Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte III

C-3096/2015

Sentenza del 12 ottobre 2018

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),

Composizione Daniel Stufetti e Viktoria Helfenstein,

cancelliera Anna Borner.

A._______,(Italia),

Parti rappresentata dall'avv. Stefania Vecellio,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE),

autorità inferiore.

Oggetto Assicurazione per l'invalidità, soppressione della rendita (decisione del 1° aprile 2015).

Fatti:

A.
Il 2 luglio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______ - cittadina italiana, nata il (...) 1974 - una mezza rendita a decorrere dal 1° febbraio 2006 sulla base di un grado d'invalidità del 52% ottenuto secondo il calcolo ordinario del raffronto dei redditi (doc. 51). In virtù della perizia pluridisciplinare del Servizio d'accertamento medico (SAM) del 5 ottobre 2007 (doc. 29), è stata ritenuta un'incapacità lavorativa totale nell'attività abituale di cameriera e di aiuto cuoca a decorrere dall'8 febbraio 2005, una capacità lavorativa del 50% in attività sostitutive adeguate a decorrere dal 1° marzo 2005 e una capacità lavorativa del 75% in attività domestiche in un'economia domestica di due persone sulla base della diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di "sindrome neuropatica cronica ileoinguinale destra su: possibile neuroma cicatriziale di un ramo del nervo ileoinguinale o genitofemorale destra; stato dopo revisione inguinale per sospetta ernia femorale con ernioplastica secondo Mc Vay l'8 febbraio 2005; possibili alterazioni del labbro articolare ventrale dell'articolazione dell'anca destra". I periti hanno altresì ritenuto quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa una "ipotireosi sostituita, nota dal 2000, attualmente in situazione eutireotica" (cfr. doc. 29, in particolare pagg. 12 e da 16 a 18). La menzionata decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

B.
Con comunicazione del 12 maggio 2011 (doc. 79), l'UAIE ha confermato all'interessata il diritto a una mezza rendita.

C.

C.a Una procedura di revisione della rendita è stata promossa il 26 ottobre 2012 (doc. 86).

C.b Nel corso dell'istruttoria, l'UAIE ha assunto agli atti la perizia multidisciplinare eseguita il 10/11 aprile 2013 presso l'ospedale universitario di (...) su incarico dell'assicuratore B._______ (doc. 119), la quale raccoglie i pareri del 27 gennaio 2014 del dott. C._______, specialista in chirurgia viscerale (doc. 119 pagg. da 85 a 90), del 31 gennaio 2014 del dott. D._______, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato motorio (doc. 119 pagg. da 1 a 60) e del 22 maggio 2014 dei dott.ri E._______ e F._______, specialisti in neurologia (doc. 119 pagg. da 61 a 84). In virtù della menzionata perizia è stata ritenuta una capacità lavorativa del 50% nella precedente attività di aiuto cuoca e cameriera. Mentre, in attività sostitutive adeguate, i periti hanno ritenuto che la capacità lavorativa potrebbe essere del 75%. Nella perizia multidisciplinare è stato tuttavia precisato che la capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate non poteva essere debitamente definita in quanto, da un lato, non si era ancora proceduto con una terapia per l'impingement e, dall'altro lato, non era stato eseguito alcun tentativo di ripresa lavorativa in attività sostitutive adeguate (cfr. doc. 119 in particolare pagg. 57, 81 e 90).

C.c L'UAIE ha altresì assunto agli atti il rapporto d'accertamento d'economia domestica del 25 novembre 2014 (doc. 128), accertamento ritenuto giustificato in seguito alla nascita, nel dicembre del 2013, del terzo genito dell'assicurata. Nel menzionato rapporto è stata ritenuta una completa capacità nello svolgere le mansioni domestiche. È stato altresì indicato che l'assicurata lamenta un peggioramento dello stato di salute e che senza il danno alla salute avrebbe lavorato 30 ore a settimana, ossia nella misura del 75%.

C.d Con scritto del 5 dicembre 2014, l'interessata ha comunicato all'amministrazione che, dopo riflessione e informazioni riguardanti in particolare gli orari d'apertura degli asili nido, avrebbe svolto un'attività lavorativa a tempo pieno, ossia al 100%, anche dopo la nascita del terzo figlio (doc. 123).

C.e Con scritto del 22 dicembre 2014, l'assicurata ha trasmesso il rapporto della visita neurologica del 18 dicembre 2014, nel quale è ritenuto che la stessa è affetta da deafferentazione secondaria a lesione del nervo genitofemorale destro (doc. 124 e 125).

C.f Sulla base della perizia multidisciplinare del 10/11 aprile 2013 e del rapporto d'accertamento d'economia domestica del 25 novembre 2014 summenzionati, con progetto di decisione del 27 gennaio 2015, l'autorità inferiore ha prospettato la soppressione della rendita riconosciuta sino ad allora all'assicurata. Per la determinazione del grado d'invalidità, l'amministrazione ha eseguito il calcolo secondo il metodo misto. Nel caso concreto ha ritenuto l'interessata salariata nella misura del 75%, ma con una capacità lavorativa del 50% in attività sostitutive adeguate, e casalinga per il restante 25%. In applicazione del metodo misto, è risultato un grado d'invalidità del 18%, insufficiente per l'erogazione di una rendita (doc. 129).

C.g Con osservazioni del 25 febbraio 2015 (cfr. timbro postale), l'assicurata ha contestato il menzionato progetto di decisione. Ha fatto valere che, anche dopo la nascita del terzo figlio avrebbe lavorato in misura del 100% se non avesse avuto il danno alla salute. Inoltre, ha osservato che il perito di (...) specialista in chirurgia viscerale ha confermato una lesione del nervo genitofemorale e una lesione del labbro acetabolare con cam impingement, danno senza il quale avrebbe continuato a lavorare 42 ore a settimana. Ha altresì indicato che anche per quanto riguarda i lavori dell'economia domestica risulta inabile al 60%. Ha quindi chiesto il mantenimento della mezza rendita (doc. 134).

D.
Con decisione del 1° aprile 2015, l'UAIE ha soppresso, a decorrere dal 31 maggio 2015, la mezza rendita d'invalidità riconosciuta sino ad allora all'interessata (doc. 137). L'autorità inferiore ha segnatamente considerato che lo stato di salute dell'interessata è rimasto invariato e che presenta tuttora una capacità lavorativa del 50% in attività sostitutive adeguate. Ha altresì osservato che l'interessata ha indicato che avrebbe lavorato, senza il danno alla salute, in misura del 75% in seguito alla nascita del terzo figlio ed ha quindi ritenuto l'assicurata quale persona senza attività lucrativa per il restante 25%. Dal confronto dei redditi secondo il metodo misto è conseguito un grado d'invalidità del 18%, insufficiente per continuare a erogare una rendita d'invalidità.

E.

E.a Il 14 maggio 2015 (cfr. timbro postale), l'interessata ha interposto ricorso - datato però 13 maggio 2015 - dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UAIE del 1° aprile 2015, mediante il quale ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e, in via principale, il riconoscimento (meglio la conferma) di una mezza rendita dal 1° maggio (recte: giugno) 2015 e, in via subordinata, il rinvio degli atti all'autorità inferiore per ulteriori accertamenti. La ricorrente censura l'applicazione del metodo misto di valutazione dell'invalidità e il conseguente grado d'invalidità stabilito dall'autorità inferiore. Essendo incontestato che il suo stato di salute non ha subito modifiche significative nel periodo determinante, l'autorità inferiore ha fondato ingiustamente la revisione su una modifica del suo statuto da persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno a persona esercitante un'attività lucrativa a tempo parziale, in concreto al 75%. In effetti, senza il danno alla salute e anche dopo la nascita del terzo figlio, avrebbe svolto un'attività lavorativa in misura del 100% per evidenti motivi economici (in particolare di donna divorziata che non percepisce nessun contributo alimentare dall'ex marito, con tre figli a carico). Sulla questione di sapere se avrebbe continuato anche dopo la nascita del terzo figlio a svolgere un'attività lucrativa al 100% vi sarebbe stata pure un'incomprensione con la persona incaricata dell'inchiesta domiciliare del 25 novembre 2014 (che ha comportato un'indicazione imprecisa in un formulario), ma che è sempre stata sua intenzione e volontà, più volte manifestata in corso di procedura, se non avesse avuto il danno alla salute, di riprendere a lavorare al 100% per motivi economici. Tenuto conto in particolare del suo scritto all'Ufficio AI del 5 dicembre 2014, la ricorrente censura un accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento al suo statuto, in particolare l'applicazione ingiustificata nel caso concreto della regola secondo la quale una dichiarazione della prima ora è più attendibile rispetto a quelle seguenti, tanto più ove si consideri la sua situazione economica di donna divorziata che non percepisce alimenti dall'ex marito. Per determinare il grado d'invalidità, si sarebbe pertanto dovuto applicare alla fattispecie il metodo ordinario del raffronto dei redditi e non il metodo misto. Quanto all'accertamento dell'incapacità lavorativa per le mansioni consuete dell'economia domestica, l'insorgente ha lamentato, da un lato, di non avere ricevuto gli atti da parte dell'autorità inferiore prima della scadenza del termine ricorsuale (e di non avere quindi potuto determinarsi sulla questione
con cognizione di causa) nonché, dall'altro lato, che secondo la perizia pluridisciplinare del 5 ottobre 2007 del Servizio d'accertamento medico (SAM, doc. 29), la stessa presentava già allora un'incapacità nell'eseguire le mansioni domestiche del 25% in un'economia domestica, di modo che non è dato sapere, in virtù di uno stato di salute stazionario rispettivamente in assenza di modifiche significative dello stesso, come si sia potuto giungere nell'ambito della procedura di revisione in esame ad una totale capacità nell'esercizio delle mansioni domestiche. Al gravame, la ricorrente ha altresì allegato il formulario per la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio debitamente compilato (doc. TAF 1 e allegati).

E.b Con scritto del 9 giugno 2015, la ricorrente ha trasmesso la documentazione atta a dimostrare la tempestività del gravame (doc. TAF 4 e allegati).

E.c Con scritto del 29 giugno 2015, in seguito alla richiesta formulata da parte di questo Tribunale, l'autorità inferiore ha trasmesso alla ricorrente copia di tutti i documenti riguardanti le limitazioni nell'economia domestica (doc. TAF 7 e allegati; cfr. anche doc. TAF 6 dispositivo n. 4).

E.d Il 15 luglio 2015 (cfr. timbro postale), la ricorrente ha personalmente trasmesso a questo Tribunale uno scritto mediante il quale ha spiegato ulteriormente la sua situazione finanziaria (doc. TAF 8).

F.
Con risposta del 23 luglio 2015, l'UAIE ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata conformemente all'allegato preavviso dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone G._______ (Ufficio AI) del 21 luglio 2015. Detto Ufficio ha sostanzialmente rinviato alle motivazioni di cui alla decisione del 1° aprile 2015 (doc. TAF 10 e allegato).

G.
Con decisione incidentale del 7 agosto 2015, questo Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria e designato l'avvocato Stefania Vecellio quale patrocinatore d'ufficio (doc. TAF 11).

H.
Con atto di replica dell'8 settembre 2015, la ricorrente si è riconfermata nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso. Ha altresì indicato di avere ricevuto copia dell'intero incarto dell'UAIE solo il 25 maggio 2015, ossia dopo la scadenza del termine per inoltrare il ricorso (doc. TAF 13 e allegati).

I.
Sulla base della presa di posizione dell'Ufficio AI del 30 settembre 2015 - il quale ha rinviato alle proprie osservazioni di cui alla risposta di causa - con duplica del 7 ottobre 2015, l'UAIE ha nuovamente proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata (doc. TAF 17 e allegato). Copie della menzionata duplica, nonché dell'allegato preavviso, sono state trasmesse per conoscenza alla ricorrente con provvedimento del 15 ottobre 2015 (doc. TAF 18).

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii).

1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 69 Rimedi giuridici: disposizioni particolari - 1 In deroga agli articoli 52 e 58 LPGA426:
1    In deroga agli articoli 52 e 58 LPGA426:
a  le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI;
b  le decisioni dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale amministrativo federale.428
1bis    La procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.429 L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.430
2    Il capoverso 1bis e l'articolo 85bis capoverso 3 LAVS431 si applicano per analogia ai procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale.432
3    Le decisioni dei tribunali arbitrali cantonali secondo l'articolo 27quinquies possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005433 sul Tribunale federale.434
LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).

1.3 In virtù dell'art. 3
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 3 - Non sono regolate dalla presente legge:
a  la procedura di autorità nel senso dell'articolo 1 capoverso 2 lettera e in quanto contro le loro decisioni non sia ammissibile un ricorso direttamente ad un'autorità federale;
b  la procedura di prima istanza in materia di personale federale concernente l'istituzione iniziale del rapporto di servizio, la promozione, gli ordini di servizio e l'autorizzazione al procedimento penale contro l'agente;
c  la procedura di prima istanza nelle cause amministrative penali e la procedura d'accertamento della polizia giudiziaria;
d  la procedura della giustizia militare, compresa la giustizia militare disciplinare, la procedura in affari in materia di comando giusta l'articolo 37 come pure la procedura speciale giusta gli articoli 38 e 39 della legge militare del 3 febbraio 199517,18 ...19;
dbis  la procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 200021 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile;
e  la procedura d'imposizione doganale;
lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 1 - 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20007 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.8
1    Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20007 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.8
2    Gli articoli 32 e 33 LPGA sono pure applicabili al promovimento dell'aiuto agli invalidi (art. 71-76).
LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 1a - Le prestazioni della presente legge si prefiggono di:
a  prevenire, ridurre o eliminare l'invalidità mediante provvedimenti d'integrazione adeguati, semplici e appropriati;
b  compensare le conseguenze economiche permanenti dell'invalidità mediante un'adeguata copertura del fabbisogno vitale;
c  aiutare gli assicurati interessati a condurre una vita autonoma e responsabile.
-26bis
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 26bis Scelta tra personale sanitario ausiliario, stabilimenti e fornitori di mezzi ausiliari - 1 L'assicurato ha libera scelta tra il personale sanitario ausiliario, gli stabilimenti e i laboratori, nonché le aziende presenti sul mercato generale del lavoro, che eseguono i provvedimenti d'integrazione, e i fornitori di mezzi ausiliari, in quanto essi soddisfino le prescrizioni cantonali e le esigenze dell'assicurazione.196
1    L'assicurato ha libera scelta tra il personale sanitario ausiliario, gli stabilimenti e i laboratori, nonché le aziende presenti sul mercato generale del lavoro, che eseguono i provvedimenti d'integrazione, e i fornitori di mezzi ausiliari, in quanto essi soddisfino le prescrizioni cantonali e le esigenze dell'assicurazione.196
2    Il Consiglio federale, consultati i Cantoni e le organizzazioni interessate, emana le prescrizioni sul riconoscimento degli agenti esecutori indicati nel capoverso 1.
e 28
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 28 Principio - 1 L'assicurato ha diritto a una rendita se:
1    L'assicurato ha diritto a una rendita se:
a  la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;
b  ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA209) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e
c  al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.
1bis    La rendita secondo il capoverso 1 non è concessa fintantoché non sono esaurite le possibilità d'integrazione secondo l'articolo 8 capoversi 1bis e 1ter.210
2    ...211
-70
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 70 Disposizioni penali - Gli articoli 87 a 91 della LAVS435 sono applicabili alle persone che violano le disposizioni della presente legge in uno dei modi indicati in detti articoli.
), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

1.4 Quanto alla tempestività del ricorso, questo Tribunale rileva quanto segue.

1.4.1 Giusta l'art. 60
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 60 Termine di ricorso - 1 Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
1    Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
2    Gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 1 - 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20007 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.8
1    Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20007 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.8
2    Gli articoli 32 e 33 LPGA sono pure applicabili al promovimento dell'aiuto agli invalidi (art. 71-76).
LAI, il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata (anche art. 50 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
PA in relazione con l'art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA58, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF).

1.4.2 In virtù dell'art. 38 cpv. 1
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 38 Computo e sospensione dei termini - 1 Se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
1    Se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
2    Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato.
2bis    Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.31
3    Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.32
4    I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono:
a  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b  dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c  dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 1 - 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20007 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.8
1    Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20007 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.8
2    Gli articoli 32 e 33 LPGA sono pure applicabili al promovimento dell'aiuto agli invalidi (art. 71-76).
LAI, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione (anche art. 20 cpv. 1 e
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 20 - 1 Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
1    Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
2    Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare.
2bis    Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.49
3    Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.50
3 PA in relazione con gli art. 2 cpv. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 2 - 1 Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale.
1    Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale.
2    Gli articoli 4 a 6, 10, 34, 35, 37 e 38 si applicano alla procedura delle prove negli esami professionali, negli esami di maestro e negli altri esami di capacità.
3    In caso di espropriazione, la procedura è retta dalla presente legge, in quanto la legge federale del 20 giugno 193012 sull'espropriazione non vi deroghi.13
4    La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla presente legge, in quanto la legge del 17 giugno 200514 sul Tribunale amministrativo federale non vi deroghi.15
PA e 37 LTAF).

1.4.3 Giusta l'art. 38 cpv. 4 lett. a
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 38 Computo e sospensione dei termini - 1 Se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
1    Se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
2    Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato.
2bis    Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.31
3    Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.32
4    I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono:
a  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b  dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c  dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
LPGA, i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono tra l'altro, dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso (anche art. 22a cpv. 1 lett. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 22a - 1 I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni non decorrono:
1    I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni non decorrono:
a  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b  dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c  dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2    Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti:
a  l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali;
b  gli appalti pubblici.60
PA).

1.4.4 Secondo l'art. 39 cpv. 1
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 39 Osservanza dei termini - 1 Le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
1    Le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
2    Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato.
LPGA (v. anche art. 21 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 21 - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero52 o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
1    Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero52 o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
1bis    Gli scritti indirizzati all'Istituto federale della proprietà intellettuale53 non possono essergli validamente trasmessi per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.54
2    Se la parte si rivolge in tempo utile a un'autorità incompetente, il termine è reputato osservato.
3    Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità.55
PA), le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

1.4.5 Nel caso concreto, il termine di 30 giorni per inoltrare ricorso contro la decisione del 1° aprile 2015, notificata il 13 aprile 2015 (doc. TAF 1 e doc. 2 ivi allegato), ha iniziato a decorrere il 14 aprile 2015 ed è pertanto scaduto il 13 maggio 2015. Il ricorso, datato 13 maggio 2015 (doc. TAF 1 pag. 1), riporta tuttavia sulla busta il timbro postale del 14 maggio 2015 ed appare pertanto di primo acchito tardivo. Tuttavia, questo Tribunale osserva che sul retro della busta di invio del gravame vi è la frase manoscritta "Imbucato alla posta (...) in data 13 maggio 2015 alle ore 17:00 (posta chiusa alle ore 16:00 per festa dell'Ascensione) testimoni: H._______+ I._______". Alla luce di detta dichiarazione secondo cui il ricorso sarebbe stato depositato presso l'Ufficio postale il 13 maggio 2015 alle ore 17:00, il ricorso sarebbe per contro tempestivo, in quanto presentato entro le ore 24:00 dell'ultimo giorno utile (NIGGLI/ÜBERSAX/WIPRÄCHTIGER, Bundesgerichtsgesetz, 2011, 2a ed., ad art. 48 pag. 560 N 4). Pertanto, con provvedimento del 20 maggio 2015 (doc. TAF 2), questo Tribunale ha chiesto alla ricorrente di dimostrare la tempestività del ricorso tramite l'invio di documentazione adeguata, segnatamente tramite mezzi di prova chiari ed inequivocabili, quali ad esempio testimonianze indipendenti (DTF 109 Ib 345 consid. 2b e sentenza del TF 1C_10/2010 del 17 maggio 2010). Con scritto del 9 giugno 2015 (doc. TAF 4), la ricorrente ha trasmesso la dichiarazione del 28 maggio 2015 dei due testimoni H._______ e I._______, debitamente autenticata, i quali hanno dichiarato che l'avvocato Stefania Vecellio ha imbucato la busta indirizzata a questo Tribunale presso la buca delle lettere dell'Ufficio postale alle ore 17:00 del giorno 13 maggio 2015, che non intrattengono particolari rapporti con l'avvocato menzionato, ma di averla incontrata per caso, e che erano in grado di intendere e di volere al momento dei fatti (cfr. doc. TAF 4 e allegato n. 4). Ne consegue che il ricorso deve essere considerato siccome tempestivo, essendo stato il medesimo depositato nella buca delle lettere dell'ufficio postale entro le ore 24:00 del giorno 13 maggio 2015.

1.5 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 59 Legittimazione - Ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 60 Termine di ricorso - 1 Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
1    Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
2    Gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
LPGA nonché art. 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA) - è pertanto ammissibile.

2.

2.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).

2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).

2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.

2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decorrere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 con rinvii).

2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).

3.

3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). La procedura di revisione è stata avviata il 26 ottobre 2012 (cfr. doc. 86 e consid. C.a della presente sentenza) e quindi al caso in esame si applicano di principio le nuove norme materiali in vigore dal 1° gennaio 2012, tra le quali le disposizioni della 6a revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore).

3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 1° aprile 2015. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5; 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).

4.
Preliminarmente va esaminata la censura di violazione del diritto di essere sentito sollevata dalla ricorrente con riferimento alle risultanze dell'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica. Nella presente fattispecie questo Tribunale ritiene che, in considerazione dell'esito della presente lite - accoglimento del ricorso e riforma della decisione impugnata nel senso del riconoscimento all'insorgente di una mezza rendita anche successivamente al 31 maggio 2015 non essendo intervenuta alcuna modifica dello stato di salute della ricorrente e non giustificandosi un cambiamento di qualifica da "persona che esercita un'attività lucrativa a tempo pieno" a "persona che esercita un'attività lucrativa a tempo parziale" -, la questione inerente all'eventuale violazione del diritto di essere sentito da parte dell'autorità inferiore con riferimento alla determinazione del grado di capacità/incapacità dell'insorgente stessa a svolgere le consuete mansioni domestiche può essere lasciata indecisa, essendo irrilevante per l'esito della presente lite (v., in particolare, il considerando 10 del presente giudizio).

5.

5.1 L'UAIE ha reso il 1° aprile 2015 una decisione di revisione, ai sensi dell'art. 17
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 17 Revisione della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli - 1 Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita:
1    Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita:
a  subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali; o
b  aumenta al 100 per cento.18
2    Ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione.
LPGA, della rendita d'invalidità fino ad allora accordata alla ricorrente in considerazione di un cambiamento di statuto da "persona che esercita un'attività lucrativa a tempo pieno" a "persona che esercita un'attività lucrativa a tempo parziale" (75%).

5.2 Secondo l'art. 17
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 17 Revisione della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli - 1 Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita:
1    Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita:
a  subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali; o
b  aumenta al 100 per cento.18
2    Ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione.
LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modifica, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modifica.

5.3 Giusta l'art. 87 cpv. 1
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)
OAI Art. 87 Motivo di revisione - 1 La revisione avviene d'ufficio quando:
OAI (RS 831.201), la revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (lett. a) o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (lett. b).

5.4 L'art. 88a cpv. 1
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)
OAI Art. 88a Modificazione del diritto - 1 Se la capacità al guadagno dell'assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della soppressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e presumibilmente continuerà a durare.
OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della soppressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare.

5.5 Nella sostanza, costituiscono in particolare motivo di revisione una modifica considerevole dello stato di salute oppure la modifica delle conseguenze sulla capacità di guadagno di uno stato di salute rimasto di per sé invariato (DTF 130 V 343 consid. 3.5 con rivii) come pure delle circostanze (ipotetiche) stesse che hanno determinato la scelta del metodo di valutazione dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 3b).

5.6 La questione di sapere se e in quale misura, senza danno alla salute, la persona assicurata avrebbe esercitato un'attività lucrativa dipende dall'insieme delle circostanze personali, familiari, sociali, finanziarie e professionali del caso di specie (DTF 130 V 393 consid. 3.3; 125 V 146 consid. 2c con rinvii). Ai fini di questa valutazione si deve ugualmente tenere conto della volontà ipotetica della persona interessata, la quale, ove non altrimenti desumibile, dovrà dedursi, in quanto fatto interno, da indizi esterni stabiliti secondo il grado della verosimiglianza preponderante richiesto nel diritto delle assicurazioni sociali (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 693/06 del 20 dicembre 2006 consid. 4.1)

6.
In virtù dell'art. 43
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 43 Accertamento - 1 L'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.
1    L'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.
1bis    L'assicuratore determina la natura e l'entità dei necessari accertamenti.35
2    Se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.
3    Se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia36.
LPGA nonché degli art. 12 e
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 43 Accertamento - 1 L'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.
1    L'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.
1bis    L'assicuratore determina la natura e l'entità dei necessari accertamenti.35
2    Se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.
3    Se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia36.
13 PA e dell'art. 19
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 19 - Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194748; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge.
PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collabora-zione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, as-sume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurispru-denza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'i-struzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giu-stificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribu-nale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii).

7.

7.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione - ad esempio quale perizia o rapporto - ma il suo contenuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1; 125 V 351 consid. 3).

7.2 Secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli organi dell'amministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipendente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni approfondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affidabilità (DTF 137 V 210 consid. 6.2.4; 134 V 231 consid. 5.1 con rinvii; 125 V 351 [sul valore probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr. DTF 135 V 254 consid. 3.3 e 3.4]).

7.3 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in discussione le conclusioni peritali (DTF 137 V 210 consid. 1.3.4; 125 V 351 consid. 3b/bb).

7.4 Per quel che riguarda le perizie di parte, il TF ha precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione. Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b con rinvii).

7.5 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 7.2 con rinvii).

8.
Anche nell'ambito di una revisione della rendita (su richiesta o d'ufficio), come nel caso di nuova domanda (DTF 130 V 71), il punto di partenza per la valutazione di una modifica del grado di invalidità suscettibile di incidere in modo significativo sul diritto alla prestazione costituisce, dal profilo temporale, l'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF 133 V 108 consid. 5). Una semplice comunicazione, ai sensi dell'art. 74ter lett. f
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)
OAI Art. 74ter Assegnazione delle prestazioni senza decisione - Se le condizioni per l'assegnazione di una prestazione sono manifestamente adempiute e tutte le richieste dell'assicurato sono accolte, le seguenti prestazioni possono essere accordate o protratte senza la notificazione di un preavviso o di una decisione (art. 58 LAI):318
OAI, costituisce eccezionalmente base di riferimento nel tempo se risulta da un esame materiale del diritto alla rendita fondata su una constatazione dei fatti pertinente, un apprezzamento delle prove conforme al diritto e, ove necessario, un confronto dei redditi parimenti conforme al diritto (cfr. sentenze del TF 9C_140/2017 del 18 agosto 2017 consid. 4.2, 9C_392/2015 del 20 novembre 2015 consid. 5.2, 8C_162/2015 del 30 settembre 2015 consid. 2.1 e 9C_46/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.1). Nel caso di specie il periodo di riferimento è quello intercorrente dal 2 luglio 2008 (data della decisione iniziale in cui è stata accordata alla ricorrente una mezza rendita d'invalidità) al 1° aprile 2015, fermo restando che un'eventuale modifica della rendita potrebbe intervenire al più presto da ottobre 2012 (art. 88bis
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)
OAI Art. 88bis Effetto - 1 L'aumento della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza avviene al più presto:392
OAI). La comunicazione dell'UAIE del 12 maggio 2011 non può costituire base di riferimento nel tempo in relazione alla revisione promossa nel 2012 e decisa mediante il provvedimento qui impugnato. In effetti, la comunicazioni non si fonda su una constatazione dei fatti pertinente rispettivamente su un apprezzamento delle prove conforme al diritto.

9.
È incontestato sia dall'autorità inferiore sia dalla ricorrente che nel periodo determinante lo stato di salute della ricorrente è rimasto invariato (decisione impugnata pag. 6 [cfr. doc. 137] e ricorso pag. 9 pto 3), né appare esservi motivo per questo Tribunale di intervenire d'ufficio su questa questione. Certo, nella perizia multidisciplinare del 10/11 aprile 2013 - pur non essendo stato fatto riferimento ad uno specifico miglioramento dello stato di salute dell'insorgente - è stata effettuata una nuova valutazione dell'incapacità lavorativa. Tuttavia, per consolidata giurisprudenza, la divergente valutazione medica o giuridica di una situazione di fatto essenzialmente rimasta invariata non giustifica una revisione materiale (cfr., fra le tante, sentenza del TF 9C_418/2010 del 29 agosto 2011, consid. 4.1 con rinvii).

10.
L'UAIE ha in effetti giustificato la revisione della rendita, e quindi la sua soppressione, sulla base del cambiamento di statuto della ricorrente e non in virtù di un cambiamento dello stato di salute della medesima. L'autorità inferiore ha ritenuto che l'insorgente, in seguito alla nascita del terzo figlio e senza il danno alla salute, avrebbe lavorato in misura del 75% (e non più del 100%). L'autorità inferiore ha pertanto determinato il grado d'invalidità non più secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo pieno, ma secondo il metodo misto per gli assicurati che esercitano solo parzialmente un'attività lucrativa, ciò che ha comportato la soppressione della rendita mediante la decisione del 1° aprile 2015 qui impugnata. Per i motivi che saranno esposti di seguito, la revisione non si giustifica neppure per il cambiamento di qualifica ritenuto dall'autorità inferiore.

10.1 Secondo l'art. 16
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 16 Grado d'invalidità - Per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
LPGA, a cui rinvia l'art. 28a cpv. 1
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 28a - 1 Per valutare il grado d'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA214. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d'invalidità e i fattori di correzione applicabili.215
1    Per valutare il grado d'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA214. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d'invalidità e i fattori di correzione applicabili.215
2    Il grado d'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutato, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.216
3    Se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, il grado d'invalidità per questa attività è valutato secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, il grado d'invalidità per questa attività è valutato secondo il capoverso 2.217 In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (metodo ordinario sulla base del confronto dei redditi per gli assicurati esercitanti un'attività lucrativa; cfr. anche DTF 137 V 334 consid. 3.1.1).

10.2 L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata in funzione dell'incapacità si svolgere le mansioni consuete (metodo specifico sulla base del confronto delle mansioni consuete per gli assicurati non esercitanti un'attività lucrativa e in particolare per gli assicurati che si occupano dell'economia domestica; art. 28a cpv. 2
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 28a - 1 Per valutare il grado d'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA214. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d'invalidità e i fattori di correzione applicabili.215
1    Per valutare il grado d'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA214. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d'invalidità e i fattori di correzione applicabili.215
2    Il grado d'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutato, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.216
3    Se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, il grado d'invalidità per questa attività è valutato secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, il grado d'invalidità per questa attività è valutato secondo il capoverso 2.217 In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
LAI in relazione con gli art. 27
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)
OAI Art. 27 - 1 Per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.
OAI e 8 cpv. 3 LPGA).

10.3 Infine, secondo l'art. 28a cpv. 3
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 28a - 1 Per valutare il grado d'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA214. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d'invalidità e i fattori di correzione applicabili.215
1    Per valutare il grado d'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA214. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d'invalidità e i fattori di correzione applicabili.215
2    Il grado d'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutato, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.216
3    Se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, il grado d'invalidità per questa attività è valutato secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, il grado d'invalidità per questa attività è valutato secondo il capoverso 2.217 In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
LAI, qualora l'assicurato eserciti un'attività lucrativa a tempo parziale, o collabori gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità, per questa parte, è determinata secondo l'art. 16
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 16 Grado d'invalidità - Per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
LPGA. Se, inoltre, svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2 dell'art. 28a
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 28a - 1 Per valutare il grado d'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA214. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d'invalidità e i fattori di correzione applicabili.215
1    Per valutare il grado d'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA214. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d'invalidità e i fattori di correzione applicabili.215
2    Il grado d'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutato, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.216
3    Se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, il grado d'invalidità per questa attività è valutato secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, il grado d'invalidità per questa attività è valutato secondo il capoverso 2.217 In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
LAI. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti (metodo misto per gli assicurati esercitanti solo parzialmente un'attività lucrativa; art. 28a cpv. 3
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 28a - 1 Per valutare il grado d'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA214. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d'invalidità e i fattori di correzione applicabili.215
1    Per valutare il grado d'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA214. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d'invalidità e i fattori di correzione applicabili.215
2    Il grado d'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutato, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.216
3    Se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, il grado d'invalidità per questa attività è valutato secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, il grado d'invalidità per questa attività è valutato secondo il capoverso 2.217 In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
LAI in relazione con gli art. 27bis
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)
OAI Art. 27bis Valutazione del grado d'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale - 1 Per valutare il grado d'invalidità degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale si sommano i seguenti gradi d'invalidità:
OAI e 16 LPGA, cfr. pure DTF 130 V 97 e sentenza del TF 8C_912/2015 del 18 aprile 2016 consid. 4).

10.4 La scelta di uno dei metodi di graduazione dell'invalidità (metodo ordinario del confronto dei redditi, metodo specifico o metodo misto) dipende dallo statuto attribuito al potenziale beneficiario della rendita. Se una persona sia da considerarsi appartenente all'una o all'altra di queste categorie si determina esaminando cosa essa avrebbe fatto, ritenute altrimenti le medesime circostanze, se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute. Questo quesito si decide tenendo conto dell'evoluzione della situazione sino all'emanazione della decisione amministrativa litigiosa, ritenuto che l'ipotetica ripresa di un'attività lucrativa completa o parziale va ammessa ove tale eventualità presenti un grado di verosimiglianza preponderante (DTF 141 V 15 consid. 3.1 con rinvii). Alfine di determinare lo statuto della persona assicurata (persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, a tempo parziale o senza attività lucrativa), si deve segnatamente esaminare se (e in quale misura) la stessa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o a un'occupazione lucrativa, questo alla luce della sua situazione personale, famigliare, sociale, finanziaria e professionale (sentenza del TF 9C_279/2018 del 28 giugno 2018 consid. 2.2 con rinvii e DTF 130 V 393 consid. 3.3). Ai fini di questa valutazione si deve ugualmente tenere conto della volontà ipotetica della persona interessata, la quale, ove non altrimenti desumibile, dovrà dedursi, in quanto fatto interno, da indizi esterni, stabiliti secondo il grado della verosimiglianza preponderante richiesto nel diritto delle assicurazioni sociali (sentenza del TF 9C_48/2013 del 9 luglio 2013).

10.5 Per quanto concerne l'applicazione del metodo misto, i due metodi (ordinario e specifico) erano sinora ponderati in funzione del tempo attribuito ad ognuna delle attività summenzionate. Tuttavia, questo metodo di calcolo teneva conto in maniera disproporzionata del fatto che l'attività lucrativa è esercitata a tempo parziale, penalizzando quindi principalmente le donne, le quali erano/sono sovente toccate da un'attività a tempo parziale. In una sentenza n. 7186/09 Di Trizio contro la Svizzera del 2 febbraio 2016, la Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha ritenuto discriminatoria l'applicazione del metodo misto per determinare - in una procedura di revisione che ha comportato la soppressione della rendita - il grado d'invalidità di un'assicurata che, senza il danno alla salute, avrebbe lavorato a tempo parziale in seguito alla nascita dei figli (ciò che ha comportato il cambiamento dello statuto dell'interessata e quindi il metodo di calcolo applicabile). Nella menzionata sentenza, la CorteEDU ha ritenuto una discriminazione indiretta e dunque una violazione dell'art. 14
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 14 Divieto di discriminazione - Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
CEDU (divieto di discriminazione) in combinazione con l'art. 8
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
1    Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2    Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare). Pertanto, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza in esecuzione della menzionata sentenza della CorteEDU, e ha determinato che la soppressione di una rendita d'invalidità nell'ambito di una revisione è contraria alla CEDU quando solo motivi di natura familiare (la nascita di figli e la conseguente riduzione dell'attività professionale che ne deriva) determinano un cambiamento di qualifica da "persona che esercita un'attività lucrativa a tempo pieno" a "persona che esercita un'attività lucrativa a tempo parziale" (consacrando il tempo libero allo svolgimento delle mansioni abituali; cfr. DTF 143 I 50 consid. 4; cfr. anche sentenze del TAF C-1128/2015 dell'8 febbraio 2018, consid. 11.3; C-407/2014 del 23 gennaio 2018, consid. 14.3; C-2457/2014 del 20 giugno 2017, consid. 16 e 17). Il metodo misto - secondo un nuovo calcolo elaborato dal Consiglio federale in vigore dal 1° gennaio 2018 - resta tuttora applicabile nei casi non contemplati dalla sentenza Di Trizio contro la Svizzera, ad esempio allorquando l'assicurato esercita un'attività lavorativa a tempo parziale per motivi non familiari oppure nei casi di prima assegnazione di una rendita nell'ipotesi in cui l'assicurato già prima dell'esame del diritto all'eventuale rendita d'invalidità esercitata un'attività a tempo parziale (cfr. DTF 143 I 50 consid. 4.4 e sentenze del TAF C-407/2014 del 23 gennaio 2018, consid. 14.3 e C-2457/2014 del 20 giugno 2017, consid. 17).

10.6 Nel caso concreto, la presente fattispecie corrisponde alla costellazione di cui alla sentenza n. 7186/09 Di Trizio contro la Svizzera del 2 febbraio 2016 della CorteEDU. Questo Tribunale osserva infatti che nella procedura di revisione promossa nell'ottobre del 2012, l'autorità inferiore ha ritenuto un diverso statuto dell'interessata sulla base di un unico motivo d'ordine familiare, segnatamente la nascita dei figli e la conseguente riduzione dell'attività professionale. In altre parole, l'autorità inferiore ha modificato lo statuto della ricorrente da "persona esercitante un'attività lucrativa" a "persona esercitante un'attività lucrativa a tempo parziale" per il solo motivo secondo cui non sarebbero credibili le dichiarazioni (che secondo l'autorità inferiore la ricorrente avrebbe reso solo in un secondo tempo durante la procedura di revisione) secondo cui, senza il danno alla salute e come madre di tre figli (nati nel 2010, nel 2012 e nel 2013) essa avrebbe lavorato a tempo pieno. Sulla base di questa valutazione, l'UAIE ha quindi applicato il metodo misto per la determinazione del grado d'invalidità con la conseguente soppressione della mezza rendita d'invalidità. Alla luce di quanto precede, nonché della giurisprudenza della CorteEDU e del Tribunale federale summenzionata (cfr. consid. 10.5 della presente sentenza), la decisione impugnata del 1° aprile 2015 viola l'art. 14
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 14 Divieto di discriminazione - Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
CEDU in relazione con l'art. 8
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
1    Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2    Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
CEDU avendo l'autorità inferiore soppresso la mezza rendita sulla base del cambiamento dello statuto della ricorrente in seguito alla nascita dei figli. Ne consegue che la decisione impugnata non può essere confermata e, pertanto, la mezza rendita d'invalidità riconosciuta sinora all'interessata non può essere soppressa e va confermata.

10.7 A titolo del tutto abbondanziale, giova altresì rilevare che il cambiamento di statuto della ricorrente determinato nella decisione impugnata non trova comunque sufficiente giustificazione nelle risultanze processuali e si esaurisce in una sopravvalutazione di un atto di causa - che non si può seriamente escludere sia dovuto ad un'incomprensione - rispetto all'insieme delle emergenze processuali. Non solo la ricorrente ha chiaramente manifestato già il 5 dicembre 2014, ossia solo qualche giorno dopo l'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica del 24 novembre 2014, che senza invalidità avrebbe continuato ad esercitare un'attività lucrativa a tempo pieno. Ma dagli atti di causa appare pure che la ricorrente, divorziata, deve provvedere essa stessa al suo sostentamento ed ha dimostrato la sua indigenza nell'ambito della procedura in esame (cfr. decisione incidentale del TAF del 7 agosto 2015 di accoglimento della domanda dii assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio). In siffatte circostanze, ben deve ritenersi verosimile, nel senso della verosimiglianza preponderante valida nelle assicurazioni sociali, la volontà dichiarata della ricorrente che, in assenza di problemi di salute, avrebbe continuato ad esercitare un'attività lucrativa al 100%. Quindi anche da tale profilo si sarebbe comunque giustificata la determinazione del grado d'invalidità attraverso il metodo ordinario del raffronti dei redditi anche in assenza della nuova giurisprudenza della CorteEDU rispettivamente quella successiva, quella menzionata e quella altrimenti nota in materia, del Tribunale federale.

11.
In conclusione, il ricorso del 14 maggio 2015 (cfr. timbro postale) merita accoglimento e la decisione impugnata del 1° aprile 2015 va riformata nel senso che alla ricorrente è riconosciuto il diritto ad una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1° giugno 2015 (la mezza rendita essendo stata soppressa a decorrere dalla fine del mese che segue la notifica della decisione stessa), nonché alle rendite ordinarie per figli legate alla rendita della madre. In tale ambito, l'autorità inferiore procederà al calcolo delle prestazioni e al versamento degli arretrati dovuti, se del caso, con i relativi interessi.

12.
Giova peraltro ancora rammentare che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
Cost., le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti (DTF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a), quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii). Tuttavia, l'autorità di ricorso non è tenuta a sentire le parti prima di prendere una decisione interamente conforme alle domande delle parti (art. 30 cpv. 2 let. c
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti.
1    L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti.
2    Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere:
a  una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente:
b  una decisione impugnabile mediante opposizione;
c  una decisione interamente conforme alle domande delle parti;
d  una misura d'esecuzione;
e  altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite.
PA). Inoltre, una parte non ha il diritto di esprimersi sull'apprezzamento giuridico dei fatti né, in maniera più generale, sull'argomentazione giuridica da considerare, a meno che il Tribunale preveda di fondare la sua decisione su una norma o un principio giuridico non menzionato nella procedura anteriore e di cui nessuna delle parti si era prevalsa né poteva ipotizzarne la pertinenza nel litigio (cfr., fra le tante, le sentenze del TF 4A_345/2017 del 4 luglio 2018 consid. 2.1 con rinvii, 2C_368/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 6.1 con rinvii, nonché 9C_905/2015 del 29 agosto 2016 consid. 4.2 con rinvii).

12.1 Nel caso concreto, la ricorrente è vincente nella presente causa, nel senso che le sue conclusioni ricorsuali sono pienamente accolte. Non era pertanto necessario accordare all'insorgente, prima dell'emanazione della presente sentenza, un termine per pronunciarsi sulla nuova giurisprudenza di cui alla sentenza n. 7186/09 Di Trizio contro la Svizzera del 2 febbraio 2016 della CorteEDU (cfr. consid. 10 del presente giudizio; art. 30 cpv. 2 lett. c
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti.
1    L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti.
2    Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere:
a  una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente:
b  una decisione impugnabile mediante opposizione;
c  una decisione interamente conforme alle domande delle parti;
d  una misura d'esecuzione;
e  altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite.
PA), che peraltro non comporta null'altro che la determinazione del grado d'invalidità secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi come postulato dalla ricorrente.

12.2 Non era parimenti necessario assegnare all'autorità inferiore un termine per esprimersi in merito alla nuova menzionata giurisprudenza della CorteEDu e del Tribunale federale di cui al considerando 10 delle presente sentenza. Infatti, era ben chiaro alla medesima la particolarità del caso concreto e non poteva certo in buona fede sfuggirle la conoscenza nonché pertinenza/applicabilità della nuova giurisprudenza, risalente al 2016, al caso di specie. Inoltre, l'autorità inferiore avrebbe potuto e dovuto intervenire d'ufficio qualora avesse voluto esprimersi sulla pertinenza dell'argomentazione giuridica ritenuta dalla CorteEDU sull'applicabilità del metodo misto nell'ambito di una domanda di revisione fondata unicamente su motivi di natura familiare (la nascita di figli e la conseguente riduzione dell'attività professionale che ne può derivare), giurisprudenza poi ripresa ed implementata a livello svizzero dal Tribunale federale con la sentenza su revisione nel caso 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016 (DTF 143 I 50).

13.

13.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA).

13.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili - 1 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese.
1    Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese.
2    Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa.
TS-TAF) in fr. 2'800.- (compresi i disborsi ed esclusa l'imposta sull'IVA [cfr., fra le tante, sentenza del TAF C-995/2014 del 9 marzo 2017 consid. 10.2 con rinvii]), tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

13.3 Visto l'esito della causa, la domanda d'assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è pertanto divenuta senza oggetto (cfr. sentenza del TAF C-5170/2013 del 18 novembre 2014 con rinvii).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto e l'impugnata decisione del 1° aprile 2015 è riformata nel senso che alla ricorrente è riconosciuto il diritto ad una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1° giugno 2015, nonché alle rendite ordinarie per figli legate alla rendite della madre. In tale ambito, l'autorità inferiore procederà al calcolo delle prestazioni e al versamento degli arretrati dovuti, se del caso, con i relativi interessi.

2.
Non si prelevano spese processuali.

3.
L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 2'800.- a titolo di spese ripetibili.

4.
La domanda d'assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è pertanto divenuta senza oggetto.

5.
Comunicazione a:

- rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Anna Borner

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1bis    Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).

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