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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 132 Disposizioni transitorie |
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| La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943 [2] sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984 [3] concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008. [4] | ||||||
| La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogato dal n. 1 dell'all. alla LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205; FF 2013 6175). [2] CS 3 499 [3] [RU 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849). [5] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 95 Diritto svizzero |
||||||
| Il ricorrente può far valere la violazione: | ||||||
| del diritto federale; | ||||||
| del diritto internazionale; | ||||||
| dei diritti costituzionali cantonali; | ||||||
| delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; | ||||||
| del diritto intercantonale. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 96 Diritto estero |
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| Il ricorrente può far valere che: | ||||||
| non è stato applicato il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero; | ||||||
| il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero non è stato applicato correttamente, sempreché la decisione non concerna una causa di natura pecuniaria. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 106 Applicazione del diritto |
||||||
| Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. | ||||||
| Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 42 Atti scritti |
||||||
| Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. | ||||||
| Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1] | ||||||
| Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3] | ||||||
| Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. | ||||||
| In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: | ||||||
| il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; | ||||||
| le modalità di trasmissione; | ||||||
| le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5] | ||||||
| Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. | ||||||
| Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. | ||||||
| Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [4] RS 943.03 [5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 108 Giudice unico |
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| Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa: | ||||||
| la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili; | ||||||
| la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2); | ||||||
| la non entrata nel merito su ricorsi querulomani o abusivi. | ||||||
| Può delegare questo compito a un altro giudice. | ||||||
| La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo d'inammissibilità. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 106 Applicazione del diritto |
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| Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. | ||||||
| Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 321.0 CPM Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) Art. 171c [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 2 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2887; FF 1992 II 217). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 32094431). | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 10 Libertà di espressione |
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| Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. | ||||||
| L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 105 Fatti determinanti |
||||||
| Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. | ||||||
| Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti |
||||||
| Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 106 Applicazione del diritto |
||||||
| Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. | ||||||
| Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti |
||||||
| Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 264 |
||||||
| Chiunque, nell'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale:è punito con una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni. | ||||||
| uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l'integrità fisica o mentale; | ||||||
| sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo; | ||||||
| ordina o prende misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo; | ||||||
| trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo, | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 105 Fatti determinanti |
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| Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. | ||||||
| Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 106 Applicazione del diritto |
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| Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. | ||||||
| Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 106 Applicazione del diritto |
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| Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. | ||||||
| Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 105 Fatti determinanti |
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| Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. | ||||||
| Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 10 Libertà di espressione |
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| Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. | ||||||
| L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 261bis [1] |
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| Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 3209, 4431). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie |
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| Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. | ||||||
| In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. | ||||||
| Le spese inutili sono pagate da chi le causa. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. | ||||||
| Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. | ||||||