|
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 147 Motivi |
||||||
| Una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d'ufficio: | ||||||
| se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi; | ||||||
| se l'autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura; | ||||||
| se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza. | ||||||
| La revisione è esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato. | ||||||
| La revisione delle sentenze del Tribunale federale è disciplinata dalla legge del 17 giugno 2005 [1] sul Tribunale federale. [2] | ||||||
| [1] RS 173.110 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 57 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971096; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 147 Motivi |
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| Una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d'ufficio: | ||||||
| se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi; | ||||||
| se l'autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura; | ||||||
| se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza. | ||||||
| La revisione è esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato. | ||||||
| La revisione delle sentenze del Tribunale federale è disciplinata dalla legge del 17 giugno 2005 [1] sul Tribunale federale. [2] | ||||||
| [1] RS 173.110 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 57 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971096; FF 2001 3764). | ||||||
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| Una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d'ufficio: | ||||||
| se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi; | ||||||
| se l'autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura; | ||||||
| se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza. | ||||||
| La revisione è esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato. | ||||||
| La revisione delle sentenze del Tribunale federale è disciplinata dalla legge del 17 giugno 2005 [1] sul Tribunale federale. [2] | ||||||
| [1] RS 173.110 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 57 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971096; FF 2001 3764). | ||||||
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| Una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d'ufficio: | ||||||
| se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi; | ||||||
| se l'autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura; | ||||||
| se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza. | ||||||
| La revisione è esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato. | ||||||
| La revisione delle sentenze del Tribunale federale è disciplinata dalla legge del 17 giugno 2005 [1] sul Tribunale federale. [2] | ||||||
| [1] RS 173.110 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 57 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971096; FF 2001 3764). | ||||||
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| se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi; | ||||||
| se l'autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura; | ||||||
| se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza. | ||||||
| La revisione è esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato. | ||||||
| La revisione delle sentenze del Tribunale federale è disciplinata dalla legge del 17 giugno 2005 [1] sul Tribunale federale. [2] | ||||||
| [1] RS 173.110 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 57 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971096; FF 2001 3764). | ||||||
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| se l'autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura; | ||||||
| se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza. | ||||||
| La revisione è esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato. | ||||||
| La revisione delle sentenze del Tribunale federale è disciplinata dalla legge del 17 giugno 2005 [1] sul Tribunale federale. [2] | ||||||
| [1] RS 173.110 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 57 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971096; FF 2001 3764). | ||||||
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| se l'autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura; | ||||||
| se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza. | ||||||
| La revisione è esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato. | ||||||
| La revisione delle sentenze del Tribunale federale è disciplinata dalla legge del 17 giugno 2005 [1] sul Tribunale federale. [2] | ||||||
| [1] RS 173.110 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 57 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971096; FF 2001 3764). | ||||||
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| se l'autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura; | ||||||
| se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza. | ||||||
| La revisione è esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato. | ||||||
| La revisione delle sentenze del Tribunale federale è disciplinata dalla legge del 17 giugno 2005 [1] sul Tribunale federale. [2] | ||||||
| [1] RS 173.110 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 57 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971096; FF 2001 3764). | ||||||
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| La revisione è esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato. | ||||||
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| [1] RS 173.110 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 57 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971096; FF 2001 3764). | ||||||
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| La revisione delle sentenze del Tribunale federale è disciplinata dalla legge del 17 giugno 2005 [1] sul Tribunale federale. [2] | ||||||
| [1] RS 173.110 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 57 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971096; FF 2001 3764). | ||||||
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| [1] RS 173.110 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 57 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971096; FF 2001 3764). | ||||||
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| [1] RS 173.110 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 57 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971096; FF 2001 3764). | ||||||
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| se l'autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura; | ||||||
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| se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza. | ||||||
| La revisione è esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato. | ||||||
| La revisione delle sentenze del Tribunale federale è disciplinata dalla legge del 17 giugno 2005 [1] sul Tribunale federale. [2] | ||||||
| [1] RS 173.110 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 57 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971096; FF 2001 3764). | ||||||
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| La revisione delle sentenze del Tribunale federale è disciplinata dalla legge del 17 giugno 2005 [1] sul Tribunale federale. [2] | ||||||
| [1] RS 173.110 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 57 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971096; FF 2001 3764). | ||||||