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RS 273 PC Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale Art. 17 |
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| La sostituzione di parte è ammessa solo col consenso della controparte. | ||||||
| La parte che si ritira è solidalmente responsabile, con quella che la sostituisce, delle spese giudiziarie fatte fino alla sostituzione. | ||||||
| Il cambiamento di persone per successione universale o in virtù di disposizioni legali speciali non costituisce sostituzione di parte. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 71 |
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| Nei casi per i quali la presente legge non prevede disposizioni speciali sulla procedura si applicano per analogia le prescrizioni della PC [1]. | ||||||
| [1] RS 273 | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 240 |
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| L'amministrazione del fallimento cura gli interessi della massa e provvede alla sua liquidazione. Essa rappresenta la massa in giudizio. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 206 [1] |
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| Tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento. Fanno eccezione le esecuzioni per realizzazione di pegni appartenenti a terzi. | ||||||
| Le esecuzioni per crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento si proseguono, durante la procedura di fallimento, in via di pignoramento o di realizzazione del pegno. | ||||||
| Durante la procedura di fallimento, il debitore non può chiedere la dichiarazione di un altro fallimento facendo nota la propria insolvenza (art. 191). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 198 |
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| I beni su cui gravano diritti di pegno sono compresi nella massa, salvo il diritto preferenziale [1] dei creditori pignoratizi. | ||||||
| [1] Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 247 [1] |
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| Entro sessanta giorni dallo scadere del termine per le insinuazioni, l'amministrazione del fallimento forma lo stato di graduazione dei crediti («graduatoria», art. 219 e 220). | ||||||
| Se un fondo fa parte della massa, l'amministrazione compila entro lo stesso termine un elenco degli oneri che lo gravano (diritti di pegno, servitù, oneri fondiari e diritti personali annotati). L'elenco degli oneri costituisce parte integrante della graduatoria. | ||||||
| Se è stata costituita una delegazione dei creditori, l'amministrazione del fallimento sottopone alla sua approvazione la graduatoria e l'elenco degli oneri; la delegazione può modificarli entro dieci giorni. | ||||||
| L'autorità di vigilanza può, all'occorrenza, prorogare questi termini. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.32 RUF Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF) Art. 85 [1] |
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| La compilazione dello stato di riparto ha luogo secondo le seguenti norme: | ||||||
| In prima linea si deve esporre con esattezza, per ogni singolo ente gravato da diritti di pegno, la somma ricavata dalla vendita, nonché le spese occorse per la sua inventarizzazione, amministrazione e realizzazione. L'importo di queste spese speciali verrà dedotto dalla somma ricavata dalla vendita. | ||||||
| Se, fatta la deduzione delle spese, e coperti tutti i crediti assistiti da diritto di pegno, rimane ancora un'eccedenza, questa viene aggiunta alla somma ricavata dalla realizzazione dei beni non gravati da diritti di pegno. Se il ricavo della vendita non basta per soddisfare tutti i creditori aventi diritti di pegno sull'ente venduto, l'importo rimasto scoperto dei loro crediti viene iscritto nelle classi prima a terza fra i crediti non garantiti da pegno, sempre che il fallito sia personalmente tenuto al pagamento di detti crediti. | ||||||
| La somma ricavata dalla vendita dei beni non gravati da diritti di pegno, aggiunta all'eccedenza risultante dalla realizzazione dei beni gravati da diritti di pegno, serve anzitutto a coprire le altre spese di liquidazione (spese generali), comprese quelle di un eventuale inventario pubblico antecedente al fallimento; la rimanenza viene ripartita fra i creditori non aventi diritti di pegno, in conformità della graduatoria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884). | ||||||
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RS 273 PC Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale Art. 72 |
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| Quando una lite diventa senz'oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti, ma senz'ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 71 |
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| Nei casi per i quali la presente legge non prevede disposizioni speciali sulla procedura si applicano per analogia le prescrizioni della PC [1]. | ||||||
| [1] RS 273 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 798 |
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| Il pegno immobiliare può essere costituito per il medesimo credito sopra più fondi, se questi appartengono al medesimo proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali. | ||||||
| In tutti gli altri casi, a costituire più fondi in pegno per il medesimo credito, occorre che ognuno di essi ne sia gravato per una determinata parte. | ||||||
| Salvo patto contrario, l'onere è ripartito in proporzione del valore di ogni fondo. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 794 |
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| Nella costituzione del pegno immobiliare dev'essere in ogni caso determinato l'importo del credito in moneta svizzera. | ||||||
| Se l'obbligazione è indeterminata, deve essere indicato l'importo massimo della garanzia immobiliare per tutte le pretese del creditore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 795 |
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| Gli interessi possono essere fissati liberamente, riservate le disposizioni contro l'usura. | ||||||
| La legislazione cantonale può determinare il saggio massimo dell'interesse per i crediti garantiti da pegno immobiliare. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 796 |
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| Il pegno immobiliare può essere costituito solamente sopra fondi intavolati nel registro fondiario. | ||||||
| I Cantoni sono autorizzati a sottoporre a speciali disposizioni od anche a vietare la costituzione in pegno di fondi del demanio pubblico, di terreni patriziali o pascoli appartenenti a corporazioni, e degli inerenti diritti d'uso. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 798 |
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| Il pegno immobiliare può essere costituito per il medesimo credito sopra più fondi, se questi appartengono al medesimo proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali. | ||||||
| In tutti gli altri casi, a costituire più fondi in pegno per il medesimo credito, occorre che ognuno di essi ne sia gravato per una determinata parte. | ||||||
| Salvo patto contrario, l'onere è ripartito in proporzione del valore di ogni fondo. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 798 |
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| Il pegno immobiliare può essere costituito per il medesimo credito sopra più fondi, se questi appartengono al medesimo proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali. | ||||||
| In tutti gli altri casi, a costituire più fondi in pegno per il medesimo credito, occorre che ognuno di essi ne sia gravato per una determinata parte. | ||||||
| Salvo patto contrario, l'onere è ripartito in proporzione del valore di ogni fondo. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 798 |
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| Il pegno immobiliare può essere costituito per il medesimo credito sopra più fondi, se questi appartengono al medesimo proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali. | ||||||
| In tutti gli altri casi, a costituire più fondi in pegno per il medesimo credito, occorre che ognuno di essi ne sia gravato per una determinata parte. | ||||||
| Salvo patto contrario, l'onere è ripartito in proporzione del valore di ogni fondo. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 798 |
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| Il pegno immobiliare può essere costituito per il medesimo credito sopra più fondi, se questi appartengono al medesimo proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali. | ||||||
| In tutti gli altri casi, a costituire più fondi in pegno per il medesimo credito, occorre che ognuno di essi ne sia gravato per una determinata parte. | ||||||
| Salvo patto contrario, l'onere è ripartito in proporzione del valore di ogni fondo. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 133 [1] |
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| I fondi sono realizzati ai pubblici incanti dall'ufficio d'esecuzione non prima di un mese né più tardi di tre mesi dal giorno del ricevimento della domanda di realizzazione. | ||||||
| Su istanza del debitore e con l'accordo esplicito di tutti i creditori pignoratizi e pignoranti, si può procedere alla realizzazione anche prima che un creditore sia legittimato a richiederla. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 156 [1] |
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| La realizzazione si fa secondo gli articoli 122 a 143b. Le condizioni d'incanto (art. 135) stabiliscono nondimeno che la parte del prezzo di realizzazione spettante al credito del procedente deve essere pagata in denaro, salvo pattuizione contraria tra gli interessati. Esse dichiarano inoltre che gli oneri fondiari iscritti nel registro fondiario a favore del procedente devono essere cancellati. | ||||||
| I titoli di credito garantiti da pegno immobiliare e per i quali è designato come creditore il proprietario o il portatore, dati in pegno dal proprietario, sono ridotti, in caso di realizzazione separata, all'importo della somma ricavata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 798 |
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| Il pegno immobiliare può essere costituito per il medesimo credito sopra più fondi, se questi appartengono al medesimo proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali. | ||||||
| In tutti gli altri casi, a costituire più fondi in pegno per il medesimo credito, occorre che ognuno di essi ne sia gravato per una determinata parte. | ||||||
| Salvo patto contrario, l'onere è ripartito in proporzione del valore di ogni fondo. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 140 [1] |
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| Prima dell'incanto, l'ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e all'estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati). | ||||||
| L'ufficiale comunica l'elenco di tali oneri agli interessati, impartendo loro un termine di dieci giorni per contestarlo. Sono applicabili gli articoli 106 a 109. | ||||||
| L'ufficiale ordina inoltre una stima del fondo e la comunica agli interessati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 816 |
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| Il creditore ha il diritto di essere pagato sul ricavo del fondo nel caso che non sia altrimenti soddisfatto. | ||||||
| Il patto che in difetto di pagamento il pegno immobiliare debba decadere in proprietà del creditore, è nullo. | ||||||
| Se più fondi sono costituiti in pegno per il medesimo credito, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno deve essere intrapresa simultaneamente su tutti, ma la realizzazione sarà compiuta solo nella misura ritenuta necessaria dall'ufficio delle esecuzioni. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 151 [1] |
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| La domanda d'esecuzione per un credito garantito da pegno (art. 37) deve enunciare, oltre alle indicazioni enumerate nell'articolo 67, l'oggetto del pegno. All'occorrenza, essa deve inoltre precisare: | ||||||
| il nome del terzo che ha costituito il pegno o che ne è diventato proprietario; | ||||||
| se il fondo pignorato è l'abitazione familiare (art. 169 CC [2]) o l'abitazione comune (art. 14 della L del 18 giu. 2004 [3] sull'unione domestica registrata) del debitore o del terzo. [4] | ||||||
| Il creditore che domanda l'esecuzione per la realizzazione di un pegno manuale sul quale gravi un diritto di pegno posteriore di un terzo (art. 886 CC) deve informarne quest'ultimo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] RS 210 [3] RS 211.231 [4] Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 816 |
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| Il creditore ha il diritto di essere pagato sul ricavo del fondo nel caso che non sia altrimenti soddisfatto. | ||||||
| Il patto che in difetto di pagamento il pegno immobiliare debba decadere in proprietà del creditore, è nullo. | ||||||
| Se più fondi sono costituiti in pegno per il medesimo credito, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno deve essere intrapresa simultaneamente su tutti, ma la realizzazione sarà compiuta solo nella misura ritenuta necessaria dall'ufficio delle esecuzioni. | ||||||
|
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 138 |
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| L'avviso dell'incanto, («bando») è pubblicato almeno un mese prima. | ||||||
| Il bando contiene: | ||||||
| il luogo, il giorno e l'ora dell'incanto; | ||||||
| l'indicazione del giorno dal quale saranno esposte le condizioni dell'incanto; | ||||||
| l'ingiunzione ai creditori ipotecari e a tutti gli altri interessati di insinuare all'ufficio d'esecuzione, entro venti giorni, le loro pretese sul fondo, specialmente per interessi e spese. L'ingiunzione deve contenere la comminatoria che, scaduto il termine predetto, essi potranno partecipare alla somma ricavata dalla realizzazione soltanto in quanto i loro diritti siano iscritti nel registro fondiario. | ||||||
| Simile ingiunzione è diretta anche ai possessori di servitù, in quanto sia ancora applicabile il diritto cantonale. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nuovo testo giusta l'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233Tit. fin. art. 60). | ||||||
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RS 281.42 RFF Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) Art. 107 |
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| Se più fondi appartenenti allo stesso proprietario sono costituiti in pegno per il credito per cui l'esecuzione è promossa, se ne realizzerà soltanto quanto basti per soddisfare il creditore pignoratizio istante e i crediti garantiti da pegno precedenti in grado (art. 119 cpv. 2 LEF). Saranno realizzati in primo luogo i fondi che non sono gravati da diritti di pegno posteriori in grado a quello del creditore procedente. | ||||||
| Se i fondi costituiti in pegno per il medesimo credito appartengono a diversi proprietari, saranno venduti anzitutto i fondi appartenenti al debitore. Se il loro ricavo è insufficiente, si procederà alla vendita dei fondi appartenenti a terzi, che dovranno essere realizzati tutti nel medesimo incanto (art. 816 cpv. 3 CC [1]). | ||||||
| Le condizioni d'incanto indicheranno l'ordine nel quale i fondi verranno messi all'asta (art. 45 lett. b). | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 798 |
||||||
| Il pegno immobiliare può essere costituito per il medesimo credito sopra più fondi, se questi appartengono al medesimo proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali. | ||||||
| In tutti gli altri casi, a costituire più fondi in pegno per il medesimo credito, occorre che ognuno di essi ne sia gravato per una determinata parte. | ||||||
| Salvo patto contrario, l'onere è ripartito in proporzione del valore di ogni fondo. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 816 |
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| Il creditore ha il diritto di essere pagato sul ricavo del fondo nel caso che non sia altrimenti soddisfatto. | ||||||
| Il patto che in difetto di pagamento il pegno immobiliare debba decadere in proprietà del creditore, è nullo. | ||||||
| Se più fondi sono costituiti in pegno per il medesimo credito, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno deve essere intrapresa simultaneamente su tutti, ma la realizzazione sarà compiuta solo nella misura ritenuta necessaria dall'ufficio delle esecuzioni. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie |
||||||
| Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. | ||||||
| In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. | ||||||
| Le spese inutili sono pagate da chi le causa. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. | ||||||
| Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 68 Spese ripetibili |
||||||
| Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. | ||||||
| La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. | ||||||
| Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. | ||||||
| Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 67 Spese del procedimento anteriore |
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| Se modifica la decisione impugnata, il Tribunale federale può ripartire diversamente le spese del procedimento anteriore. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 68 Spese ripetibili |
||||||
| Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. | ||||||
| La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. | ||||||
| Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. | ||||||
| Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. | ||||||