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RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 37a [1] |
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| La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 [2] sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi. | ||||||
| Se per gli aeroporti sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr [3]. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031). [2] RS 172.021 [3] RS 711 | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 4 Pubblicazione della domanda e coordinamento |
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| I Cantoni dispongono la pubblicazione della domanda negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati. | ||||||
| I Cantoni provvedono a coordinare i pareri dei loro servizi specializzati. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 36 |
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| L'autorità può notificare le sue decisioni mediante pubblicazione in un foglio ufficiale: [1] | ||||||
| alla parte d'ignota dimora e non avente un rappresentante raggiungibile; | ||||||
| alla parte dimorante all'estero e non avente un rappresentante raggiungibile, qualora la notificazione non possa essere fatta nel luogo di dimora della stessa o qualora la parte, in violazione dell'articolo 11b capoverso 1, non abbia designato un recapito in Svizzera; | ||||||
| in una causa con numerose parti; | ||||||
| in una causa nella quale le parti non possano essere determinate tutte senza oneri eccessivi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288337art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288337art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413). [4] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288337art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 36 |
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| L'autorità può notificare le sue decisioni mediante pubblicazione in un foglio ufficiale: [1] | ||||||
| alla parte d'ignota dimora e non avente un rappresentante raggiungibile; | ||||||
| alla parte dimorante all'estero e non avente un rappresentante raggiungibile, qualora la notificazione non possa essere fatta nel luogo di dimora della stessa o qualora la parte, in violazione dell'articolo 11b capoverso 1, non abbia designato un recapito in Svizzera; | ||||||
| in una causa con numerose parti; | ||||||
| in una causa nella quale le parti non possano essere determinate tutte senza oneri eccessivi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288337art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288337art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413). [4] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288337art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413). | ||||||