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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 107 Diritto di essere sentiti |
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| Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di: | ||||||
| esaminare gli atti; | ||||||
| partecipare agli atti procedurali; | ||||||
| far capo a un patrocinatore; | ||||||
| esprimersi sulla causa e sulla procedura; | ||||||
| presentare istanze probatorie. | ||||||
| Le autorità penali rendono attente ai loro diritti le parti prive di conoscenze giuridiche. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 309 Apertura dell'istruzione |
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| Il pubblico ministero apre l'istruzione se: | ||||||
| da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato; | ||||||
| dispone provvedimenti coercitivi; | ||||||
| è stato informato dalla polizia ai sensi dell'articolo 307 capoverso 1. | ||||||
| Il pubblico ministero può trasmettere alla polizia, perché compia indagini supplementari, i rapporti e le denunce dai quali non emergano chiaramente indizi di reato. | ||||||
| Il pubblico ministero apre l'istruzione mediante un decreto; nel decreto designa l'imputato e il reato contestatogli. Il decreto non va necessariamente motivato, né notificato. Esso non è impugnabile. | ||||||
| Il pubblico ministero rinuncia ad aprire l'istruzione se emana immediatamente un decreto di non luogo a procedere o un decreto d'accusa. | ||||||