Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BG.2012.41

Decisione del 16 novembre 2012 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti, Cancelliere Davide Francesconi

Parti

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

Richiedente

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

Opponente

Oggetto

Competenza ratione materiae (art. 28
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 28 Conflitti - I conflitti tra il pubblico ministero della Confederazione e le autorità penali cantonali sono decisi dal Tribunale penale federale.
CPP)

Fatti:

A. Mediante segnalazione del 6 marzo 2012, il Prof. Dr. Med. A., cittadino svizzero, ha portato all'attenzione del Ministero pubblico del Cantone Ticino (di seguito: MP-TI) un "tentativo di frode informatica". Quest'ultimo ha infatti ricevuto più volte un e-mail apparentemente inviato da un presunto "Director Customer Service" della banca B., nel quale veniva in sostanza chiesto di seguire delle determinate istruzioni, e meglio di compilare un formulario per il rimborso di una somma di denaro erroneamente addebitata, dovendo in tal modo verosimilmente fornire gli estremi di identificazione del proprio conto bancario.

B. Ricevuta tale segnalazione, il MP-TI ha, in data 8 marzo 2012, conferito mandato di indagine alla Polizia cantonale giusta l'art. 309 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 309 Apertura dell'istruzione - 1 Il pubblico ministero apre l'istruzione se:
1    Il pubblico ministero apre l'istruzione se:
a  da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato;
b  dispone provvedimenti coercitivi;
c  è stato informato dalla polizia ai sensi dell'articolo 307 capoverso 1.
2    Il pubblico ministero può trasmettere alla polizia, perché compia indagini supplementari, i rapporti e le denunce dai quali non emergano chiaramente indizi di reato.
3    Il pubblico ministero apre l'istruzione mediante un decreto; nel decreto designa l'imputato e il reato contestatogli. Il decreto non va necessariamente motivato, né notificato. Esso non è impugnabile.
4    Il pubblico ministero rinuncia ad aprire l'istruzione se emana immediatamente un decreto di non luogo a procedere o un decreto d'accusa.
CPP, senza tuttavia procedere all'apertura formale dell'istruzione.

C. Le indagini svolte dalla Polizia cantonale, riassunte nel relativo rapporto d'esecuzione del 29 aprile 2012, hanno determinato che si è trattato di un cosiddetto caso di "phishing" e hanno potuto localizzare in Germania il mittente dell'e-mail in questione, identificato per il tramite del numero IP ("Internet Protocol address"), scoperto essere in uso ad un provider tedesco, tale C. AG, a Z.

D. Con lettera del 27 agosto 2012, il MP-TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare dell'incarto, si è rivolto al Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC), postulando l'assunzione da parte dell'autorità federale del procedimento in questione, alla luce della giurisprudenza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale in materia di casi di "phishing", espressamente richiamata (TPF 2011 170).

E. In data 25 settembre 2012 il MPC ha rifiutato la richiesta di assunzione del procedimento in parola, rilevando che la fattispecie avrebbe i classici contorni di un banale tentativo di truffa mediante invio di un singolo e-mail. A dire dell'autorità federale, il caso di specie non costituirebbe un caso particolarmente complesso e con ramificazioni internazionali tali da giustificare una conduzione unitaria e coordinata. Nemmeno sarebbero ravvisabili aggressioni illegali da parte di hacker, né l'intervento di sedicenti intermediari finanziari in Svizzera.

F. Mediante "istanza di determinazione della competenza per materia (art. 28
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 28 Conflitti - I conflitti tra il pubblico ministero della Confederazione e le autorità penali cantonali sono decisi dal Tribunale penale federale.
CPP)" del 4 ottobre 2012, il MP-TI chiede a questa Corte di accertare la competenza della giurisdizione federale, trattandosi nella fattispecie di un caso riconducibile al fenomeno "phishing", per il perseguimento del quale occorrono una visione d'insieme del territorio svizzero, specializzazione nella materia e continui contatti con inquirenti esteri.

G. In data 18 ottobre 2012 il MPC, in risposta alla suddetta istanza, ha ribadito la propria precedente presa di posizione, rilevando che non sarebbero dati i presupposti per ammettere la giurisdizione federale, il caso in esame distinguendosi in maniera sostanziale dai tradizionali casi di "phishing". Si tratterebbe di un caso di scarsa complessità, che non richiederebbe né particolari conoscenze né tantomeno particolari competenze specialistiche in materia.

H. Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coinvolte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.

1.1 La competenza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a statuire in merito a conflitti di competenza tra il pubblico ministero della Confederazione e le autorità penali cantonali discende dai combinati disposti di cui agli artt. 28 CPP e 37 cpv. 1 LOAP. In assenza di esplicite disposizioni processuali disciplinanti la materia, la Corte dei reclami penali statuisce secondo le regole che la legge e la giurisprudenza hanno stabilito per la risoluzione di conflitti di foro in ambito intercantonale (Kipfer, Basler Kommentar, Basilea 2011, art. 28
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 28 Conflitti - I conflitti tra il pubblico ministero della Confederazione e le autorità penali cantonali sono decisi dal Tribunale penale federale.
CPP, no. 2; Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ed., Berna 2004, no. 419 e il rinvio alla DTF 128 IV 225 consid. 2.3; TPF 2011 170 consid. 1.1). Condizione per adire la presente Corte è, da un lato, l'esistenza di una contestazione relativa alla competenza giurisdizionale e, dall'altro, che le parti coinvolte abbiano proceduto a prendere posizione in merito mediante uno scambio di scritti. Riguardo alla procedura applicabile, nonché al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, quest'ultima considera applicabili gli artt. 379 e segg. CPP, segnatamente gli artt. 393 e segg. CPP (Kipfer, op. cit., art. 28
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 28 Conflitti - I conflitti tra il pubblico ministero della Confederazione e le autorità penali cantonali sono decisi dal Tribunale penale federale.
CPP, no. 2; Bertossa, Commentaire romand du CPP, Basilea 2011, art. 28
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 28 Conflitti - I conflitti tra il pubblico ministero della Confederazione e le autorità penali cantonali sono decisi dal Tribunale penale federale.
CPP, no. 4; Galliani/Marcellini Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, art. 28, no. 3).

1.2 Le autorità legittimate a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di scritti, nonché nel procedimento dinanzi alla presente Corte, sono determinate secondo il diritto cantonale (Schweri/Bänziger, op. cit., no. 564; Galliani/Marcellini, op. cit., art. 40
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 40 Conflitti in materia di foro - 1 Se vi è contestazione fra le autorità penali del medesimo Cantone sul foro competente, decide il pubblico ministero superiore o generale oppure, in mancanza di siffatte funzioni, la giurisdizione cantonale di reclamo.18
1    Se vi è contestazione fra le autorità penali del medesimo Cantone sul foro competente, decide il pubblico ministero superiore o generale oppure, in mancanza di siffatte funzioni, la giurisdizione cantonale di reclamo.18
2    Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della promozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché decida.
3    L'autorità competente a decidere sul foro può stabilire un foro diverso da quello previsto negli articoli 31-37 se il centro dell'attività penalmente rilevante, la situazione personale dell'imputato o altri motivi pertinenti lo esigono.
CPP, no. 5). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 1 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del Cantone Ticino del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), il Ministero pubblico è l'autorità abilitata ad inoltrare una richiesta come quella in esame. Inoltrata in data 4 ottobre 2012, ossia entro il termine di 10 giorni dalla fine dello scambio di scritti con il MPC, avvenuto in data 25 settembre 2012, l'istanza è dunque ricevibile in ordine.

2.

2.1 L'adempimento dei presupposti processuali e l'assenza di impedimenti a procedere sono condizioni essenziali affinché l'autorità possa essere investita, e condurre, un procedimento penale. La competenza ratione materiae, ratione loci, così come quella funzionale sono presupposti processuali detti "positivi", il cui adempimento deve essere verificato d'ufficio e ad ogni stadio della procedura (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerische Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, p. 179 no. 13 e segg.; Kipfer, op. cit., ad intro art. 22
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 22 Giurisdizione cantonale - Le autorità penali cantonali perseguono e giudicano i reati previsti dal diritto federale; sono fatte salve le eccezioni di legge.
– 28 CPP, no. 5). La ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni in materia penale è disciplinata dagli artt. 22 – 28 CPP. L'art. 22
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 22 Giurisdizione cantonale - Le autorità penali cantonali perseguono e giudicano i reati previsti dal diritto federale; sono fatte salve le eccezioni di legge.
CPP sancisce la primaria competenza cantonale a perseguire e giudicare i reati previsti dal diritto federale, mentre la competenza delle autorità federali costituisce l'eccezione, e come tale deve essere espressamente prevista dalla legge (DTF 125 IV 165 consid. 5). La competenza federale è regolata a sua volta dagli artt. 23 – 24 CPP.

2.2 Ai sensi dell'art. 24 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 24 - 1 Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP13 nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che:14
1    Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP13 nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che:14
a  siano stati commessi prevalentemente all'estero;
b  siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell'attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi.
2    In caso di crimini di cui ai titoli secondo e undecimo CP, il pubblico ministero della Confederazione può aprire un'istruzione qualora:
a  siano realizzate le condizioni di cui al capoverso 1; e
b  nessuna autorità cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal pubblico ministero della Confederazione l'assunzione del procedimento.
3    L'apertura di un'istruzione secondo il capoverso 2 determina la competenza giurisdizionale federale.
CPP sottostanno alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
, 260quinques, 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
, 305ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.428
1    Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.428
2    Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.429
e 322ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322ter - Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,
– 322septies CP, nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP, a condizione che siano stati commessi prevalentemente all'estero (lett. a) oppure in più in Cantoni senza un riferimento prevalente in uno di essi (lett. b). La norma riprendere sostanzialmente l'art. 337 aCP (rispettivamente l'art. 340bis aCP), di modo che ci si può riferire alla dottrina e alla giurisprudenza sviluppate in riferimento alle predette norme. L'istituzione di nuove competenze della Confederazione aveva quale scopo quello di contrastare con miglior efficienza le nuove forme di criminalità, segnatamente quella organizzata, il riciclaggio di denaro nonché determinati generi di criminalità economica, ritenuta l'alta complessità nonché il carattere transcantonale o internazionale di tali fattispecie. Portata e complessità dei reati devono rendere necessario lo svolgimento unitario delle indagini (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 1998 sui provvedimenti intesi a migliorare l'efficienza e la legalità nel procedimento penale, FF 1998 1095; Bertossa, op. cit., art. 24
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 24 - 1 Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP13 nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che:14
1    Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP13 nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che:14
a  siano stati commessi prevalentemente all'estero;
b  siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell'attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi.
2    In caso di crimini di cui ai titoli secondo e undecimo CP, il pubblico ministero della Confederazione può aprire un'istruzione qualora:
a  siano realizzate le condizioni di cui al capoverso 1; e
b  nessuna autorità cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal pubblico ministero della Confederazione l'assunzione del procedimento.
3    L'apertura di un'istruzione secondo il capoverso 2 determina la competenza giurisdizionale federale.
CPP, no. 2). La nozione di reato commesso prevalentemente all'estero (pour une part préponderante à l'étranger; zu einem wesentlichen Teil im Ausland) deve essere analizzata secondo i normali canoni di metodologia giuridica, onde appurare, al di là del significato puramente letterale del testo, quale sia l'interpretazione più vicina alla volontà del legislatore. A questo proposito è necessario richiamarsi a quella che è l'idea guida della riforma legislativa, ovvero l'intento di migliorare l'efficienza e le caratteristiche dello Stato di diritto in sede di perseguimento penale, di fronte alle nuove forme di criminalità, segnatamente quella organizzata, il riciclaggio di denaro, nonché determinati generi di criminalità economica. Nel dubbio occorre dunque scegliere l'interpretazione che permette di operare in maniera più efficace contro questo tipo di criminalità, tenendo conto delle risorse disponibili. In quest'ottica il concetto di parte preponderante rispettivamente di parte importante del reato va interpretato non in termini quantitativi o peggio ancora
contabili ma in termini qualitativi. Il reato è dunque da considerarsi commesso prevalentemente all'estero se la componente estera raggiunge una massa critica tale per cui i nuovi strumenti d'indagine messi a disposizione della Confederazione si rivelano più adatti, rispetto a quelli cantonali, nella prospettiva di un'efficiente repressione del crimine (DTF 130 IV 68 consid. 2.2. e i riferimenti ivi citati; Bertossa, op. cit., art. 24
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 24 - 1 Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP13 nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che:14
1    Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP13 nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che:14
a  siano stati commessi prevalentemente all'estero;
b  siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell'attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi.
2    In caso di crimini di cui ai titoli secondo e undecimo CP, il pubblico ministero della Confederazione può aprire un'istruzione qualora:
a  siano realizzate le condizioni di cui al capoverso 1; e
b  nessuna autorità cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal pubblico ministero della Confederazione l'assunzione del procedimento.
3    L'apertura di un'istruzione secondo il capoverso 2 determina la competenza giurisdizionale federale.
CPP, no. 5; Galliani/Marcellini, op. cit., art. 24
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 24 - 1 Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP13 nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che:14
1    Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP13 nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che:14
a  siano stati commessi prevalentemente all'estero;
b  siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell'attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi.
2    In caso di crimini di cui ai titoli secondo e undecimo CP, il pubblico ministero della Confederazione può aprire un'istruzione qualora:
a  siano realizzate le condizioni di cui al capoverso 1; e
b  nessuna autorità cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal pubblico ministero della Confederazione l'assunzione del procedimento.
3    L'apertura di un'istruzione secondo il capoverso 2 determina la competenza giurisdizionale federale.
CPP, no. 3).

2.3 Nel caso concreto, un cittadino svizzero residente in Ticino avrebbe ricevuto per tre volte un e-mail, apparentemente inviato dalla banca B., con il quale veniva invitato a compilare un determinato formulario per recuperare una somma di denaro erroneamente prelevata dal suo conto, e al cui testo si accedeva mediante un collegamento ipertestuale presente nell'e-mail stesso ("Klicken Sie hier, um Ihre Erstattung Form zugreifen"). Gli accertamenti svolti dalla polizia su incarico del magistrato competente, riassunti nel relativo rapporto d'esecuzione del 29 aprile 2012, portano a concludere circa l'esistenza di un caso di "phishing", e che il numero IP utilizzato dal mittente dell'incriminato messaggio è risultato essere in uso al provider C. AG, in Germania. Non risulta siano stati esperiti ulteriori atti di indagine, né risultano esservi, per quanto a conoscenza di questa Corte, ulteriori persone che abbiano segnalato all'autorità cantonale l'esistenza di casi analoghi.

2.4 Da quanto emerge dagli atti in possesso della scrivente Corte, sembrerebbe trattarsi dunque di un caso isolato, il quale non pare racchiudere in sé particolari complessità tecnico-informatiche, tali da richiedere specifiche conoscenze in materia. Nemmeno gli accertamenti svolti hanno permesso di rilevare particolari complessità della fattispecie, fatta eccezione per la verosimile localizzazione all'estero, e meglio in Germania, del mittente dell'e-mail. Vero è che questo Tribunale, in una pronuncia del 12 ottobre 2011 (TPF 2011 170), come ricordato anche dall'autorità istante, ha riconosciuto la necessità di una soluzione pragmatica per i casi di "phishing" e di conferire quindi il perseguimento degli autori ("mandanti") al MPC, poiché era stato ritenuto che la complessità della procedura, le ramificazioni internazionali nonché la complessità tecnica della fattispecie, richiedessero una conduzione unitaria e coordinata a livello federale (consid. 2.3). Nel caso in esame, tuttavia, il citato criterio di complessità della fattispecie, sia con riferimento alla procedura in quanto tale, sia con riferimento alle questioni di natura tecnica o informatica, sembra difettare, presentandosi piuttosto come un'iniziativa solitaria, ancorché proveniente dall'estero, al di fuori di un contesto criminale organizzato, o con intricate ramificazioni internazionali. In siffatte condizioni, venendo sostanzialmente a mancare le premesse essenziali - e poste a fondamento della richiamata decisione del 12 ottobre 2011 - che di principio giustificano l'attribuzione di casi come quello in esame al MPC, il procedimento di cui all'incarto no. 2012.2191 aperto dal MP-TI può eccezionalmente rimanere di competenza cantonale. Non si ravvisa dunque la necessità di affidarne il perseguimento all'autorità federale. Il MP-TI, entro questi limiti, è senz'altro in grado di far fronte al perseguimento della fattispecie in esame.

3. Sulla scorta di tutto quanto precede, l'istanza presentata dal MP-TI deve essere respinta. Le autorità cantonali sono le sole competenti per il perseguimento e il giudizio dei reati di cui all'inc. 2012.2191/AMB.

4. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 423 Principi - 1 Le spese procedurali sono sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto il procedimento; sono fatte salve disposizioni derogatorie del presente Codice.
1    Le spese procedurali sono sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto il procedimento; sono fatte salve disposizioni derogatorie del presente Codice.
2    e 3 ...273
CPP).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino è l'autorità competente per il perseguimento dei reati di cui all'incarto INC.2012.2191.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

Bellinzona, il 16 novembre 2012

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Ministero pubblico del Cantone Ticino

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici:

Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.