Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 592/2016

Sentenza del 13 gennaio 2017

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Rüedi,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona,
ricorrente,

contro

1. A.A.________,
patrocinato dall'avv. Flavio Amadò,
2. B.B.________,
3. C.B.________,
entrambi patrocinati dall'avv. Giovanni Molo,
opponenti.

Oggetto
Confisca, prescrizione,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 19 aprile 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Nel contesto di un procedimento penale avviato nei confronti di D.B.________, per titolo segnatamente di infrazione aggravata alla LStup, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha posto sotto sequestro vari beni. In seguito al decesso dell'imputato, occorso nelle Filippine il 15 marzo 2009, con decreto del 23 aprile 2009 il Procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento, senza tuttavia pronunciarsi sul destino di quanto sequestrato.

Nell'ottica di una procedura indipendente di confisca giusta gli art. 376
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 376 Presupposti - Si svolge una procedura indipendente di confisca quando occorre decidere sulla confisca di oggetti o di valori patrimoniali al di fuori di un procedimento penale.
segg. CPP, il 12 maggio 2011 il Procuratore pubblico ha aperto l'istruzione penale nei confronti degli eredi di D.B.________, ossia, per quanto notogli, dei figli E.B.________, A.A.________, B.B.________ e C.B.________, nonché di F.B.________, madre degli ultimi due, residenti nelle Filippine. Dopo aver interpellato i primi due e tentato di interpellare gli altri, con decreto del 1° giugno 2012 il Procuratore pubblico ha dissequestrato la somma di fr. 40'000.--, considerata non provento di reato, a favore di E.B.________ e di A.A.________ e ordinato la confisca dei saldi attivi di vari conti bancari.

B.
G.A.________, madre dell'allora ancora minore A.A.________, ha interposto opposizione al decreto di confisca presso la Corte delle assise correzionali di Lugano, conformemente a quanto indicato quale rimedio giuridico nel decreto medesimo. L'opposizione è stata trasmessa alla citata Corte dal Ministero pubblico, a cui era pervenuta.

Con giudizio del 24 dicembre 2015, la Corte delle assise correzionali ha ordinato la confisca di tutti gli averi oggetto di sequestro, compreso l'importo di fr. 40'000.-- che il Procuratore pubblico aveva dissequestrato.

C.
Accogliendo i reclami interposti da A.A.________, nonché da B.B.________ e C.B.________, con decisione del 19 aprile 2016 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha constatato la nullità del decreto di confisca e del giudizio della Corte di primo grado, ha accertato la prescrizione del diritto di ordinare la confisca e ha rinviato gli atti al magistrato inquirente al fine di determinare come procedere allo scopo di stabilire gli aventi diritto degli averi sotto sequestro nonché di avviare e condurre in modo corretto, in relazione allo stupefacente sequestrato, una procedura indipendente di confisca.

D.
Il Ministero pubblico si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando l'annullamento della sentenza della CRP, con conseguente crescita in giudicato del "decreto d'accusa" (recte: decreto di confisca) emanato il 1° giugno 2012 dal Procuratore pubblico, subordinatamente il rinvio degli atti alla CRP per nuovo giudizio.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 142 V 2 consid. 1).

1.1. Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale (art. 78 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 78 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
1    Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
2    Al ricorso in materia penale soggiacciono anche le decisioni concernenti:
a  le pretese civili trattate unitamente alla causa penale;
b  l'esecuzione di pene e misure.
LTF), ovvero le decisioni che si fondano sul diritto penale materiale o il diritto di procedura penale (sentenza 6B 1035/2008 dell'11 maggio 2009 consid. 1.1), come la decisione qui impugnata. Presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF) dal pubblico ministero (art. 81 cpv. 1 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 81 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e
b  ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente:
b1  l'imputato,
b2  il rappresentante legale dell'accusato,
b3  il pubblico ministero, salvo se si tratta di decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza,
b4  ...
b5  l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili,
b6  il querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale,
b7  nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del 22 marzo 197455 sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata.
2    Un'autorità federale è legittimata a ricorrere se il diritto federale prevede che la decisione deve esserle comunicata.56
3    Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 78 capoverso 2 lettera b spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.
e lett. b n. 3 LTF) contro una sentenza resa da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 80 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 200749 (CPP) si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice.50
LTF), il gravame appare sotto i citati aspetti ammissibile.

1.2. Il ricorso al Tribunale federale è proponibile contro le decisioni finali (art. 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
LTF), le decisioni parziali (art. 91
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 91 Decisioni parziali - Il ricorso è ammissibile contro una decisione che:
a  concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre;
b  pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti.
LTF), nonché le decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 92 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 91 Decisioni parziali - Il ricorso è ammissibile contro una decisione che:
a  concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre;
b  pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti.
93 LTF). È finale la decisione che pone definitivamente fine al procedimento, sia essa una decisione di merito o una decisione che conclude il procedimento per motivi processuali (DTF 141 III 395 consid. 2.2). Una decisione di rinvio, pur non ponendo fine al procedimento, è equiparata a una decisione finale immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, qualora essa non lasci alcun margine di apprezzamento all'autorità chiamata a (ri) pronunciarsi sul caso (DTF 140 V 321 consid. 3.2). Nelle altre ipotesi il rinvio costituisce una decisione incidentale e come tale impugnabile unicamente alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 93 Altre decisioni pregiudiziali e incidentali - 1 Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se:
1    Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se:
a  esse possono causare un pregiudizio irreparabile; o
b  l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.
2    Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e nel campo dell'asilo non sono impugnabili.86 Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1.
3    Se il ricorso in virtù dei capoversi 1 e 2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa.
LTF (DTF 139 V 99 consid. 1.3). In linea di principio una decisione incidentale non è suscettibile di causare alle parti un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 93 Altre decisioni pregiudiziali e incidentali - 1 Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se:
1    Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se:
a  esse possono causare un pregiudizio irreparabile; o
b  l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.
2    Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e nel campo dell'asilo non sono impugnabili.86 Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1.
3    Se il ricorso in virtù dei capoversi 1 e 2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa.
LTF, il semplice prolungamento della durata della procedura o il semplice incremento delle relative spese non comportando un simile pregiudizio, che deve viepiù essere di natura giuridica (DTF 141 III 395 consid. 2.5). Al contrario,
per l'autorità a cui gli atti sono rinviati, la giurisprudenza ammette di regola sussistere un pregiudizio irreparabile, nella misura in cui la sentenza di rinvio, che non si limita a esigere un esame più approfondito di una questione, impone di emanare una decisione che considera contraria al diritto. Dal momento che non può impugnare le proprie decisioni, queste possono crescere in giudicato senza che l'autorità possa adire il Tribunale federale (DTF 140 V 282 consid. 4.2 pag. 286).

Nella fattispecie, constatate la nullità della procedura e l'intervenuta prescrizione del diritto di ordinare la confisca dei valori patrimoniali, la decisione impugnata rinvia gli atti al Ministero pubblico, affinché da un lato dissequestri i beni dopo aver proceduto ad accertarne gli aventi diritto e dall'altro avvii una procedura indipendente di confisca in relazione a quanto non sussumibile a valori patrimoniali. Ci si può pertanto chiedere se il rinvio pronunciato dalla CRP costituisca una decisione finale, atteso che annulla l'intera procedura e impone l'avvio ab novo di altre procedure distinte (v. DTF 141 II 359 consid. 1.1), oppure con più probabilità una decisione incidentale, tenuto conto che contiene indicazioni più o meno precise sulla sorte da riservare ai beni sotto sequestro (v. sentenza 1C 80/2016 del 18 luglio 2016 consid. 1.1). Non occorre approfondire la questione visto che il ricorso è comunque proponibile, nel primo caso in virtù dell'art. 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
LTF, nel secondo perché sono in concreto date le condizioni di cui all'art. 93 cpv. 1 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 93 Altre decisioni pregiudiziali e incidentali - 1 Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se:
1    Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se:
a  esse possono causare un pregiudizio irreparabile; o
b  l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.
2    Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e nel campo dell'asilo non sono impugnabili.86 Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1.
3    Se il ricorso in virtù dei capoversi 1 e 2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa.
LTF, ossia il pregiudizio giuridico irreparabile, il ricorrente contestando in particolare la ritenuta intervenuta prescrizione del diritto di ordinare la confisca.

2.
La CRP ha innanzitutto ritenuto di poter lasciare irrisolta la questione di sapere se gli opponenti, quali eredi del titolare dei beni confiscati, dovessero essere considerati un litisconsorzio necessario, dal momento che sia il decreto del 1° giugno 2012 sia la successiva decisione del 24 dicembre 2015 del tribunale di primo grado si rivelavano nulli, rispettivamente che il diritto di ordinare la confisca era prescritto. Per la Corte cantonale infatti la confisca dei beni avrebbe dovuto essere ordinata contestualmente al decreto di abbandono emanato a seguito del decesso dell'imputato sulla base del vecchio Codice di procedura penale del 19 dicembre 1994 del Cantone Ticino (CPP/TI), in vigore all'epoca. Non essendo intervenuta allora, non era più possibile pronunciare una confisca nell'ambito di una successiva procedura indipendente. Ma anche volendo considerare applicabili alla fattispecie le disposizioni del nuovo CPP unificato e riconoscere l'ammissibilità di una procedura indipendente di confisca, la CRP ha ritenuto che le pertinenti norme sono state disattese in modo crasso e manifesto, con conseguente nullità dell'intera procedura. I giudici cantonali hanno pure aggiunto che il diritto di ordinare la confisca era in ogni
caso decaduto per intervenuta prescrizione. In simili circostanze, imponendosi il dissequestro di tutti i valori patrimoniali, la CRP ha rinviato gli atti al Ministero pubblico, lasciandogli la possibilità di valutare come agire per determinarne gli aventi diritto, visto che non si conoscono per certo gli eredi del defunto imputato. Riguardo infine a quanto sotto sequestro non sussumibile a valore patrimoniale, essa ha incaricato il Ministero pubblico di esaminare se possa rientrare nella nozione di oggetto pericoloso ai sensi dell'art. 69
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 69 - 1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
1    Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
2    Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
CP, la cui confisca non soggiace a prescrizione, e se del caso di avviare un procedimento giusta gli art. 376
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 376 Presupposti - Si svolge una procedura indipendente di confisca quando occorre decidere sulla confisca di oggetti o di valori patrimoniali al di fuori di un procedimento penale.
segg. CPP.

3.
Si impone di vagliare in primo luogo la problematica della prescrizione del diritto di ordinare la confisca, perché se effettivamente intervenuta sarebbe superfluo l'esame delle altre censure ricorsuali. Al proposito l'insorgente si duole della violazione dell'art. 70 cpv. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP, i giudici cantonali avendo escluso di applicare alla confisca il termine di prescrizione di quindici anni previsto per l'azione penale in caso di infrazione aggravata alla LStup.

3.1. Per la CRP, nell'ambito di una procedura indipendente di confisca, il diritto di confiscare si prescrive in sette anni dalla commissione del reato, la prescrizione più lunga a cui soggiace tale reato essendo applicabile unicamente nel caso in cui la confisca sia pronunciata quale misura accessoria in un procedimento penale a carico dell'autore. Atteso che i reati da cui avrebbero tratto origine i beni sarebbero stati commessi negli anni 2001, 2002 e 2003, la possibilità di confiscarli è dunque decaduta per intervenuta prescrizione al più tardi il 24 aprile 2010, ovvero ben due anni prima dell'emanazione il 1° giugno 2012 del decreto di confisca. L'abbandono decretato il 23 aprile 2009 non ha peraltro estinto la prescrizione perché, oltre a non costituire una sentenza di prima istanza giusta l'art. 97 cpv. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive:
1    L'azione penale si prescrive:
a  in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
b  in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
c  in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
d  in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.139
2    In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 193, 193a, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto i venticinque anni.140
3    Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
CP, non ha trattato la problematica della confisca degli averi patrimoniali.

3.2. Giusta l'art. 70 cpv. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP, il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca. Le disposizioni sulla prescrizione dell'azione penale (art. 97 e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
98 CP) si applicano per analogia alla prescrizione della confisca (DTF 141 IV 305 consid. 1.4 pag. 310).

La disciplina della prescrizione della confisca di valori patrimoniali è stata introdotta con la modifica del 18 marzo 1994 del codice penale (RU 1994 1615). Inizialmente il termine è stato fissato a cinque anni, se però il perseguimento del reato soggiaceva a un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo era determinante anche per la prescrizione della confisca (vecchio art. 59 n
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
. 1 cpv. 3 CP). In seguito alla nuova regolamentazione sulla prescrizione dell'azione penale e in particolare all'abbandono della sospensione e dell'interruzione della prescrizione (RU 2002 2993), il termine di prescrizione del diritto di ordinare la confisca è stato prolungato a sette anni, riservata sempre l'applicazione di termini più lunghi previsti per il perseguimento del reato (RU 2002 2986).

Secondo NIKLAUS SCHMID, la cui opinione è condivisa e fatta propria dalla CRP, se il reato generatore di valori patrimoniali è commesso in Svizzera, il diritto di ordinare la confisca nell'ambito di una procedura indipendente si prescrive in sette anni (NIKLAUS SCHMID, in Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 2 aed. 2007, § 2, n. 222 ad art. 70
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
-72
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 72 - Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l'abbia sostenuta (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.
CP). Un'eventuale prescrizione più lunga a cui soggiace il perseguimento di un tale reato sarebbe dunque determinante unicamente qualora la confisca sia pronunciata come misura accessoria. Non si scorge tuttavia quali ragioni possano giustificare l'applicazione di termini di prescrizione diversi in funzione del tipo di procedimento che conduce alla confisca. Né l'attuale art. 70 cpv. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP né il vecchio art. 59 n
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
. 1 cpv. 3 CP distinguono tra confisca ordinata quale misura accessoria in un procedimento penale e confisca pronunciata nell'ambito di una procedura indipendente. I termini stabiliti dalla disposizione sono invero di rilievo proprio per quest'ultima ipotesi. Nel messaggio del 30 giugno 1993 concernente la modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Revisione delle norme sulla confisca, punibilità dell'organizzazione
criminale, diritto di comunicazione del finanziere) si rilevava infatti che un disciplinamento autonomo della prescrizione della confisca non era necessario ove questa era pronunciata come misura accessoria nel quadro di un procedimento penale. Nel caso in cui ciò non fosse però possibile, occorreva porre dei limiti temporali al diritto dello Stato di confiscare (FF 1993 III 225 n. 224). Eccezion fatta dell'ambito contravvenzionale, il legislatore ha scelto di far coincidere tali limiti con i termini di prescrizione applicati al perseguimento del reato di cui i valori patrimoniali sono il risultato o la ricompensa.

3.3. In concreto, il reato generatore di valori patrimoniali è un'infrazione aggravata alla LStup commessa negli anni 2001, 2002 e 2003, ovvero un reato per cui l'azione penale si prescriveva in dieci anni sino al 30 settembre 2002 (con possibilità di sospensione e di interruzione della prescrizione, v. vecchio art. 72
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 72 - Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l'abbia sostenuta (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.
CP [RU 1951 7 e RU 1971 789]) e in quindici anni dal 1° ottobre 2002 (v. vecchio art. 19 n
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 72 - Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l'abbia sostenuta (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.
. 1 cpv. 9 LStup [RU 1975 1225] combinato all'art. 70
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002 [RU 1994 2290] rispettivamente nella versione in vigore dal 1° ottobre 2002 sino al 31 dicembre 2006 [RU 2002 2993]). Trattasi di termini di prescrizione superiori a quelli minimi di cinque (fino al 30 settembre 2002), rispettivamente sette anni (dal 1° ottobre 2002), di cui al vecchio art. 59 n
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
. 1 cpv. 3 CP (RU 1994 1615 e RU 2002 2986). Ritenendo applicabili tali termini invece di quello più lungo a cui soggiace il perseguimento del reato e concludendo per l'intervenuta prescrizione del diritto dello Stato di confiscare i valori patrimoniali, la CRP ha quindi violato il diritto.

4.
Relativamente alla procedura da seguire per ordinare la confisca, il ricorrente contesta che, sotto l'egida del CPP/TI, il procuratore pubblico fosse competente per pronunciare una simile misura contestualmente al decreto di abbandono. Gli art. 214 segg. CPP/TI non precisavano quale dovesse essere il contenuto di suddetto decreto. Rileva inoltre come, secondo il vecchio art. 59
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 59 - 1 Se l'autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora:
1    Se l'autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora:
a  l'autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa sua turba; e
b  vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba.
2    Il trattamento stazionario si svolge in un'appropriata istituzione psichiatrica o in un'istituzione per l'esecuzione delle misure.
3    Fintanto che sussiste il pericolo che l'autore si dia alla fuga o commetta nuovi reati, il trattamento si svolge in un'istituzione chiusa. Il trattamento può svolgersi anche in un penitenziario secondo l'articolo 76 capoverso 2, sempreché il trattamento terapeutico necessario sia assicurato da personale specializzato.55
4    La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i cinque anni. Se, dopo cinque anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con la sua turba psichica, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può ordinare la protrazione della misura, di volta in volta per un periodo non superiore a cinque anni.
CP rispettivamente l'art. 70
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP, la confisca è di competenza del giudice. Qualora il legislatore cantonale avesse voluto attribuirla al procuratore pubblico, lo avrebbe previsto in modo chiaro ed esplicito. Nessuna norma cantonale conferiva al magistrato inquirente la facoltà di confiscare. Anzi l'art. 163 CPP/TI gli precludeva la possibilità di ordinare una confisca anticipata. La competenza del procuratore pubblico di pronunciare la misura avrebbe dovuto essere esplicitamente disciplinata, non essendo sufficiente una norma dal contenuto indeterminato quale era l'art. 165 CPP/TI richiamato dalla CRP. Sarebbe un errore considerare, come fatto dai giudici cantonali, l'art. 350 CPP/TI una disposizione superflua rispetto all'art. 165 CPP/TI. Per di più, contrariamente a quanto sostenuto dall'autorità cantonale, la procedura d'impugnazione del decreto di
abbandono non garantiva la conformità ai principi giurisprudenziali in materia di "giudice" nell'ambito della confisca. Ma anche volendo ammettere che in base al previgente CPP/TI fosse possibile ordinare una confisca nel contesto di un decreto di abbandono emanato dal procuratore pubblico, l'insorgente ritiene che il magistrato inquirente potesse quanto meno optare per una procedura indipendente di confisca. Il contrario significherebbe impedire di confiscare valori manifestamente provento di un grave reato, nonché inficiare (a posteriori) una prassi consolidata e mai rimessa in discussione nemmeno dall'allora Camera dei ricorsi penali. Nel ritenere un obbligo del procuratore pubblico di ordinare la confisca nell'ambito di un decreto di abbandono, la CRP sarebbe quindi incorsa nell'arbitrio.

4.1. La CRP ha ritenuto non vi fossero ragioni di scostarsi dal chiaro tenore dell'art. 165 cpv. 1 CPP/TI, secondo cui l'autorità competente decide sulla restituzione, la confisca o la devoluzione allo Stato degli oggetti e dei valori sequestrati al più tardi quando è pronunciato l'abbandono del procedimento o nella sentenza definitiva; in mancanza di una tale decisione decade il sequestro. Determinare il destino dei beni sotto sequestro al termine del procedimento penale, anche in caso di abbandono, appare logico e ragionevole tenuto conto del carattere accessorio all'azione penale della misura provvisionale. Scopo di una decisione sulla confisca contestuale al decreto di abbandono, continua l'autorità cantonale, è quello di non lasciare irrisolta la questione della sorte di quanto sequestrato e quindi di decidere in merito. Il procuratore pubblico era competente per decretare un abbandono e pertanto anche per ordinare contemporaneamente la confisca. Richiamando la DTF 126 IV 107, la CRP ha poi considerato che l'esigenza del "giudice" posta dal diritto federale in materia di confisca è rispettata, nella misura in cui la decisione del procuratore pubblico poteva essere impugnata dinanzi a un'autorità giudiziaria dotata di pieno
potere in fatto e in diritto. Secondo l'art. 216 cpv. 1 CPP/TI contro i decreti di abbandono era possibile adire l'allora Camera dei ricorsi penali, autorità che adempiva i dettami giurisprudenziali. La Corte cantonale ha poi escluso l'applicazione dell'art. 350 cpv. 2 CPP/TI che attribuiva al presidente del Tribunale penale cantonale la competenza di ordinare la confisca al di fuori di un procedimento che si conclude con un giudizio di merito. Tale norma non menzionava infatti la confisca contestuale al decreto di abbandono disciplinata per l'appunto dall'art. 165 CPP/TI. Quest'ultima disposizione imponeva al magistrato inquirente di ordinare la misura al momento dell'abbandono del procedimento, emanando un'unica decisione. Non avendolo fatto, per la CRP non è più possibile introdurre successivamente una procedura indipendente di confisca.

4.2. Occorre premettere che, eccezion fatta dei casi menzionati dall'art. 95 lett. c
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
e lett. d LTF, la violazione del diritto cantonale in quanto tale non costituisce motivo di ricorso al Tribunale federale. È possibile tuttavia censurare una sua applicazione contraria al diritto federale, segnatamente al divieto dell'arbitrio (art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
Cost.; DTF 140 I 320 consid. 3.1). Chiamato a esaminare l'interpretazione di disposizioni sotto il ristretto profilo dell'arbitrio, questo Tribunale si distanzia dalla soluzione adottata dall'autorità cantonale soltanto se appare manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione di fatto, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso, oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e di equità. Non è compito del Tribunale federale stabilire quale sia l'interpretazione corretta del diritto cantonale, ma unicamente determinare se quella illustrata nel giudizio impugnato sia sostenibile. La mera possibilità che un'altra soluzione appaia concepibile, persino preferibile, non costituisce ancora arbitrio (DTF 141 IV 305 consid. 1.2; 141 I 70 consid. 2.2).

4.3. L'art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP (rispettivamente il vecchio art. 59 n
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
. 1 cpv. 1 CP) attribuisce esplicitamente al giudice la competenza di ordinare la confisca di valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato. Per giudice s'intende un tribunale indipendente e imparziale ai sensi dell'art. 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
CEDU (DTF 126 IV 107 consid. 1b/cc pag. 110). Il procuratore pubblico non risponde a questa definizione (DTF 108 IV 154 consid. 2b pag. 157 seg.). Ciò nonostante, sotto l'egida dei vecchi codici cantonali di procedura penale e della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (CS 3 286), il Tribunale federale non ha escluso che una decisione di confisca potesse essere presa da un'autorità non giudiziaria, quale il procuratore pubblico o il ministero pubblico della Confederazione. Tale decisione doveva tuttavia poter essere impugnata dinanzi a un organo giudiziario indipendente dotato di pieno potere d'esame in fatto e in diritto (DTF 133 IV 278 consid. 2.2; 126 IV 107 consid. 1b/cc). Il nuovo codice di diritto processuale svizzero attribuisce esplicitamente la competenza di ordinare la confisca anche al ministero pubblico (v. art. 320 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 320 Decreto di abbandono - 1 La forma e il contenuto generale del decreto d'abbandono sono retti dagli articoli 80 e 81.
1    La forma e il contenuto generale del decreto d'abbandono sono retti dagli articoli 80 e 81.
2    Con il decreto d'abbandono, il pubblico ministero revoca i provvedimenti coercitivi adottati. Può disporre la confisca di oggetti e valori patrimoniali.
3    Il decreto d'abbandono non si pronuncia in merito alle azioni civili. L'accusatore privato può proporle al foro civile non appena il decreto è passato in giudicato.
4    Un decreto di abbandono passato in giudicato equivale a una decisione finale assolutoria.
secondo
periodo, art. 353 cpv. 1 lett. h
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 353 Contenuto e notificazione del decreto d'accusa - 1 Nel decreto d'accusa sono indicati:
1    Nel decreto d'accusa sono indicati:
a  l'autorità che lo ha emesso;
b  l'imputato;
c  i fatti contestati all'imputato;
d  le fattispecie penali realizzate;
e  la sanzione;
f  la revoca, motivata succintamente, dell'eventuale sospensione condizionale o della liberazione condizionale;
fbis  il termine di cancellazione di un eventuale profilo del DNA;
g  le conseguenze in materia di spese e indennità;
h  gli oggetti e valori patrimoniali dissequestrati o confiscati;
i  la possibilità di interporre opposizione e gli effetti di una mancata opposizione;
j  il luogo e la data della stesura;
k  il nome e la firma dell'estensore.
2    Nel decreto d'accusa il pubblico ministero può decidere in merito a pretese civili qualora queste siano riconosciute dall'imputato o:
a  esse possano essere giudicate senza altre assunzioni di prove; e
b  il valore litigioso non ecceda 30 000 franchi.248
3    Il decreto d'accusa è notificato per scritto e senza indugio alle persone e autorità legittimate a fare opposizione.
, art. 377 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 377 Procedura - 1 Gli oggetti e i valori patrimoniali che dovranno presumibilmente essere confiscati nell'ambito di una procedura indipendente sono sequestrati.
1    Gli oggetti e i valori patrimoniali che dovranno presumibilmente essere confiscati nell'ambito di una procedura indipendente sono sequestrati.
2    Qualora i presupposti della confisca siano adempiuti, il pubblico ministero emette un decreto di confisca; offre agli interessati l'opportunità di pronunciarsi.
3    Qualora i presupposti non siano adempiuti, il pubblico ministero dispone l'abbandono della procedura e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.
4    La procedura d'opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto d'accusa. Un'eventuale decisione del giudice è emanata in forma di sentenza.259 Può essere impugnata mediante appello.260
CPP), rispettivamente alle autorità amministrative istituite per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni (v. art. 357 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 357 - 1 Le autorità amministrative istituite per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni dispongono dei poteri del pubblico ministero.
1    Le autorità amministrative istituite per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni dispongono dei poteri del pubblico ministero.
2    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni concernenti il decreto d'accusa.
3    Se la fattispecie contravvenzionale non è realizzata, l'autorità penale delle contravvenzioni abbandona il procedimento con un decreto succintamente motivato.
4    Qualora ritenga che i fatti da giudicare siano punibili come crimini o delitti, l'autorità penale delle contravvenzioni rimette il caso al pubblico ministero.
CPP che rinvia agli art. 352
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 352 Presupposti - 1 Se nell'ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi dall'imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti, il pubblico ministero emette un decreto d'accusa qualora, tenuto conto di un'eventuale revoca della sospensione condizionale di una pena o di un'eventuale revoca della liberazione condizionale, ritenga sufficiente una delle seguenti pene:
1    Se nell'ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi dall'imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti, il pubblico ministero emette un decreto d'accusa qualora, tenuto conto di un'eventuale revoca della sospensione condizionale di una pena o di un'eventuale revoca della liberazione condizionale, ritenga sufficiente una delle seguenti pene:
a  una multa;
b  una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere;
c  ...
d  una pena detentiva non superiore a sei mesi.
2    Ciascuna delle pene di cui al capoverso 1 può essere cumulata con una misura di cui agli articoli 66 e 67e-73 CP244.245
3    Le pene di cui al capoverso 1 lettere b-d possono essere cumulate sempre che non risulti una pena detentiva complessiva superiore a sei mesi. Il cumulo con la multa è sempre possibile.
segg. CPP). Questa competenza non contrasta con quella prevista dal CP e neppure con il diritto a una decisione giudiziaria garantito dagli art. 29a
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29a Garanzia della via giudiziaria - Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria.
e 30 cpv. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 30 Procedura giudiziaria - 1 Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati.
1    Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati.
2    Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro.
3    L'udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.
Cost. come pure dall'art. 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
CEDU e dall'art. 14 n
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
. 1 Patto ONU II (RS 0.103.2), nella misura in cui le decisioni rese dalle precitate autorità possono essere impugnate mediante opposizione (art. 354
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 354 Opposizione - 1 Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
1    Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
a  l'imputato;
abis  l'accusatore privato;
b  altri diretti interessati;
c  il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale.
1bis    L'accusatore privato non può impugnare un decreto d'accusa riguardo alla sanzione inflitta.250
2    Ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione va motivata.
3    Se non vi è valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato.
segg. CPP a cui rinviano sia l'art. 357 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 357 - 1 Le autorità amministrative istituite per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni dispongono dei poteri del pubblico ministero.
1    Le autorità amministrative istituite per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni dispongono dei poteri del pubblico ministero.
2    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni concernenti il decreto d'accusa.
3    Se la fattispecie contravvenzionale non è realizzata, l'autorità penale delle contravvenzioni abbandona il procedimento con un decreto succintamente motivato.
4    Qualora ritenga che i fatti da giudicare siano punibili come crimini o delitti, l'autorità penale delle contravvenzioni rimette il caso al pubblico ministero.
CPP sia l'art. 377 cpv. 4
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 377 Procedura - 1 Gli oggetti e i valori patrimoniali che dovranno presumibilmente essere confiscati nell'ambito di una procedura indipendente sono sequestrati.
1    Gli oggetti e i valori patrimoniali che dovranno presumibilmente essere confiscati nell'ambito di una procedura indipendente sono sequestrati.
2    Qualora i presupposti della confisca siano adempiuti, il pubblico ministero emette un decreto di confisca; offre agli interessati l'opportunità di pronunciarsi.
3    Qualora i presupposti non siano adempiuti, il pubblico ministero dispone l'abbandono della procedura e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.
4    La procedura d'opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto d'accusa. Un'eventuale decisione del giudice è emanata in forma di sentenza.259 Può essere impugnata mediante appello.260
primo periodo CPP), rispettivamente mediante reclamo (art. 393 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
CPP), dinanzi a un'autorità giudiziaria con piena cognizione in fatto e in diritto (art. 393 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
CPP; v. pure Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 1176, n. 2.6.4.1 ad art. 321
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 321 Notificazione - 1 Il pubblico ministero notifica il decreto d'abbandono:
1    Il pubblico ministero notifica il decreto d'abbandono:
a  alle parti;
b  alla vittima;
c  agli altri partecipanti al procedimento direttamente interessati dal decreto;
d  alle eventuali altre autorità designate dal Cantone, se hanno diritto di interporre reclamo.
2    È fatta salva la rinuncia esplicita da parte di un partecipante al procedimento.
3    Per altro sono applicabili per analogia gli articoli 84-88.
).

4.4. Quanto alla possibilità di avviare una procedura indipendente di confisca, prima dell'entrata in vigore del CPP, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che di regola la confisca di valori patrimoniali dev'essere ordinata nell'ambito di un procedimento penale. Una successiva procedura indipendente è tuttavia possibile qualora, dopo la conclusione del procedimento penale, si scoprano dei nuovi valori patrimoniali confiscabili. Essa è invece esclusa se l'autorità poteva rendersi conto dell'esistenza di tali valori facendo prova della necessaria diligenza (sentenza 6B 801/2008 del 12 marzo 2009 consid. 2.3). Sotto l'egida del CPP, la giurisprudenza ha ribadito il carattere sussidiario della procedura indipendente di confisca rispetto al procedimento penale (sentenza 6B 733/2011 del 5 giugno 2012 consid. 3.1; v. pure sentenza 6B 437/2016 del 22 settembre 2016 consid. 2.1, destinata alla pubblicazione; sentenza 6B 887/2016 del 6 ottobre 2016 consid. 2.4.2).

4.5. L'art. 165 cpv. 1 CPP/TI imponeva di ordinare un'eventuale confisca al più tardi quando è pronunciato l'abbandono del procedimento o nella sentenza definitiva, pena la decadenza del sequestro. La norma si rivolgeva all'"autorità competente", senza ulteriori precisioni. Atteso che tra le facoltà del procuratore pubblico vi era anche quella di decretare l'abbandono del procedimento (art. 214 cpv. 1 CPP/TI), sulla base del solo tenore letterale della disposizione non si può escludere la competenza di suddetto magistrato di ordinare anche tale misura nel contesto del decreto di abbandono, come peraltro ritenuto dalla CRP. Questa competenza non rappresentava un unicum nel CPP/TI. Infatti, contrariamente a quanto affermato nel gravame, il CPP/TI conferiva esplicitamente al procuratore pubblico la possibilità di pronunciare la confisca nell'ambito del decreto d'accusa (art. 207 cpv. 3 e art. 208 cpv. 1 lett. d CPP/TI). È vero che le disposizioni relative al decreto di non luogo a procedere (art. 185 segg. CPP/TI) e al decreto di abbandono (art. 214 segg. CPP/TI) nulla indicavano al riguardo, ciò che ancora non significa che in questi ambiti fosse preclusa la competenza del procuratore pubblico di confiscare. Infruttuoso appare il
richiamo ricorsuale a un'asserita "costante e continua prassi delle autorità inquirenti e giudicanti" di pronunciare la confisca non già con il decreto di non luogo a procedere o di abbandono, bensì nell'esclusivo quadro di una procedura indipendente ai sensi dell'art. 350 cpv. 2 CPP/TI. I precedenti citati nel gravame concernono infatti casi in cui è stato decretato il non luogo a procedere e non l'abbandono. Sennonché, l'art. 165 CPP/TI menziona unicamente l'abbandono del procedimento e non contempla l'ipotesi del non luogo a procedere, di modo che dalla giurisprudenza cantonale invocata nulla può essere dedotto in favore della tesi dell'insorgente. L'art. 165 CPP/TI è inserito nel capitolo "perquisizione e sequestro", in cui figura anche l'art. 163 CPP/TI relativo alla confisca anticipata. Orbene quest'ultima poteva essere ordinata solo dal giudice della Pretura penale su istanza motivata del procuratore pubblico. Può apparire poco congruente ammettere la competenza del magistrato inquirente di pronunciare la confisca per così dire ordinaria, ma non quella in via anticipata, per la quale era prevista unicamente e direttamente una procedura dinanzi a un'autorità giudiziaria. Per questo solo motivo l'interpretazione dell'art. 165
cpv. 1 CPP/TI effettuata dalla CRP non si rivela comunque insostenibile. Appare per contro problematica, ponendo mente all'esigenza di un "giudice" prevista dagli art. 69
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 69 - 1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
1    Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
2    Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
segg. CP. L'abbandono decretato dal procuratore pubblico poteva essere impugnato, sulla base degli art. 216 segg. CPP/TI, dinanzi all'allora Camera dei ricorsi penali, ovvero un tribunale indipendente e imparziale, dotato di libero esame in fatto e in diritto (art. 286 cpv. 4 CPP/TI). Tuttavia, come d'altronde accennato anche nel giudizio impugnato, la procedura prevista non risulta propriamente consona a contestare la confisca ordinata nell'ambito di un decreto di abbandono. Innanzitutto l'art. 216 cpv. 1 CPP/TI, come evidenziato dal ricorrente, accordava alla sola parte civile la legittimazione a contestare suddetto decreto. La CRP rileva in ogni modo che essa poteva essere riconosciuta de lege ferenda anche a chi era aggravato dalla misura pronunciata. Sennonché, nello specifico si tratta di sapere se de lege lata,e non solo de lege ferenda, la procedura cantonale permetteva all'aggravato di contestare una confisca ordinata dal procuratore pubblico in un decreto di abbandono. Tale legittimazione nella fattispecie poteva nondimeno imporsi in sede cantonale in
forza dell'art. 111 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 111 Unità procedurale - 1 Chi ha diritto di ricorrere al Tribunale federale deve poter essere parte nei procedimenti dinanzi a tutte le autorità cantonali inferiori.
1    Chi ha diritto di ricorrere al Tribunale federale deve poter essere parte nei procedimenti dinanzi a tutte le autorità cantonali inferiori.
2    Le autorità federali che hanno diritto di ricorrere al Tribunale federale possono avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e, in quanto ne facciano richiesta, partecipare ai procedimenti dinanzi alle autorità cantonali inferiori.
3    L'autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale deve poter esaminare almeno le censure di cui agli articoli 95-98. ...99
LTF, atteso che la persona colpita dalla confisca ha diritto di ricorrere al Tribunale federale (v. DTF 137 IV 33 consid. 9.1; 133 IV 278 consid. 1.3). Più delicata appare la questione della procedura prevista per impugnare un decreto di abbandono. Sempre secondo l'art. 216 cpv. 1 CPP/TI, la parte civile poteva contestare il decreto proponendo un atto di accusa (cosiddetto privato) accompagnato da memoriale di motivazione. Da parte sua, in caso di accoglimento dell'atto d'accusa, la Camera dei ricorsi penali poteva trasmetterlo al giudice del merito competente (art. 218 cpv. 1 CPP/TI) o trasformarlo in decreto di accusa (art. 219 cpv. 1 CPP/TI). Mal si vede come in una simile procedura fosse possibile contestare unicamente un'eventuale confisca ordinata nel decreto di abbandono e la CRP non lo spiega, salvo osservare che tale procedura non fosse propriamente sempre consona. Tale difficoltà poteva tuttavia essere superata applicando le norme generali relative al ricorso alla Camera dei ricorsi penali (v. art. 285 seg. CPP/TI). In simili circostanze, l'interpretazione dell'art. 165 cpv. 1 CPP/TI, su cui la CRP fonda la competenza del procuratore pubblico di ordinare la confisca nell'ambito di un decreto di
abbandono, seppur possa apparire opinabile, non risulta insostenibile e nemmeno viola il diritto federale, segnatamente gli art. 69
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 69 - 1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
1    Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
2    Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
segg. CP.

4.6. Sulla base di questa interpretazione delle norme del CPP/TI, la confisca dei valori patrimoniali doveva dunque essere ordinata nel decreto di abbandono e non può pertanto essere seguito il ricorrente laddove sostiene che gli fosse in ogni caso possibile optare per una procedura indipendente di confisca. Come ricordato in precedenza (v. supra consid. 4.4), la giurisprudenza ha precisato che una successiva procedura indipendente è esclusa ove, malgrado l'esistenza di valori patrimoniali confiscabili fosse nota, l'autorità penale non abbia ordinato la misura nell'ambito del procedimento penale.

4.7. La CRP ha comunque incaricato l'insorgente di avviare una procedura indipendente giusta gli art. 376
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 376 Presupposti - Si svolge una procedura indipendente di confisca quando occorre decidere sulla confisca di oggetti o di valori patrimoniali al di fuori di un procedimento penale.
segg. CPP, allo scopo di confiscare eventuali oggetti pericolosi ai sensi dell'art. 69
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 69 - 1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
1    Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
2    Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
CP, senza che al riguardo siano sollevate specifiche censure. Non v'è dunque ragione di soffermarsi sul tema.

5.
Il ricorrente rimprovera alla CRP anche la violazione dell'art. 377 cpv. 4
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 377 Procedura - 1 Gli oggetti e i valori patrimoniali che dovranno presumibilmente essere confiscati nell'ambito di una procedura indipendente sono sequestrati.
1    Gli oggetti e i valori patrimoniali che dovranno presumibilmente essere confiscati nell'ambito di una procedura indipendente sono sequestrati.
2    Qualora i presupposti della confisca siano adempiuti, il pubblico ministero emette un decreto di confisca; offre agli interessati l'opportunità di pronunciarsi.
3    Qualora i presupposti non siano adempiuti, il pubblico ministero dispone l'abbandono della procedura e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.
4    La procedura d'opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto d'accusa. Un'eventuale decisione del giudice è emanata in forma di sentenza.259 Può essere impugnata mediante appello.260
CPP. Pur ravvisando la problematica della possibile tardività dell'opposizione interposta contro il decreto di confisca, essa si sarebbe astenuta dall'approfondire la questione e dall'effettuare i necessari accertamenti presso La Posta svizzera. Dall'"accertamento del recapito IPLAR", rilasciato da quest'ultima e allegato al gravame, risulterebbe che l'opposizione, impostata in Italia, è stata consegnata alla Posta svizzera oltre la scadenza del termine legale di dieci giorni. L'opposizione avrebbe pertanto dovuto essere dichiarata non valida, con conseguente crescita in giudicato del decreto di confisca.
Non occorre chinarsi sulla censura né sull'ammissibilità del nuovo documento prodotto dinanzi al Tribunale federale (v. al riguardo art. 99 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
1    Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
2    Non sono ammissibili nuove conclusioni.
LTF; DTF 139 III 120 consid. 3.1.2). L'insorgente disattende infatti che la CRP ha ritenuto la nullità sia del decreto di confisca sia della decisione di prima istanza. Atteso che la nullità di una decisione può essere sollevata in qualsiasi momento dinanzi a qualsiasi autorità e che dev'essere constatata d'ufficio (DTF 138 II 501 consid. 3.1), rilevata la nullità del decreto di confisca, la CRP non necessitava di esaminare se esso fosse stato impugnato correttamente. Il ricorrente d'altra parte non censura adeguatamente il ritenuto carattere nullo di suddetto decreto, che la CRP ha fondato non solo sulla violazione dell'art. 355
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 355 Procedura in caso di opposizione - 1 Se è fatta opposizione, il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione medesima.
1    Se è fatta opposizione, il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione medesima.
2    Se, pur essendo stato citato a un interrogatorio, l'opponente ingiustificatamente non compare, l'opposizione è considerata ritirata.
3    Assunte le prove, il pubblico ministero decide se:
a  confermare il decreto d'accusa;
b  abbandonare il procedimento;
c  emettere un nuovo decreto d'accusa;
d  promuovere l'accusa presso il tribunale di primo grado.
CPP, ma anche su quella del CPP/TI.

6.
L'insorgente si duole infine delle istruzioni impartitegli dalla CRP, travalicando le competenze di cui all'art. 397 cpv. 3
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 397 Procedura e decisione - 1 Il reclamo è esaminato nell'ambito di una procedura scritta.
1    Il reclamo è esaminato nell'ambito di una procedura scritta.
2    Se accoglie il reclamo, la giurisdizione di reclamo emana una nuova decisione o annulla la decisione impugnata, rinviandola alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente.
3    Se accoglie il reclamo contro un decreto d'abbandono, la giurisdizione di reclamo può impartire al pubblico ministero o all'autorità penale delle contravvenzioni istruzioni circa il seguito della procedura.
4    Se accerta che vi è stata denegata o ritardata giustizia, la giurisdizione di reclamo può impartire istruzioni all'autorità interessata, fissandole termini per sanare la situazione.
5    La giurisdizione di reclamo decide entro sei mesi.267
CPP.

6.1. Dopo aver constatato la nullità del decreto di confisca, la CRP ha rilevato che non si conoscono per certo gli eredi dell'imputato e quindi gli aventi diritto ai quali consegnare gli averi oggetto di sequestro. Per la Corte si dovrebbe stabilire, secondo il diritto successorio applicabile, chi essi siano, precisato che l'art. 267 cpv. 4
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 267 Decisione in merito agli oggetti e ai valori patrimoniali sequestrati - 1 Se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.
1    Se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.
2    Se è incontestato che, mediante il reato, un oggetto o un valore patrimoniale è stato direttamente sottratto a una data persona, l'autorità penale lo restituisce all'avente diritto prima della chiusura del procedimento.
3    Per gli oggetti o valori patrimoniali non dissequestrati, la restituzione agli aventi diritto, l'utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale.
4    Se più persone avanzano pretese su oggetti o valori patrimoniali da dissequestrare, sulle medesime può decidere il giudice.
5    L'autorità penale può attribuire gli oggetti o i valori patrimoniali a una persona e impartire alle altre persone che hanno avanzato pretese un termine per promuovere azione al foro civile.
6    Se al momento del dissequestro gli aventi diritto non sono noti, il pubblico ministero o il giudice fa pubblicare l'elenco degli oggetti o dei valori patrimoniali per consentire agli interessati di annunciare le loro pretese. Se entro cinque anni dalla pubblicazione nessuno avanza pretese, gli oggetti e i valori patrimoniali sequestrati sono devoluti al Cantone o alla Confederazione.
-6
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 267 Decisione in merito agli oggetti e ai valori patrimoniali sequestrati - 1 Se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.
1    Se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.
2    Se è incontestato che, mediante il reato, un oggetto o un valore patrimoniale è stato direttamente sottratto a una data persona, l'autorità penale lo restituisce all'avente diritto prima della chiusura del procedimento.
3    Per gli oggetti o valori patrimoniali non dissequestrati, la restituzione agli aventi diritto, l'utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale.
4    Se più persone avanzano pretese su oggetti o valori patrimoniali da dissequestrare, sulle medesime può decidere il giudice.
5    L'autorità penale può attribuire gli oggetti o i valori patrimoniali a una persona e impartire alle altre persone che hanno avanzato pretese un termine per promuovere azione al foro civile.
6    Se al momento del dissequestro gli aventi diritto non sono noti, il pubblico ministero o il giudice fa pubblicare l'elenco degli oggetti o dei valori patrimoniali per consentire agli interessati di annunciare le loro pretese. Se entro cinque anni dalla pubblicazione nessuno avanza pretese, gli oggetti e i valori patrimoniali sequestrati sono devoluti al Cantone o alla Confederazione.
CPP non sembrerebbe appropriato allo scopo. I giudici cantonali hanno ipotizzato la nomina, da parte della competente autorità, di un amministratore dell'eredità giusta l'art. 554
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 554 - 1 L'amministrazione dell'eredità è ordinata:
1    L'amministrazione dell'eredità è ordinata:
1  se un erede è durevolmente assente senza rappresentante, in quanto i suoi interessi lo richiedano;
2  se nessuno dei pretendenti può sufficientemente giustificare i suoi diritti ereditari e quando sia incerta l'esistenza di un erede;
3  se non sono conosciuti tutti gli eredi;
4  nei casi particolari previsti dalla legge.
2    Se il defunto ha nominato un esecutore testamentario l'amministrazione dell'eredità è affidata ad esso.
3    Se il defunto era sotto curatela comprendente l'amministrazione dei beni, il curatore assume anche l'amministrazione dell'eredità, salvo che sia disposto altrimenti.512
CC. Hanno quindi rinviato gli atti al Procuratore pubblico con il compito di valutare come agire, esaminando al contempo se quanto sequestrato non sussumibile a valore patrimoniale costituisca oggetto pericoloso ai sensi dell'art. 69
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 69 - 1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
1    Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
2    Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
CP e, se del caso, avviando un nuovo procedimento ex art. 376
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 376 Presupposti - Si svolge una procedura indipendente di confisca quando occorre decidere sulla confisca di oggetti o di valori patrimoniali al di fuori di un procedimento penale.
segg. CPP.

6.2. Giusta l'art. 397 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 397 Procedura e decisione - 1 Il reclamo è esaminato nell'ambito di una procedura scritta.
1    Il reclamo è esaminato nell'ambito di una procedura scritta.
2    Se accoglie il reclamo, la giurisdizione di reclamo emana una nuova decisione o annulla la decisione impugnata, rinviandola alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente.
3    Se accoglie il reclamo contro un decreto d'abbandono, la giurisdizione di reclamo può impartire al pubblico ministero o all'autorità penale delle contravvenzioni istruzioni circa il seguito della procedura.
4    Se accerta che vi è stata denegata o ritardata giustizia, la giurisdizione di reclamo può impartire istruzioni all'autorità interessata, fissandole termini per sanare la situazione.
5    La giurisdizione di reclamo decide entro sei mesi.267
CPP, se accoglie il reclamo, la giurisdizione di reclamo emana una nuova decisione o annulla la decisione impugnata, rinviandola alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente. Riservati i casi di accoglimento del reclamo contro un decreto di abbandono, rispettivamente per denegata o ritardata giustizia, di cui all'art. 397 cpv. 3 e
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 397 Procedura e decisione - 1 Il reclamo è esaminato nell'ambito di una procedura scritta.
1    Il reclamo è esaminato nell'ambito di una procedura scritta.
2    Se accoglie il reclamo, la giurisdizione di reclamo emana una nuova decisione o annulla la decisione impugnata, rinviandola alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente.
3    Se accoglie il reclamo contro un decreto d'abbandono, la giurisdizione di reclamo può impartire al pubblico ministero o all'autorità penale delle contravvenzioni istruzioni circa il seguito della procedura.
4    Se accerta che vi è stata denegata o ritardata giustizia, la giurisdizione di reclamo può impartire istruzioni all'autorità interessata, fissandole termini per sanare la situazione.
5    La giurisdizione di reclamo decide entro sei mesi.267
4 CPP, di principio la giurisdizione di reclamo se annulla la decisione impugnata non può impartire istruzioni all'autorità che deve nuovamente chinarsi sul caso. Ciò non significa tuttavia che essa non possa stabilire in che modo l'autorità inferiore dovrà dar seguito alla decisione (ANDREAS J. KELLER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 aed. 2014, n. 9 ad art. 397
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 397 Procedura e decisione - 1 Il reclamo è esaminato nell'ambito di una procedura scritta.
1    Il reclamo è esaminato nell'ambito di una procedura scritta.
2    Se accoglie il reclamo, la giurisdizione di reclamo emana una nuova decisione o annulla la decisione impugnata, rinviandola alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente.
3    Se accoglie il reclamo contro un decreto d'abbandono, la giurisdizione di reclamo può impartire al pubblico ministero o all'autorità penale delle contravvenzioni istruzioni circa il seguito della procedura.
4    Se accerta che vi è stata denegata o ritardata giustizia, la giurisdizione di reclamo può impartire istruzioni all'autorità interessata, fissandole termini per sanare la situazione.
5    La giurisdizione di reclamo decide entro sei mesi.267
CPP; PATRICK GUIDON, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 2 aed. 2014, n. 6b ad art. 397
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 397 Procedura e decisione - 1 Il reclamo è esaminato nell'ambito di una procedura scritta.
1    Il reclamo è esaminato nell'ambito di una procedura scritta.
2    Se accoglie il reclamo, la giurisdizione di reclamo emana una nuova decisione o annulla la decisione impugnata, rinviandola alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente.
3    Se accoglie il reclamo contro un decreto d'abbandono, la giurisdizione di reclamo può impartire al pubblico ministero o all'autorità penale delle contravvenzioni istruzioni circa il seguito della procedura.
4    Se accerta che vi è stata denegata o ritardata giustizia, la giurisdizione di reclamo può impartire istruzioni all'autorità interessata, fissandole termini per sanare la situazione.
5    La giurisdizione di reclamo decide entro sei mesi.267
CPP; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3 aed. 2012, n. 1606 pag. 567 seg.).

6.3. Malgrado nel gravame si citi erroneamente l'art. 397 cpv. 3
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 397 Procedura e decisione - 1 Il reclamo è esaminato nell'ambito di una procedura scritta.
1    Il reclamo è esaminato nell'ambito di una procedura scritta.
2    Se accoglie il reclamo, la giurisdizione di reclamo emana una nuova decisione o annulla la decisione impugnata, rinviandola alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente.
3    Se accoglie il reclamo contro un decreto d'abbandono, la giurisdizione di reclamo può impartire al pubblico ministero o all'autorità penale delle contravvenzioni istruzioni circa il seguito della procedura.
4    Se accerta che vi è stata denegata o ritardata giustizia, la giurisdizione di reclamo può impartire istruzioni all'autorità interessata, fissandole termini per sanare la situazione.
5    La giurisdizione di reclamo decide entro sei mesi.267
CPP relativo ai reclami contro i decreti di abbandono, in concreto ci si trova nella fattispecie dell'art. 397 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 397 Procedura e decisione - 1 Il reclamo è esaminato nell'ambito di una procedura scritta.
1    Il reclamo è esaminato nell'ambito di una procedura scritta.
2    Se accoglie il reclamo, la giurisdizione di reclamo emana una nuova decisione o annulla la decisione impugnata, rinviandola alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente.
3    Se accoglie il reclamo contro un decreto d'abbandono, la giurisdizione di reclamo può impartire al pubblico ministero o all'autorità penale delle contravvenzioni istruzioni circa il seguito della procedura.
4    Se accerta che vi è stata denegata o ritardata giustizia, la giurisdizione di reclamo può impartire istruzioni all'autorità interessata, fissandole termini per sanare la situazione.
5    La giurisdizione di reclamo decide entro sei mesi.267
CPP, nel cui ambito la giurisdizione di reclamo non può di principio impartire istruzioni. A ben leggere la sentenza impugnata si può comunque rilevare come la CRP si limiti a ipotizzare soluzioni e non dia precise istruzioni al Procuratore pubblico, lasciandolo sostanzialmente libero di determinare come agire concretamente. Certo essa stabilisce da un lato la consegna agli aventi diritto dei valori patrimoniali e dall'altro l'avvio di un procedimento indipendente di confisca per gli altri oggetti sotto sequestro, ciò che però non equivale a impartire istruzioni in violazione dell'art. 397 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 397 Procedura e decisione - 1 Il reclamo è esaminato nell'ambito di una procedura scritta.
1    Il reclamo è esaminato nell'ambito di una procedura scritta.
2    Se accoglie il reclamo, la giurisdizione di reclamo emana una nuova decisione o annulla la decisione impugnata, rinviandola alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente.
3    Se accoglie il reclamo contro un decreto d'abbandono, la giurisdizione di reclamo può impartire al pubblico ministero o all'autorità penale delle contravvenzioni istruzioni circa il seguito della procedura.
4    Se accerta che vi è stata denegata o ritardata giustizia, la giurisdizione di reclamo può impartire istruzioni all'autorità interessata, fissandole termini per sanare la situazione.
5    La giurisdizione di reclamo decide entro sei mesi.267
CPP. Di conseguenza non si può rimproverare alla CRP di aver travalicato le proprie competenze.

7.
Ne consegue che il ricorso si rivela fondato unicamente per quanto concerne la prescrizione del diritto di ordinare la confisca e la sentenza impugnata dev'essere annullata limitatamente a questo punto. Per il resto, il gravame è infondato e va pertanto respinto.

Avendo agito nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, al ricorrente non sono addossate spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF) né sono accordate ripetibili (art. 68 cpv. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF).

Come esposto in fatti, gli opponenti non sono stati invitati a esprimersi sul ricorso. L'art. 102
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 102 Scambio di scritti - 1 Se necessario, il Tribunale federale notifica il ricorso all'autorità inferiore e a eventuali altre parti, altri partecipanti al procedimento o autorità legittimate a ricorrere impartendo loro un termine per esprimersi in merito.
1    Se necessario, il Tribunale federale notifica il ricorso all'autorità inferiore e a eventuali altre parti, altri partecipanti al procedimento o autorità legittimate a ricorrere impartendo loro un termine per esprimersi in merito.
2    L'autorità inferiore gli trasmette gli atti entro tale termine.
3    Di regola non si procede a un ulteriore scambio di scritti.
LTF prevede uno scambio di scritti solo "se necessario". Nella fattispecie una risposta non è apparsa necessaria per statuire sul ricorso e neppure s'impone alla luce del diritto di essere sentito degli opponenti (su tale diritto v. DTF 142 III 48 consid. 4.1.1). Infatti, benché il ricorso venga parzialmente accolto, la posizione degli opponenti non ne risulta modificata. Se da un lato si stabilisce che il diritto di confiscare i valori patrimoniali, su cui gli opponenti avanzano pretese, non è prescritto, dall'altro lato la sentenza impugnata è tutelata, nella misura in cui annulla il decreto di confisca e stabilisce l'impossibilità, per ragioni procedurali, di ordinare la confisca dei valori patrimoniali in questione. In simili circostanze, non sono addossate loro spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF) né sono loro accordate ripetibili, non essendo incorsi in spese necessarie (art. 68 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è parzialmente accolto. Il dispositivo n. 1 §§ della sentenza impugnata è annullato. Per il resto, il ricorso è respinto.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione al ricorrente, ai patrocinatori degli opponenti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché per informazione al patrocinatore di E.B.________.

Losanna, 13 gennaio 2017

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy