SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.88 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.88 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 398 Ammissibilità e motivi - 1 L'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento nonché contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive e le decisioni di confisca indipendenti.268 |
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1 | L'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento nonché contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive e le decisioni di confisca indipendenti.268 |
2 | Il tribunale d'appello può esaminare per estenso la sentenza in tutti i punti impugnati. |
3 | Mediante l'appello si possono censurare: |
a | le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; |
c | l'inadeguatezza. |
4 | Se la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l'appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. |
5 | Se l'appello concerne unicamente i punti relativi agli aspetti civili, la sentenza di primo grado è esaminata soltanto nella misura prevista dal diritto processuale civile del foro. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 398 Ammissibilità e motivi - 1 L'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento nonché contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive e le decisioni di confisca indipendenti.268 |
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1 | L'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento nonché contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive e le decisioni di confisca indipendenti.268 |
2 | Il tribunale d'appello può esaminare per estenso la sentenza in tutti i punti impugnati. |
3 | Mediante l'appello si possono censurare: |
a | le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; |
c | l'inadeguatezza. |
4 | Se la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l'appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. |
5 | Se l'appello concerne unicamente i punti relativi agli aspetti civili, la sentenza di primo grado è esaminata soltanto nella misura prevista dal diritto processuale civile del foro. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 189 - 1 Gli impianti di frenatura dei rimorchi della categoria O devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 13.779 |
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1 | Gli impianti di frenatura dei rimorchi della categoria O devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 13.779 |
2 | Per i veicoli i cui documenti si riferiscono al veicolo con carrozzeria non ancora finita, la persona che completa il veicolo deve attestare che, in occasione della rifinitura del veicolo, sono state osservate le direttive di montaggio del costruttore del veicolo. |
3 | L'efficacia dell'impianto di frenatura può essere controllata conformemente all'allegato 7.780 |
4 | Il freno deve funzionare automaticamente se il rimorchio si stacca d'improvviso dal veicolo trattore. Sono esclusi i rimorchi il cui peso totale non supera 1,50 t e che sono muniti di un agganciamento di sicurezza supplementare, conformemente al capoverso 5.781 |
5 | Per i rimorchi senza impianto di freni di servizio è necessario un agganciamento di sicurezza supplementare (corda, catena) con il veicolo trattore.782 |
6 | Sui rimorchi delle categorie O1 e O2 possono essere autorizzati altri sistemi di frenatura. Agli impianti di frenatura e agli agganciamenti di sicurezza dei rimorchi che non appartengono alla categoria O oppure la cui velocità massima è limitata a 60 km/h si applicano gli articoli 201 e 203.783 |
7 | I sistemi di controllo della stabilità dei rimorchi delle categorie O3 e O4 devono essere conformi al regolamento n. 661/2009/CE. Sono esclusi i rimorchi con una velocità massima di 60 km/h.784 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 1 - Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 7 Nessuna pena senza legge - 1. Nessuno può essere condannato per un'azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. |
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1 | Nessuno può essere condannato per un'azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. |
2 | Il presente articolo non ostacolerà il rinvio a giudizio e la condanna di una persona colpevole d'una azione o d'una omissione che, al momento in cui fu commessa, era criminale secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 93 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, compromette la sicurezza di un veicolo, in modo che ne risulti un pericolo d'incidente. Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con la multa. |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, compromette la sicurezza di un veicolo, in modo che ne risulti un pericolo d'incidente. Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con la multa. |
2 | È punito con la multa: |
a | chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni; |
b | il detentore, o colui che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo, che tollera intenzionalmente o per negligenza l'uso di un veicolo che non è conforme alle prescrizioni. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 29 - I veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che le norme della circolazione possano essere osservate, che il conducente, i passeggeri e gli altri utenti della strada non siano messi in pericolo e che la strada non venga danneggiata. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 93 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, compromette la sicurezza di un veicolo, in modo che ne risulti un pericolo d'incidente. Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con la multa. |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, compromette la sicurezza di un veicolo, in modo che ne risulti un pericolo d'incidente. Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con la multa. |
2 | È punito con la multa: |
a | chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni; |
b | il detentore, o colui che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo, che tollera intenzionalmente o per negligenza l'uso di un veicolo che non è conforme alle prescrizioni. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 219 - 1 Un veicolo è considerato come non conforme e l'articolo 93 capoverso 2 LCStr è applicabile se:881 |
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1 | Un veicolo è considerato come non conforme e l'articolo 93 capoverso 2 LCStr è applicabile se:881 |
a | le parti che devono essere montate stabilmente, temporaneamente o in certi casi determinati, mancano o non corrispondono alle prescrizioni; |
b | il veicolo è provvisto stabilmente o temporaneamente di parti vietate; |
c | sono montate senza permesso parti per cui è necessario un permesso; |
d | il veicolo è provvisto ingiustificatamente di pneumatici chiodati o è provvisto di pneumatici chiodati non ammessi; |
e | il veicolo, benché la sua velocità massima superi 30 km/h, è equipaggiato solo parzialmente con pneumatici chiodati; |
f | manca il contrassegno indicante la velocità massima necessario per gli pneumatici chiodati; |
g | non è equipaggiato con pneumatici chiodati ma reca il disco prescritto, ma non cancellato, indicante la velocità massima. |
2 | È punito con la multa, a meno che non sia applicabile una pena più severa, chiunque:882 |
a | apporta a un veicolo modificazioni non permesse, aiuta o istiga ad apportarle; |
b | cancella o falsifica le indicazioni prescritte, in particolare concernenti il numero del telaio, l'identificazione del motore o le iscrizioni su ganci di traino e ralle; |
c | falsifica i contrassegni o i piombi previsti nella presente ordinanza per ciclomotori o appone a un veicolo un contrassegno o un piombo falsificato; |
d | appone un contrassegno o un piombo senza diritto e senza che le condizioni siano adempiute; |
e | fa commercio di parti di veicoli che servono manifestamente a modificazioni di veicoli non permesse oppure sono state espressamente vietate dall'USTRA, oppure di pneumatici rigommati sprovvisti delle indicazioni necessarie; |
f | come detentore del veicolo non annuncia modificazioni per cui è necessaria una notificazione; |
g | distribuisce componenti elettroniche che influiscono sulle caratteristiche concernenti i gas di scarico, il livello sonoro o le prestazioni del veicolo e che non corrispondono al modello approvato per il tipo di veicolo (allegato 1 n. 2.3 OATV885) senza che esista a questo scopo un'approvazione del tipo oppure pubblicizza tali componenti senza che esista una domanda di approvazione del tipo; |
h | apporta o aiuta ad apportare modifiche a componenti elettroniche che influiscono sulle caratteristiche concernenti i gas di scarico, il livello sonoro o le prestazioni del veicolo senza che esista a questo scopo o per le componenti impiegate un'approvazione del tipo oppure pubblicizza tali modifiche senza che esista una domanda di approvazione del tipo. |
3 | La stessa pena è comminata alle persone autorizzate a effettuare collaudi in officina se:887 |
a | forniscono veicoli in cattivo stato; |
b | non notificano per l'esame ufficiale veicoli modificati; |
c | iscrivono intenzionalmente indicazioni inesatte nel rapporto di perizia. |
4 | Alle contravvenzioni in aziende da parte di incaricati o persone analoghe si applicano gli articoli 6 e 7 DPA. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 93 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, compromette la sicurezza di un veicolo, in modo che ne risulti un pericolo d'incidente. Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con la multa. |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, compromette la sicurezza di un veicolo, in modo che ne risulti un pericolo d'incidente. Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con la multa. |
2 | È punito con la multa: |
a | chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni; |
b | il detentore, o colui che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo, che tollera intenzionalmente o per negligenza l'uso di un veicolo che non è conforme alle prescrizioni. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 219 - 1 Un veicolo è considerato come non conforme e l'articolo 93 capoverso 2 LCStr è applicabile se:881 |
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1 | Un veicolo è considerato come non conforme e l'articolo 93 capoverso 2 LCStr è applicabile se:881 |
a | le parti che devono essere montate stabilmente, temporaneamente o in certi casi determinati, mancano o non corrispondono alle prescrizioni; |
b | il veicolo è provvisto stabilmente o temporaneamente di parti vietate; |
c | sono montate senza permesso parti per cui è necessario un permesso; |
d | il veicolo è provvisto ingiustificatamente di pneumatici chiodati o è provvisto di pneumatici chiodati non ammessi; |
e | il veicolo, benché la sua velocità massima superi 30 km/h, è equipaggiato solo parzialmente con pneumatici chiodati; |
f | manca il contrassegno indicante la velocità massima necessario per gli pneumatici chiodati; |
g | non è equipaggiato con pneumatici chiodati ma reca il disco prescritto, ma non cancellato, indicante la velocità massima. |
2 | È punito con la multa, a meno che non sia applicabile una pena più severa, chiunque:882 |
a | apporta a un veicolo modificazioni non permesse, aiuta o istiga ad apportarle; |
b | cancella o falsifica le indicazioni prescritte, in particolare concernenti il numero del telaio, l'identificazione del motore o le iscrizioni su ganci di traino e ralle; |
c | falsifica i contrassegni o i piombi previsti nella presente ordinanza per ciclomotori o appone a un veicolo un contrassegno o un piombo falsificato; |
d | appone un contrassegno o un piombo senza diritto e senza che le condizioni siano adempiute; |
e | fa commercio di parti di veicoli che servono manifestamente a modificazioni di veicoli non permesse oppure sono state espressamente vietate dall'USTRA, oppure di pneumatici rigommati sprovvisti delle indicazioni necessarie; |
f | come detentore del veicolo non annuncia modificazioni per cui è necessaria una notificazione; |
g | distribuisce componenti elettroniche che influiscono sulle caratteristiche concernenti i gas di scarico, il livello sonoro o le prestazioni del veicolo e che non corrispondono al modello approvato per il tipo di veicolo (allegato 1 n. 2.3 OATV885) senza che esista a questo scopo un'approvazione del tipo oppure pubblicizza tali componenti senza che esista una domanda di approvazione del tipo; |
h | apporta o aiuta ad apportare modifiche a componenti elettroniche che influiscono sulle caratteristiche concernenti i gas di scarico, il livello sonoro o le prestazioni del veicolo senza che esista a questo scopo o per le componenti impiegate un'approvazione del tipo oppure pubblicizza tali modifiche senza che esista una domanda di approvazione del tipo. |
3 | La stessa pena è comminata alle persone autorizzate a effettuare collaudi in officina se:887 |
a | forniscono veicoli in cattivo stato; |
b | non notificano per l'esame ufficiale veicoli modificati; |
c | iscrivono intenzionalmente indicazioni inesatte nel rapporto di perizia. |
4 | Alle contravvenzioni in aziende da parte di incaricati o persone analoghe si applicano gli articoli 6 e 7 DPA. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 219 - 1 Un veicolo è considerato come non conforme e l'articolo 93 capoverso 2 LCStr è applicabile se:881 |
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1 | Un veicolo è considerato come non conforme e l'articolo 93 capoverso 2 LCStr è applicabile se:881 |
a | le parti che devono essere montate stabilmente, temporaneamente o in certi casi determinati, mancano o non corrispondono alle prescrizioni; |
b | il veicolo è provvisto stabilmente o temporaneamente di parti vietate; |
c | sono montate senza permesso parti per cui è necessario un permesso; |
d | il veicolo è provvisto ingiustificatamente di pneumatici chiodati o è provvisto di pneumatici chiodati non ammessi; |
e | il veicolo, benché la sua velocità massima superi 30 km/h, è equipaggiato solo parzialmente con pneumatici chiodati; |
f | manca il contrassegno indicante la velocità massima necessario per gli pneumatici chiodati; |
g | non è equipaggiato con pneumatici chiodati ma reca il disco prescritto, ma non cancellato, indicante la velocità massima. |
2 | È punito con la multa, a meno che non sia applicabile una pena più severa, chiunque:882 |
a | apporta a un veicolo modificazioni non permesse, aiuta o istiga ad apportarle; |
b | cancella o falsifica le indicazioni prescritte, in particolare concernenti il numero del telaio, l'identificazione del motore o le iscrizioni su ganci di traino e ralle; |
c | falsifica i contrassegni o i piombi previsti nella presente ordinanza per ciclomotori o appone a un veicolo un contrassegno o un piombo falsificato; |
d | appone un contrassegno o un piombo senza diritto e senza che le condizioni siano adempiute; |
e | fa commercio di parti di veicoli che servono manifestamente a modificazioni di veicoli non permesse oppure sono state espressamente vietate dall'USTRA, oppure di pneumatici rigommati sprovvisti delle indicazioni necessarie; |
f | come detentore del veicolo non annuncia modificazioni per cui è necessaria una notificazione; |
g | distribuisce componenti elettroniche che influiscono sulle caratteristiche concernenti i gas di scarico, il livello sonoro o le prestazioni del veicolo e che non corrispondono al modello approvato per il tipo di veicolo (allegato 1 n. 2.3 OATV885) senza che esista a questo scopo un'approvazione del tipo oppure pubblicizza tali componenti senza che esista una domanda di approvazione del tipo; |
h | apporta o aiuta ad apportare modifiche a componenti elettroniche che influiscono sulle caratteristiche concernenti i gas di scarico, il livello sonoro o le prestazioni del veicolo senza che esista a questo scopo o per le componenti impiegate un'approvazione del tipo oppure pubblicizza tali modifiche senza che esista una domanda di approvazione del tipo. |
3 | La stessa pena è comminata alle persone autorizzate a effettuare collaudi in officina se:887 |
a | forniscono veicoli in cattivo stato; |
b | non notificano per l'esame ufficiale veicoli modificati; |
c | iscrivono intenzionalmente indicazioni inesatte nel rapporto di perizia. |
4 | Alle contravvenzioni in aziende da parte di incaricati o persone analoghe si applicano gli articoli 6 e 7 DPA. |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 57 In generale - (art. 29 LCStr) |
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1 | Il conducente deve accertarsi che il veicolo e il carico siano conformi alle prescrizioni e che il veicolo sia provvisto dei necessari accessori, come il segnale di veicolo fermo.201 |
2 | Le targhe di controllo, il disco di velocità massima e simili devono essere ben leggibili; i dispositivi delle luci, i catarifrangenti, i vetri e gli specchi retrovisori devono essere puliti. Il carico, i portacarichi, le attrezzature di lavoro e oggetti analoghi non devono celare né le targhe né i dispositivi d'illuminazione.202 203 |
3 | Se, durante la circolazione, si manifestano difetti poco gravi, il conducente può proseguire con speciale prudenza; la riparazione deve essere effettuata senza indugio. |
4 | I veicoli a motore in costruzione, in trasformazione o in riparazione possono circolare per trasferimenti, qualora almeno il dispositivo di guida e i freni diano le necessarie garanzie di sicurezza, il veicolo sia provvisto della luce di fermata, le luci, durante la notte o per cattivo tempo, corrispondano alle prescrizioni e il rumore non sia eccessivo.204 |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 70 Misure di sicurezza per i rimorchi - 1 Prima di partire, il conducente deve controllare che il rimorchio o il semirimorchio sia agganciato in modo sicuro, che i freni e le luci siano efficienti e che, nella marcia in avanti, segnatamente nelle curve, sia evitato l'urto fra i due veicoli. |
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1 | Prima di partire, il conducente deve controllare che il rimorchio o il semirimorchio sia agganciato in modo sicuro, che i freni e le luci siano efficienti e che, nella marcia in avanti, segnatamente nelle curve, sia evitato l'urto fra i due veicoli. |
2 | Se è necessario, il conducente e i suoi aiuti devono prendere i provvedimenti di sicurezza richiesti, in particolare, devono azionare correttamente l'eventuale dispositivo di direzione del rimorchio quando deve essere affrontata una curva stretta con un rimorchio che non può essere sterzato facilmente.282 |
3 | ...283 |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 189 - 1 Gli impianti di frenatura dei rimorchi della categoria O devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 13.779 |
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1 | Gli impianti di frenatura dei rimorchi della categoria O devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 13.779 |
2 | Per i veicoli i cui documenti si riferiscono al veicolo con carrozzeria non ancora finita, la persona che completa il veicolo deve attestare che, in occasione della rifinitura del veicolo, sono state osservate le direttive di montaggio del costruttore del veicolo. |
3 | L'efficacia dell'impianto di frenatura può essere controllata conformemente all'allegato 7.780 |
4 | Il freno deve funzionare automaticamente se il rimorchio si stacca d'improvviso dal veicolo trattore. Sono esclusi i rimorchi il cui peso totale non supera 1,50 t e che sono muniti di un agganciamento di sicurezza supplementare, conformemente al capoverso 5.781 |
5 | Per i rimorchi senza impianto di freni di servizio è necessario un agganciamento di sicurezza supplementare (corda, catena) con il veicolo trattore.782 |
6 | Sui rimorchi delle categorie O1 e O2 possono essere autorizzati altri sistemi di frenatura. Agli impianti di frenatura e agli agganciamenti di sicurezza dei rimorchi che non appartengono alla categoria O oppure la cui velocità massima è limitata a 60 km/h si applicano gli articoli 201 e 203.783 |
7 | I sistemi di controllo della stabilità dei rimorchi delle categorie O3 e O4 devono essere conformi al regolamento n. 661/2009/CE. Sono esclusi i rimorchi con una velocità massima di 60 km/h.784 |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 3 - 1 Per quanto concerne le autorità sono impiegate le abbreviazioni seguenti:8 |
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1 | Per quanto concerne le autorità sono impiegate le abbreviazioni seguenti:8 |
a | DATEC9 per il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni;10 |
b | USTRA11 per l'Ufficio federale delle strade;12 |
c | UFCOM per l'Ufficio federale delle comunicazioni; |
d | METAS per l'Istituto federale di metrologia; |
e | DFF per il Dipartimento federale delle finanze; |
f | UDSC per l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini16; |
2 | Per le organizzazioni internazionali ed estere sono impiegate le abbreviazioni seguenti: |
a | UE per l'Unione europea; |
abis | CE per la Comunità europea; |
b | UNECE per la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite; |
c | ETRTO per l'European Tyre and Rim Technical Organisation; |
d | ETSI per l'European Telecommunications Standards Institute; |
e | ... |
f | IEC per la Commission électrotechnique internationale; |
g | ISO per l'Organizzazione Internazionale Norme; |
h | OCSE per l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici; |
i | DIN per il Deutsches Institut für Normung. |
3 | Per i testi legislativi sono impiegate le abbreviazioni seguenti:22 |
a | DPA per la legge federale del 22 marzo 197423 sul diritto penale amministrativo; |
b | LCStr per la legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale; |
c | OPAn per l'ordinanza del 23 aprile 200825 sulla protezione degli animali; |
d | OCSM ordinanza dell'11 febbraio 200427 sulla circolazione stradale militare; |
e | OSN per l'ordinanza del 7 novembre 200729 sulle strade nazionali; |
f | OPBT per l'ordinanza del 25 novembre 201531 sui prodotti elettrici a bassa tensione; |
g | ONC per l'ordinanza del 13 novembre 196232 sulle norme della circolazione stradale; |
h | OSStr per l'ordinanza del 5 settembre 197933 sulla segnaletica stradale; |
i | OAV per l'ordinanza del 20 novembre 195934 sull'assicurazione dei veicoli; |
k | OETV 1 per l'ordinanza del 19 giugno 199535 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi; |
l | OETV 2 per l'ordinanza del 16 novembre 201637 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi; |
m | OEA 1 per l'ordinanza del 22 ottobre 198638 sull'emissione di gas di scarico degli autoveicoli leggeri; |
n | OSPro per l'ordinanza del 19 maggio 201040 sulla sicurezza dei prodotti; |
o | OEA 4 per l'ordinanza del 22 ottobre 198641 sull'emissione di gas di scarico dei ciclomotori; |
p | OATV per l'ordinanza del 19 giugno 199542 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali; |
q | OAC per l'ordinanza del 27 ottobre 197643 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli; |
r | SDR per l'ordinanza del 29 novembre 200245 concernente il trasporto di merci pericolose su strada |
s | OIAT per l'ordinanza del 16 dicembre 198546 contro l'inquinamento atmosferico; |
t | OLR 1 per l'ordinanza del 19 giugno 199547 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore; |
u | OLR 2 per l'ordinanza del 6 maggio 198149 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di autoveicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti; |
v | OETV 3 per l'ordinanza del 16 novembre 201651 concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori; |
w | ... |
x | EN norma europea del Comitato europeo di normazione (CEN). |
4 | e 5 ...54 |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 189 - 1 Gli impianti di frenatura dei rimorchi della categoria O devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 13.779 |
|
1 | Gli impianti di frenatura dei rimorchi della categoria O devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 13.779 |
2 | Per i veicoli i cui documenti si riferiscono al veicolo con carrozzeria non ancora finita, la persona che completa il veicolo deve attestare che, in occasione della rifinitura del veicolo, sono state osservate le direttive di montaggio del costruttore del veicolo. |
3 | L'efficacia dell'impianto di frenatura può essere controllata conformemente all'allegato 7.780 |
4 | Il freno deve funzionare automaticamente se il rimorchio si stacca d'improvviso dal veicolo trattore. Sono esclusi i rimorchi il cui peso totale non supera 1,50 t e che sono muniti di un agganciamento di sicurezza supplementare, conformemente al capoverso 5.781 |
5 | Per i rimorchi senza impianto di freni di servizio è necessario un agganciamento di sicurezza supplementare (corda, catena) con il veicolo trattore.782 |
6 | Sui rimorchi delle categorie O1 e O2 possono essere autorizzati altri sistemi di frenatura. Agli impianti di frenatura e agli agganciamenti di sicurezza dei rimorchi che non appartengono alla categoria O oppure la cui velocità massima è limitata a 60 km/h si applicano gli articoli 201 e 203.783 |
7 | I sistemi di controllo della stabilità dei rimorchi delle categorie O3 e O4 devono essere conformi al regolamento n. 661/2009/CE. Sono esclusi i rimorchi con una velocità massima di 60 km/h.784 |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 189 - 1 Gli impianti di frenatura dei rimorchi della categoria O devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 13.779 |
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1 | Gli impianti di frenatura dei rimorchi della categoria O devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 13.779 |
2 | Per i veicoli i cui documenti si riferiscono al veicolo con carrozzeria non ancora finita, la persona che completa il veicolo deve attestare che, in occasione della rifinitura del veicolo, sono state osservate le direttive di montaggio del costruttore del veicolo. |
3 | L'efficacia dell'impianto di frenatura può essere controllata conformemente all'allegato 7.780 |
4 | Il freno deve funzionare automaticamente se il rimorchio si stacca d'improvviso dal veicolo trattore. Sono esclusi i rimorchi il cui peso totale non supera 1,50 t e che sono muniti di un agganciamento di sicurezza supplementare, conformemente al capoverso 5.781 |
5 | Per i rimorchi senza impianto di freni di servizio è necessario un agganciamento di sicurezza supplementare (corda, catena) con il veicolo trattore.782 |
6 | Sui rimorchi delle categorie O1 e O2 possono essere autorizzati altri sistemi di frenatura. Agli impianti di frenatura e agli agganciamenti di sicurezza dei rimorchi che non appartengono alla categoria O oppure la cui velocità massima è limitata a 60 km/h si applicano gli articoli 201 e 203.783 |
7 | I sistemi di controllo della stabilità dei rimorchi delle categorie O3 e O4 devono essere conformi al regolamento n. 661/2009/CE. Sono esclusi i rimorchi con una velocità massima di 60 km/h.784 |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 189 - 1 Gli impianti di frenatura dei rimorchi della categoria O devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 13.779 |
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1 | Gli impianti di frenatura dei rimorchi della categoria O devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 13.779 |
2 | Per i veicoli i cui documenti si riferiscono al veicolo con carrozzeria non ancora finita, la persona che completa il veicolo deve attestare che, in occasione della rifinitura del veicolo, sono state osservate le direttive di montaggio del costruttore del veicolo. |
3 | L'efficacia dell'impianto di frenatura può essere controllata conformemente all'allegato 7.780 |
4 | Il freno deve funzionare automaticamente se il rimorchio si stacca d'improvviso dal veicolo trattore. Sono esclusi i rimorchi il cui peso totale non supera 1,50 t e che sono muniti di un agganciamento di sicurezza supplementare, conformemente al capoverso 5.781 |
5 | Per i rimorchi senza impianto di freni di servizio è necessario un agganciamento di sicurezza supplementare (corda, catena) con il veicolo trattore.782 |
6 | Sui rimorchi delle categorie O1 e O2 possono essere autorizzati altri sistemi di frenatura. Agli impianti di frenatura e agli agganciamenti di sicurezza dei rimorchi che non appartengono alla categoria O oppure la cui velocità massima è limitata a 60 km/h si applicano gli articoli 201 e 203.783 |
7 | I sistemi di controllo della stabilità dei rimorchi delle categorie O3 e O4 devono essere conformi al regolamento n. 661/2009/CE. Sono esclusi i rimorchi con una velocità massima di 60 km/h.784 |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 189 - 1 Gli impianti di frenatura dei rimorchi della categoria O devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 13.779 |
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1 | Gli impianti di frenatura dei rimorchi della categoria O devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 13.779 |
2 | Per i veicoli i cui documenti si riferiscono al veicolo con carrozzeria non ancora finita, la persona che completa il veicolo deve attestare che, in occasione della rifinitura del veicolo, sono state osservate le direttive di montaggio del costruttore del veicolo. |
3 | L'efficacia dell'impianto di frenatura può essere controllata conformemente all'allegato 7.780 |
4 | Il freno deve funzionare automaticamente se il rimorchio si stacca d'improvviso dal veicolo trattore. Sono esclusi i rimorchi il cui peso totale non supera 1,50 t e che sono muniti di un agganciamento di sicurezza supplementare, conformemente al capoverso 5.781 |
5 | Per i rimorchi senza impianto di freni di servizio è necessario un agganciamento di sicurezza supplementare (corda, catena) con il veicolo trattore.782 |
6 | Sui rimorchi delle categorie O1 e O2 possono essere autorizzati altri sistemi di frenatura. Agli impianti di frenatura e agli agganciamenti di sicurezza dei rimorchi che non appartengono alla categoria O oppure la cui velocità massima è limitata a 60 km/h si applicano gli articoli 201 e 203.783 |
7 | I sistemi di controllo della stabilità dei rimorchi delle categorie O3 e O4 devono essere conformi al regolamento n. 661/2009/CE. Sono esclusi i rimorchi con una velocità massima di 60 km/h.784 |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 189 - 1 Gli impianti di frenatura dei rimorchi della categoria O devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 13.779 |
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1 | Gli impianti di frenatura dei rimorchi della categoria O devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 13.779 |
2 | Per i veicoli i cui documenti si riferiscono al veicolo con carrozzeria non ancora finita, la persona che completa il veicolo deve attestare che, in occasione della rifinitura del veicolo, sono state osservate le direttive di montaggio del costruttore del veicolo. |
3 | L'efficacia dell'impianto di frenatura può essere controllata conformemente all'allegato 7.780 |
4 | Il freno deve funzionare automaticamente se il rimorchio si stacca d'improvviso dal veicolo trattore. Sono esclusi i rimorchi il cui peso totale non supera 1,50 t e che sono muniti di un agganciamento di sicurezza supplementare, conformemente al capoverso 5.781 |
5 | Per i rimorchi senza impianto di freni di servizio è necessario un agganciamento di sicurezza supplementare (corda, catena) con il veicolo trattore.782 |
6 | Sui rimorchi delle categorie O1 e O2 possono essere autorizzati altri sistemi di frenatura. Agli impianti di frenatura e agli agganciamenti di sicurezza dei rimorchi che non appartengono alla categoria O oppure la cui velocità massima è limitata a 60 km/h si applicano gli articoli 201 e 203.783 |
7 | I sistemi di controllo della stabilità dei rimorchi delle categorie O3 e O4 devono essere conformi al regolamento n. 661/2009/CE. Sono esclusi i rimorchi con una velocità massima di 60 km/h.784 |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 189 - 1 Gli impianti di frenatura dei rimorchi della categoria O devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 13.779 |
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1 | Gli impianti di frenatura dei rimorchi della categoria O devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 13.779 |
2 | Per i veicoli i cui documenti si riferiscono al veicolo con carrozzeria non ancora finita, la persona che completa il veicolo deve attestare che, in occasione della rifinitura del veicolo, sono state osservate le direttive di montaggio del costruttore del veicolo. |
3 | L'efficacia dell'impianto di frenatura può essere controllata conformemente all'allegato 7.780 |
4 | Il freno deve funzionare automaticamente se il rimorchio si stacca d'improvviso dal veicolo trattore. Sono esclusi i rimorchi il cui peso totale non supera 1,50 t e che sono muniti di un agganciamento di sicurezza supplementare, conformemente al capoverso 5.781 |
5 | Per i rimorchi senza impianto di freni di servizio è necessario un agganciamento di sicurezza supplementare (corda, catena) con il veicolo trattore.782 |
6 | Sui rimorchi delle categorie O1 e O2 possono essere autorizzati altri sistemi di frenatura. Agli impianti di frenatura e agli agganciamenti di sicurezza dei rimorchi che non appartengono alla categoria O oppure la cui velocità massima è limitata a 60 km/h si applicano gli articoli 201 e 203.783 |
7 | I sistemi di controllo della stabilità dei rimorchi delle categorie O3 e O4 devono essere conformi al regolamento n. 661/2009/CE. Sono esclusi i rimorchi con una velocità massima di 60 km/h.784 |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 29 - I veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che le norme della circolazione possano essere osservate, che il conducente, i passeggeri e gli altri utenti della strada non siano messi in pericolo e che la strada non venga danneggiata. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 189 - 1 Gli impianti di frenatura dei rimorchi della categoria O devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 13.779 |
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1 | Gli impianti di frenatura dei rimorchi della categoria O devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 13.779 |
2 | Per i veicoli i cui documenti si riferiscono al veicolo con carrozzeria non ancora finita, la persona che completa il veicolo deve attestare che, in occasione della rifinitura del veicolo, sono state osservate le direttive di montaggio del costruttore del veicolo. |
3 | L'efficacia dell'impianto di frenatura può essere controllata conformemente all'allegato 7.780 |
4 | Il freno deve funzionare automaticamente se il rimorchio si stacca d'improvviso dal veicolo trattore. Sono esclusi i rimorchi il cui peso totale non supera 1,50 t e che sono muniti di un agganciamento di sicurezza supplementare, conformemente al capoverso 5.781 |
5 | Per i rimorchi senza impianto di freni di servizio è necessario un agganciamento di sicurezza supplementare (corda, catena) con il veicolo trattore.782 |
6 | Sui rimorchi delle categorie O1 e O2 possono essere autorizzati altri sistemi di frenatura. Agli impianti di frenatura e agli agganciamenti di sicurezza dei rimorchi che non appartengono alla categoria O oppure la cui velocità massima è limitata a 60 km/h si applicano gli articoli 201 e 203.783 |
7 | I sistemi di controllo della stabilità dei rimorchi delle categorie O3 e O4 devono essere conformi al regolamento n. 661/2009/CE. Sono esclusi i rimorchi con una velocità massima di 60 km/h.784 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |