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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 72 [1] Ritenzione della merce |
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| Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, l'UDSC: | ||||||
| trattiene la merce; e | ||||||
| lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce. | ||||||
| Se con la domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 71 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 72i. | ||||||
| L'UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari. | ||||||
| In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo. | ||||||
| Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 72 [1] Ritenzione della merce |
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| Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, l'UDSC: | ||||||
| trattiene la merce; e | ||||||
| lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce. | ||||||
| Se con la domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 71 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 72i. | ||||||
| L'UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari. | ||||||
| In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo. | ||||||
| Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 72 [1] Ritenzione della merce |
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| Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, l'UDSC: | ||||||
| trattiene la merce; e | ||||||
| lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce. | ||||||
| Se con la domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 71 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 72i. | ||||||
| L'UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari. | ||||||
| In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo. | ||||||
| Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 70 [1] Denuncia di merci sospette |
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| L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è autorizzato ad avvisare il titolare di un marchio, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza o una parte legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56 qualora vi sia il sospetto dell'imminente introduzione nel territorio doganale o dell'imminente asportazione dal territorio doganale di merce munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza. | ||||||
| In tali casi, è autorizzato a trattenere la merce per tre giorni feriali, affinché il titolare del marchio, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza o una parte legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56 possa presentare una domanda secondo l'articolo 71. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 72 [1] Ritenzione della merce |
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| Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, l'UDSC: | ||||||
| trattiene la merce; e | ||||||
| lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce. | ||||||
| Se con la domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 71 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 72i. | ||||||
| L'UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari. | ||||||
| In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo. | ||||||
| Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 72 [1] Ritenzione della merce |
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| Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, l'UDSC: | ||||||
| trattiene la merce; e | ||||||
| lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce. | ||||||
| Se con la domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 71 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 72i. | ||||||
| L'UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari. | ||||||
| In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo. | ||||||
| Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 72 [1] Ritenzione della merce |
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| Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, l'UDSC: | ||||||
| trattiene la merce; e | ||||||
| lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce. | ||||||
| Se con la domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 71 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 72i. | ||||||
| L'UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari. | ||||||
| In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo. | ||||||
| Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 72 [1] Ritenzione della merce |
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| Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, l'UDSC: | ||||||
| trattiene la merce; e | ||||||
| lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce. | ||||||
| Se con la domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 71 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 72i. | ||||||
| L'UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari. | ||||||
| In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo. | ||||||
| Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 59 [1] Provvedimenti cautelari |
||||||
| Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice prenda provvedimenti per: | ||||||
| assicurare le prove; | ||||||
| accertare la provenienza degli oggetti muniti illecitamente del marchio o dell'indicazione di provenienza; | ||||||
| salvaguardare lo stato di fatto; o | ||||||
| attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 9 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 72 [1] Ritenzione della merce |
||||||
| Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, l'UDSC: | ||||||
| trattiene la merce; e | ||||||
| lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce. | ||||||
| Se con la domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 71 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 72i. | ||||||
| L'UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari. | ||||||
| In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo. | ||||||
| Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 72 [1] Ritenzione della merce |
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| Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, l'UDSC: | ||||||
| trattiene la merce; e | ||||||
| lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce. | ||||||
| Se con la domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 71 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 72i. | ||||||
| L'UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari. | ||||||
| In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo. | ||||||
| Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 72 [1] Ritenzione della merce |
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| Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, l'UDSC: | ||||||
| trattiene la merce; e | ||||||
| lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce. | ||||||
| Se con la domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 71 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 72i. | ||||||
| L'UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari. | ||||||
| In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo. | ||||||
| Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 59 [1] Provvedimenti cautelari |
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| Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice prenda provvedimenti per: | ||||||
| assicurare le prove; | ||||||
| accertare la provenienza degli oggetti muniti illecitamente del marchio o dell'indicazione di provenienza; | ||||||
| salvaguardare lo stato di fatto; o | ||||||
| attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 9 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 59 [1] Provvedimenti cautelari |
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| Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice prenda provvedimenti per: | ||||||
| assicurare le prove; | ||||||
| accertare la provenienza degli oggetti muniti illecitamente del marchio o dell'indicazione di provenienza; | ||||||
| salvaguardare lo stato di fatto; o | ||||||
| attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 9 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 59 [1] Provvedimenti cautelari |
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| Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice prenda provvedimenti per: | ||||||
| assicurare le prove; | ||||||
| accertare la provenienza degli oggetti muniti illecitamente del marchio o dell'indicazione di provenienza; | ||||||
| salvaguardare lo stato di fatto; o | ||||||
| attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 9 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 59 [1] Provvedimenti cautelari |
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| Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice prenda provvedimenti per: | ||||||
| assicurare le prove; | ||||||
| accertare la provenienza degli oggetti muniti illecitamente del marchio o dell'indicazione di provenienza; | ||||||
| salvaguardare lo stato di fatto; o | ||||||
| attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 9 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 59 [1] Provvedimenti cautelari |
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| Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice prenda provvedimenti per: | ||||||
| assicurare le prove; | ||||||
| accertare la provenienza degli oggetti muniti illecitamente del marchio o dell'indicazione di provenienza; | ||||||
| salvaguardare lo stato di fatto; o | ||||||
| attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 9 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 59 [1] Provvedimenti cautelari |
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| Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice prenda provvedimenti per: | ||||||
| assicurare le prove; | ||||||
| accertare la provenienza degli oggetti muniti illecitamente del marchio o dell'indicazione di provenienza; | ||||||
| salvaguardare lo stato di fatto; o | ||||||
| attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 9 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 59 [1] Provvedimenti cautelari |
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| Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice prenda provvedimenti per: | ||||||
| assicurare le prove; | ||||||
| accertare la provenienza degli oggetti muniti illecitamente del marchio o dell'indicazione di provenienza; | ||||||
| salvaguardare lo stato di fatto; o | ||||||
| attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 9 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 72 [1] Ritenzione della merce |
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| Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, l'UDSC: | ||||||
| trattiene la merce; e | ||||||
| lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce. | ||||||
| Se con la domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 71 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 72i. | ||||||
| L'UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari. | ||||||
| In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo. | ||||||
| Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 72 [1] Ritenzione della merce |
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| Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, l'UDSC: | ||||||
| trattiene la merce; e | ||||||
| lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce. | ||||||
| Se con la domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 71 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 72i. | ||||||
| L'UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari. | ||||||
| In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo. | ||||||
| Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
|
RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 72 [1] Ritenzione della merce |
||||||
| Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, l'UDSC: | ||||||
| trattiene la merce; e | ||||||
| lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce. | ||||||
| Se con la domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 71 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 72i. | ||||||
| L'UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari. | ||||||
| In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo. | ||||||
| Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 72 [1] Ritenzione della merce |
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| Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, l'UDSC: | ||||||
| trattiene la merce; e | ||||||
| lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce. | ||||||
| Se con la domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 71 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 72i. | ||||||
| L'UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari. | ||||||
| In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo. | ||||||
| Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 72 [1] Ritenzione della merce |
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| Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, l'UDSC: | ||||||
| trattiene la merce; e | ||||||
| lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce. | ||||||
| Se con la domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 71 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 72i. | ||||||
| L'UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari. | ||||||
| In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo. | ||||||
| Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 72 [1] Ritenzione della merce |
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| Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, l'UDSC: | ||||||
| trattiene la merce; e | ||||||
| lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce. | ||||||
| Se con la domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 71 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 72i. | ||||||
| L'UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari. | ||||||
| In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo. | ||||||
| Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 59 [1] Provvedimenti cautelari |
||||||
| Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice prenda provvedimenti per: | ||||||
| assicurare le prove; | ||||||
| accertare la provenienza degli oggetti muniti illecitamente del marchio o dell'indicazione di provenienza; | ||||||
| salvaguardare lo stato di fatto; o | ||||||
| attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 9 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
|
RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 72 [1] Ritenzione della merce |
||||||
| Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, l'UDSC: | ||||||
| trattiene la merce; e | ||||||
| lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce. | ||||||
| Se con la domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 71 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 72i. | ||||||
| L'UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari. | ||||||
| In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo. | ||||||
| Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 28 [1] |
||||||
| Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. | ||||||
| La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I del LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). | ||||||
|
RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 59 [1] Provvedimenti cautelari |
||||||
| Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice prenda provvedimenti per: | ||||||
| assicurare le prove; | ||||||
| accertare la provenienza degli oggetti muniti illecitamente del marchio o dell'indicazione di provenienza; | ||||||
| salvaguardare lo stato di fatto; o | ||||||
| attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 9 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 72 [1] Ritenzione della merce |
||||||
| Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, l'UDSC: | ||||||
| trattiene la merce; e | ||||||
| lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce. | ||||||
| Se con la domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 71 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 72i. | ||||||
| L'UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari. | ||||||
| In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo. | ||||||
| Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 72 [1] Ritenzione della merce |
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| Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, l'UDSC: | ||||||
| trattiene la merce; e | ||||||
| lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce. | ||||||
| Se con la domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 71 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 72i. | ||||||
| L'UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari. | ||||||
| In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo. | ||||||
| Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 59 [1] Provvedimenti cautelari |
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| Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice prenda provvedimenti per: | ||||||
| assicurare le prove; | ||||||
| accertare la provenienza degli oggetti muniti illecitamente del marchio o dell'indicazione di provenienza; | ||||||
| salvaguardare lo stato di fatto; o | ||||||
| attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 9 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
|
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 273 [1] |
||||||
| Il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato. Il giudice può obbligarlo a prestare garanzia. | ||||||
| L'azione di risarcimento può essere promossa anche avanti al giudice del luogo del sequestro. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 273 [1] |
||||||
| Il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato. Il giudice può obbligarlo a prestare garanzia. | ||||||
| L'azione di risarcimento può essere promossa anche avanti al giudice del luogo del sequestro. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 273 [1] |
||||||
| Il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato. Il giudice può obbligarlo a prestare garanzia. | ||||||
| L'azione di risarcimento può essere promossa anche avanti al giudice del luogo del sequestro. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 273 [1] |
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| Il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato. Il giudice può obbligarlo a prestare garanzia. | ||||||
| L'azione di risarcimento può essere promossa anche avanti al giudice del luogo del sequestro. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 273 [1] |
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| Il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato. Il giudice può obbligarlo a prestare garanzia. | ||||||
| L'azione di risarcimento può essere promossa anche avanti al giudice del luogo del sequestro. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 59 [1] Provvedimenti cautelari |
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| Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice prenda provvedimenti per: | ||||||
| assicurare le prove; | ||||||
| accertare la provenienza degli oggetti muniti illecitamente del marchio o dell'indicazione di provenienza; | ||||||
| salvaguardare lo stato di fatto; o | ||||||
| attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 9 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
|
RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 72 [1] Ritenzione della merce |
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| Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, l'UDSC: | ||||||
| trattiene la merce; e | ||||||
| lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce. | ||||||
| Se con la domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 71 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 72i. | ||||||
| L'UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari. | ||||||
| In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo. | ||||||
| Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 72 [1] Ritenzione della merce |
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| Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, l'UDSC: | ||||||
| trattiene la merce; e | ||||||
| lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce. | ||||||
| Se con la domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 71 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 72i. | ||||||
| L'UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari. | ||||||
| In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo. | ||||||
| Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 72 [1] Ritenzione della merce |
||||||
| Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, l'UDSC: | ||||||
| trattiene la merce; e | ||||||
| lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce. | ||||||
| Se con la domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 71 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 72i. | ||||||
| L'UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari. | ||||||
| In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo. | ||||||
| Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
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RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 72 [1] Ritenzione della merce |
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| Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, l'UDSC: | ||||||
| trattiene la merce; e | ||||||
| lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce. | ||||||
| Se con la domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 71 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 72i. | ||||||
| L'UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari. | ||||||
| In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo. | ||||||
| Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||