|
RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
||||||
| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
||||||
| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 29 Esame |
||||||
| Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza. | ||||||
| In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che presume competente. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 100 Ricorso contro decisioni |
||||||
| Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. | ||||||
| Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: | ||||||
| delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; | ||||||
| nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; | ||||||
| in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 1980 [3] sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 1980 [4] sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; | ||||||
| del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 1954 [6] sui brevetti. | ||||||
| Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: | ||||||
| delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; | ||||||
| dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. | ||||||
| Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. | ||||||
| Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). [6] RS 232.14 [7] Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 2 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 42 Atti scritti |
||||||
| Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. | ||||||
| Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1] | ||||||
| Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3] | ||||||
| Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. | ||||||
| In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: | ||||||
| il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; | ||||||
| le modalità di trasmissione; | ||||||
| le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5] | ||||||
| Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. | ||||||
| Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. | ||||||
| Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [4] RS 943.03 [5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 82 Principio |
||||||
| Il Tribunale federale giudica i ricorsi: | ||||||
| contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; | ||||||
| contro gli atti normativi cantonali; | ||||||
| concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 83 Eccezioni |
||||||
| Il ricorso è inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; | ||||||
| le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; | ||||||
| le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:l'entrata in Svizzera,i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,l'ammissione provvisoria,l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,le deroghe alle condizioni d'ammissione,la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; | ||||||
| l'entrata in Svizzera, | ||||||
| i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, | ||||||
| l'ammissione provvisoria, | ||||||
| l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, | ||||||
| le deroghe alle condizioni d'ammissione, | ||||||
| la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; | ||||||
| le decisioni in materia d'asilo pronunciate:dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; | ||||||
| dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, | ||||||
| da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; | ||||||
| le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; | ||||||
| le decisioni in materia di appalti pubblici se:non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, oil valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 2019 [5] sugli appalti pubblici; | ||||||
| non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o | ||||||
| il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 2019 [5] sugli appalti pubblici; | ||||||
| le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 2009 [7] sul trasporto di viaggiatori; | ||||||
| le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; | ||||||
| le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; | ||||||
| le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; | ||||||
| le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; | ||||||
| le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; | ||||||
| le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; | ||||||
| le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; | ||||||
| le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,i nulla osta; | ||||||
| l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, | ||||||
| l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, | ||||||
| i nulla osta; | ||||||
| le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; | ||||||
| le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti: [12]concessioni oggetto di una pubblica gara,controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 1997 [13] sulle telecomunicazioni;controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 2010 [15] sulle poste; | ||||||
| concessioni oggetto di una pubblica gara, | ||||||
| controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 1997 [13] sulle telecomunicazioni; | ||||||
| controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 2010 [15] sulle poste; | ||||||
| le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:l'iscrizione nella lista d'attesa,l'attribuzione di organi; | ||||||
| l'iscrizione nella lista d'attesa, | ||||||
| l'attribuzione di organi; | ||||||
| le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 34 [16] della legge del 17 giugno 2005 [17] sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); | ||||||
| le decisioni in materia di agricoltura concernenti:...la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; | ||||||
| ... | ||||||
| la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; | ||||||
| le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; | ||||||
| le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 2015 [21] sull'infrastruttura finanziaria); | ||||||
| le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; | ||||||
| le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; | ||||||
| le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 2016 [25] sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; | ||||||
| le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; | ||||||
| le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 2016 [28] sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109). [2] Introdotta dalla cifraI n. 1 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109). [3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 1° ott. 2010 sul coordinamento tra la procedura d'asilo e la procedura d'estradizione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 925; FF 2010 1295). [4] Nuovo testo giusta l'all. 7 cifra II n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587). [5] RS 172.056.1 [6] Introdotta dalla cifra I n. 2 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). [7] RS 745.1 [8] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [9] Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 1 della L del 17 giu. 2016 sull'approvvigionamento del Paese, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 3097; FF 2014 6105). [10] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). [11] Nuovo testo giusta l'art. 106 n. 3 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399). [12] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993; FF 2009 4493). [13] RS 784.10 [14] Introdotto dall'all. cifra II n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993; FF 2009 4493). [15] RS 783.0 [16] Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). [17] RS 173.32. Quest'art. è abrogato. Vedi ora: l'art. 33 lett. i LTAF in connessione con l'art. 53 cpv. 1 della LF del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10). [18] Abrogata dall'all. n. 1 della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [19] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). [20] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (RU 2008 5207; FF 2006 2625). Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445). [21] RS 958.1 [22] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). [23] Introdotta dall'all. cifra II n. 1 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). [24] Introdotta dall'art. 21 cpv. 2 della LF del 30 set. 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del1981, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 753; FF 2016 73). [25] RS 211.223.13 [26] Introdotta dall'art 36 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2021 concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 703; FF 2020 8063). [27] Introdotta dalla cifra I n. 2 della LF del 16 giu. 2023 concernente l'accelerazione della procedura di autorizzazione degli impianti eolici, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 804; FF 2023 344, 588). [28] RS 730.0 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 86 Autorità inferiori in generale |
||||||
| Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: | ||||||
| del Tribunale amministrativo federale; | ||||||
| del Tribunale penale federale; | ||||||
| dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; | ||||||
| delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. | ||||||
| I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. | ||||||
| Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 90 Decisioni finali |
||||||
| Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 86 Autorità inferiori in generale |
||||||
| Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: | ||||||
| del Tribunale amministrativo federale; | ||||||
| del Tribunale penale federale; | ||||||
| dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; | ||||||
| delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. | ||||||
| I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. | ||||||
| Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 89 Diritto di ricorso |
||||||
| Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. | ||||||
| Hanno inoltre diritto di ricorrere: | ||||||
| la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; | ||||||
| in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; | ||||||
| i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; | ||||||
| le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. | ||||||
| In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
||||||
| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 84 Decisione d'accertamento |
||||||
| Chi ha un interesse degno di protezione può in particolare far accertare dall'autorità competente ad accordare l'autorizzazione se: | ||||||
| un'azienda agricola o un fondo agricolo soggiace al divieto di divisione materiale, al divieto di frazionamento, alla procedura d'autorizzazione o al limite dell'aggravio; | ||||||
| l'acquisto di un'azienda agricola o di un fondo agricolo può essere autorizzato. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 95 Diritto svizzero |
||||||
| Il ricorrente può far valere la violazione: | ||||||
| del diritto federale; | ||||||
| del diritto internazionale; | ||||||
| dei diritti costituzionali cantonali; | ||||||
| delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; | ||||||
| del diritto intercantonale. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 106 Applicazione del diritto |
||||||
| Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. | ||||||
| Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 42 Atti scritti |
||||||
| Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. | ||||||
| Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1] | ||||||
| Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3] | ||||||
| Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. | ||||||
| In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: | ||||||
| il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; | ||||||
| le modalità di trasmissione; | ||||||
| le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5] | ||||||
| Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. | ||||||
| Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. | ||||||
| Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [4] RS 943.03 [5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 105 Fatti determinanti |
||||||
| Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. | ||||||
| Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 95 Diritto svizzero |
||||||
| Il ricorrente può far valere la violazione: | ||||||
| del diritto federale; | ||||||
| del diritto internazionale; | ||||||
| dei diritti costituzionali cantonali; | ||||||
| delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; | ||||||
| del diritto intercantonale. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti |
||||||
| Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 105 Fatti determinanti |
||||||
| Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. | ||||||
| Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 106 Applicazione del diritto |
||||||
| Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. | ||||||
| Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti |
||||||
| Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 105 Fatti determinanti |
||||||
| Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. | ||||||
| Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
||||||
| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
||||||
| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
||||||
| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
||||||
| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
||||||
| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
||||||
| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
|
RS 211.412.110 ODFR Ordinanza del 4 ottobre 1993 sul diritto fondiario rurale (ODFR) Art. 2a [1] |
||||||
| Per calcolare il numero di unità standard di manodopera (USM) per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 [2] sulla terminologia agricola. Fino al 1° luglio 2016 per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza sulla terminologia agricola validi sino alla fine del 2015. | ||||||
| A completamento del capoverso 1 si applicano i seguenti coefficienti: a. vacche da latte in un'azienda d'estivazione 0,016 USM/carico normale b. altri animali da reddito in un'azienda d'estivazione 0,011 USM/carico normale c. patate 0,039 USM/ha d. bacche, piante medicinali e aromatiche 0,323 USM/ha e. vigna con torchiatura in proprio 0,323 USM/ha f. serra con fondamenta fisse 0,969 USM/ha g. tunnel o letti di forzatura 0,485 USM/ha h. produzione di funghi in tunnel o edifici 0,065 USM/ara i. produzione di funghi prataioli in edifici 0,269 USM/ara j. produzione di cicoria belga in edifici 0,269 USM/ara k. produzione di germogli in edifici 1,077 USM/ara l. ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso) 2,585 USM/ha m. coltura di alberi di Natale 0,048 USM/ha n. foresta di proprietà dell'azienda 0,013 USM/ha. [3] | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere f, g e l, è computabile l'intera superficie degli edifici. | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere h-k come superficie di riferimento si utilizza la superficie dei letti (superficie di substrato, superficie di coltivazione) o, per i blocchi, cilindri e contenitori di substrato tridimensionali, il rispettivo piano di appoggio, spazi intermedi compresi (aree di passaggio escluse). In installazioni a più piani (scaffali) si sommano le superfici dei ripiani. | ||||||
| Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d'estivazione possono essere computati soltanto se l'azienda d'estivazione facente parte dell'azienda è gestita a proprio rischio e pericolo. | ||||||
| Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria effettuati nell'azienda produttrice, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. | ||||||
| Per le attività affini all'agricoltura secondo l'articolo 12b dell'ordinanza sulla terminologia agricola, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. Il supplemento è computato fino al massimo a 0,4 USM. | ||||||
| Sono concessi supplementi secondo il capoverso 7 solo se l'azienda raggiunge una grandezza di almeno 0,8 USM con le attività di cui ai capoversi 1-6. | ||||||
| Per le colture dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale i coefficienti USM di cui ai capoversi 1-4 si applicano per analogia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, cpv. 1 in vigore dal 1° gen 2016 e cpv. 2-9 dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). [2] RS 910.91 [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). | ||||||
|
RS 211.412.110 ODFR Ordinanza del 4 ottobre 1993 sul diritto fondiario rurale (ODFR) Art. 2a [1] |
||||||
| Per calcolare il numero di unità standard di manodopera (USM) per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 [2] sulla terminologia agricola. Fino al 1° luglio 2016 per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza sulla terminologia agricola validi sino alla fine del 2015. | ||||||
| A completamento del capoverso 1 si applicano i seguenti coefficienti: a. vacche da latte in un'azienda d'estivazione 0,016 USM/carico normale b. altri animali da reddito in un'azienda d'estivazione 0,011 USM/carico normale c. patate 0,039 USM/ha d. bacche, piante medicinali e aromatiche 0,323 USM/ha e. vigna con torchiatura in proprio 0,323 USM/ha f. serra con fondamenta fisse 0,969 USM/ha g. tunnel o letti di forzatura 0,485 USM/ha h. produzione di funghi in tunnel o edifici 0,065 USM/ara i. produzione di funghi prataioli in edifici 0,269 USM/ara j. produzione di cicoria belga in edifici 0,269 USM/ara k. produzione di germogli in edifici 1,077 USM/ara l. ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso) 2,585 USM/ha m. coltura di alberi di Natale 0,048 USM/ha n. foresta di proprietà dell'azienda 0,013 USM/ha. [3] | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere f, g e l, è computabile l'intera superficie degli edifici. | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere h-k come superficie di riferimento si utilizza la superficie dei letti (superficie di substrato, superficie di coltivazione) o, per i blocchi, cilindri e contenitori di substrato tridimensionali, il rispettivo piano di appoggio, spazi intermedi compresi (aree di passaggio escluse). In installazioni a più piani (scaffali) si sommano le superfici dei ripiani. | ||||||
| Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d'estivazione possono essere computati soltanto se l'azienda d'estivazione facente parte dell'azienda è gestita a proprio rischio e pericolo. | ||||||
| Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria effettuati nell'azienda produttrice, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. | ||||||
| Per le attività affini all'agricoltura secondo l'articolo 12b dell'ordinanza sulla terminologia agricola, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. Il supplemento è computato fino al massimo a 0,4 USM. | ||||||
| Sono concessi supplementi secondo il capoverso 7 solo se l'azienda raggiunge una grandezza di almeno 0,8 USM con le attività di cui ai capoversi 1-6. | ||||||
| Per le colture dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale i coefficienti USM di cui ai capoversi 1-4 si applicano per analogia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, cpv. 1 in vigore dal 1° gen 2016 e cpv. 2-9 dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). [2] RS 910.91 [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). | ||||||
|
RS 211.412.110 ODFR Ordinanza del 4 ottobre 1993 sul diritto fondiario rurale (ODFR) Art. 2a [1] |
||||||
| Per calcolare il numero di unità standard di manodopera (USM) per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 [2] sulla terminologia agricola. Fino al 1° luglio 2016 per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza sulla terminologia agricola validi sino alla fine del 2015. | ||||||
| A completamento del capoverso 1 si applicano i seguenti coefficienti: a. vacche da latte in un'azienda d'estivazione 0,016 USM/carico normale b. altri animali da reddito in un'azienda d'estivazione 0,011 USM/carico normale c. patate 0,039 USM/ha d. bacche, piante medicinali e aromatiche 0,323 USM/ha e. vigna con torchiatura in proprio 0,323 USM/ha f. serra con fondamenta fisse 0,969 USM/ha g. tunnel o letti di forzatura 0,485 USM/ha h. produzione di funghi in tunnel o edifici 0,065 USM/ara i. produzione di funghi prataioli in edifici 0,269 USM/ara j. produzione di cicoria belga in edifici 0,269 USM/ara k. produzione di germogli in edifici 1,077 USM/ara l. ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso) 2,585 USM/ha m. coltura di alberi di Natale 0,048 USM/ha n. foresta di proprietà dell'azienda 0,013 USM/ha. [3] | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere f, g e l, è computabile l'intera superficie degli edifici. | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere h-k come superficie di riferimento si utilizza la superficie dei letti (superficie di substrato, superficie di coltivazione) o, per i blocchi, cilindri e contenitori di substrato tridimensionali, il rispettivo piano di appoggio, spazi intermedi compresi (aree di passaggio escluse). In installazioni a più piani (scaffali) si sommano le superfici dei ripiani. | ||||||
| Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d'estivazione possono essere computati soltanto se l'azienda d'estivazione facente parte dell'azienda è gestita a proprio rischio e pericolo. | ||||||
| Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria effettuati nell'azienda produttrice, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. | ||||||
| Per le attività affini all'agricoltura secondo l'articolo 12b dell'ordinanza sulla terminologia agricola, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. Il supplemento è computato fino al massimo a 0,4 USM. | ||||||
| Sono concessi supplementi secondo il capoverso 7 solo se l'azienda raggiunge una grandezza di almeno 0,8 USM con le attività di cui ai capoversi 1-6. | ||||||
| Per le colture dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale i coefficienti USM di cui ai capoversi 1-4 si applicano per analogia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, cpv. 1 in vigore dal 1° gen 2016 e cpv. 2-9 dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). [2] RS 910.91 [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
||||||
| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
|
RS 211.412.110 ODFR Ordinanza del 4 ottobre 1993 sul diritto fondiario rurale (ODFR) Art. 2a [1] |
||||||
| Per calcolare il numero di unità standard di manodopera (USM) per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 [2] sulla terminologia agricola. Fino al 1° luglio 2016 per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza sulla terminologia agricola validi sino alla fine del 2015. | ||||||
| A completamento del capoverso 1 si applicano i seguenti coefficienti: a. vacche da latte in un'azienda d'estivazione 0,016 USM/carico normale b. altri animali da reddito in un'azienda d'estivazione 0,011 USM/carico normale c. patate 0,039 USM/ha d. bacche, piante medicinali e aromatiche 0,323 USM/ha e. vigna con torchiatura in proprio 0,323 USM/ha f. serra con fondamenta fisse 0,969 USM/ha g. tunnel o letti di forzatura 0,485 USM/ha h. produzione di funghi in tunnel o edifici 0,065 USM/ara i. produzione di funghi prataioli in edifici 0,269 USM/ara j. produzione di cicoria belga in edifici 0,269 USM/ara k. produzione di germogli in edifici 1,077 USM/ara l. ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso) 2,585 USM/ha m. coltura di alberi di Natale 0,048 USM/ha n. foresta di proprietà dell'azienda 0,013 USM/ha. [3] | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere f, g e l, è computabile l'intera superficie degli edifici. | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere h-k come superficie di riferimento si utilizza la superficie dei letti (superficie di substrato, superficie di coltivazione) o, per i blocchi, cilindri e contenitori di substrato tridimensionali, il rispettivo piano di appoggio, spazi intermedi compresi (aree di passaggio escluse). In installazioni a più piani (scaffali) si sommano le superfici dei ripiani. | ||||||
| Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d'estivazione possono essere computati soltanto se l'azienda d'estivazione facente parte dell'azienda è gestita a proprio rischio e pericolo. | ||||||
| Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria effettuati nell'azienda produttrice, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. | ||||||
| Per le attività affini all'agricoltura secondo l'articolo 12b dell'ordinanza sulla terminologia agricola, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. Il supplemento è computato fino al massimo a 0,4 USM. | ||||||
| Sono concessi supplementi secondo il capoverso 7 solo se l'azienda raggiunge una grandezza di almeno 0,8 USM con le attività di cui ai capoversi 1-6. | ||||||
| Per le colture dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale i coefficienti USM di cui ai capoversi 1-4 si applicano per analogia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, cpv. 1 in vigore dal 1° gen 2016 e cpv. 2-9 dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). [2] RS 910.91 [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). | ||||||
|
RS 910.91 OTerm Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) - Ordinanza sulla terminologia agricola Art. 3 [1] Unità standard di manodopera |
||||||
| L'unità standard di manodopera (USM) è un'unità per stabilire le dimensioni dell'azienda calcolata utilizzando coefficienti standardizzati fondati su basi di economia del lavoro. | ||||||
| Per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i seguenti coefficienti: a. superfici 1. superficie agricola utile (SAU) senza colture speciali (art. 15) 0.022 USM per ha 2. colture speciali senza vigneti in zone in forte pendenza e terrazzate 0.323 USM per ha 3. vigneti in zone in forte pendenza e terrazzate (declività naturale superiore al 30 %) 1.077 USM per ha b. animali da reddito (art. 27) 1. vacche da latte, pecore da latte e capre da latte 0.039 USM per UBG 2. suini da ingrasso, rimonte di oltre 25 kg e suinetti svezzati 0.008 USM per UBG 3. suini da allevamento 0.032 USM per UBG 4. altri animali da reddito 0.027 USM per UBG c. [2] supplementi in tutte le zone, eccetto la regione d'estivazione, per: 1. zone declive con declività del 18-35 per cento 0,016 USM per ha 2. zone declive con declività superiore al 35 fino al 50 per cento 0,027 USM per ha 3. zone declive con declività superiore al 50 per cento 0,054 USM per ha 4. agricoltura biologica coefficienti lett. a maggiorati del 20 % 5. alberi da frutto ad alto fusto nei campi 0,001 USM per albero | ||||||
| Nel calcolo dei supplementi secondo il capoverso 2 lettera c numeri 1-4 si considerano soltanto le superfici aventi diritto ai rispettivi pagamenti diretti. Per il supplemento per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi secondo il capoverso 2 lettera c numero 5 si considerano soltanto gli alberi per i quali vengono versati i contributi per la biodiversità del livello qualitativo I. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4525). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3315). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3315). | ||||||
|
RS 211.412.110 ODFR Ordinanza del 4 ottobre 1993 sul diritto fondiario rurale (ODFR) Art. 2a [1] |
||||||
| Per calcolare il numero di unità standard di manodopera (USM) per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 [2] sulla terminologia agricola. Fino al 1° luglio 2016 per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza sulla terminologia agricola validi sino alla fine del 2015. | ||||||
| A completamento del capoverso 1 si applicano i seguenti coefficienti: a. vacche da latte in un'azienda d'estivazione 0,016 USM/carico normale b. altri animali da reddito in un'azienda d'estivazione 0,011 USM/carico normale c. patate 0,039 USM/ha d. bacche, piante medicinali e aromatiche 0,323 USM/ha e. vigna con torchiatura in proprio 0,323 USM/ha f. serra con fondamenta fisse 0,969 USM/ha g. tunnel o letti di forzatura 0,485 USM/ha h. produzione di funghi in tunnel o edifici 0,065 USM/ara i. produzione di funghi prataioli in edifici 0,269 USM/ara j. produzione di cicoria belga in edifici 0,269 USM/ara k. produzione di germogli in edifici 1,077 USM/ara l. ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso) 2,585 USM/ha m. coltura di alberi di Natale 0,048 USM/ha n. foresta di proprietà dell'azienda 0,013 USM/ha. [3] | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere f, g e l, è computabile l'intera superficie degli edifici. | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere h-k come superficie di riferimento si utilizza la superficie dei letti (superficie di substrato, superficie di coltivazione) o, per i blocchi, cilindri e contenitori di substrato tridimensionali, il rispettivo piano di appoggio, spazi intermedi compresi (aree di passaggio escluse). In installazioni a più piani (scaffali) si sommano le superfici dei ripiani. | ||||||
| Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d'estivazione possono essere computati soltanto se l'azienda d'estivazione facente parte dell'azienda è gestita a proprio rischio e pericolo. | ||||||
| Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria effettuati nell'azienda produttrice, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. | ||||||
| Per le attività affini all'agricoltura secondo l'articolo 12b dell'ordinanza sulla terminologia agricola, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. Il supplemento è computato fino al massimo a 0,4 USM. | ||||||
| Sono concessi supplementi secondo il capoverso 7 solo se l'azienda raggiunge una grandezza di almeno 0,8 USM con le attività di cui ai capoversi 1-6. | ||||||
| Per le colture dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale i coefficienti USM di cui ai capoversi 1-4 si applicano per analogia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, cpv. 1 in vigore dal 1° gen 2016 e cpv. 2-9 dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). [2] RS 910.91 [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). | ||||||
|
RS 211.412.110 ODFR Ordinanza del 4 ottobre 1993 sul diritto fondiario rurale (ODFR) Art. 2a [1] |
||||||
| Per calcolare il numero di unità standard di manodopera (USM) per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 [2] sulla terminologia agricola. Fino al 1° luglio 2016 per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza sulla terminologia agricola validi sino alla fine del 2015. | ||||||
| A completamento del capoverso 1 si applicano i seguenti coefficienti: a. vacche da latte in un'azienda d'estivazione 0,016 USM/carico normale b. altri animali da reddito in un'azienda d'estivazione 0,011 USM/carico normale c. patate 0,039 USM/ha d. bacche, piante medicinali e aromatiche 0,323 USM/ha e. vigna con torchiatura in proprio 0,323 USM/ha f. serra con fondamenta fisse 0,969 USM/ha g. tunnel o letti di forzatura 0,485 USM/ha h. produzione di funghi in tunnel o edifici 0,065 USM/ara i. produzione di funghi prataioli in edifici 0,269 USM/ara j. produzione di cicoria belga in edifici 0,269 USM/ara k. produzione di germogli in edifici 1,077 USM/ara l. ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso) 2,585 USM/ha m. coltura di alberi di Natale 0,048 USM/ha n. foresta di proprietà dell'azienda 0,013 USM/ha. [3] | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere f, g e l, è computabile l'intera superficie degli edifici. | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere h-k come superficie di riferimento si utilizza la superficie dei letti (superficie di substrato, superficie di coltivazione) o, per i blocchi, cilindri e contenitori di substrato tridimensionali, il rispettivo piano di appoggio, spazi intermedi compresi (aree di passaggio escluse). In installazioni a più piani (scaffali) si sommano le superfici dei ripiani. | ||||||
| Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d'estivazione possono essere computati soltanto se l'azienda d'estivazione facente parte dell'azienda è gestita a proprio rischio e pericolo. | ||||||
| Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria effettuati nell'azienda produttrice, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. | ||||||
| Per le attività affini all'agricoltura secondo l'articolo 12b dell'ordinanza sulla terminologia agricola, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. Il supplemento è computato fino al massimo a 0,4 USM. | ||||||
| Sono concessi supplementi secondo il capoverso 7 solo se l'azienda raggiunge una grandezza di almeno 0,8 USM con le attività di cui ai capoversi 1-6. | ||||||
| Per le colture dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale i coefficienti USM di cui ai capoversi 1-4 si applicano per analogia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, cpv. 1 in vigore dal 1° gen 2016 e cpv. 2-9 dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). [2] RS 910.91 [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). | ||||||
|
RS 211.412.110 ODFR Ordinanza del 4 ottobre 1993 sul diritto fondiario rurale (ODFR) Art. 2a [1] |
||||||
| Per calcolare il numero di unità standard di manodopera (USM) per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 [2] sulla terminologia agricola. Fino al 1° luglio 2016 per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza sulla terminologia agricola validi sino alla fine del 2015. | ||||||
| A completamento del capoverso 1 si applicano i seguenti coefficienti: a. vacche da latte in un'azienda d'estivazione 0,016 USM/carico normale b. altri animali da reddito in un'azienda d'estivazione 0,011 USM/carico normale c. patate 0,039 USM/ha d. bacche, piante medicinali e aromatiche 0,323 USM/ha e. vigna con torchiatura in proprio 0,323 USM/ha f. serra con fondamenta fisse 0,969 USM/ha g. tunnel o letti di forzatura 0,485 USM/ha h. produzione di funghi in tunnel o edifici 0,065 USM/ara i. produzione di funghi prataioli in edifici 0,269 USM/ara j. produzione di cicoria belga in edifici 0,269 USM/ara k. produzione di germogli in edifici 1,077 USM/ara l. ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso) 2,585 USM/ha m. coltura di alberi di Natale 0,048 USM/ha n. foresta di proprietà dell'azienda 0,013 USM/ha. [3] | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere f, g e l, è computabile l'intera superficie degli edifici. | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere h-k come superficie di riferimento si utilizza la superficie dei letti (superficie di substrato, superficie di coltivazione) o, per i blocchi, cilindri e contenitori di substrato tridimensionali, il rispettivo piano di appoggio, spazi intermedi compresi (aree di passaggio escluse). In installazioni a più piani (scaffali) si sommano le superfici dei ripiani. | ||||||
| Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d'estivazione possono essere computati soltanto se l'azienda d'estivazione facente parte dell'azienda è gestita a proprio rischio e pericolo. | ||||||
| Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria effettuati nell'azienda produttrice, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. | ||||||
| Per le attività affini all'agricoltura secondo l'articolo 12b dell'ordinanza sulla terminologia agricola, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. Il supplemento è computato fino al massimo a 0,4 USM. | ||||||
| Sono concessi supplementi secondo il capoverso 7 solo se l'azienda raggiunge una grandezza di almeno 0,8 USM con le attività di cui ai capoversi 1-6. | ||||||
| Per le colture dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale i coefficienti USM di cui ai capoversi 1-4 si applicano per analogia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, cpv. 1 in vigore dal 1° gen 2016 e cpv. 2-9 dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). [2] RS 910.91 [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). | ||||||
|
RS 211.412.110 ODFR Ordinanza del 4 ottobre 1993 sul diritto fondiario rurale (ODFR) Art. 2a [1] |
||||||
| Per calcolare il numero di unità standard di manodopera (USM) per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 [2] sulla terminologia agricola. Fino al 1° luglio 2016 per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza sulla terminologia agricola validi sino alla fine del 2015. | ||||||
| A completamento del capoverso 1 si applicano i seguenti coefficienti: a. vacche da latte in un'azienda d'estivazione 0,016 USM/carico normale b. altri animali da reddito in un'azienda d'estivazione 0,011 USM/carico normale c. patate 0,039 USM/ha d. bacche, piante medicinali e aromatiche 0,323 USM/ha e. vigna con torchiatura in proprio 0,323 USM/ha f. serra con fondamenta fisse 0,969 USM/ha g. tunnel o letti di forzatura 0,485 USM/ha h. produzione di funghi in tunnel o edifici 0,065 USM/ara i. produzione di funghi prataioli in edifici 0,269 USM/ara j. produzione di cicoria belga in edifici 0,269 USM/ara k. produzione di germogli in edifici 1,077 USM/ara l. ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso) 2,585 USM/ha m. coltura di alberi di Natale 0,048 USM/ha n. foresta di proprietà dell'azienda 0,013 USM/ha. [3] | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere f, g e l, è computabile l'intera superficie degli edifici. | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere h-k come superficie di riferimento si utilizza la superficie dei letti (superficie di substrato, superficie di coltivazione) o, per i blocchi, cilindri e contenitori di substrato tridimensionali, il rispettivo piano di appoggio, spazi intermedi compresi (aree di passaggio escluse). In installazioni a più piani (scaffali) si sommano le superfici dei ripiani. | ||||||
| Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d'estivazione possono essere computati soltanto se l'azienda d'estivazione facente parte dell'azienda è gestita a proprio rischio e pericolo. | ||||||
| Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria effettuati nell'azienda produttrice, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. | ||||||
| Per le attività affini all'agricoltura secondo l'articolo 12b dell'ordinanza sulla terminologia agricola, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. Il supplemento è computato fino al massimo a 0,4 USM. | ||||||
| Sono concessi supplementi secondo il capoverso 7 solo se l'azienda raggiunge una grandezza di almeno 0,8 USM con le attività di cui ai capoversi 1-6. | ||||||
| Per le colture dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale i coefficienti USM di cui ai capoversi 1-4 si applicano per analogia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, cpv. 1 in vigore dal 1° gen 2016 e cpv. 2-9 dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). [2] RS 910.91 [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
||||||
| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
|
RS 211.412.110 ODFR Ordinanza del 4 ottobre 1993 sul diritto fondiario rurale (ODFR) Art. 2a [1] |
||||||
| Per calcolare il numero di unità standard di manodopera (USM) per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 [2] sulla terminologia agricola. Fino al 1° luglio 2016 per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza sulla terminologia agricola validi sino alla fine del 2015. | ||||||
| A completamento del capoverso 1 si applicano i seguenti coefficienti: a. vacche da latte in un'azienda d'estivazione 0,016 USM/carico normale b. altri animali da reddito in un'azienda d'estivazione 0,011 USM/carico normale c. patate 0,039 USM/ha d. bacche, piante medicinali e aromatiche 0,323 USM/ha e. vigna con torchiatura in proprio 0,323 USM/ha f. serra con fondamenta fisse 0,969 USM/ha g. tunnel o letti di forzatura 0,485 USM/ha h. produzione di funghi in tunnel o edifici 0,065 USM/ara i. produzione di funghi prataioli in edifici 0,269 USM/ara j. produzione di cicoria belga in edifici 0,269 USM/ara k. produzione di germogli in edifici 1,077 USM/ara l. ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso) 2,585 USM/ha m. coltura di alberi di Natale 0,048 USM/ha n. foresta di proprietà dell'azienda 0,013 USM/ha. [3] | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere f, g e l, è computabile l'intera superficie degli edifici. | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere h-k come superficie di riferimento si utilizza la superficie dei letti (superficie di substrato, superficie di coltivazione) o, per i blocchi, cilindri e contenitori di substrato tridimensionali, il rispettivo piano di appoggio, spazi intermedi compresi (aree di passaggio escluse). In installazioni a più piani (scaffali) si sommano le superfici dei ripiani. | ||||||
| Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d'estivazione possono essere computati soltanto se l'azienda d'estivazione facente parte dell'azienda è gestita a proprio rischio e pericolo. | ||||||
| Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria effettuati nell'azienda produttrice, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. | ||||||
| Per le attività affini all'agricoltura secondo l'articolo 12b dell'ordinanza sulla terminologia agricola, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. Il supplemento è computato fino al massimo a 0,4 USM. | ||||||
| Sono concessi supplementi secondo il capoverso 7 solo se l'azienda raggiunge una grandezza di almeno 0,8 USM con le attività di cui ai capoversi 1-6. | ||||||
| Per le colture dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale i coefficienti USM di cui ai capoversi 1-4 si applicano per analogia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, cpv. 1 in vigore dal 1° gen 2016 e cpv. 2-9 dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). [2] RS 910.91 [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). | ||||||
|
RS 211.412.110 ODFR Ordinanza del 4 ottobre 1993 sul diritto fondiario rurale (ODFR) Art. 2a [1] |
||||||
| Per calcolare il numero di unità standard di manodopera (USM) per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 [2] sulla terminologia agricola. Fino al 1° luglio 2016 per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza sulla terminologia agricola validi sino alla fine del 2015. | ||||||
| A completamento del capoverso 1 si applicano i seguenti coefficienti: a. vacche da latte in un'azienda d'estivazione 0,016 USM/carico normale b. altri animali da reddito in un'azienda d'estivazione 0,011 USM/carico normale c. patate 0,039 USM/ha d. bacche, piante medicinali e aromatiche 0,323 USM/ha e. vigna con torchiatura in proprio 0,323 USM/ha f. serra con fondamenta fisse 0,969 USM/ha g. tunnel o letti di forzatura 0,485 USM/ha h. produzione di funghi in tunnel o edifici 0,065 USM/ara i. produzione di funghi prataioli in edifici 0,269 USM/ara j. produzione di cicoria belga in edifici 0,269 USM/ara k. produzione di germogli in edifici 1,077 USM/ara l. ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso) 2,585 USM/ha m. coltura di alberi di Natale 0,048 USM/ha n. foresta di proprietà dell'azienda 0,013 USM/ha. [3] | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere f, g e l, è computabile l'intera superficie degli edifici. | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere h-k come superficie di riferimento si utilizza la superficie dei letti (superficie di substrato, superficie di coltivazione) o, per i blocchi, cilindri e contenitori di substrato tridimensionali, il rispettivo piano di appoggio, spazi intermedi compresi (aree di passaggio escluse). In installazioni a più piani (scaffali) si sommano le superfici dei ripiani. | ||||||
| Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d'estivazione possono essere computati soltanto se l'azienda d'estivazione facente parte dell'azienda è gestita a proprio rischio e pericolo. | ||||||
| Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria effettuati nell'azienda produttrice, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. | ||||||
| Per le attività affini all'agricoltura secondo l'articolo 12b dell'ordinanza sulla terminologia agricola, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. Il supplemento è computato fino al massimo a 0,4 USM. | ||||||
| Sono concessi supplementi secondo il capoverso 7 solo se l'azienda raggiunge una grandezza di almeno 0,8 USM con le attività di cui ai capoversi 1-6. | ||||||
| Per le colture dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale i coefficienti USM di cui ai capoversi 1-4 si applicano per analogia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, cpv. 1 in vigore dal 1° gen 2016 e cpv. 2-9 dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). [2] RS 910.91 [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
||||||
| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
||||||
| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 164 Legislazione |
||||||
| Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: | ||||||
| esercizio dei diritti politici; | ||||||
| restrizioni dei diritti costituzionali; | ||||||
| diritti e doveri delle persone; | ||||||
| cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; | ||||||
| compiti e prestazioni della Confederazione; | ||||||
| obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; | ||||||
| organizzazione e procedura delle autorità federali. | ||||||
| Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. | ||||||
|
RS 211.412.110 ODFR Ordinanza del 4 ottobre 1993 sul diritto fondiario rurale (ODFR) Art. 2a [1] |
||||||
| Per calcolare il numero di unità standard di manodopera (USM) per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 [2] sulla terminologia agricola. Fino al 1° luglio 2016 per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza sulla terminologia agricola validi sino alla fine del 2015. | ||||||
| A completamento del capoverso 1 si applicano i seguenti coefficienti: a. vacche da latte in un'azienda d'estivazione 0,016 USM/carico normale b. altri animali da reddito in un'azienda d'estivazione 0,011 USM/carico normale c. patate 0,039 USM/ha d. bacche, piante medicinali e aromatiche 0,323 USM/ha e. vigna con torchiatura in proprio 0,323 USM/ha f. serra con fondamenta fisse 0,969 USM/ha g. tunnel o letti di forzatura 0,485 USM/ha h. produzione di funghi in tunnel o edifici 0,065 USM/ara i. produzione di funghi prataioli in edifici 0,269 USM/ara j. produzione di cicoria belga in edifici 0,269 USM/ara k. produzione di germogli in edifici 1,077 USM/ara l. ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso) 2,585 USM/ha m. coltura di alberi di Natale 0,048 USM/ha n. foresta di proprietà dell'azienda 0,013 USM/ha. [3] | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere f, g e l, è computabile l'intera superficie degli edifici. | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere h-k come superficie di riferimento si utilizza la superficie dei letti (superficie di substrato, superficie di coltivazione) o, per i blocchi, cilindri e contenitori di substrato tridimensionali, il rispettivo piano di appoggio, spazi intermedi compresi (aree di passaggio escluse). In installazioni a più piani (scaffali) si sommano le superfici dei ripiani. | ||||||
| Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d'estivazione possono essere computati soltanto se l'azienda d'estivazione facente parte dell'azienda è gestita a proprio rischio e pericolo. | ||||||
| Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria effettuati nell'azienda produttrice, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. | ||||||
| Per le attività affini all'agricoltura secondo l'articolo 12b dell'ordinanza sulla terminologia agricola, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. Il supplemento è computato fino al massimo a 0,4 USM. | ||||||
| Sono concessi supplementi secondo il capoverso 7 solo se l'azienda raggiunge una grandezza di almeno 0,8 USM con le attività di cui ai capoversi 1-6. | ||||||
| Per le colture dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale i coefficienti USM di cui ai capoversi 1-4 si applicano per analogia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, cpv. 1 in vigore dal 1° gen 2016 e cpv. 2-9 dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). [2] RS 910.91 [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). | ||||||
|
RS 211.412.110 ODFR Ordinanza del 4 ottobre 1993 sul diritto fondiario rurale (ODFR) Art. 2a [1] |
||||||
| Per calcolare il numero di unità standard di manodopera (USM) per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 [2] sulla terminologia agricola. Fino al 1° luglio 2016 per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza sulla terminologia agricola validi sino alla fine del 2015. | ||||||
| A completamento del capoverso 1 si applicano i seguenti coefficienti: a. vacche da latte in un'azienda d'estivazione 0,016 USM/carico normale b. altri animali da reddito in un'azienda d'estivazione 0,011 USM/carico normale c. patate 0,039 USM/ha d. bacche, piante medicinali e aromatiche 0,323 USM/ha e. vigna con torchiatura in proprio 0,323 USM/ha f. serra con fondamenta fisse 0,969 USM/ha g. tunnel o letti di forzatura 0,485 USM/ha h. produzione di funghi in tunnel o edifici 0,065 USM/ara i. produzione di funghi prataioli in edifici 0,269 USM/ara j. produzione di cicoria belga in edifici 0,269 USM/ara k. produzione di germogli in edifici 1,077 USM/ara l. ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso) 2,585 USM/ha m. coltura di alberi di Natale 0,048 USM/ha n. foresta di proprietà dell'azienda 0,013 USM/ha. [3] | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere f, g e l, è computabile l'intera superficie degli edifici. | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere h-k come superficie di riferimento si utilizza la superficie dei letti (superficie di substrato, superficie di coltivazione) o, per i blocchi, cilindri e contenitori di substrato tridimensionali, il rispettivo piano di appoggio, spazi intermedi compresi (aree di passaggio escluse). In installazioni a più piani (scaffali) si sommano le superfici dei ripiani. | ||||||
| Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d'estivazione possono essere computati soltanto se l'azienda d'estivazione facente parte dell'azienda è gestita a proprio rischio e pericolo. | ||||||
| Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria effettuati nell'azienda produttrice, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. | ||||||
| Per le attività affini all'agricoltura secondo l'articolo 12b dell'ordinanza sulla terminologia agricola, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. Il supplemento è computato fino al massimo a 0,4 USM. | ||||||
| Sono concessi supplementi secondo il capoverso 7 solo se l'azienda raggiunge una grandezza di almeno 0,8 USM con le attività di cui ai capoversi 1-6. | ||||||
| Per le colture dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale i coefficienti USM di cui ai capoversi 1-4 si applicano per analogia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, cpv. 1 in vigore dal 1° gen 2016 e cpv. 2-9 dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). [2] RS 910.91 [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
||||||
| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
|
RS 211.412.110 ODFR Ordinanza del 4 ottobre 1993 sul diritto fondiario rurale (ODFR) Art. 2a [1] |
||||||
| Per calcolare il numero di unità standard di manodopera (USM) per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 [2] sulla terminologia agricola. Fino al 1° luglio 2016 per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza sulla terminologia agricola validi sino alla fine del 2015. | ||||||
| A completamento del capoverso 1 si applicano i seguenti coefficienti: a. vacche da latte in un'azienda d'estivazione 0,016 USM/carico normale b. altri animali da reddito in un'azienda d'estivazione 0,011 USM/carico normale c. patate 0,039 USM/ha d. bacche, piante medicinali e aromatiche 0,323 USM/ha e. vigna con torchiatura in proprio 0,323 USM/ha f. serra con fondamenta fisse 0,969 USM/ha g. tunnel o letti di forzatura 0,485 USM/ha h. produzione di funghi in tunnel o edifici 0,065 USM/ara i. produzione di funghi prataioli in edifici 0,269 USM/ara j. produzione di cicoria belga in edifici 0,269 USM/ara k. produzione di germogli in edifici 1,077 USM/ara l. ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso) 2,585 USM/ha m. coltura di alberi di Natale 0,048 USM/ha n. foresta di proprietà dell'azienda 0,013 USM/ha. [3] | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere f, g e l, è computabile l'intera superficie degli edifici. | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere h-k come superficie di riferimento si utilizza la superficie dei letti (superficie di substrato, superficie di coltivazione) o, per i blocchi, cilindri e contenitori di substrato tridimensionali, il rispettivo piano di appoggio, spazi intermedi compresi (aree di passaggio escluse). In installazioni a più piani (scaffali) si sommano le superfici dei ripiani. | ||||||
| Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d'estivazione possono essere computati soltanto se l'azienda d'estivazione facente parte dell'azienda è gestita a proprio rischio e pericolo. | ||||||
| Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria effettuati nell'azienda produttrice, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. | ||||||
| Per le attività affini all'agricoltura secondo l'articolo 12b dell'ordinanza sulla terminologia agricola, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. Il supplemento è computato fino al massimo a 0,4 USM. | ||||||
| Sono concessi supplementi secondo il capoverso 7 solo se l'azienda raggiunge una grandezza di almeno 0,8 USM con le attività di cui ai capoversi 1-6. | ||||||
| Per le colture dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale i coefficienti USM di cui ai capoversi 1-4 si applicano per analogia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, cpv. 1 in vigore dal 1° gen 2016 e cpv. 2-9 dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). [2] RS 910.91 [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). | ||||||
|
RS 211.412.110 ODFR Ordinanza del 4 ottobre 1993 sul diritto fondiario rurale (ODFR) Art. 2a [1] |
||||||
| Per calcolare il numero di unità standard di manodopera (USM) per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 [2] sulla terminologia agricola. Fino al 1° luglio 2016 per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza sulla terminologia agricola validi sino alla fine del 2015. | ||||||
| A completamento del capoverso 1 si applicano i seguenti coefficienti: a. vacche da latte in un'azienda d'estivazione 0,016 USM/carico normale b. altri animali da reddito in un'azienda d'estivazione 0,011 USM/carico normale c. patate 0,039 USM/ha d. bacche, piante medicinali e aromatiche 0,323 USM/ha e. vigna con torchiatura in proprio 0,323 USM/ha f. serra con fondamenta fisse 0,969 USM/ha g. tunnel o letti di forzatura 0,485 USM/ha h. produzione di funghi in tunnel o edifici 0,065 USM/ara i. produzione di funghi prataioli in edifici 0,269 USM/ara j. produzione di cicoria belga in edifici 0,269 USM/ara k. produzione di germogli in edifici 1,077 USM/ara l. ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso) 2,585 USM/ha m. coltura di alberi di Natale 0,048 USM/ha n. foresta di proprietà dell'azienda 0,013 USM/ha. [3] | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere f, g e l, è computabile l'intera superficie degli edifici. | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere h-k come superficie di riferimento si utilizza la superficie dei letti (superficie di substrato, superficie di coltivazione) o, per i blocchi, cilindri e contenitori di substrato tridimensionali, il rispettivo piano di appoggio, spazi intermedi compresi (aree di passaggio escluse). In installazioni a più piani (scaffali) si sommano le superfici dei ripiani. | ||||||
| Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d'estivazione possono essere computati soltanto se l'azienda d'estivazione facente parte dell'azienda è gestita a proprio rischio e pericolo. | ||||||
| Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria effettuati nell'azienda produttrice, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. | ||||||
| Per le attività affini all'agricoltura secondo l'articolo 12b dell'ordinanza sulla terminologia agricola, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. Il supplemento è computato fino al massimo a 0,4 USM. | ||||||
| Sono concessi supplementi secondo il capoverso 7 solo se l'azienda raggiunge una grandezza di almeno 0,8 USM con le attività di cui ai capoversi 1-6. | ||||||
| Per le colture dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale i coefficienti USM di cui ai capoversi 1-4 si applicano per analogia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, cpv. 1 in vigore dal 1° gen 2016 e cpv. 2-9 dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). [2] RS 910.91 [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). | ||||||
|
RS 211.412.110 ODFR Ordinanza del 4 ottobre 1993 sul diritto fondiario rurale (ODFR) Art. 2a [1] |
||||||
| Per calcolare il numero di unità standard di manodopera (USM) per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 [2] sulla terminologia agricola. Fino al 1° luglio 2016 per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza sulla terminologia agricola validi sino alla fine del 2015. | ||||||
| A completamento del capoverso 1 si applicano i seguenti coefficienti: a. vacche da latte in un'azienda d'estivazione 0,016 USM/carico normale b. altri animali da reddito in un'azienda d'estivazione 0,011 USM/carico normale c. patate 0,039 USM/ha d. bacche, piante medicinali e aromatiche 0,323 USM/ha e. vigna con torchiatura in proprio 0,323 USM/ha f. serra con fondamenta fisse 0,969 USM/ha g. tunnel o letti di forzatura 0,485 USM/ha h. produzione di funghi in tunnel o edifici 0,065 USM/ara i. produzione di funghi prataioli in edifici 0,269 USM/ara j. produzione di cicoria belga in edifici 0,269 USM/ara k. produzione di germogli in edifici 1,077 USM/ara l. ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso) 2,585 USM/ha m. coltura di alberi di Natale 0,048 USM/ha n. foresta di proprietà dell'azienda 0,013 USM/ha. [3] | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere f, g e l, è computabile l'intera superficie degli edifici. | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere h-k come superficie di riferimento si utilizza la superficie dei letti (superficie di substrato, superficie di coltivazione) o, per i blocchi, cilindri e contenitori di substrato tridimensionali, il rispettivo piano di appoggio, spazi intermedi compresi (aree di passaggio escluse). In installazioni a più piani (scaffali) si sommano le superfici dei ripiani. | ||||||
| Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d'estivazione possono essere computati soltanto se l'azienda d'estivazione facente parte dell'azienda è gestita a proprio rischio e pericolo. | ||||||
| Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria effettuati nell'azienda produttrice, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. | ||||||
| Per le attività affini all'agricoltura secondo l'articolo 12b dell'ordinanza sulla terminologia agricola, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. Il supplemento è computato fino al massimo a 0,4 USM. | ||||||
| Sono concessi supplementi secondo il capoverso 7 solo se l'azienda raggiunge una grandezza di almeno 0,8 USM con le attività di cui ai capoversi 1-6. | ||||||
| Per le colture dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale i coefficienti USM di cui ai capoversi 1-4 si applicano per analogia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, cpv. 1 in vigore dal 1° gen 2016 e cpv. 2-9 dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). [2] RS 910.91 [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). | ||||||
|
RS 211.412.110 ODFR Ordinanza del 4 ottobre 1993 sul diritto fondiario rurale (ODFR) Art. 2a [1] |
||||||
| Per calcolare il numero di unità standard di manodopera (USM) per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 [2] sulla terminologia agricola. Fino al 1° luglio 2016 per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza sulla terminologia agricola validi sino alla fine del 2015. | ||||||
| A completamento del capoverso 1 si applicano i seguenti coefficienti: a. vacche da latte in un'azienda d'estivazione 0,016 USM/carico normale b. altri animali da reddito in un'azienda d'estivazione 0,011 USM/carico normale c. patate 0,039 USM/ha d. bacche, piante medicinali e aromatiche 0,323 USM/ha e. vigna con torchiatura in proprio 0,323 USM/ha f. serra con fondamenta fisse 0,969 USM/ha g. tunnel o letti di forzatura 0,485 USM/ha h. produzione di funghi in tunnel o edifici 0,065 USM/ara i. produzione di funghi prataioli in edifici 0,269 USM/ara j. produzione di cicoria belga in edifici 0,269 USM/ara k. produzione di germogli in edifici 1,077 USM/ara l. ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso) 2,585 USM/ha m. coltura di alberi di Natale 0,048 USM/ha n. foresta di proprietà dell'azienda 0,013 USM/ha. [3] | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere f, g e l, è computabile l'intera superficie degli edifici. | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere h-k come superficie di riferimento si utilizza la superficie dei letti (superficie di substrato, superficie di coltivazione) o, per i blocchi, cilindri e contenitori di substrato tridimensionali, il rispettivo piano di appoggio, spazi intermedi compresi (aree di passaggio escluse). In installazioni a più piani (scaffali) si sommano le superfici dei ripiani. | ||||||
| Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d'estivazione possono essere computati soltanto se l'azienda d'estivazione facente parte dell'azienda è gestita a proprio rischio e pericolo. | ||||||
| Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria effettuati nell'azienda produttrice, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. | ||||||
| Per le attività affini all'agricoltura secondo l'articolo 12b dell'ordinanza sulla terminologia agricola, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. Il supplemento è computato fino al massimo a 0,4 USM. | ||||||
| Sono concessi supplementi secondo il capoverso 7 solo se l'azienda raggiunge una grandezza di almeno 0,8 USM con le attività di cui ai capoversi 1-6. | ||||||
| Per le colture dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale i coefficienti USM di cui ai capoversi 1-4 si applicano per analogia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, cpv. 1 in vigore dal 1° gen 2016 e cpv. 2-9 dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). [2] RS 910.91 [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). | ||||||
|
RS 211.412.110 ODFR Ordinanza del 4 ottobre 1993 sul diritto fondiario rurale (ODFR) Art. 2a [1] |
||||||
| Per calcolare il numero di unità standard di manodopera (USM) per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 [2] sulla terminologia agricola. Fino al 1° luglio 2016 per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza sulla terminologia agricola validi sino alla fine del 2015. | ||||||
| A completamento del capoverso 1 si applicano i seguenti coefficienti: a. vacche da latte in un'azienda d'estivazione 0,016 USM/carico normale b. altri animali da reddito in un'azienda d'estivazione 0,011 USM/carico normale c. patate 0,039 USM/ha d. bacche, piante medicinali e aromatiche 0,323 USM/ha e. vigna con torchiatura in proprio 0,323 USM/ha f. serra con fondamenta fisse 0,969 USM/ha g. tunnel o letti di forzatura 0,485 USM/ha h. produzione di funghi in tunnel o edifici 0,065 USM/ara i. produzione di funghi prataioli in edifici 0,269 USM/ara j. produzione di cicoria belga in edifici 0,269 USM/ara k. produzione di germogli in edifici 1,077 USM/ara l. ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso) 2,585 USM/ha m. coltura di alberi di Natale 0,048 USM/ha n. foresta di proprietà dell'azienda 0,013 USM/ha. [3] | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere f, g e l, è computabile l'intera superficie degli edifici. | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere h-k come superficie di riferimento si utilizza la superficie dei letti (superficie di substrato, superficie di coltivazione) o, per i blocchi, cilindri e contenitori di substrato tridimensionali, il rispettivo piano di appoggio, spazi intermedi compresi (aree di passaggio escluse). In installazioni a più piani (scaffali) si sommano le superfici dei ripiani. | ||||||
| Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d'estivazione possono essere computati soltanto se l'azienda d'estivazione facente parte dell'azienda è gestita a proprio rischio e pericolo. | ||||||
| Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria effettuati nell'azienda produttrice, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. | ||||||
| Per le attività affini all'agricoltura secondo l'articolo 12b dell'ordinanza sulla terminologia agricola, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. Il supplemento è computato fino al massimo a 0,4 USM. | ||||||
| Sono concessi supplementi secondo il capoverso 7 solo se l'azienda raggiunge una grandezza di almeno 0,8 USM con le attività di cui ai capoversi 1-6. | ||||||
| Per le colture dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale i coefficienti USM di cui ai capoversi 1-4 si applicano per analogia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, cpv. 1 in vigore dal 1° gen 2016 e cpv. 2-9 dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). [2] RS 910.91 [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). | ||||||
|
RS 211.412.11 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR) Art. 7 Azienda agricola; in generale |
||||||
| È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera. [1] | ||||||
| Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2). | ||||||
| Devono inoltre essere prese in considerazione: | ||||||
| le circostanze locali; | ||||||
| la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda; | ||||||
| i fondi affittati per una lunga durata. | ||||||
| Per valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c. [2] | ||||||
| Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815). [2] Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 38633463; FF 2012 1757). | ||||||
|
RS 211.412.110 ODFR Ordinanza del 4 ottobre 1993 sul diritto fondiario rurale (ODFR) Art. 2a [1] |
||||||
| Per calcolare il numero di unità standard di manodopera (USM) per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 [2] sulla terminologia agricola. Fino al 1° luglio 2016 per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza sulla terminologia agricola validi sino alla fine del 2015. | ||||||
| A completamento del capoverso 1 si applicano i seguenti coefficienti: a. vacche da latte in un'azienda d'estivazione 0,016 USM/carico normale b. altri animali da reddito in un'azienda d'estivazione 0,011 USM/carico normale c. patate 0,039 USM/ha d. bacche, piante medicinali e aromatiche 0,323 USM/ha e. vigna con torchiatura in proprio 0,323 USM/ha f. serra con fondamenta fisse 0,969 USM/ha g. tunnel o letti di forzatura 0,485 USM/ha h. produzione di funghi in tunnel o edifici 0,065 USM/ara i. produzione di funghi prataioli in edifici 0,269 USM/ara j. produzione di cicoria belga in edifici 0,269 USM/ara k. produzione di germogli in edifici 1,077 USM/ara l. ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso) 2,585 USM/ha m. coltura di alberi di Natale 0,048 USM/ha n. foresta di proprietà dell'azienda 0,013 USM/ha. [3] | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere f, g e l, è computabile l'intera superficie degli edifici. | ||||||
| Per le colture di cui al capoverso 2 lettere h-k come superficie di riferimento si utilizza la superficie dei letti (superficie di substrato, superficie di coltivazione) o, per i blocchi, cilindri e contenitori di substrato tridimensionali, il rispettivo piano di appoggio, spazi intermedi compresi (aree di passaggio escluse). In installazioni a più piani (scaffali) si sommano le superfici dei ripiani. | ||||||
| Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d'estivazione possono essere computati soltanto se l'azienda d'estivazione facente parte dell'azienda è gestita a proprio rischio e pericolo. | ||||||
| Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria effettuati nell'azienda produttrice, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. | ||||||
| Per le attività affini all'agricoltura secondo l'articolo 12b dell'ordinanza sulla terminologia agricola, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. Il supplemento è computato fino al massimo a 0,4 USM. | ||||||
| Sono concessi supplementi secondo il capoverso 7 solo se l'azienda raggiunge una grandezza di almeno 0,8 USM con le attività di cui ai capoversi 1-6. | ||||||
| Per le colture dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale i coefficienti USM di cui ai capoversi 1-4 si applicano per analogia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, cpv. 1 in vigore dal 1° gen 2016 e cpv. 2-9 dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). [2] RS 910.91 [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie |
||||||
| Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. | ||||||
| In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. | ||||||
| Le spese inutili sono pagate da chi le causa. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. | ||||||
| Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 68 Spese ripetibili |
||||||
| Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. | ||||||
| La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. | ||||||
| Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. | ||||||
| Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. | ||||||