SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 11 Diritto di essere consultati - 1 Se prevede di accordare l'accesso a documenti ufficiali la cui consultazione potrebbe ledere la sfera privata di terzi, l'autorità consulta il terzo interessato e gli dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni. |
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1 | Se prevede di accordare l'accesso a documenti ufficiali la cui consultazione potrebbe ledere la sfera privata di terzi, l'autorità consulta il terzo interessato e gli dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni. |
2 | Informa la persona consultata della sua presa di posizione sulla domanda di accesso. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 11 Diritto di essere consultati - 1 Se prevede di accordare l'accesso a documenti ufficiali la cui consultazione potrebbe ledere la sfera privata di terzi, l'autorità consulta il terzo interessato e gli dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni. |
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1 | Se prevede di accordare l'accesso a documenti ufficiali la cui consultazione potrebbe ledere la sfera privata di terzi, l'autorità consulta il terzo interessato e gli dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni. |
2 | Informa la persona consultata della sua presa di posizione sulla domanda di accesso. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 13 Mediazione - 1 Può presentare una domanda di mediazione la persona:13 |
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1 | Può presentare una domanda di mediazione la persona:13 |
a | il cui accesso a documenti ufficiali è limitato, differito o negato; |
b | sulla cui domanda l'autorità non si è pronunciata entro il termine; o |
c | che è stata consultata secondo l'articolo 11, se l'autorità intende accordare l'accesso contro la sua volontà. |
2 | La domanda di mediazione deve essere presentata per scritto all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) entro venti giorni dalla ricezione della presa di posizione dell'autorità o dallo scadere del termine di cui l'autorità dispone per prendere posizione.14 |
3 | Se la mediazione ha successo, la pratica è tolta dal ruolo. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 15 Decisione - 1 Il richiedente o la persona consultata può chiedere, entro dieci giorni dalla ricezione della raccomandazione, l'emanazione di una decisione ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa. |
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1 | Il richiedente o la persona consultata può chiedere, entro dieci giorni dalla ricezione della raccomandazione, l'emanazione di una decisione ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa. |
2 | Per il resto l'autorità pronuncia una decisione se, diversamente da quanto raccomandato: |
a | intende limitare, differire o negare il diritto di accesso a un documento ufficiale; |
b | intende accordare il diritto di accesso a un documento ufficiale la cui consultazione potrebbe ledere la sfera privata di terzi. |
3 | La decisione è pronunciata entro venti giorni dalla ricezione della raccomandazione o dalla ricezione della richiesta di decisione ai sensi del capoverso 1. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 25 Diritto d'accesso - 1 Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
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1 | Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
2 | Alla persona interessata sono fornite le informazioni necessarie affinché possa far valere i suoi diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati. In ogni caso le sono fornite le informazioni seguenti: |
a | l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; |
b | i dati personali trattati in quanto tali; |
c | lo scopo del trattamento; |
d | la durata di conservazione dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri per stabilire tale durata; |
e | le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati personali che non sono stati raccolti presso la persona interessata; |
f | se del caso, l'esistenza di una decisione individuale automatizzata e la logica su cui si fonda la decisione; |
g | se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali, nonché le informazioni di cui all'articolo 19 capoverso 4. |
3 | I dati personali concernenti la salute possono essere comunicati alla persona interessata per il tramite di un professionista della salute da lei designato; a tale scopo è necessario il consenso della persona interessata. |
4 | Il titolare del trattamento è tenuto a fornire le informazioni richieste anche se ha affidato il trattamento dei dati personali a un responsabile del trattamento. |
5 | Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso. |
6 | Il titolare del trattamento fornisce gratuitamente le informazioni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla gratuità, segnatamente se l'informazione richiede un onere sproporzionato. |
7 | Di norma l'informazione è fornita entro 30 giorni. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 25 Diritto d'accesso - 1 Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
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1 | Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
2 | Alla persona interessata sono fornite le informazioni necessarie affinché possa far valere i suoi diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati. In ogni caso le sono fornite le informazioni seguenti: |
a | l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; |
b | i dati personali trattati in quanto tali; |
c | lo scopo del trattamento; |
d | la durata di conservazione dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri per stabilire tale durata; |
e | le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati personali che non sono stati raccolti presso la persona interessata; |
f | se del caso, l'esistenza di una decisione individuale automatizzata e la logica su cui si fonda la decisione; |
g | se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali, nonché le informazioni di cui all'articolo 19 capoverso 4. |
3 | I dati personali concernenti la salute possono essere comunicati alla persona interessata per il tramite di un professionista della salute da lei designato; a tale scopo è necessario il consenso della persona interessata. |
4 | Il titolare del trattamento è tenuto a fornire le informazioni richieste anche se ha affidato il trattamento dei dati personali a un responsabile del trattamento. |
5 | Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso. |
6 | Il titolare del trattamento fornisce gratuitamente le informazioni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla gratuità, segnatamente se l'informazione richiede un onere sproporzionato. |
7 | Di norma l'informazione è fornita entro 30 giorni. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 10 Domanda di accesso - 1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
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1 | La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali. |
3 | La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura: |
a | tiene conto dei bisogni particolari dei media; |
b | può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti; |
c | può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso. |
SR 152.31 Ordinanza del 24 maggio 2006 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Ordinanza sulla trasparenza, OTras) - Ordinanza sulla trasparenza OTras Art. 11 Autorità responsabile della presa di posizione - (art. 12 LTras) |
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1 | Se un documento è stato elaborato da più autorità, la presa di posizione è rilasciata dall'autorità responsabile. |
2 | Se la domanda di accesso riguarda più documenti che concernono lo stesso affare e che sono stati allestiti o ricevuti da diverse autorità sottostanti alla legge sulla trasparenza, la presa di posizione è rilasciata dall'autorità responsabile. |
3 | Se la responsabilità non è stata assegnata ad alcuna autorità, le autorità interessate determinano tra di loro l'autorità responsabile della presa di posizione. Quest'ultima prende posizione d'intesa con le altre autorità interessate. |
4 | Se un documento è stato allestito su mandato di un'altra autorità, quest'ultima deve essere consultata prima della presa di posizione. |
5 | Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali classificati, la competenza e la procedura sono fissati dalle disposizioni applicabili in materia di protezione delle informazioni e di classificazione. L'autorità competente esamina se il documento può essere declassificato. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
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1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 10 Domanda di accesso - 1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
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1 | La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali. |
3 | La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura: |
a | tiene conto dei bisogni particolari dei media; |
b | può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti; |
c | può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 10 Domanda di accesso - 1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
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1 | La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali. |
3 | La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura: |
a | tiene conto dei bisogni particolari dei media; |
b | può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti; |
c | può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 8 Elenco delle unità - 1 Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
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1 | Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: |
a | dell'Amministrazione federale centrale, senza l'ulteriore suddivisione degli uffici federali; |
b | dell'Amministrazione federale decentralizzata, a eccezione delle commissioni extraparlamentari. |
2 | Nell'allegato 2 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le commissioni extraparlamentari. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 6 Principi - (art. 8 cpv. 1 LOGA) |
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1 | L'Amministrazione federale si compone dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione decentralizzata. |
2 | Le persone e le organizzazioni di diritto pubblico o privato che sono istituite dalla legge e forniscono prevalentemente prestazioni a carattere monopolistico o adempiono compiti di vigilanza sull'economia e sulla sicurezza fanno parte dell'Amministrazione federale decentralizzata. |
3 | Gli enti esterni incaricati di compiti amministrativi in virtù dell'articolo 2 capoverso 4 LOGA che forniscono prevalentemente prestazioni sul mercato non fanno parte dell'Amministrazione federale. Ciò vale anche per le organizzazioni e le persone di diritto privato che la Confederazione sostiene con aiuti finanziari o indennità secondo l'articolo 3 della legge del 5 ottobre 199015 sui sussidi o in cui detiene una partecipazione minoritaria. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 2 Campo d'applicazione personale - 1 La presente legge si applica: |
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1 | La presente legge si applica: |
a | all'amministrazione federale; |
b | alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale, nella misura in cui emanino atti normativi o emettano decisioni di prima istanza ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa; |
c | ai Servizi del Parlamento. |
2 | La presente legge non si applica alla Banca nazionale svizzera, né all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.4 |
3 | Il Consiglio federale può escludere dal campo d'applicazione altre unità dell'amministrazione federale nonché altre organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale, se: |
a | è necessario per l'adempimento dei compiti loro affidati; |
b | l'assoggettamento alla presente legge pregiudica la loro competitività; oppure |
c | i compiti che sono stati loro affidati sono di poca importanza. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 10 Domanda di accesso - 1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
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1 | La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali. |
3 | La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura: |
a | tiene conto dei bisogni particolari dei media; |
b | può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti; |
c | può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso. |
SR 170.512 Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb) - Legge sulle pubblicazioni ufficiali LPubb Art. 14 - 1 La pubblicazione è fatta contemporaneamente nelle lingue ufficiali tedesco, francese e italiano. Per gli atti normativi, ciascuna delle tre versioni è vincolante. |
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1 | La pubblicazione è fatta contemporaneamente nelle lingue ufficiali tedesco, francese e italiano. Per gli atti normativi, ciascuna delle tre versioni è vincolante. |
2 | Il Consiglio federale può decidere che i testi pubblicati mediante rimando di cui all'articolo 13a capoverso 1 lettera a e altri testi di cui all'articolo 13a capoverso 2 non siano pubblicati in ognuna delle tre lingue ufficiali o non siano pubblicati in nessuna di esse, sempre che:31 |
a | le disposizioni contenute in tali testi non vincolino direttamente gli interessati; oppure |
b | gli interessati usino tali testi esclusivamente nella lingua originale. |
3 | La Cancelleria federale può stabilire di pubblicare solo nella lingua ufficiale della regione linguistica interessata le decisioni e le comunicazioni dell'Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato secondo l'articolo 13 capoverso 2, per quanto tali decisioni e comunicazioni siano rilevanti esclusivamente sotto il profilo locale. |
4 | La traduzione dei documenti relativi alle procedure di consultazione è retta dalla legislazione in materia di procedura di consultazione32.33 |
5 | La pubblicazione di testi in romancio è retta dall'articolo 11 della legge del 5 ottobre 200734 sulle lingue.35 |
6 | I testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione di particolare importanza o di interesse internazionale possono essere pubblicati in altre lingue, in particolare in inglese.36 |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 10 Domanda di accesso - 1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
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1 | La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali. |
3 | La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura: |
a | tiene conto dei bisogni particolari dei media; |
b | può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti; |
c | può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 10 Domanda di accesso - 1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
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1 | La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali. |
3 | La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura: |
a | tiene conto dei bisogni particolari dei media; |
b | può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti; |
c | può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso. |
SR 152.31 Ordinanza del 24 maggio 2006 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Ordinanza sulla trasparenza, OTras) - Ordinanza sulla trasparenza OTras Art. 11 Autorità responsabile della presa di posizione - (art. 12 LTras) |
|
1 | Se un documento è stato elaborato da più autorità, la presa di posizione è rilasciata dall'autorità responsabile. |
2 | Se la domanda di accesso riguarda più documenti che concernono lo stesso affare e che sono stati allestiti o ricevuti da diverse autorità sottostanti alla legge sulla trasparenza, la presa di posizione è rilasciata dall'autorità responsabile. |
3 | Se la responsabilità non è stata assegnata ad alcuna autorità, le autorità interessate determinano tra di loro l'autorità responsabile della presa di posizione. Quest'ultima prende posizione d'intesa con le altre autorità interessate. |
4 | Se un documento è stato allestito su mandato di un'altra autorità, quest'ultima deve essere consultata prima della presa di posizione. |
5 | Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali classificati, la competenza e la procedura sono fissati dalle disposizioni applicabili in materia di protezione delle informazioni e di classificazione. L'autorità competente esamina se il documento può essere declassificato. |
SR 152.31 Ordinanza del 24 maggio 2006 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Ordinanza sulla trasparenza, OTras) - Ordinanza sulla trasparenza OTras Art. 11 Autorità responsabile della presa di posizione - (art. 12 LTras) |
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1 | Se un documento è stato elaborato da più autorità, la presa di posizione è rilasciata dall'autorità responsabile. |
2 | Se la domanda di accesso riguarda più documenti che concernono lo stesso affare e che sono stati allestiti o ricevuti da diverse autorità sottostanti alla legge sulla trasparenza, la presa di posizione è rilasciata dall'autorità responsabile. |
3 | Se la responsabilità non è stata assegnata ad alcuna autorità, le autorità interessate determinano tra di loro l'autorità responsabile della presa di posizione. Quest'ultima prende posizione d'intesa con le altre autorità interessate. |
4 | Se un documento è stato allestito su mandato di un'altra autorità, quest'ultima deve essere consultata prima della presa di posizione. |
5 | Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali classificati, la competenza e la procedura sono fissati dalle disposizioni applicabili in materia di protezione delle informazioni e di classificazione. L'autorità competente esamina se il documento può essere declassificato. |
SR 152.31 Ordinanza del 24 maggio 2006 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Ordinanza sulla trasparenza, OTras) - Ordinanza sulla trasparenza OTras Art. 11 Autorità responsabile della presa di posizione - (art. 12 LTras) |
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1 | Se un documento è stato elaborato da più autorità, la presa di posizione è rilasciata dall'autorità responsabile. |
2 | Se la domanda di accesso riguarda più documenti che concernono lo stesso affare e che sono stati allestiti o ricevuti da diverse autorità sottostanti alla legge sulla trasparenza, la presa di posizione è rilasciata dall'autorità responsabile. |
3 | Se la responsabilità non è stata assegnata ad alcuna autorità, le autorità interessate determinano tra di loro l'autorità responsabile della presa di posizione. Quest'ultima prende posizione d'intesa con le altre autorità interessate. |
4 | Se un documento è stato allestito su mandato di un'altra autorità, quest'ultima deve essere consultata prima della presa di posizione. |
5 | Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali classificati, la competenza e la procedura sono fissati dalle disposizioni applicabili in materia di protezione delle informazioni e di classificazione. L'autorità competente esamina se il documento può essere declassificato. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 12 Presa di posizione dell'autorità - 1 L'autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi venti giorni dopo la ricezione della domanda. |
|
1 | L'autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi venti giorni dopo la ricezione della domanda. |
2 | Il termine può essere eccezionalmente prorogato di venti giorni se la domanda concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire. È prorogato della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali la cui consultazione potrebbe ledere la sfera privata di terzi.11 |
3 | Se la domanda concerne documenti ufficiali la cui consultazione potrebbe ledere la sfera privata di terzi, l'accesso è sospeso fino a quando la situazione giuridica sia chiarita.12 |
4 | L'autorità informa il richiedente quando il termine è prorogato o il diritto di accesso limitato o negato e ne indica sommariamente i motivi. L'informazione e la motivazione relative alla limitazione o al diniego dell'accesso devono avvenire per scritto. |
SR 152.31 Ordinanza del 24 maggio 2006 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Ordinanza sulla trasparenza, OTras) - Ordinanza sulla trasparenza OTras Art. 11 Autorità responsabile della presa di posizione - (art. 12 LTras) |
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1 | Se un documento è stato elaborato da più autorità, la presa di posizione è rilasciata dall'autorità responsabile. |
2 | Se la domanda di accesso riguarda più documenti che concernono lo stesso affare e che sono stati allestiti o ricevuti da diverse autorità sottostanti alla legge sulla trasparenza, la presa di posizione è rilasciata dall'autorità responsabile. |
3 | Se la responsabilità non è stata assegnata ad alcuna autorità, le autorità interessate determinano tra di loro l'autorità responsabile della presa di posizione. Quest'ultima prende posizione d'intesa con le altre autorità interessate. |
4 | Se un documento è stato allestito su mandato di un'altra autorità, quest'ultima deve essere consultata prima della presa di posizione. |
5 | Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali classificati, la competenza e la procedura sono fissati dalle disposizioni applicabili in materia di protezione delle informazioni e di classificazione. L'autorità competente esamina se il documento può essere declassificato. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 12 Presa di posizione dell'autorità - 1 L'autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi venti giorni dopo la ricezione della domanda. |
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1 | L'autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi venti giorni dopo la ricezione della domanda. |
2 | Il termine può essere eccezionalmente prorogato di venti giorni se la domanda concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire. È prorogato della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali la cui consultazione potrebbe ledere la sfera privata di terzi.11 |
3 | Se la domanda concerne documenti ufficiali la cui consultazione potrebbe ledere la sfera privata di terzi, l'accesso è sospeso fino a quando la situazione giuridica sia chiarita.12 |
4 | L'autorità informa il richiedente quando il termine è prorogato o il diritto di accesso limitato o negato e ne indica sommariamente i motivi. L'informazione e la motivazione relative alla limitazione o al diniego dell'accesso devono avvenire per scritto. |
SR 152.31 Ordinanza del 24 maggio 2006 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Ordinanza sulla trasparenza, OTras) - Ordinanza sulla trasparenza OTras Art. 11 Autorità responsabile della presa di posizione - (art. 12 LTras) |
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1 | Se un documento è stato elaborato da più autorità, la presa di posizione è rilasciata dall'autorità responsabile. |
2 | Se la domanda di accesso riguarda più documenti che concernono lo stesso affare e che sono stati allestiti o ricevuti da diverse autorità sottostanti alla legge sulla trasparenza, la presa di posizione è rilasciata dall'autorità responsabile. |
3 | Se la responsabilità non è stata assegnata ad alcuna autorità, le autorità interessate determinano tra di loro l'autorità responsabile della presa di posizione. Quest'ultima prende posizione d'intesa con le altre autorità interessate. |
4 | Se un documento è stato allestito su mandato di un'altra autorità, quest'ultima deve essere consultata prima della presa di posizione. |
5 | Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali classificati, la competenza e la procedura sono fissati dalle disposizioni applicabili in materia di protezione delle informazioni e di classificazione. L'autorità competente esamina se il documento può essere declassificato. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27j Risultati - 1 L'organo d'inchiesta fornisce all'autorità che ordina l'inchiesta gli atti d'inchiesta completi e un rapporto. |
|
1 | L'organo d'inchiesta fornisce all'autorità che ordina l'inchiesta gli atti d'inchiesta completi e un rapporto. |
2 | Nel rapporto, oltre a descrivere lo svolgimento e i risultati dell'inchiesta, formula proposte sul seguito del procedimento. |
3 | L'autorità che ordina l'inchiesta informa del risultato le autorità e le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa. |
4 | L'autorità che ordina l'inchiesta decide in merito alle conseguenze dell'inchiesta amministrativa. |
5 | I risultati di un'inchiesta amministrativa possono essere motivo per l'apertura di altri procedimenti, segnatamente di diritto del personale. |
SR 152.31 Ordinanza del 24 maggio 2006 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Ordinanza sulla trasparenza, OTras) - Ordinanza sulla trasparenza OTras Art. 11 Autorità responsabile della presa di posizione - (art. 12 LTras) |
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1 | Se un documento è stato elaborato da più autorità, la presa di posizione è rilasciata dall'autorità responsabile. |
2 | Se la domanda di accesso riguarda più documenti che concernono lo stesso affare e che sono stati allestiti o ricevuti da diverse autorità sottostanti alla legge sulla trasparenza, la presa di posizione è rilasciata dall'autorità responsabile. |
3 | Se la responsabilità non è stata assegnata ad alcuna autorità, le autorità interessate determinano tra di loro l'autorità responsabile della presa di posizione. Quest'ultima prende posizione d'intesa con le altre autorità interessate. |
4 | Se un documento è stato allestito su mandato di un'altra autorità, quest'ultima deve essere consultata prima della presa di posizione. |
5 | Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali classificati, la competenza e la procedura sono fissati dalle disposizioni applicabili in materia di protezione delle informazioni e di classificazione. L'autorità competente esamina se il documento può essere declassificato. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 10 Domanda di accesso - 1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
|
1 | La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali. |
3 | La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura: |
a | tiene conto dei bisogni particolari dei media; |
b | può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti; |
c | può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso. |
SR 152.31 Ordinanza del 24 maggio 2006 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Ordinanza sulla trasparenza, OTras) - Ordinanza sulla trasparenza OTras Art. 11 Autorità responsabile della presa di posizione - (art. 12 LTras) |
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1 | Se un documento è stato elaborato da più autorità, la presa di posizione è rilasciata dall'autorità responsabile. |
2 | Se la domanda di accesso riguarda più documenti che concernono lo stesso affare e che sono stati allestiti o ricevuti da diverse autorità sottostanti alla legge sulla trasparenza, la presa di posizione è rilasciata dall'autorità responsabile. |
3 | Se la responsabilità non è stata assegnata ad alcuna autorità, le autorità interessate determinano tra di loro l'autorità responsabile della presa di posizione. Quest'ultima prende posizione d'intesa con le altre autorità interessate. |
4 | Se un documento è stato allestito su mandato di un'altra autorità, quest'ultima deve essere consultata prima della presa di posizione. |
5 | Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali classificati, la competenza e la procedura sono fissati dalle disposizioni applicabili in materia di protezione delle informazioni e di classificazione. L'autorità competente esamina se il documento può essere declassificato. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 7 Eccezioni - 1 Il diritto di accesso a un documento ufficiale è limitato, differito o negato se può: |
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1 | Il diritto di accesso a un documento ufficiale è limitato, differito o negato se può: |
a | ledere in modo considerevole la libera formazione dell'opinione e della volontà di un'autorità soggetta alla presente legge, di un altro organo legislativo o amministrativo o di un'autorità giudiziaria; |
b | perturbare l'esecuzione appropriata di misure concrete di un'autorità; |
c | compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera; |
d | compromettere gli interessi della politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera; |
e | compromettere i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni; |
f | compromettere gli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera; |
g | comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d'affari; |
h | far sì che vengano divulgate informazioni fornite liberamente da terzi a un'autorità che ne ha garantito il segreto. |
2 | Il diritto di accesso è altresì limitato, differito o negato se può ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l'interesse pubblico all'accesso. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 10 Domanda di accesso - 1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
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1 | La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali. |
3 | La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura: |
a | tiene conto dei bisogni particolari dei media; |
b | può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti; |
c | può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 10 Domanda di accesso - 1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
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1 | La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali. |
3 | La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura: |
a | tiene conto dei bisogni particolari dei media; |
b | può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti; |
c | può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 10 Domanda di accesso - 1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
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1 | La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali. |
3 | La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura: |
a | tiene conto dei bisogni particolari dei media; |
b | può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti; |
c | può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 10 Domanda di accesso - 1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
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1 | La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali. |
3 | La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura: |
a | tiene conto dei bisogni particolari dei media; |
b | può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti; |
c | può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 10 Domanda di accesso - 1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
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1 | La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali. |
3 | La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura: |
a | tiene conto dei bisogni particolari dei media; |
b | può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti; |
c | può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 10 Domanda di accesso - 1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
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1 | La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali. |
3 | La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura: |
a | tiene conto dei bisogni particolari dei media; |
b | può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti; |
c | può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso. |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 1 Stato - 1 Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
|
1 | Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
a | l'Assemblea federale nell'esercizio delle sue competenze finanziarie costituzionali e dell'alta vigilanza sull'amministrazione e la giustizia federali; |
b | il Consiglio federale nell'esercizio della vigilanza sull'amministrazione federale.6 |
2 | Il Controllo federale delle finanze esercita un'attività autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali. Esso stabilisce il programma annuale di revisione e lo trasmette per conoscenza alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Consiglio federale.7 Può rifiutare mandati speciali, se compromettono l'indipendenza e l'imparzialità della sua ulteriore attività di verifica o lo svolgimento del programma di revisione.8 |
2bis | Comunica per scritto all'organo che gli ha conferito il mandato speciale se lo accetta o lo rifiuta. In caso di rifiuto ne indica i motivi.9 |
3 | Dal profilo amministrativo il Controllo federale delle finanze è subordinato al Dipartimento federale delle finanze.10 |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 1 Stato - 1 Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
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1 | Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
a | l'Assemblea federale nell'esercizio delle sue competenze finanziarie costituzionali e dell'alta vigilanza sull'amministrazione e la giustizia federali; |
b | il Consiglio federale nell'esercizio della vigilanza sull'amministrazione federale.6 |
2 | Il Controllo federale delle finanze esercita un'attività autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali. Esso stabilisce il programma annuale di revisione e lo trasmette per conoscenza alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Consiglio federale.7 Può rifiutare mandati speciali, se compromettono l'indipendenza e l'imparzialità della sua ulteriore attività di verifica o lo svolgimento del programma di revisione.8 |
2bis | Comunica per scritto all'organo che gli ha conferito il mandato speciale se lo accetta o lo rifiuta. In caso di rifiuto ne indica i motivi.9 |
3 | Dal profilo amministrativo il Controllo federale delle finanze è subordinato al Dipartimento federale delle finanze.10 |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 1 Stato - 1 Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
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1 | Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
a | l'Assemblea federale nell'esercizio delle sue competenze finanziarie costituzionali e dell'alta vigilanza sull'amministrazione e la giustizia federali; |
b | il Consiglio federale nell'esercizio della vigilanza sull'amministrazione federale.6 |
2 | Il Controllo federale delle finanze esercita un'attività autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali. Esso stabilisce il programma annuale di revisione e lo trasmette per conoscenza alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Consiglio federale.7 Può rifiutare mandati speciali, se compromettono l'indipendenza e l'imparzialità della sua ulteriore attività di verifica o lo svolgimento del programma di revisione.8 |
2bis | Comunica per scritto all'organo che gli ha conferito il mandato speciale se lo accetta o lo rifiuta. In caso di rifiuto ne indica i motivi.9 |
3 | Dal profilo amministrativo il Controllo federale delle finanze è subordinato al Dipartimento federale delle finanze.10 |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 6 Compiti particolari - Il Controllo federale delle finanze ha segnatamente i compiti seguenti: |
|
a | esaminare tutta la gestione finanziaria della Confederazione a ogni fase dell'esecuzione del preventivo nonché eseguire verifiche con sondaggi prima di contrarre obblighi; |
b | esaminare la stesura del conto di Stato; |
c | verificare come le unità amministrative controllano i loro crediti nonché esaminare la gestione dei crediti d'impegno; |
d | esaminare i sistemi interni di controllo; |
e | esaminare con sondaggi gli ordini di pagamento emessi dalle unità amministrative; |
f | curare la revisione delle unità amministrative, compresi la contabilità e lo stato patrimoniale; |
g | esaminare nell'ambito degli acquisti della Confederazione se i prezzi di monopolio sono adeguati; |
h | esaminare se le applicazioni EED nella gestione finanziaria presentano la sicurezza e la funzionalità necessarie, in particolare se le direttive della Cancelleria federale (CaF) e del settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della CaF (settore TDT della CaF) sono osservate; |
i | svolgere mandati di verifica presso organizzazioni internazionali; |
j | esaminare i calcoli della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri conformemente alla legge federale del 3 ottobre 200320 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri, nonché i dati forniti per questi calcoli dai Cantoni e dagli uffici federali coinvolti; |
k | ... |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27a Scopo - 1 L'inchiesta amministrativa è una procedura speciale del controllo ai sensi degli articoli 25 e 26 volta ad accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico. |
|
1 | L'inchiesta amministrativa è una procedura speciale del controllo ai sensi degli articoli 25 e 26 volta ad accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico. |
2 | L'inchiesta amministrativa non è diretta contro una persona determinata. Sono fatti salvi l'inchiesta disciplinare ai sensi dell'articolo 98 dell'ordinanza del 3 luglio 200192 sul personale federale nonché i procedimenti penali. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 25 Controllo - (art. 8 cpv. 3 e 4 LOGA) |
|
1 | Il controllo, come strumento della vigilanza, serve: |
a | alla chiarificazione approfondita di particolari interrogativi risultanti da avvenimenti attuali o da disfunzioni constatate; |
b | all'esame periodico di particolari settori. |
2 | I controlli sono affidati di massima a speciali servizi indipendenti dalle unità amministrative controllate. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27a Scopo - 1 L'inchiesta amministrativa è una procedura speciale del controllo ai sensi degli articoli 25 e 26 volta ad accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico. |
|
1 | L'inchiesta amministrativa è una procedura speciale del controllo ai sensi degli articoli 25 e 26 volta ad accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico. |
2 | L'inchiesta amministrativa non è diretta contro una persona determinata. Sono fatti salvi l'inchiesta disciplinare ai sensi dell'articolo 98 dell'ordinanza del 3 luglio 200192 sul personale federale nonché i procedimenti penali. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27c Autorità competente a ordinare un'inchiesta amministrativa - 1 Il capo del Dipartimento o il cancelliere della Confederazione ordina un'inchiesta amministrativa nelle unità amministrative che gli sono subordinate. Può delegare detta competenza alle unità amministrative che gli sono subordinate. |
|
1 | Il capo del Dipartimento o il cancelliere della Confederazione ordina un'inchiesta amministrativa nelle unità amministrative che gli sono subordinate. Può delegare detta competenza alle unità amministrative che gli sono subordinate. |
2 | Il Consiglio federale ordina l'inchiesta se un'inchiesta amministrativa interessa più di un Dipartimento o un Dipartimento e la Cancelleria federale. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27d Organi d'inchiesta - 1 L'inchiesta amministrativa è affidata a persone: |
|
1 | L'inchiesta amministrativa è affidata a persone: |
a | le quali adempiono i requisiti personali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento di siffatto compito; |
b | le quali non lavorano nell'ambito di attività sotto inchiesta; e |
c | alle quali non è affidato contemporaneamente un procedimento disciplinare o altro procedimento di diritto del personale nello stesso affare. |
2 | L'inchiesta può essere affidata a persone estranee all'Amministrazione federale. Queste agiscono in veste di mandatari dell'autorità che ordina l'inchiesta. |
3 | L'organo d'inchiesta può, nei limiti del suo mandato, emanare le necessarie istruzioni ma non decisioni formali. |
4 | Le disposizioni concernenti la ricusazione di cui all'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196893 sulla procedura amministrativa (PA) sono applicabili per analogia. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27e Mandato d'inchiesta - 1 L'autorità che ordina l'inchiesta rilascia un mandato d'inchiesta scritto. In esso sono descritti segnatamente: |
|
1 | L'autorità che ordina l'inchiesta rilascia un mandato d'inchiesta scritto. In esso sono descritti segnatamente: |
a | l'oggetto dell'inchiesta; |
b | la nomina dell'organo d'inchiesta; |
c | le competenze dell'organo d'inchiesta; |
d | l'obbligo di serbare il segreto d'ufficio; |
e | le indennità spettanti all'organo d'inchiesta; |
f | l'approntamento degli strumenti ausiliari necessari; |
g | il coinvolgimento di organi ausiliari; |
h | la presentazione dei rapporti; |
i | lo scadenzario. |
2 | Al mandato d'inchiesta sono allegati eventuali atti già esistenti. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27f Apertura - 1 L'autorità che ordina l'inchiesta ne notifica l'apertura nonché il motivo che l'ha originata, lo scopo e l'organo d'inchiesta alle unità amministrative interessate. |
|
1 | L'autorità che ordina l'inchiesta ne notifica l'apertura nonché il motivo che l'ha originata, lo scopo e l'organo d'inchiesta alle unità amministrative interessate. |
2 | Essa emana le necessarie istruzioni concernenti i diritti d'ispezione e di accesso degli organi d'inchiesta nonché l'obbligo di informare gli impiegati interessati. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27d Organi d'inchiesta - 1 L'inchiesta amministrativa è affidata a persone: |
|
1 | L'inchiesta amministrativa è affidata a persone: |
a | le quali adempiono i requisiti personali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento di siffatto compito; |
b | le quali non lavorano nell'ambito di attività sotto inchiesta; e |
c | alle quali non è affidato contemporaneamente un procedimento disciplinare o altro procedimento di diritto del personale nello stesso affare. |
2 | L'inchiesta può essere affidata a persone estranee all'Amministrazione federale. Queste agiscono in veste di mandatari dell'autorità che ordina l'inchiesta. |
3 | L'organo d'inchiesta può, nei limiti del suo mandato, emanare le necessarie istruzioni ma non decisioni formali. |
4 | Le disposizioni concernenti la ricusazione di cui all'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196893 sulla procedura amministrativa (PA) sono applicabili per analogia. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27d Organi d'inchiesta - 1 L'inchiesta amministrativa è affidata a persone: |
|
1 | L'inchiesta amministrativa è affidata a persone: |
a | le quali adempiono i requisiti personali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento di siffatto compito; |
b | le quali non lavorano nell'ambito di attività sotto inchiesta; e |
c | alle quali non è affidato contemporaneamente un procedimento disciplinare o altro procedimento di diritto del personale nello stesso affare. |
2 | L'inchiesta può essere affidata a persone estranee all'Amministrazione federale. Queste agiscono in veste di mandatari dell'autorità che ordina l'inchiesta. |
3 | L'organo d'inchiesta può, nei limiti del suo mandato, emanare le necessarie istruzioni ma non decisioni formali. |
4 | Le disposizioni concernenti la ricusazione di cui all'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196893 sulla procedura amministrativa (PA) sono applicabili per analogia. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27j Risultati - 1 L'organo d'inchiesta fornisce all'autorità che ordina l'inchiesta gli atti d'inchiesta completi e un rapporto. |
|
1 | L'organo d'inchiesta fornisce all'autorità che ordina l'inchiesta gli atti d'inchiesta completi e un rapporto. |
2 | Nel rapporto, oltre a descrivere lo svolgimento e i risultati dell'inchiesta, formula proposte sul seguito del procedimento. |
3 | L'autorità che ordina l'inchiesta informa del risultato le autorità e le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa. |
4 | L'autorità che ordina l'inchiesta decide in merito alle conseguenze dell'inchiesta amministrativa. |
5 | I risultati di un'inchiesta amministrativa possono essere motivo per l'apertura di altri procedimenti, segnatamente di diritto del personale. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27j Risultati - 1 L'organo d'inchiesta fornisce all'autorità che ordina l'inchiesta gli atti d'inchiesta completi e un rapporto. |
|
1 | L'organo d'inchiesta fornisce all'autorità che ordina l'inchiesta gli atti d'inchiesta completi e un rapporto. |
2 | Nel rapporto, oltre a descrivere lo svolgimento e i risultati dell'inchiesta, formula proposte sul seguito del procedimento. |
3 | L'autorità che ordina l'inchiesta informa del risultato le autorità e le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa. |
4 | L'autorità che ordina l'inchiesta decide in merito alle conseguenze dell'inchiesta amministrativa. |
5 | I risultati di un'inchiesta amministrativa possono essere motivo per l'apertura di altri procedimenti, segnatamente di diritto del personale. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27d Organi d'inchiesta - 1 L'inchiesta amministrativa è affidata a persone: |
|
1 | L'inchiesta amministrativa è affidata a persone: |
a | le quali adempiono i requisiti personali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento di siffatto compito; |
b | le quali non lavorano nell'ambito di attività sotto inchiesta; e |
c | alle quali non è affidato contemporaneamente un procedimento disciplinare o altro procedimento di diritto del personale nello stesso affare. |
2 | L'inchiesta può essere affidata a persone estranee all'Amministrazione federale. Queste agiscono in veste di mandatari dell'autorità che ordina l'inchiesta. |
3 | L'organo d'inchiesta può, nei limiti del suo mandato, emanare le necessarie istruzioni ma non decisioni formali. |
4 | Le disposizioni concernenti la ricusazione di cui all'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196893 sulla procedura amministrativa (PA) sono applicabili per analogia. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27d Organi d'inchiesta - 1 L'inchiesta amministrativa è affidata a persone: |
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1 | L'inchiesta amministrativa è affidata a persone: |
a | le quali adempiono i requisiti personali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento di siffatto compito; |
b | le quali non lavorano nell'ambito di attività sotto inchiesta; e |
c | alle quali non è affidato contemporaneamente un procedimento disciplinare o altro procedimento di diritto del personale nello stesso affare. |
2 | L'inchiesta può essere affidata a persone estranee all'Amministrazione federale. Queste agiscono in veste di mandatari dell'autorità che ordina l'inchiesta. |
3 | L'organo d'inchiesta può, nei limiti del suo mandato, emanare le necessarie istruzioni ma non decisioni formali. |
4 | Le disposizioni concernenti la ricusazione di cui all'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196893 sulla procedura amministrativa (PA) sono applicabili per analogia. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27d Organi d'inchiesta - 1 L'inchiesta amministrativa è affidata a persone: |
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1 | L'inchiesta amministrativa è affidata a persone: |
a | le quali adempiono i requisiti personali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento di siffatto compito; |
b | le quali non lavorano nell'ambito di attività sotto inchiesta; e |
c | alle quali non è affidato contemporaneamente un procedimento disciplinare o altro procedimento di diritto del personale nello stesso affare. |
2 | L'inchiesta può essere affidata a persone estranee all'Amministrazione federale. Queste agiscono in veste di mandatari dell'autorità che ordina l'inchiesta. |
3 | L'organo d'inchiesta può, nei limiti del suo mandato, emanare le necessarie istruzioni ma non decisioni formali. |
4 | Le disposizioni concernenti la ricusazione di cui all'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196893 sulla procedura amministrativa (PA) sono applicabili per analogia. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27e Mandato d'inchiesta - 1 L'autorità che ordina l'inchiesta rilascia un mandato d'inchiesta scritto. In esso sono descritti segnatamente: |
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1 | L'autorità che ordina l'inchiesta rilascia un mandato d'inchiesta scritto. In esso sono descritti segnatamente: |
a | l'oggetto dell'inchiesta; |
b | la nomina dell'organo d'inchiesta; |
c | le competenze dell'organo d'inchiesta; |
d | l'obbligo di serbare il segreto d'ufficio; |
e | le indennità spettanti all'organo d'inchiesta; |
f | l'approntamento degli strumenti ausiliari necessari; |
g | il coinvolgimento di organi ausiliari; |
h | la presentazione dei rapporti; |
i | lo scadenzario. |
2 | Al mandato d'inchiesta sono allegati eventuali atti già esistenti. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 2 Campo d'applicazione personale - 1 La presente legge si applica: |
|
1 | La presente legge si applica: |
a | all'amministrazione federale; |
b | alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale, nella misura in cui emanino atti normativi o emettano decisioni di prima istanza ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa; |
c | ai Servizi del Parlamento. |
2 | La presente legge non si applica alla Banca nazionale svizzera, né all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.4 |
3 | Il Consiglio federale può escludere dal campo d'applicazione altre unità dell'amministrazione federale nonché altre organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale, se: |
a | è necessario per l'adempimento dei compiti loro affidati; |
b | l'assoggettamento alla presente legge pregiudica la loro competitività; oppure |
c | i compiti che sono stati loro affidati sono di poca importanza. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 10 Domanda di accesso - 1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
|
1 | La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali. |
3 | La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura: |
a | tiene conto dei bisogni particolari dei media; |
b | può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti; |
c | può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27e Mandato d'inchiesta - 1 L'autorità che ordina l'inchiesta rilascia un mandato d'inchiesta scritto. In esso sono descritti segnatamente: |
|
1 | L'autorità che ordina l'inchiesta rilascia un mandato d'inchiesta scritto. In esso sono descritti segnatamente: |
a | l'oggetto dell'inchiesta; |
b | la nomina dell'organo d'inchiesta; |
c | le competenze dell'organo d'inchiesta; |
d | l'obbligo di serbare il segreto d'ufficio; |
e | le indennità spettanti all'organo d'inchiesta; |
f | l'approntamento degli strumenti ausiliari necessari; |
g | il coinvolgimento di organi ausiliari; |
h | la presentazione dei rapporti; |
i | lo scadenzario. |
2 | Al mandato d'inchiesta sono allegati eventuali atti già esistenti. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27b Procedimenti parallelamente in corso - 1 Un'inchiesta amministrativa non può ostacolare né inchieste penali né inchieste degli organi di vigilanza parlamentari. |
|
1 | Un'inchiesta amministrativa non può ostacolare né inchieste penali né inchieste degli organi di vigilanza parlamentari. |
2 | Se si può prevedere un conflitto di procedura, l'autorità che ha ordinato l'inchiesta sospende o interrompe l'inchiesta amministrativa. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27j Risultati - 1 L'organo d'inchiesta fornisce all'autorità che ordina l'inchiesta gli atti d'inchiesta completi e un rapporto. |
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1 | L'organo d'inchiesta fornisce all'autorità che ordina l'inchiesta gli atti d'inchiesta completi e un rapporto. |
2 | Nel rapporto, oltre a descrivere lo svolgimento e i risultati dell'inchiesta, formula proposte sul seguito del procedimento. |
3 | L'autorità che ordina l'inchiesta informa del risultato le autorità e le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa. |
4 | L'autorità che ordina l'inchiesta decide in merito alle conseguenze dell'inchiesta amministrativa. |
5 | I risultati di un'inchiesta amministrativa possono essere motivo per l'apertura di altri procedimenti, segnatamente di diritto del personale. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 37 Direzione e responsabilità - 1 Il capo di dipartimento dirige il dipartimento e ne assume la responsabilità politica. |
|
1 | Il capo di dipartimento dirige il dipartimento e ne assume la responsabilità politica. |
2 | Il capo di dipartimento: |
a | definisce gli orientamenti generali della sua direzione; |
b | delega se necessario l'esecuzione diretta dei compiti dipartimentali a unità amministrative subordinate e a singoli collaboratori; |
c | fissa, nei limiti della presente legge, l'organizzazione del suo dipartimento. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 38 Strumenti di direzione - In seno al dipartimento il capo di dipartimento ha per principio il diritto illimitato di dare istruzioni, procedere a controlli e intervenire personalmente. Sono salve le disposizioni particolari concernenti talune unità amministrative o le competenze specifiche conferite dalla legislazione federale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25a - 1 Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi: |
|
1 | Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi: |
a | ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti; |
b | elimini le conseguenze di atti materiali illeciti; |
c | accerti l'illiceità di atti materiali. |
2 | L'autorità pronuncia mediante decisione formale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25a - 1 Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi: |
|
1 | Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi: |
a | ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti; |
b | elimini le conseguenze di atti materiali illeciti; |
c | accerti l'illiceità di atti materiali. |
2 | L'autorità pronuncia mediante decisione formale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25a - 1 Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi: |
|
1 | Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi: |
a | ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti; |
b | elimini le conseguenze di atti materiali illeciti; |
c | accerti l'illiceità di atti materiali. |
2 | L'autorità pronuncia mediante decisione formale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25a - 1 Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi: |
|
1 | Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi: |
a | ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti; |
b | elimini le conseguenze di atti materiali illeciti; |
c | accerti l'illiceità di atti materiali. |
2 | L'autorità pronuncia mediante decisione formale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25a - 1 Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi: |
|
1 | Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi: |
a | ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti; |
b | elimini le conseguenze di atti materiali illeciti; |
c | accerti l'illiceità di atti materiali. |
2 | L'autorità pronuncia mediante decisione formale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25a - 1 Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi: |
|
1 | Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi: |
a | ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti; |
b | elimini le conseguenze di atti materiali illeciti; |
c | accerti l'illiceità di atti materiali. |
2 | L'autorità pronuncia mediante decisione formale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25a - 1 Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi: |
|
1 | Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi: |
a | ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti; |
b | elimini le conseguenze di atti materiali illeciti; |
c | accerti l'illiceità di atti materiali. |
2 | L'autorità pronuncia mediante decisione formale. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 10 Domanda di accesso - 1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
|
1 | La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali. |
3 | La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura: |
a | tiene conto dei bisogni particolari dei media; |
b | può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti; |
c | può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25a - 1 Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi: |
|
1 | Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi: |
a | ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti; |
b | elimini le conseguenze di atti materiali illeciti; |
c | accerti l'illiceità di atti materiali. |
2 | L'autorità pronuncia mediante decisione formale. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 10 Domanda di accesso - 1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
|
1 | La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali. |
3 | La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura: |
a | tiene conto dei bisogni particolari dei media; |
b | può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti; |
c | può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 10 Domanda di accesso - 1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
|
1 | La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali. |
3 | La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura: |
a | tiene conto dei bisogni particolari dei media; |
b | può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti; |
c | può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27j Risultati - 1 L'organo d'inchiesta fornisce all'autorità che ordina l'inchiesta gli atti d'inchiesta completi e un rapporto. |
|
1 | L'organo d'inchiesta fornisce all'autorità che ordina l'inchiesta gli atti d'inchiesta completi e un rapporto. |
2 | Nel rapporto, oltre a descrivere lo svolgimento e i risultati dell'inchiesta, formula proposte sul seguito del procedimento. |
3 | L'autorità che ordina l'inchiesta informa del risultato le autorità e le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa. |
4 | L'autorità che ordina l'inchiesta decide in merito alle conseguenze dell'inchiesta amministrativa. |
5 | I risultati di un'inchiesta amministrativa possono essere motivo per l'apertura di altri procedimenti, segnatamente di diritto del personale. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 8 Casi particolari - 1 Non sussiste il diritto di accesso ai documenti ufficiali della procedura di corapporto. |
|
1 | Non sussiste il diritto di accesso ai documenti ufficiali della procedura di corapporto. |
2 | I documenti ufficiali possono essere resi accessibili soltanto allorché la decisione politica o amministrativa per la quale costituiscono la base è stata presa. |
3 | Il Consiglio federale può eccezionalmente disporre che documenti ufficiali della procedura di consultazione degli Uffici non vengano resi accessibili nemmeno dopo la decisione. |
4 | L'accesso a documenti ufficiali concernenti posizioni relative a negoziati in corso o futuri è in ogni caso escluso. |
5 | L'accesso ai rapporti di valutazione dell'efficienza dell'Amministrazione federale e dell'efficacia delle sue misure è garantito. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 7 Eccezioni - 1 Il diritto di accesso a un documento ufficiale è limitato, differito o negato se può: |
|
1 | Il diritto di accesso a un documento ufficiale è limitato, differito o negato se può: |
a | ledere in modo considerevole la libera formazione dell'opinione e della volontà di un'autorità soggetta alla presente legge, di un altro organo legislativo o amministrativo o di un'autorità giudiziaria; |
b | perturbare l'esecuzione appropriata di misure concrete di un'autorità; |
c | compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera; |
d | compromettere gli interessi della politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera; |
e | compromettere i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni; |
f | compromettere gli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera; |
g | comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d'affari; |
h | far sì che vengano divulgate informazioni fornite liberamente da terzi a un'autorità che ne ha garantito il segreto. |
2 | Il diritto di accesso è altresì limitato, differito o negato se può ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l'interesse pubblico all'accesso. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 10 Domanda di accesso - 1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
|
1 | La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali. |
3 | La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura: |
a | tiene conto dei bisogni particolari dei media; |
b | può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti; |
c | può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso. |
SR 152.31 Ordinanza del 24 maggio 2006 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Ordinanza sulla trasparenza, OTras) - Ordinanza sulla trasparenza OTras Art. 11 Autorità responsabile della presa di posizione - (art. 12 LTras) |
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1 | Se un documento è stato elaborato da più autorità, la presa di posizione è rilasciata dall'autorità responsabile. |
2 | Se la domanda di accesso riguarda più documenti che concernono lo stesso affare e che sono stati allestiti o ricevuti da diverse autorità sottostanti alla legge sulla trasparenza, la presa di posizione è rilasciata dall'autorità responsabile. |
3 | Se la responsabilità non è stata assegnata ad alcuna autorità, le autorità interessate determinano tra di loro l'autorità responsabile della presa di posizione. Quest'ultima prende posizione d'intesa con le altre autorità interessate. |
4 | Se un documento è stato allestito su mandato di un'altra autorità, quest'ultima deve essere consultata prima della presa di posizione. |
5 | Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali classificati, la competenza e la procedura sono fissati dalle disposizioni applicabili in materia di protezione delle informazioni e di classificazione. L'autorità competente esamina se il documento può essere declassificato. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 10 Domanda di accesso - 1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
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1 | La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali. |
3 | La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura: |
a | tiene conto dei bisogni particolari dei media; |
b | può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti; |
c | può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 10 Domanda di accesso - 1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
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1 | La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali. |
3 | La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura: |
a | tiene conto dei bisogni particolari dei media; |
b | può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti; |
c | può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 10 Domanda di accesso - 1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
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1 | La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali. |
3 | La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura: |
a | tiene conto dei bisogni particolari dei media; |
b | può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti; |
c | può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 1 Scopo e oggetto - La presente legge ha lo scopo di promuovere la trasparenza sulle attribuzioni, l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione. A tal fine contribuisce all'informazione del pubblico garantendogli accesso ai documenti ufficiali. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27a Scopo - 1 L'inchiesta amministrativa è una procedura speciale del controllo ai sensi degli articoli 25 e 26 volta ad accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico. |
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1 | L'inchiesta amministrativa è una procedura speciale del controllo ai sensi degli articoli 25 e 26 volta ad accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico. |
2 | L'inchiesta amministrativa non è diretta contro una persona determinata. Sono fatti salvi l'inchiesta disciplinare ai sensi dell'articolo 98 dell'ordinanza del 3 luglio 200192 sul personale federale nonché i procedimenti penali. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 25 Controllo - (art. 8 cpv. 3 e 4 LOGA) |
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1 | Il controllo, come strumento della vigilanza, serve: |
a | alla chiarificazione approfondita di particolari interrogativi risultanti da avvenimenti attuali o da disfunzioni constatate; |
b | all'esame periodico di particolari settori. |
2 | I controlli sono affidati di massima a speciali servizi indipendenti dalle unità amministrative controllate. |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 1 Stato - 1 Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
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1 | Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
a | l'Assemblea federale nell'esercizio delle sue competenze finanziarie costituzionali e dell'alta vigilanza sull'amministrazione e la giustizia federali; |
b | il Consiglio federale nell'esercizio della vigilanza sull'amministrazione federale.6 |
2 | Il Controllo federale delle finanze esercita un'attività autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali. Esso stabilisce il programma annuale di revisione e lo trasmette per conoscenza alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Consiglio federale.7 Può rifiutare mandati speciali, se compromettono l'indipendenza e l'imparzialità della sua ulteriore attività di verifica o lo svolgimento del programma di revisione.8 |
2bis | Comunica per scritto all'organo che gli ha conferito il mandato speciale se lo accetta o lo rifiuta. In caso di rifiuto ne indica i motivi.9 |
3 | Dal profilo amministrativo il Controllo federale delle finanze è subordinato al Dipartimento federale delle finanze.10 |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27j Risultati - 1 L'organo d'inchiesta fornisce all'autorità che ordina l'inchiesta gli atti d'inchiesta completi e un rapporto. |
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1 | L'organo d'inchiesta fornisce all'autorità che ordina l'inchiesta gli atti d'inchiesta completi e un rapporto. |
2 | Nel rapporto, oltre a descrivere lo svolgimento e i risultati dell'inchiesta, formula proposte sul seguito del procedimento. |
3 | L'autorità che ordina l'inchiesta informa del risultato le autorità e le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa. |
4 | L'autorità che ordina l'inchiesta decide in merito alle conseguenze dell'inchiesta amministrativa. |
5 | I risultati di un'inchiesta amministrativa possono essere motivo per l'apertura di altri procedimenti, segnatamente di diritto del personale. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27j Risultati - 1 L'organo d'inchiesta fornisce all'autorità che ordina l'inchiesta gli atti d'inchiesta completi e un rapporto. |
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1 | L'organo d'inchiesta fornisce all'autorità che ordina l'inchiesta gli atti d'inchiesta completi e un rapporto. |
2 | Nel rapporto, oltre a descrivere lo svolgimento e i risultati dell'inchiesta, formula proposte sul seguito del procedimento. |
3 | L'autorità che ordina l'inchiesta informa del risultato le autorità e le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa. |
4 | L'autorità che ordina l'inchiesta decide in merito alle conseguenze dell'inchiesta amministrativa. |
5 | I risultati di un'inchiesta amministrativa possono essere motivo per l'apertura di altri procedimenti, segnatamente di diritto del personale. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27a Scopo - 1 L'inchiesta amministrativa è una procedura speciale del controllo ai sensi degli articoli 25 e 26 volta ad accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico. |
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1 | L'inchiesta amministrativa è una procedura speciale del controllo ai sensi degli articoli 25 e 26 volta ad accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico. |
2 | L'inchiesta amministrativa non è diretta contro una persona determinata. Sono fatti salvi l'inchiesta disciplinare ai sensi dell'articolo 98 dell'ordinanza del 3 luglio 200192 sul personale federale nonché i procedimenti penali. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 40 Informazione - Il capo di dipartimento adotta, d'intesa con la Cancelleria federale, le misure necessarie per la pubblica informazione sull'attività del suo dipartimento e designa chi è responsabile dell'informazione. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 23 - 1 La Cancelleria federale è competente, in collaborazione con i dipartimenti, per l'informazione dell'Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico su decisioni, intenzioni e provvedimenti del Consiglio federale. Provvede alla necessaria pianificazione ed elabora i principi per una politica di comunicazione del Consiglio federale. |
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1 | La Cancelleria federale è competente, in collaborazione con i dipartimenti, per l'informazione dell'Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico su decisioni, intenzioni e provvedimenti del Consiglio federale. Provvede alla necessaria pianificazione ed elabora i principi per una politica di comunicazione del Consiglio federale. |
2 | I dipartimenti e la Cancelleria federale sono responsabili dell'informazione e della comunicazione interna ed esterna relativa ai loro affari. Vi provvedono tenendo conto del contesto globale della politica di comunicazione del Consiglio federale. Regolano i compiti d'informazione delle unità loro subordinate. |
3 | La Cancelleria federale è competente per il coordinamento dell'informazione e della comunicazione in collaborazione con la Conferenza dei servizi d'informazione della Confederazione e a questo scopo può emanare istruzioni. |
4 | In caso di necessità, il Consiglio federale può centralizzare l'informazione e la comunicazione presso il presidente della Confederazione, presso la Cancelleria federale, presso un dipartimento o presso un altro ente designato. L'ente designato ha corrispondenti competenze di emanare istruzioni. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 43 Statuto e funzioni - 1 Gli uffici sono le unità amministrative principali; essi curano gli affari amministrativi. |
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1 | Gli uffici sono le unità amministrative principali; essi curano gli affari amministrativi. |
2 | Il Consiglio federale definisce in un'ordinanza l'articolazione dell'Amministrazione federale in uffici. Attribuisce agli uffici campi d'attività quanto più possibile connessi e ne fissa i compiti. |
3 | Il Consiglio federale attribuisce gli uffici ai dipartimenti secondo criteri gestionali e con riguardo alla coesione dei compiti e agli equilibri materiali e politici. Può in ogni tempo ridistribuire gli uffici. |
4 | I capi di dipartimento definiscono la struttura di base degli uffici subordinati ai loro dipartimenti. Con l'approvazione del Consiglio federale possono riunire gli uffici in gruppi. |
5 | I direttori definiscono la struttura particolareggiata dei loro uffici. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 7 Amministrazione federale centrale - (art. 2 cpv. 1 e 2; art. 43 e 44 LOGA) |
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1 | Fanno parte dell'Amministrazione federale centrale: |
a | i dipartimenti e la Cancelleria federale; |
b | le segreterie generali dei dipartimenti, nonché le loro ulteriori suddivisioni; |
c | i gruppi; |
d | gli uffici federali nonché le loro ulteriori suddivisioni. |
2 | Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere c e d possono recare anche un'altra denominazione. |
3 | Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere b-d sono subordinate a un dipartimento. Sono vincolate alle istruzioni del dipartimento. |
4 | Gli uffici federali possono essere riuniti in gruppi, se la gestione del dipartimento ne può risultare agevolata. |
SR 152.31 Ordinanza del 24 maggio 2006 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Ordinanza sulla trasparenza, OTras) - Ordinanza sulla trasparenza OTras Art. 11 Autorità responsabile della presa di posizione - (art. 12 LTras) |
|
1 | Se un documento è stato elaborato da più autorità, la presa di posizione è rilasciata dall'autorità responsabile. |
2 | Se la domanda di accesso riguarda più documenti che concernono lo stesso affare e che sono stati allestiti o ricevuti da diverse autorità sottostanti alla legge sulla trasparenza, la presa di posizione è rilasciata dall'autorità responsabile. |
3 | Se la responsabilità non è stata assegnata ad alcuna autorità, le autorità interessate determinano tra di loro l'autorità responsabile della presa di posizione. Quest'ultima prende posizione d'intesa con le altre autorità interessate. |
4 | Se un documento è stato allestito su mandato di un'altra autorità, quest'ultima deve essere consultata prima della presa di posizione. |
5 | Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali classificati, la competenza e la procedura sono fissati dalle disposizioni applicabili in materia di protezione delle informazioni e di classificazione. L'autorità competente esamina se il documento può essere declassificato. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 12 Presa di posizione dell'autorità - 1 L'autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi venti giorni dopo la ricezione della domanda. |
|
1 | L'autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi venti giorni dopo la ricezione della domanda. |
2 | Il termine può essere eccezionalmente prorogato di venti giorni se la domanda concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire. È prorogato della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali la cui consultazione potrebbe ledere la sfera privata di terzi.11 |
3 | Se la domanda concerne documenti ufficiali la cui consultazione potrebbe ledere la sfera privata di terzi, l'accesso è sospeso fino a quando la situazione giuridica sia chiarita.12 |
4 | L'autorità informa il richiedente quando il termine è prorogato o il diritto di accesso limitato o negato e ne indica sommariamente i motivi. L'informazione e la motivazione relative alla limitazione o al diniego dell'accesso devono avvenire per scritto. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 25 Diritto d'accesso - 1 Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
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1 | Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
2 | Alla persona interessata sono fornite le informazioni necessarie affinché possa far valere i suoi diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati. In ogni caso le sono fornite le informazioni seguenti: |
a | l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; |
b | i dati personali trattati in quanto tali; |
c | lo scopo del trattamento; |
d | la durata di conservazione dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri per stabilire tale durata; |
e | le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati personali che non sono stati raccolti presso la persona interessata; |
f | se del caso, l'esistenza di una decisione individuale automatizzata e la logica su cui si fonda la decisione; |
g | se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali, nonché le informazioni di cui all'articolo 19 capoverso 4. |
3 | I dati personali concernenti la salute possono essere comunicati alla persona interessata per il tramite di un professionista della salute da lei designato; a tale scopo è necessario il consenso della persona interessata. |
4 | Il titolare del trattamento è tenuto a fornire le informazioni richieste anche se ha affidato il trattamento dei dati personali a un responsabile del trattamento. |
5 | Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso. |
6 | Il titolare del trattamento fornisce gratuitamente le informazioni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla gratuità, segnatamente se l'informazione richiede un onere sproporzionato. |
7 | Di norma l'informazione è fornita entro 30 giorni. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 25 Diritto d'accesso - 1 Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
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1 | Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
2 | Alla persona interessata sono fornite le informazioni necessarie affinché possa far valere i suoi diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati. In ogni caso le sono fornite le informazioni seguenti: |
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b | i dati personali trattati in quanto tali; |
c | lo scopo del trattamento; |
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SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 25 Diritto d'accesso - 1 Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
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1 | Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
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d | la durata di conservazione dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri per stabilire tale durata; |
e | le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati personali che non sono stati raccolti presso la persona interessata; |
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g | se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali, nonché le informazioni di cui all'articolo 19 capoverso 4. |
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5 | Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso. |
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SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 16 Principi - 1 Dati personali possono essere comunicati all'estero soltanto se il Consiglio federale ha constatato che la legislazione dello Stato destinatario o l'organismo internazionale garantisce una protezione adeguata dei dati. |
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1 | Dati personali possono essere comunicati all'estero soltanto se il Consiglio federale ha constatato che la legislazione dello Stato destinatario o l'organismo internazionale garantisce una protezione adeguata dei dati. |
2 | In assenza di una decisione del Consiglio federale ai sensi del capoverso 1, dati personali possono essere comunicati all'estero soltanto se una protezione dei dati appropriata è garantita da: |
a | un trattato internazionale; |
b | clausole contrattuali di protezione dei dati tra il titolare o il responsabile del trattamento e l'altro contraente, previamente comunicate all'IFPDT; |
c | garanzie specifiche stabilite dall'organo federale competente, previamente comunicate all'IFPDT; |
d | clausole tipo di protezione dei dati previamente approvate, stabilite o riconosciute dall'IFPDT; o |
e | norme interne dell'impresa vincolanti sulla protezione dei dati, previamente approvate dall'IFPDT o da un'autorità incaricata della protezione dei dati appartenente a uno Stato che garantisce una protezione adeguata. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere altre garanzie appropriate ai sensi del capoverso 2. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 22 Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati - 1 Il titolare del trattamento effettua previamente una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati quando il trattamento dei dati personali può comportare un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata. Se prevede più operazioni di trattamento simili può procedere a una valutazione d'impatto comune. |
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1 | Il titolare del trattamento effettua previamente una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati quando il trattamento dei dati personali può comportare un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata. Se prevede più operazioni di trattamento simili può procedere a una valutazione d'impatto comune. |
2 | Il rischio elevato, in particolare in caso di utilizzazione di nuove tecnologie, risulta dal tipo, dall'entità, dalle circostanze e dallo scopo del trattamento. Sussiste segnatamente nel caso di: |
a | trattamento su grande scala di dati personali degni di particolare protezione; |
b | sorveglianza sistematica di ampi spazi pubblici. |
3 | La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati contiene una descrizione del trattamento previsto, una valutazione dei rischi per la personalità o per i diritti fondamentali della persona interessata nonché i provvedimenti a loro tutela. |
4 | Il titolare privato tenuto a effettuare il trattamento in virtù di un obbligo legale è esentato dall'obbligo di procedere a una valutazione d'impatto. |
5 | Il titolare privato del trattamento può rinunciare a una valutazione d'impatto se si avvale di un sistema, un prodotto o un servizio che dispone di una certificazione secondo l'articolo 13 per l'impiego previsto o se rispetta un codice di condotta secondo l'articolo 11 che: |
a | si basa su una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; |
b | prevede misure a tutela della personalità e dei diritti fondamentali della persona interessata; e |
c | è stato sottoposto all'IFPDT. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 25 Diritto d'accesso - 1 Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
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1 | Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
2 | Alla persona interessata sono fornite le informazioni necessarie affinché possa far valere i suoi diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati. In ogni caso le sono fornite le informazioni seguenti: |
a | l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; |
b | i dati personali trattati in quanto tali; |
c | lo scopo del trattamento; |
d | la durata di conservazione dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri per stabilire tale durata; |
e | le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati personali che non sono stati raccolti presso la persona interessata; |
f | se del caso, l'esistenza di una decisione individuale automatizzata e la logica su cui si fonda la decisione; |
g | se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali, nonché le informazioni di cui all'articolo 19 capoverso 4. |
3 | I dati personali concernenti la salute possono essere comunicati alla persona interessata per il tramite di un professionista della salute da lei designato; a tale scopo è necessario il consenso della persona interessata. |
4 | Il titolare del trattamento è tenuto a fornire le informazioni richieste anche se ha affidato il trattamento dei dati personali a un responsabile del trattamento. |
5 | Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso. |
6 | Il titolare del trattamento fornisce gratuitamente le informazioni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla gratuità, segnatamente se l'informazione richiede un onere sproporzionato. |
7 | Di norma l'informazione è fornita entro 30 giorni. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 25 Diritto d'accesso - 1 Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
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1 | Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
2 | Alla persona interessata sono fornite le informazioni necessarie affinché possa far valere i suoi diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati. In ogni caso le sono fornite le informazioni seguenti: |
a | l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; |
b | i dati personali trattati in quanto tali; |
c | lo scopo del trattamento; |
d | la durata di conservazione dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri per stabilire tale durata; |
e | le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati personali che non sono stati raccolti presso la persona interessata; |
f | se del caso, l'esistenza di una decisione individuale automatizzata e la logica su cui si fonda la decisione; |
g | se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali, nonché le informazioni di cui all'articolo 19 capoverso 4. |
3 | I dati personali concernenti la salute possono essere comunicati alla persona interessata per il tramite di un professionista della salute da lei designato; a tale scopo è necessario il consenso della persona interessata. |
4 | Il titolare del trattamento è tenuto a fornire le informazioni richieste anche se ha affidato il trattamento dei dati personali a un responsabile del trattamento. |
5 | Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso. |
6 | Il titolare del trattamento fornisce gratuitamente le informazioni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla gratuità, segnatamente se l'informazione richiede un onere sproporzionato. |
7 | Di norma l'informazione è fornita entro 30 giorni. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 25 Diritto d'accesso - 1 Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
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1 | Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
2 | Alla persona interessata sono fornite le informazioni necessarie affinché possa far valere i suoi diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati. In ogni caso le sono fornite le informazioni seguenti: |
a | l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; |
b | i dati personali trattati in quanto tali; |
c | lo scopo del trattamento; |
d | la durata di conservazione dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri per stabilire tale durata; |
e | le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati personali che non sono stati raccolti presso la persona interessata; |
f | se del caso, l'esistenza di una decisione individuale automatizzata e la logica su cui si fonda la decisione; |
g | se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali, nonché le informazioni di cui all'articolo 19 capoverso 4. |
3 | I dati personali concernenti la salute possono essere comunicati alla persona interessata per il tramite di un professionista della salute da lei designato; a tale scopo è necessario il consenso della persona interessata. |
4 | Il titolare del trattamento è tenuto a fornire le informazioni richieste anche se ha affidato il trattamento dei dati personali a un responsabile del trattamento. |
5 | Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso. |
6 | Il titolare del trattamento fornisce gratuitamente le informazioni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla gratuità, segnatamente se l'informazione richiede un onere sproporzionato. |
7 | Di norma l'informazione è fornita entro 30 giorni. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 25 Diritto d'accesso - 1 Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
|
1 | Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
2 | Alla persona interessata sono fornite le informazioni necessarie affinché possa far valere i suoi diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati. In ogni caso le sono fornite le informazioni seguenti: |
a | l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; |
b | i dati personali trattati in quanto tali; |
c | lo scopo del trattamento; |
d | la durata di conservazione dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri per stabilire tale durata; |
e | le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati personali che non sono stati raccolti presso la persona interessata; |
f | se del caso, l'esistenza di una decisione individuale automatizzata e la logica su cui si fonda la decisione; |
g | se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali, nonché le informazioni di cui all'articolo 19 capoverso 4. |
3 | I dati personali concernenti la salute possono essere comunicati alla persona interessata per il tramite di un professionista della salute da lei designato; a tale scopo è necessario il consenso della persona interessata. |
4 | Il titolare del trattamento è tenuto a fornire le informazioni richieste anche se ha affidato il trattamento dei dati personali a un responsabile del trattamento. |
5 | Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso. |
6 | Il titolare del trattamento fornisce gratuitamente le informazioni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla gratuità, segnatamente se l'informazione richiede un onere sproporzionato. |
7 | Di norma l'informazione è fornita entro 30 giorni. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 10 Domanda di accesso - 1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
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1 | La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali. |
3 | La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura: |
a | tiene conto dei bisogni particolari dei media; |
b | può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti; |
c | può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 25 Diritto d'accesso - 1 Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
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1 | Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
2 | Alla persona interessata sono fornite le informazioni necessarie affinché possa far valere i suoi diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati. In ogni caso le sono fornite le informazioni seguenti: |
a | l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; |
b | i dati personali trattati in quanto tali; |
c | lo scopo del trattamento; |
d | la durata di conservazione dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri per stabilire tale durata; |
e | le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati personali che non sono stati raccolti presso la persona interessata; |
f | se del caso, l'esistenza di una decisione individuale automatizzata e la logica su cui si fonda la decisione; |
g | se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali, nonché le informazioni di cui all'articolo 19 capoverso 4. |
3 | I dati personali concernenti la salute possono essere comunicati alla persona interessata per il tramite di un professionista della salute da lei designato; a tale scopo è necessario il consenso della persona interessata. |
4 | Il titolare del trattamento è tenuto a fornire le informazioni richieste anche se ha affidato il trattamento dei dati personali a un responsabile del trattamento. |
5 | Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso. |
6 | Il titolare del trattamento fornisce gratuitamente le informazioni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla gratuità, segnatamente se l'informazione richiede un onere sproporzionato. |
7 | Di norma l'informazione è fornita entro 30 giorni. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 16 Principi - 1 Dati personali possono essere comunicati all'estero soltanto se il Consiglio federale ha constatato che la legislazione dello Stato destinatario o l'organismo internazionale garantisce una protezione adeguata dei dati. |
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1 | Dati personali possono essere comunicati all'estero soltanto se il Consiglio federale ha constatato che la legislazione dello Stato destinatario o l'organismo internazionale garantisce una protezione adeguata dei dati. |
2 | In assenza di una decisione del Consiglio federale ai sensi del capoverso 1, dati personali possono essere comunicati all'estero soltanto se una protezione dei dati appropriata è garantita da: |
a | un trattato internazionale; |
b | clausole contrattuali di protezione dei dati tra il titolare o il responsabile del trattamento e l'altro contraente, previamente comunicate all'IFPDT; |
c | garanzie specifiche stabilite dall'organo federale competente, previamente comunicate all'IFPDT; |
d | clausole tipo di protezione dei dati previamente approvate, stabilite o riconosciute dall'IFPDT; o |
e | norme interne dell'impresa vincolanti sulla protezione dei dati, previamente approvate dall'IFPDT o da un'autorità incaricata della protezione dei dati appartenente a uno Stato che garantisce una protezione adeguata. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere altre garanzie appropriate ai sensi del capoverso 2. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 10 Domanda di accesso - 1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
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1 | La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali. |
3 | La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura: |
a | tiene conto dei bisogni particolari dei media; |
b | può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti; |
c | può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 10 Domanda di accesso - 1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
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1 | La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali. |
3 | La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura: |
a | tiene conto dei bisogni particolari dei media; |
b | può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti; |
c | può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 10 Domanda di accesso - 1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
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1 | La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali. |
3 | La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione. |
4 | Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura: |
a | tiene conto dei bisogni particolari dei media; |
b | può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti; |
c | può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 25 Diritto d'accesso - 1 Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
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1 | Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
2 | Alla persona interessata sono fornite le informazioni necessarie affinché possa far valere i suoi diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati. In ogni caso le sono fornite le informazioni seguenti: |
a | l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; |
b | i dati personali trattati in quanto tali; |
c | lo scopo del trattamento; |
d | la durata di conservazione dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri per stabilire tale durata; |
e | le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati personali che non sono stati raccolti presso la persona interessata; |
f | se del caso, l'esistenza di una decisione individuale automatizzata e la logica su cui si fonda la decisione; |
g | se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali, nonché le informazioni di cui all'articolo 19 capoverso 4. |
3 | I dati personali concernenti la salute possono essere comunicati alla persona interessata per il tramite di un professionista della salute da lei designato; a tale scopo è necessario il consenso della persona interessata. |
4 | Il titolare del trattamento è tenuto a fornire le informazioni richieste anche se ha affidato il trattamento dei dati personali a un responsabile del trattamento. |
5 | Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso. |
6 | Il titolare del trattamento fornisce gratuitamente le informazioni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla gratuità, segnatamente se l'informazione richiede un onere sproporzionato. |
7 | Di norma l'informazione è fornita entro 30 giorni. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 16 Principi - 1 Dati personali possono essere comunicati all'estero soltanto se il Consiglio federale ha constatato che la legislazione dello Stato destinatario o l'organismo internazionale garantisce una protezione adeguata dei dati. |
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1 | Dati personali possono essere comunicati all'estero soltanto se il Consiglio federale ha constatato che la legislazione dello Stato destinatario o l'organismo internazionale garantisce una protezione adeguata dei dati. |
2 | In assenza di una decisione del Consiglio federale ai sensi del capoverso 1, dati personali possono essere comunicati all'estero soltanto se una protezione dei dati appropriata è garantita da: |
a | un trattato internazionale; |
b | clausole contrattuali di protezione dei dati tra il titolare o il responsabile del trattamento e l'altro contraente, previamente comunicate all'IFPDT; |
c | garanzie specifiche stabilite dall'organo federale competente, previamente comunicate all'IFPDT; |
d | clausole tipo di protezione dei dati previamente approvate, stabilite o riconosciute dall'IFPDT; o |
e | norme interne dell'impresa vincolanti sulla protezione dei dati, previamente approvate dall'IFPDT o da un'autorità incaricata della protezione dei dati appartenente a uno Stato che garantisce una protezione adeguata. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere altre garanzie appropriate ai sensi del capoverso 2. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 25 Diritto d'accesso - 1 Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
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1 | Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
2 | Alla persona interessata sono fornite le informazioni necessarie affinché possa far valere i suoi diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati. In ogni caso le sono fornite le informazioni seguenti: |
a | l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; |
b | i dati personali trattati in quanto tali; |
c | lo scopo del trattamento; |
d | la durata di conservazione dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri per stabilire tale durata; |
e | le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati personali che non sono stati raccolti presso la persona interessata; |
f | se del caso, l'esistenza di una decisione individuale automatizzata e la logica su cui si fonda la decisione; |
g | se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali, nonché le informazioni di cui all'articolo 19 capoverso 4. |
3 | I dati personali concernenti la salute possono essere comunicati alla persona interessata per il tramite di un professionista della salute da lei designato; a tale scopo è necessario il consenso della persona interessata. |
4 | Il titolare del trattamento è tenuto a fornire le informazioni richieste anche se ha affidato il trattamento dei dati personali a un responsabile del trattamento. |
5 | Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso. |
6 | Il titolare del trattamento fornisce gratuitamente le informazioni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla gratuità, segnatamente se l'informazione richiede un onere sproporzionato. |
7 | Di norma l'informazione è fornita entro 30 giorni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
|
1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |