Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}

4A 44/2007 /biz

Sentenza del 15 ottobre 2007

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Klett, Rottenberg Liatowitsch,
cancelliera Gianinazzi.

Parti
Rossi Design Ltd.,

ricorrente,
patrocinata dagli avv. dr. Christian Oetiker e Roberto Peduzzi,

contro

Sergio Rossi S.p.A.,
opponente,
patrocinata dall'avv. Andrea Pozzi.

Oggetto
diritto dei marchi,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 7 febbraio 2007 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
La presente vertenza, concernente il diritto dei marchi, vede opposte la società italiana Sergio Rossi S.p.A. e la società anonima svizzera Rossi Design Ltd.

A.a. La Sergio Rossi S.p.A. produce e vende prevalentemente calzature, ma anche borse e pelletteria in genere. Essa è titolare dei seguenti marchi:
- SERGIO ROSSI, marchio svizzero n. 371890, depositato il 12 aprile 1989 per le classi merceologiche 3, 9, 14, 24;
- sergio rossi, con tre linee rette orizzontali sotto il nome, marchio internazionale n. 700441, depositato il 9 settembre 1998 per la classe 25 (calzature);
- MISS ROSSI, marchio internazionale n. 577643, depositato l'11 novembre 1991 per la classe 25 (calzature);
- SERGIO ROSSI, marchio internazionale n. 502469, depositato il 12 maggio 1986 per le classi 18 (sacs, sacs à main, valises, parapluies) e 25 (foulards, cravates, chemises, ceintures, bonnets, costumes de bain, T-shirts, tricots, imperméables, jupes, vestes, pantalons, bas et chaussettes);
- SERGIO ROSSI, con l'immagine stilizzata di una scarpa, marchio internazionale n. 391839, depositato il 9 ottobre 1972 per la classe 25 (calzature);
- SERGIO ROSSI, conpresentazione verticale del nome sopra al cognome, marchio internazionale n. 360910, depositato il 10 ottobre 1969 per la classe 25 (abbigliamento, compresi stivali, calzature e pantofole).

A.b. La Rossi Design Ltd. è attiva soprattutto nella produzione e vendita di borse. Il 26 settembre 2002 ha depositato il seguente marchio:
- ROSSI, con il nome graficamente racchiuso in una linea ellittica, marchio svizzero n. 503586.

A.c. A seguito dell'opposizione interposta dalla società italiana, con decisione del 29 marzo 2004 l'Istituto della Proprietà Intellettuale (IPI) ha negato la registrazione del marchio ROSSIcircondato dall'ellisseper i prodotti della classe 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen) così come per alcuni della classe 18 (Lederwaren und Waren aus Lederimitationen soweit nicht in andere Klassen enthalten; Handtaschen; Reise- und Handkoffer; Aktentaschen; Dokumentenmappen; Regenschirme). Questa decisione non è stata impugnata.

B.
Venuta a conoscenza del fatto che, nonostante la citata decisione dell'IPI, la società svizzera continuava a produrre e vendere sul territorio nazionale borse recanti il segno ROSSI circondato dall'ellisse, il 6 dicembre 2004 la Sergio Rossi S.p.A. ha adito il Tribunale d'appello del Cantone Ticino chiedendo, oltre all'accertamento del carattere illecito del comportamento della società elvetica, l'adozione di alcuni provvedimenti volti a mettere fine all'attività reputata lesiva dei suoi diritti.

Le sue richieste sono state parzialmente accolte, giacché anche la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino - come già l'IPI - ha ritenuto che il segno della società svizzera, non solo simile ai marchi registrati anteriormente dalla società italiana ma anche destinato a prodotti identici o simili, crea un reale rischio di confusione nel pubblico, ciò che ne esclude la protezione come marchio (art. 3 cpv. 1 lett. c
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 3 Motivi relativi d'esclusione - 1 Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio:
1    Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio:
a  i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici;
b  i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi simili, se ne risulta un rischio di confusione;
c  i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione.
2    Sono considerati marchi anteriori:
a  i marchi depositati o registrati che godono di una priorità secondo la presente legge (art. 6 a 8);
b  i marchi che, al momento del deposito del segno considerato dal capoverso 1, sono notoriamente conosciuti in Svizzera ai sensi dell'articolo 6bis della Convenzione di Parigi del 20 marzo 18834 per la protezione della proprietà industriale (Convenzione di Parigi).
3    Soltanto il titolare del marchio anteriore può invocare i motivi di esclusione giusta il presente articolo.
LPM). Nella sentenza emanata il 7 febbraio 2007 ha quindi pronunciato:
" 1.1 È fatto ordine a Rossi Design Ltd, Zurigo, [...], di cessare immediatamente, su tutto il territorio svizzero, l'attività di produzione, di vendita, di offerta per vendita e di detenzione a fini commerciali di prodotti - segnatamente borse, borsette e prodotti simili - recanti il cognome ROSSI circondato da un'ellisse, come al marchio svizzero n. 503 586 da lei depositato, rispettivamente di usare lo stesso segno su etichette, materiale pubblicitario e di confezionamento, relativamente alla commercializzazione dei prodotti di cui sopra.
1.2 È ordinata la confisca presso Rossi Design Ltd, Zurigo, di tutti i suoi prodotti - segnatamente borse, borsette e prodotti simili - su cui sia stato apposto il segno di cui al precedente punto 1.1, nonché di tutte le etichette, materiale pubblicitario e di confezionamento relativi, ivi compresi prodotti e materiale che si trovino presso rivenditori;

1.3 È fatto ordine a Rossi Design Ltd, Zurigo,[...], di distruggere tutti i suoi prodotti - segnatamente borse, borsette e prodotti simili - su cui sia stato apposto il segno di cui al precedente punto 1.1, nonché tutte le etichette, materiale pubblicitario e di confezionamento relativi, ivi compresi prodotti e materiale che si trovino presso rivenditori [...];
1.4 Gli ordini di cui ai precedenti dispositivi sono emanati con la comminatoria dell'art. 292 CPS [...];
1.5 È autorizzata un'unica pubblicazione del dispositivo della presente sentenza (cresciuta in giudicato) a cura dell'attrice e a spese di Rossi Design Ltd. sui seguenti quotidiani svizzeri:
- Neue Zürcher Zeitung,
- Tages Anzeiger,
- Le Temps,
- Corriere del Ticino. "

C.
Lamentando la violazione dell'art. 29
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 29 - 1 Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento.
1    Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento.
2    Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell'usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell'offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.
CC e degli art. 3 e
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 29 - 1 Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento.
1    Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento.
2    Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell'usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell'offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.
57 LPM, nonché un accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87
LTF), il 14 marzo 2007 Rossi Design Ltd. è insorta dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia civile volto a ottenere l'annullamento della predetta sentenza e la reiezione della petizione, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

L'istanza tendente al conferimento dell'effetto sospensivo è stata accolta il 20 aprile 2007.

Nella risposta del 27 aprile 2007 l'opponente ha proposto l'integrale reiezione del ricorso; l'autorità cantonale ha invece rinunciato a pronunciarsi.

Diritto:

1.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione in concreto impugnata è stata pronunciata dopo questa data, la procedura ricorsuale è disciplinata dalla nuova normativa (art. 132 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 132 Disposizioni transitorie - 1 La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.
1    La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.
2    ...118
3    I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943119 sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984120 concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008.121
4    La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009.122
LTF).

2.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficioe con pieno potere d'esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 29 Esame - 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
1    Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
2    In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che presume competente.
LTF; DTF 133 III 462 consid. 2).

Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 76 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.
2    Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 72 capoverso 2 spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.40
LTF) contro una decisione finale (art. 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 75 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui:
a  una legge federale prevede un'istanza cantonale unica;
b  un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica;
c  è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi.
LTF) in una causa civile, il ricorso risulta ricevibile a prescindere dal valore litigioso, in applicazione dell'art. 74 cpv. 2 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 74 Valore litigioso minimo - 1 Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:
1    Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:
a  15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione;
b  30 000 franchi in tutti gli altri casi.
2    Quando il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è ammissibile:
a  se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale;
b  se una legge federale prevede un'istanza cantonale unica;
c  contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
d  contro le decisioni del giudice del fallimento e del concordato;
e  contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti.
LTF, giacché la ricorrente si prevale della violazione della legge federale sulla protezione dei marchi (LPM; RS 232.11), che all'art. 58 cpv. 3 impone ai cantoni di designare un tribunale competente come istanza unica per le azioni civili.

3.
Con il ricorso in materia civile si può far valere la violazione del diritto così come determinato dagli art. 95 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 74 Valore litigioso minimo - 1 Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:
1    Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:
a  15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione;
b  30 000 franchi in tutti gli altri casi.
2    Quando il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è ammissibile:
a  se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale;
b  se una legge federale prevede un'istanza cantonale unica;
c  contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
d  contro le decisioni del giudice del fallimento e del concordato;
e  contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti.
96 LTF.

3.1. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF). Esso non è vincolato dai motivi indicati nel ricorso né dal valore giuridico attribuito ai fatti dall'autorità cantonale; il Tribunale federale può dunque accogliere un ricorso per motivi diversi da quelli di cui si prevale la parte che ricorre, così come può respingerlo adottando un'argomentazione giuridica differente da quella esposta nel giudizio impugnato (cfr. DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140 con rinvii).

Ciononostante, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
2 LTF - che, se disattesa, può comportare l'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 108 Giudice unico - 1 Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
1    Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
a  la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili;
b  la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2);
c  la non entrata nel merito su ricorsi querulomani o abusivi.
2    Può delegare questo compito a un altro giudice.
3    La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo d'inammissibilità.
LTF) - in linea di principio il Tribunale federale esamina solamente le censure adeguatamente sollevate; non è tenuto a esaminare tutte le questioni giuridiche che si pongono, come farebbe un'autorità di prima istanza.

3.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti eseguito dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF); può scostarsene solo se questo è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
(art. 105 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF).

Incombe alla parte che intende distanziarsi dalla fattispecie contenuta nella sentenza impugnata addurre, con un'argomentazione circostanziata, il motivo che la induce a ritenere adempiute le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF; altrimenti non si può tener conto di una fattispecie diversa da quella esposta nella decisione impugnata ( DTF 133 III 462 consid. 2.4 pag. 466 seg. ).

Infine, possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
1    Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
2    Non sono ammissibili nuove conclusioni.
LTF).

4.
In ingresso al proprio gravame la ricorrente manifesta l'intenzione di censurare l'accertamento dei fatti giusta l'art. 97 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87
LTF, siccome svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto federale. In particolare essa rimprovera alla Corte cantonale di aver basato il suo giudizio su un accertamento dei fatti incompleto e non equilibrato, omettendo in particolare di ponderare diversi elementi di fatto essenziali per l'esito della lite, nonostante questi siano stati debitamente allegati e dimostrati in fase d'istruttoria.

4.1. Si tratta di una censura di per sé proponibile. La violazione del diritto ai sensi dell'art. 95
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
LTF può infatti consistere anche in una fattispecie incompleta, poiché l'autorità inferiore viola il diritto materiale se non accerta tutti i fatti pertinenti alla sua applicazione ( cfr. Messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, in: FF 2001 pag. 3894). E se la censura così proposta dovesse rivelarsi fondata il Tribunale federale potrebbe anche completare d'ufficio l'accertamento dei fatti in applicazione dell'art. 105 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF (cfr. Messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, in: FF 2001 pag. 3899).

4.2. Così come formulata nel gravame essa suscita tuttavia delle perplessità, poiché la ricorrente nella parte iniziale del suo allegato procede a un'elencazione generica dei fatti che la Corte ticinese avrebbe omesso di considerare - perlopiù concernenti l'attività creativa di Francesco Rossi e l'ampia diffusione del cognome " Rossi " nelle aree italofone - senza metterli in relazione a una specifica violazione del diritto. Lo fa più tardi, perlomeno parzialmente, nella seconda parte del suo scritto, laddove presenta le singole censure concernenti l'applicazione del diritto federale.

La questione dell'ammissibilità di questa censura può rimanere irrisolta dato che, come si vedrà qui di seguito, anche tenendo conto dei fatti addotti dalla ricorrente la sentenza impugnata risulta conforme al diritto federale.

5.
Prima di chinarsi sugli argomenti ricorsuali è opportuno ritornare brevemente sull'oggetto della lite e sul contenuto della sentenza impugnata.

5.1. Richiamandosi all'art. 13 cpv. 2
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 13 Diritto esclusivo - 1 Il diritto al marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali il marchio è rivendicato e di disporne.
1    Il diritto al marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali il marchio è rivendicato e di disporne.
2    Il titolare del marchio può vietare a terzi l'uso di un segno escluso dalla protezione come marchio giusta l'articolo 3 capoverso 1; può in particolare vietare che il segno:
a  sia apposto su prodotti o sul loro imballaggio;
b  sia usato per offrire prodotti, metterli in commercio o detenerli a tale scopo;
c  sia usato per offrire o fornire servizi;
d  sia usato per importare, esportare o far transitare prodotti;
e  sia apposto su documenti commerciali, usato a scopi pubblicitari o in qualsiasi altra maniera negli affari.
2bis    Il titolare del marchio gode dei diritti secondo il capoverso 2 lettera d anche quando l'importazione, l'esportazione o il transito di prodotti fabbricati a titolo commerciale avviene per scopi privati.14
3    Il titolare del marchio gode dei diritti secondo il presente articolo anche nei confronti degli utenti autorizzati ai sensi dell'articolo 4.15
LPM, che concede al titolare di un marchio il diritto di vietare a terzi l'uso di un segno escluso dalla protezione come marchio giusta l'art. 3 cpv. 1
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 3 Motivi relativi d'esclusione - 1 Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio:
1    Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio:
a  i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici;
b  i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi simili, se ne risulta un rischio di confusione;
c  i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione.
2    Sono considerati marchi anteriori:
a  i marchi depositati o registrati che godono di una priorità secondo la presente legge (art. 6 a 8);
b  i marchi che, al momento del deposito del segno considerato dal capoverso 1, sono notoriamente conosciuti in Svizzera ai sensi dell'articolo 6bis della Convenzione di Parigi del 20 marzo 18834 per la protezione della proprietà industriale (Convenzione di Parigi).
3    Soltanto il titolare del marchio anteriore può invocare i motivi di esclusione giusta il presente articolo.
LPM, la società italiana Sergio Rossi S.p.A. ha adito il tribunale ticinese chiedendo che venisse vietato alla società svizzera Rossi Design Ltd. di utilizzare il marchio ROSSI circondato da un'ellisse per contrassegnare le borse da lei prodotte.

Constatato il diritto prioritario della società italiana a servirsi dei marchi contenenti il patronimico " Rossi " in virtù del deposito anteriore (art. 6
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 6 Priorità derivante dal deposito - Il diritto al marchio appartiene a chi deposita il marchio per primo.
LPM) e ammessa l'esistenza di un reale rischio di confusione fra i marchi della società italiana e quello utilizzato dalla società svizzera ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. c
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 3 Motivi relativi d'esclusione - 1 Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio:
1    Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio:
a  i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici;
b  i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi simili, se ne risulta un rischio di confusione;
c  i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione.
2    Sono considerati marchi anteriori:
a  i marchi depositati o registrati che godono di una priorità secondo la presente legge (art. 6 a 8);
b  i marchi che, al momento del deposito del segno considerato dal capoverso 1, sono notoriamente conosciuti in Svizzera ai sensi dell'articolo 6bis della Convenzione di Parigi del 20 marzo 18834 per la protezione della proprietà industriale (Convenzione di Parigi).
3    Soltanto il titolare del marchio anteriore può invocare i motivi di esclusione giusta il presente articolo.
LPM, la Corte ticinese ha deciso, al punto 1.1 del dispositivo:
" È fatto ordine a Rossi Design Ltd, Zurigo, [...], di cessare immediatamente, su tutto il territorio svizzero, l'attività di produzione, di vendita, di offerta per vendita e di detenzione a fini commerciali di prodotti - segnatamente borse, borsette e prodotti simili - recanti il cognome ROSSI circondato da un'ellisse, come al marchio svizzero n. 503 586 da lei depositato, rispettivamente di usare lo stesso segno su etichette, materiale pubblicitario e di confezionamento, relativamente alla commercializzazione dei prodotti di cui sopra. "

5.2. Alla luce di questa premessa appare lampante che la ricorrente travisa la portata della pronunzia impugnata laddove sostiene che la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino le avrebbe ordinato "la cessazione immediata dell'attività commerciale." Pur trattandosi di una misura senz'altro di grande effetto sugli affari della ricorrente, la sua estensione non è quella pretesa nel ricorso: la Corte ticinese non le ha ordinato di cessare l'attività commerciale in generale, bensì unicamente quella in relazione a borse e prodotti simili recanti il marchio ROSSI circondato da un'ellisse.

Lo stesso vale quando la ricorrente afferma che la Corte cantonale le avrebbe vietato in maniera "indistinta e assoluta" di utilizzare il cognome "Rossi" per commercializzare i suoi prodotti. Il divieto pronunciato dai giudici ticinesi, come emerge chiaramente dalla lettura del dispositivo della sentenza impugnata sopra citato, riguarda esclusivamente l'utilizzo del cognome "Rossi" nella forma vagliata nella presente causa - ROSSI circondato da un'ellisse, senza l'aggiunta di elementi suscettibili di distinguere il marchio della società svizzera da quello dell'azienda italiana - e limitatamente a borse, borsette e prodotti simili e al materiale (pubblicità, etichette...) loro riferito.

6.
Fatta questa premessa, si può passare all'esame delle critiche mosse dalla ricorrente contro l'applicazione della Legge sulla protezione dei marchi (LPM; RS 232.11).

6.1. L'art. 6
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 6 Priorità derivante dal deposito - Il diritto al marchio appartiene a chi deposita il marchio per primo.
LPM stabilisce che il diritto al marchio appartiene a chi lo deposita per primo.

In concreto, considerato che tutti i marchi dell'opponente sono stati depositati prima di quello della ricorrente - la quale non contesta questo accertamento - la Corte ticinese ha riconosciuto alla società italiana un diritto prioritario sui marchi contenenti il patronimico " Rossi ".

6.2. Il diritto al marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali il marchio è rivendicato e di disporne (art. 13 cpv. 1
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 13 Diritto esclusivo - 1 Il diritto al marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali il marchio è rivendicato e di disporne.
1    Il diritto al marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali il marchio è rivendicato e di disporne.
2    Il titolare del marchio può vietare a terzi l'uso di un segno escluso dalla protezione come marchio giusta l'articolo 3 capoverso 1; può in particolare vietare che il segno:
a  sia apposto su prodotti o sul loro imballaggio;
b  sia usato per offrire prodotti, metterli in commercio o detenerli a tale scopo;
c  sia usato per offrire o fornire servizi;
d  sia usato per importare, esportare o far transitare prodotti;
e  sia apposto su documenti commerciali, usato a scopi pubblicitari o in qualsiasi altra maniera negli affari.
2bis    Il titolare del marchio gode dei diritti secondo il capoverso 2 lettera d anche quando l'importazione, l'esportazione o il transito di prodotti fabbricati a titolo commerciale avviene per scopi privati.14
3    Il titolare del marchio gode dei diritti secondo il presente articolo anche nei confronti degli utenti autorizzati ai sensi dell'articolo 4.15
LPM). Egli può vietare a terzi l'uso di un segno escluso dalla protezione come marchio giusta l'art. 3 cpv. 1
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 3 Motivi relativi d'esclusione - 1 Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio:
1    Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio:
a  i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici;
b  i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi simili, se ne risulta un rischio di confusione;
c  i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione.
2    Sono considerati marchi anteriori:
a  i marchi depositati o registrati che godono di una priorità secondo la presente legge (art. 6 a 8);
b  i marchi che, al momento del deposito del segno considerato dal capoverso 1, sono notoriamente conosciuti in Svizzera ai sensi dell'articolo 6bis della Convenzione di Parigi del 20 marzo 18834 per la protezione della proprietà industriale (Convenzione di Parigi).
3    Soltanto il titolare del marchio anteriore può invocare i motivi di esclusione giusta il presente articolo.
LPM (art. 13 cpv. 2
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 13 Diritto esclusivo - 1 Il diritto al marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali il marchio è rivendicato e di disporne.
1    Il diritto al marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali il marchio è rivendicato e di disporne.
2    Il titolare del marchio può vietare a terzi l'uso di un segno escluso dalla protezione come marchio giusta l'articolo 3 capoverso 1; può in particolare vietare che il segno:
a  sia apposto su prodotti o sul loro imballaggio;
b  sia usato per offrire prodotti, metterli in commercio o detenerli a tale scopo;
c  sia usato per offrire o fornire servizi;
d  sia usato per importare, esportare o far transitare prodotti;
e  sia apposto su documenti commerciali, usato a scopi pubblicitari o in qualsiasi altra maniera negli affari.
2bis    Il titolare del marchio gode dei diritti secondo il capoverso 2 lettera d anche quando l'importazione, l'esportazione o il transito di prodotti fabbricati a titolo commerciale avviene per scopi privati.14
3    Il titolare del marchio gode dei diritti secondo il presente articolo anche nei confronti degli utenti autorizzati ai sensi dell'articolo 4.15
LPM), in particolare, per quanto qui di interesse, di un segno simile al suo marchio anteriore e destinato a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione (art. 3 cpv. 1 lett. c
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 3 Motivi relativi d'esclusione - 1 Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio:
1    Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio:
a  i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici;
b  i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi simili, se ne risulta un rischio di confusione;
c  i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione.
2    Sono considerati marchi anteriori:
a  i marchi depositati o registrati che godono di una priorità secondo la presente legge (art. 6 a 8);
b  i marchi che, al momento del deposito del segno considerato dal capoverso 1, sono notoriamente conosciuti in Svizzera ai sensi dell'articolo 6bis della Convenzione di Parigi del 20 marzo 18834 per la protezione della proprietà industriale (Convenzione di Parigi).
3    Soltanto il titolare del marchio anteriore può invocare i motivi di esclusione giusta il presente articolo.
LPM). In questo caso, infatti, il marchio anteriore viene a perdere la propria funzione individualizzante.

6.3. Nella fattispecie, l'esistenza di una similitudine dei prodotti (calzature e borse) messi in commercio dalle parti è stata ammessa dalla Corte cantonale e su questo punto il giudizio non viene criticato.

6.4. V iene per contro contestata l'esistenza di un pericolo di confusione fra il segno utilizzato dalla ricorrente e i marchi dell'opponente.

6.4.1. Per costante giurisprudenza, la valutazione relativa all'esistenza di un rischio di confusione fra due marchi attiene al diritto (DTF 128 III 96 consid. 2; 126 III 315 consid. 4b con rinvii), sicché può essere riesaminata liberamente dal Tribunale federale (art. 106 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF).

6.4.2. Il rischio di confusione non si verifica soltanto nel caso in cui non sia possibile distinguere un marchio dall'altro (rischio di confusione diretto) bensì anche qualora, pur potendo distinguere i due segni, la loro similitudine induca a credere che vi sia fra di essi una connessione giuridica, economica o organizzativa (rischio di confusione indiretto; DTF 128 III 96 consid. 2a con rinvii; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Zurigo 2002, n. 11 ad art. 3
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 3 Motivi relativi d'esclusione - 1 Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio:
1    Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio:
a  i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici;
b  i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi simili, se ne risulta un rischio di confusione;
c  i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione.
2    Sono considerati marchi anteriori:
a  i marchi depositati o registrati che godono di una priorità secondo la presente legge (art. 6 a 8);
b  i marchi che, al momento del deposito del segno considerato dal capoverso 1, sono notoriamente conosciuti in Svizzera ai sensi dell'articolo 6bis della Convenzione di Parigi del 20 marzo 18834 per la protezione della proprietà industriale (Convenzione di Parigi).
3    Soltanto il titolare del marchio anteriore può invocare i motivi di esclusione giusta il presente articolo.
LPM).

La similitudine fra due segni va giudicata sulla base dell'impressione generale ch'essi lasciano nella memoria del pubblico (DTF 128 III 96 consid. 2a pag. 98; CHRISTOPH WILLI, op. cit, n. 63 segg. ad art. 3
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 3 Motivi relativi d'esclusione - 1 Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio:
1    Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio:
a  i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici;
b  i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi simili, se ne risulta un rischio di confusione;
c  i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione.
2    Sono considerati marchi anteriori:
a  i marchi depositati o registrati che godono di una priorità secondo la presente legge (art. 6 a 8);
b  i marchi che, al momento del deposito del segno considerato dal capoverso 1, sono notoriamente conosciuti in Svizzera ai sensi dell'articolo 6bis della Convenzione di Parigi del 20 marzo 18834 per la protezione della proprietà industriale (Convenzione di Parigi).
3    Soltanto il titolare del marchio anteriore può invocare i motivi di esclusione giusta il presente articolo.
LPM), tenendo presente che questo si trova di regola confrontato solamente con uno di essi, mentre serba dell'altro un semplice ricordo mnemonico (DTF 127 III 160 consid. 2b/cc pag. 168; 121 III 377 consid. 2a; CHRISTOPH WILLI, op. cit, n. 67 ad art. 3
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 3 Motivi relativi d'esclusione - 1 Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio:
1    Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio:
a  i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici;
b  i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi simili, se ne risulta un rischio di confusione;
c  i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione.
2    Sono considerati marchi anteriori:
a  i marchi depositati o registrati che godono di una priorità secondo la presente legge (art. 6 a 8);
b  i marchi che, al momento del deposito del segno considerato dal capoverso 1, sono notoriamente conosciuti in Svizzera ai sensi dell'articolo 6bis della Convenzione di Parigi del 20 marzo 18834 per la protezione della proprietà industriale (Convenzione di Parigi).
3    Soltanto il titolare del marchio anteriore può invocare i motivi di esclusione giusta il presente articolo.
LPM).

L'impressione generale lasciata da un marchio verbale è caratterizzata dal suono, dall'aspetto figurativo e dal significato (DTF 127 III 160 consid. 2b/cc pag. 168 con rinvii). L'esistenza di una similitudine sotto uno di questi aspetti può bastare per ammettere il rischio di confusione ( CHRISTOPH WILLI, op. cit, n. 69 segg. ad art. 3
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 3 Motivi relativi d'esclusione - 1 Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio:
1    Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio:
a  i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici;
b  i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi simili, se ne risulta un rischio di confusione;
c  i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione.
2    Sono considerati marchi anteriori:
a  i marchi depositati o registrati che godono di una priorità secondo la presente legge (art. 6 a 8);
b  i marchi che, al momento del deposito del segno considerato dal capoverso 1, sono notoriamente conosciuti in Svizzera ai sensi dell'articolo 6bis della Convenzione di Parigi del 20 marzo 18834 per la protezione della proprietà industriale (Convenzione di Parigi).
3    Soltanto il titolare del marchio anteriore può invocare i motivi di esclusione giusta il presente articolo.
LPM).

6.4.3. In concreto, la Corte cantonale ha ammesso l'esistenza di un reale rischio di confusione, non potendo la forza distintiva del cognome "Rossi" essere vanificata dall'aggiunta dell'ellisse rispettivamente del nome proprio "Sergio" o dal nome comune "Miss"; tanto più che basta la sola impressione uditiva per accomunare i due segni e creare il rischio di confusione.

6.4.4. Dinanzi al Tribunale federale la ricorrente nega la forza distintiva del cognome " Rossi " rilevando come nessuno dei sei marchi dell'opponente sia limitato a questo cognome: cinque di essi sono composti da nome e cognome "Sergio Rossi" - al quale, in tre casi, si aggiunge un elemento figurativo - mentre il sesto è formato da "Miss Rossi". La presenza del cognome " Rossi " in quanto tale non ha dunque - secondo la ricorrente - valore distintivo per i marchi depositati; distintivo sarebbe semmai l'inizio del marchio, ovvero "Sergio" o "Miss", rispettivamente la combinazione fra nome e cognome.
Inoltre, prosegue la ricorrente, la Corte ticinese ha omesso di considerare che il cognome "Rossi" è estremamente diffuso e - come si può constatare mediante una semplice ricerca in Internet, inserendo tale cognome nel motore di ricerca Google - associato a molteplici attività commerciali che non hanno niente a che vedere con l'opponente.
Tenuto conto di quanto appena esposto la ricorrente ritiene estremamente improbabile che, acquistando un suo prodotto, il consumatore medio venga tratto in errore e creda di acquistare un prodotto dell'opponente.

6.4.5. Gli argomenti della ricorrente non possono trovare accoglimento.

Innanzitutto si osserva che in tutti i segni in esame prevale la componente verbale, mentre quella figurativa - presente solo in due segni dell'opponente ( nella forma di tre linee rette orizzontali sotto il nome nel marchio internazionale n. 700441 e dell'immagine stilizzata di una scarpa nel marchio internazionale n. 391839) e in quello della ricorrente (nella forma dell'ellisse) - è meramente accessoria (cfr. DTF 116 II 614 consid. 4b non pubblicato). E anche se è vero che i marchi dell'opponente sono perlopiù composti da un nome (Sergio) e un cognome (Rossi) - poco importa se in minuscolo o maiuscolo, dato che i caratteri usati da entrambe le parti non presentano alcuna particolarità suscettibile di risvegliare una speciale attenzione - va detto che secondo l'esperienza generale della vita il consumatore medio confrontato con un marchio composto da un nome e un cognome ricorderà il cognome, indi per cui si può senz'altro ammettere che il cognome " Rossi " costituisce l'elemento caratterizzante del marchio dell'opponente (DTF citato; 95 II 354 consid. 1b pag. 358). A maggior ragione se si dovesse ammettere che, come insiste ad affermare la ricorrente, il marchio "Sergio Rossi" (quale unità di nome e cognome) non gode di
notorietà in Svizzera. Di nessun soccorso per la tesi ricorsuale è poi l'asserita ampia diffusione del cognome "Rossi" nelle aree italofone; anzi questo potrebbe semmai far sì ch'esso venga ricordato più facilmente. Irrilevante è infine il fatto che il cognome "Rossi" venga utilizzato anche in relazione ad attività commerciali diverse da quelle svolte dalle parti, dato che ai fini del presente giudizio conta l'impressione lasciata nel pubblico che acquista appunto i prodotti venduti dalle parti ( CHRISTOPH WILLI, op. cit, n. 20 ad art. 3
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 3 Motivi relativi d'esclusione - 1 Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio:
1    Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio:
a  i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici;
b  i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi simili, se ne risulta un rischio di confusione;
c  i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione.
2    Sono considerati marchi anteriori:
a  i marchi depositati o registrati che godono di una priorità secondo la presente legge (art. 6 a 8);
b  i marchi che, al momento del deposito del segno considerato dal capoverso 1, sono notoriamente conosciuti in Svizzera ai sensi dell'articolo 6bis della Convenzione di Parigi del 20 marzo 18834 per la protezione della proprietà industriale (Convenzione di Parigi).
3    Soltanto il titolare del marchio anteriore può invocare i motivi di esclusione giusta il presente articolo.
LPM).

Ne discende che la valutazione della Corte cantonale resiste alla critica. Esiste manifestamente un rischio di confusione fra i due marchi, se non diretto perlomeno indiretto, che non può venir eliminato mediante l'aggiunta al cognome " Rossi " di una semplice ellisse, l'aspetto verbale prevalendo chiaramente su quello grafico.

6.5. Di conseguenza merita di essere condivisa la decisione cantonale di riconoscere all'opponente, in virtù dell'art. 13
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 13 Diritto esclusivo - 1 Il diritto al marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali il marchio è rivendicato e di disporne.
1    Il diritto al marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali il marchio è rivendicato e di disporne.
2    Il titolare del marchio può vietare a terzi l'uso di un segno escluso dalla protezione come marchio giusta l'articolo 3 capoverso 1; può in particolare vietare che il segno:
a  sia apposto su prodotti o sul loro imballaggio;
b  sia usato per offrire prodotti, metterli in commercio o detenerli a tale scopo;
c  sia usato per offrire o fornire servizi;
d  sia usato per importare, esportare o far transitare prodotti;
e  sia apposto su documenti commerciali, usato a scopi pubblicitari o in qualsiasi altra maniera negli affari.
2bis    Il titolare del marchio gode dei diritti secondo il capoverso 2 lettera d anche quando l'importazione, l'esportazione o il transito di prodotti fabbricati a titolo commerciale avviene per scopi privati.14
3    Il titolare del marchio gode dei diritti secondo il presente articolo anche nei confronti degli utenti autorizzati ai sensi dell'articolo 4.15
cpv 2 LPM, il diritto di chiedere e ottenere che alla ricorrente venga vietato di apporre sulle sue borse il segno ROSSI circondato dall'ellisse.

7.
Trattandosi di un segno contenente il cognome del fondatore della società - nonché attuale amministratore unico con diritto di firma individuale - e incluso nella sua ditta commerciale, la ricorrente si duole anche di una violazione del diritto al nome, garantito dall'art. 29
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 29 - 1 Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento.
1    Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento.
2    Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell'usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell'offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.
CC. La Corte cantonale avrebbe segnatamente violato tale norma vietando in maniera "indistinta e assoluta" alla ricorrente e - di fatto - a Francesco Rossi di utilizzare il cognome "Rossi" per commercializzare i prodotti; tale decisione non terrebbe nella debita considerazione il fatto che Francesco Rossi svolge con successo l'attività di designer a Zurigo sin dal 1986.

Come già detto al consid. 5.2, il divieto così come evocato dalla ricorrente nel gravame non trova riscontro nella sentenza impugnata.

7.1. In particolare, contrariamente a quanto pare voler sostenere la ricorrente nell'impugnativa, i giudici ticinesi non hanno stabilito che i marchi di Sergio Rossi avrebbero raggiunto un grado di notorietà tale che il rischio di confusione potrebbe essere evitato solamente vietando in maniera assoluta alla ricorrente di far figurare il cognome " Rossi " - in ogni possibile combinazione - nei suoi marchi, sui suoi prodotti, nella corrispondenza, pubblicità, ecc. (cfr. DTF 116 II 614 consid. 5c/aa pag. 617).

7.2. Né tantomeno hanno messo in discussione il diritto della ricorrente di utilizzare il cognome " Rossi " nella sua ditta commerciale e nei suoi marchi. Al contrario, nella sentenza impugnata i giudici hanno rammentato il diritto delle società commerciali di adottare una ragione sociale contenente un cognome e di far figurare il medesimo cognome nei marchi utilizzati per contraddistinguere i loro prodotti. In questo caso occorre però che venga rispettata la legislazione sulla protezione dei marchi ( DTF 116 II 614 consid. 5c pag. 617).

7.3. Qualora si verifichi un conflitto fra il diritto al nome (rispettivamente alla ragione sociale) e il diritto dei marchi si procede a una ponderazione degli interessi in gioco nel caso concreto, allo scopo di raggiungere la soluzione più equa (DTF 128 III 353 consid. 4.3.2 pag. 364; 125 III 91 consid. 3b; DTF 116 II 614 consid. 5c/aa pag. 617).
Nella fattispecie in esame l'autorità ticinese è giunta alla conclusione che, dal momento che i marchi dell'opponente contenenti il patronimico " Rossi " sono anteriori al segno della ricorrente - e quindi tutelati dalla legislazione sulla protezione dei marchi (cfr. quanto esposto al consid. 6) - tocca a quest'ultima " mettere in atto tutte le misure necessarie nella determinazione di un marchio o di un segno da apporre sui suoi prodotti, così da evitare confusione con i marchi precedenti ".

Ciò significa che, di principio, la ricorrente può far figurare il cognome "Rossi" nei suoi marchi, ma deve farlo in una forma diversa da quella attuale - che genera confusione con i marchi dell'opponente - ovvero in una forma che si differenzi chiaramente dai marchi dell'opponente e non susciti l'impressione di una qualunque relazione con essa.

7.4. La soluzione adottata dai giudici cantonali è senz'altro equa e questo basta per escludere la violazione del diritto alla ragione sociale, rispettivamente al nome, della ricorrente.

Contrariamente a quanto dichiarato nel gravame, non toccava all'autorità giudiziaria ticinese indicare alla ricorrente quali misure adottare per evitare, in futuro, il ripetersi di una situazione simile a quella giudicata attualmente.

Anche su questo punto la sentenza impugnata appare pertanto conforme al diritto federale.

8.
Stante il rischio di confusione esistente fra il segno della ricorrente e i marchi dell'opponente, la Corte ticinese ha accolto la richiesta presentata da quest'ultima tendente alla confisca e alla distruzione delle borse contrassegnate dal cognome ROSSI circondato dall'ellisse.

L'art. 57
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 57 Confisca nella procedura civile - 1 Il giudice può ordinare la confisca degli oggetti muniti illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza oppure delle installazioni, degli apparecchi e degli altri mezzi che servono prevalentemente alla loro fabbricazione.84
1    Il giudice può ordinare la confisca degli oggetti muniti illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza oppure delle installazioni, degli apparecchi e degli altri mezzi che servono prevalentemente alla loro fabbricazione.84
2    Il giudice decide se il marchio o l'indicazione di provenienza debbano essere resi irriconoscibili o se gli oggetti debbano essere resi inutilizzabili, distrutti o utilizzati in un determinata maniera.
LPM concede infatti al giudice la facoltà di ordinare la confisca degli oggetti in possesso del convenuto muniti di un marchio illecito (cpv. 1) e di decidere se il marchio debba essere reso irriconoscibile o gli oggetti debbano essere resi inutilizzabili, distrutti o utilizzati in altra maniera (cpv. 2 ).

8.1. La ricorrente reputa le misure ordinate nella sentenza cantonale " decisamente inadeguate e sproporzionate ".

Ordinando la confisca e la distruzione immediata dei prodotti la Corte cantonale suggerisce infatti una criminalizzazione del comportamento della ricorrente, alla quale invece non può essere rimproverato alcunché sotto il profilo del diritto penale, in particolare non il reato di contraffazione.

In secondo luogo esisterebbe un uso legale dei prodotti in questione, che permetterebbe di evitare confisca e distruzione, quale ad esempio la loro commercializzazione in Svezia o Austria, paesi in cui la ricorrente dispone già di rivenditori autorizzati. Non è inoltre da escludere la possibilità della vendita in stati nei quali l'opponente non beneficia della protezione dei marchi.

Da ultimo, la ricorrente ricorda che i suoi prodotti vengono commercializzati da oltre vent'anni con il cognome " Rossi "e come tali si sono imposti sul mercato. In queste circostanze, l'ordine di distruggere l'intero stock della produzione della ricorrente dall'oggi al domani appare manifestamente sproporzionato. Sarebbe stato semmai opportuno concederle un termine di almeno nove mesi per riorganizzare adeguatamente la produzione, il marketing e il branding dei propri prodotti.

8.2. Ora, non vi è dubbio che la misura ordinata dalla Corte cantonale sia alquanto severa.

Va tuttavia osservato che la confisca e la distruzione della merce contrassegnata con il segno ROSSI circondato dall'ellisse sono state richieste dall'opponente con estrema chiarezza sin dall'inizio della causa e ciononostante, stando a quanto accertato in maniera vincolante nella sentenza impugnata - siccome non contestato in questa sede (art. 105
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF) -, dinanzi all'autorità cantonale la ricorrente non ha eccepito assolutamente nulla al proposito, nemmeno a titolo subordinato.
Ne discende che tutti gli argomenti addotti dinanzi al Tribunale federale contro la misura di confisca e di distruzione della nota merce sono nuovi e si fondano su circostanze di fatto prive di ogni riscontro nella sentenza impugnata. Né la ricorrente pretende il contrario.

Giova ricordare che in ingresso alla sentenza impugnata essa aveva elencato alcuni accertamenti di fatto che a suo modo di vedere la Corte cantonale avrebbe omesso di considerare nel quadro del giudizio sull'applicazione del diritto dei marchi e del diritto al nome, nonostante tali fatti fossero stati regolarmente allegati e dimostrati (cfr. quanto esposto al consid. 4); essa non procede nello stesso modo in relazione ai fatti addotti per opporsi alla confisca e alla distruzione della merce.
Alla luce di quanto appena esposto non è possibile affermare che sia stata la sentenza impugnata a rendere necessaria la presentazione dei fatti nuovi dinanzi al Tribunale federale. Si tratta pertanto di fatti nuovi inammissibili, giusta l'art. 99
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
1    Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
2    Non sono ammissibili nuove conclusioni.
LTF.

E ciò comporta l'inammissibilità del ricorso su questo punto.

8.3. Si può comunque aggiungere, a titolo abbondanziale, che a sostegno della decisione di accogliere la richiesta di distruzione della merce la Corte ticinese - la quale non ha mai nemmeno accennato a un'eventuale contraffazione da parte della ricorrente - ha addotto l'attualità della lesione dei marchi, la vastità del commercio messo in atto dalla ricorrente e l'impossibilità pratica di nascondere i marchi impressi nel materiale che costituisce le borse.

Quest'ultima considerazione - che non è stata in alcun modo contestata dalla ricorrente - depone a favore dell'adeguatezza della decisione dei giudici ticinesi sulla distruzione delle borse e del materiale ad esse riferito (etichette, pubblicità, sacchi salvapolvere), anche se si tratta di una misura estremamente severa.

9.
In conclusione, nella misura in cui è ammissibile il ricorso dev'essere respinto.

Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
cpv 1 et 68 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente, la quale rifonderà all'opponente fr. 6'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 15 ottobre 2007

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:

La cancelliera: