SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente - (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) |
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1 | I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo. |
2 | Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente - (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) |
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1 | I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo. |
2 | Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente - (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) |
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1 | I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo. |
2 | Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 43 Procedura di rilascio della concessione - (art. 45 cpv. 1 LRTV) |
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1 | L'UFCOM indice il concorso pubblico. |
2 | Il concorso pubblico relativo a una concessione deve indicare perlomeno: |
a | l'estensione della zona di copertura e il tipo di diffusione; |
b | il contenuto del mandato di prestazioni; |
c | per le concessioni secondo l'articolo 38 LRTV, l'importo della partecipazione annua al canone e la sua quota massima rispetto ai costi d'esercizio dell'emittente; |
d | la durata della concessione; |
e | i criteri d'aggiudicazione. |
3 | Il candidato deve fornire tutte le indicazioni necessarie all'esame della sua candidatura. Se la candidatura è incompleta o contiene indicazioni lacunose, l'UFCOM può, dopo aver invano accordato un termine supplementare, rinunciare a trattare la candidatura. |
4 | L'UFCOM trasmette alle cerchie interessate tutti i documenti rilevanti per la valutazione della candidatura. Il candidato può invocare un interesse privato preponderante e chiedere che determinate indicazioni non siano trasmesse. Al termine della procedura, il candidato ha la possibilità di esprimersi sulle osservazioni formulate dalle cerchie interessate. |
5 | Se tra la pubblicazione del concorso pubblico e il rilascio della concessione intervengono cambiamenti straordinari, l'autorità concedente può adeguare, sospendere o interrompere la procedura. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente - (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) |
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1 | I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo. |
2 | Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 55 Obbligo e condizioni di diffusione - 1 Chi ottiene una concessione di radiocomunicazione per l'utilizzazione di una frequenza destinata alla diffusione di un programma con diritto d'accesso deve diffonderlo con un grado di qualità soddisfacente e conformemente alla concessione di programma e alla concessione di radiocomunicazione del diritto delle telecomunicazioni. |
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1 | Chi ottiene una concessione di radiocomunicazione per l'utilizzazione di una frequenza destinata alla diffusione di un programma con diritto d'accesso deve diffonderlo con un grado di qualità soddisfacente e conformemente alla concessione di programma e alla concessione di radiocomunicazione del diritto delle telecomunicazioni. |
2 | Per la diffusione di programmi con diritto d'accesso le emittenti versano al titolare della concessione di radiocomunicazione un indennizzo calcolato in funzione dei costi. Il Consiglio federale disciplina i costi computabili. Se la concessione di radiocomunicazione è aggiudicata all'asta, il prezzo d'aggiudicazione di cui all'articolo 39 capoverso 4 LTC53 non rientra tra i costi computabili. |
3 | Il Consiglio federale può estendere l'obbligo di diffusione ai servizi abbinati ai programmi con diritto d'accesso. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 44 Concessioni per programmi di breve durata - (art. 45 cpv. 2 LRTV) |
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1 | L'UFCOM può rilasciare concessioni per l'emittenza di programmi radiofonici locali o regionali di breve durata diffusi via etere. Un programma può essere diffuso durante 30 giorni al massimo nell'arco di 60 giorni al massimo. |
2 | Un'emittente riceve, per anno civile, al massimo una concessione di cui sopra. |
3 | Le concessioni per i programmi di breve durata sono rilasciate su domanda e senza concorso pubblico, se il numero di emittenti interessate è prevedibilmente inferiore alle frequenze disponibili. |
4 | Le concessioni per i programmi di breve durata possono essere rilasciate segnatamente in occasione di un avvenimento importante nella zona di copertura per sostenere le attività di insegnamento e di formazione o nell'ambito di attività giovanili. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 47 Utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione per la diffusione di programmi radiotelevisivi - (art. 54 cpv. 4 LRTV e art. 24 cpv. 1bis LTC) |
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1 | Il Consiglio federale emana direttive sull'utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione che, secondo il piano nazionale d'attribuzione delle frequenze (art. 25 della L del 30 apr. 199760 sulle telecomunicazioni), sono completamente o parzialmente previste per la diffusione di programmi radiotelevisivi, nonché sul rilascio di concessioni di radiocomunicazione per tali frequenze. |
2 | La Commissione federale delle comunicazioni e le cerchie interessate sono consultate prima dell'emanazione delle direttive. |
3 | Le concessioni di radiocomunicazione per l'utilizzazione delle frequenze secondo il capoverso 1 possono essere messe a pubblico concorso o rilasciate solo se il DATEC ha fissato in base alle direttive secondo il capoverso 1 i dettagli dell'utilizzazione concreta delle frequenze. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 47 Utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione per la diffusione di programmi radiotelevisivi - (art. 54 cpv. 4 LRTV e art. 24 cpv. 1bis LTC) |
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1 | Il Consiglio federale emana direttive sull'utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione che, secondo il piano nazionale d'attribuzione delle frequenze (art. 25 della L del 30 apr. 199760 sulle telecomunicazioni), sono completamente o parzialmente previste per la diffusione di programmi radiotelevisivi, nonché sul rilascio di concessioni di radiocomunicazione per tali frequenze. |
2 | La Commissione federale delle comunicazioni e le cerchie interessate sono consultate prima dell'emanazione delle direttive. |
3 | Le concessioni di radiocomunicazione per l'utilizzazione delle frequenze secondo il capoverso 1 possono essere messe a pubblico concorso o rilasciate solo se il DATEC ha fissato in base alle direttive secondo il capoverso 1 i dettagli dell'utilizzazione concreta delle frequenze. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 47 Utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione per la diffusione di programmi radiotelevisivi - (art. 54 cpv. 4 LRTV e art. 24 cpv. 1bis LTC) |
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1 | Il Consiglio federale emana direttive sull'utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione che, secondo il piano nazionale d'attribuzione delle frequenze (art. 25 della L del 30 apr. 199760 sulle telecomunicazioni), sono completamente o parzialmente previste per la diffusione di programmi radiotelevisivi, nonché sul rilascio di concessioni di radiocomunicazione per tali frequenze. |
2 | La Commissione federale delle comunicazioni e le cerchie interessate sono consultate prima dell'emanazione delle direttive. |
3 | Le concessioni di radiocomunicazione per l'utilizzazione delle frequenze secondo il capoverso 1 possono essere messe a pubblico concorso o rilasciate solo se il DATEC ha fissato in base alle direttive secondo il capoverso 1 i dettagli dell'utilizzazione concreta delle frequenze. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 47 Utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione per la diffusione di programmi radiotelevisivi - (art. 54 cpv. 4 LRTV e art. 24 cpv. 1bis LTC) |
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1 | Il Consiglio federale emana direttive sull'utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione che, secondo il piano nazionale d'attribuzione delle frequenze (art. 25 della L del 30 apr. 199760 sulle telecomunicazioni), sono completamente o parzialmente previste per la diffusione di programmi radiotelevisivi, nonché sul rilascio di concessioni di radiocomunicazione per tali frequenze. |
2 | La Commissione federale delle comunicazioni e le cerchie interessate sono consultate prima dell'emanazione delle direttive. |
3 | Le concessioni di radiocomunicazione per l'utilizzazione delle frequenze secondo il capoverso 1 possono essere messe a pubblico concorso o rilasciate solo se il DATEC ha fissato in base alle direttive secondo il capoverso 1 i dettagli dell'utilizzazione concreta delle frequenze. |