SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 10 - 1 L'autorità competente giudica le pretese litigiose che siano avanzate dalla Confederazione o contro di essa. La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.17 |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 19 - 1 Se un organo o un impiegato di una organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico della Confederazione, e indipendente dall'amministrazione federale ordinaria, cagiona illecitamente, nell'esercizio di questa sua attività, un danno a terzi oppure alla Confederazione: |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 19 - 1 Se un organo o un impiegato di una organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico della Confederazione, e indipendente dall'amministrazione federale ordinaria, cagiona illecitamente, nell'esercizio di questa sua attività, un danno a terzi oppure alla Confederazione: |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 19 - 1 Se un organo o un impiegato di una organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico della Confederazione, e indipendente dall'amministrazione federale ordinaria, cagiona illecitamente, nell'esercizio di questa sua attività, un danno a terzi oppure alla Confederazione: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 60 - 1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 1 - 1 La presente legge è applicabile a tutte le persone cui è conferita una carica pubblica della Confederazione, quali:5 |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 3 - 1 La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 6 - 1 Nel caso di morte di una persona o di lesione corporale, l'autorità competente, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione, in quanto il funzionario sia colpevole.13 |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 19 - 1 Se un organo o un impiegato di una organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico della Confederazione, e indipendente dall'amministrazione federale ordinaria, cagiona illecitamente, nell'esercizio di questa sua attività, un danno a terzi oppure alla Confederazione: |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 3 - 1 La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 19 - 1 Se un organo o un impiegato di una organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico della Confederazione, e indipendente dall'amministrazione federale ordinaria, cagiona illecitamente, nell'esercizio di questa sua attività, un danno a terzi oppure alla Confederazione: |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 3 - 1 La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 926 - 1 Nelle società cooperative, nelle quali una corporazione di diritto pubblico, come la Confederazione, un Cantone, un Distretto o un Comune, ha un interesse pubblico, lo statuto può concedere alla corporazione il diritto di delegare una o più persone a rappresentarla negli organi d'amministrazione e nell'ufficio di revisione.763 |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 19 - 1 Se un organo o un impiegato di una organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico della Confederazione, e indipendente dall'amministrazione federale ordinaria, cagiona illecitamente, nell'esercizio di questa sua attività, un danno a terzi oppure alla Confederazione: |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 3 - 1 Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio svizzero. Esso la esercita come segue: |
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1 | Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio svizzero. Esso la esercita come segue: |
a | nel settore dell'aviazione civile e degli aeromobili di Stato, per quanto questi non siano impiegati per compiti dell'esercito previsti dalla legge, per mezzo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC); |
b | nel settore dell'aviazione militare e degli aeromobili di Stato, per quanto questi siano impiegati per compiti dell'esercito previsti dalla legge, per mezzo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).9 |
2 | Istituisce presso il DATEC l'UFAC per la vigilanza immediata secondo il capoverso 1 lettera a e presso il DDPS l'Autorità dell'aviazione militare (Military Aviation Authority, MAA) per la vigilanza immediata secondo il capoverso 1 lettera b.10 |
2bis | L'UFAC e la MAA coordinano le loro attività e garantiscono la reciproca collaborazione.11 |
3 | Il Consiglio federale stabilisce le norme particolari, segnatamente quelle che concernono le tasse. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 141 Promozione dell'allevamento - 1 La Confederazione può promuovere l'allevamento di animali da reddito: |
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a | adatti alle condizioni naturali del Paese; |
b | sani, redditizi e resistenti; e |
c | atti a garantire prodotti zootecnici di qualità a prezzi vantaggiosi e concorrenziali. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 142 Contributi - 1 La Confederazione può versare contributi a organizzazioni riconosciute, segnatamente per: |
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a | la tenuta di registri e di libri genealogici, gli esami funzionali e le stime dei valori genetici; |
b | programmi che promuovono le prestazioni, la qualità, il risanamento e il mantenimento della salute degli effettivi di animali; |
c | ... |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 144 Riconoscimento di organizzazioni - 1 L'UFAG riconosce le organizzazioni. ...205 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 143 Condizioni - I contributi sono accordati se: |
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a | ... |
b | gli allevatori prendono le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro e partecipano finanziariamente ai provvedimenti di promozione; e |
c | i provvedimenti promossi corrispondono alle norme internazionali. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 7 Collaborazione di organizzazioni - 1 Il Consiglio federale e i Cantoni possono invitare talune organizzazioni a collaborare all'esecuzione della e delle prescrizioni emanate in virtù di essa. |
|
1 | Il Consiglio federale e i Cantoni possono invitare talune organizzazioni a collaborare all'esecuzione della e delle prescrizioni emanate in virtù di essa. |
2 | La collaborazione delle organizzazioni soggiace alla vigilanza dello Stato. Le loro competenze sono determinate dall'autorità. A questa, rendono conto della propria attività nell'assolvimento dei compiti loro affidati dallo Stato. |
3 | La responsabilità degli organi e degli impiegati di queste organizzazioni è retta dalla legislazione federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali, in quanto non sia regolata dal Cantone stesso. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 7 Collaborazione di organizzazioni - 1 Il Consiglio federale e i Cantoni possono invitare talune organizzazioni a collaborare all'esecuzione della e delle prescrizioni emanate in virtù di essa. |
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1 | Il Consiglio federale e i Cantoni possono invitare talune organizzazioni a collaborare all'esecuzione della e delle prescrizioni emanate in virtù di essa. |
2 | La collaborazione delle organizzazioni soggiace alla vigilanza dello Stato. Le loro competenze sono determinate dall'autorità. A questa, rendono conto della propria attività nell'assolvimento dei compiti loro affidati dallo Stato. |
3 | La responsabilità degli organi e degli impiegati di queste organizzazioni è retta dalla legislazione federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali, in quanto non sia regolata dal Cantone stesso. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 11a - 1 I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
|
1 | I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
2 | La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale. |
3 | Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle prestazioni. |
4 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni: |
a | sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari; |
b | sull'importo degli aiuti finanziari; |
c | sulla procedura per il versamento degli aiuti finanziari. |
5 | Può prevedere che le persone che fanno capo alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano tenute a versare contributi adeguati. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 11a - 1 I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
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1 | I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
2 | La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale. |
3 | Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle prestazioni. |
4 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni: |
a | sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari; |
b | sull'importo degli aiuti finanziari; |
c | sulla procedura per il versamento degli aiuti finanziari. |
5 | Può prevedere che le persone che fanno capo alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano tenute a versare contributi adeguati. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 11a - 1 I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
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1 | I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
2 | La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale. |
3 | Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle prestazioni. |
4 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni: |
a | sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari; |
b | sull'importo degli aiuti finanziari; |
c | sulla procedura per il versamento degli aiuti finanziari. |
5 | Può prevedere che le persone che fanno capo alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano tenute a versare contributi adeguati. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 7 Collaborazione di organizzazioni - 1 Il Consiglio federale e i Cantoni possono invitare talune organizzazioni a collaborare all'esecuzione della e delle prescrizioni emanate in virtù di essa. |
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1 | Il Consiglio federale e i Cantoni possono invitare talune organizzazioni a collaborare all'esecuzione della e delle prescrizioni emanate in virtù di essa. |
2 | La collaborazione delle organizzazioni soggiace alla vigilanza dello Stato. Le loro competenze sono determinate dall'autorità. A questa, rendono conto della propria attività nell'assolvimento dei compiti loro affidati dallo Stato. |
3 | La responsabilità degli organi e degli impiegati di queste organizzazioni è retta dalla legislazione federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali, in quanto non sia regolata dal Cantone stesso. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 142 Contributi - 1 La Confederazione può versare contributi a organizzazioni riconosciute, segnatamente per: |
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a | la tenuta di registri e di libri genealogici, gli esami funzionali e le stime dei valori genetici; |
b | programmi che promuovono le prestazioni, la qualità, il risanamento e il mantenimento della salute degli effettivi di animali; |
c | ... |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 11a - 1 I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
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1 | I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
2 | La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale. |
3 | Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle prestazioni. |
4 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni: |
a | sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari; |
b | sull'importo degli aiuti finanziari; |
c | sulla procedura per il versamento degli aiuti finanziari. |
5 | Può prevedere che le persone che fanno capo alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano tenute a versare contributi adeguati. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 11a - 1 I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
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1 | I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
2 | La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale. |
3 | Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle prestazioni. |
4 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni: |
a | sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari; |
b | sull'importo degli aiuti finanziari; |
c | sulla procedura per il versamento degli aiuti finanziari. |
5 | Può prevedere che le persone che fanno capo alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano tenute a versare contributi adeguati. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 11a - 1 I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
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1 | I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
2 | La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale. |
3 | Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle prestazioni. |
4 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni: |
a | sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari; |
b | sull'importo degli aiuti finanziari; |
c | sulla procedura per il versamento degli aiuti finanziari. |
5 | Può prevedere che le persone che fanno capo alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano tenute a versare contributi adeguati. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 11a - 1 I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
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1 | I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
2 | La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale. |
3 | Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle prestazioni. |
4 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni: |
a | sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari; |
b | sull'importo degli aiuti finanziari; |
c | sulla procedura per il versamento degli aiuti finanziari. |
5 | Può prevedere che le persone che fanno capo alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano tenute a versare contributi adeguati. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 11a - 1 I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
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1 | I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
2 | La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale. |
3 | Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle prestazioni. |
4 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni: |
a | sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari; |
b | sull'importo degli aiuti finanziari; |
c | sulla procedura per il versamento degli aiuti finanziari. |
5 | Può prevedere che le persone che fanno capo alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano tenute a versare contributi adeguati. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 11a - 1 I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
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1 | I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
2 | La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale. |
3 | Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle prestazioni. |
4 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni: |
a | sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari; |
b | sull'importo degli aiuti finanziari; |
c | sulla procedura per il versamento degli aiuti finanziari. |
5 | Può prevedere che le persone che fanno capo alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano tenute a versare contributi adeguati. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 11a - 1 I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
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1 | I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
2 | La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale. |
3 | Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle prestazioni. |
4 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni: |
a | sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari; |
b | sull'importo degli aiuti finanziari; |
c | sulla procedura per il versamento degli aiuti finanziari. |
5 | Può prevedere che le persone che fanno capo alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano tenute a versare contributi adeguati. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 11a - 1 I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
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1 | I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
2 | La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale. |
3 | Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle prestazioni. |
4 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni: |
a | sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari; |
b | sull'importo degli aiuti finanziari; |
c | sulla procedura per il versamento degli aiuti finanziari. |
5 | Può prevedere che le persone che fanno capo alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano tenute a versare contributi adeguati. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 11a - 1 I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
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1 | I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
2 | La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale. |
3 | Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle prestazioni. |
4 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni: |
a | sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari; |
b | sull'importo degli aiuti finanziari; |
c | sulla procedura per il versamento degli aiuti finanziari. |
5 | Può prevedere che le persone che fanno capo alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano tenute a versare contributi adeguati. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 11a - 1 I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
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1 | I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
2 | La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale. |
3 | Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle prestazioni. |
4 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni: |
a | sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari; |
b | sull'importo degli aiuti finanziari; |
c | sulla procedura per il versamento degli aiuti finanziari. |
5 | Può prevedere che le persone che fanno capo alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano tenute a versare contributi adeguati. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 11a - 1 I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
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1 | I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
2 | La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale. |
3 | Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle prestazioni. |
4 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni: |
a | sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari; |
b | sull'importo degli aiuti finanziari; |
c | sulla procedura per il versamento degli aiuti finanziari. |
5 | Può prevedere che le persone che fanno capo alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano tenute a versare contributi adeguati. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 11a - 1 I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
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1 | I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
2 | La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale. |
3 | Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle prestazioni. |
4 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni: |
a | sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari; |
b | sull'importo degli aiuti finanziari; |
c | sulla procedura per il versamento degli aiuti finanziari. |
5 | Può prevedere che le persone che fanno capo alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano tenute a versare contributi adeguati. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 11a - 1 I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
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1 | I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
2 | La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale. |
3 | Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle prestazioni. |
4 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni: |
a | sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari; |
b | sull'importo degli aiuti finanziari; |
c | sulla procedura per il versamento degli aiuti finanziari. |
5 | Può prevedere che le persone che fanno capo alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano tenute a versare contributi adeguati. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 11a - 1 I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
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1 | I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
2 | La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale. |
3 | Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle prestazioni. |
4 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni: |
a | sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari; |
b | sull'importo degli aiuti finanziari; |
c | sulla procedura per il versamento degli aiuti finanziari. |
5 | Può prevedere che le persone che fanno capo alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano tenute a versare contributi adeguati. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 11a - 1 I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
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1 | I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
2 | La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale. |
3 | Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle prestazioni. |
4 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni: |
a | sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari; |
b | sull'importo degli aiuti finanziari; |
c | sulla procedura per il versamento degli aiuti finanziari. |
5 | Può prevedere che le persone che fanno capo alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano tenute a versare contributi adeguati. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 11a - 1 I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
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1 | I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
2 | La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale. |
3 | Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle prestazioni. |
4 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni: |
a | sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari; |
b | sull'importo degli aiuti finanziari; |
c | sulla procedura per il versamento degli aiuti finanziari. |
5 | Può prevedere che le persone che fanno capo alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano tenute a versare contributi adeguati. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 11a - 1 I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
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1 | I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
2 | La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale. |
3 | Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle prestazioni. |
4 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni: |
a | sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari; |
b | sull'importo degli aiuti finanziari; |
c | sulla procedura per il versamento degli aiuti finanziari. |
5 | Può prevedere che le persone che fanno capo alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano tenute a versare contributi adeguati. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 11a - 1 I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
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1 | I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
2 | La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale. |
3 | Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle prestazioni. |
4 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni: |
a | sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari; |
b | sull'importo degli aiuti finanziari; |
c | sulla procedura per il versamento degli aiuti finanziari. |
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SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 11a - 1 I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
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1 | I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
2 | La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale. |
3 | Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle prestazioni. |
4 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni: |
a | sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari; |
b | sull'importo degli aiuti finanziari; |
c | sulla procedura per il versamento degli aiuti finanziari. |
5 | Può prevedere che le persone che fanno capo alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano tenute a versare contributi adeguati. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 11a - 1 I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
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1 | I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
2 | La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale. |
3 | Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle prestazioni. |
4 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni: |
a | sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari; |
b | sull'importo degli aiuti finanziari; |
c | sulla procedura per il versamento degli aiuti finanziari. |
5 | Può prevedere che le persone che fanno capo alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano tenute a versare contributi adeguati. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 11a - 1 I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
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1 | I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
2 | La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale. |
3 | Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle prestazioni. |
4 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni: |
a | sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari; |
b | sull'importo degli aiuti finanziari; |
c | sulla procedura per il versamento degli aiuti finanziari. |
5 | Può prevedere che le persone che fanno capo alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano tenute a versare contributi adeguati. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 11a - 1 I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
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1 | I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
2 | La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale. |
3 | Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle prestazioni. |
4 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni: |
a | sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari; |
b | sull'importo degli aiuti finanziari; |
c | sulla procedura per il versamento degli aiuti finanziari. |
5 | Può prevedere che le persone che fanno capo alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano tenute a versare contributi adeguati. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 11a - 1 I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
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1 | I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
2 | La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale. |
3 | Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle prestazioni. |
4 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni: |
a | sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari; |
b | sull'importo degli aiuti finanziari; |
c | sulla procedura per il versamento degli aiuti finanziari. |
5 | Può prevedere che le persone che fanno capo alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano tenute a versare contributi adeguati. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 11a - 1 I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
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1 | I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
2 | La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale. |
3 | Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle prestazioni. |
4 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni: |
a | sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari; |
b | sull'importo degli aiuti finanziari; |
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5 | Può prevedere che le persone che fanno capo alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano tenute a versare contributi adeguati. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 142 Contributi - 1 La Confederazione può versare contributi a organizzazioni riconosciute, segnatamente per: |
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a | la tenuta di registri e di libri genealogici, gli esami funzionali e le stime dei valori genetici; |
b | programmi che promuovono le prestazioni, la qualità, il risanamento e il mantenimento della salute degli effettivi di animali; |
c | ... |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 11a - 1 I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
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1 | I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
2 | La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale. |
3 | Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle prestazioni. |
4 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni: |
a | sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari; |
b | sull'importo degli aiuti finanziari; |
c | sulla procedura per il versamento degli aiuti finanziari. |
5 | Può prevedere che le persone che fanno capo alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano tenute a versare contributi adeguati. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 7 Collaborazione di organizzazioni - 1 Il Consiglio federale e i Cantoni possono invitare talune organizzazioni a collaborare all'esecuzione della e delle prescrizioni emanate in virtù di essa. |
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1 | Il Consiglio federale e i Cantoni possono invitare talune organizzazioni a collaborare all'esecuzione della e delle prescrizioni emanate in virtù di essa. |
2 | La collaborazione delle organizzazioni soggiace alla vigilanza dello Stato. Le loro competenze sono determinate dall'autorità. A questa, rendono conto della propria attività nell'assolvimento dei compiti loro affidati dallo Stato. |
3 | La responsabilità degli organi e degli impiegati di queste organizzazioni è retta dalla legislazione federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali, in quanto non sia regolata dal Cantone stesso. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 7 Collaborazione di organizzazioni - 1 Il Consiglio federale e i Cantoni possono invitare talune organizzazioni a collaborare all'esecuzione della e delle prescrizioni emanate in virtù di essa. |
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1 | Il Consiglio federale e i Cantoni possono invitare talune organizzazioni a collaborare all'esecuzione della e delle prescrizioni emanate in virtù di essa. |
2 | La collaborazione delle organizzazioni soggiace alla vigilanza dello Stato. Le loro competenze sono determinate dall'autorità. A questa, rendono conto della propria attività nell'assolvimento dei compiti loro affidati dallo Stato. |
3 | La responsabilità degli organi e degli impiegati di queste organizzazioni è retta dalla legislazione federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali, in quanto non sia regolata dal Cantone stesso. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 11a - 1 I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
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1 | I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. |
2 | La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale. |
3 | Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle prestazioni. |
4 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni: |
a | sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari; |
b | sull'importo degli aiuti finanziari; |
c | sulla procedura per il versamento degli aiuti finanziari. |
5 | Può prevedere che le persone che fanno capo alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano tenute a versare contributi adeguati. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 7 Collaborazione di organizzazioni - 1 Il Consiglio federale e i Cantoni possono invitare talune organizzazioni a collaborare all'esecuzione della e delle prescrizioni emanate in virtù di essa. |
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1 | Il Consiglio federale e i Cantoni possono invitare talune organizzazioni a collaborare all'esecuzione della e delle prescrizioni emanate in virtù di essa. |
2 | La collaborazione delle organizzazioni soggiace alla vigilanza dello Stato. Le loro competenze sono determinate dall'autorità. A questa, rendono conto della propria attività nell'assolvimento dei compiti loro affidati dallo Stato. |
3 | La responsabilità degli organi e degli impiegati di queste organizzazioni è retta dalla legislazione federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali, in quanto non sia regolata dal Cantone stesso. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 118 Protezione della salute - 1 Nell'ambito delle sue competenze la Confederazione prende provvedimenti a tutela della salute. |
|
a | l'impiego di alimenti, nonché di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanze chimiche e oggetti che possono mettere in pericolo la salute; |
b | la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell'uomo e degli animali; vieta in particolare ogni forma di pubblicità per i prodotti del tabacco che raggiunge fanciulli e adolescenti; 77* |
c | la protezione dalle radiazioni ionizzanti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 118 Protezione della salute - 1 Nell'ambito delle sue competenze la Confederazione prende provvedimenti a tutela della salute. |
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a | l'impiego di alimenti, nonché di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanze chimiche e oggetti che possono mettere in pericolo la salute; |
b | la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell'uomo e degli animali; vieta in particolare ogni forma di pubblicità per i prodotti del tabacco che raggiunge fanciulli e adolescenti; 77* |
c | la protezione dalle radiazioni ionizzanti. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 1a Lotta contro le epizoozie - 1 Le epizoozie fortemente contagiose devono essere: |
|
1 | Le epizoozie fortemente contagiose devono essere: |
a | estirpate il più presto possibile; |
b | combattute, per il resto, come le altre epizoozie. |
2 | Le altre epizoozie devono essere: |
a | estirpate, nella misura in cui lo esiga un bisogno sanitario o economico e sia possibile con una spesa sopportabile; |
b | combattute in modo tale da limitare il più possibile i danni sanitari ed economici; o |
c | sorvegliate, nel caso in cui occorra raccogliere dati epidemiologici che permettano la lotta o l'estirpazione oppure quando il commercio internazionale lo esiga. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 1a Lotta contro le epizoozie - 1 Le epizoozie fortemente contagiose devono essere: |
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1 | Le epizoozie fortemente contagiose devono essere: |
a | estirpate il più presto possibile; |
b | combattute, per il resto, come le altre epizoozie. |
2 | Le altre epizoozie devono essere: |
a | estirpate, nella misura in cui lo esiga un bisogno sanitario o economico e sia possibile con una spesa sopportabile; |
b | combattute in modo tale da limitare il più possibile i danni sanitari ed economici; o |
c | sorvegliate, nel caso in cui occorra raccogliere dati epidemiologici che permettano la lotta o l'estirpazione oppure quando il commercio internazionale lo esiga. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 3 Organizzazione cantonale, veterinario cantonale, veterinari ufficiali e non ufficiali - I Cantoni organizzano direttamente il servizio cantonale e locale di polizia delle epizoozie, fatti salvi l'articolo 5 e le seguenti disposizioni:6 |
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1 | Ciascun Cantone designa un veterinario cantonale e, secondo il bisogno, altri veterinari ufficiali. Il veterinario cantonale dirige la polizia delle epizoozie, sotto la vigilanza del Governo cantonale. |
2 | I veterinari non ufficiali sono tenuti, per quanto possibile, ad assumere i compiti loro affidati nell'applicazione di provvedimenti di polizia delle epizoozie. |
3 | L'organizzazione cantonale deve garantire un'esecuzione efficace della presente legge e delle prescrizioni emanate in virtù di essa. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 7 Collaborazione di organizzazioni - 1 Il Consiglio federale e i Cantoni possono invitare talune organizzazioni a collaborare all'esecuzione della e delle prescrizioni emanate in virtù di essa. |
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1 | Il Consiglio federale e i Cantoni possono invitare talune organizzazioni a collaborare all'esecuzione della e delle prescrizioni emanate in virtù di essa. |
2 | La collaborazione delle organizzazioni soggiace alla vigilanza dello Stato. Le loro competenze sono determinate dall'autorità. A questa, rendono conto della propria attività nell'assolvimento dei compiti loro affidati dallo Stato. |
3 | La responsabilità degli organi e degli impiegati di queste organizzazioni è retta dalla legislazione federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali, in quanto non sia regolata dal Cantone stesso. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
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1 | Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
a | possono essere trasmesse all'uomo (zoonosi); |
b | non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi; |
c | possono minacciare specie indigene selvatiche; |
d | possono avere conseguenze economiche importanti; |
e | sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali. |
2 | Il Consiglio federale designa le epizoozie. Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie.5 Per epizoozie fortemente contagiose si intendono le epizoozie particolarmente gravi per quanto concerne: |
a | il loro potere di diffusione, anche fuori delle frontiere nazionali; |
b | le loro conseguenze sanitarie e socioeconomiche; e |
c | la loro incidenza sul commercio nazionale o internazionale di animali e di prodotti animali. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 10 - 1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Stabilisce inoltre l'obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Disciplina segnatamente:22 |
|
1 | Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Stabilisce inoltre l'obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Disciplina segnatamente:22 |
1 | la cura degli animali infetti o sospetti o in pericolo di essere infettati; |
2 | la macellazione o l'uccisione e l'eliminazione di questi animali; |
3 | l'eliminazione delle carcasse e dei materiali che possono essere veicolo di contagio di un'epizoozia; |
4 | l'isolamento degli animali infetti o sospetti, il sequestro di stalle, fattorie, pascoli e località per il traffico del bestiame, la disinfezione e la limitazione della circolazione di persone e merci; |
5 | l'osservazione degli animali sospetti; |
6 | il divieto di fiere, mercati, esposizioni, vendite all'asta di animali e altre manifestazioni simili, come pure la limitazione o il divieto del traffico di animali o della detenzione di animali all'aperto; |
7 | l'esame periodico degli effettivi e gli altri provvedimenti destinati a mantenerne lo stato di salute, come anche le inchieste epidemiologiche; |
8 | l'aiuto gratuito del detentore degli animali all'applicazione dei provvedimenti di lotta; |
9 | la partecipazione delle aziende di trasporto ai provvedimenti di lotta; |
2 | La Confederazione ha la facoltà di: |
a | limitare a una regione circoscritta la circolazione di animali e di prodotti animali al fine di proteggere da un'epizoozia le altri parti del Paese; |
b | ordinare che le misure intese ad estirpare un'epizoozia siano limitate a determinate regioni se non sia possibile né previsto a breve termine estirpare un'epizoozia nell'insieme del Paese; |
c | dichiarare indenni le regioni in cui non è stata constatata alcuna epizoozia durante un lasso di tempo determinato.29 |
3 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti l'igiene nelle aziende per prevenire le epizoozie degli animali da reddito.30 |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 1 Oggetto - 1 La presente ordinanza designa le singole epizoozie altamente contagiose (art. 2) e altre epizoozie (art. 3-5). |
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1 | La presente ordinanza designa le singole epizoozie altamente contagiose (art. 2) e altre epizoozie (art. 3-5). |
2 | Fissa i provvedimenti di lotta e disciplina l'organizzazione della lotta alle epizoozie, nonché le indennità corrisposte ai detentori di animali. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 4 Epizoozie da combattere - Sono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie: |
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a | la leptospirosi; |
b | l'artrite encefalite virale caprina; |
c | la salmonellosi; |
d | la zoppina; |
e | l'ipodermosi; |
f | l'epididimite contagiosa degli arieti; |
g | paratubercolosi; |
gbis | febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu») e malattia emorragica epizootica (EHD); |
gter | Border Disease negli animali della specie bovina, nei bufali e bisonti; |
h | la metrite contagiosa equina; |
hbis | l'encefalomielite equina venezuelana; |
i | polmonite enzootica dei suini; |
ibis | actinobacillosi dei suini; |
k | la clamidiosi degli uccelli (Chlamydia psittaci); |
l | l'infezione del pollame da Salmonella; |
m | la laringotracheite infettiva dei polli; |
n | la mixomatosi; |
o | la peste americana delle api; |
p | la peste europea delle api; |
pbis | l'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare (Aethina tumida); |
q | l'infezione da virus della malattia dei puntini bianchi dei crostacei; |
r | la peste dei granchi. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 245 Campo d'applicazione - Le disposizioni della presente sezione si applicano nella lotta alla polmonite dei suini causata da Mycoplasma hyopneumoniae. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 245a Diagnosi - 1 È diagnosticata la polmonite enzootica (PE) se: |
|
1 | È diagnosticata la polmonite enzootica (PE) se: |
a | l'esito della messa in evidenza dell'agente patogeno è positivo; e |
b | i sintomi clinici, l'esame macroscopico dei polmoni o gli accertamenti epidemiologici indicano la presenza di PE. |
2 | L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo al prelievo e all'analisi di campioni. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 245a Diagnosi - 1 È diagnosticata la polmonite enzootica (PE) se: |
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1 | È diagnosticata la polmonite enzootica (PE) se: |
a | l'esito della messa in evidenza dell'agente patogeno è positivo; e |
b | i sintomi clinici, l'esame macroscopico dei polmoni o gli accertamenti epidemiologici indicano la presenza di PE. |
2 | L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo al prelievo e all'analisi di campioni. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 245e Caso di epizoozia - 1 In caso di diagnosi di PE il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto e ordina inoltre: |
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1 | In caso di diagnosi di PE il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto e ordina inoltre: |
a | che nelle aziende detentrici di animali da allevamento e nelle aziende a ciclo chiuso detentrici di animali da allevamento e da ingrasso, in seguito al contagio dell'effettivo: |
a1 | per un arco di tempo compreso tra dieci e 14 giorni, nell'effettivo infetto sia ammessa soltanto la detenzione di animali di età non inferiore a nove mesi e che questi vengano sottoposti a trattamento, |
a2 | le stalle dell'effettivo infetto vengano pulite e disinfettate; |
b | che nelle aziende detentrici di animali da ingrasso le stalle vengano pulite e disinfettate non appena gli animali sono stati allontanati dalle stalle. |
2 | Il veterinario cantonale può inoltre ordinare che animali provenienti da aziende detentrici di animali da ingrasso, aziende detentrici di animali da allevamento e aziende a ciclo chiuso detentrici di animali da ingrasso e da allevamento siano condotti in stalle d'isolamento riconosciute dal veterinario cantonale del Cantone in cui sono ubicate. |
3 | Se gli effettivi vicini sono a rischio di contagio, il veterinario cantonale può disporre l'immediata macellazione di tutti gli animali dell'effettivo infetto nonché la pulizia e la disinfezione delle stalle. Può anche ordinare la macellazione immediata degli effettivi a rischio di contagio oppure estendere a questi ultimi i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2. |
4 | Il veterinario cantonale informa i detentori degli animali degli effettivi vicini in merito al rischio di contagio e comunica loro il calendario di attuazione dei provvedimenti. |
5 | Dopo la revoca dei provvedimenti di sequestro, l'effettivo è sorvegliato conformemente all'articolo 245c capoverso 3. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 245g Collaborazione dei servizi consultivi e sanitari - I Cantoni possono chiedere ai servizi consultivi e sanitari attivi nel settore suinicolo di collaborare all'attuazione dei provvedimenti sanitari e alla sorveglianza degli effettivi indenni da polmonite enzootica. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 248 Caso di epizoozia - 1 In caso di diagnosi di APP il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto e ordina inoltre: |
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1 | In caso di diagnosi di APP il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto e ordina inoltre: |
a | la macellazione di tutti i suini delle aziende detentrici di animali da allevamento e la successiva pulizia e disinfezione dei porcili; |
b | l'attuazione di provvedimenti per impedire la diffusione dell'agente patogeno nella aziende a ciclo chiuso detentrici di animali da allevamento e da ingrasso nonché nelle stazioni di inseminazione; |
c | l'attuazione di provvedimenti per impedire la diffusione dell'agente patogeno nelle aziende detentrici di animali da ingrasso, nonché la pulizia e la disinfezione dei porcili al termine dell'ingrasso. |
2 | Il veterinario cantonale revoca il sequestro se: |
a | la pulizia e la disinfezione dei porcili delle aziende detentrici di animali da allevamento e delle aziende detentrici di animali da ingrasso sono terminate; |
b | nelle aziende a ciclo chiuso con animali da allevamento e nelle stazioni di inseminazione non si manifesta più alcun sintomo clinico tipico della APP. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 245c Obbligo di notifica e sorveglianza - 1 I veterinari ufficiali notificano qualsiasi sospetto di polmonite enzootica al veterinario cantonale competente. |
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1 | I veterinari ufficiali notificano qualsiasi sospetto di polmonite enzootica al veterinario cantonale competente. |
2 | I servizi di consulenza e i servizi sanitari attivi nel settore suinicolo notificano al veterinario cantonale competente qualsiasi sospetto di polmonite enzootica. |
3 | La sorveglianza degli effettivi di suini avviene all'atto dell'ispezione delle carni mediante un esame per rilevare eventuali lesioni polmonari sospette. Ai fini dell'accertamento diagnostico occorre prelevare un campione degli organi sospetti. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 245b Riconoscimento ufficiale - Tutti gli effettivi di suini sono considerati come riconosciuti indenni da PE. In caso di sospetto di epizoozia o di epizoozia, all'effettivo interessato viene revocato il riconoscimento fino alla cessazione del sequestro. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 245a Diagnosi - 1 È diagnosticata la polmonite enzootica (PE) se: |
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1 | È diagnosticata la polmonite enzootica (PE) se: |
a | l'esito della messa in evidenza dell'agente patogeno è positivo; e |
b | i sintomi clinici, l'esame macroscopico dei polmoni o gli accertamenti epidemiologici indicano la presenza di PE. |
2 | L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo al prelievo e all'analisi di campioni. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 297 Esecuzione all'interno del Paese - 1 L'USAV adempie i seguenti compiti: |
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1 | L'USAV adempie i seguenti compiti: |
a | ... |
b | designa i laboratori nazionali di riferimento per la sorveglianza della diagnostica delle epizoozie e della resistenza agli antibiotici, e riconosce i laboratori che effettuano analisi nel quadro della lotta contro le epizoozie e della sorveglianza del grado di resistenza; |
c | emana prescrizioni tecniche per il prelievo di campioni, per l'omologazione di kit diagnostici veterinari e per le analisi necessarie alla diagnosi delle epizoozie; |
cbis | stila modelli di documenti e istruzioni all'attenzione dei Cantoni per il controllo del traffico di animali; |
d | provvede, in collaborazione con i Cantoni, alla formazione e al perfezionamento dei veterinari cantonali e dei veterinari ufficiali; |
e | approva i programmi di lotta elaborati delle organizzazioni professionali se corrispondono agli obiettivi della lotta contro le epizoozie. L'approvazione comporta per le organizzazioni l'obbligo di comunicare regolarmente i risultati dei loro programmi. |
2 | L'USAV è inoltre competente per: |
a | dichiarare indenni da epizoozia le regioni in cui non si è manifestata alcuna epizoozia durante un determinato periodo nonché per fissare le condizioni e i provvedimenti da adottare per mantenere indenni tali regioni; |
b | limitare il traffico di animali e di prodotti animali in una regione dove un'epizoozia minaccia di diffondersi pericolosamente; |
c | ordinare rilevamenti per valutare la situazione epizoologica; |
d | prescrivere provvedimenti profilattici o terapeutici per determinate epizoozie e specie animali per regioni o per singoli effettivi; |
e | stabilire i metodi di analisi da utilizzare per la sorveglianza e la lotta contro le diverse epizoozie; |
f | affidare a specialisti e a istituti al di fuori dell'Amministrazione federale compiti di ricerca nell'ambito delle epizoozie; |
g | ordinare alle autorità competenti di predisporre posti di disinfezione e di sorveglianza, effettuare vaccinazioni preventive e adottare altri provvedimenti opportuni in base allo stato della scienza a spese della Confederazione se vi è il pericolo che epizoozie siano introdotte in Svizzera dall'estero. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 245a Diagnosi - 1 È diagnosticata la polmonite enzootica (PE) se: |
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1 | È diagnosticata la polmonite enzootica (PE) se: |
a | l'esito della messa in evidenza dell'agente patogeno è positivo; e |
b | i sintomi clinici, l'esame macroscopico dei polmoni o gli accertamenti epidemiologici indicano la presenza di PE. |
2 | L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo al prelievo e all'analisi di campioni. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 248 Caso di epizoozia - 1 In caso di diagnosi di APP il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto e ordina inoltre: |
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1 | In caso di diagnosi di APP il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto e ordina inoltre: |
a | la macellazione di tutti i suini delle aziende detentrici di animali da allevamento e la successiva pulizia e disinfezione dei porcili; |
b | l'attuazione di provvedimenti per impedire la diffusione dell'agente patogeno nella aziende a ciclo chiuso detentrici di animali da allevamento e da ingrasso nonché nelle stazioni di inseminazione; |
c | l'attuazione di provvedimenti per impedire la diffusione dell'agente patogeno nelle aziende detentrici di animali da ingrasso, nonché la pulizia e la disinfezione dei porcili al termine dell'ingrasso. |
2 | Il veterinario cantonale revoca il sequestro se: |
a | la pulizia e la disinfezione dei porcili delle aziende detentrici di animali da allevamento e delle aziende detentrici di animali da ingrasso sono terminate; |
b | nelle aziende a ciclo chiuso con animali da allevamento e nelle stazioni di inseminazione non si manifesta più alcun sintomo clinico tipico della APP. |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 19 - 1 Se un organo o un impiegato di una organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico della Confederazione, e indipendente dall'amministrazione federale ordinaria, cagiona illecitamente, nell'esercizio di questa sua attività, un danno a terzi oppure alla Confederazione: |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 61 Obbligo di notifica - 1 Chi detiene, custodisce o cura animali ha l'obbligo di notificare senza indugio a un veterinario la comparsa di un'epizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa temere la comparsa. |
|
1 | Chi detiene, custodisce o cura animali ha l'obbligo di notificare senza indugio a un veterinario la comparsa di un'epizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa temere la comparsa. |
1bis | ...312 |
2 | L'obbligo di notifica incombe anche agli assistenti specializzati ufficiali, al personale dei servizi di sanità animale e a quello che garantisce il controllo della produzione primaria, ai tecnici d'inseminazione, ai commercianti di bestiame e al loro personale, al personale delle aziende di eliminazione e delle imprese di trasporto, al personale dei macelli, come pure al personale delle autorità di polizia e di dogana.313 |
3 | In caso di epizoozie delle api o di loro sospetto, la notifica deve essere rivolta all'ispettore degli apiari. |
4 | I proprietari privati, gli affittuari di diritti di pesca e gli organi di vigilanza sulla pesca hanno l'obbligo di notificare senza indugio il sospetto e la comparsa di un'epizoozia dei pesci al servizio cantonale responsabile della vigilanza sulla pesca. |
5 | I laboratori d'analisi che diagnosticano un'epizoozia o che ne sospettano la presenza lo notificano immediatamente al veterinario cantonale competente per l'effettivo in questione.314 |
6 | I cacciatori e gli organi di sorveglianza della caccia hanno l'obbligo di notificare senza indugio a un veterinario ufficiale la comparsa di un'epizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa supporre la comparsa negli animali selvatici che vivono in libertà.315 |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 245c Obbligo di notifica e sorveglianza - 1 I veterinari ufficiali notificano qualsiasi sospetto di polmonite enzootica al veterinario cantonale competente. |
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1 | I veterinari ufficiali notificano qualsiasi sospetto di polmonite enzootica al veterinario cantonale competente. |
2 | I servizi di consulenza e i servizi sanitari attivi nel settore suinicolo notificano al veterinario cantonale competente qualsiasi sospetto di polmonite enzootica. |
3 | La sorveglianza degli effettivi di suini avviene all'atto dell'ispezione delle carni mediante un esame per rilevare eventuali lesioni polmonari sospette. Ai fini dell'accertamento diagnostico occorre prelevare un campione degli organi sospetti. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 295 Collaborazione di autorità e organizzazioni - 1 Le autorità di polizia cantonali, gli organi del Servizio di consulenza in materia di economia lattiera, quelli dei Servizi di sanità animale secondo l'articolo 11a LFE e quelli del controllo delle derrate alimentari nonché gli organi cantonali di vigilanza della caccia, della pesca e delle foreste devono prestare aiuto agli organi di polizia epizootica nell'esercizio delle loro attività ufficiali.754 |
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1 | Le autorità di polizia cantonali, gli organi del Servizio di consulenza in materia di economia lattiera, quelli dei Servizi di sanità animale secondo l'articolo 11a LFE e quelli del controllo delle derrate alimentari nonché gli organi cantonali di vigilanza della caccia, della pesca e delle foreste devono prestare aiuto agli organi di polizia epizootica nell'esercizio delle loro attività ufficiali.754 |
2 | I Cantoni disciplinano la collaborazione degli organi del controllo delle derrate alimentari nel controllo dell'applicazione delle restrizioni di polizia epizootica nel commercio delle derrate alimentari. |
3 | I controllori delle carni sono tenuti a collaborare nel prelievo di campioni nei macelli. |
4 | L'autorità comunale competente è tenuta a sorvegliare i provvedimenti ordinati e, nell'ambito delle sue possibilità, a provvedere affinché siano messi a disposizione il personale e il materiale necessari alla loro esecuzione. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 295 Collaborazione di autorità e organizzazioni - 1 Le autorità di polizia cantonali, gli organi del Servizio di consulenza in materia di economia lattiera, quelli dei Servizi di sanità animale secondo l'articolo 11a LFE e quelli del controllo delle derrate alimentari nonché gli organi cantonali di vigilanza della caccia, della pesca e delle foreste devono prestare aiuto agli organi di polizia epizootica nell'esercizio delle loro attività ufficiali.754 |
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1 | Le autorità di polizia cantonali, gli organi del Servizio di consulenza in materia di economia lattiera, quelli dei Servizi di sanità animale secondo l'articolo 11a LFE e quelli del controllo delle derrate alimentari nonché gli organi cantonali di vigilanza della caccia, della pesca e delle foreste devono prestare aiuto agli organi di polizia epizootica nell'esercizio delle loro attività ufficiali.754 |
2 | I Cantoni disciplinano la collaborazione degli organi del controllo delle derrate alimentari nel controllo dell'applicazione delle restrizioni di polizia epizootica nel commercio delle derrate alimentari. |
3 | I controllori delle carni sono tenuti a collaborare nel prelievo di campioni nei macelli. |
4 | L'autorità comunale competente è tenuta a sorvegliare i provvedimenti ordinati e, nell'ambito delle sue possibilità, a provvedere affinché siano messi a disposizione il personale e il materiale necessari alla loro esecuzione. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 295 Collaborazione di autorità e organizzazioni - 1 Le autorità di polizia cantonali, gli organi del Servizio di consulenza in materia di economia lattiera, quelli dei Servizi di sanità animale secondo l'articolo 11a LFE e quelli del controllo delle derrate alimentari nonché gli organi cantonali di vigilanza della caccia, della pesca e delle foreste devono prestare aiuto agli organi di polizia epizootica nell'esercizio delle loro attività ufficiali.754 |
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1 | Le autorità di polizia cantonali, gli organi del Servizio di consulenza in materia di economia lattiera, quelli dei Servizi di sanità animale secondo l'articolo 11a LFE e quelli del controllo delle derrate alimentari nonché gli organi cantonali di vigilanza della caccia, della pesca e delle foreste devono prestare aiuto agli organi di polizia epizootica nell'esercizio delle loro attività ufficiali.754 |
2 | I Cantoni disciplinano la collaborazione degli organi del controllo delle derrate alimentari nel controllo dell'applicazione delle restrizioni di polizia epizootica nel commercio delle derrate alimentari. |
3 | I controllori delle carni sono tenuti a collaborare nel prelievo di campioni nei macelli. |
4 | L'autorità comunale competente è tenuta a sorvegliare i provvedimenti ordinati e, nell'ambito delle sue possibilità, a provvedere affinché siano messi a disposizione il personale e il materiale necessari alla loro esecuzione. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 295 Collaborazione di autorità e organizzazioni - 1 Le autorità di polizia cantonali, gli organi del Servizio di consulenza in materia di economia lattiera, quelli dei Servizi di sanità animale secondo l'articolo 11a LFE e quelli del controllo delle derrate alimentari nonché gli organi cantonali di vigilanza della caccia, della pesca e delle foreste devono prestare aiuto agli organi di polizia epizootica nell'esercizio delle loro attività ufficiali.754 |
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1 | Le autorità di polizia cantonali, gli organi del Servizio di consulenza in materia di economia lattiera, quelli dei Servizi di sanità animale secondo l'articolo 11a LFE e quelli del controllo delle derrate alimentari nonché gli organi cantonali di vigilanza della caccia, della pesca e delle foreste devono prestare aiuto agli organi di polizia epizootica nell'esercizio delle loro attività ufficiali.754 |
2 | I Cantoni disciplinano la collaborazione degli organi del controllo delle derrate alimentari nel controllo dell'applicazione delle restrizioni di polizia epizootica nel commercio delle derrate alimentari. |
3 | I controllori delle carni sono tenuti a collaborare nel prelievo di campioni nei macelli. |
4 | L'autorità comunale competente è tenuta a sorvegliare i provvedimenti ordinati e, nell'ambito delle sue possibilità, a provvedere affinché siano messi a disposizione il personale e il materiale necessari alla loro esecuzione. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 295 Collaborazione di autorità e organizzazioni - 1 Le autorità di polizia cantonali, gli organi del Servizio di consulenza in materia di economia lattiera, quelli dei Servizi di sanità animale secondo l'articolo 11a LFE e quelli del controllo delle derrate alimentari nonché gli organi cantonali di vigilanza della caccia, della pesca e delle foreste devono prestare aiuto agli organi di polizia epizootica nell'esercizio delle loro attività ufficiali.754 |
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1 | Le autorità di polizia cantonali, gli organi del Servizio di consulenza in materia di economia lattiera, quelli dei Servizi di sanità animale secondo l'articolo 11a LFE e quelli del controllo delle derrate alimentari nonché gli organi cantonali di vigilanza della caccia, della pesca e delle foreste devono prestare aiuto agli organi di polizia epizootica nell'esercizio delle loro attività ufficiali.754 |
2 | I Cantoni disciplinano la collaborazione degli organi del controllo delle derrate alimentari nel controllo dell'applicazione delle restrizioni di polizia epizootica nel commercio delle derrate alimentari. |
3 | I controllori delle carni sono tenuti a collaborare nel prelievo di campioni nei macelli. |
4 | L'autorità comunale competente è tenuta a sorvegliare i provvedimenti ordinati e, nell'ambito delle sue possibilità, a provvedere affinché siano messi a disposizione il personale e il materiale necessari alla loro esecuzione. |