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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 82 Principio |
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| Il Tribunale federale giudica i ricorsi: | ||||||
| contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; | ||||||
| contro gli atti normativi cantonali; | ||||||
| concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 89 Diritto di ricorso |
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| Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. | ||||||
| Hanno inoltre diritto di ricorrere: | ||||||
| la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; | ||||||
| in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; | ||||||
| i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; | ||||||
| le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. | ||||||
| In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 90 Decisioni finali |
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| Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 93 Altre decisioni pregiudiziali e incidentali |
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| Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se: | ||||||
| esse possono causare un pregiudizio irreparabile; o | ||||||
| l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. | ||||||
| Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e nel campo dell'asilo non sono impugnabili. [1] Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Se il ricorso in virtù dei capoversi 1 e 2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 1° ott. 2010 sul coordinamento tra la procedura d'asilo e la procedura d'estradizione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 925; FF 2010 1295). | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 24 [1] Edifici e impianti a ubicazione vincolata [2] |
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| In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: | ||||||
| la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile; e | ||||||
| non vi si oppongono interessi preponderanti. | ||||||
| Il Consiglio federale può autorizzare risanamenti energetici che non sono disciplinati in un'altra base legale. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 37a [1] Edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali, esterni alla zona edificabile e non conformi alla destinazione della zona |
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| Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono autorizzati i cambiamenti di destinazione degli edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali eretti prima del 1° gennaio 1980 o non più conformi alla destinazione della zona in seguito a modifica dei piani d'utilizzazione. | ||||||
| Stabilisce a quali condizioni le strutture ricettive e della ristorazione erette fuori delle zone edificabili in conformità al diritto anteriore possono inoltre essere demolite e ricostruite e in che misura sono ammessi ampliamenti aziendali. Stabilisce inoltre a quali condizioni la demolizione di edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali siti all'interno dello stesso comparto territoriale ma in un altro luogo legittima ampliamenti supplementari dell'azienda. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 105 Fatti determinanti |
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| Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. | ||||||
| Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 95 Diritto svizzero |
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| Il ricorrente può far valere la violazione: | ||||||
| del diritto federale; | ||||||
| del diritto internazionale; | ||||||
| dei diritti costituzionali cantonali; | ||||||
| delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; | ||||||
| del diritto intercantonale. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti |
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| Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 105 Fatti determinanti |
||||||
| Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. | ||||||
| Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 16 [1] Zone agricole |
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| Le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; devono essere tenute per quanto possibile libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni e comprendono: | ||||||
| i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; | ||||||
| i terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura. | ||||||
| Per quanto possibile, devono essere delimitate ampie superfici contigue. | ||||||
| Nelle loro pianificazioni, i Cantoni tengono conto in maniera adeguata delle diverse funzioni della zona agricola. | ||||||
| Nelle zone agricole l'agricoltura e i suoi bisogni hanno la priorità rispetto alle utilizzazioni non agricole. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce in quali casi fuori delle zone edificabili è ammesso in ambito agricolo derogare alle disposizioni in materia di immissioni foniche e di odori della legge del 7 ottobre 1983 [3] sulla protezione dell'ambiente per assicurare la priorità dell'agricoltura. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). [3] RS 814.01 [4] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 22 Autorizzazione edilizia |
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| Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità. | ||||||
| L'autorizzazione è rilasciata solo se: | ||||||
| gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona d'utilizzazione; e | ||||||
| il fondo è urbanizzato. | ||||||
| Sono riservate le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale. | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 24 [1] Edifici e impianti a ubicazione vincolata [2] |
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| In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: | ||||||
| la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile; e | ||||||
| non vi si oppongono interessi preponderanti. | ||||||
| Il Consiglio federale può autorizzare risanamenti energetici che non sono disciplinati in un'altra base legale. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 37a [1] Edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali, esterni alla zona edificabile e non conformi alla destinazione della zona |
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| Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono autorizzati i cambiamenti di destinazione degli edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali eretti prima del 1° gennaio 1980 o non più conformi alla destinazione della zona in seguito a modifica dei piani d'utilizzazione. | ||||||
| Stabilisce a quali condizioni le strutture ricettive e della ristorazione erette fuori delle zone edificabili in conformità al diritto anteriore possono inoltre essere demolite e ricostruite e in che misura sono ammessi ampliamenti aziendali. Stabilisce inoltre a quali condizioni la demolizione di edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali siti all'interno dello stesso comparto territoriale ma in un altro luogo legittima ampliamenti supplementari dell'azienda. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 43 Edifici e impianti usati a scopi commerciali costruiti secondo il diritto anteriore (art. 37a LPT) [1] |
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| Cambiamenti di destinazione e ampliamenti di edifici e impianti usati a scopo commerciale divenuti non conformi alla destinazione della zona possono essere autorizzati se: | ||||||
| l'edificio o l'impianto è stato legalmente costruito o modificato; | ||||||
| non insorgono nuove implicazioni rilevanti su territorio e ambiente; | ||||||
| la nuova utilizzazione non è inammissibile secondo un altro atto legislativo federale. | ||||||
| d. a f. [2]... | ||||||
| La superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona può essere ampliata del 30 per cento; gli ampliamenti all'interno del volume esistente dell'edificio sono computati soltanto per la metà. | ||||||
| Se la superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona deve essere ampliata fuori del volume esistente dell'edificio per più di 100 m2, tale ampliamento può essere autorizzato soltanto se necessario al proseguimento dell'azienda. | ||||||
| Nel caso di strutture ricettive e della ristorazione erette in conformità al diritto anteriore la ricostruzione si basa ugualmente sui capoversi 1-3; per gli altri edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali eretti in conformità al diritto anteriore la ricostruzione si basa sull'articolo 42. [3] | ||||||
| Una volta smantellati, gli edifici e gli impianti legalmente destinati a un uso commerciale non vincolato all'ubicazione possono dare diritto a ulteriori ampliamenti di strutture ricettive e della ristorazione anche se ubicati in un luogo diverso all'interno dello stesso comparto territoriale. [4] | ||||||
| L'ulteriore ampliamento di una struttura ricettiva non può comportare il superamento della quota di 120 posti letto. Per gli esercizi di sola ristorazione, il numero di posti a sedere non può superare la quota di 100. Per le strutture miste, i valori massimi possono essere utilizzati proporzionalmente. Gli ulteriori ampliamenti possono creare al massimo una superficie degli edifici e altra superficie impermeabilizzata pari a quella altrove eliminata. Sono determinanti in particolare: | ||||||
| la necessità operativa; | ||||||
| l'entità delle valorizzazioni previste; e | ||||||
| i miglioramenti conseguibili mediante ulteriori misure di compensazione. [5] | ||||||
| Le compensazioni e le valorizzazioni necessarie devono essere effettuate o garantite prima dell'inizio dei lavori. [6] | ||||||
| Le strutture ricettive e della ristorazione autorizzate ai sensi dei capoversi 4-6 devono essere disponibili per lo scopo autorizzato oppure, se viene meno il fabbisogno o l'interesse, devono essere smantellate. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537). [2] Abrogate dalla cifra I dell'O del 10 ott. 2012, con effetto dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659). | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 24a [1] Cambiamenti di destinazione senza lavori di trasformazione fuori delle zone edificabili |
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| Quando il cambiamento di destinazione di un edificio o di un impianto fuori delle zone edificabili non necessita lavori di trasformazione ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1, l'autorizzazione è rilasciata se: | ||||||
| non ne deriva alcuna nuova ripercussione sul territorio, sull'urbanizzazione e sull'ambiente; e | ||||||
| esso non contravviene ad alcun altro atto normativo federale. | ||||||
| L'autorizzazione eccezionale è rilasciata con la riserva di una nuova decisione, presa d'ufficio, in caso di mutate condizioni. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457). | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 42 Trasformazione di edifici e impianti secondo il diritto anteriore [1] |
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| Una trasformazione è considerata parziale e un ampliamento è considerato moderato se l'identità dell'edificio o dell'impianto unitamente ai dintorni rimane conservata nei tratti essenziali. Sono ammessi miglioramenti volti a cambiare l'aspetto esterno. [2] | ||||||
| Stato di riferimento determinante per la valutazione dell'identità è lo stato in cui si trovava l'edificio o l'impianto al momento dell'assegnazione a una zona non edificabile. [3] | ||||||
| Il quesito se l'identità dell'edificio o dell'impianto rimanga sostanzialmente immutata va valutato tenendo conto di tutte le circostanze. In ogni caso valgono le seguenti regole: | ||||||
| all'interno del volume esistente dell'edificio la superficie utile lorda computabile non può essere ampliata di oltre il 60 per cento; questo valore può essere superato negli edifici con abitazione primaria secondo il diritto previgente ove ciò sia necessario per raggiungere complessivamente una superficie utile lorda computabile di 100 m2, sempreché l'edificio sia completamente urbanizzato e sia garantito che lo spazio abitativo è utilizzato come abitazione primaria; | ||||||
| si può procedere ad un ampliamento esterno se sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 24c capoverso 4 LPT; in questo caso, l'ampliamento totale, sia in relazione alla superficie utile lorda computabile, sia in relazione alla superficie totale (somma della superficie utile lorda computabile e della superficie accessoria lorda) non deve superare il 30 per cento o i 100 m2; gli ampliamenti all'interno del volume esistente dell'edificio sono computati solo per metà; | ||||||
| i lavori di trasformazione non devono consentire una modifica rilevante dell'utilizzazione di edifici abitati in origine solo temporaneamente. [5] | ||||||
| Un edificio o un impianto può essere ricostruito soltanto se al momento della distruzione o della demolizione era ancora utilizzabile secondo la destinazione e vi è ancora un interesse alla sua utilizzazione. Il volume dell'edificio può essere ricostruito entro i limiti necessari per realizzare la superficie ammessa ai sensi del capoverso 3 lettera b. L'ubicazione dell'edificio o dell'impianto sostitutivo può divergere in misura minima da quella dell'edificio o dell'impianto preesistente se motivi oggettivi lo giustificano. [6] | ||||||
| Gli impianti solari di cui all'articolo 18a capoverso 1 LPT non sono tenuti in considerazione nella valutazione di cui all'articolo 24c LPT. L'isolamento esterno necessario per un risanamento energetico o l'innalzamento del tetto necessario per l'isolamento, compreso l'eventuale impianto solare, possono essere autorizzati anche se comportano il superamento dei limiti di cui al capoverso 3 lettera a o b. Di per sé non comportano l'applicazione del capoverso 3 lettera b anziché del capoverso 3 lettera a. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537). [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 giu. 2022 (RU 2022 357). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659). | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 37a [1] Edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali, esterni alla zona edificabile e non conformi alla destinazione della zona |
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| Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono autorizzati i cambiamenti di destinazione degli edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali eretti prima del 1° gennaio 1980 o non più conformi alla destinazione della zona in seguito a modifica dei piani d'utilizzazione. | ||||||
| Stabilisce a quali condizioni le strutture ricettive e della ristorazione erette fuori delle zone edificabili in conformità al diritto anteriore possono inoltre essere demolite e ricostruite e in che misura sono ammessi ampliamenti aziendali. Stabilisce inoltre a quali condizioni la demolizione di edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali siti all'interno dello stesso comparto territoriale ma in un altro luogo legittima ampliamenti supplementari dell'azienda. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 43 Edifici e impianti usati a scopi commerciali costruiti secondo il diritto anteriore (art. 37a LPT) [1] |
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| Cambiamenti di destinazione e ampliamenti di edifici e impianti usati a scopo commerciale divenuti non conformi alla destinazione della zona possono essere autorizzati se: | ||||||
| l'edificio o l'impianto è stato legalmente costruito o modificato; | ||||||
| non insorgono nuove implicazioni rilevanti su territorio e ambiente; | ||||||
| la nuova utilizzazione non è inammissibile secondo un altro atto legislativo federale. | ||||||
| d. a f. [2]... | ||||||
| La superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona può essere ampliata del 30 per cento; gli ampliamenti all'interno del volume esistente dell'edificio sono computati soltanto per la metà. | ||||||
| Se la superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona deve essere ampliata fuori del volume esistente dell'edificio per più di 100 m2, tale ampliamento può essere autorizzato soltanto se necessario al proseguimento dell'azienda. | ||||||
| Nel caso di strutture ricettive e della ristorazione erette in conformità al diritto anteriore la ricostruzione si basa ugualmente sui capoversi 1-3; per gli altri edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali eretti in conformità al diritto anteriore la ricostruzione si basa sull'articolo 42. [3] | ||||||
| Una volta smantellati, gli edifici e gli impianti legalmente destinati a un uso commerciale non vincolato all'ubicazione possono dare diritto a ulteriori ampliamenti di strutture ricettive e della ristorazione anche se ubicati in un luogo diverso all'interno dello stesso comparto territoriale. [4] | ||||||
| L'ulteriore ampliamento di una struttura ricettiva non può comportare il superamento della quota di 120 posti letto. Per gli esercizi di sola ristorazione, il numero di posti a sedere non può superare la quota di 100. Per le strutture miste, i valori massimi possono essere utilizzati proporzionalmente. Gli ulteriori ampliamenti possono creare al massimo una superficie degli edifici e altra superficie impermeabilizzata pari a quella altrove eliminata. Sono determinanti in particolare: | ||||||
| la necessità operativa; | ||||||
| l'entità delle valorizzazioni previste; e | ||||||
| i miglioramenti conseguibili mediante ulteriori misure di compensazione. [5] | ||||||
| Le compensazioni e le valorizzazioni necessarie devono essere effettuate o garantite prima dell'inizio dei lavori. [6] | ||||||
| Le strutture ricettive e della ristorazione autorizzate ai sensi dei capoversi 4-6 devono essere disponibili per lo scopo autorizzato oppure, se viene meno il fabbisogno o l'interesse, devono essere smantellate. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537). [2] Abrogate dalla cifra I dell'O del 10 ott. 2012, con effetto dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659). | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 43 Edifici e impianti usati a scopi commerciali costruiti secondo il diritto anteriore (art. 37a LPT) [1] |
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| Cambiamenti di destinazione e ampliamenti di edifici e impianti usati a scopo commerciale divenuti non conformi alla destinazione della zona possono essere autorizzati se: | ||||||
| l'edificio o l'impianto è stato legalmente costruito o modificato; | ||||||
| non insorgono nuove implicazioni rilevanti su territorio e ambiente; | ||||||
| la nuova utilizzazione non è inammissibile secondo un altro atto legislativo federale. | ||||||
| d. a f. [2]... | ||||||
| La superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona può essere ampliata del 30 per cento; gli ampliamenti all'interno del volume esistente dell'edificio sono computati soltanto per la metà. | ||||||
| Se la superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona deve essere ampliata fuori del volume esistente dell'edificio per più di 100 m2, tale ampliamento può essere autorizzato soltanto se necessario al proseguimento dell'azienda. | ||||||
| Nel caso di strutture ricettive e della ristorazione erette in conformità al diritto anteriore la ricostruzione si basa ugualmente sui capoversi 1-3; per gli altri edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali eretti in conformità al diritto anteriore la ricostruzione si basa sull'articolo 42. [3] | ||||||
| Una volta smantellati, gli edifici e gli impianti legalmente destinati a un uso commerciale non vincolato all'ubicazione possono dare diritto a ulteriori ampliamenti di strutture ricettive e della ristorazione anche se ubicati in un luogo diverso all'interno dello stesso comparto territoriale. [4] | ||||||
| L'ulteriore ampliamento di una struttura ricettiva non può comportare il superamento della quota di 120 posti letto. Per gli esercizi di sola ristorazione, il numero di posti a sedere non può superare la quota di 100. Per le strutture miste, i valori massimi possono essere utilizzati proporzionalmente. Gli ulteriori ampliamenti possono creare al massimo una superficie degli edifici e altra superficie impermeabilizzata pari a quella altrove eliminata. Sono determinanti in particolare: | ||||||
| la necessità operativa; | ||||||
| l'entità delle valorizzazioni previste; e | ||||||
| i miglioramenti conseguibili mediante ulteriori misure di compensazione. [5] | ||||||
| Le compensazioni e le valorizzazioni necessarie devono essere effettuate o garantite prima dell'inizio dei lavori. [6] | ||||||
| Le strutture ricettive e della ristorazione autorizzate ai sensi dei capoversi 4-6 devono essere disponibili per lo scopo autorizzato oppure, se viene meno il fabbisogno o l'interesse, devono essere smantellate. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537). [2] Abrogate dalla cifra I dell'O del 10 ott. 2012, con effetto dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659). | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 43a [1] Disposizioni comuni |
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| Le autorizzazioni secondo la presente sezione possono essere rilasciate solo se: | ||||||
| gli edifici non sono più necessari ai fini dell'anteriore destinazione conforme alla zona o vincolata all'ubicazione oppure se viene assicurato che gli edifici vengono mantenuti per tale scopo; | ||||||
| la nuova utilizzazione non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario; | ||||||
| è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e tutti i costi d'infrastruttura in relazione all'utilizzazione autorizzata sono a carico del proprietario; | ||||||
| la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata; | ||||||
| non vi si oppongono interessi preponderanti. | ||||||
| I risanamenti energetici per i quali sussiste un interesse pubblico preponderante possono essere autorizzati sulla base di una valutazione effettuata caso per caso, fatte salve eventuali norme specifiche nella presente sezione. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537). [2] Introdottto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659). | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 43a [1] Disposizioni comuni |
||||||
| Le autorizzazioni secondo la presente sezione possono essere rilasciate solo se: | ||||||
| gli edifici non sono più necessari ai fini dell'anteriore destinazione conforme alla zona o vincolata all'ubicazione oppure se viene assicurato che gli edifici vengono mantenuti per tale scopo; | ||||||
| la nuova utilizzazione non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario; | ||||||
| è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e tutti i costi d'infrastruttura in relazione all'utilizzazione autorizzata sono a carico del proprietario; | ||||||
| la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata; | ||||||
| non vi si oppongono interessi preponderanti. | ||||||
| I risanamenti energetici per i quali sussiste un interesse pubblico preponderante possono essere autorizzati sulla base di una valutazione effettuata caso per caso, fatte salve eventuali norme specifiche nella presente sezione. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537). [2] Introdottto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659). | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 37a [1] Edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali, esterni alla zona edificabile e non conformi alla destinazione della zona |
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| Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono autorizzati i cambiamenti di destinazione degli edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali eretti prima del 1° gennaio 1980 o non più conformi alla destinazione della zona in seguito a modifica dei piani d'utilizzazione. | ||||||
| Stabilisce a quali condizioni le strutture ricettive e della ristorazione erette fuori delle zone edificabili in conformità al diritto anteriore possono inoltre essere demolite e ricostruite e in che misura sono ammessi ampliamenti aziendali. Stabilisce inoltre a quali condizioni la demolizione di edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali siti all'interno dello stesso comparto territoriale ma in un altro luogo legittima ampliamenti supplementari dell'azienda. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 43 Edifici e impianti usati a scopi commerciali costruiti secondo il diritto anteriore (art. 37a LPT) [1] |
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| Cambiamenti di destinazione e ampliamenti di edifici e impianti usati a scopo commerciale divenuti non conformi alla destinazione della zona possono essere autorizzati se: | ||||||
| l'edificio o l'impianto è stato legalmente costruito o modificato; | ||||||
| non insorgono nuove implicazioni rilevanti su territorio e ambiente; | ||||||
| la nuova utilizzazione non è inammissibile secondo un altro atto legislativo federale. | ||||||
| d. a f. [2]... | ||||||
| La superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona può essere ampliata del 30 per cento; gli ampliamenti all'interno del volume esistente dell'edificio sono computati soltanto per la metà. | ||||||
| Se la superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona deve essere ampliata fuori del volume esistente dell'edificio per più di 100 m2, tale ampliamento può essere autorizzato soltanto se necessario al proseguimento dell'azienda. | ||||||
| Nel caso di strutture ricettive e della ristorazione erette in conformità al diritto anteriore la ricostruzione si basa ugualmente sui capoversi 1-3; per gli altri edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali eretti in conformità al diritto anteriore la ricostruzione si basa sull'articolo 42. [3] | ||||||
| Una volta smantellati, gli edifici e gli impianti legalmente destinati a un uso commerciale non vincolato all'ubicazione possono dare diritto a ulteriori ampliamenti di strutture ricettive e della ristorazione anche se ubicati in un luogo diverso all'interno dello stesso comparto territoriale. [4] | ||||||
| L'ulteriore ampliamento di una struttura ricettiva non può comportare il superamento della quota di 120 posti letto. Per gli esercizi di sola ristorazione, il numero di posti a sedere non può superare la quota di 100. Per le strutture miste, i valori massimi possono essere utilizzati proporzionalmente. Gli ulteriori ampliamenti possono creare al massimo una superficie degli edifici e altra superficie impermeabilizzata pari a quella altrove eliminata. Sono determinanti in particolare: | ||||||
| la necessità operativa; | ||||||
| l'entità delle valorizzazioni previste; e | ||||||
| i miglioramenti conseguibili mediante ulteriori misure di compensazione. [5] | ||||||
| Le compensazioni e le valorizzazioni necessarie devono essere effettuate o garantite prima dell'inizio dei lavori. [6] | ||||||
| Le strutture ricettive e della ristorazione autorizzate ai sensi dei capoversi 4-6 devono essere disponibili per lo scopo autorizzato oppure, se viene meno il fabbisogno o l'interesse, devono essere smantellate. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537). [2] Abrogate dalla cifra I dell'O del 10 ott. 2012, con effetto dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio |
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| La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. | ||||||
| Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri. | ||||||
| Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d'importanza nazionale. | ||||||
| Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione. | ||||||
| Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente. | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 18 |
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| L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. | ||||||
| Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi. [1] | ||||||
| Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente. [2] | ||||||
| Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione. | ||||||
| La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d'estinguersi, in Svizzera. | ||||||
| Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713). [2] Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713). | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 18a [1] |
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| Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale determina i biotopi d'importanza nazionale. Stabilisce la situazione di questi biotopi e indica gli scopi della protezione. | ||||||
| I Cantoni disciplinano la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale. Prendono tempestivamente gli opportuni provvedimenti e badano alla loro esecuzione. | ||||||
| Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può fissare termini per ordinare i provvedimenti protettivi. Se un Cantone, nonostante diffida, non ordina tempestivamente i provvedimenti di protezione richiesti, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni [2] può attuare direttamente i provvedimenti necessari e addossare al Cantone una parte adeguata dei costi. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261). [2] La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). | ||||||
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RS 451.34 OSRA Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA) - Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi Art. 1 Inventario federale |
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| L'Inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Inventario dei siti di riproduzione degli anfibi) comprende gli oggetti elencati negli allegati 1 e 2. | ||||||
| L'allegato 1 comprende gli oggetti fissi e l'allegato 2 gli oggetti mobili. | ||||||
| La descrizione degli oggetti, pubblicata separatamente, è parte integrante della presente ordinanza. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5367). | ||||||
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RS 451.34 OSRA Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA) - Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi Art. 2 Oggetti fissi |
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| Gli oggetti fissi sono costituiti dagli specchi d'acqua idonei alla riproduzione e dalle superfici confinanti naturali e prossime allo stato naturale (settore A), nonché dagli spazi vitali per l'attività terrestre e dai corridoi di transito degli anfibi (settore B). Se necessario, nella descrizione degli oggetti va tenuto conto dei settori A e B. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5367). | ||||||
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RS 451.34 OSRA Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA) - Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi Art. 5 Delimitazione degli oggetti |
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| I Cantoni stabiliscono i confini esatti degli oggetti fissi. A tale scopo sentono il parere dei proprietari fondiari e degli usufruttuari. | ||||||
| Per gli oggetti mobili, i Cantoni concordano con i proprietari fondiari, gli gestori o i settori coinvolti un perimetro entro il quale gli specchi d'acqua idonei alla riproduzione degli anfibi possano essere spostati in ubicazioni adeguate. Se necessario, i Cantoni adottano le disposizioni del caso. | ||||||
| Se la delimitazione giusta i capoversi 1 e 2 non è ancora avvenuta, su richiesta l'autorità cantonale prende una decisione d'accertamento sull'appartenenza di un fondo a un oggetto. Il richiedente deve dimostrare un interesse legittimo all'accertamento. | ||||||
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RS 451.34 OSRA Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA) - Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi Art. 5 Delimitazione degli oggetti |
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| I Cantoni stabiliscono i confini esatti degli oggetti fissi. A tale scopo sentono il parere dei proprietari fondiari e degli usufruttuari. | ||||||
| Per gli oggetti mobili, i Cantoni concordano con i proprietari fondiari, gli gestori o i settori coinvolti un perimetro entro il quale gli specchi d'acqua idonei alla riproduzione degli anfibi possano essere spostati in ubicazioni adeguate. Se necessario, i Cantoni adottano le disposizioni del caso. | ||||||
| Se la delimitazione giusta i capoversi 1 e 2 non è ancora avvenuta, su richiesta l'autorità cantonale prende una decisione d'accertamento sull'appartenenza di un fondo a un oggetto. Il richiedente deve dimostrare un interesse legittimo all'accertamento. | ||||||
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RS 451.34 OSRA Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA) - Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi Art. 6 Scopo della protezione |
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| Gli oggetti fissi devono essere conservati intatti e gli oggetti mobili devono essere preservati nella loro funzionalità, quali siti di riproduzione di anfibi riconosciuti per la qualità e idoneità, nonché come capisaldi per la sopravvivenza a lungo termine e per il ripopolamento di specie d'anfibi minacciate. | ||||||
| Tra gli scopi della protezione figurano in particolare la conservazione e la promozione: | ||||||
| dell'oggetto quale sito per la riproduzione degli anfibi; | ||||||
| delle popolazioni di anfibi che determinano il valore dell'oggetto; | ||||||
| dell'oggetto quale elemento all'interno di un sistema di biotopi. | ||||||
| Se la conservazione e la promozione di popolazioni di anfibi di specie diverse si escludono a vicenda, valgono le priorità secondo le indicazioni della descrizione degli oggetti. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5367). | ||||||
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RS 451.34 OSRA Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA) - Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi Art. 7 Deroghe allo scopo della protezione |
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| Una deroga allo scopo della protezione degli oggetti fissi è ammessa solo per progetti a ubicazione vincolata e utili a un interesse pubblico preponderante, parimenti d'importanza nazionale. Il responsabile è tenuto ad adottare le migliori misure di protezione e di ripristino possibili, o provvedimenti sostitutivi adeguati. | ||||||
| È inoltre possibile derogare allo scopo della protezione degli oggetti fissi in caso di: | ||||||
| lavori di manutenzione necessari alla protezione dalle piene, in particolare nel perimetro di zone di deposito di ghiaia e di bacini di ritenuta delle piene; | ||||||
| utilizzazione di impianti di piscicoltura esistenti; | ||||||
| misure giusta la legge del 24 gennaio 1991 [1] sulla protezione delle acque; | ||||||
| misure giusta l'ordinanza del 26 agosto 1998 [2] sui siti contaminati; | ||||||
| protezione di superfici per l'avvicendamento delle colture. | ||||||
| È possibile derogare allo scopo della protezione degli oggetti mobili se ciò è stabilito negli accordi o in una disposizione giusta l'articolo 5 capoverso 2. | ||||||
| [1] RS 814.20 [2] RS 814.680 | ||||||
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RS 451.34 OSRA Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA) - Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi Art. 8 Misure di protezione e di manutenzione |
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| I Cantoni, dopo aver sentito il parere dei proprietari fondiari e degli usufruttuari, adottano le misure di protezione e di manutenzione atte al raggiungimento dello scopo della protezione. Nel caso di oggetti mobili, tali misure di protezione e di manutenzione sono oggetto degli accordi giusta l'articolo 5 capoverso 2. | ||||||
| I Cantoni provvedono segnatamente affinché i piani e le prescrizioni che regolano l'utilizzazione del suolo consentita ai sensi della legge del 22 giugno 1979 [1] sulla pianificazione del territorio corrispondano a tale ordinanza. | ||||||
| [1] RS 700 | ||||||
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RS 451.34 OSRA Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA) - Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi Art. 5 Delimitazione degli oggetti |
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| I Cantoni stabiliscono i confini esatti degli oggetti fissi. A tale scopo sentono il parere dei proprietari fondiari e degli usufruttuari. | ||||||
| Per gli oggetti mobili, i Cantoni concordano con i proprietari fondiari, gli gestori o i settori coinvolti un perimetro entro il quale gli specchi d'acqua idonei alla riproduzione degli anfibi possano essere spostati in ubicazioni adeguate. Se necessario, i Cantoni adottano le disposizioni del caso. | ||||||
| Se la delimitazione giusta i capoversi 1 e 2 non è ancora avvenuta, su richiesta l'autorità cantonale prende una decisione d'accertamento sull'appartenenza di un fondo a un oggetto. Il richiedente deve dimostrare un interesse legittimo all'accertamento. | ||||||
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RS 451.34 OSRA Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA) - Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi Art. 5 Delimitazione degli oggetti |
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| I Cantoni stabiliscono i confini esatti degli oggetti fissi. A tale scopo sentono il parere dei proprietari fondiari e degli usufruttuari. | ||||||
| Per gli oggetti mobili, i Cantoni concordano con i proprietari fondiari, gli gestori o i settori coinvolti un perimetro entro il quale gli specchi d'acqua idonei alla riproduzione degli anfibi possano essere spostati in ubicazioni adeguate. Se necessario, i Cantoni adottano le disposizioni del caso. | ||||||
| Se la delimitazione giusta i capoversi 1 e 2 non è ancora avvenuta, su richiesta l'autorità cantonale prende una decisione d'accertamento sull'appartenenza di un fondo a un oggetto. Il richiedente deve dimostrare un interesse legittimo all'accertamento. | ||||||
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RS 451.34 OSRA Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA) - Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi Art. 8 Misure di protezione e di manutenzione |
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| I Cantoni, dopo aver sentito il parere dei proprietari fondiari e degli usufruttuari, adottano le misure di protezione e di manutenzione atte al raggiungimento dello scopo della protezione. Nel caso di oggetti mobili, tali misure di protezione e di manutenzione sono oggetto degli accordi giusta l'articolo 5 capoverso 2. | ||||||
| I Cantoni provvedono segnatamente affinché i piani e le prescrizioni che regolano l'utilizzazione del suolo consentita ai sensi della legge del 22 giugno 1979 [1] sulla pianificazione del territorio corrispondano a tale ordinanza. | ||||||
| [1] RS 700 | ||||||
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RS 451.34 OSRA Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA) - Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi Art. 9 Scadenza |
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| Le misure di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 2 nonché all'articolo 8 devono essere adottate entro sette anni dall'inserimento degli oggetti nell'allegato 1 o 2. | ||||||
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RS 451.34 OSRA Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA) - Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi Art. 10 Protezione preventiva |
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| Fintanto che non hanno adottato misure di protezione e di manutenzione, i Cantoni s'impegnano a evitare il deterioramento dello stato degli oggetti fissi e a mantenere la funzionalità degli oggetti mobili mediante misure urgenti appropriate. | ||||||
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RS 451.34 OSRA Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA) - Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi Art. 5 Delimitazione degli oggetti |
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| I Cantoni stabiliscono i confini esatti degli oggetti fissi. A tale scopo sentono il parere dei proprietari fondiari e degli usufruttuari. | ||||||
| Per gli oggetti mobili, i Cantoni concordano con i proprietari fondiari, gli gestori o i settori coinvolti un perimetro entro il quale gli specchi d'acqua idonei alla riproduzione degli anfibi possano essere spostati in ubicazioni adeguate. Se necessario, i Cantoni adottano le disposizioni del caso. | ||||||
| Se la delimitazione giusta i capoversi 1 e 2 non è ancora avvenuta, su richiesta l'autorità cantonale prende una decisione d'accertamento sull'appartenenza di un fondo a un oggetto. Il richiedente deve dimostrare un interesse legittimo all'accertamento. | ||||||
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RS 451.34 OSRA Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA) - Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi Art. 11 Riparazione dei danni |
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| I Cantoni vigilano affinché i danni precedentemente arrecati all'oggetto siano riparati, per quanto possibile, non appena se ne presenti l'occasione. Nel caso di oggetti mobili saranno considerati gli accordi giusta l'articolo 5 capoverso 2. | ||||||
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RS 451.34 OSRA Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA) - Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi Art. 8 Misure di protezione e di manutenzione |
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| I Cantoni, dopo aver sentito il parere dei proprietari fondiari e degli usufruttuari, adottano le misure di protezione e di manutenzione atte al raggiungimento dello scopo della protezione. Nel caso di oggetti mobili, tali misure di protezione e di manutenzione sono oggetto degli accordi giusta l'articolo 5 capoverso 2. | ||||||
| I Cantoni provvedono segnatamente affinché i piani e le prescrizioni che regolano l'utilizzazione del suolo consentita ai sensi della legge del 22 giugno 1979 [1] sulla pianificazione del territorio corrispondano a tale ordinanza. | ||||||
| [1] RS 700 | ||||||
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RS 451.34 OSRA Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA) - Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi Art. 9 Scadenza |
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| Le misure di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 2 nonché all'articolo 8 devono essere adottate entro sette anni dall'inserimento degli oggetti nell'allegato 1 o 2. | ||||||
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RS 451.34 OSRA Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA) - Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi Art. 5 Delimitazione degli oggetti |
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| I Cantoni stabiliscono i confini esatti degli oggetti fissi. A tale scopo sentono il parere dei proprietari fondiari e degli usufruttuari. | ||||||
| Per gli oggetti mobili, i Cantoni concordano con i proprietari fondiari, gli gestori o i settori coinvolti un perimetro entro il quale gli specchi d'acqua idonei alla riproduzione degli anfibi possano essere spostati in ubicazioni adeguate. Se necessario, i Cantoni adottano le disposizioni del caso. | ||||||
| Se la delimitazione giusta i capoversi 1 e 2 non è ancora avvenuta, su richiesta l'autorità cantonale prende una decisione d'accertamento sull'appartenenza di un fondo a un oggetto. Il richiedente deve dimostrare un interesse legittimo all'accertamento. | ||||||
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RS 451.34 OSRA Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA) - Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi Art. 6 Scopo della protezione |
||||||
| Gli oggetti fissi devono essere conservati intatti e gli oggetti mobili devono essere preservati nella loro funzionalità, quali siti di riproduzione di anfibi riconosciuti per la qualità e idoneità, nonché come capisaldi per la sopravvivenza a lungo termine e per il ripopolamento di specie d'anfibi minacciate. | ||||||
| Tra gli scopi della protezione figurano in particolare la conservazione e la promozione: | ||||||
| dell'oggetto quale sito per la riproduzione degli anfibi; | ||||||
| delle popolazioni di anfibi che determinano il valore dell'oggetto; | ||||||
| dell'oggetto quale elemento all'interno di un sistema di biotopi. | ||||||
| Se la conservazione e la promozione di popolazioni di anfibi di specie diverse si escludono a vicenda, valgono le priorità secondo le indicazioni della descrizione degli oggetti. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5367). | ||||||
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RS 451.34 OSRA Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA) - Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi Art. 8 Misure di protezione e di manutenzione |
||||||
| I Cantoni, dopo aver sentito il parere dei proprietari fondiari e degli usufruttuari, adottano le misure di protezione e di manutenzione atte al raggiungimento dello scopo della protezione. Nel caso di oggetti mobili, tali misure di protezione e di manutenzione sono oggetto degli accordi giusta l'articolo 5 capoverso 2. | ||||||
| I Cantoni provvedono segnatamente affinché i piani e le prescrizioni che regolano l'utilizzazione del suolo consentita ai sensi della legge del 22 giugno 1979 [1] sulla pianificazione del territorio corrispondano a tale ordinanza. | ||||||
| [1] RS 700 | ||||||
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RS 451.34 OSRA Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA) - Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi Art. 5 Delimitazione degli oggetti |
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| I Cantoni stabiliscono i confini esatti degli oggetti fissi. A tale scopo sentono il parere dei proprietari fondiari e degli usufruttuari. | ||||||
| Per gli oggetti mobili, i Cantoni concordano con i proprietari fondiari, gli gestori o i settori coinvolti un perimetro entro il quale gli specchi d'acqua idonei alla riproduzione degli anfibi possano essere spostati in ubicazioni adeguate. Se necessario, i Cantoni adottano le disposizioni del caso. | ||||||
| Se la delimitazione giusta i capoversi 1 e 2 non è ancora avvenuta, su richiesta l'autorità cantonale prende una decisione d'accertamento sull'appartenenza di un fondo a un oggetto. Il richiedente deve dimostrare un interesse legittimo all'accertamento. | ||||||
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RS 451.34 OSRA Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA) - Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi Art. 8 Misure di protezione e di manutenzione |
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| I Cantoni, dopo aver sentito il parere dei proprietari fondiari e degli usufruttuari, adottano le misure di protezione e di manutenzione atte al raggiungimento dello scopo della protezione. Nel caso di oggetti mobili, tali misure di protezione e di manutenzione sono oggetto degli accordi giusta l'articolo 5 capoverso 2. | ||||||
| I Cantoni provvedono segnatamente affinché i piani e le prescrizioni che regolano l'utilizzazione del suolo consentita ai sensi della legge del 22 giugno 1979 [1] sulla pianificazione del territorio corrispondano a tale ordinanza. | ||||||
| [1] RS 700 | ||||||
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RS 451.34 OSRA Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA) - Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi Art. 10 Protezione preventiva |
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| Fintanto che non hanno adottato misure di protezione e di manutenzione, i Cantoni s'impegnano a evitare il deterioramento dello stato degli oggetti fissi e a mantenere la funzionalità degli oggetti mobili mediante misure urgenti appropriate. | ||||||
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RS 451.34 OSRA Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA) - Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi Art. 2 Oggetti fissi |
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| Gli oggetti fissi sono costituiti dagli specchi d'acqua idonei alla riproduzione e dalle superfici confinanti naturali e prossime allo stato naturale (settore A), nonché dagli spazi vitali per l'attività terrestre e dai corridoi di transito degli anfibi (settore B). Se necessario, nella descrizione degli oggetti va tenuto conto dei settori A e B. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5367). | ||||||
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RS 451.34 OSRA Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA) - Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi Art. 10 Protezione preventiva |
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| Fintanto che non hanno adottato misure di protezione e di manutenzione, i Cantoni s'impegnano a evitare il deterioramento dello stato degli oggetti fissi e a mantenere la funzionalità degli oggetti mobili mediante misure urgenti appropriate. | ||||||
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RS 451.34 OSRA Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA) - Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi Art. 5 Delimitazione degli oggetti |
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| I Cantoni stabiliscono i confini esatti degli oggetti fissi. A tale scopo sentono il parere dei proprietari fondiari e degli usufruttuari. | ||||||
| Per gli oggetti mobili, i Cantoni concordano con i proprietari fondiari, gli gestori o i settori coinvolti un perimetro entro il quale gli specchi d'acqua idonei alla riproduzione degli anfibi possano essere spostati in ubicazioni adeguate. Se necessario, i Cantoni adottano le disposizioni del caso. | ||||||
| Se la delimitazione giusta i capoversi 1 e 2 non è ancora avvenuta, su richiesta l'autorità cantonale prende una decisione d'accertamento sull'appartenenza di un fondo a un oggetto. Il richiedente deve dimostrare un interesse legittimo all'accertamento. | ||||||
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RS 451.34 OSRA Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA) - Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi Art. 6 Scopo della protezione |
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| Gli oggetti fissi devono essere conservati intatti e gli oggetti mobili devono essere preservati nella loro funzionalità, quali siti di riproduzione di anfibi riconosciuti per la qualità e idoneità, nonché come capisaldi per la sopravvivenza a lungo termine e per il ripopolamento di specie d'anfibi minacciate. | ||||||
| Tra gli scopi della protezione figurano in particolare la conservazione e la promozione: | ||||||
| dell'oggetto quale sito per la riproduzione degli anfibi; | ||||||
| delle popolazioni di anfibi che determinano il valore dell'oggetto; | ||||||
| dell'oggetto quale elemento all'interno di un sistema di biotopi. | ||||||
| Se la conservazione e la promozione di popolazioni di anfibi di specie diverse si escludono a vicenda, valgono le priorità secondo le indicazioni della descrizione degli oggetti. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5367). | ||||||
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RS 451.34 OSRA Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA) - Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi Art. 6 Scopo della protezione |
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| Gli oggetti fissi devono essere conservati intatti e gli oggetti mobili devono essere preservati nella loro funzionalità, quali siti di riproduzione di anfibi riconosciuti per la qualità e idoneità, nonché come capisaldi per la sopravvivenza a lungo termine e per il ripopolamento di specie d'anfibi minacciate. | ||||||
| Tra gli scopi della protezione figurano in particolare la conservazione e la promozione: | ||||||
| dell'oggetto quale sito per la riproduzione degli anfibi; | ||||||
| delle popolazioni di anfibi che determinano il valore dell'oggetto; | ||||||
| dell'oggetto quale elemento all'interno di un sistema di biotopi. | ||||||
| Se la conservazione e la promozione di popolazioni di anfibi di specie diverse si escludono a vicenda, valgono le priorità secondo le indicazioni della descrizione degli oggetti. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5367). | ||||||
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RS 451.34 OSRA Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA) - Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi Art. 6 Scopo della protezione |
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| Gli oggetti fissi devono essere conservati intatti e gli oggetti mobili devono essere preservati nella loro funzionalità, quali siti di riproduzione di anfibi riconosciuti per la qualità e idoneità, nonché come capisaldi per la sopravvivenza a lungo termine e per il ripopolamento di specie d'anfibi minacciate. | ||||||
| Tra gli scopi della protezione figurano in particolare la conservazione e la promozione: | ||||||
| dell'oggetto quale sito per la riproduzione degli anfibi; | ||||||
| delle popolazioni di anfibi che determinano il valore dell'oggetto; | ||||||
| dell'oggetto quale elemento all'interno di un sistema di biotopi. | ||||||
| Se la conservazione e la promozione di popolazioni di anfibi di specie diverse si escludono a vicenda, valgono le priorità secondo le indicazioni della descrizione degli oggetti. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5367). | ||||||
|
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 37a [1] Edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali, esterni alla zona edificabile e non conformi alla destinazione della zona |
||||||
| Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono autorizzati i cambiamenti di destinazione degli edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali eretti prima del 1° gennaio 1980 o non più conformi alla destinazione della zona in seguito a modifica dei piani d'utilizzazione. | ||||||
| Stabilisce a quali condizioni le strutture ricettive e della ristorazione erette fuori delle zone edificabili in conformità al diritto anteriore possono inoltre essere demolite e ricostruite e in che misura sono ammessi ampliamenti aziendali. Stabilisce inoltre a quali condizioni la demolizione di edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali siti all'interno dello stesso comparto territoriale ma in un altro luogo legittima ampliamenti supplementari dell'azienda. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). | ||||||
|
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 43 Edifici e impianti usati a scopi commerciali costruiti secondo il diritto anteriore (art. 37a LPT) [1] |
||||||
| Cambiamenti di destinazione e ampliamenti di edifici e impianti usati a scopo commerciale divenuti non conformi alla destinazione della zona possono essere autorizzati se: | ||||||
| l'edificio o l'impianto è stato legalmente costruito o modificato; | ||||||
| non insorgono nuove implicazioni rilevanti su territorio e ambiente; | ||||||
| la nuova utilizzazione non è inammissibile secondo un altro atto legislativo federale. | ||||||
| d. a f. [2]... | ||||||
| La superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona può essere ampliata del 30 per cento; gli ampliamenti all'interno del volume esistente dell'edificio sono computati soltanto per la metà. | ||||||
| Se la superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona deve essere ampliata fuori del volume esistente dell'edificio per più di 100 m2, tale ampliamento può essere autorizzato soltanto se necessario al proseguimento dell'azienda. | ||||||
| Nel caso di strutture ricettive e della ristorazione erette in conformità al diritto anteriore la ricostruzione si basa ugualmente sui capoversi 1-3; per gli altri edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali eretti in conformità al diritto anteriore la ricostruzione si basa sull'articolo 42. [3] | ||||||
| Una volta smantellati, gli edifici e gli impianti legalmente destinati a un uso commerciale non vincolato all'ubicazione possono dare diritto a ulteriori ampliamenti di strutture ricettive e della ristorazione anche se ubicati in un luogo diverso all'interno dello stesso comparto territoriale. [4] | ||||||
| L'ulteriore ampliamento di una struttura ricettiva non può comportare il superamento della quota di 120 posti letto. Per gli esercizi di sola ristorazione, il numero di posti a sedere non può superare la quota di 100. Per le strutture miste, i valori massimi possono essere utilizzati proporzionalmente. Gli ulteriori ampliamenti possono creare al massimo una superficie degli edifici e altra superficie impermeabilizzata pari a quella altrove eliminata. Sono determinanti in particolare: | ||||||
| la necessità operativa; | ||||||
| l'entità delle valorizzazioni previste; e | ||||||
| i miglioramenti conseguibili mediante ulteriori misure di compensazione. [5] | ||||||
| Le compensazioni e le valorizzazioni necessarie devono essere effettuate o garantite prima dell'inizio dei lavori. [6] | ||||||
| Le strutture ricettive e della ristorazione autorizzate ai sensi dei capoversi 4-6 devono essere disponibili per lo scopo autorizzato oppure, se viene meno il fabbisogno o l'interesse, devono essere smantellate. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537). [2] Abrogate dalla cifra I dell'O del 10 ott. 2012, con effetto dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659). | ||||||
|
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 43a [1] Disposizioni comuni |
||||||
| Le autorizzazioni secondo la presente sezione possono essere rilasciate solo se: | ||||||
| gli edifici non sono più necessari ai fini dell'anteriore destinazione conforme alla zona o vincolata all'ubicazione oppure se viene assicurato che gli edifici vengono mantenuti per tale scopo; | ||||||
| la nuova utilizzazione non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario; | ||||||
| è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e tutti i costi d'infrastruttura in relazione all'utilizzazione autorizzata sono a carico del proprietario; | ||||||
| la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata; | ||||||
| non vi si oppongono interessi preponderanti. | ||||||
| I risanamenti energetici per i quali sussiste un interesse pubblico preponderante possono essere autorizzati sulla base di una valutazione effettuata caso per caso, fatte salve eventuali norme specifiche nella presente sezione. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537). [2] Introdottto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659). | ||||||
|
RS 451.34 OSRA Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA) - Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi Art. 7 Deroghe allo scopo della protezione |
||||||
| Una deroga allo scopo della protezione degli oggetti fissi è ammessa solo per progetti a ubicazione vincolata e utili a un interesse pubblico preponderante, parimenti d'importanza nazionale. Il responsabile è tenuto ad adottare le migliori misure di protezione e di ripristino possibili, o provvedimenti sostitutivi adeguati. | ||||||
| È inoltre possibile derogare allo scopo della protezione degli oggetti fissi in caso di: | ||||||
| lavori di manutenzione necessari alla protezione dalle piene, in particolare nel perimetro di zone di deposito di ghiaia e di bacini di ritenuta delle piene; | ||||||
| utilizzazione di impianti di piscicoltura esistenti; | ||||||
| misure giusta la legge del 24 gennaio 1991 [1] sulla protezione delle acque; | ||||||
| misure giusta l'ordinanza del 26 agosto 1998 [2] sui siti contaminati; | ||||||
| protezione di superfici per l'avvicendamento delle colture. | ||||||
| È possibile derogare allo scopo della protezione degli oggetti mobili se ciò è stabilito negli accordi o in una disposizione giusta l'articolo 5 capoverso 2. | ||||||
| [1] RS 814.20 [2] RS 814.680 | ||||||
|
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 24 [1] Edifici e impianti a ubicazione vincolata [2] |
||||||
| In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: | ||||||
| la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile; e | ||||||
| non vi si oppongono interessi preponderanti. | ||||||
| Il Consiglio federale può autorizzare risanamenti energetici che non sono disciplinati in un'altra base legale. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). | ||||||
|
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 37a [1] Edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali, esterni alla zona edificabile e non conformi alla destinazione della zona |
||||||
| Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono autorizzati i cambiamenti di destinazione degli edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali eretti prima del 1° gennaio 1980 o non più conformi alla destinazione della zona in seguito a modifica dei piani d'utilizzazione. | ||||||
| Stabilisce a quali condizioni le strutture ricettive e della ristorazione erette fuori delle zone edificabili in conformità al diritto anteriore possono inoltre essere demolite e ricostruite e in che misura sono ammessi ampliamenti aziendali. Stabilisce inoltre a quali condizioni la demolizione di edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali siti all'interno dello stesso comparto territoriale ma in un altro luogo legittima ampliamenti supplementari dell'azienda. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). | ||||||
|
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 43 Edifici e impianti usati a scopi commerciali costruiti secondo il diritto anteriore (art. 37a LPT) [1] |
||||||
| Cambiamenti di destinazione e ampliamenti di edifici e impianti usati a scopo commerciale divenuti non conformi alla destinazione della zona possono essere autorizzati se: | ||||||
| l'edificio o l'impianto è stato legalmente costruito o modificato; | ||||||
| non insorgono nuove implicazioni rilevanti su territorio e ambiente; | ||||||
| la nuova utilizzazione non è inammissibile secondo un altro atto legislativo federale. | ||||||
| d. a f. [2]... | ||||||
| La superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona può essere ampliata del 30 per cento; gli ampliamenti all'interno del volume esistente dell'edificio sono computati soltanto per la metà. | ||||||
| Se la superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona deve essere ampliata fuori del volume esistente dell'edificio per più di 100 m2, tale ampliamento può essere autorizzato soltanto se necessario al proseguimento dell'azienda. | ||||||
| Nel caso di strutture ricettive e della ristorazione erette in conformità al diritto anteriore la ricostruzione si basa ugualmente sui capoversi 1-3; per gli altri edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali eretti in conformità al diritto anteriore la ricostruzione si basa sull'articolo 42. [3] | ||||||
| Una volta smantellati, gli edifici e gli impianti legalmente destinati a un uso commerciale non vincolato all'ubicazione possono dare diritto a ulteriori ampliamenti di strutture ricettive e della ristorazione anche se ubicati in un luogo diverso all'interno dello stesso comparto territoriale. [4] | ||||||
| L'ulteriore ampliamento di una struttura ricettiva non può comportare il superamento della quota di 120 posti letto. Per gli esercizi di sola ristorazione, il numero di posti a sedere non può superare la quota di 100. Per le strutture miste, i valori massimi possono essere utilizzati proporzionalmente. Gli ulteriori ampliamenti possono creare al massimo una superficie degli edifici e altra superficie impermeabilizzata pari a quella altrove eliminata. Sono determinanti in particolare: | ||||||
| la necessità operativa; | ||||||
| l'entità delle valorizzazioni previste; e | ||||||
| i miglioramenti conseguibili mediante ulteriori misure di compensazione. [5] | ||||||
| Le compensazioni e le valorizzazioni necessarie devono essere effettuate o garantite prima dell'inizio dei lavori. [6] | ||||||
| Le strutture ricettive e della ristorazione autorizzate ai sensi dei capoversi 4-6 devono essere disponibili per lo scopo autorizzato oppure, se viene meno il fabbisogno o l'interesse, devono essere smantellate. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537). [2] Abrogate dalla cifra I dell'O del 10 ott. 2012, con effetto dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie |
||||||
| Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. | ||||||
| In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. | ||||||
| Le spese inutili sono pagate da chi le causa. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. | ||||||
| Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 68 Spese ripetibili |
||||||
| Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. | ||||||
| La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. | ||||||
| Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. | ||||||
| Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. | ||||||