Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 1037/2010

Sentenza del 16 marzo 2011
Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Schneider, Giudice presidente,
Eusebio, Mathys,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
ricorrente,

contro

1. A.________,
patrocinato dall'avv. dott. Michele Rusca,
2. B.________,
patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari,
3. C.________,
patrocinata dall'avv. dott. Elio Brunetti,

Oggetto
Complicità in amministrazione infedele qualificata, ripetuto riciclaggio di denaro,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 10 settembre 2010 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:

A.
Con sentenza del 12 febbraio 2008 la Corte delle assise criminali di Lugano ha tra l'altro riconosciuto A.________ e B.________ autori colpevoli di complicità in amministrazione infedele qualificata e di ripetuto riciclaggio di denaro. Ha condannato A.________ alla pena detentiva di due anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e B.________ alla pena detentiva di diciotto mesi, pure sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Ha inoltre ordinato la confisca con assegnazione alla parte civile C.________ e il sequestro conservativo di varie relazioni bancarie di pertinenza dei condannati.

B.
Adita sia dagli accusati sia dal Procuratore pubblico (PP), con sentenza del 10 settembre 2010 intimata alle parti il 3 novembre 2010, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello (CCRP; ora Corte di appello e di revisione penale) ha accolto i gravami dei primi e respinto in quanto ricevibile quello del secondo. Ha prosciolto gli accusati da entrambe le imputazioni ed ha annullato le confische e i sequestri conservativi ordinati dalla prima istanza.

C.
Il PP impugna con un ricorso in materia penale del 6 dicembre 2010 al Tribunale federale questa sentenza, chiedendo di annullarla e di confermare il giudizio di primo grado. In via subordinata, chiede di rinviare la causa alla CCRP per un nuovo giudizio. Il ricorrente postula inoltre di conferire l'effetto sospensivo al ricorso.

D.
Invitati ad esprimersi sulla domanda di effetto sospensivo, A.________ chiede di dichiararla irricevibile, facendo in particolare valere la tardività del gravame. Pure B.________ ritiene irricevibile la domanda cautelare. La C.________ chiede invece di accoglierla.

E.
Invitato ad esprimersi sulla tempestività del gravame, il 18 gennaio 2011 il PP ha presentato articolate osservazioni al riguardo. Chiamati a presentare eventuali osservazioni allo scritto del PP, A.________ e B.________ hanno ribadito la tardività del gravame, mentre la C.________ ha chiesto di dichiararlo tempestivo. La Corte di appello e di revisione penale ha comunicato di rimettersi al giudizio del Tribunale federale.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (cfr. art. 29 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 29 Esame - 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
1    Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
2    In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che presume competente.
LTF) e l'ammissibilità del ricorso (DTF 136 II 497 consid. 3 e rinvii).

1.2 Presentato contro una decisione finale, resa in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 78 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 78 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
1    Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
2    Al ricorso in materia penale soggiacciono anche le decisioni concernenti:
a  le pretese civili trattate unitamente alla causa penale;
b  l'esecuzione di pene e misure.
, 80 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 80 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 200749 (CPP) si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice.50
90 LTF. La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 81 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e
b  ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente:
b1  l'imputato,
b2  il rappresentante legale dell'accusato,
b3  il pubblico ministero, salvo se si tratta di decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza,
b4  ...
b5  l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili,
b6  il querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale,
b7  nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del 22 marzo 197455 sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata.
2    Un'autorità federale è legittimata a ricorrere se il diritto federale prevede che la decisione deve esserle comunicata.56
3    Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 78 capoverso 2 lettera b spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.
LTF). Il ricorso deve inoltre essere presentato tempestivamente, conformemente all'art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTF, requisito il cui adempimento è contestato nella fattispecie.
1.3
1.3.1 La comunicazione al Ministero pubblico della sentenza del 10 settembre 2010 della CCRP è avvenuta tramite la messaggeria interna del Palazzo di giustizia di Lugano, che l'ha ricevuta il 3 novembre 2010 e l'ha consegnata al Ministero pubblico il giorno successivo, ovvero il 4 novembre 2010. Secondo il PP, la notificazione corrisponderebbe in concreto a quest'ultima data, sicché il termine di ricorso, cadendo il sabato 4 dicembre 2010 ed essendo quindi riportato al primo giorno feriale seguente (art. 45 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 45 Scadenza - 1 Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
1    Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
2    È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore.
LTF), sarebbe scaduto solo il lunedì 6 dicembre 2010. L'opponente A.________ rileva che la notificazione coinciderebbe invece, in base alla giurisprudenza cantonale, con la consegna della sentenza alla messaggeria, avvenuta il 3 novembre 2010, di modo che il termine di ricorso sarebbe scaduto già il venerdì 3 dicembre 2010 e il gravame sarebbe tardivo.
1.3.2 Giusta l'art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTF, il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Questo termine non è prorogabile (art. 47 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 47 Proroga - 1 I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.
1    I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.
2    I termini stabiliti dal giudice possono essere prorogati per motivi sufficienti se ne è fatta domanda prima della scadenza.
LTF). L'art. 112 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 112 Notificazione delle decisioni - 1 Le decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale sono notificate per scritto alle parti. Contengono:
1    Le decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale sono notificate per scritto alle parti. Contengono:
a  le conclusioni, i motivi, le allegazioni probatorie e le dichiarazioni processuali delle parti, in quanto non risultino dagli atti;
b  i motivi determinanti di fatto e di diritto, segnatamente l'indicazione delle disposizioni legali applicate;
c  il dispositivo;
d  l'indicazione dei rimedi giuridici, con menzione del valore litigioso nei casi in cui la presente legge prevede un valore litigioso minimo.
2    Se il diritto cantonale lo prevede, l'autorità può notificare la sua decisione senza motivarla. In tal caso le parti possono chiedere, entro 30 giorni, il testo integrale della decisione. La decisione non può essere eseguita finché tale termine non scade infruttuoso o il testo integrale della stessa non è notificato.
3    Se una decisione non soddisfa le esigenze di cui al capoverso 1, il Tribunale federale può rinviarla all'autorità cantonale affinché la completi o annullarla.
4    Nei campi in cui autorità federali hanno diritto di ricorrere al Tribunale federale, il Consiglio federale determina quali decisioni devono essere loro notificate dalle autorità cantonali.
LTF esige soltanto una notificazione per scritto delle decisioni impugnabili al Tribunale federale. Le modalità della notificazione sono per contro di principio disciplinate dal diritto procedurale applicabile al procedimento dinanzi alla precedente istanza, in concreto quindi dal diritto di procedura cantonale (AMSTUTZ/ARNOLD, in Basler Kommentar BGG, 2008, n. 8 e 13 all'art. 44). Deve comunque essere riservata la possibilità di accertare la data della ricezione (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 12 all'art. 112).
1.3.3 Le comunicazioni dell'autorità sono infatti soggette a ricezione. Al riguardo è tuttavia sufficiente ch'esse entrino nella sfera d'influenza del destinatario. Perché la notificazione possa ritenersi adempiuta non è per contro necessario che il destinatario ne prenda effettivamente conoscenza. Ciò vale segnatamente quando la notificazione è fatta a una terza persona autorizzata in tal senso dal destinatario, quand'anche per atti concludenti o in forma tacita (AMSTUTZ/ARNOLD, in Basler Kommentar BGG, 2008, n. 10 all'art. 44; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 6 e 25 all'art. 44
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 44 Obbligo di prestare assistenza giudiziaria - Le autorità federali e cantonali sono tenute a prestarsi assistenza giudiziaria qualora reati previsti dal diritto federale siano perseguiti e giudicati in applicazione del presente Codice.
).
1.3.4 Il ricorrente richiama a torto l'art. 85
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 85 Forma delle comunicazioni e della notificazione - 1 Salvo che il presente Codice disponga altrimenti, le comunicazioni delle autorità penali rivestono la forma scritta.
1    Salvo che il presente Codice disponga altrimenti, le comunicazioni delle autorità penali rivestono la forma scritta.
2    La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia.
3    La notificazione è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni. Sono fatti salvi i casi in cui le autorità penali dispongono che una comunicazione sia notificata personalmente al destinatario.
4    La notificazione è pure considerata avvenuta:
a  in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;
b  in caso di notificazione in mani proprie, quando il destinatario rifiuta la consegna e il latore ne attesta il rifiuto, il giorno del rifiuto.
del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP), entrato in vigore solo il 1° gennaio 2011, comunque non applicabile in concreto (art. 453 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 453 Decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice - 1 I ricorsi contro le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.
1    I ricorsi contro le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.
2    Se la giurisdizione di ricorso o il Tribunale federale rinvia il procedimento alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio, si applica il nuovo diritto. Il nuovo giudizio compete all'autorità che in virtù del presente Codice sarebbe stata competente per la decisione annullata.
CPP). La fattispecie è infatti disciplinata dalla procedura cantonale, segnatamente dall'art. 7 CPP/TI, secondo cui l'intimazione della sentenza avviene per invio postale o per mezzo di usciere o della polizia (cpv. 1). Sono inoltre applicabili per analogia le disposizioni del CPC/TI (cpv. 2). In quest'ambito, trattandosi essenzialmente dell'applicazione di normative cantonali, il potere cognitivo del Tribunale federale è ristretto all'arbitrio (DTF 133 II 249 consid. 1.2.1; 133 I 201 consid. 1). Il ricorrente non lamenta la violazione delle disposizioni cantonali, che non impongono necessariamente una notificazione mediante invio postale né vietano una consegna tramite la messaggeria.
Come egli stesso riconosce, la giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello ha ritenuto che la consegna al servizio usuale di messaggeria da parte di un ufficio vale, oltre che come invio per il mittente, simultaneamente anche quale ricezione per l'ufficio destinatario, pure servito usualmente dal medesimo servizio di messaggeria. La particolarità dell'invio per posta interna è in effetti caratterizzata dal fatto che il momento dell'invio e quello della ricezione coincidono, perché sia il mittente sia il destinatario usufruiscono del medesimo servizio di messaggeria ed inviano e ricevono la posta (interna ed esterna) usualmente per il tramite del medesimo servizio. Essendo determinante per la consegna brevi manu il momento della ricezione e non quello della percezione, nel caso della posta interna la notificazione è da ritenersi adempiuta al momento della consegna alla messaggeria. La successiva consegna da parte del servizio di messaggeria all'ufficio del magistrato competente, che corrisponde solitamente alla percezione, non è per contro rilevante sotto il profilo del momento della notifica (cfr. sentenza della Camera dei ricorsi penali del 7 luglio 2005, in: RtiD I-2006, pag. 21 segg.). Questa
giurisprudenza è stata sostanzialmente confermata dalla seconda Camera civile del Tribunale d'appello in una sentenza del 23 marzo 2009 (in: RtiD II-2009, pag. 625 segg.). Al proposito, per completezza, va rilevato che con sentenza 2D 33/2009 del 26 giugno 2009 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso interposto contro quest'ultima decisione, siccome non erano date le condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 93 Altre decisioni pregiudiziali e incidentali - 1 Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se:
1    Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se:
a  esse possono causare un pregiudizio irreparabile; o
b  l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.
2    Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e nel campo dell'asilo non sono impugnabili.86 Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1.
3    Se il ricorso in virtù dei capoversi 1 e 2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa.
LTF per impugnarla direttamente nella sede federale.
1.3.5 Il ricorrente riconosce che la CCRP aveva la sua sede nel medesimo Palazzo di giustizia in cui è ubicato il Ministero pubblico e che entrambe le autorità per l'invio dei loro atti e per il ritiro di quelli a loro destinati facevano capo alla messaggeria interna. Adduce che il Ministero pubblico è nondimeno un'autorità indipendente, con spazi propri e con una propria cancelleria che funge pure da ufficio per l'invio e la ricezione della corrispondenza. Nemmeno può impartire direttive o istruzioni al messaggero, il quale è un funzionario subordinato alla Cancelleria dello Stato, indipendente dal Ministero pubblico, e dispone di un proprio ufficio autonomo all'interno del Palazzo di giustizia. Secondo il ricorrente, benché non sia assoggettato alla legge sulle poste del 30 aprile 1997 (LPO; RS 783.0), il servizio di messaggeria potrebbe quindi essere equiparato al servizio postale tradizionale, sicché la notificazione dovrebbe essere valutata analogamente a quella eseguita mediante invio postale raccomandato. Il ricorrente mette quindi sostanzialmente in discussione la giurisprudenza cantonale, lamentando il fatto che i termini di ricorso possano iniziare a decorrere prima della presa di conoscenza effettiva della sentenza. A
suo dire, tale giurisprudenza peccherebbe di eccessivo formalismo e comporterebbe una disparità di trattamento rispetto alle altre parti del procedimento penale.
1.3.6 Risulta dalle citate sentenze cantonali, che il servizio di messaggeria è un'unità dell'amministrazione cantonale, incaricata del ritiro e dello smistamento degli invii postali ai vari uffici amministrativi e giudiziari sulla base delle disposizioni emanate dalla Cancelleria dello Stato. L'impiegato della messaggeria è un funzionario subordinato a detta Cancelleria. Seppure di per sé esterno al Ministero pubblico e alle altre autorità giudiziarie che fanno capo ai suoi servizi, il messaggero è quindi un dipendente dello Stato abilitato a ricevere gli invii destinati al Ministero pubblico. Del resto, anche un invio postale di atti giudiziari all'indirizzo del Ministero pubblico viene notificato regolarmente da parte della Posta al dipendente della messaggeria. In tali circostanze, la prassi cantonale secondo cui la notificazione di un atto all'autorità è da ritenersi adempiuta con la sua consegna brevi manu alla messaggeria è sostenibile. Il semplice fatto che anche la soluzione prospettata dal ricorrente sia immaginabile o addirittura preferibile non basta per ritenerla inficiata di arbitrio (cfr., sulla nozione di arbitrio, DTF 135 V 2 consid. 1.3; 134 II 124 consid. 4.1 e rinvii).
Contrariamente al suo parere, la soluzione adottata dalla giurisprudenza cantonale nemmeno è suscettibile di costituire un formalismo eccessivo, il quale si realizza unicamente quando la severa applicazione di norme procedurali non sia legittimata da alcun interesse degno di protezione e divenga in tal modo fine a sé stessa, complichi in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale e impedisca in modo inammissibile l'accesso ai tribunali (DTF 134 II 244 consid. 2.4.2; 132 I 249 consid. 5 e rinvii). Essa considera che il dipendente della messaggeria è abilitato a prendere in consegna gli atti destinati al Ministero pubblico, ciò che consente di reputare come avvenuta la notificazione al destinatario. La circostanza che il PP possa effettivamente prenderne conoscenza soltanto il giorno successivo, siccome l'invio rimane in giacenza presso la messaggeria e viene recapitato all'ufficio interessato soltanto l'indomani, concerne l'organizzazione del servizio di messaggeria e non influisce sull'efficacia della notificazione in quanto tale. La data della notificazione può comunque essere accertata dal magistrato interessato senza complicazioni tali da impedirgli di adire tempestivamente i tribunali. Una differenza tra la
data della notificazione e quella dell'effettiva conoscenza dell'invio da parte del destinatario può d'altra parte verificarsi anche nel caso di una notificazione mediante invio postale raccomandato, qualora una terza persona autorizzata a ritirare l'invio non lo consegni al destinatario il giorno stesso. In tali circostanze, anche l'invocata disparità di trattamento con le altre parti nel procedimento penale si appalesa infondata.
1.3.7 Sulla base della giurisprudenza resa in applicazione del diritto procedurale cantonale, nella fattispecie, la sentenza impugnata è quindi stata notificata al ricorrente il 3 novembre 2010, con la sua consegna da parte della CCRP alla messaggeria. Il termine di ricorso di trenta giorni è pertanto iniziato a decorrere il giorno successivo (cfr. art. 44 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 44 Decorrenza - 1 I termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno successivo.
1    I termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno successivo.
2    Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.
LTF) ed è scaduto venerdì 3 dicembre 2010. Di conseguenza, il ricorso in materia penale, presentato il 6 dicembre 2010, è tardivo (cfr. art. 48 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
1    Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
2    In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19
3    Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale.
4    Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale.
LTF).

2.
2.1 Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo.

2.2 Non si prelevano spese giudiziarie a carico del ricorrente, che si è rivolto al Tribunale federale nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 66 cpv. 4
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF). Lo Stato del Cantone è comunque tenuto a versare agli opponenti A.________ e B.________ un'indennità a titolo di ripetibili di questa sede (art. 68
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF). Non si riconoscono per contro ripetibili alla C.________, siccome soccombente.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà ai patrocinatori di A.________ e di B.________ un'indennità di fr. 600.-- ciascuno a titolo di ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione al ricorrente, ai patrocinatori delle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 16 marzo 2011

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Il Cancelliere:

Schneider Gadoni