SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili: |
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1 | Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili: |
a | forza idrica; |
b | energia solare; |
c | energia eolica; |
d | geotermia; |
e | biomassa. |
2 | La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36). |
3 | Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013. |
4 | Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di: |
a | impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW; |
b | impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW; |
c | impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti); |
d | forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica; |
e | impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili. |
5 | I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici: |
a | ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o |
b | che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali. |
6 | Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12 |
7 | Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare: |
a | la procedura di presentazione delle domande; |
b | la durata della rimunerazione; |
c | le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo; |
d | l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
e | l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
f | la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio; |
g | ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione. |
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia OPEn Art. 9 Deroghe al limite inferiore nel caso degli impianti idroelettrici - 1 Oltre agli impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore di cui all'articolo 19 capoverso 4 lettera a LEne: |
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1 | Oltre agli impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore di cui all'articolo 19 capoverso 4 lettera a LEne: |
a | centrali con utilizzo di acqua di dotazione; |
b | impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico; |
c | impianti accessori come impianti ad acqua irrigua, centrali che utilizzano l'infrastruttura per l'innevamento artificiale o acqua di galleria. |
2 | Oltre agli impianti accessori secondo l'articolo 26 capoverso 4 LEne, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore di cui all'articolo 26 capoverso 1 LEne: |
a | centrali con utilizzo di acqua di dotazione; |
b | impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico; |
c | impianti nei quali vengono o sono state realizzate misure di risanamento di cui all'articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 19918 sulla protezione delle acque (LPAc) o all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 19919 sulla pesca (LFSP), sempre che gli ampliamenti o i rinnovamenti non causino nuovo o ulteriore pregiudizio sul piano ecologico. |
SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 25 Ordine di presa in considerazione - 1 Se il Fondo per il supplemento rete non dispone di risorse sufficienti, l'UFE inserisce il progetto in una lista d'attesa, salvo che risulti evidente che il progetto non soddisfa i requisiti. L'UFE ne dà comunicazione al richiedente. |
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1 | Se il Fondo per il supplemento rete non dispone di risorse sufficienti, l'UFE inserisce il progetto in una lista d'attesa, salvo che risulti evidente che il progetto non soddisfa i requisiti. L'UFE ne dà comunicazione al richiedente. |
2 | Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE considera i progetti più avanzati. Se più progetti hanno lo stesso livello d'avanzamento, viene considerato il progetto la cui domanda completa è stata presentata per prima in ordine cronologico. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorità esamina d'ufficio la sua competenza. |
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1 | L'autorità esamina d'ufficio la sua competenza. |
2 | La competenza non può essere pattuita tra l'autorità e la parte. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
|
1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili: |
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1 | Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili: |
a | forza idrica; |
b | energia solare; |
c | energia eolica; |
d | geotermia; |
e | biomassa. |
2 | La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36). |
3 | Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013. |
4 | Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di: |
a | impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW; |
b | impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW; |
c | impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti); |
d | forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica; |
e | impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili. |
5 | I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici: |
a | ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o |
b | che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali. |
6 | Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12 |
7 | Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare: |
a | la procedura di presentazione delle domande; |
b | la durata della rimunerazione; |
c | le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo; |
d | l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
e | l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
f | la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio; |
g | ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 25 Contributo d'investimento per impianti fotovoltaici - 1 Per la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici e per l'ampliamento considerevole di impianti fotovoltaici è possibile beneficiare di un contributo d'investimento (rimunerazione unica). |
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1 | Per la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici e per l'ampliamento considerevole di impianti fotovoltaici è possibile beneficiare di un contributo d'investimento (rimunerazione unica). |
2 | La rimunerazione unica ammonta al massimo al 30 per cento dei costi d'investimento determinanti degli impianti di riferimento al momento della messa in esercizio. |
3 | Per gli impianti che immettono in rete tutta l'elettricità prodotta la rimunerazione unica può ammontare, in deroga al capoverso 2, fino al 60 per cento dei costi d'investimento determinanti degli impianti di riferimento al momento della messa in esercizio. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 66 Opposizione, tutela giurisdizionale e ricorso alle autorità - 1 Contro le decisioni dell'organo d'esecuzione concernenti il sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19), la rimunerazione per l'immissione di elettricità secondo il diritto anteriore e la rimunerazione unica per impianti fotovoltaici (art. 25) può essere presentata opposizione presso l'organo stesso entro 30 giorni dalla notificazione. La procedura di opposizione è in linea di massima gratuita. Non sono assegnate spese ripetibili; in casi di iniquità manifesta sono possibili deroghe. |
|
1 | Contro le decisioni dell'organo d'esecuzione concernenti il sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19), la rimunerazione per l'immissione di elettricità secondo il diritto anteriore e la rimunerazione unica per impianti fotovoltaici (art. 25) può essere presentata opposizione presso l'organo stesso entro 30 giorni dalla notificazione. La procedura di opposizione è in linea di massima gratuita. Non sono assegnate spese ripetibili; in casi di iniquità manifesta sono possibili deroghe. |
2 | Le decisioni dell'UFE, dell'UFAM, della ElCom e dell'organo d'esecuzione nonché le decisioni su opposizione di quest'ultimo nei casi di cui al capoverso 1 possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente alle disposizioni generali dell'organizzazione giudiziaria federale. |
3 | L'UFE è legittimato ad avvalersi di rimedi giuridici contro le decisioni delle autorità cantonali prese in virtù della presente legge e delle sue disposizioni d'applicazione. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 66 Opposizione, tutela giurisdizionale e ricorso alle autorità - 1 Contro le decisioni dell'organo d'esecuzione concernenti il sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19), la rimunerazione per l'immissione di elettricità secondo il diritto anteriore e la rimunerazione unica per impianti fotovoltaici (art. 25) può essere presentata opposizione presso l'organo stesso entro 30 giorni dalla notificazione. La procedura di opposizione è in linea di massima gratuita. Non sono assegnate spese ripetibili; in casi di iniquità manifesta sono possibili deroghe. |
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1 | Contro le decisioni dell'organo d'esecuzione concernenti il sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19), la rimunerazione per l'immissione di elettricità secondo il diritto anteriore e la rimunerazione unica per impianti fotovoltaici (art. 25) può essere presentata opposizione presso l'organo stesso entro 30 giorni dalla notificazione. La procedura di opposizione è in linea di massima gratuita. Non sono assegnate spese ripetibili; in casi di iniquità manifesta sono possibili deroghe. |
2 | Le decisioni dell'UFE, dell'UFAM, della ElCom e dell'organo d'esecuzione nonché le decisioni su opposizione di quest'ultimo nei casi di cui al capoverso 1 possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente alle disposizioni generali dell'organizzazione giudiziaria federale. |
3 | L'UFE è legittimato ad avvalersi di rimedi giuridici contro le decisioni delle autorità cantonali prese in virtù della presente legge e delle sue disposizioni d'applicazione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
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1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
|
1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
|
a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
|
1 | Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
a | in un procedimento da esse proposto; |
b | in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; |
c | in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione. |
1bis | L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34 |
2 | L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
|
1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili: |
|
1 | Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili: |
a | forza idrica; |
b | energia solare; |
c | energia eolica; |
d | geotermia; |
e | biomassa. |
2 | La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36). |
3 | Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013. |
4 | Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di: |
a | impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW; |
b | impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW; |
c | impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti); |
d | forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica; |
e | impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili. |
5 | I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici: |
a | ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o |
b | che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali. |
6 | Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12 |
7 | Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare: |
a | la procedura di presentazione delle domande; |
b | la durata della rimunerazione; |
c | le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo; |
d | l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
e | l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
f | la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio; |
g | ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 72 Disposizioni transitorie relative al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità e al supplemento rete - 1 I gestori di impianti che all'entrata in vigore della presente legge ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (art. 7a della legge del 26 giugno 199880 sull'energia) continuano ad avervi diritto. Per l'esercizio corrente si applica il nuovo diritto; il Consiglio federale può disporre altrimenti se interessi degni di protezione dei gestori lo richiedono. |
|
1 | I gestori di impianti che all'entrata in vigore della presente legge ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (art. 7a della legge del 26 giugno 199880 sull'energia) continuano ad avervi diritto. Per l'esercizio corrente si applica il nuovo diritto; il Consiglio federale può disporre altrimenti se interessi degni di protezione dei gestori lo richiedono. |
2 | Ai gestori ai quali la rimunerazione è stata garantita prima dell'entrata in vigore della presente legge (decisione positiva) non si applicano: |
a | le esclusioni secondo l'articolo 19 capoverso 4 di: |
a1 | impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW, |
a2 | impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW, |
a3 | determinati impianti a biomassa; |
b | la limitazione della partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità ai soli impianti nuovi e, di conseguenza, l'esclusione degli ampliamenti o dei rinnovamenti considerevoli di impianti; |
c | la data del 1° gennaio 2013 quale data di riferimento per i nuovi impianti. |
3 | Il nuovo diritto si applica ai gestori di impianti e ai promotori di progetti che non hanno ricevuto una decisione positiva prima dell'entrata in vigore della presente legge, in particolare a quelli cui è stato comunicato che il loro impianto si trova sulla lista d'attesa (conferma di inclusione nella lista d'attesa), anche se all'entrata in vigore della presente legge il loro impianto è già in esercizio. Essi non possono partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità se ne sono esclusi secondo l'articolo 19. Gli aventi diritto secondo gli articoli 25, 26 o 27 possono tuttavia richiedere una rimunerazione unica o un altro contributo d'investimento. |
4 | Gli aventi diritto secondo l'articolo 19 che hanno ricevuto una conferma di inclusione nella lista d'attesa prima del 31 luglio 2013 possono partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità anche se il loro impianto è stato messo in esercizio prima del 1° gennaio 2013. |
5 | I gestori di impianti che ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (cpv. 1) possono scegliere se partecipare o meno alla commercializzazione diretta di cui all'articolo 21. Chi non vi partecipa riceve una rimunerazione corrispondente al prezzo di mercato di riferimento più il premio per l'immissione di elettricità. Il Consiglio federale può limitare nel tempo questo diritto d'opzione e di conseguenza questo tipo di rimunerazione. |
6 | Nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge il supplemento rete raggiunge il massimo di 2,3 ct./kWh e rimane invariato finché il fabbisogno di risorse diminuisce in seguito al termine delle misure di sostegno secondo l'articolo 38. Spetta poi nuovamente al Consiglio federale fissare il supplemento rete in funzione dei bisogni (art. 35 cpv. 3). Se la presente legge entra in vigore dopo il 1° luglio, il supplemento rete non raggiunge il massimo di 2,3 ct./kWh nell'anno successivo, bensì soltanto un anno più tardi. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili: |
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1 | Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili: |
a | forza idrica; |
b | energia solare; |
c | energia eolica; |
d | geotermia; |
e | biomassa. |
2 | La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36). |
3 | Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013. |
4 | Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di: |
a | impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW; |
b | impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW; |
c | impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti); |
d | forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica; |
e | impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili. |
5 | I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici: |
a | ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o |
b | che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali. |
6 | Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12 |
7 | Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare: |
a | la procedura di presentazione delle domande; |
b | la durata della rimunerazione; |
c | le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo; |
d | l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
e | l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
f | la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio; |
g | ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 72 Disposizioni transitorie relative al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità e al supplemento rete - 1 I gestori di impianti che all'entrata in vigore della presente legge ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (art. 7a della legge del 26 giugno 199880 sull'energia) continuano ad avervi diritto. Per l'esercizio corrente si applica il nuovo diritto; il Consiglio federale può disporre altrimenti se interessi degni di protezione dei gestori lo richiedono. |
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1 | I gestori di impianti che all'entrata in vigore della presente legge ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (art. 7a della legge del 26 giugno 199880 sull'energia) continuano ad avervi diritto. Per l'esercizio corrente si applica il nuovo diritto; il Consiglio federale può disporre altrimenti se interessi degni di protezione dei gestori lo richiedono. |
2 | Ai gestori ai quali la rimunerazione è stata garantita prima dell'entrata in vigore della presente legge (decisione positiva) non si applicano: |
a | le esclusioni secondo l'articolo 19 capoverso 4 di: |
a1 | impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW, |
a2 | impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW, |
a3 | determinati impianti a biomassa; |
b | la limitazione della partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità ai soli impianti nuovi e, di conseguenza, l'esclusione degli ampliamenti o dei rinnovamenti considerevoli di impianti; |
c | la data del 1° gennaio 2013 quale data di riferimento per i nuovi impianti. |
3 | Il nuovo diritto si applica ai gestori di impianti e ai promotori di progetti che non hanno ricevuto una decisione positiva prima dell'entrata in vigore della presente legge, in particolare a quelli cui è stato comunicato che il loro impianto si trova sulla lista d'attesa (conferma di inclusione nella lista d'attesa), anche se all'entrata in vigore della presente legge il loro impianto è già in esercizio. Essi non possono partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità se ne sono esclusi secondo l'articolo 19. Gli aventi diritto secondo gli articoli 25, 26 o 27 possono tuttavia richiedere una rimunerazione unica o un altro contributo d'investimento. |
4 | Gli aventi diritto secondo l'articolo 19 che hanno ricevuto una conferma di inclusione nella lista d'attesa prima del 31 luglio 2013 possono partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità anche se il loro impianto è stato messo in esercizio prima del 1° gennaio 2013. |
5 | I gestori di impianti che ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (cpv. 1) possono scegliere se partecipare o meno alla commercializzazione diretta di cui all'articolo 21. Chi non vi partecipa riceve una rimunerazione corrispondente al prezzo di mercato di riferimento più il premio per l'immissione di elettricità. Il Consiglio federale può limitare nel tempo questo diritto d'opzione e di conseguenza questo tipo di rimunerazione. |
6 | Nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge il supplemento rete raggiunge il massimo di 2,3 ct./kWh e rimane invariato finché il fabbisogno di risorse diminuisce in seguito al termine delle misure di sostegno secondo l'articolo 38. Spetta poi nuovamente al Consiglio federale fissare il supplemento rete in funzione dei bisogni (art. 35 cpv. 3). Se la presente legge entra in vigore dopo il 1° luglio, il supplemento rete non raggiunge il massimo di 2,3 ct./kWh nell'anno successivo, bensì soltanto un anno più tardi. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 72 Disposizioni transitorie relative al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità e al supplemento rete - 1 I gestori di impianti che all'entrata in vigore della presente legge ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (art. 7a della legge del 26 giugno 199880 sull'energia) continuano ad avervi diritto. Per l'esercizio corrente si applica il nuovo diritto; il Consiglio federale può disporre altrimenti se interessi degni di protezione dei gestori lo richiedono. |
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1 | I gestori di impianti che all'entrata in vigore della presente legge ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (art. 7a della legge del 26 giugno 199880 sull'energia) continuano ad avervi diritto. Per l'esercizio corrente si applica il nuovo diritto; il Consiglio federale può disporre altrimenti se interessi degni di protezione dei gestori lo richiedono. |
2 | Ai gestori ai quali la rimunerazione è stata garantita prima dell'entrata in vigore della presente legge (decisione positiva) non si applicano: |
a | le esclusioni secondo l'articolo 19 capoverso 4 di: |
a1 | impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW, |
a2 | impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW, |
a3 | determinati impianti a biomassa; |
b | la limitazione della partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità ai soli impianti nuovi e, di conseguenza, l'esclusione degli ampliamenti o dei rinnovamenti considerevoli di impianti; |
c | la data del 1° gennaio 2013 quale data di riferimento per i nuovi impianti. |
3 | Il nuovo diritto si applica ai gestori di impianti e ai promotori di progetti che non hanno ricevuto una decisione positiva prima dell'entrata in vigore della presente legge, in particolare a quelli cui è stato comunicato che il loro impianto si trova sulla lista d'attesa (conferma di inclusione nella lista d'attesa), anche se all'entrata in vigore della presente legge il loro impianto è già in esercizio. Essi non possono partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità se ne sono esclusi secondo l'articolo 19. Gli aventi diritto secondo gli articoli 25, 26 o 27 possono tuttavia richiedere una rimunerazione unica o un altro contributo d'investimento. |
4 | Gli aventi diritto secondo l'articolo 19 che hanno ricevuto una conferma di inclusione nella lista d'attesa prima del 31 luglio 2013 possono partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità anche se il loro impianto è stato messo in esercizio prima del 1° gennaio 2013. |
5 | I gestori di impianti che ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (cpv. 1) possono scegliere se partecipare o meno alla commercializzazione diretta di cui all'articolo 21. Chi non vi partecipa riceve una rimunerazione corrispondente al prezzo di mercato di riferimento più il premio per l'immissione di elettricità. Il Consiglio federale può limitare nel tempo questo diritto d'opzione e di conseguenza questo tipo di rimunerazione. |
6 | Nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge il supplemento rete raggiunge il massimo di 2,3 ct./kWh e rimane invariato finché il fabbisogno di risorse diminuisce in seguito al termine delle misure di sostegno secondo l'articolo 38. Spetta poi nuovamente al Consiglio federale fissare il supplemento rete in funzione dei bisogni (art. 35 cpv. 3). Se la presente legge entra in vigore dopo il 1° luglio, il supplemento rete non raggiunge il massimo di 2,3 ct./kWh nell'anno successivo, bensì soltanto un anno più tardi. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale. |
|
1 | La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale. |
2 | Il capitolo 3 è applicabile salvo disposizioni contrarie di altre leggi federali o di altri decreti federali di obbligatorietà generale. |
3 | Il capitolo 3 è applicabile per analogia, per quanto compatibile con lo scopo delle prestazioni, agli aiuti finanziari e alle indennità che non sono concessi in forma di prestazioni pecuniarie non rimborsabili. |
4 | Il capitolo 3 non si applica tuttavia: |
a | alle prestazioni fornite a Stati esteri o a beneficiari di aiuti finanziari o di altre misure di sostegno di cui all'articolo 19 della legge del 22 giugno 20075 sullo Stato ospite, ad eccezione delle organizzazioni internazionali non governative; |
b | alle prestazioni fornite da istituzioni con sede all'estero. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili: |
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1 | Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili: |
a | forza idrica; |
b | energia solare; |
c | energia eolica; |
d | geotermia; |
e | biomassa. |
2 | La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36). |
3 | Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013. |
4 | Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di: |
a | impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW; |
b | impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW; |
c | impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti); |
d | forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica; |
e | impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili. |
5 | I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici: |
a | ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o |
b | che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali. |
6 | Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12 |
7 | Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare: |
a | la procedura di presentazione delle domande; |
b | la durata della rimunerazione; |
c | le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo; |
d | l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
e | l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
f | la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio; |
g | ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili: |
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1 | Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili: |
a | forza idrica; |
b | energia solare; |
c | energia eolica; |
d | geotermia; |
e | biomassa. |
2 | La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36). |
3 | Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013. |
4 | Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di: |
a | impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW; |
b | impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW; |
c | impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti); |
d | forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica; |
e | impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili. |
5 | I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici: |
a | ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o |
b | che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali. |
6 | Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12 |
7 | Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare: |
a | la procedura di presentazione delle domande; |
b | la durata della rimunerazione; |
c | le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo; |
d | l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
e | l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
f | la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio; |
g | ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 35 Riscossione e utilizzo - 1 L'organo d'esecuzione di cui all'articolo 64 riscuote presso i gestori di rete, per la rete di trasporto, un supplemento sul corrispettivo per l'utilizzazione della rete (supplemento rete) e lo assegna al Fondo per il supplemento rete (art. 37). I gestori di rete possono ripercuotere il supplemento rete sui consumatori finali. |
|
1 | L'organo d'esecuzione di cui all'articolo 64 riscuote presso i gestori di rete, per la rete di trasporto, un supplemento sul corrispettivo per l'utilizzazione della rete (supplemento rete) e lo assegna al Fondo per il supplemento rete (art. 37). I gestori di rete possono ripercuotere il supplemento rete sui consumatori finali. |
2 | Con il supplemento rete sono finanziati: |
a | il premio per l'immissione di elettricità di cui all'articolo 21 nell'ambito del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, e i corrispondenti costi di disbrigo; |
b | i costi non coperti dai prezzi di mercato per la rimunerazione dell'immissione di elettricità secondo il diritto anteriore; |
c | le spese38 supplementari secondo l'articolo 73 capoverso 4 non coperte dai prezzi di mercato; |
d | i contributi d'investimento secondo il capitolo 5; |
dbis | la rimunerazione unica secondo l'articolo 71a capoverso 4; |
e | il premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici secondo l'articolo 30; |
f | i costi dei bandi di gara di cui all'articolo 32; |
g | le perdite derivanti dalle garanzie per la geotermia di cui all'articolo 33; |
h | l'indennizzo di cui all'articolo 34; |
hbis | i contributi alle spese d'esercizio di cui all'articolo 33a; |
i | i rispettivi costi di esecuzione, in particolare i costi indispensabili dell'organo d'esecuzione; |
j | i costi a carico dell'UFE risultanti dai suoi compiti nei confronti dell'organo d'esecuzione. |
3 | Il supplemento rete ammonta al massimo a 2,3 ct./kWh. Il Consiglio federale lo fissa in funzione dei bisogni. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili: |
|
1 | Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili: |
a | forza idrica; |
b | energia solare; |
c | energia eolica; |
d | geotermia; |
e | biomassa. |
2 | La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36). |
3 | Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013. |
4 | Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di: |
a | impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW; |
b | impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW; |
c | impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti); |
d | forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica; |
e | impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili. |
5 | I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici: |
a | ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o |
b | che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali. |
6 | Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12 |
7 | Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare: |
a | la procedura di presentazione delle domande; |
b | la durata della rimunerazione; |
c | le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo; |
d | l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
e | l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
f | la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio; |
g | ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione. |
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia OPEn Art. 3 Nuovi impianti - 1 Sono considerati nuovi impianti: |
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1 | Sono considerati nuovi impianti: |
a | negli impianti idroelettrici: gli impianti che utilizzano per la prima volta un potenziale idraulico; |
b | nelle altre tecnologie: gli impianti che sono costruiti per la prima volta in un'ubicazione. |
2 | È considerato parimenti un nuovo impianto un impianto che sostituisce completamente un impianto esistente. Costituiscono un'eccezione gli impianti idroelettrici.3 |
3 | L'organo d'esecuzione decide d'intesa con l'Ufficio federale dell'energia (UFE) se l'impianto sia da considerarsi nuovo o no. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili: |
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1 | Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili: |
a | forza idrica; |
b | energia solare; |
c | energia eolica; |
d | geotermia; |
e | biomassa. |
2 | La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36). |
3 | Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013. |
4 | Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di: |
a | impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW; |
b | impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW; |
c | impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti); |
d | forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica; |
e | impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili. |
5 | I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici: |
a | ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o |
b | che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali. |
6 | Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12 |
7 | Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare: |
a | la procedura di presentazione delle domande; |
b | la durata della rimunerazione; |
c | le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo; |
d | l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
e | l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
f | la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio; |
g | ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili: |
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1 | Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili: |
a | forza idrica; |
b | energia solare; |
c | energia eolica; |
d | geotermia; |
e | biomassa. |
2 | La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36). |
3 | Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013. |
4 | Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di: |
a | impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW; |
b | impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW; |
c | impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti); |
d | forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica; |
e | impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili. |
5 | I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici: |
a | ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o |
b | che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali. |
6 | Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12 |
7 | Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare: |
a | la procedura di presentazione delle domande; |
b | la durata della rimunerazione; |
c | le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo; |
d | l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
e | l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
f | la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio; |
g | ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione. |
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia OPEn Art. 9 Deroghe al limite inferiore nel caso degli impianti idroelettrici - 1 Oltre agli impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore di cui all'articolo 19 capoverso 4 lettera a LEne: |
|
1 | Oltre agli impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore di cui all'articolo 19 capoverso 4 lettera a LEne: |
a | centrali con utilizzo di acqua di dotazione; |
b | impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico; |
c | impianti accessori come impianti ad acqua irrigua, centrali che utilizzano l'infrastruttura per l'innevamento artificiale o acqua di galleria. |
2 | Oltre agli impianti accessori secondo l'articolo 26 capoverso 4 LEne, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore di cui all'articolo 26 capoverso 1 LEne: |
a | centrali con utilizzo di acqua di dotazione; |
b | impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico; |
c | impianti nei quali vengono o sono state realizzate misure di risanamento di cui all'articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 19918 sulla protezione delle acque (LPAc) o all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 19919 sulla pesca (LFSP), sempre che gli ampliamenti o i rinnovamenti non causino nuovo o ulteriore pregiudizio sul piano ecologico. |
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia OPEn Art. 17 Durata della rimunerazione e requisiti minimi - 1 La durata della rimunerazione e i requisiti minimi sono determinati negli allegati 1.1-1.5. |
|
1 | La durata della rimunerazione e i requisiti minimi sono determinati negli allegati 1.1-1.5. |
2 | La durata della rimunerazione inizia con l'effettiva messa in esercizio dell'impianto e non può essere interrotta. Essa inizia a decorrere anche quando il gestore non ottiene ancora alcuna rimunerazione per l'impianto in questione. |
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia OPEn Art. 20 Smaltimento della lista d'attesa - 1 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE determina contingenti conformemente ai quali possono essere considerati gli impianti inseriti nella lista d'attesa. |
|
1 | Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE determina contingenti conformemente ai quali possono essere considerati gli impianti inseriti nella lista d'attesa. |
2 | Gli impianti nella lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici sono presi in considerazione secondo la data di presentazione della domanda. |
3 | Gli impianti nella lista d'attesa per le altre tecnologie di produzione sono presi in considerazione secondo il seguente ordine: |
a | gli impianti per i quali è pervenuta una notifica di messa in esercizio o per i quali è stata presentata la notifica dello stato di avanzamento del progetto ovvero, nel caso delle piccole centrali idroelettriche e degli impianti eolici, la seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto: secondo la data di presentazione di tale notifica; |
b | gli altri progetti: secondo la data di presentazione della domanda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
|
1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
|
1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 25 Ordine di presa in considerazione - 1 Se il Fondo per il supplemento rete non dispone di risorse sufficienti, l'UFE inserisce il progetto in una lista d'attesa, salvo che risulti evidente che il progetto non soddisfa i requisiti. L'UFE ne dà comunicazione al richiedente. |
|
1 | Se il Fondo per il supplemento rete non dispone di risorse sufficienti, l'UFE inserisce il progetto in una lista d'attesa, salvo che risulti evidente che il progetto non soddisfa i requisiti. L'UFE ne dà comunicazione al richiedente. |
2 | Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE considera i progetti più avanzati. Se più progetti hanno lo stesso livello d'avanzamento, viene considerato il progetto la cui domanda completa è stata presentata per prima in ordine cronologico. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili: |
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1 | Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili: |
a | forza idrica; |
b | energia solare; |
c | energia eolica; |
d | geotermia; |
e | biomassa. |
2 | La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36). |
3 | Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013. |
4 | Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di: |
a | impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW; |
b | impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW; |
c | impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti); |
d | forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica; |
e | impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili. |
5 | I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici: |
a | ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o |
b | che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali. |
6 | Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12 |
7 | Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare: |
a | la procedura di presentazione delle domande; |
b | la durata della rimunerazione; |
c | le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo; |
d | l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
e | l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
f | la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio; |
g | ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione. |
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia OPEn Art. 9 Deroghe al limite inferiore nel caso degli impianti idroelettrici - 1 Oltre agli impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore di cui all'articolo 19 capoverso 4 lettera a LEne: |
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1 | Oltre agli impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore di cui all'articolo 19 capoverso 4 lettera a LEne: |
a | centrali con utilizzo di acqua di dotazione; |
b | impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico; |
c | impianti accessori come impianti ad acqua irrigua, centrali che utilizzano l'infrastruttura per l'innevamento artificiale o acqua di galleria. |
2 | Oltre agli impianti accessori secondo l'articolo 26 capoverso 4 LEne, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore di cui all'articolo 26 capoverso 1 LEne: |
a | centrali con utilizzo di acqua di dotazione; |
b | impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico; |
c | impianti nei quali vengono o sono state realizzate misure di risanamento di cui all'articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 19918 sulla protezione delle acque (LPAc) o all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 19919 sulla pesca (LFSP), sempre che gli ampliamenti o i rinnovamenti non causino nuovo o ulteriore pregiudizio sul piano ecologico. |
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia OPEn Art. 21 Domanda - 1 La domanda per la partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità va presentata all'organo d'esecuzione. |
|
1 | La domanda per la partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità va presentata all'organo d'esecuzione. |
2 | Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui agli allegati 1.1-1.5. |
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia OPEn Art. 18 Ordine di presa in considerazione - 1 Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda per la partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità è la data di presentazione. |
|
1 | Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda per la partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità è la data di presentazione. |
2 | Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti di maggiore potenza. |
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia OPEn Art. 19 Lista d'attesa - 1 Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata di tutte le domande, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto. |
|
1 | Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata di tutte le domande, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto. |
2 | L'organo d'esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto viene inserito in una lista d'attesa. |
3 | Esso gestisce una lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici e una per le altre tecnologie di produzione. |
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia OPEn Art. 19 Lista d'attesa - 1 Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata di tutte le domande, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto. |
|
1 | Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata di tutte le domande, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto. |
2 | L'organo d'esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto viene inserito in una lista d'attesa. |
3 | Esso gestisce una lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici e una per le altre tecnologie di produzione. |
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia OPEn Art. 20 Smaltimento della lista d'attesa - 1 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE determina contingenti conformemente ai quali possono essere considerati gli impianti inseriti nella lista d'attesa. |
|
1 | Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE determina contingenti conformemente ai quali possono essere considerati gli impianti inseriti nella lista d'attesa. |
2 | Gli impianti nella lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici sono presi in considerazione secondo la data di presentazione della domanda. |
3 | Gli impianti nella lista d'attesa per le altre tecnologie di produzione sono presi in considerazione secondo il seguente ordine: |
a | gli impianti per i quali è pervenuta una notifica di messa in esercizio o per i quali è stata presentata la notifica dello stato di avanzamento del progetto ovvero, nel caso delle piccole centrali idroelettriche e degli impianti eolici, la seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto: secondo la data di presentazione di tale notifica; |
b | gli altri progetti: secondo la data di presentazione della domanda. |
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia OPEn Art. 22 Garanzia di principio - 1 Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono a disposizione risorse sufficienti, l'organo d'esecuzione garantisce la partecipazione dell'impianto al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità con una decisione di principio. |
|
1 | Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono a disposizione risorse sufficienti, l'organo d'esecuzione garantisce la partecipazione dell'impianto al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità con una decisione di principio. |
2 | Tale decisione non ha alcun effetto pregiudiziale per le procedure di autorizzazione e di concessione necessarie al progetto. |
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia OPEn Art. 23 Stato di avanzamento del progetto, messa in esercizio e obbligo di notifica - 1 Ricevuta la decisione di cui all'articolo 22, il richiedente deve raggiungere gli stati di avanzamento del progetto nel rispetto dei termini e mettere in esercizio l'impianto. |
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1 | Ricevuta la decisione di cui all'articolo 22, il richiedente deve raggiungere gli stati di avanzamento del progetto nel rispetto dei termini e mettere in esercizio l'impianto. |
2 | Gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio nonché i relativi termini sono determinati negli allegati 1.1-1.5. |
2bis | I termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio sono sospesi per la durata delle procedure di ricorso concernenti la pianificazione, concessione o costruzione.16 |
3 | Se il richiedente non è in grado di rispettare i termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, su richiesta l'organo d'esecuzione può prorogarli al massimo della durata equivalente al termine previsto. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza di questo termine.17 |
4 | Il richiedente è tenuto a notificare per scritto, di volta in volta entro due settimane, gli stati di avanzamento del progetto raggiunti. |
5 | Egli è tenuto a presentare la notifica completa di messa in esercizio al più tardi un mese dalla messa in esercizio. Se non rispetta tale termine, fino al momento in cui la notifica viene presentata non ha diritto all'erogazione del premio per l'immissione di elettricità. |
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia OPEn Art. 23 Stato di avanzamento del progetto, messa in esercizio e obbligo di notifica - 1 Ricevuta la decisione di cui all'articolo 22, il richiedente deve raggiungere gli stati di avanzamento del progetto nel rispetto dei termini e mettere in esercizio l'impianto. |
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1 | Ricevuta la decisione di cui all'articolo 22, il richiedente deve raggiungere gli stati di avanzamento del progetto nel rispetto dei termini e mettere in esercizio l'impianto. |
2 | Gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio nonché i relativi termini sono determinati negli allegati 1.1-1.5. |
2bis | I termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio sono sospesi per la durata delle procedure di ricorso concernenti la pianificazione, concessione o costruzione.16 |
3 | Se il richiedente non è in grado di rispettare i termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, su richiesta l'organo d'esecuzione può prorogarli al massimo della durata equivalente al termine previsto. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza di questo termine.17 |
4 | Il richiedente è tenuto a notificare per scritto, di volta in volta entro due settimane, gli stati di avanzamento del progetto raggiunti. |
5 | Egli è tenuto a presentare la notifica completa di messa in esercizio al più tardi un mese dalla messa in esercizio. Se non rispetta tale termine, fino al momento in cui la notifica viene presentata non ha diritto all'erogazione del premio per l'immissione di elettricità. |
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia OPEn Art. 24 Decisione - 1 Se anche in seguito alla messa in esercizio l'impianto soddisfa i requisiti per il diritto, l'organo d'esecuzione dispone segnatamente: |
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1 | Se anche in seguito alla messa in esercizio l'impianto soddisfa i requisiti per il diritto, l'organo d'esecuzione dispone segnatamente: |
a | l'entrata nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
b | se l'impianto è nella commercializzazione diretta o se viene rimunerato al prezzo di mercato di riferimento; e |
c | l'ammontare del tasso di rimunerazione. |
2 | Se un richiedente per il cui impianto sono a disposizione le pertinenti risorse ha messo in esercizio il proprio impianto prima che gli venisse accordata la partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità in virtù di una garanzia di principio, l'organo d'esecuzione emana direttamente una decisione secondo il capoverso 1, se la persona in questione ha presentato la notifica completa di messa in esercizio. |
3 | L'organo d'esecuzione revoca la garanzia di cui all'articolo 22 e respinge la domanda per la partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, se: |
a | non sussistono i requisiti per il diritto; |
b | il richiedente non rispetta i termini per la notifica degli stati d'avanzamento del progetto o di messa in esercizio; o |
c | l'ubicazione dell'impianto non corrisponde all'ubicazione indicata nella domanda. |
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia OPEn Art. 24 Decisione - 1 Se anche in seguito alla messa in esercizio l'impianto soddisfa i requisiti per il diritto, l'organo d'esecuzione dispone segnatamente: |
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1 | Se anche in seguito alla messa in esercizio l'impianto soddisfa i requisiti per il diritto, l'organo d'esecuzione dispone segnatamente: |
a | l'entrata nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
b | se l'impianto è nella commercializzazione diretta o se viene rimunerato al prezzo di mercato di riferimento; e |
c | l'ammontare del tasso di rimunerazione. |
2 | Se un richiedente per il cui impianto sono a disposizione le pertinenti risorse ha messo in esercizio il proprio impianto prima che gli venisse accordata la partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità in virtù di una garanzia di principio, l'organo d'esecuzione emana direttamente una decisione secondo il capoverso 1, se la persona in questione ha presentato la notifica completa di messa in esercizio. |
3 | L'organo d'esecuzione revoca la garanzia di cui all'articolo 22 e respinge la domanda per la partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, se: |
a | non sussistono i requisiti per il diritto; |
b | il richiedente non rispetta i termini per la notifica degli stati d'avanzamento del progetto o di messa in esercizio; o |
c | l'ubicazione dell'impianto non corrisponde all'ubicazione indicata nella domanda. |
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia OPEn Art. 17 Durata della rimunerazione e requisiti minimi - 1 La durata della rimunerazione e i requisiti minimi sono determinati negli allegati 1.1-1.5. |
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1 | La durata della rimunerazione e i requisiti minimi sono determinati negli allegati 1.1-1.5. |
2 | La durata della rimunerazione inizia con l'effettiva messa in esercizio dell'impianto e non può essere interrotta. Essa inizia a decorrere anche quando il gestore non ottiene ancora alcuna rimunerazione per l'impianto in questione. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 72 Disposizioni transitorie relative al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità e al supplemento rete - 1 I gestori di impianti che all'entrata in vigore della presente legge ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (art. 7a della legge del 26 giugno 199880 sull'energia) continuano ad avervi diritto. Per l'esercizio corrente si applica il nuovo diritto; il Consiglio federale può disporre altrimenti se interessi degni di protezione dei gestori lo richiedono. |
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1 | I gestori di impianti che all'entrata in vigore della presente legge ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (art. 7a della legge del 26 giugno 199880 sull'energia) continuano ad avervi diritto. Per l'esercizio corrente si applica il nuovo diritto; il Consiglio federale può disporre altrimenti se interessi degni di protezione dei gestori lo richiedono. |
2 | Ai gestori ai quali la rimunerazione è stata garantita prima dell'entrata in vigore della presente legge (decisione positiva) non si applicano: |
a | le esclusioni secondo l'articolo 19 capoverso 4 di: |
a1 | impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW, |
a2 | impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW, |
a3 | determinati impianti a biomassa; |
b | la limitazione della partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità ai soli impianti nuovi e, di conseguenza, l'esclusione degli ampliamenti o dei rinnovamenti considerevoli di impianti; |
c | la data del 1° gennaio 2013 quale data di riferimento per i nuovi impianti. |
3 | Il nuovo diritto si applica ai gestori di impianti e ai promotori di progetti che non hanno ricevuto una decisione positiva prima dell'entrata in vigore della presente legge, in particolare a quelli cui è stato comunicato che il loro impianto si trova sulla lista d'attesa (conferma di inclusione nella lista d'attesa), anche se all'entrata in vigore della presente legge il loro impianto è già in esercizio. Essi non possono partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità se ne sono esclusi secondo l'articolo 19. Gli aventi diritto secondo gli articoli 25, 26 o 27 possono tuttavia richiedere una rimunerazione unica o un altro contributo d'investimento. |
4 | Gli aventi diritto secondo l'articolo 19 che hanno ricevuto una conferma di inclusione nella lista d'attesa prima del 31 luglio 2013 possono partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità anche se il loro impianto è stato messo in esercizio prima del 1° gennaio 2013. |
5 | I gestori di impianti che ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (cpv. 1) possono scegliere se partecipare o meno alla commercializzazione diretta di cui all'articolo 21. Chi non vi partecipa riceve una rimunerazione corrispondente al prezzo di mercato di riferimento più il premio per l'immissione di elettricità. Il Consiglio federale può limitare nel tempo questo diritto d'opzione e di conseguenza questo tipo di rimunerazione. |
6 | Nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge il supplemento rete raggiunge il massimo di 2,3 ct./kWh e rimane invariato finché il fabbisogno di risorse diminuisce in seguito al termine delle misure di sostegno secondo l'articolo 38. Spetta poi nuovamente al Consiglio federale fissare il supplemento rete in funzione dei bisogni (art. 35 cpv. 3). Se la presente legge entra in vigore dopo il 1° luglio, il supplemento rete non raggiunge il massimo di 2,3 ct./kWh nell'anno successivo, bensì soltanto un anno più tardi. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili: |
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1 | Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili: |
a | forza idrica; |
b | energia solare; |
c | energia eolica; |
d | geotermia; |
e | biomassa. |
2 | La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36). |
3 | Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013. |
4 | Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di: |
a | impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW; |
b | impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW; |
c | impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti); |
d | forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica; |
e | impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili. |
5 | I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici: |
a | ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o |
b | che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali. |
6 | Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12 |
7 | Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare: |
a | la procedura di presentazione delle domande; |
b | la durata della rimunerazione; |
c | le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo; |
d | l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
e | l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
f | la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio; |
g | ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione. |
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia OPEn Art. 9 Deroghe al limite inferiore nel caso degli impianti idroelettrici - 1 Oltre agli impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore di cui all'articolo 19 capoverso 4 lettera a LEne: |
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1 | Oltre agli impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore di cui all'articolo 19 capoverso 4 lettera a LEne: |
a | centrali con utilizzo di acqua di dotazione; |
b | impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico; |
c | impianti accessori come impianti ad acqua irrigua, centrali che utilizzano l'infrastruttura per l'innevamento artificiale o acqua di galleria. |
2 | Oltre agli impianti accessori secondo l'articolo 26 capoverso 4 LEne, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore di cui all'articolo 26 capoverso 1 LEne: |
a | centrali con utilizzo di acqua di dotazione; |
b | impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico; |
c | impianti nei quali vengono o sono state realizzate misure di risanamento di cui all'articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 19918 sulla protezione delle acque (LPAc) o all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 19919 sulla pesca (LFSP), sempre che gli ampliamenti o i rinnovamenti non causino nuovo o ulteriore pregiudizio sul piano ecologico. |
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia OPEn Art. 9 Deroghe al limite inferiore nel caso degli impianti idroelettrici - 1 Oltre agli impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore di cui all'articolo 19 capoverso 4 lettera a LEne: |
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1 | Oltre agli impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore di cui all'articolo 19 capoverso 4 lettera a LEne: |
a | centrali con utilizzo di acqua di dotazione; |
b | impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico; |
c | impianti accessori come impianti ad acqua irrigua, centrali che utilizzano l'infrastruttura per l'innevamento artificiale o acqua di galleria. |
2 | Oltre agli impianti accessori secondo l'articolo 26 capoverso 4 LEne, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore di cui all'articolo 26 capoverso 1 LEne: |
a | centrali con utilizzo di acqua di dotazione; |
b | impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico; |
c | impianti nei quali vengono o sono state realizzate misure di risanamento di cui all'articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 19918 sulla protezione delle acque (LPAc) o all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 19919 sulla pesca (LFSP), sempre che gli ampliamenti o i rinnovamenti non causino nuovo o ulteriore pregiudizio sul piano ecologico. |
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia OPEn Art. 20 Smaltimento della lista d'attesa - 1 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE determina contingenti conformemente ai quali possono essere considerati gli impianti inseriti nella lista d'attesa. |
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1 | Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE determina contingenti conformemente ai quali possono essere considerati gli impianti inseriti nella lista d'attesa. |
2 | Gli impianti nella lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici sono presi in considerazione secondo la data di presentazione della domanda. |
3 | Gli impianti nella lista d'attesa per le altre tecnologie di produzione sono presi in considerazione secondo il seguente ordine: |
a | gli impianti per i quali è pervenuta una notifica di messa in esercizio o per i quali è stata presentata la notifica dello stato di avanzamento del progetto ovvero, nel caso delle piccole centrali idroelettriche e degli impianti eolici, la seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto: secondo la data di presentazione di tale notifica; |
b | gli altri progetti: secondo la data di presentazione della domanda. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili: |
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1 | Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili: |
a | forza idrica; |
b | energia solare; |
c | energia eolica; |
d | geotermia; |
e | biomassa. |
2 | La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36). |
3 | Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013. |
4 | Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di: |
a | impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW; |
b | impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW; |
c | impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti); |
d | forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica; |
e | impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili. |
5 | I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici: |
a | ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o |
b | che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali. |
6 | Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12 |
7 | Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare: |
a | la procedura di presentazione delle domande; |
b | la durata della rimunerazione; |
c | le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo; |
d | l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
e | l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
f | la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio; |
g | ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili: |
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1 | Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili: |
a | forza idrica; |
b | energia solare; |
c | energia eolica; |
d | geotermia; |
e | biomassa. |
2 | La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36). |
3 | Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013. |
4 | Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di: |
a | impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW; |
b | impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW; |
c | impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti); |
d | forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica; |
e | impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili. |
5 | I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici: |
a | ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o |
b | che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali. |
6 | Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12 |
7 | Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare: |
a | la procedura di presentazione delle domande; |
b | la durata della rimunerazione; |
c | le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo; |
d | l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
e | l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
f | la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio; |
g | ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili: |
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1 | Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili: |
a | forza idrica; |
b | energia solare; |
c | energia eolica; |
d | geotermia; |
e | biomassa. |
2 | La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36). |
3 | Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013. |
4 | Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di: |
a | impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW; |
b | impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW; |
c | impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti); |
d | forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica; |
e | impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili. |
5 | I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici: |
a | ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o |
b | che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali. |
6 | Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12 |
7 | Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare: |
a | la procedura di presentazione delle domande; |
b | la durata della rimunerazione; |
c | le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo; |
d | l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
e | l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
f | la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio; |
g | ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione. |
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia OPEn Art. 21 Domanda - 1 La domanda per la partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità va presentata all'organo d'esecuzione. |
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1 | La domanda per la partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità va presentata all'organo d'esecuzione. |
2 | Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui agli allegati 1.1-1.5. |
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia OPEn Art. 20 Smaltimento della lista d'attesa - 1 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE determina contingenti conformemente ai quali possono essere considerati gli impianti inseriti nella lista d'attesa. |
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1 | Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE determina contingenti conformemente ai quali possono essere considerati gli impianti inseriti nella lista d'attesa. |
2 | Gli impianti nella lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici sono presi in considerazione secondo la data di presentazione della domanda. |
3 | Gli impianti nella lista d'attesa per le altre tecnologie di produzione sono presi in considerazione secondo il seguente ordine: |
a | gli impianti per i quali è pervenuta una notifica di messa in esercizio o per i quali è stata presentata la notifica dello stato di avanzamento del progetto ovvero, nel caso delle piccole centrali idroelettriche e degli impianti eolici, la seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto: secondo la data di presentazione di tale notifica; |
b | gli altri progetti: secondo la data di presentazione della domanda. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. |
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1 | L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. |
2 | La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo. |
3 | Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
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1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
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1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |