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RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) Art. 53 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). |
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 40 [1] Indipendenza - (art. 52a cpv. 1 LPP) |
||||||
| Il perito in materia di previdenza professionale dev'essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. | ||||||
| Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare: | ||||||
| l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso; | ||||||
| una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza; | ||||||
| una stretta relazione familiare o economica con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale; | ||||||
| la partecipazione alla gestione; | ||||||
| l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica a lungo termine; | ||||||
| la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse del perito in materia di previdenza professionale al risultato della verifica; | ||||||
| una subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro. | ||||||
| Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla verifica. Se il perito è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 34 [1] Indipendenza - (art. 52a cpv. 1 LPP) |
||||||
| L'ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. | ||||||
| Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare: | ||||||
| l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso; | ||||||
| una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza; | ||||||
| una relazione stretta del revisore dirigente con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale; | ||||||
| la partecipazione all'attività contabile e la prestazione di altri servizi che comportino il rischio di dover verificare propri lavori in qualità di ufficio di revisione; | ||||||
| l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica; | ||||||
| la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse dell'ufficio di revisione al risultato della verifica; | ||||||
| la subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro. | ||||||
| Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla revisione. Se l'ufficio di revisione è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) Art. 53 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). |
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 40 [1] Indipendenza - (art. 52a cpv. 1 LPP) |
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| Il perito in materia di previdenza professionale dev'essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. | ||||||
| Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare: | ||||||
| l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso; | ||||||
| una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza; | ||||||
| una stretta relazione familiare o economica con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale; | ||||||
| la partecipazione alla gestione; | ||||||
| l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica a lungo termine; | ||||||
| la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse del perito in materia di previdenza professionale al risultato della verifica; | ||||||
| una subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro. | ||||||
| Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla verifica. Se il perito è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) Art. 53 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). |
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 40 [1] Indipendenza - (art. 52a cpv. 1 LPP) |
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| Il perito in materia di previdenza professionale dev'essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. | ||||||
| Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare: | ||||||
| l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso; | ||||||
| una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza; | ||||||
| una stretta relazione familiare o economica con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale; | ||||||
| la partecipazione alla gestione; | ||||||
| l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica a lungo termine; | ||||||
| la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse del perito in materia di previdenza professionale al risultato della verifica; | ||||||
| una subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro. | ||||||
| Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla verifica. Se il perito è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 40 [1] Indipendenza - (art. 52a cpv. 1 LPP) |
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| Il perito in materia di previdenza professionale dev'essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. | ||||||
| Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare: | ||||||
| l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso; | ||||||
| una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza; | ||||||
| una stretta relazione familiare o economica con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale; | ||||||
| la partecipazione alla gestione; | ||||||
| l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica a lungo termine; | ||||||
| la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse del perito in materia di previdenza professionale al risultato della verifica; | ||||||
| una subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro. | ||||||
| Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla verifica. Se il perito è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 37 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). |
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 41 Rapporti con l'autorità di vigilanza - (art. 52e, 62 cpv. 1 e 62a LPP) [1] |
||||||
| Esplicando il suo mandato, il perito deve conformarsi alle direttive dell'autorità di vigilanza. È tenuto ad informare senza indugio l'autorità di vigilanza se la situazione dell'istituto di previdenza richiede un intervento rapido o se il suo mandato scade. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 41 Rapporti con l'autorità di vigilanza - (art. 52e, 62 cpv. 1 e 62a LPP) [1] |
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| Esplicando il suo mandato, il perito deve conformarsi alle direttive dell'autorità di vigilanza. È tenuto ad informare senza indugio l'autorità di vigilanza se la situazione dell'istituto di previdenza richiede un intervento rapido o se il suo mandato scade. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 41 Rapporti con l'autorità di vigilanza - (art. 52e, 62 cpv. 1 e 62a LPP) [1] |
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| Esplicando il suo mandato, il perito deve conformarsi alle direttive dell'autorità di vigilanza. È tenuto ad informare senza indugio l'autorità di vigilanza se la situazione dell'istituto di previdenza richiede un intervento rapido o se il suo mandato scade. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 41 Rapporti con l'autorità di vigilanza - (art. 52e, 62 cpv. 1 e 62a LPP) [1] |
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| Esplicando il suo mandato, il perito deve conformarsi alle direttive dell'autorità di vigilanza. È tenuto ad informare senza indugio l'autorità di vigilanza se la situazione dell'istituto di previdenza richiede un intervento rapido o se il suo mandato scade. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 41 Rapporti con l'autorità di vigilanza - (art. 52e, 62 cpv. 1 e 62a LPP) [1] |
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| Esplicando il suo mandato, il perito deve conformarsi alle direttive dell'autorità di vigilanza. È tenuto ad informare senza indugio l'autorità di vigilanza se la situazione dell'istituto di previdenza richiede un intervento rapido o se il suo mandato scade. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 41 Rapporti con l'autorità di vigilanza - (art. 52e, 62 cpv. 1 e 62a LPP) [1] |
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| Esplicando il suo mandato, il perito deve conformarsi alle direttive dell'autorità di vigilanza. È tenuto ad informare senza indugio l'autorità di vigilanza se la situazione dell'istituto di previdenza richiede un intervento rapido o se il suo mandato scade. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) Art. 74 [1] Particolarità dei rimedi giuridici |
||||||
| Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. | ||||||
| La procedura di ricorso contro le decisioni di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera e è gratuita per gli assicurati salvo che essi procedano in modo temerario o sconsiderato. | ||||||
| Un ricorso contro una decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se il Tribunale amministrativo federale lo decide su richiesta di una parte [2]. [3] | ||||||
| La Commissione di alta vigilanza è legittimata a ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di previdenza professionale. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 14 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109). [2] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10). [3] Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). [4] Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). | ||||||
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RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) Art. 74 [1] Particolarità dei rimedi giuridici |
||||||
| Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. | ||||||
| La procedura di ricorso contro le decisioni di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera e è gratuita per gli assicurati salvo che essi procedano in modo temerario o sconsiderato. | ||||||
| Un ricorso contro una decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se il Tribunale amministrativo federale lo decide su richiesta di una parte [2]. [3] | ||||||
| La Commissione di alta vigilanza è legittimata a ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di previdenza professionale. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 14 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109). [2] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10). [3] Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). [4] Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). | ||||||
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RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) Art. 74 [1] Particolarità dei rimedi giuridici |
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| Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. | ||||||
| La procedura di ricorso contro le decisioni di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera e è gratuita per gli assicurati salvo che essi procedano in modo temerario o sconsiderato. | ||||||
| Un ricorso contro una decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se il Tribunale amministrativo federale lo decide su richiesta di una parte [2]. [3] | ||||||
| La Commissione di alta vigilanza è legittimata a ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di previdenza professionale. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 14 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109). [2] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10). [3] Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). [4] Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). | ||||||
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RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) Art. 74 [1] Particolarità dei rimedi giuridici |
||||||
| Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. | ||||||
| La procedura di ricorso contro le decisioni di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera e è gratuita per gli assicurati salvo che essi procedano in modo temerario o sconsiderato. | ||||||
| Un ricorso contro una decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se il Tribunale amministrativo federale lo decide su richiesta di una parte [2]. [3] | ||||||
| La Commissione di alta vigilanza è legittimata a ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di previdenza professionale. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 14 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109). [2] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10). [3] Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). [4] Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). | ||||||
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RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) Art. 74 [1] Particolarità dei rimedi giuridici |
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| Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. | ||||||
| La procedura di ricorso contro le decisioni di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera e è gratuita per gli assicurati salvo che essi procedano in modo temerario o sconsiderato. | ||||||
| Un ricorso contro una decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se il Tribunale amministrativo federale lo decide su richiesta di una parte [2]. [3] | ||||||
| La Commissione di alta vigilanza è legittimata a ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di previdenza professionale. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 14 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109). [2] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10). [3] Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). [4] Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). | ||||||
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RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) Art. 53 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). |
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 34 [1] Indipendenza - (art. 52a cpv. 1 LPP) |
||||||
| L'ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. | ||||||
| Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare: | ||||||
| l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso; | ||||||
| una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza; | ||||||
| una relazione stretta del revisore dirigente con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale; | ||||||
| la partecipazione all'attività contabile e la prestazione di altri servizi che comportino il rischio di dover verificare propri lavori in qualità di ufficio di revisione; | ||||||
| l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica; | ||||||
| la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse dell'ufficio di revisione al risultato della verifica; | ||||||
| la subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro. | ||||||
| Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla revisione. Se l'ufficio di revisione è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 35 [1] Compiti - (art. 52c cpv. 1 lett. b e c LPP) |
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| Nell'ambito delle verifiche concernenti l'organizzazione e la gestione dell'istituto di previdenza, l'ufficio di revisione attesta altresì l'esistenza di un controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'istituto. | ||||||
| L'ufficio di revisione verifica per campionatura e in funzione dei rischi che le indicazioni di cui all'articolo 48l siano complete e siano state controllate dall'organo supremo. In quanto sia necessario per verificare l'esattezza dei dati, le persone interessate devono rendere nota la propria situazione patrimoniale. | ||||||
| Qualora la gestione, l'amministrazione o l'amministrazione del patrimonio di un istituto di previdenza sia interamente o parzialmente delegata a terzi, l'ufficio di revisione esamina debitamente anche l'attività di questi ultimi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 40 [1] Indipendenza - (art. 52a cpv. 1 LPP) |
||||||
| Il perito in materia di previdenza professionale dev'essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. | ||||||
| Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare: | ||||||
| l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso; | ||||||
| una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza; | ||||||
| una stretta relazione familiare o economica con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale; | ||||||
| la partecipazione alla gestione; | ||||||
| l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica a lungo termine; | ||||||
| la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse del perito in materia di previdenza professionale al risultato della verifica; | ||||||
| una subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro. | ||||||
| Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla verifica. Se il perito è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 40 [1] Indipendenza - (art. 52a cpv. 1 LPP) |
||||||
| Il perito in materia di previdenza professionale dev'essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. | ||||||
| Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare: | ||||||
| l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso; | ||||||
| una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza; | ||||||
| una stretta relazione familiare o economica con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale; | ||||||
| la partecipazione alla gestione; | ||||||
| l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica a lungo termine; | ||||||
| la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse del perito in materia di previdenza professionale al risultato della verifica; | ||||||
| una subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro. | ||||||
| Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla verifica. Se il perito è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 34 [1] Indipendenza - (art. 52a cpv. 1 LPP) |
||||||
| L'ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. | ||||||
| Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare: | ||||||
| l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso; | ||||||
| una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza; | ||||||
| una relazione stretta del revisore dirigente con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale; | ||||||
| la partecipazione all'attività contabile e la prestazione di altri servizi che comportino il rischio di dover verificare propri lavori in qualità di ufficio di revisione; | ||||||
| l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica; | ||||||
| la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse dell'ufficio di revisione al risultato della verifica; | ||||||
| la subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro. | ||||||
| Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla revisione. Se l'ufficio di revisione è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 40 [1] Indipendenza - (art. 52a cpv. 1 LPP) |
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| Il perito in materia di previdenza professionale dev'essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. | ||||||
| Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare: | ||||||
| l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso; | ||||||
| una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza; | ||||||
| una stretta relazione familiare o economica con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale; | ||||||
| la partecipazione alla gestione; | ||||||
| l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica a lungo termine; | ||||||
| la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse del perito in materia di previdenza professionale al risultato della verifica; | ||||||
| una subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro. | ||||||
| Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla verifica. Se il perito è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 34 [1] Indipendenza - (art. 52a cpv. 1 LPP) |
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| L'ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. | ||||||
| Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare: | ||||||
| l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso; | ||||||
| una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza; | ||||||
| una relazione stretta del revisore dirigente con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale; | ||||||
| la partecipazione all'attività contabile e la prestazione di altri servizi che comportino il rischio di dover verificare propri lavori in qualità di ufficio di revisione; | ||||||
| l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica; | ||||||
| la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse dell'ufficio di revisione al risultato della verifica; | ||||||
| la subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro. | ||||||
| Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla revisione. Se l'ufficio di revisione è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 34 [1] Indipendenza - (art. 52a cpv. 1 LPP) |
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| L'ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. | ||||||
| Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare: | ||||||
| l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso; | ||||||
| una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza; | ||||||
| una relazione stretta del revisore dirigente con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale; | ||||||
| la partecipazione all'attività contabile e la prestazione di altri servizi che comportino il rischio di dover verificare propri lavori in qualità di ufficio di revisione; | ||||||
| l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica; | ||||||
| la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse dell'ufficio di revisione al risultato della verifica; | ||||||
| la subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro. | ||||||
| Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla revisione. Se l'ufficio di revisione è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 40 [1] Indipendenza - (art. 52a cpv. 1 LPP) |
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| Il perito in materia di previdenza professionale dev'essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. | ||||||
| Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare: | ||||||
| l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso; | ||||||
| una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza; | ||||||
| una stretta relazione familiare o economica con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale; | ||||||
| la partecipazione alla gestione; | ||||||
| l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica a lungo termine; | ||||||
| la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse del perito in materia di previdenza professionale al risultato della verifica; | ||||||
| una subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro. | ||||||
| Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla verifica. Se il perito è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 35 [1] Compiti - (art. 52c cpv. 1 lett. b e c LPP) |
||||||
| Nell'ambito delle verifiche concernenti l'organizzazione e la gestione dell'istituto di previdenza, l'ufficio di revisione attesta altresì l'esistenza di un controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'istituto. | ||||||
| L'ufficio di revisione verifica per campionatura e in funzione dei rischi che le indicazioni di cui all'articolo 48l siano complete e siano state controllate dall'organo supremo. In quanto sia necessario per verificare l'esattezza dei dati, le persone interessate devono rendere nota la propria situazione patrimoniale. | ||||||
| Qualora la gestione, l'amministrazione o l'amministrazione del patrimonio di un istituto di previdenza sia interamente o parzialmente delegata a terzi, l'ufficio di revisione esamina debitamente anche l'attività di questi ultimi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 40 [1] Indipendenza - (art. 52a cpv. 1 LPP) |
||||||
| Il perito in materia di previdenza professionale dev'essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. | ||||||
| Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare: | ||||||
| l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso; | ||||||
| una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza; | ||||||
| una stretta relazione familiare o economica con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale; | ||||||
| la partecipazione alla gestione; | ||||||
| l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica a lungo termine; | ||||||
| la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse del perito in materia di previdenza professionale al risultato della verifica; | ||||||
| una subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro. | ||||||
| Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla verifica. Se il perito è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) Art. 53 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). |
|
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) Art. 53 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). |
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 34 [1] Indipendenza - (art. 52a cpv. 1 LPP) |
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| L'ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. | ||||||
| Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare: | ||||||
| l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso; | ||||||
| una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza; | ||||||
| una relazione stretta del revisore dirigente con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale; | ||||||
| la partecipazione all'attività contabile e la prestazione di altri servizi che comportino il rischio di dover verificare propri lavori in qualità di ufficio di revisione; | ||||||
| l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica; | ||||||
| la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse dell'ufficio di revisione al risultato della verifica; | ||||||
| la subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro. | ||||||
| Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla revisione. Se l'ufficio di revisione è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 34 [1] Indipendenza - (art. 52a cpv. 1 LPP) |
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| L'ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. | ||||||
| Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare: | ||||||
| l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso; | ||||||
| una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza; | ||||||
| una relazione stretta del revisore dirigente con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale; | ||||||
| la partecipazione all'attività contabile e la prestazione di altri servizi che comportino il rischio di dover verificare propri lavori in qualità di ufficio di revisione; | ||||||
| l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica; | ||||||
| la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse dell'ufficio di revisione al risultato della verifica; | ||||||
| la subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro. | ||||||
| Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla revisione. Se l'ufficio di revisione è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 40 [1] Indipendenza - (art. 52a cpv. 1 LPP) |
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| Il perito in materia di previdenza professionale dev'essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. | ||||||
| Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare: | ||||||
| l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso; | ||||||
| una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza; | ||||||
| una stretta relazione familiare o economica con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale; | ||||||
| la partecipazione alla gestione; | ||||||
| l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica a lungo termine; | ||||||
| la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse del perito in materia di previdenza professionale al risultato della verifica; | ||||||
| una subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro. | ||||||
| Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla verifica. Se il perito è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 40 [1] Indipendenza - (art. 52a cpv. 1 LPP) |
||||||
| Il perito in materia di previdenza professionale dev'essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. | ||||||
| Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare: | ||||||
| l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso; | ||||||
| una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza; | ||||||
| una stretta relazione familiare o economica con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale; | ||||||
| la partecipazione alla gestione; | ||||||
| l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica a lungo termine; | ||||||
| la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse del perito in materia di previdenza professionale al risultato della verifica; | ||||||
| una subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro. | ||||||
| Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla verifica. Se il perito è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 34 [1] Indipendenza - (art. 52a cpv. 1 LPP) |
||||||
| L'ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. | ||||||
| Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare: | ||||||
| l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso; | ||||||
| una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza; | ||||||
| una relazione stretta del revisore dirigente con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale; | ||||||
| la partecipazione all'attività contabile e la prestazione di altri servizi che comportino il rischio di dover verificare propri lavori in qualità di ufficio di revisione; | ||||||
| l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica; | ||||||
| la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse dell'ufficio di revisione al risultato della verifica; | ||||||
| la subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro. | ||||||
| Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla revisione. Se l'ufficio di revisione è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) Art. 53 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). |
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 34 [1] Indipendenza - (art. 52a cpv. 1 LPP) |
||||||
| L'ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. | ||||||
| Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare: | ||||||
| l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso; | ||||||
| una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza; | ||||||
| una relazione stretta del revisore dirigente con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale; | ||||||
| la partecipazione all'attività contabile e la prestazione di altri servizi che comportino il rischio di dover verificare propri lavori in qualità di ufficio di revisione; | ||||||
| l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica; | ||||||
| la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse dell'ufficio di revisione al risultato della verifica; | ||||||
| la subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro. | ||||||
| Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla revisione. Se l'ufficio di revisione è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 34 [1] Indipendenza - (art. 52a cpv. 1 LPP) |
||||||
| L'ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. | ||||||
| Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare: | ||||||
| l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso; | ||||||
| una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza; | ||||||
| una relazione stretta del revisore dirigente con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale; | ||||||
| la partecipazione all'attività contabile e la prestazione di altri servizi che comportino il rischio di dover verificare propri lavori in qualità di ufficio di revisione; | ||||||
| l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica; | ||||||
| la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse dell'ufficio di revisione al risultato della verifica; | ||||||
| la subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro. | ||||||
| Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla revisione. Se l'ufficio di revisione è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 40 [1] Indipendenza - (art. 52a cpv. 1 LPP) |
||||||
| Il perito in materia di previdenza professionale dev'essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. | ||||||
| Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare: | ||||||
| l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso; | ||||||
| una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza; | ||||||
| una stretta relazione familiare o economica con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale; | ||||||
| la partecipazione alla gestione; | ||||||
| l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica a lungo termine; | ||||||
| la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse del perito in materia di previdenza professionale al risultato della verifica; | ||||||
| una subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro. | ||||||
| Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla verifica. Se il perito è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 34 [1] Indipendenza - (art. 52a cpv. 1 LPP) |
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| L'ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. | ||||||
| Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare: | ||||||
| l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso; | ||||||
| una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza; | ||||||
| una relazione stretta del revisore dirigente con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale; | ||||||
| la partecipazione all'attività contabile e la prestazione di altri servizi che comportino il rischio di dover verificare propri lavori in qualità di ufficio di revisione; | ||||||
| l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica; | ||||||
| la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse dell'ufficio di revisione al risultato della verifica; | ||||||
| la subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro. | ||||||
| Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla revisione. Se l'ufficio di revisione è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 3 Determinazione del salario coordinato - (art. 7 cpv. 2 e 8 LPP) |
||||||
| Nel suo regolamento l'istituto di previdenza può derogare al salario determinante nell'AVS: | ||||||
| facendo astrazione di elementi occasionali del salario; | ||||||
| fissando anticipatamente il salario coordinato annuo in base all'ultimo salario annuo noto; si deve tuttavia tener conto dei cambiamenti già convenuti per l'anno in corso; | ||||||
| determinando il salario coordinato in modo forfettario, in quelle professioni in cui le condizioni d'occupazione e di retribuzione sono irregolari, in base al salario medio di ogni categoria professionale. | ||||||
| L'istituto di previdenza può pure derogare al salario annuo e determinare il salario coordinato basandosi sul salario versato per un determinato periodo di pagamento. Gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP devono allora essere convertiti per il corrispondente periodo di pagamento. Se il salario diventa temporaneamente inferiore all'importo limite minimo, il salariato resta comunque sottoposto all'assicurazione obbligatoria. | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 40 [1] Indipendenza - (art. 52a cpv. 1 LPP) |
||||||
| Il perito in materia di previdenza professionale dev'essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. | ||||||
| Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare: | ||||||
| l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso; | ||||||
| una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza; | ||||||
| una stretta relazione familiare o economica con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale; | ||||||
| la partecipazione alla gestione; | ||||||
| l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica a lungo termine; | ||||||
| la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse del perito in materia di previdenza professionale al risultato della verifica; | ||||||
| una subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro. | ||||||
| Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla verifica. Se il perito è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 40 [1] Indipendenza - (art. 52a cpv. 1 LPP) |
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| Il perito in materia di previdenza professionale dev'essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. | ||||||
| Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare: | ||||||
| l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso; | ||||||
| una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza; | ||||||
| una stretta relazione familiare o economica con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale; | ||||||
| la partecipazione alla gestione; | ||||||
| l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica a lungo termine; | ||||||
| la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse del perito in materia di previdenza professionale al risultato della verifica; | ||||||
| una subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro. | ||||||
| Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla verifica. Se il perito è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) Art. 51 Amministrazione paritetica |
||||||
| I lavoratori e i datori di lavoro hanno il diritto di designare lo stesso numero di rappresentanti nell'organo supremo dell'istituto di previdenza. [1] | ||||||
| L'istituto di previdenza deve garantire il buon funzionamento dell'amministrazione paritetica. Devono essere in particolare disciplinate: | ||||||
| la designazione dei rappresentanti degli assicurati; | ||||||
| l'adeguata rappresentanza delle diverse categorie di lavoratori; | ||||||
| l'amministrazione paritetica del patrimonio; | ||||||
| la procedura in caso di parità di voti. | ||||||
| Gli assicurati designano i loro rappresentanti direttamente o mediante delegati. Se la struttura dell'istituto di previdenza, in particolare in caso di fondazioni collettive, non lo consente, l'autorità di vigilanza può ammettere altre forme di rappresentanza. La presidenza dell'organo paritetico è assunta a turno da un rappresentante dei lavoratori e dei datori di lavoro. L'organo paritetico può tuttavia disciplinare diversamente l'attribuzione della presidenza. [2] | ||||||
| Se la procedura applicabile in caso di parità di voti non è ancora disciplinata, la decisione spetta a un arbitro neutrale, designato di comune intesa. Mancando l'intesa, l'arbitro è designato dall'autorità di vigilanza. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). [3] Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7339). [4] Introdotti dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP) (RU 2004 1677; FF 2000 2341). Abrogati dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) Art. 67 Copertura dei rischi |
||||||
| Gli istituti di previdenza decidono se assumono essi stessi la copertura dei rischi oppure se l'affidano, interamente o parzialmente, a un istituto di assicurazione sottoposto alla sorveglianza in materia di assicurazioni o, alle condizioni stabilite dal Consiglio federale, a un istituto d'assicurazione di diritto pubblico. | ||||||
| Possono assumere essi stessi la copertura dei rischi se adempiono le condizioni poste dal Consiglio federale. | ||||||
|
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) Art. 68 Contratti di assicurazione tra istituti di previdenza e istituti di assicurazione |
||||||
| Gli istituti di assicurazione che intendono assumere la copertura dei rischi per istituti di previdenza registrati secondo la presente legge devono includere nelle loro offerte tariffe che coprano soltanto i rischi morte e invalidità legalmente prescritti. Il Consiglio federale disciplina i particolari. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Gli istituti di assicurazione devono fornire agli istituti di previdenza le indicazioni necessarie affinché questi ultimi possano garantire la trasparenza richiesta dall'articolo 65a. [2] | ||||||
| Rientrano in particolare in queste indicazioni anche: | ||||||
| un conteggio annuo comprensibile concernente la partecipazione alle eccedenze; il conteggio deve mostrare in particolare su quale base è stata calcolata la partecipazione alle eccedenze e secondo quali principi è stata suddivisa; | ||||||
| una distinta delle spese di amministrazione; il Consiglio federale emana le disposizioni relative alle modalità di scritturazione. [3] | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. n. II 3 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233). [2] Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). [3] Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) Art. 67 Copertura dei rischi |
||||||
| Gli istituti di previdenza decidono se assumono essi stessi la copertura dei rischi oppure se l'affidano, interamente o parzialmente, a un istituto di assicurazione sottoposto alla sorveglianza in materia di assicurazioni o, alle condizioni stabilite dal Consiglio federale, a un istituto d'assicurazione di diritto pubblico. | ||||||
| Possono assumere essi stessi la copertura dei rischi se adempiono le condizioni poste dal Consiglio federale. | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 40 [1] Indipendenza - (art. 52a cpv. 1 LPP) |
||||||
| Il perito in materia di previdenza professionale dev'essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. | ||||||
| Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare: | ||||||
| l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso; | ||||||
| una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza; | ||||||
| una stretta relazione familiare o economica con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale; | ||||||
| la partecipazione alla gestione; | ||||||
| l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica a lungo termine; | ||||||
| la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse del perito in materia di previdenza professionale al risultato della verifica; | ||||||
| una subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro. | ||||||
| Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla verifica. Se il perito è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) Art. 53 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). |
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 40 [1] Indipendenza - (art. 52a cpv. 1 LPP) |
||||||
| Il perito in materia di previdenza professionale dev'essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. | ||||||
| Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare: | ||||||
| l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso; | ||||||
| una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza; | ||||||
| una stretta relazione familiare o economica con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale; | ||||||
| la partecipazione alla gestione; | ||||||
| l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica a lungo termine; | ||||||
| la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse del perito in materia di previdenza professionale al risultato della verifica; | ||||||
| una subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro. | ||||||
| Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla verifica. Se il perito è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) Art. 53 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). |
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 40 [1] Indipendenza - (art. 52a cpv. 1 LPP) |
||||||
| Il perito in materia di previdenza professionale dev'essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. | ||||||
| Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare: | ||||||
| l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso; | ||||||
| una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza; | ||||||
| una stretta relazione familiare o economica con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale; | ||||||
| la partecipazione alla gestione; | ||||||
| l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica a lungo termine; | ||||||
| la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse del perito in materia di previdenza professionale al risultato della verifica; | ||||||
| una subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro. | ||||||
| Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla verifica. Se il perito è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 40 [1] Indipendenza - (art. 52a cpv. 1 LPP) |
||||||
| Il perito in materia di previdenza professionale dev'essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. | ||||||
| Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare: | ||||||
| l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso; | ||||||
| una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza; | ||||||
| una stretta relazione familiare o economica con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale; | ||||||
| la partecipazione alla gestione; | ||||||
| l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica a lungo termine; | ||||||
| la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse del perito in materia di previdenza professionale al risultato della verifica; | ||||||
| una subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro. | ||||||
| Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla verifica. Se il perito è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) Art. 40 [1] Indipendenza - (art. 52a cpv. 1 LPP) |
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| Il perito in materia di previdenza professionale dev'essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. | ||||||
| Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare: | ||||||
| l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso; | ||||||
| una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza; | ||||||
| una stretta relazione familiare o economica con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale; | ||||||
| la partecipazione alla gestione; | ||||||
| l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica a lungo termine; | ||||||
| la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse del perito in materia di previdenza professionale al risultato della verifica; | ||||||
| una subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro. | ||||||
| Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla verifica. Se il perito è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). | ||||||