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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 82 Principio |
||||||
| Il Tribunale federale giudica i ricorsi: | ||||||
| contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; | ||||||
| contro gli atti normativi cantonali; | ||||||
| concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici |
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| I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: | ||||||
| in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza; | ||||||
| in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali. | ||||||
| I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 89 Diritto di ricorso |
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| Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. | ||||||
| Hanno inoltre diritto di ricorrere: | ||||||
| la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; | ||||||
| in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; | ||||||
| i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; | ||||||
| le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. | ||||||
| In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 107 Sentenza |
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| Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. | ||||||
| Se accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all'autorità che ha deciso in prima istanza. | ||||||
| Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale o dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d'estradizione concerne una persona sulla cui domanda d'asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato. [1] | ||||||
| Sui ricorsi interposti contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195419 sui brevetti, il Tribunale federale decide entro un mese dalla presentazione del ricorso. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [2] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). | ||||||
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RS 131.214 Costituzione del Cantone di Uri, del 28 ottobre 1984 Art. 88 Elezione |
||||||
| Ogni Comune politico elegge tanti deputati quanti gli spettano. Nei Comuni cui spettano cinque o più deputati, si applica il sistema proporzionale, negli altri, il sistema maggioritario. [1] La legge disciplina i particolari. [2]Disposizione transitoriaLa legge dev'essere sottoposta al voto del Popolo entro due anni dall'accettazione della presenta modifica costituzionale. Sino all'entrata in vigore di tale legge, il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema maggioritario. | ||||||
| I 64 seggi sono ripartiti fra i Comuni politici secondo la loro popolazione svizzera residente, calcolata in base al più recente censimento federale. Si applicano le seguenti regole: | ||||||
| il numero della popolazione svizzera del Cantone è diviso per 64. I Comuni in cui il numero della popolazione svizzera non supera il quoziente così ottenuto, arrotondato al numero intero immediatamente superiore, ottengono un seggio e non entrano più in considerazione per la ripartizione ulteriore; | ||||||
| i seggi restanti sono ripartiti fra gli altri Comuni dividendo il numero della popolazione svizzera di questi Comuni per il numero dei seggi non ancora assegnati. Ognuno di questi Comuni ottiene tanti seggi quante volte il numero della sua popolazione contiene il quoziente così ottenuto; | ||||||
| i seggi rimanenti spettano ai Comuni con i resti maggiori, in ordine decrescente. | ||||||
| [1] Per. accettato nella votazione popolare del 19 mag. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019. Garanzia dell'AF dell'11 mar. 2020 (FF 2020 4199art. 1 n. 2 137). [2] Accettato nella votazione popolare del 24 set. 1989, in vigore dal 24 set. 1989. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1990 (FF 1990 III 1541art. 1 n. 2, II 353). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
||||||
| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
||||||
| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
|
RS 131.214 Costituzione del Cantone di Uri, del 28 ottobre 1984 Art. 87 Statuto e composizione |
||||||
| Il Gran Consiglio è l'autorità cantonale che, in rappresentanza del Popolo, esercita il potere legislativo. Ha l'alta vigilanza su tutte le autorità che assumono compiti cantonali. | ||||||
| Il Gran Consiglio si compone di 64 deputati. | ||||||
|
RS 131.214 Costituzione del Cantone di Uri, del 28 ottobre 1984 Art. 88 Elezione |
||||||
| Ogni Comune politico elegge tanti deputati quanti gli spettano. Nei Comuni cui spettano cinque o più deputati, si applica il sistema proporzionale, negli altri, il sistema maggioritario. [1] La legge disciplina i particolari. [2]Disposizione transitoriaLa legge dev'essere sottoposta al voto del Popolo entro due anni dall'accettazione della presenta modifica costituzionale. Sino all'entrata in vigore di tale legge, il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema maggioritario. | ||||||
| I 64 seggi sono ripartiti fra i Comuni politici secondo la loro popolazione svizzera residente, calcolata in base al più recente censimento federale. Si applicano le seguenti regole: | ||||||
| il numero della popolazione svizzera del Cantone è diviso per 64. I Comuni in cui il numero della popolazione svizzera non supera il quoziente così ottenuto, arrotondato al numero intero immediatamente superiore, ottengono un seggio e non entrano più in considerazione per la ripartizione ulteriore; | ||||||
| i seggi restanti sono ripartiti fra gli altri Comuni dividendo il numero della popolazione svizzera di questi Comuni per il numero dei seggi non ancora assegnati. Ognuno di questi Comuni ottiene tanti seggi quante volte il numero della sua popolazione contiene il quoziente così ottenuto; | ||||||
| i seggi rimanenti spettano ai Comuni con i resti maggiori, in ordine decrescente. | ||||||
| [1] Per. accettato nella votazione popolare del 19 mag. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019. Garanzia dell'AF dell'11 mar. 2020 (FF 2020 4199art. 1 n. 2 137). [2] Accettato nella votazione popolare del 24 set. 1989, in vigore dal 24 set. 1989. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1990 (FF 1990 III 1541art. 1 n. 2, II 353). | ||||||
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RS 131.214 Costituzione del Cantone di Uri, del 28 ottobre 1984 Art. 88 Elezione |
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| Ogni Comune politico elegge tanti deputati quanti gli spettano. Nei Comuni cui spettano cinque o più deputati, si applica il sistema proporzionale, negli altri, il sistema maggioritario. [1] La legge disciplina i particolari. [2]Disposizione transitoriaLa legge dev'essere sottoposta al voto del Popolo entro due anni dall'accettazione della presenta modifica costituzionale. Sino all'entrata in vigore di tale legge, il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema maggioritario. | ||||||
| I 64 seggi sono ripartiti fra i Comuni politici secondo la loro popolazione svizzera residente, calcolata in base al più recente censimento federale. Si applicano le seguenti regole: | ||||||
| il numero della popolazione svizzera del Cantone è diviso per 64. I Comuni in cui il numero della popolazione svizzera non supera il quoziente così ottenuto, arrotondato al numero intero immediatamente superiore, ottengono un seggio e non entrano più in considerazione per la ripartizione ulteriore; | ||||||
| i seggi restanti sono ripartiti fra gli altri Comuni dividendo il numero della popolazione svizzera di questi Comuni per il numero dei seggi non ancora assegnati. Ognuno di questi Comuni ottiene tanti seggi quante volte il numero della sua popolazione contiene il quoziente così ottenuto; | ||||||
| i seggi rimanenti spettano ai Comuni con i resti maggiori, in ordine decrescente. | ||||||
| [1] Per. accettato nella votazione popolare del 19 mag. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019. Garanzia dell'AF dell'11 mar. 2020 (FF 2020 4199art. 1 n. 2 137). [2] Accettato nella votazione popolare del 24 set. 1989, in vigore dal 24 set. 1989. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1990 (FF 1990 III 1541art. 1 n. 2, II 353). | ||||||
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RS 131.214 Costituzione del Cantone di Uri, del 28 ottobre 1984 Art. 87 Statuto e composizione |
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| Il Gran Consiglio è l'autorità cantonale che, in rappresentanza del Popolo, esercita il potere legislativo. Ha l'alta vigilanza su tutte le autorità che assumono compiti cantonali. | ||||||
| Il Gran Consiglio si compone di 64 deputati. | ||||||
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RS 131.214 Costituzione del Cantone di Uri, del 28 ottobre 1984 Art. 88 Elezione |
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| Ogni Comune politico elegge tanti deputati quanti gli spettano. Nei Comuni cui spettano cinque o più deputati, si applica il sistema proporzionale, negli altri, il sistema maggioritario. [1] La legge disciplina i particolari. [2]Disposizione transitoriaLa legge dev'essere sottoposta al voto del Popolo entro due anni dall'accettazione della presenta modifica costituzionale. Sino all'entrata in vigore di tale legge, il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema maggioritario. | ||||||
| I 64 seggi sono ripartiti fra i Comuni politici secondo la loro popolazione svizzera residente, calcolata in base al più recente censimento federale. Si applicano le seguenti regole: | ||||||
| il numero della popolazione svizzera del Cantone è diviso per 64. I Comuni in cui il numero della popolazione svizzera non supera il quoziente così ottenuto, arrotondato al numero intero immediatamente superiore, ottengono un seggio e non entrano più in considerazione per la ripartizione ulteriore; | ||||||
| i seggi restanti sono ripartiti fra gli altri Comuni dividendo il numero della popolazione svizzera di questi Comuni per il numero dei seggi non ancora assegnati. Ognuno di questi Comuni ottiene tanti seggi quante volte il numero della sua popolazione contiene il quoziente così ottenuto; | ||||||
| i seggi rimanenti spettano ai Comuni con i resti maggiori, in ordine decrescente. | ||||||
| [1] Per. accettato nella votazione popolare del 19 mag. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019. Garanzia dell'AF dell'11 mar. 2020 (FF 2020 4199art. 1 n. 2 137). [2] Accettato nella votazione popolare del 24 set. 1989, in vigore dal 24 set. 1989. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1990 (FF 1990 III 1541art. 1 n. 2, II 353). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 39 Esercizio dei diritti politici |
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| La Confederazione disciplina l'esercizio dei diritti politici in materia federale e i Cantoni in materia cantonale e comunale. | ||||||
| I diritti politici si esercitano nel luogo di domicilio. La Confederazione e i Cantoni possono prevedere eccezioni. | ||||||
| Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone. | ||||||
| I Cantoni possono prevedere che i neodomiciliati esercitino il diritto di voto in materia cantonale e comunale soltanto dopo un termine d'attesa che non può superare tre mesi. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 51 Costituzioni cantonali |
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| Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. | ||||||
| Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 51 Costituzioni cantonali |
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| Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. | ||||||
| Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 51 Costituzioni cantonali |
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| Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. | ||||||
| Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29a [1] Garanzia della via giudiziaria |
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| Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 8 mar. 2005 - RU 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 149 Composizione ed elezione del Consiglio nazionale |
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| Il Consiglio nazionale è composto di 200 deputati del Popolo. | ||||||
| I deputati sono eletti dal Popolo a suffragio diretto secondo il sistema proporzionale. Ogni quadriennio si procede al rinnovo integrale. | ||||||
| Ogni Cantone forma un circondario elettorale. | ||||||
| I seggi sono ripartiti tra i Cantoni proporzionalmente alla loro popolazione. Ogni Cantone ha diritto almeno a un seggio. | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 16 [1] Ripartizione dei seggi tra i Cantoni |
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| Per la ripartizione tra i Cantoni dei seggi del Consiglio nazionale sono determinanti i dati sulla popolazione residente delle rilevazioni basate sui registri effettuate nel primo anno civile successivo alle ultime elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale nel quadro del censimento della popolazione ai sensi della legge del 22 giugno 2007 [2] sul censimento. | ||||||
| In base all'attestazione vincolante dei dati sulla popolazione residente ai sensi dell'articolo 13 della legge del 22 giugno 2007 sul censimento, il Consiglio federale stabilisce in maniera vincolante il numero dei seggi spettante a ciascun Cantone alle successive elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 17 n. 1 della LF del 22 giu. 2007 sul censimento, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6743; FF 2007 55). [2] RS 431.112 | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
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| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 149 Composizione ed elezione del Consiglio nazionale |
||||||
| Il Consiglio nazionale è composto di 200 deputati del Popolo. | ||||||
| I deputati sono eletti dal Popolo a suffragio diretto secondo il sistema proporzionale. Ogni quadriennio si procede al rinnovo integrale. | ||||||
| Ogni Cantone forma un circondario elettorale. | ||||||
| I seggi sono ripartiti tra i Cantoni proporzionalmente alla loro popolazione. Ogni Cantone ha diritto almeno a un seggio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 1 Confederazione Svizzera |
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| Il Popolo svizzero e i Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città e Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura costituiscono la Confederazione Svizzera. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 3 Federalismo |
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| I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 42 Compiti della Confederazione |
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| La Confederazione adempie i compiti che le sono assegnati dalla Costituzione. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). | ||||||
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RS 131.214 Costituzione del Cantone di Uri, del 28 ottobre 1984 Art. 88 Elezione |
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| Ogni Comune politico elegge tanti deputati quanti gli spettano. Nei Comuni cui spettano cinque o più deputati, si applica il sistema proporzionale, negli altri, il sistema maggioritario. [1] La legge disciplina i particolari. [2]Disposizione transitoriaLa legge dev'essere sottoposta al voto del Popolo entro due anni dall'accettazione della presenta modifica costituzionale. Sino all'entrata in vigore di tale legge, il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema maggioritario. | ||||||
| I 64 seggi sono ripartiti fra i Comuni politici secondo la loro popolazione svizzera residente, calcolata in base al più recente censimento federale. Si applicano le seguenti regole: | ||||||
| il numero della popolazione svizzera del Cantone è diviso per 64. I Comuni in cui il numero della popolazione svizzera non supera il quoziente così ottenuto, arrotondato al numero intero immediatamente superiore, ottengono un seggio e non entrano più in considerazione per la ripartizione ulteriore; | ||||||
| i seggi restanti sono ripartiti fra gli altri Comuni dividendo il numero della popolazione svizzera di questi Comuni per il numero dei seggi non ancora assegnati. Ognuno di questi Comuni ottiene tanti seggi quante volte il numero della sua popolazione contiene il quoziente così ottenuto; | ||||||
| i seggi rimanenti spettano ai Comuni con i resti maggiori, in ordine decrescente. | ||||||
| [1] Per. accettato nella votazione popolare del 19 mag. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019. Garanzia dell'AF dell'11 mar. 2020 (FF 2020 4199art. 1 n. 2 137). [2] Accettato nella votazione popolare del 24 set. 1989, in vigore dal 24 set. 1989. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1990 (FF 1990 III 1541art. 1 n. 2, II 353). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 51 Costituzioni cantonali |
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| Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. | ||||||
| Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 131.214 Costituzione del Cantone di Uri, del 28 ottobre 1984 Art. 88 Elezione |
||||||
| Ogni Comune politico elegge tanti deputati quanti gli spettano. Nei Comuni cui spettano cinque o più deputati, si applica il sistema proporzionale, negli altri, il sistema maggioritario. [1] La legge disciplina i particolari. [2]Disposizione transitoriaLa legge dev'essere sottoposta al voto del Popolo entro due anni dall'accettazione della presenta modifica costituzionale. Sino all'entrata in vigore di tale legge, il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema maggioritario. | ||||||
| I 64 seggi sono ripartiti fra i Comuni politici secondo la loro popolazione svizzera residente, calcolata in base al più recente censimento federale. Si applicano le seguenti regole: | ||||||
| il numero della popolazione svizzera del Cantone è diviso per 64. I Comuni in cui il numero della popolazione svizzera non supera il quoziente così ottenuto, arrotondato al numero intero immediatamente superiore, ottengono un seggio e non entrano più in considerazione per la ripartizione ulteriore; | ||||||
| i seggi restanti sono ripartiti fra gli altri Comuni dividendo il numero della popolazione svizzera di questi Comuni per il numero dei seggi non ancora assegnati. Ognuno di questi Comuni ottiene tanti seggi quante volte il numero della sua popolazione contiene il quoziente così ottenuto; | ||||||
| i seggi rimanenti spettano ai Comuni con i resti maggiori, in ordine decrescente. | ||||||
| [1] Per. accettato nella votazione popolare del 19 mag. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019. Garanzia dell'AF dell'11 mar. 2020 (FF 2020 4199art. 1 n. 2 137). [2] Accettato nella votazione popolare del 24 set. 1989, in vigore dal 24 set. 1989. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1990 (FF 1990 III 1541art. 1 n. 2, II 353). | ||||||
|
RS 131.214 Costituzione del Cantone di Uri, del 28 ottobre 1984 Art. 88 Elezione |
||||||
| Ogni Comune politico elegge tanti deputati quanti gli spettano. Nei Comuni cui spettano cinque o più deputati, si applica il sistema proporzionale, negli altri, il sistema maggioritario. [1] La legge disciplina i particolari. [2]Disposizione transitoriaLa legge dev'essere sottoposta al voto del Popolo entro due anni dall'accettazione della presenta modifica costituzionale. Sino all'entrata in vigore di tale legge, il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema maggioritario. | ||||||
| I 64 seggi sono ripartiti fra i Comuni politici secondo la loro popolazione svizzera residente, calcolata in base al più recente censimento federale. Si applicano le seguenti regole: | ||||||
| il numero della popolazione svizzera del Cantone è diviso per 64. I Comuni in cui il numero della popolazione svizzera non supera il quoziente così ottenuto, arrotondato al numero intero immediatamente superiore, ottengono un seggio e non entrano più in considerazione per la ripartizione ulteriore; | ||||||
| i seggi restanti sono ripartiti fra gli altri Comuni dividendo il numero della popolazione svizzera di questi Comuni per il numero dei seggi non ancora assegnati. Ognuno di questi Comuni ottiene tanti seggi quante volte il numero della sua popolazione contiene il quoziente così ottenuto; | ||||||
| i seggi rimanenti spettano ai Comuni con i resti maggiori, in ordine decrescente. | ||||||
| [1] Per. accettato nella votazione popolare del 19 mag. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019. Garanzia dell'AF dell'11 mar. 2020 (FF 2020 4199art. 1 n. 2 137). [2] Accettato nella votazione popolare del 24 set. 1989, in vigore dal 24 set. 1989. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1990 (FF 1990 III 1541art. 1 n. 2, II 353). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
||||||
| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 131.214 Costituzione del Cantone di Uri, del 28 ottobre 1984 Art. 88 Elezione |
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| Ogni Comune politico elegge tanti deputati quanti gli spettano. Nei Comuni cui spettano cinque o più deputati, si applica il sistema proporzionale, negli altri, il sistema maggioritario. [1] La legge disciplina i particolari. [2]Disposizione transitoriaLa legge dev'essere sottoposta al voto del Popolo entro due anni dall'accettazione della presenta modifica costituzionale. Sino all'entrata in vigore di tale legge, il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema maggioritario. | ||||||
| I 64 seggi sono ripartiti fra i Comuni politici secondo la loro popolazione svizzera residente, calcolata in base al più recente censimento federale. Si applicano le seguenti regole: | ||||||
| il numero della popolazione svizzera del Cantone è diviso per 64. I Comuni in cui il numero della popolazione svizzera non supera il quoziente così ottenuto, arrotondato al numero intero immediatamente superiore, ottengono un seggio e non entrano più in considerazione per la ripartizione ulteriore; | ||||||
| i seggi restanti sono ripartiti fra gli altri Comuni dividendo il numero della popolazione svizzera di questi Comuni per il numero dei seggi non ancora assegnati. Ognuno di questi Comuni ottiene tanti seggi quante volte il numero della sua popolazione contiene il quoziente così ottenuto; | ||||||
| i seggi rimanenti spettano ai Comuni con i resti maggiori, in ordine decrescente. | ||||||
| [1] Per. accettato nella votazione popolare del 19 mag. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019. Garanzia dell'AF dell'11 mar. 2020 (FF 2020 4199art. 1 n. 2 137). [2] Accettato nella votazione popolare del 24 set. 1989, in vigore dal 24 set. 1989. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1990 (FF 1990 III 1541art. 1 n. 2, II 353). | ||||||
|
RS 131.214 Costituzione del Cantone di Uri, del 28 ottobre 1984 Art. 30 Elezioni e votazioni |
||||||
| Le elezioni e le votazioni del Cantone si svolgono alle urne. [1] | ||||||
| ... [2] Le elezioni al Gran Consiglio secondo il sistema proporzionale si svolgono alle urne. [3] | ||||||
| La legge comunale disciplina le votazioni e le elezioni dei Comuni. [4] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 25 nov. 2018, in vigore dal 1° giu. 2023. Garanzia dell'AF del 16 set. 2019 (FF 2019 5687art. 1 3251). Fino al 31.05.2023: «Le elezioni e le votazioni del Cantone e dei distretti giudiziari si svolgono alle urne.». [2] Abrogato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, con effetto dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272art. 1 979). [3] Accettato nella votazione popolare del 24 set. 1989, in vigore dal 24 set. 1989. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1990 (FF 1990 III 1541art. 1 n. 2, II 353). [4] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272art. 1 979). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 131.214 Costituzione del Cantone di Uri, del 28 ottobre 1984 Art. 88 Elezione |
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| Ogni Comune politico elegge tanti deputati quanti gli spettano. Nei Comuni cui spettano cinque o più deputati, si applica il sistema proporzionale, negli altri, il sistema maggioritario. [1] La legge disciplina i particolari. [2]Disposizione transitoriaLa legge dev'essere sottoposta al voto del Popolo entro due anni dall'accettazione della presenta modifica costituzionale. Sino all'entrata in vigore di tale legge, il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema maggioritario. | ||||||
| I 64 seggi sono ripartiti fra i Comuni politici secondo la loro popolazione svizzera residente, calcolata in base al più recente censimento federale. Si applicano le seguenti regole: | ||||||
| il numero della popolazione svizzera del Cantone è diviso per 64. I Comuni in cui il numero della popolazione svizzera non supera il quoziente così ottenuto, arrotondato al numero intero immediatamente superiore, ottengono un seggio e non entrano più in considerazione per la ripartizione ulteriore; | ||||||
| i seggi restanti sono ripartiti fra gli altri Comuni dividendo il numero della popolazione svizzera di questi Comuni per il numero dei seggi non ancora assegnati. Ognuno di questi Comuni ottiene tanti seggi quante volte il numero della sua popolazione contiene il quoziente così ottenuto; | ||||||
| i seggi rimanenti spettano ai Comuni con i resti maggiori, in ordine decrescente. | ||||||
| [1] Per. accettato nella votazione popolare del 19 mag. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019. Garanzia dell'AF dell'11 mar. 2020 (FF 2020 4199art. 1 n. 2 137). [2] Accettato nella votazione popolare del 24 set. 1989, in vigore dal 24 set. 1989. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1990 (FF 1990 III 1541art. 1 n. 2, II 353). | ||||||
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RS 131.214 Costituzione del Cantone di Uri, del 28 ottobre 1984 Art. 30 Elezioni e votazioni |
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| Le elezioni e le votazioni del Cantone si svolgono alle urne. [1] | ||||||
| ... [2] Le elezioni al Gran Consiglio secondo il sistema proporzionale si svolgono alle urne. [3] | ||||||
| La legge comunale disciplina le votazioni e le elezioni dei Comuni. [4] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 25 nov. 2018, in vigore dal 1° giu. 2023. Garanzia dell'AF del 16 set. 2019 (FF 2019 5687art. 1 3251). Fino al 31.05.2023: «Le elezioni e le votazioni del Cantone e dei distretti giudiziari si svolgono alle urne.». [2] Abrogato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, con effetto dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272art. 1 979). [3] Accettato nella votazione popolare del 24 set. 1989, in vigore dal 24 set. 1989. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1990 (FF 1990 III 1541art. 1 n. 2, II 353). [4] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272art. 1 979). | ||||||
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RS 131.214 Costituzione del Cantone di Uri, del 28 ottobre 1984 Art. 30 Elezioni e votazioni |
||||||
| Le elezioni e le votazioni del Cantone si svolgono alle urne. [1] | ||||||
| ... [2] Le elezioni al Gran Consiglio secondo il sistema proporzionale si svolgono alle urne. [3] | ||||||
| La legge comunale disciplina le votazioni e le elezioni dei Comuni. [4] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 25 nov. 2018, in vigore dal 1° giu. 2023. Garanzia dell'AF del 16 set. 2019 (FF 2019 5687art. 1 3251). Fino al 31.05.2023: «Le elezioni e le votazioni del Cantone e dei distretti giudiziari si svolgono alle urne.». [2] Abrogato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, con effetto dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272art. 1 979). [3] Accettato nella votazione popolare del 24 set. 1989, in vigore dal 24 set. 1989. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1990 (FF 1990 III 1541art. 1 n. 2, II 353). [4] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272art. 1 979). | ||||||
|
RS 131.214 Costituzione del Cantone di Uri, del 28 ottobre 1984 Art. 106 Autonomia |
||||||
| Nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legislazione, i Comuni hanno facoltà di organizzarsi da sé, di scegliere le proprie autorità e i propri dipendenti, di adempiere a discrezione i propri compiti e di amministrare autonomamente le cose pubbliche comunali. [1] | ||||||
| I Comuni sottostanno alla vigilanza del Consiglio di Stato. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203art. 1 n. 2, 2000 4567). | ||||||
|
RS 131.214 Costituzione del Cantone di Uri, del 28 ottobre 1984 Art. 107 Compiti |
||||||
| I compiti dei Comuni politici sono retti dalla legge comunale. [1] | ||||||
| Le parrocchie adempiono i compiti ecclesiastici comunali quali risultano dalla presente Costituzione e dallo Statuto ecclesiastico. | ||||||
| I Comuni patriziali adempiono i compiti delegati loro dal decreto istitutivo. | ||||||
| I compiti dei Comuni corporativi sono retti dal diritto delle corporazioni. | ||||||
| Nei limiti fissati dalla presente Costituzione, i diversi Comuni possono concludere accordi contrattuali relativi alla ripartizione dei compiti. Tali contratti richiedono l'approvazione del Consiglio di Stato, sempre che non si tratti di Comuni dello stesso tipo. [2]Disposizione transitoria | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272art. 1 979). [2] Per. accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272art. 1 979). | ||||||
|
RS 131.214 Costituzione del Cantone di Uri, del 28 ottobre 1984 Art. 110 Competenza degli aventi diritto di voto [1] |
||||||
| Gli aventi diritto di voto sono competenti per: [2] | ||||||
| deliberare norme di diritto; | ||||||
| approvare il bilancio preventivo e i conti del Comune; | ||||||
| stabilire i tributi del Comune; | ||||||
| ... | ||||||
| eleggere i membri del Gran Consiglio, il Municipio, il Consiglio scolastico e il Consiglio sociale nonché, se non vi è una parrocchia, il parroco o pastore locale; | ||||||
| deliberare i decreti istitutivi; | ||||||
| approvare gli accordi contrattuali relativi alla ripartizione dei compiti e al trasferimento di beni secondo l'articolo 107. | ||||||
| Le competenze di cui al capoverso 1 non possono essere delegate, per quanto la legislazione particolare non disponga altrimenti. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272art. 1 979). [2] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272art. 1 979). [3] Abrogata nella votazione popolare del 28 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443art. 1 n. 1, 2011 7145). [4] Accettata nella votazione popolare del 28 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998. Garanzia dell'AF del 3 dic. 1998 (FF 1999 I 207art. 1 n. 1, 1998 IV 3095). [5] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272art. 1 979). [6] Abrogato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, con effetto dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272art. 1 979). | ||||||
|
RS 131.214 Costituzione del Cantone di Uri, del 28 ottobre 1984 Art. 88 Elezione |
||||||
| Ogni Comune politico elegge tanti deputati quanti gli spettano. Nei Comuni cui spettano cinque o più deputati, si applica il sistema proporzionale, negli altri, il sistema maggioritario. [1] La legge disciplina i particolari. [2]Disposizione transitoriaLa legge dev'essere sottoposta al voto del Popolo entro due anni dall'accettazione della presenta modifica costituzionale. Sino all'entrata in vigore di tale legge, il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema maggioritario. | ||||||
| I 64 seggi sono ripartiti fra i Comuni politici secondo la loro popolazione svizzera residente, calcolata in base al più recente censimento federale. Si applicano le seguenti regole: | ||||||
| il numero della popolazione svizzera del Cantone è diviso per 64. I Comuni in cui il numero della popolazione svizzera non supera il quoziente così ottenuto, arrotondato al numero intero immediatamente superiore, ottengono un seggio e non entrano più in considerazione per la ripartizione ulteriore; | ||||||
| i seggi restanti sono ripartiti fra gli altri Comuni dividendo il numero della popolazione svizzera di questi Comuni per il numero dei seggi non ancora assegnati. Ognuno di questi Comuni ottiene tanti seggi quante volte il numero della sua popolazione contiene il quoziente così ottenuto; | ||||||
| i seggi rimanenti spettano ai Comuni con i resti maggiori, in ordine decrescente. | ||||||
| [1] Per. accettato nella votazione popolare del 19 mag. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019. Garanzia dell'AF dell'11 mar. 2020 (FF 2020 4199art. 1 n. 2 137). [2] Accettato nella votazione popolare del 24 set. 1989, in vigore dal 24 set. 1989. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1990 (FF 1990 III 1541art. 1 n. 2, II 353). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 131.214 Costituzione del Cantone di Uri, del 28 ottobre 1984 Art. 106 Autonomia |
||||||
| Nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legislazione, i Comuni hanno facoltà di organizzarsi da sé, di scegliere le proprie autorità e i propri dipendenti, di adempiere a discrezione i propri compiti e di amministrare autonomamente le cose pubbliche comunali. [1] | ||||||
| I Comuni sottostanno alla vigilanza del Consiglio di Stato. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203art. 1 n. 2, 2000 4567). | ||||||
|
RS 131.214 Costituzione del Cantone di Uri, del 28 ottobre 1984 Art. 107 Compiti |
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| I compiti dei Comuni politici sono retti dalla legge comunale. [1] | ||||||
| Le parrocchie adempiono i compiti ecclesiastici comunali quali risultano dalla presente Costituzione e dallo Statuto ecclesiastico. | ||||||
| I Comuni patriziali adempiono i compiti delegati loro dal decreto istitutivo. | ||||||
| I compiti dei Comuni corporativi sono retti dal diritto delle corporazioni. | ||||||
| Nei limiti fissati dalla presente Costituzione, i diversi Comuni possono concludere accordi contrattuali relativi alla ripartizione dei compiti. Tali contratti richiedono l'approvazione del Consiglio di Stato, sempre che non si tratti di Comuni dello stesso tipo. [2]Disposizione transitoria | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272art. 1 979). [2] Per. accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272art. 1 979). | ||||||
|
RS 131.214 Costituzione del Cantone di Uri, del 28 ottobre 1984 Art. 110 Competenza degli aventi diritto di voto [1] |
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| Gli aventi diritto di voto sono competenti per: [2] | ||||||
| deliberare norme di diritto; | ||||||
| approvare il bilancio preventivo e i conti del Comune; | ||||||
| stabilire i tributi del Comune; | ||||||
| ... | ||||||
| eleggere i membri del Gran Consiglio, il Municipio, il Consiglio scolastico e il Consiglio sociale nonché, se non vi è una parrocchia, il parroco o pastore locale; | ||||||
| deliberare i decreti istitutivi; | ||||||
| approvare gli accordi contrattuali relativi alla ripartizione dei compiti e al trasferimento di beni secondo l'articolo 107. | ||||||
| Le competenze di cui al capoverso 1 non possono essere delegate, per quanto la legislazione particolare non disponga altrimenti. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272art. 1 979). [2] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272art. 1 979). [3] Abrogata nella votazione popolare del 28 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443art. 1 n. 1, 2011 7145). [4] Accettata nella votazione popolare del 28 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998. Garanzia dell'AF del 3 dic. 1998 (FF 1999 I 207art. 1 n. 1, 1998 IV 3095). [5] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272art. 1 979). [6] Abrogato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, con effetto dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272art. 1 979). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
||||||
| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie |
||||||
| Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. | ||||||
| In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. | ||||||
| Le spese inutili sono pagate da chi le causa. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. | ||||||
| Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie |
||||||
| Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. | ||||||
| In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. | ||||||
| Le spese inutili sono pagate da chi le causa. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. | ||||||
| Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 68 Spese ripetibili |
||||||
| Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. | ||||||
| La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. | ||||||
| Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. | ||||||
| Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 68 Spese ripetibili |
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| Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. | ||||||
| La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. | ||||||
| Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. | ||||||
| Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. | ||||||