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RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 38 |
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| Contro le decisioni prese in virtù della presente legge è ammissibile il ricorso. | ||||||
| Sono autorità di ricorso: | ||||||
| almeno un'autorità cantonale, per le decisioni degli uffici del lavoro; | ||||||
| il Tribunale amministrativo federale per le decisioni di prima istanza delle autorità federali; | ||||||
| il Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005 [3] sul Tribunale federale. | ||||||
| ... | ||||||
| Il procedimento dinanzi alle autorità cantonali è retto dal diritto procedurale cantonale, sempreché il diritto federale non disponga altrimenti. La procedura davanti alle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 101 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 101 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). [3] RS 173.110 [4] Abrogata dall'all. n. 101 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). [5] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 101 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 31 Principio |
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| Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa (PA). | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 33 Autorità inferiori |
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| Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: | ||||||
| del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; | ||||||
| del Consiglio federale concernenti:la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari,il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita,il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7],il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate,la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori,la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione,la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato,la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie; | ||||||
| la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie; | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari, | ||||||
| il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita, | ||||||
| il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7], | ||||||
| il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, | ||||||
| il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate, | ||||||
| la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori, | ||||||
| la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato, | ||||||
| del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; | ||||||
| del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; | ||||||
| del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; | ||||||
| dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; | ||||||
| dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; | ||||||
| della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; | ||||||
| degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; | ||||||
| delle commissioni federali; | ||||||
| dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; | ||||||
| delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; | ||||||
| delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introdotto dall'all. n. 1 della L del 1° ott. 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (RU 2011 275; FF 2010 2871). Nuovo testo giusta l'art. 31 cpv. 2 n. 1 della L del 18 dic. 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1803; FF 2014 4555). [5] RS 196.1 [6] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613; 2010 6923). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885). [7] RS 121 [8] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885). [9] Introdotto dall'art. 3 della LF del 20 dic. 2024 che vieta Hamas e le organizzazioni associate, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introdotto dal n. 1 dell'art 26 della LF sull'Istituto federale di metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 6515; FF 2010 7073). [12] RS 941.27 [13] Introdotta dall'all. n. 2 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). [14] RS 221.302 [15] Introdotto dall'all. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255). [18] RS 830.2 [19] Introdotto dall'art. 23 cpv. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3199; FF 2018 771). [20] RS 425.1 [21] Introdotto dall'all. cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). [22] RS 742.101 [23] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). [24] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali (RU 2010 3267;FF 2008 7093). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3847; FF 2015 18611885). [25] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). [26] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 48 [1] |
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| Ha diritto di ricorrere chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. | ||||||
| Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 11 |
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| In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale. [1] | ||||||
| L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. | ||||||
| Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 63 |
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| L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. | ||||||
| Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. | ||||||
| Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. | ||||||
| L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1] | ||||||
| La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: | ||||||
| da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; | ||||||
| da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. | ||||||
| Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 52 |
||||||
| L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. | ||||||
| Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. | ||||||
| Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. | ||||||
|
RS 823.111 OC Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento Art. 8 Condizioni cui deve adempiere l'impresa - (art. 3 cpv. 1 lett. c LC) |
||||||
| Non è accordata un'autorizzazione se l'attività di collocamento potrebbe essere legata ad altri affari: | ||||||
| che ostacolano la libertà di decisione delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro; oppure | ||||||
| che, imponendo loro obblighi supplementari, ne aumenta la dipendenza dal collocatore. | ||||||
| Non possono ottenere un'autorizzazione segnatamente: | ||||||
| le imprese d'intrattenimento e di svago; | ||||||
| le agenzie matrimoniali; | ||||||
| gli istituti di credito; | ||||||
| le persone che dirigono una delle imprese summenzionate o vi lavorano. | ||||||
| L'autorizzazione può essere negata se il richiedente intende collocare persone in cerca d'impiego presso persone da cui non è indipendente. [2] | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321). | ||||||
|
RS 823.111 OC Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento Art. 32 Condizioni cui deve adempiere l'impresa - (art. 13 cpv. 1 lett. c LC) |
||||||
| Non è accordata un'autorizzazione se l'attività di fornitura di personale a prestito potrebbe essere legata ad altri affari: | ||||||
| che ostacolano la libertà di decisione delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro; oppure | ||||||
| che, imponendo loro obblighi supplementari, ne aumenta la dipendenza dal prestatore. | ||||||
| L'autorizzazione può essere negata se il richiedente intende fornire personale a prestito a imprese acquisitrici da cui non è indipendente. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321). | ||||||
|
RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 3 Presupposti |
||||||
| L'autorizzazione è rilasciata se l'impresa: | ||||||
| è iscritta nel Registro svizzero di commercio; | ||||||
| dispone di un locale d'affari adeguato; | ||||||
| non esercita altra attività lucrativa che possa nuocere agli interessi delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro. | ||||||
| Le persone responsabili della gestione devono: | ||||||
| avere la nazionalità svizzera o, se stranieri, il permesso di domicilio; | ||||||
| assicurare il servizio di collocamento conformemente alle regole della professione; | ||||||
| godere di buona reputazione. | ||||||
| Per l'autorizzazione di esercitare un'attività di collocamento in relazione con l'estero è inoltre necessario che le persone responsabili della gestione assicurino che l'azienda dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni negli Stati interessati. | ||||||
| L'autorizzazione per uffici di collocamento di istituzioni professionali e di utilità pubblica è rilasciata se sono adempiuti i presupposti di cui ai capoversi 1 lettera c, 2 e 3. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i particolari. | ||||||
|
RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 13 Presupposti |
||||||
| L'autorizzazione è rilasciata se l'impresa: | ||||||
| è iscritta nel Registro svizzero di commercio; | ||||||
| dispone di un locale d'affari adeguato; | ||||||
| non esercita altra attività lucrativa che possa nuocere agli interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro. | ||||||
| Le persone responsabili della gestione devono: | ||||||
| avere la nazionalità svizzera o, se stranieri, il permesso di domicilio; | ||||||
| assicurare la fornitura di personale a prestito conformemente alle regole della professione; | ||||||
| godere di buona reputazione. | ||||||
| Per l'autorizzazione di fornire personale a prestito all'estero è inoltre necessario che le persone responsabili della gestione assicurino che l'azienda dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni negli Stati interessati. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i particolari. | ||||||
|
RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 2 Obbligo d'autorizzazione |
||||||
| Chiunque, regolarmente e contro rimunerazione, esercita in Svizzera un'attività di collocamento, istituendo contatti tra datori di lavoro e persone in cerca d'impiego affinché concludano contratti di lavoro (collocatore), deve chiedere un'autorizzazione d'esercizio all'ufficio cantonale del lavoro. | ||||||
| Deve chiedere l'autorizzazione anche chiunque provvede al collocamento di persone per rappresentazioni artistiche o manifestazioni analoghe. | ||||||
| Chiunque si occupa regolarmente del collocamento all'estero o dall'estero (collocamento in relazione con l'estero) deve chiedere, oltre all'autorizzazione cantonale, un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia [1] (SECO) [2]. | ||||||
| È considerato collocamento dall'estero anche il collocamento di uno straniero dimorante in Svizzera, ma non ancora autorizzato ad esercitare un'attività lucrativa. | ||||||
| Per le succursali che hanno la sede in un Cantone diverso da quello della sede principale, dev'essere chiesta un'autorizzazione d'esercizio; se hanno la sede nello stesso Cantone, devono essere annunciate all'ufficio cantonale del lavoro. | ||||||
| [1] La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). [2] Nuova espressione giusta la cifra I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2744; FF 2000 205). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 12 Obbligo d'autorizzazione |
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| I datori di lavoro (prestatori) che cedono per mestiere lavoratori a terzi (imprese acquisitrici) devono chiedere un'autorizzazione d'esercizio all'ufficio cantonale del lavoro. | ||||||
| Per la fornitura all'estero di personale a prestito, oltre all'autorizzazione cantonale è necessaria un'autorizzazione d'esercizio della SECO. La fornitura di personale a prestito dall'estero in Svizzera non è permessa. | ||||||
| Per le succursali che hanno la sede in un Cantone diverso da quello della sede principale, dev'essere chiesta un'autorizzazione d'esercizio; se hanno la sede nello stesso Cantone, devono essere annunciate all'ufficio cantonale del lavoro. | ||||||
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RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 3 Presupposti |
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| L'autorizzazione è rilasciata se l'impresa: | ||||||
| è iscritta nel Registro svizzero di commercio; | ||||||
| dispone di un locale d'affari adeguato; | ||||||
| non esercita altra attività lucrativa che possa nuocere agli interessi delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro. | ||||||
| Le persone responsabili della gestione devono: | ||||||
| avere la nazionalità svizzera o, se stranieri, il permesso di domicilio; | ||||||
| assicurare il servizio di collocamento conformemente alle regole della professione; | ||||||
| godere di buona reputazione. | ||||||
| Per l'autorizzazione di esercitare un'attività di collocamento in relazione con l'estero è inoltre necessario che le persone responsabili della gestione assicurino che l'azienda dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni negli Stati interessati. | ||||||
| L'autorizzazione per uffici di collocamento di istituzioni professionali e di utilità pubblica è rilasciata se sono adempiuti i presupposti di cui ai capoversi 1 lettera c, 2 e 3. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i particolari. | ||||||
|
RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 13 Presupposti |
||||||
| L'autorizzazione è rilasciata se l'impresa: | ||||||
| è iscritta nel Registro svizzero di commercio; | ||||||
| dispone di un locale d'affari adeguato; | ||||||
| non esercita altra attività lucrativa che possa nuocere agli interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro. | ||||||
| Le persone responsabili della gestione devono: | ||||||
| avere la nazionalità svizzera o, se stranieri, il permesso di domicilio; | ||||||
| assicurare la fornitura di personale a prestito conformemente alle regole della professione; | ||||||
| godere di buona reputazione. | ||||||
| Per l'autorizzazione di fornire personale a prestito all'estero è inoltre necessario che le persone responsabili della gestione assicurino che l'azienda dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni negli Stati interessati. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i particolari. | ||||||
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RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 2 Obbligo d'autorizzazione |
||||||
| Chiunque, regolarmente e contro rimunerazione, esercita in Svizzera un'attività di collocamento, istituendo contatti tra datori di lavoro e persone in cerca d'impiego affinché concludano contratti di lavoro (collocatore), deve chiedere un'autorizzazione d'esercizio all'ufficio cantonale del lavoro. | ||||||
| Deve chiedere l'autorizzazione anche chiunque provvede al collocamento di persone per rappresentazioni artistiche o manifestazioni analoghe. | ||||||
| Chiunque si occupa regolarmente del collocamento all'estero o dall'estero (collocamento in relazione con l'estero) deve chiedere, oltre all'autorizzazione cantonale, un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia [1] (SECO) [2]. | ||||||
| È considerato collocamento dall'estero anche il collocamento di uno straniero dimorante in Svizzera, ma non ancora autorizzato ad esercitare un'attività lucrativa. | ||||||
| Per le succursali che hanno la sede in un Cantone diverso da quello della sede principale, dev'essere chiesta un'autorizzazione d'esercizio; se hanno la sede nello stesso Cantone, devono essere annunciate all'ufficio cantonale del lavoro. | ||||||
| [1] La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). [2] Nuova espressione giusta la cifra I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2744; FF 2000 205). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
|
RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 3 Presupposti |
||||||
| L'autorizzazione è rilasciata se l'impresa: | ||||||
| è iscritta nel Registro svizzero di commercio; | ||||||
| dispone di un locale d'affari adeguato; | ||||||
| non esercita altra attività lucrativa che possa nuocere agli interessi delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro. | ||||||
| Le persone responsabili della gestione devono: | ||||||
| avere la nazionalità svizzera o, se stranieri, il permesso di domicilio; | ||||||
| assicurare il servizio di collocamento conformemente alle regole della professione; | ||||||
| godere di buona reputazione. | ||||||
| Per l'autorizzazione di esercitare un'attività di collocamento in relazione con l'estero è inoltre necessario che le persone responsabili della gestione assicurino che l'azienda dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni negli Stati interessati. | ||||||
| L'autorizzazione per uffici di collocamento di istituzioni professionali e di utilità pubblica è rilasciata se sono adempiuti i presupposti di cui ai capoversi 1 lettera c, 2 e 3. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i particolari. | ||||||
|
RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 12 Obbligo d'autorizzazione |
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| I datori di lavoro (prestatori) che cedono per mestiere lavoratori a terzi (imprese acquisitrici) devono chiedere un'autorizzazione d'esercizio all'ufficio cantonale del lavoro. | ||||||
| Per la fornitura all'estero di personale a prestito, oltre all'autorizzazione cantonale è necessaria un'autorizzazione d'esercizio della SECO. La fornitura di personale a prestito dall'estero in Svizzera non è permessa. | ||||||
| Per le succursali che hanno la sede in un Cantone diverso da quello della sede principale, dev'essere chiesta un'autorizzazione d'esercizio; se hanno la sede nello stesso Cantone, devono essere annunciate all'ufficio cantonale del lavoro. | ||||||
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RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 13 Presupposti |
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| L'autorizzazione è rilasciata se l'impresa: | ||||||
| è iscritta nel Registro svizzero di commercio; | ||||||
| dispone di un locale d'affari adeguato; | ||||||
| non esercita altra attività lucrativa che possa nuocere agli interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro. | ||||||
| Le persone responsabili della gestione devono: | ||||||
| avere la nazionalità svizzera o, se stranieri, il permesso di domicilio; | ||||||
| assicurare la fornitura di personale a prestito conformemente alle regole della professione; | ||||||
| godere di buona reputazione. | ||||||
| Per l'autorizzazione di fornire personale a prestito all'estero è inoltre necessario che le persone responsabili della gestione assicurino che l'azienda dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni negli Stati interessati. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i particolari. | ||||||
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RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 13 Presupposti |
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| L'autorizzazione è rilasciata se l'impresa: | ||||||
| è iscritta nel Registro svizzero di commercio; | ||||||
| dispone di un locale d'affari adeguato; | ||||||
| non esercita altra attività lucrativa che possa nuocere agli interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro. | ||||||
| Le persone responsabili della gestione devono: | ||||||
| avere la nazionalità svizzera o, se stranieri, il permesso di domicilio; | ||||||
| assicurare la fornitura di personale a prestito conformemente alle regole della professione; | ||||||
| godere di buona reputazione. | ||||||
| Per l'autorizzazione di fornire personale a prestito all'estero è inoltre necessario che le persone responsabili della gestione assicurino che l'azienda dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni negli Stati interessati. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i particolari. | ||||||
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RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 13 Presupposti |
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| L'autorizzazione è rilasciata se l'impresa: | ||||||
| è iscritta nel Registro svizzero di commercio; | ||||||
| dispone di un locale d'affari adeguato; | ||||||
| non esercita altra attività lucrativa che possa nuocere agli interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro. | ||||||
| Le persone responsabili della gestione devono: | ||||||
| avere la nazionalità svizzera o, se stranieri, il permesso di domicilio; | ||||||
| assicurare la fornitura di personale a prestito conformemente alle regole della professione; | ||||||
| godere di buona reputazione. | ||||||
| Per l'autorizzazione di fornire personale a prestito all'estero è inoltre necessario che le persone responsabili della gestione assicurino che l'azienda dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni negli Stati interessati. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i particolari. | ||||||
|
RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 3 Presupposti |
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| L'autorizzazione è rilasciata se l'impresa: | ||||||
| è iscritta nel Registro svizzero di commercio; | ||||||
| dispone di un locale d'affari adeguato; | ||||||
| non esercita altra attività lucrativa che possa nuocere agli interessi delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro. | ||||||
| Le persone responsabili della gestione devono: | ||||||
| avere la nazionalità svizzera o, se stranieri, il permesso di domicilio; | ||||||
| assicurare il servizio di collocamento conformemente alle regole della professione; | ||||||
| godere di buona reputazione. | ||||||
| Per l'autorizzazione di esercitare un'attività di collocamento in relazione con l'estero è inoltre necessario che le persone responsabili della gestione assicurino che l'azienda dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni negli Stati interessati. | ||||||
| L'autorizzazione per uffici di collocamento di istituzioni professionali e di utilità pubblica è rilasciata se sono adempiuti i presupposti di cui ai capoversi 1 lettera c, 2 e 3. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i particolari. | ||||||
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RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 41 Disposizioni esecutive |
||||||
| Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive dopo aver sentito i Cantoni e le organizzazioni interessate. | ||||||
| I Cantoni emanano le disposizioni esecutive per il loro settore di competenza. | ||||||
|
RS 142.20 LStrI Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) Art. 21a [1] Misure riguardanti le persone in cerca d'impiego |
||||||
| Il Consiglio federale adotta misure per sfruttare integralmente il potenziale della forza lavoro indigena. Consulta previamente i Cantoni e le parti sociali. | ||||||
| Se in determinati gruppi professionali, settori di attività o regioni economiche si registra un tasso di disoccupazione superiore alla media, vanno adottate misure temporanee per favorire le persone in cerca d'impiego registrate presso il servizio pubblico di collocamento. Le misure possono essere circoscritte a singole regioni economiche. | ||||||
| Nei gruppi professionali, nei settori di attività o nelle regioni economiche con un tasso di disoccupazione superiore alla media, i datori di lavoro annunciano al servizio pubblico di collocamento i posti di lavoro vacanti. L'accesso alle informazioni riguardanti i posti annunciati è riservato, per un periodo di tempo limitato, alle persone che sono registrate presso il servizio pubblico di collocamento in Svizzera. | ||||||
| Il servizio pubblico di collocamento trasmette al datore di lavoro, entro breve termine, i dossier delle persone in cerca d'impiego che sono registrate e che ritiene adeguate. Il datore di lavoro invita i candidati che corrispondono al profilo richiesto a un colloquio di assunzione o a un test di attitudine professionale. I risultati sono comunicati al servizio pubblico di collocamento. | ||||||
| I posti di lavoro vacanti di cui al capoverso 3 che vengono occupati da persone in cerca d'impiego registrate presso il servizio pubblico di collocamento non devono essere annunciati al servizio pubblico di collocamento. | ||||||
| Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni all'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti di cui al capoverso 3, in particolare per tenere conto della specifica situazione di aziende familiari o nel caso di persone che hanno già lavorato per lo stesso datore di lavoro; prima di emanare le disposizioni d'esecuzione consulta i Cantoni e le parti sociali. Periodicamente stila inoltre elenchi dei gruppi professionali e dei settori di attività con un tasso di disoccupazione superiore alla media nei quali vige l'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti. | ||||||
| Se le condizioni di cui al capoverso 2 sono soddisfatte, il Cantone può chiedere al Consiglio federale l'introduzione dell'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti. | ||||||
| Se le misure di cui ai capoversi 1-5 non producono gli effetti auspicati o emergono nuovi problemi, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale misure addizionali, dopo aver consultato i Cantoni e le parti sociali. In caso di problemi gravi, in particolare legati ai frontalieri, il Cantone può chiedere al Consiglio federale di adottare ulteriori misure. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621). | ||||||
|
RS 823.111 OC Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento Art. 8 Condizioni cui deve adempiere l'impresa - (art. 3 cpv. 1 lett. c LC) |
||||||
| Non è accordata un'autorizzazione se l'attività di collocamento potrebbe essere legata ad altri affari: | ||||||
| che ostacolano la libertà di decisione delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro; oppure | ||||||
| che, imponendo loro obblighi supplementari, ne aumenta la dipendenza dal collocatore. | ||||||
| Non possono ottenere un'autorizzazione segnatamente: | ||||||
| le imprese d'intrattenimento e di svago; | ||||||
| le agenzie matrimoniali; | ||||||
| gli istituti di credito; | ||||||
| le persone che dirigono una delle imprese summenzionate o vi lavorano. | ||||||
| L'autorizzazione può essere negata se il richiedente intende collocare persone in cerca d'impiego presso persone da cui non è indipendente. [2] | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321). | ||||||
|
RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 3 Presupposti |
||||||
| L'autorizzazione è rilasciata se l'impresa: | ||||||
| è iscritta nel Registro svizzero di commercio; | ||||||
| dispone di un locale d'affari adeguato; | ||||||
| non esercita altra attività lucrativa che possa nuocere agli interessi delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro. | ||||||
| Le persone responsabili della gestione devono: | ||||||
| avere la nazionalità svizzera o, se stranieri, il permesso di domicilio; | ||||||
| assicurare il servizio di collocamento conformemente alle regole della professione; | ||||||
| godere di buona reputazione. | ||||||
| Per l'autorizzazione di esercitare un'attività di collocamento in relazione con l'estero è inoltre necessario che le persone responsabili della gestione assicurino che l'azienda dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni negli Stati interessati. | ||||||
| L'autorizzazione per uffici di collocamento di istituzioni professionali e di utilità pubblica è rilasciata se sono adempiuti i presupposti di cui ai capoversi 1 lettera c, 2 e 3. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i particolari. | ||||||
|
RS 823.111 OC Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento Art. 8 Condizioni cui deve adempiere l'impresa - (art. 3 cpv. 1 lett. c LC) |
||||||
| Non è accordata un'autorizzazione se l'attività di collocamento potrebbe essere legata ad altri affari: | ||||||
| che ostacolano la libertà di decisione delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro; oppure | ||||||
| che, imponendo loro obblighi supplementari, ne aumenta la dipendenza dal collocatore. | ||||||
| Non possono ottenere un'autorizzazione segnatamente: | ||||||
| le imprese d'intrattenimento e di svago; | ||||||
| le agenzie matrimoniali; | ||||||
| gli istituti di credito; | ||||||
| le persone che dirigono una delle imprese summenzionate o vi lavorano. | ||||||
| L'autorizzazione può essere negata se il richiedente intende collocare persone in cerca d'impiego presso persone da cui non è indipendente. [2] | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321). | ||||||
|
RS 823.111 OC Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento Art. 32 Condizioni cui deve adempiere l'impresa - (art. 13 cpv. 1 lett. c LC) |
||||||
| Non è accordata un'autorizzazione se l'attività di fornitura di personale a prestito potrebbe essere legata ad altri affari: | ||||||
| che ostacolano la libertà di decisione delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro; oppure | ||||||
| che, imponendo loro obblighi supplementari, ne aumenta la dipendenza dal prestatore. | ||||||
| L'autorizzazione può essere negata se il richiedente intende fornire personale a prestito a imprese acquisitrici da cui non è indipendente. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321). | ||||||
|
RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 13 Presupposti |
||||||
| L'autorizzazione è rilasciata se l'impresa: | ||||||
| è iscritta nel Registro svizzero di commercio; | ||||||
| dispone di un locale d'affari adeguato; | ||||||
| non esercita altra attività lucrativa che possa nuocere agli interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro. | ||||||
| Le persone responsabili della gestione devono: | ||||||
| avere la nazionalità svizzera o, se stranieri, il permesso di domicilio; | ||||||
| assicurare la fornitura di personale a prestito conformemente alle regole della professione; | ||||||
| godere di buona reputazione. | ||||||
| Per l'autorizzazione di fornire personale a prestito all'estero è inoltre necessario che le persone responsabili della gestione assicurino che l'azienda dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni negli Stati interessati. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i particolari. | ||||||
|
RS 823.111 OC Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento Art. 32 Condizioni cui deve adempiere l'impresa - (art. 13 cpv. 1 lett. c LC) |
||||||
| Non è accordata un'autorizzazione se l'attività di fornitura di personale a prestito potrebbe essere legata ad altri affari: | ||||||
| che ostacolano la libertà di decisione delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro; oppure | ||||||
| che, imponendo loro obblighi supplementari, ne aumenta la dipendenza dal prestatore. | ||||||
| L'autorizzazione può essere negata se il richiedente intende fornire personale a prestito a imprese acquisitrici da cui non è indipendente. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 164 Legislazione |
||||||
| Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: | ||||||
| esercizio dei diritti politici; | ||||||
| restrizioni dei diritti costituzionali; | ||||||
| diritti e doveri delle persone; | ||||||
| cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; | ||||||
| compiti e prestazioni della Confederazione; | ||||||
| obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; | ||||||
| organizzazione e procedura delle autorità federali. | ||||||
| Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 164 Legislazione |
||||||
| Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: | ||||||
| esercizio dei diritti politici; | ||||||
| restrizioni dei diritti costituzionali; | ||||||
| diritti e doveri delle persone; | ||||||
| cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; | ||||||
| compiti e prestazioni della Confederazione; | ||||||
| obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; | ||||||
| organizzazione e procedura delle autorità federali. | ||||||
| Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 182 Competenze normative ed esecuzione |
||||||
| Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. | ||||||
| Provvede all'esecuzione della legislazione, dei decreti dell'Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 182 Competenze normative ed esecuzione |
||||||
| Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. | ||||||
| Provvede all'esecuzione della legislazione, dei decreti dell'Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 182 Competenze normative ed esecuzione |
||||||
| Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. | ||||||
| Provvede all'esecuzione della legislazione, dei decreti dell'Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 164 Legislazione |
||||||
| Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: | ||||||
| esercizio dei diritti politici; | ||||||
| restrizioni dei diritti costituzionali; | ||||||
| diritti e doveri delle persone; | ||||||
| cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; | ||||||
| compiti e prestazioni della Confederazione; | ||||||
| obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; | ||||||
| organizzazione e procedura delle autorità federali. | ||||||
| Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 164 Legislazione |
||||||
| Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: | ||||||
| esercizio dei diritti politici; | ||||||
| restrizioni dei diritti costituzionali; | ||||||
| diritti e doveri delle persone; | ||||||
| cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; | ||||||
| compiti e prestazioni della Confederazione; | ||||||
| obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; | ||||||
| organizzazione e procedura delle autorità federali. | ||||||
| Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 182 Competenze normative ed esecuzione |
||||||
| Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. | ||||||
| Provvede all'esecuzione della legislazione, dei decreti dell'Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
||||||
| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
||||||
| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
||||||
| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
|
RS 823.111 OC Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento Art. 8 Condizioni cui deve adempiere l'impresa - (art. 3 cpv. 1 lett. c LC) |
||||||
| Non è accordata un'autorizzazione se l'attività di collocamento potrebbe essere legata ad altri affari: | ||||||
| che ostacolano la libertà di decisione delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro; oppure | ||||||
| che, imponendo loro obblighi supplementari, ne aumenta la dipendenza dal collocatore. | ||||||
| Non possono ottenere un'autorizzazione segnatamente: | ||||||
| le imprese d'intrattenimento e di svago; | ||||||
| le agenzie matrimoniali; | ||||||
| gli istituti di credito; | ||||||
| le persone che dirigono una delle imprese summenzionate o vi lavorano. | ||||||
| L'autorizzazione può essere negata se il richiedente intende collocare persone in cerca d'impiego presso persone da cui non è indipendente. [2] | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321). | ||||||
|
RS 823.111 OC Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento Art. 32 Condizioni cui deve adempiere l'impresa - (art. 13 cpv. 1 lett. c LC) |
||||||
| Non è accordata un'autorizzazione se l'attività di fornitura di personale a prestito potrebbe essere legata ad altri affari: | ||||||
| che ostacolano la libertà di decisione delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro; oppure | ||||||
| che, imponendo loro obblighi supplementari, ne aumenta la dipendenza dal prestatore. | ||||||
| L'autorizzazione può essere negata se il richiedente intende fornire personale a prestito a imprese acquisitrici da cui non è indipendente. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
||||||
| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
|
RS 823.111 OC Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento Art. 8 Condizioni cui deve adempiere l'impresa - (art. 3 cpv. 1 lett. c LC) |
||||||
| Non è accordata un'autorizzazione se l'attività di collocamento potrebbe essere legata ad altri affari: | ||||||
| che ostacolano la libertà di decisione delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro; oppure | ||||||
| che, imponendo loro obblighi supplementari, ne aumenta la dipendenza dal collocatore. | ||||||
| Non possono ottenere un'autorizzazione segnatamente: | ||||||
| le imprese d'intrattenimento e di svago; | ||||||
| le agenzie matrimoniali; | ||||||
| gli istituti di credito; | ||||||
| le persone che dirigono una delle imprese summenzionate o vi lavorano. | ||||||
| L'autorizzazione può essere negata se il richiedente intende collocare persone in cerca d'impiego presso persone da cui non è indipendente. [2] | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321). | ||||||
|
RS 823.111 OC Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento Art. 32 Condizioni cui deve adempiere l'impresa - (art. 13 cpv. 1 lett. c LC) |
||||||
| Non è accordata un'autorizzazione se l'attività di fornitura di personale a prestito potrebbe essere legata ad altri affari: | ||||||
| che ostacolano la libertà di decisione delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro; oppure | ||||||
| che, imponendo loro obblighi supplementari, ne aumenta la dipendenza dal prestatore. | ||||||
| L'autorizzazione può essere negata se il richiedente intende fornire personale a prestito a imprese acquisitrici da cui non è indipendente. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321). | ||||||
|
RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 3 Presupposti |
||||||
| L'autorizzazione è rilasciata se l'impresa: | ||||||
| è iscritta nel Registro svizzero di commercio; | ||||||
| dispone di un locale d'affari adeguato; | ||||||
| non esercita altra attività lucrativa che possa nuocere agli interessi delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro. | ||||||
| Le persone responsabili della gestione devono: | ||||||
| avere la nazionalità svizzera o, se stranieri, il permesso di domicilio; | ||||||
| assicurare il servizio di collocamento conformemente alle regole della professione; | ||||||
| godere di buona reputazione. | ||||||
| Per l'autorizzazione di esercitare un'attività di collocamento in relazione con l'estero è inoltre necessario che le persone responsabili della gestione assicurino che l'azienda dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni negli Stati interessati. | ||||||
| L'autorizzazione per uffici di collocamento di istituzioni professionali e di utilità pubblica è rilasciata se sono adempiuti i presupposti di cui ai capoversi 1 lettera c, 2 e 3. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i particolari. | ||||||
|
RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 13 Presupposti |
||||||
| L'autorizzazione è rilasciata se l'impresa: | ||||||
| è iscritta nel Registro svizzero di commercio; | ||||||
| dispone di un locale d'affari adeguato; | ||||||
| non esercita altra attività lucrativa che possa nuocere agli interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro. | ||||||
| Le persone responsabili della gestione devono: | ||||||
| avere la nazionalità svizzera o, se stranieri, il permesso di domicilio; | ||||||
| assicurare la fornitura di personale a prestito conformemente alle regole della professione; | ||||||
| godere di buona reputazione. | ||||||
| Per l'autorizzazione di fornire personale a prestito all'estero è inoltre necessario che le persone responsabili della gestione assicurino che l'azienda dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni negli Stati interessati. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i particolari. | ||||||
|
RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 41 Disposizioni esecutive |
||||||
| Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive dopo aver sentito i Cantoni e le organizzazioni interessate. | ||||||
| I Cantoni emanano le disposizioni esecutive per il loro settore di competenza. | ||||||
|
RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 3 Presupposti |
||||||
| L'autorizzazione è rilasciata se l'impresa: | ||||||
| è iscritta nel Registro svizzero di commercio; | ||||||
| dispone di un locale d'affari adeguato; | ||||||
| non esercita altra attività lucrativa che possa nuocere agli interessi delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro. | ||||||
| Le persone responsabili della gestione devono: | ||||||
| avere la nazionalità svizzera o, se stranieri, il permesso di domicilio; | ||||||
| assicurare il servizio di collocamento conformemente alle regole della professione; | ||||||
| godere di buona reputazione. | ||||||
| Per l'autorizzazione di esercitare un'attività di collocamento in relazione con l'estero è inoltre necessario che le persone responsabili della gestione assicurino che l'azienda dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni negli Stati interessati. | ||||||
| L'autorizzazione per uffici di collocamento di istituzioni professionali e di utilità pubblica è rilasciata se sono adempiuti i presupposti di cui ai capoversi 1 lettera c, 2 e 3. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i particolari. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 164 Legislazione |
||||||
| Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: | ||||||
| esercizio dei diritti politici; | ||||||
| restrizioni dei diritti costituzionali; | ||||||
| diritti e doveri delle persone; | ||||||
| cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; | ||||||
| compiti e prestazioni della Confederazione; | ||||||
| obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; | ||||||
| organizzazione e procedura delle autorità federali. | ||||||
| Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. | ||||||
|
RS 823.111 OC Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento Art. 8 Condizioni cui deve adempiere l'impresa - (art. 3 cpv. 1 lett. c LC) |
||||||
| Non è accordata un'autorizzazione se l'attività di collocamento potrebbe essere legata ad altri affari: | ||||||
| che ostacolano la libertà di decisione delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro; oppure | ||||||
| che, imponendo loro obblighi supplementari, ne aumenta la dipendenza dal collocatore. | ||||||
| Non possono ottenere un'autorizzazione segnatamente: | ||||||
| le imprese d'intrattenimento e di svago; | ||||||
| le agenzie matrimoniali; | ||||||
| gli istituti di credito; | ||||||
| le persone che dirigono una delle imprese summenzionate o vi lavorano. | ||||||
| L'autorizzazione può essere negata se il richiedente intende collocare persone in cerca d'impiego presso persone da cui non è indipendente. [2] | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321). | ||||||
|
RS 823.111 OC Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento Art. 32 Condizioni cui deve adempiere l'impresa - (art. 13 cpv. 1 lett. c LC) |
||||||
| Non è accordata un'autorizzazione se l'attività di fornitura di personale a prestito potrebbe essere legata ad altri affari: | ||||||
| che ostacolano la libertà di decisione delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro; oppure | ||||||
| che, imponendo loro obblighi supplementari, ne aumenta la dipendenza dal prestatore. | ||||||
| L'autorizzazione può essere negata se il richiedente intende fornire personale a prestito a imprese acquisitrici da cui non è indipendente. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321). | ||||||
|
RS 823.111 OC Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento Art. 8 Condizioni cui deve adempiere l'impresa - (art. 3 cpv. 1 lett. c LC) |
||||||
| Non è accordata un'autorizzazione se l'attività di collocamento potrebbe essere legata ad altri affari: | ||||||
| che ostacolano la libertà di decisione delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro; oppure | ||||||
| che, imponendo loro obblighi supplementari, ne aumenta la dipendenza dal collocatore. | ||||||
| Non possono ottenere un'autorizzazione segnatamente: | ||||||
| le imprese d'intrattenimento e di svago; | ||||||
| le agenzie matrimoniali; | ||||||
| gli istituti di credito; | ||||||
| le persone che dirigono una delle imprese summenzionate o vi lavorano. | ||||||
| L'autorizzazione può essere negata se il richiedente intende collocare persone in cerca d'impiego presso persone da cui non è indipendente. [2] | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321). | ||||||
|
RS 823.111 OC Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento Art. 8 Condizioni cui deve adempiere l'impresa - (art. 3 cpv. 1 lett. c LC) |
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| Non è accordata un'autorizzazione se l'attività di collocamento potrebbe essere legata ad altri affari: | ||||||
| che ostacolano la libertà di decisione delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro; oppure | ||||||
| che, imponendo loro obblighi supplementari, ne aumenta la dipendenza dal collocatore. | ||||||
| Non possono ottenere un'autorizzazione segnatamente: | ||||||
| le imprese d'intrattenimento e di svago; | ||||||
| le agenzie matrimoniali; | ||||||
| gli istituti di credito; | ||||||
| le persone che dirigono una delle imprese summenzionate o vi lavorano. | ||||||
| L'autorizzazione può essere negata se il richiedente intende collocare persone in cerca d'impiego presso persone da cui non è indipendente. [2] | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321). | ||||||
|
RS 823.111 OC Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento Art. 32 Condizioni cui deve adempiere l'impresa - (art. 13 cpv. 1 lett. c LC) |
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| Non è accordata un'autorizzazione se l'attività di fornitura di personale a prestito potrebbe essere legata ad altri affari: | ||||||
| che ostacolano la libertà di decisione delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro; oppure | ||||||
| che, imponendo loro obblighi supplementari, ne aumenta la dipendenza dal prestatore. | ||||||
| L'autorizzazione può essere negata se il richiedente intende fornire personale a prestito a imprese acquisitrici da cui non è indipendente. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321). | ||||||
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RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 3 Presupposti |
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| L'autorizzazione è rilasciata se l'impresa: | ||||||
| è iscritta nel Registro svizzero di commercio; | ||||||
| dispone di un locale d'affari adeguato; | ||||||
| non esercita altra attività lucrativa che possa nuocere agli interessi delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro. | ||||||
| Le persone responsabili della gestione devono: | ||||||
| avere la nazionalità svizzera o, se stranieri, il permesso di domicilio; | ||||||
| assicurare il servizio di collocamento conformemente alle regole della professione; | ||||||
| godere di buona reputazione. | ||||||
| Per l'autorizzazione di esercitare un'attività di collocamento in relazione con l'estero è inoltre necessario che le persone responsabili della gestione assicurino che l'azienda dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni negli Stati interessati. | ||||||
| L'autorizzazione per uffici di collocamento di istituzioni professionali e di utilità pubblica è rilasciata se sono adempiuti i presupposti di cui ai capoversi 1 lettera c, 2 e 3. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i particolari. | ||||||
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RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 13 Presupposti |
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| L'autorizzazione è rilasciata se l'impresa: | ||||||
| è iscritta nel Registro svizzero di commercio; | ||||||
| dispone di un locale d'affari adeguato; | ||||||
| non esercita altra attività lucrativa che possa nuocere agli interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro. | ||||||
| Le persone responsabili della gestione devono: | ||||||
| avere la nazionalità svizzera o, se stranieri, il permesso di domicilio; | ||||||
| assicurare la fornitura di personale a prestito conformemente alle regole della professione; | ||||||
| godere di buona reputazione. | ||||||
| Per l'autorizzazione di fornire personale a prestito all'estero è inoltre necessario che le persone responsabili della gestione assicurino che l'azienda dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni negli Stati interessati. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i particolari. | ||||||
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RS 823.111 OC Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento Art. 8 Condizioni cui deve adempiere l'impresa - (art. 3 cpv. 1 lett. c LC) |
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| Non è accordata un'autorizzazione se l'attività di collocamento potrebbe essere legata ad altri affari: | ||||||
| che ostacolano la libertà di decisione delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro; oppure | ||||||
| che, imponendo loro obblighi supplementari, ne aumenta la dipendenza dal collocatore. | ||||||
| Non possono ottenere un'autorizzazione segnatamente: | ||||||
| le imprese d'intrattenimento e di svago; | ||||||
| le agenzie matrimoniali; | ||||||
| gli istituti di credito; | ||||||
| le persone che dirigono una delle imprese summenzionate o vi lavorano. | ||||||
| L'autorizzazione può essere negata se il richiedente intende collocare persone in cerca d'impiego presso persone da cui non è indipendente. [2] | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321). | ||||||
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RS 823.111 OC Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento Art. 32 Condizioni cui deve adempiere l'impresa - (art. 13 cpv. 1 lett. c LC) |
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| Non è accordata un'autorizzazione se l'attività di fornitura di personale a prestito potrebbe essere legata ad altri affari: | ||||||
| che ostacolano la libertà di decisione delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro; oppure | ||||||
| che, imponendo loro obblighi supplementari, ne aumenta la dipendenza dal prestatore. | ||||||
| L'autorizzazione può essere negata se il richiedente intende fornire personale a prestito a imprese acquisitrici da cui non è indipendente. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321). | ||||||
|
RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 1 |
||||||
| Scopo della presente legge è di: | ||||||
| disciplinare il collocamento privato e la fornitura di personale a prestito; | ||||||
| assicurare un servizio pubblico di collocamento, che contribuisca a creare e a mantenere un mercato del lavoro equilibrato; | ||||||
| proteggere i lavoratori che ricorrono al collocamento privato o pubblico o alla fornitura di personale a prestito. | ||||||
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RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 3 Presupposti |
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| L'autorizzazione è rilasciata se l'impresa: | ||||||
| è iscritta nel Registro svizzero di commercio; | ||||||
| dispone di un locale d'affari adeguato; | ||||||
| non esercita altra attività lucrativa che possa nuocere agli interessi delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro. | ||||||
| Le persone responsabili della gestione devono: | ||||||
| avere la nazionalità svizzera o, se stranieri, il permesso di domicilio; | ||||||
| assicurare il servizio di collocamento conformemente alle regole della professione; | ||||||
| godere di buona reputazione. | ||||||
| Per l'autorizzazione di esercitare un'attività di collocamento in relazione con l'estero è inoltre necessario che le persone responsabili della gestione assicurino che l'azienda dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni negli Stati interessati. | ||||||
| L'autorizzazione per uffici di collocamento di istituzioni professionali e di utilità pubblica è rilasciata se sono adempiuti i presupposti di cui ai capoversi 1 lettera c, 2 e 3. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i particolari. | ||||||
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RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 13 Presupposti |
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| L'autorizzazione è rilasciata se l'impresa: | ||||||
| è iscritta nel Registro svizzero di commercio; | ||||||
| dispone di un locale d'affari adeguato; | ||||||
| non esercita altra attività lucrativa che possa nuocere agli interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro. | ||||||
| Le persone responsabili della gestione devono: | ||||||
| avere la nazionalità svizzera o, se stranieri, il permesso di domicilio; | ||||||
| assicurare la fornitura di personale a prestito conformemente alle regole della professione; | ||||||
| godere di buona reputazione. | ||||||
| Per l'autorizzazione di fornire personale a prestito all'estero è inoltre necessario che le persone responsabili della gestione assicurino che l'azienda dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni negli Stati interessati. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i particolari. | ||||||
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RS 823.111 OC Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento Art. 8 Condizioni cui deve adempiere l'impresa - (art. 3 cpv. 1 lett. c LC) |
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| Non è accordata un'autorizzazione se l'attività di collocamento potrebbe essere legata ad altri affari: | ||||||
| che ostacolano la libertà di decisione delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro; oppure | ||||||
| che, imponendo loro obblighi supplementari, ne aumenta la dipendenza dal collocatore. | ||||||
| Non possono ottenere un'autorizzazione segnatamente: | ||||||
| le imprese d'intrattenimento e di svago; | ||||||
| le agenzie matrimoniali; | ||||||
| gli istituti di credito; | ||||||
| le persone che dirigono una delle imprese summenzionate o vi lavorano. | ||||||
| L'autorizzazione può essere negata se il richiedente intende collocare persone in cerca d'impiego presso persone da cui non è indipendente. [2] | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321). | ||||||
|
RS 823.111 OC Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento Art. 32 Condizioni cui deve adempiere l'impresa - (art. 13 cpv. 1 lett. c LC) |
||||||
| Non è accordata un'autorizzazione se l'attività di fornitura di personale a prestito potrebbe essere legata ad altri affari: | ||||||
| che ostacolano la libertà di decisione delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro; oppure | ||||||
| che, imponendo loro obblighi supplementari, ne aumenta la dipendenza dal prestatore. | ||||||
| L'autorizzazione può essere negata se il richiedente intende fornire personale a prestito a imprese acquisitrici da cui non è indipendente. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 27 Libertà economica |
||||||
| La libertà economica è garantita. | ||||||
| Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 27 Libertà economica |
||||||
| La libertà economica è garantita. | ||||||
| Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 94 Principi dell'ordinamento economico |
||||||
| La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. | ||||||
| Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione. | ||||||
| Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all'economia privata. | ||||||
| Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
|
RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 2 Obbligo d'autorizzazione |
||||||
| Chiunque, regolarmente e contro rimunerazione, esercita in Svizzera un'attività di collocamento, istituendo contatti tra datori di lavoro e persone in cerca d'impiego affinché concludano contratti di lavoro (collocatore), deve chiedere un'autorizzazione d'esercizio all'ufficio cantonale del lavoro. | ||||||
| Deve chiedere l'autorizzazione anche chiunque provvede al collocamento di persone per rappresentazioni artistiche o manifestazioni analoghe. | ||||||
| Chiunque si occupa regolarmente del collocamento all'estero o dall'estero (collocamento in relazione con l'estero) deve chiedere, oltre all'autorizzazione cantonale, un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia [1] (SECO) [2]. | ||||||
| È considerato collocamento dall'estero anche il collocamento di uno straniero dimorante in Svizzera, ma non ancora autorizzato ad esercitare un'attività lucrativa. | ||||||
| Per le succursali che hanno la sede in un Cantone diverso da quello della sede principale, dev'essere chiesta un'autorizzazione d'esercizio; se hanno la sede nello stesso Cantone, devono essere annunciate all'ufficio cantonale del lavoro. | ||||||
| [1] La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). [2] Nuova espressione giusta la cifra I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2744; FF 2000 205). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
|
RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 12 Obbligo d'autorizzazione |
||||||
| I datori di lavoro (prestatori) che cedono per mestiere lavoratori a terzi (imprese acquisitrici) devono chiedere un'autorizzazione d'esercizio all'ufficio cantonale del lavoro. | ||||||
| Per la fornitura all'estero di personale a prestito, oltre all'autorizzazione cantonale è necessaria un'autorizzazione d'esercizio della SECO. La fornitura di personale a prestito dall'estero in Svizzera non è permessa. | ||||||
| Per le succursali che hanno la sede in un Cantone diverso da quello della sede principale, dev'essere chiesta un'autorizzazione d'esercizio; se hanno la sede nello stesso Cantone, devono essere annunciate all'ufficio cantonale del lavoro. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
|
RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 20 [1] Contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale |
||||||
| Se un'impresa acquisitrice è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, il prestatore deve rispettare, riguardo al lavoratore, le disposizioni del contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro. Se un contratto di lavoro di obbligatorietà generale prevede un contributo obbligatorio a spese di formazione continua e d'esecuzione, le pertinenti disposizioni si applicano anche al prestatore, nel qual caso i contributi devono essere versati in funzione della durata dell'impiego. [2] Il Consiglio federale disciplina i particolari. | ||||||
| L'organo paritetico di controllo previsto nel contratto collettivo di obbligatorietà generale ha il diritto di controllare il prestatore. Se accerta infrazioni che non siano di lieve entità, deve darne comunicazione all'ufficio cantonale del lavoro e può: | ||||||
| infliggere al prestatore una pena convenzionale secondo quanto disposto dal contratto collettivo; | ||||||
| addossare interamente o parzialmente al prestatore le spese dei controlli. | ||||||
| Se un'impresa acquisitrice è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale che disciplina il pensionamento flessibile, il prestatore deve pure rispettare, riguardo al lavoratore, le pertinenti disposizioni del contratto collettivo. Il Consiglio federale può fissare la durata minima d'impiego a partire dalla quale il lavoratore fruisce di una siffatta disciplina. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979; FF 2004 52035863). [2] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 35 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). | ||||||
|
RS 823.111 OC Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento Art. 8 Condizioni cui deve adempiere l'impresa - (art. 3 cpv. 1 lett. c LC) |
||||||
| Non è accordata un'autorizzazione se l'attività di collocamento potrebbe essere legata ad altri affari: | ||||||
| che ostacolano la libertà di decisione delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro; oppure | ||||||
| che, imponendo loro obblighi supplementari, ne aumenta la dipendenza dal collocatore. | ||||||
| Non possono ottenere un'autorizzazione segnatamente: | ||||||
| le imprese d'intrattenimento e di svago; | ||||||
| le agenzie matrimoniali; | ||||||
| gli istituti di credito; | ||||||
| le persone che dirigono una delle imprese summenzionate o vi lavorano. | ||||||
| L'autorizzazione può essere negata se il richiedente intende collocare persone in cerca d'impiego presso persone da cui non è indipendente. [2] | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321). | ||||||
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RS 823.111 OC Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento Art. 32 Condizioni cui deve adempiere l'impresa - (art. 13 cpv. 1 lett. c LC) |
||||||
| Non è accordata un'autorizzazione se l'attività di fornitura di personale a prestito potrebbe essere legata ad altri affari: | ||||||
| che ostacolano la libertà di decisione delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro; oppure | ||||||
| che, imponendo loro obblighi supplementari, ne aumenta la dipendenza dal prestatore. | ||||||
| L'autorizzazione può essere negata se il richiedente intende fornire personale a prestito a imprese acquisitrici da cui non è indipendente. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321). | ||||||
|
RS 823.111 OC Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento Art. 27 Oggetto - (art. 12 LC) |
||||||
| La fornitura di personale a prestito comprende il lavoro temporaneo, il lavoro a prestito e la cessione occasionale di lavoratori ad imprese acquisitrici. | ||||||
| È considerata lavoro temporaneo se lo scopo e la durata del contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavoratore sono limitati a un solo impiego presso un'impresa acquisitrice. | ||||||
| È considerata lavoro a prestito se: | ||||||
| lo scopo del contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavoratore consiste principalmente nel cedere i servizi del lavoratore a imprese acquisitrici, e | ||||||
| la durata del contratto di lavoro è di regola indipendente da singoli impieghi presso imprese acquisitrici. | ||||||
| È considerata cessione occasionale di lavoratori se: | ||||||
| lo scopo del contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavoratore consiste essenzialmente nel porre il lavoratore sotto gli ordini del datore di lavoro; | ||||||
| i servizi del datore di lavoro sono ceduti solo eccezionalmente a un'impresa acquisitrice, e | ||||||
| la durata del contratto di lavoro è indipendente da eventuali impieghi presso imprese acquisitrici. | ||||||
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RS 823.111 OC Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento Art. 27 Oggetto - (art. 12 LC) |
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| La fornitura di personale a prestito comprende il lavoro temporaneo, il lavoro a prestito e la cessione occasionale di lavoratori ad imprese acquisitrici. | ||||||
| È considerata lavoro temporaneo se lo scopo e la durata del contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavoratore sono limitati a un solo impiego presso un'impresa acquisitrice. | ||||||
| È considerata lavoro a prestito se: | ||||||
| lo scopo del contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavoratore consiste principalmente nel cedere i servizi del lavoratore a imprese acquisitrici, e | ||||||
| la durata del contratto di lavoro è di regola indipendente da singoli impieghi presso imprese acquisitrici. | ||||||
| È considerata cessione occasionale di lavoratori se: | ||||||
| lo scopo del contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavoratore consiste essenzialmente nel porre il lavoratore sotto gli ordini del datore di lavoro; | ||||||
| i servizi del datore di lavoro sono ceduti solo eccezionalmente a un'impresa acquisitrice, e | ||||||
| la durata del contratto di lavoro è indipendente da eventuali impieghi presso imprese acquisitrici. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 324 |
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| Se il datore di lavoro impedisce per sua colpa la prestazione del lavoro o è altrimenti in mora nell'accettazione del lavoro, egli rimane tenuto al pagamento del salario, senza che il lavoratore debba prestare ulteriormente il suo lavoro. | ||||||
| Il lavoratore deve lasciarsi dedurre dal salario quanto ha risparmiato in conseguenza dell'impedimento al lavoro o guadagnato con altro lavoro o omesso intenzionalmente di guadagnare. | ||||||
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RS 823.111 OC Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento Art. 49 Periodo di disdetta - (art. 19 cpv. 4 LC) |
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| I periodi di disdetta previsti nell'articolo 19 capoverso 4 LC si applicano unicamente al prestito di lavoratori a imprese acquisitrici sotto forma di lavoro temporaneo. | ||||||
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RS 823.111 OC Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento Art. 8 Condizioni cui deve adempiere l'impresa - (art. 3 cpv. 1 lett. c LC) |
||||||
| Non è accordata un'autorizzazione se l'attività di collocamento potrebbe essere legata ad altri affari: | ||||||
| che ostacolano la libertà di decisione delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro; oppure | ||||||
| che, imponendo loro obblighi supplementari, ne aumenta la dipendenza dal collocatore. | ||||||
| Non possono ottenere un'autorizzazione segnatamente: | ||||||
| le imprese d'intrattenimento e di svago; | ||||||
| le agenzie matrimoniali; | ||||||
| gli istituti di credito; | ||||||
| le persone che dirigono una delle imprese summenzionate o vi lavorano. | ||||||
| L'autorizzazione può essere negata se il richiedente intende collocare persone in cerca d'impiego presso persone da cui non è indipendente. [2] | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321). | ||||||
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RS 823.111 OC Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento Art. 32 Condizioni cui deve adempiere l'impresa - (art. 13 cpv. 1 lett. c LC) |
||||||
| Non è accordata un'autorizzazione se l'attività di fornitura di personale a prestito potrebbe essere legata ad altri affari: | ||||||
| che ostacolano la libertà di decisione delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro; oppure | ||||||
| che, imponendo loro obblighi supplementari, ne aumenta la dipendenza dal prestatore. | ||||||
| L'autorizzazione può essere negata se il richiedente intende fornire personale a prestito a imprese acquisitrici da cui non è indipendente. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321). | ||||||
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RS 823.111 OC Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento Art. 28 Forme di fornitura di personale a prestito sottoposte ad autorizzazione - (art. 12 cpv. 1 LC) |
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| La fornitura di personale a prestito è sottoposta ad autorizzazione solo per quanto riguarda il lavoro temporaneo e il lavoro a prestito. | ||||||
| Le imprese che forniscono a prestito esclusivamente i servizi del proprietario o del comproprietario dell'impresa non sono sottoposte ad autorizzazione. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321). | ||||||
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RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 12 Obbligo d'autorizzazione |
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| I datori di lavoro (prestatori) che cedono per mestiere lavoratori a terzi (imprese acquisitrici) devono chiedere un'autorizzazione d'esercizio all'ufficio cantonale del lavoro. | ||||||
| Per la fornitura all'estero di personale a prestito, oltre all'autorizzazione cantonale è necessaria un'autorizzazione d'esercizio della SECO. La fornitura di personale a prestito dall'estero in Svizzera non è permessa. | ||||||
| Per le succursali che hanno la sede in un Cantone diverso da quello della sede principale, dev'essere chiesta un'autorizzazione d'esercizio; se hanno la sede nello stesso Cantone, devono essere annunciate all'ufficio cantonale del lavoro. | ||||||
|
RS 823.111 OC Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento Art. 27 Oggetto - (art. 12 LC) |
||||||
| La fornitura di personale a prestito comprende il lavoro temporaneo, il lavoro a prestito e la cessione occasionale di lavoratori ad imprese acquisitrici. | ||||||
| È considerata lavoro temporaneo se lo scopo e la durata del contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavoratore sono limitati a un solo impiego presso un'impresa acquisitrice. | ||||||
| È considerata lavoro a prestito se: | ||||||
| lo scopo del contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavoratore consiste principalmente nel cedere i servizi del lavoratore a imprese acquisitrici, e | ||||||
| la durata del contratto di lavoro è di regola indipendente da singoli impieghi presso imprese acquisitrici. | ||||||
| È considerata cessione occasionale di lavoratori se: | ||||||
| lo scopo del contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavoratore consiste essenzialmente nel porre il lavoratore sotto gli ordini del datore di lavoro; | ||||||
| i servizi del datore di lavoro sono ceduti solo eccezionalmente a un'impresa acquisitrice, e | ||||||
| la durata del contratto di lavoro è indipendente da eventuali impieghi presso imprese acquisitrici. | ||||||
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RS 823.111 OC Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento Art. 26 Attività di fornitura di personale a prestito - (art. 12 cpv. 1 LC) |
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| È considerato prestatore chiunque ceda i servizi di un lavoratore a un'impresa acquisitrice, accordandole per l'essenziale il potere di impartire istruzioni al lavoratore. | ||||||
| È inoltre possibile concludere che vi è un'attività di fornitura di personale a prestito segnatamente se: | ||||||
| il lavoratore è coinvolto nell'organizzazione del lavoro dell'impresa acquisitrice a livello personale, organizzativo, materiale e temporale; | ||||||
| il lavoratore svolge i lavori con attrezzature, materiale o apparecchi dell'impresa acquisitrice; | ||||||
| l'impresa acquisitrice assume il rischio della cattiva esecuzione del contratto. [1] | ||||||
| La fornitura a terzi di lavoratori già forniti a prestito (cosiddetta subfornitura o fornitura indiretta) non è consentita. La fornitura di un lavoratore a un'impresa terza è invece consentita se: | ||||||
| la prima impresa cede il rapporto di lavoro alla seconda impresa per la durata dell'impiego, la seconda impresa subentra quale datore di lavoro, dispone di un'autorizzazione di fornitura di personale a prestito e cede i servizi del lavoratore alla terza impresa; o | ||||||
| la prima impresa rimane datore di lavoro e conclude con la terza impresa un contratto di fornitura di personale a prestito mentre la seconda impresa svolge unicamente un ruolo di intermediario nel rapporto di fornitura di personale a prestito. [2] | ||||||
| Se imprese riunite in un consorzio cedono i servizi di lavoratori a tale consorzio non si è in presenza di una fornitura di personale a prestito salvo se al consorzio è accordato per l'essenziale il potere di impartire istruzioni al lavoratore. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321). [3] Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321). | ||||||
|
RS 823.11 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) - Legge sul collocamento Art. 12 Obbligo d'autorizzazione |
||||||
| I datori di lavoro (prestatori) che cedono per mestiere lavoratori a terzi (imprese acquisitrici) devono chiedere un'autorizzazione d'esercizio all'ufficio cantonale del lavoro. | ||||||
| Per la fornitura all'estero di personale a prestito, oltre all'autorizzazione cantonale è necessaria un'autorizzazione d'esercizio della SECO. La fornitura di personale a prestito dall'estero in Svizzera non è permessa. | ||||||
| Per le succursali che hanno la sede in un Cantone diverso da quello della sede principale, dev'essere chiesta un'autorizzazione d'esercizio; se hanno la sede nello stesso Cantone, devono essere annunciate all'ufficio cantonale del lavoro. | ||||||
|
RS 823.111 OC Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) - Ordinanza sul collocamento Art. 29 Definizioni - (art. 12 cpv. 1 LC) |
||||||
| Fornisce professionalmente personale a prestito chi cede i servizi di lavoratori a imprese acquisitrici in modo regolare e con l'intenzione di conseguire un profitto, oppure chi realizza mediante la sua attività di fornitura di personale a prestito una cifra d'affari annua di almeno 100 000 franchi. [1] | ||||||
| Fornisce regolarmente personale a prestito chi conclude con le imprese acquisitrici, nello spazio di dodici mesi, più di dieci contratti di prestito riguardanti l'impiego ininterrotto di un unico lavoratore o di un gruppo di lavoratori. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 63 |
||||||
| L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. | ||||||
| Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. | ||||||
| Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. | ||||||
| L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1] | ||||||
| La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: | ||||||
| da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; | ||||||
| da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
|
RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 1 Spese processuali |
||||||
| Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. | ||||||
| La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. | ||||||
| Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 63 |
||||||
| L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. | ||||||
| Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. | ||||||
| Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. | ||||||
| L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1] | ||||||
| La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: | ||||||
| da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; | ||||||
| da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 4 [1] Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario |
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| Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: Valore litigioso in franchi Tassa in franchi 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000 | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 63 |
||||||
| L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. | ||||||
| Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. | ||||||
| Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. | ||||||
| L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1] | ||||||
| La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: | ||||||
| da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; | ||||||
| da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia |
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| La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. | ||||||
| Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano. [1] | ||||||
| In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 64 |
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| L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. | ||||||
| Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. | ||||||
| Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. | ||||||
| L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili. [1] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [3] sull'organizzazione delle autorità penali. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 7 Principio |
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| La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. | ||||||
| Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. | ||||||
| Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. | ||||||
| Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. | ||||||
| L'articolo 6a è applicabile per analogia. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 82 Principio |
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| Il Tribunale federale giudica i ricorsi: | ||||||
| contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; | ||||||
| contro gli atti normativi cantonali; | ||||||
| concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 48 Osservanza |
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| Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. | ||||||
| In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione. [1] | ||||||
| Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. | ||||||
| Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 42 Atti scritti |
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| Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. | ||||||
| Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1] | ||||||
| Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3] | ||||||
| Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. | ||||||
| In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: | ||||||
| il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; | ||||||
| le modalità di trasmissione; | ||||||
| le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5] | ||||||
| Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. | ||||||
| Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. | ||||||
| Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [4] RS 943.03 [5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||