Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. | ||||||
| Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. | ||||||
| Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. | ||||||
| L'articolo 6a è applicabile per analogia. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 82 Principio |
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| Il Tribunale federale giudica i ricorsi: | ||||||
| contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; | ||||||
| contro gli atti normativi cantonali; | ||||||
| concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 42 Atti scritti |
||||||
| Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. | ||||||
| Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1] | ||||||
| Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3] | ||||||
| Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. | ||||||
| In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: | ||||||
| il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; | ||||||
| le modalità di trasmissione; | ||||||
| le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5] | ||||||
| Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. | ||||||
| Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. | ||||||
| Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [4] RS 943.03 [5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||