SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 37 Protezione giuridica - 1 Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA60, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 53 - Se l'eccezionale ampiezza o le difficoltà particolari della causa lo esigono, l'autorità di ricorso accorda al ricorrente, che ne fa domanda nel ricorso altrimenti conforme ai requisiti, un congruo termine per completare i motivi; in tal caso, l'articolo 32 capoverso 2 non è applicabile. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 27 Durata massima degli studi - 1 Chi ha soddisfatto le condizioni richieste dal regolamento degli studi presenta al dipartimento responsabile del ciclo di studi una domanda di rilascio del diploma di bachelor o di master. |
|
1 | Chi ha soddisfatto le condizioni richieste dal regolamento degli studi presenta al dipartimento responsabile del ciclo di studi una domanda di rilascio del diploma di bachelor o di master. |
2 | Per la presentazione della domanda valgono le seguenti scadenze: |
a | il diploma di bachelor deve essere richiesto entro cinque anni dall'inizio degli studi nel corrispondente ciclo di studi di bachelor; |
b | il diploma di master deve essere richiesto: |
b1 | se per il diploma sono necessari 90 crediti formativi ECTS: entro tre anni dall'inizio del corrispondente ciclo di studi di master, |
b2 | se per il diploma sono necessari 120 crediti formativi ECTS: entro quattro anni dall'inizio del corrispondente ciclo di studi di master. |
3 | Il regolamento degli studi può prevedere scadenze più lunghe se: |
a | per la conclusione degli studi è richiesto lo svolgimento di un praticantato professionale o industriale di diversi mesi per il quale non sono conferiti crediti formativi ECTS; |
b | l'ammissione agli studi di master è vincolata agli obblighi di cui all'articolo 33 lettera b dell'ordinanza del 30 novembre 20106 sull'ammissione al PF di Zurigo. |
4 | Il rettore può, su domanda motivata, prolungare le scadenze di cui ai capoversi 2 e 3. Sono considerati importanti motivi segnatamente la malattia o l'infortunio. È fatta salva un'eventuale riduzione delle scadenze di cui all'articolo 43 capoverso 7 dell'ordinanza del 30 novembre 2010 sull'ammissione al PF di Zurigo. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 37 Protezione giuridica - 1 Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 29 - La parte ha il diritto d'essere sentita. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 24 Esame del corso di base - 1 L'esame del corso di base si svolge globalmente in una sessione d'esame. |
|
1 | L'esame del corso di base si svolge globalmente in una sessione d'esame. |
2 | L'esame del corso di base e un'eventuale ripetizione devono essere sostenuti entro due anni dall'inizio degli studi. Il primo tentativo deve essere sostenuto nella sessione d'esame estiva che segue immediatamente la fine del primo anno accademico o al più tardi nella successiva sessione d'esame invernale. |
3 | In caso di impedimento per importanti motivi, il rettore può prolungare il termine e disporre eventualmente ulteriori provvedimenti. Sono considerati importanti motivi segnatamente la malattia o l'infortunio. |
4 | Se è stato accordato un congedo, il rettore può prolungare il termine di un semestre al massimo. |
5 | È escluso definitivamente da un ciclo di studi di bachelor chi: |
a | non ha superato per due volte l'esame del corso di base; o |
b | non osserva per propria colpa le scadenze di cui ai capoversi 2-4. |
6 | Gli studenti possono sostenere altre verifiche delle prestazioni previste dal regolamento degli studi già prima di avere superato l'esame del corso di base. Sono fatte salve eventuali condizioni d'ammissione. |
7 | Se lo studente ripete volontariamente l'anno di studio di base senza aver sostenuto l'esame, il rettore può, su domanda, prolungare le scadenze di cui al capoverso 2 di un semestre al massimo e disporre eventualmente ulteriori provvedimenti. Una tale domanda può essere presentata una sola volta e soltanto dopo aver assolto per la prima volta l'anno di studio di base. La durata massima consentita per gli studi di bachelor rimane invariata. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 24 Esame del corso di base - 1 L'esame del corso di base si svolge globalmente in una sessione d'esame. |
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1 | L'esame del corso di base si svolge globalmente in una sessione d'esame. |
2 | L'esame del corso di base e un'eventuale ripetizione devono essere sostenuti entro due anni dall'inizio degli studi. Il primo tentativo deve essere sostenuto nella sessione d'esame estiva che segue immediatamente la fine del primo anno accademico o al più tardi nella successiva sessione d'esame invernale. |
3 | In caso di impedimento per importanti motivi, il rettore può prolungare il termine e disporre eventualmente ulteriori provvedimenti. Sono considerati importanti motivi segnatamente la malattia o l'infortunio. |
4 | Se è stato accordato un congedo, il rettore può prolungare il termine di un semestre al massimo. |
5 | È escluso definitivamente da un ciclo di studi di bachelor chi: |
a | non ha superato per due volte l'esame del corso di base; o |
b | non osserva per propria colpa le scadenze di cui ai capoversi 2-4. |
6 | Gli studenti possono sostenere altre verifiche delle prestazioni previste dal regolamento degli studi già prima di avere superato l'esame del corso di base. Sono fatte salve eventuali condizioni d'ammissione. |
7 | Se lo studente ripete volontariamente l'anno di studio di base senza aver sostenuto l'esame, il rettore può, su domanda, prolungare le scadenze di cui al capoverso 2 di un semestre al massimo e disporre eventualmente ulteriori provvedimenti. Una tale domanda può essere presentata una sola volta e soltanto dopo aver assolto per la prima volta l'anno di studio di base. La durata massima consentita per gli studi di bachelor rimane invariata. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 24 Esame del corso di base - 1 L'esame del corso di base si svolge globalmente in una sessione d'esame. |
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1 | L'esame del corso di base si svolge globalmente in una sessione d'esame. |
2 | L'esame del corso di base e un'eventuale ripetizione devono essere sostenuti entro due anni dall'inizio degli studi. Il primo tentativo deve essere sostenuto nella sessione d'esame estiva che segue immediatamente la fine del primo anno accademico o al più tardi nella successiva sessione d'esame invernale. |
3 | In caso di impedimento per importanti motivi, il rettore può prolungare il termine e disporre eventualmente ulteriori provvedimenti. Sono considerati importanti motivi segnatamente la malattia o l'infortunio. |
4 | Se è stato accordato un congedo, il rettore può prolungare il termine di un semestre al massimo. |
5 | È escluso definitivamente da un ciclo di studi di bachelor chi: |
a | non ha superato per due volte l'esame del corso di base; o |
b | non osserva per propria colpa le scadenze di cui ai capoversi 2-4. |
6 | Gli studenti possono sostenere altre verifiche delle prestazioni previste dal regolamento degli studi già prima di avere superato l'esame del corso di base. Sono fatte salve eventuali condizioni d'ammissione. |
7 | Se lo studente ripete volontariamente l'anno di studio di base senza aver sostenuto l'esame, il rettore può, su domanda, prolungare le scadenze di cui al capoverso 2 di un semestre al massimo e disporre eventualmente ulteriori provvedimenti. Una tale domanda può essere presentata una sola volta e soltanto dopo aver assolto per la prima volta l'anno di studio di base. La durata massima consentita per gli studi di bachelor rimane invariata. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 24 Esame del corso di base - 1 L'esame del corso di base si svolge globalmente in una sessione d'esame. |
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1 | L'esame del corso di base si svolge globalmente in una sessione d'esame. |
2 | L'esame del corso di base e un'eventuale ripetizione devono essere sostenuti entro due anni dall'inizio degli studi. Il primo tentativo deve essere sostenuto nella sessione d'esame estiva che segue immediatamente la fine del primo anno accademico o al più tardi nella successiva sessione d'esame invernale. |
3 | In caso di impedimento per importanti motivi, il rettore può prolungare il termine e disporre eventualmente ulteriori provvedimenti. Sono considerati importanti motivi segnatamente la malattia o l'infortunio. |
4 | Se è stato accordato un congedo, il rettore può prolungare il termine di un semestre al massimo. |
5 | È escluso definitivamente da un ciclo di studi di bachelor chi: |
a | non ha superato per due volte l'esame del corso di base; o |
b | non osserva per propria colpa le scadenze di cui ai capoversi 2-4. |
6 | Gli studenti possono sostenere altre verifiche delle prestazioni previste dal regolamento degli studi già prima di avere superato l'esame del corso di base. Sono fatte salve eventuali condizioni d'ammissione. |
7 | Se lo studente ripete volontariamente l'anno di studio di base senza aver sostenuto l'esame, il rettore può, su domanda, prolungare le scadenze di cui al capoverso 2 di un semestre al massimo e disporre eventualmente ulteriori provvedimenti. Una tale domanda può essere presentata una sola volta e soltanto dopo aver assolto per la prima volta l'anno di studio di base. La durata massima consentita per gli studi di bachelor rimane invariata. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 24 Esame del corso di base - 1 L'esame del corso di base si svolge globalmente in una sessione d'esame. |
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1 | L'esame del corso di base si svolge globalmente in una sessione d'esame. |
2 | L'esame del corso di base e un'eventuale ripetizione devono essere sostenuti entro due anni dall'inizio degli studi. Il primo tentativo deve essere sostenuto nella sessione d'esame estiva che segue immediatamente la fine del primo anno accademico o al più tardi nella successiva sessione d'esame invernale. |
3 | In caso di impedimento per importanti motivi, il rettore può prolungare il termine e disporre eventualmente ulteriori provvedimenti. Sono considerati importanti motivi segnatamente la malattia o l'infortunio. |
4 | Se è stato accordato un congedo, il rettore può prolungare il termine di un semestre al massimo. |
5 | È escluso definitivamente da un ciclo di studi di bachelor chi: |
a | non ha superato per due volte l'esame del corso di base; o |
b | non osserva per propria colpa le scadenze di cui ai capoversi 2-4. |
6 | Gli studenti possono sostenere altre verifiche delle prestazioni previste dal regolamento degli studi già prima di avere superato l'esame del corso di base. Sono fatte salve eventuali condizioni d'ammissione. |
7 | Se lo studente ripete volontariamente l'anno di studio di base senza aver sostenuto l'esame, il rettore può, su domanda, prolungare le scadenze di cui al capoverso 2 di un semestre al massimo e disporre eventualmente ulteriori provvedimenti. Una tale domanda può essere presentata una sola volta e soltanto dopo aver assolto per la prima volta l'anno di studio di base. La durata massima consentita per gli studi di bachelor rimane invariata. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 24 Esame del corso di base - 1 L'esame del corso di base si svolge globalmente in una sessione d'esame. |
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1 | L'esame del corso di base si svolge globalmente in una sessione d'esame. |
2 | L'esame del corso di base e un'eventuale ripetizione devono essere sostenuti entro due anni dall'inizio degli studi. Il primo tentativo deve essere sostenuto nella sessione d'esame estiva che segue immediatamente la fine del primo anno accademico o al più tardi nella successiva sessione d'esame invernale. |
3 | In caso di impedimento per importanti motivi, il rettore può prolungare il termine e disporre eventualmente ulteriori provvedimenti. Sono considerati importanti motivi segnatamente la malattia o l'infortunio. |
4 | Se è stato accordato un congedo, il rettore può prolungare il termine di un semestre al massimo. |
5 | È escluso definitivamente da un ciclo di studi di bachelor chi: |
a | non ha superato per due volte l'esame del corso di base; o |
b | non osserva per propria colpa le scadenze di cui ai capoversi 2-4. |
6 | Gli studenti possono sostenere altre verifiche delle prestazioni previste dal regolamento degli studi già prima di avere superato l'esame del corso di base. Sono fatte salve eventuali condizioni d'ammissione. |
7 | Se lo studente ripete volontariamente l'anno di studio di base senza aver sostenuto l'esame, il rettore può, su domanda, prolungare le scadenze di cui al capoverso 2 di un semestre al massimo e disporre eventualmente ulteriori provvedimenti. Una tale domanda può essere presentata una sola volta e soltanto dopo aver assolto per la prima volta l'anno di studio di base. La durata massima consentita per gli studi di bachelor rimane invariata. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 24 Esame del corso di base - 1 L'esame del corso di base si svolge globalmente in una sessione d'esame. |
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1 | L'esame del corso di base si svolge globalmente in una sessione d'esame. |
2 | L'esame del corso di base e un'eventuale ripetizione devono essere sostenuti entro due anni dall'inizio degli studi. Il primo tentativo deve essere sostenuto nella sessione d'esame estiva che segue immediatamente la fine del primo anno accademico o al più tardi nella successiva sessione d'esame invernale. |
3 | In caso di impedimento per importanti motivi, il rettore può prolungare il termine e disporre eventualmente ulteriori provvedimenti. Sono considerati importanti motivi segnatamente la malattia o l'infortunio. |
4 | Se è stato accordato un congedo, il rettore può prolungare il termine di un semestre al massimo. |
5 | È escluso definitivamente da un ciclo di studi di bachelor chi: |
a | non ha superato per due volte l'esame del corso di base; o |
b | non osserva per propria colpa le scadenze di cui ai capoversi 2-4. |
6 | Gli studenti possono sostenere altre verifiche delle prestazioni previste dal regolamento degli studi già prima di avere superato l'esame del corso di base. Sono fatte salve eventuali condizioni d'ammissione. |
7 | Se lo studente ripete volontariamente l'anno di studio di base senza aver sostenuto l'esame, il rettore può, su domanda, prolungare le scadenze di cui al capoverso 2 di un semestre al massimo e disporre eventualmente ulteriori provvedimenti. Una tale domanda può essere presentata una sola volta e soltanto dopo aver assolto per la prima volta l'anno di studio di base. La durata massima consentita per gli studi di bachelor rimane invariata. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 4 Programma dei corsi - 1 Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
|
1 | Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
a | il numero, il titolo, il semestre, il tipo, il numero di ore settimanali per semestre, i docenti e gli esaminatori responsabili; |
b | i contenuti e gli obiettivi didattici; |
c | l'attribuzione a una o più categorie di unità d'insegnamento; |
d | le condizioni eventualmente richieste per seguire il corso; |
e | il numero di crediti formativi ECTS secondo le direttive sul sistema di crediti emanate dal rettore; |
f | la lingua in cui è tenuta l'unità d'insegnamento e la lingua in cui è svolta la corrispondente verifica delle prestazioni; |
g | la forma e il momento della verifica delle prestazioni (esame di una sessione, verifica delle prestazioni a fine semestre o prestazione di semestre); |
h | le condizioni eventualmente richieste per l'ammissione alla verifica delle prestazioni; |
i | il modo (scritto o orale) e la durata della verifica delle prestazioni; |
j | gli ausili ammessi in occasione della verifica delle prestazioni. |
2 | Queste indicazioni diventano vincolanti a partire dall'inizio del semestre. In casi eccezionali motivati, il rettore può approvare modifiche delle indicazioni richieste dopo l'inizio del semestre, sempre che le domande siano presentate prima dello scadere del termine per l'iscrizione alle verifiche delle prestazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1. Modifiche successive devono essere comunicate conformemente all'articolo 3. Non si entra nel merito di domande intempestive. |
3 | Se nel programma dei corsi figura un'unità d'insegnamento offerta da un altro dipartimento, devono essere riprese le indicazioni del dipartimento che la offre. |
4 | Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere d-g devono essere approvate dal rettore. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 42 Pronuncia della sentenza - Il Tribunale amministrativo federale mette a disposizione del pubblico il dispositivo delle sue sentenze per 30 giorni dopo la loro notificazione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
|
1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 46 Sospensione - 1 I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi: |
|
1 | I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi: |
a | dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; |
b | dal 15 luglio al 15 agosto incluso; |
c | dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. |
2 | Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti: |
a | l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali; |
b | l'esecuzione cambiaria; |
c | i diritti politici (art. 82 lett. c); |
d | l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
e | gli appalti pubblici.19 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |