|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
||||||
| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
||||||
| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede |
||||||
| Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale |
||||||
| Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata. | ||||||
| Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento. | ||||||
| La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 11 Protezione dei fanciulli e degli adolescenti |
||||||
| I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo. | ||||||
| Nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 27 Libertà economica |
||||||
| La libertà economica è garantita. | ||||||
| Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 27 Libertà economica |
||||||
| La libertà economica è garantita. | ||||||
| Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede |
||||||
| Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. | ||||||
|
RS 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Art. 73 Divisione dei poteri |
||||||
| I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono, quanto al principio, separati. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede |
||||||
| Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 19 Diritto all'istruzione scolastica di base |
||||||
| Il diritto a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita è garantito. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 62 Scuola* |
||||||
| Il settore scolastico compete ai Cantoni. | ||||||
| I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita. [1] | ||||||
| I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età. [2] | ||||||
| Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie. [3] | ||||||
| La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico. [4] | ||||||
| È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze. [5] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [2] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). [3] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [4] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [5] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). | ||||||
|
RS 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Art. 69 [1] Legislazione e competenze materiali |
||||||
| La Landsgemeinde è competente per modificare la presente Costituzione. Emana inoltre sotto forma di legge tutte le disposizioni fondamentali e importanti. | ||||||
| Per altro, essa è competente per: | ||||||
| approvare i trattati intercantonali e gli altri trattati, se questi concernono un oggetto di rango costituzionale o legislativo o una spesa secondo la lettera b; | ||||||
| decidere tutte le spese uniche di oltre 1 milione di franchi destinate a un medesimo scopo e liberamente determinabili, nonché tutte le spese ricorrenti di oltre 200 000 franchi annui destinate a un medesimo scopo e liberamente determinabili; | ||||||
| acquistare fondi a trattative private, a titolo di investimento o a titolo previdenziale, se il prezzo supera i 5 milioni di franchi; | ||||||
| prendere le altre decisioni sottopostele dal Gran Consiglio; | ||||||
| stabilire l'aliquota fiscale. | ||||||
| La Landsgemeinde può delegare le sue attribuzioni al Gran Consiglio o al Consiglio di Stato per quanto la delega si restringa a un campo determinato e ne siano precisati scopo ed estensione. | ||||||
| [1] Accettato nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell'AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989art. 1 n. 3 2908). | ||||||
|
RS 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Art. 82 Statuto e compiti del Gran Consiglio |
||||||
| Il Gran Consiglio è il Parlamento del Cantone. Si compone di 60 membri. [1] | ||||||
| Il Gran Consiglio è la suprema autorità cantonale di vigilanza sul governo, sull'amministrazione e sui tribunali. | ||||||
| Esso prepara i testi costituzionali e legislativi e le altre decisioni della Landsgemeinde. | ||||||
| Il Gran Consiglio emana ordinanze, decisioni amministrative e decisioni finanziarie e risolve sulle pianificazioni di base o di obbligatorietà generale. | ||||||
| [1] Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010. Garanzia dell'AF dell'11 mar. 2013 (FF 2013 2249art. 1 n. 1, 2012 7501). | ||||||
|
RS 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Art. 89 [1] Attività normativa |
||||||
| Il Gran Consiglio è competente per: | ||||||
| deliberare su progetti che devono essere presentati alla Landsgemeinde e formulare proposte a destinazione di quest'ultima; | ||||||
| emanare ordinanze, quando ne abbia facoltà in virtù della presente Costituzione; | ||||||
| emanare ordinanze, quando ne abbia facoltà in virtù di una decisione della Landsgemeinde; | ||||||
| emanare disposizioni di applicazione del diritto federale e disposizioni di esecuzione del diritto intercantonale, per quanto non concernano un oggetto della legislazione; | ||||||
| approvare o denunciare trattati intercantonali e altri trattati, per quanto non ne sia competente la Landsgemeinde o il Consiglio di Stato; | ||||||
| in casi urgenti, legiferare al posto della Landsgemeinde; tali atti legislativi hanno effetto sino alla successiva Landsgemeinde ordinaria. | ||||||
| [1] Accettato nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell'AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989art. 1 n. 3 2908). | ||||||
|
RS 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Art. 99 Attività normativa |
||||||
| Il Consiglio di Stato è competente per: | ||||||
| elaborare progetti di atti legislativi e di decisioni a destinazione del Gran Consiglio e della Landsgemeinde, nonché procedere alle consultazioni in merito a tali progetti; | ||||||
| emanare ordinanze di esecuzione e ordinanze amministrative, nonché ordinanze per cui la Landsgemeinde o il Gran Consiglio gliene conferisca la facoltà; | ||||||
| concludere, modificare o denunciare trattati intercantonali e altri trattati, per quanto non ne sia competente il Gran Consiglio o la Landsgemeinde; | ||||||
| emanare ordinanze e prendere decisioni in situazioni di emergenza e in altri casi urgenti, in particolare al fine di assicurare la celere attuazione del diritto federale; queste ordinanze e decisioni devono essere sottoposte quanto prima al Gran Consiglio o alla prossima Landsgemeinde. | ||||||
| [1] Accettata nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell'AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989art. 1 n. 3 2908). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 19 Diritto all'istruzione scolastica di base |
||||||
| Il diritto a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita è garantito. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 62 Scuola* |
||||||
| Il settore scolastico compete ai Cantoni. | ||||||
| I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita. [1] | ||||||
| I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età. [2] | ||||||
| Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie. [3] | ||||||
| La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico. [4] | ||||||
| È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze. [5] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [2] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). [3] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [4] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [5] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). | ||||||
|
RS 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Art. 69 [1] Legislazione e competenze materiali |
||||||
| La Landsgemeinde è competente per modificare la presente Costituzione. Emana inoltre sotto forma di legge tutte le disposizioni fondamentali e importanti. | ||||||
| Per altro, essa è competente per: | ||||||
| approvare i trattati intercantonali e gli altri trattati, se questi concernono un oggetto di rango costituzionale o legislativo o una spesa secondo la lettera b; | ||||||
| decidere tutte le spese uniche di oltre 1 milione di franchi destinate a un medesimo scopo e liberamente determinabili, nonché tutte le spese ricorrenti di oltre 200 000 franchi annui destinate a un medesimo scopo e liberamente determinabili; | ||||||
| acquistare fondi a trattative private, a titolo di investimento o a titolo previdenziale, se il prezzo supera i 5 milioni di franchi; | ||||||
| prendere le altre decisioni sottopostele dal Gran Consiglio; | ||||||
| stabilire l'aliquota fiscale. | ||||||
| La Landsgemeinde può delegare le sue attribuzioni al Gran Consiglio o al Consiglio di Stato per quanto la delega si restringa a un campo determinato e ne siano precisati scopo ed estensione. | ||||||
| [1] Accettato nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell'AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989art. 1 n. 3 2908). | ||||||
|
RS 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Art. 69 [1] Legislazione e competenze materiali |
||||||
| La Landsgemeinde è competente per modificare la presente Costituzione. Emana inoltre sotto forma di legge tutte le disposizioni fondamentali e importanti. | ||||||
| Per altro, essa è competente per: | ||||||
| approvare i trattati intercantonali e gli altri trattati, se questi concernono un oggetto di rango costituzionale o legislativo o una spesa secondo la lettera b; | ||||||
| decidere tutte le spese uniche di oltre 1 milione di franchi destinate a un medesimo scopo e liberamente determinabili, nonché tutte le spese ricorrenti di oltre 200 000 franchi annui destinate a un medesimo scopo e liberamente determinabili; | ||||||
| acquistare fondi a trattative private, a titolo di investimento o a titolo previdenziale, se il prezzo supera i 5 milioni di franchi; | ||||||
| prendere le altre decisioni sottopostele dal Gran Consiglio; | ||||||
| stabilire l'aliquota fiscale. | ||||||
| La Landsgemeinde può delegare le sue attribuzioni al Gran Consiglio o al Consiglio di Stato per quanto la delega si restringa a un campo determinato e ne siano precisati scopo ed estensione. | ||||||
| [1] Accettato nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell'AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989art. 1 n. 3 2908). | ||||||
|
RS 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Art. 69 [1] Legislazione e competenze materiali |
||||||
| La Landsgemeinde è competente per modificare la presente Costituzione. Emana inoltre sotto forma di legge tutte le disposizioni fondamentali e importanti. | ||||||
| Per altro, essa è competente per: | ||||||
| approvare i trattati intercantonali e gli altri trattati, se questi concernono un oggetto di rango costituzionale o legislativo o una spesa secondo la lettera b; | ||||||
| decidere tutte le spese uniche di oltre 1 milione di franchi destinate a un medesimo scopo e liberamente determinabili, nonché tutte le spese ricorrenti di oltre 200 000 franchi annui destinate a un medesimo scopo e liberamente determinabili; | ||||||
| acquistare fondi a trattative private, a titolo di investimento o a titolo previdenziale, se il prezzo supera i 5 milioni di franchi; | ||||||
| prendere le altre decisioni sottopostele dal Gran Consiglio; | ||||||
| stabilire l'aliquota fiscale. | ||||||
| La Landsgemeinde può delegare le sue attribuzioni al Gran Consiglio o al Consiglio di Stato per quanto la delega si restringa a un campo determinato e ne siano precisati scopo ed estensione. | ||||||
| [1] Accettato nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell'AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989art. 1 n. 3 2908). | ||||||