SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 12 Obbligo del segreto - Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 15 Rimedi giuridici - 1 La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
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1 | La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Le decisioni degli organi di esecuzione possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
SR 930.111 Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro) OSPro Art. 11 Lingue ufficiali - Le lingue ufficiali svizzere ai sensi degli articoli 8-10 sono il tedesco, il francese e l'italiano. |
SR 930.111 Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro) OSPro Art. 20 Organi di controllo - 1 Il controllo del rispetto delle prescrizioni sull'immissione in commercio spetta: |
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1 | Il controllo del rispetto delle prescrizioni sull'immissione in commercio spetta: |
a | all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva); |
b | all'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi); |
c | alle organizzazioni specializzate designate dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)11. |
2 | Il DEFR disciplina le competenze degli organi di controllo e concorda con essi l'entità e il finanziamento delle attività di controllo. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA60, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA60, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 15 Rimedi giuridici - 1 La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
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1 | La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Le decisioni degli organi di esecuzione possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
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1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 21 Disposizioni transitorie - 1 I prodotti che soddisfano i requisiti del diritto anteriore ma non quelli del nuovo diritto possono essere immessi in commercio fino al 31 dicembre 2011. |
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1 | I prodotti che soddisfano i requisiti del diritto anteriore ma non quelli del nuovo diritto possono essere immessi in commercio fino al 31 dicembre 2011. |
2 | Entro il 31 dicembre 2011 ogni produttore, importatore o distributore deve creare i presupposti per l'attuazione dell'articolo 8. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 8 - 1 Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti destinati ai consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati anche dai consumatori. |
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1 | Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti destinati ai consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati anche dai consumatori. |
2 | Il produttore o l'importatore che immette un prodotto in commercio deve, nell'ambito della sua attività, adottare misure idonee per la durata indicata o ragionevolmente prevedibile di utilizzazione di un prodotto, per: |
a | individuare i pericoli che possono derivare dall'utilizzazione normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto; |
b | poter prevenire eventuali pericoli; |
c | poter tracciare il prodotto. |
3 | Il produttore o l'importatore deve esaminare con la debita cura i reclami concernenti la sicurezza del prodotto e, se necessario, eseguire campionature. |
4 | Il distributore deve contribuire al rispetto dei requisiti di sicurezza e collaborare alla sorveglianza sulla sicurezza dei prodotti immessi in commercio. Deve adottare misure che rendano possibile un'efficace collaborazione con il produttore o l'importatore e con gli organi di esecuzione competenti. |
5 | Il produttore o un altro responsabile dell'immissione in commercio che constata o abbia ragione di presumere che il suo prodotto mette in pericolo la sicurezza o la salute degli utenti o di terzi comunica senza indugio all'organo di esecuzione competente: |
a | tutte le informazioni che consentono un'identificazione precisa del prodotto; |
b | una descrizione completa del pericolo che può derivare da tale prodotto; |
c | tutte le informazioni disponibili su coloro da cui ha ricevuto il prodotto e, salvo consegna diretta agli utenti, su coloro a cui lo ha consegnato; |
d | le misure adottate per prevenire il pericolo, come avvertenze, blocco delle vendite, ritiro dal mercato o richiamo del prodotto. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 8 - 1 Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti destinati ai consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati anche dai consumatori. |
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1 | Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti destinati ai consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati anche dai consumatori. |
2 | Il produttore o l'importatore che immette un prodotto in commercio deve, nell'ambito della sua attività, adottare misure idonee per la durata indicata o ragionevolmente prevedibile di utilizzazione di un prodotto, per: |
a | individuare i pericoli che possono derivare dall'utilizzazione normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto; |
b | poter prevenire eventuali pericoli; |
c | poter tracciare il prodotto. |
3 | Il produttore o l'importatore deve esaminare con la debita cura i reclami concernenti la sicurezza del prodotto e, se necessario, eseguire campionature. |
4 | Il distributore deve contribuire al rispetto dei requisiti di sicurezza e collaborare alla sorveglianza sulla sicurezza dei prodotti immessi in commercio. Deve adottare misure che rendano possibile un'efficace collaborazione con il produttore o l'importatore e con gli organi di esecuzione competenti. |
5 | Il produttore o un altro responsabile dell'immissione in commercio che constata o abbia ragione di presumere che il suo prodotto mette in pericolo la sicurezza o la salute degli utenti o di terzi comunica senza indugio all'organo di esecuzione competente: |
a | tutte le informazioni che consentono un'identificazione precisa del prodotto; |
b | una descrizione completa del pericolo che può derivare da tale prodotto; |
c | tutte le informazioni disponibili su coloro da cui ha ricevuto il prodotto e, salvo consegna diretta agli utenti, su coloro a cui lo ha consegnato; |
d | le misure adottate per prevenire il pericolo, come avvertenze, blocco delle vendite, ritiro dal mercato o richiamo del prodotto. |
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) LSPro Art. 8 - 1 Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti destinati ai consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati anche dai consumatori. |
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1 | Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti destinati ai consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati anche dai consumatori. |
2 | Il produttore o l'importatore che immette un prodotto in commercio deve, nell'ambito della sua attività, adottare misure idonee per la durata indicata o ragionevolmente prevedibile di utilizzazione di un prodotto, per: |
a | individuare i pericoli che possono derivare dall'utilizzazione normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto; |
b | poter prevenire eventuali pericoli; |
c | poter tracciare il prodotto. |
3 | Il produttore o l'importatore deve esaminare con la debita cura i reclami concernenti la sicurezza del prodotto e, se necessario, eseguire campionature. |
4 | Il distributore deve contribuire al rispetto dei requisiti di sicurezza e collaborare alla sorveglianza sulla sicurezza dei prodotti immessi in commercio. Deve adottare misure che rendano possibile un'efficace collaborazione con il produttore o l'importatore e con gli organi di esecuzione competenti. |
5 | Il produttore o un altro responsabile dell'immissione in commercio che constata o abbia ragione di presumere che il suo prodotto mette in pericolo la sicurezza o la salute degli utenti o di terzi comunica senza indugio all'organo di esecuzione competente: |
a | tutte le informazioni che consentono un'identificazione precisa del prodotto; |
b | una descrizione completa del pericolo che può derivare da tale prodotto; |
c | tutte le informazioni disponibili su coloro da cui ha ricevuto il prodotto e, salvo consegna diretta agli utenti, su coloro a cui lo ha consegnato; |
d | le misure adottate per prevenire il pericolo, come avvertenze, blocco delle vendite, ritiro dal mercato o richiamo del prodotto. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 13 Regole tecniche riconosciute - 1 I prodotti a bassa tensione che non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva UE «bassa tensione»25 o che sono elencati nell'allegato II di tale direttiva possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se sono conformi alle regole tecniche riconosciute. |
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1 | I prodotti a bassa tensione che non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva UE «bassa tensione»25 o che sono elencati nell'allegato II di tale direttiva possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se sono conformi alle regole tecniche riconosciute. |
2 | Per regole tecniche riconosciute si intendono in particolare le norme armonizzate a livello internazionale della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC) e del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e, in mancanza di queste, le norme svizzere26. |
3 | In mancanza di norme tecniche specifiche, devono essere prese in considerazione le norme applicabili per analogia o eventuali istruzioni tecniche. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 4 Obblighi - 1 Per gli obblighi degli operatori economici si applicano gli articoli 6-9 e gli allegati I e III, in essi citati, della direttiva UE «bassa tensione»17, nella misura in cui tali obblighi non derivino già dalla presente ordinanza. L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) è l'autorità competente secondo questi articoli. |
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1 | Per gli obblighi degli operatori economici si applicano gli articoli 6-9 e gli allegati I e III, in essi citati, della direttiva UE «bassa tensione»17, nella misura in cui tali obblighi non derivino già dalla presente ordinanza. L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) è l'autorità competente secondo questi articoli. |
2 | L'obbligo di apporre la marcatura CE non si applica. Se è già stata apposta in conformità alle disposizioni dell'UE, la marcatura CE sui prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 1 può essere mantenuta. |
3 | Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente ordinanza ed è soggetto ai corrispondenti obblighi quando:18 |
a | immette sul mercato un prodotto a bassa tensione con il proprio nome o marchio commerciale; oppure |
b | modifica un prodotto a bassa tensione già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alla presente ordinanza. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 4 Obblighi - 1 Per gli obblighi degli operatori economici si applicano gli articoli 6-9 e gli allegati I e III, in essi citati, della direttiva UE «bassa tensione»17, nella misura in cui tali obblighi non derivino già dalla presente ordinanza. L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) è l'autorità competente secondo questi articoli. |
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1 | Per gli obblighi degli operatori economici si applicano gli articoli 6-9 e gli allegati I e III, in essi citati, della direttiva UE «bassa tensione»17, nella misura in cui tali obblighi non derivino già dalla presente ordinanza. L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) è l'autorità competente secondo questi articoli. |
2 | L'obbligo di apporre la marcatura CE non si applica. Se è già stata apposta in conformità alle disposizioni dell'UE, la marcatura CE sui prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 1 può essere mantenuta. |
3 | Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente ordinanza ed è soggetto ai corrispondenti obblighi quando:18 |
a | immette sul mercato un prodotto a bassa tensione con il proprio nome o marchio commerciale; oppure |
b | modifica un prodotto a bassa tensione già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alla presente ordinanza. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 19 Revoca dell'autorizzazione - L'autorizzazione è revocata se le condizioni necessarie per il suo rilascio non sono più adempiute. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 5 Requisiti essenziali - 1 I prodotti a bassa tensione secondo l'articolo 1 capoverso 1 possono essere messi a disposizione sul mercato solo se conformi agli obiettivi di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva UE «bassa tensione»19. |
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1 | I prodotti a bassa tensione secondo l'articolo 1 capoverso 1 possono essere messi a disposizione sul mercato solo se conformi agli obiettivi di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva UE «bassa tensione»19. |
2 | Per i prodotti a bassa tensione secondo l'articolo 1 capoverso 2 o per i prodotti e i fenomeni non indicati nell'allegato II della direttiva UE «bassa tensione» valgono i requisiti essenziali di cui all'articolo 13. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 7 Norme tecniche - 1 La designazione delle norme tecniche21 atte a concretizzare i requisiti essenziali è effettuata conformemente all'articolo 6 LSPro. |
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1 | La designazione delle norme tecniche21 atte a concretizzare i requisiti essenziali è effettuata conformemente all'articolo 6 LSPro. |
2 | L'Ufficio federale dell'energia (UFE) e, qualora si tratti di prodotti a bassa tensione per scopi militari, i servizi competenti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), sono competenti per la designazione delle norme. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 11 Informazioni da allegare al prodotto - 1 Gli operatori economici allegano al prodotto le istruzioni e le necessarie informazioni sulla sicurezza almeno nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto viene immesso sul mercato. |
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1 | Gli operatori economici allegano al prodotto le istruzioni e le necessarie informazioni sulla sicurezza almeno nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto viene immesso sul mercato. |
2 | Possono essere utilizzati simboli, a condizione che sia assicurata un'informazione sufficiente. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 4 Obblighi - 1 Per gli obblighi degli operatori economici si applicano gli articoli 6-9 e gli allegati I e III, in essi citati, della direttiva UE «bassa tensione»17, nella misura in cui tali obblighi non derivino già dalla presente ordinanza. L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) è l'autorità competente secondo questi articoli. |
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1 | Per gli obblighi degli operatori economici si applicano gli articoli 6-9 e gli allegati I e III, in essi citati, della direttiva UE «bassa tensione»17, nella misura in cui tali obblighi non derivino già dalla presente ordinanza. L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) è l'autorità competente secondo questi articoli. |
2 | L'obbligo di apporre la marcatura CE non si applica. Se è già stata apposta in conformità alle disposizioni dell'UE, la marcatura CE sui prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 1 può essere mantenuta. |
3 | Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente ordinanza ed è soggetto ai corrispondenti obblighi quando:18 |
a | immette sul mercato un prodotto a bassa tensione con il proprio nome o marchio commerciale; oppure |
b | modifica un prodotto a bassa tensione già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alla presente ordinanza. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 9 Conservazione della dichiarazione di conformità - La dichiarazione di conformità deve poter essere presentata durante dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato svizzero del prodotto a bassa tensione. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 12 Documentazione tecnica - 1 L'operatore economico deve tenere a disposizione una documentazione tecnica che permetta all'organo di controllo (art. 21 LIE) di verificare il rispetto dei requisiti essenziali. |
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1 | L'operatore economico deve tenere a disposizione una documentazione tecnica che permetta all'organo di controllo (art. 21 LIE) di verificare il rispetto dei requisiti essenziali. |
1bis | Il fornitore di servizi di logistica è soggetto all'obbligo di cui al capoverso 1 quando: |
a | il fabbricante non ha designato né un domicilio in Svizzera né un rappresentante autorizzato; e |
b | non vi è alcun importatore.24 |
2 | La documentazione tecnica deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in lingua inglese e deve comprendere le indicazioni seguenti: |
a | una descrizione generale del prodotto; |
b | i disegni e i piani di progettazione e fabbricazione in particolare schemi di componenti, sottounità e circuiti; |
c | le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione dei disegni e dei piani citati nonché del funzionamento dei prodotti; |
d | un elenco delle norme applicate completamente o in parte e, nella misura in cui non siano state applicate tali norme, una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare gli obiettivi di sicurezza; |
e | i risultati dei calcoli di costruzione e degli esami, inclusa un'idonea valutazione dei rischi; |
f | le relazioni interne o di terzi sulle prove effettuate. |
3 | La documentazione tecnica può essere redatta in un'altra lingua purché le informazioni necessarie alla sua valutazione siano fornite in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. |
4 | La documentazione tecnica deve poter essere presentata durante dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato svizzero del prodotto a bassa tensione. Per le produzioni in serie, il termine decorre dalla fabbricazione dell'ultimo esemplare. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 19 Revoca dell'autorizzazione - L'autorizzazione è revocata se le condizioni necessarie per il suo rilascio non sono più adempiute. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 5 Requisiti essenziali - 1 I prodotti a bassa tensione secondo l'articolo 1 capoverso 1 possono essere messi a disposizione sul mercato solo se conformi agli obiettivi di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva UE «bassa tensione»19. |
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1 | I prodotti a bassa tensione secondo l'articolo 1 capoverso 1 possono essere messi a disposizione sul mercato solo se conformi agli obiettivi di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva UE «bassa tensione»19. |
2 | Per i prodotti a bassa tensione secondo l'articolo 1 capoverso 2 o per i prodotti e i fenomeni non indicati nell'allegato II della direttiva UE «bassa tensione» valgono i requisiti essenziali di cui all'articolo 13. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |