Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 782/2017

Sentenza del 9 agosto 2017

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Jametti,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
3. C.________ SA,
entrambi patrocinati dall'avv. Mario Postizzi,
4. D.________,
patrocinato dall'avv. Massimo Bionda,
5. E.________,
patrocinato dall'avv. Battista Ghiggia,
opponenti.

Oggetto
Istanza di nuovo giudizio (art. 368
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 368 Istanza di nuovo giudizio - 1 Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza.
1    Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza.
2    Nell'istanza, il condannato deve motivare succintamente il fatto di non aver potuto partecipare al dibattimento.
3    Il giudice respinge l'istanza qualora il condannato, pur essendo stato regolarmente citato, ingiustificatamente non sia comparso al dibattimento.
CPP); diniego di giustizia,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 22 maggio 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con sentenza del 5 ottobre 2016, pronunciata nelle forme contumaciali, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto l'avv. A.________ autrice colpevole di ripetuta appropriazione indebita qualificata, di ripetuta sottrazione di cose requisite o sequestrate, di ripetuta coazione in parte tentata, di ripetute soppressioni di documento e di ripetuta diffamazione. L'ha condannata a una pena detentiva (parzialmente aggiuntiva a un'altra pena) di 24 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni. Il relativo dispositivo è stato notificato a A.________ il 13 ottobre 2016.

Il 23 ottobre 2016 A.________ ha inoltrato un'istanza di nuovo giudizio e parallelamente ha interposto appello contro la sentenza contumaciale.

B.
Ritenendo ingiustificate le assenze dell'imputata alle udienze dibattimentali e il suo comportamento contrario al principio della buona fede e al divieto dell'abuso di diritto, con ordinanza del 31 gennaio 2017 la Corte delle assise criminali ha respinto l'istanza di nuovo giudizio.

C.
Il reclamo presentato da A.________ contro questa ordinanza è stato dichiarato irricevibile dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) con decisione del 22 maggio 2017.

D.
L'avv. A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, l'accertamento della nullità della decisione della CRP, subordinatamente il suo annullamento.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei rimedi giuridici sottopostigli (DTF 143 IV 85 consid. 1.1).

1.1. Presentato dall'imputata (art. 81 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 81 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e
b  ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente:
b1  l'imputato,
b2  il rappresentante legale dell'accusato,
b3  il pubblico ministero, salvo se si tratta di decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza,
b4  ...
b5  l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili,
b6  il querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale,
b7  nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del 22 marzo 197455 sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata.
2    Un'autorità federale è legittimata a ricorrere se il diritto federale prevede che la decisione deve esserle comunicata.56
3    Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 78 capoverso 2 lettera b spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.
LTF) e diretto contro una decisione resa in materia penale (art. 78 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 78 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
1    Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
2    Al ricorso in materia penale soggiacciono anche le decisioni concernenti:
a  le pretese civili trattate unitamente alla causa penale;
b  l'esecuzione di pene e misure.
LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 80 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 200749 (CPP) si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice.50
LTF), la via del ricorso in materia penale è proponibile. L'impugnativa è tempestiva (art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 80 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 200749 (CPP) si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice.50
unitamente all'art. 45 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 45 Scadenza - 1 Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
1    Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
2    È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore.
LTF) e presentata nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).

1.2. Nella prima pagina del suo ricorso, l'insorgente indica di essere rappresentata dall'avv. F.________. Ciò malgrado il gravame, a cui non è stata allegata alcuna procura, è steso su carta intestata della ricorrente e unicamente da lei sottoscritto. Tutto porta a concludere che in questa sede agisca personalmente in nome proprio, senza l'ausilio di un patrocinatore.

1.3. La ricorrente definisce la decisione impugnata una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 93 Altre decisioni pregiudiziali e incidentali - 1 Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se:
1    Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se:
a  esse possono causare un pregiudizio irreparabile; o
b  l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.
2    Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e nel campo dell'asilo non sono impugnabili.86 Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1.
3    Se il ricorso in virtù dei capoversi 1 e 2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa.
LTF. La giurisprudenza ha tuttavia avuto modo di precisare che la decisione con cui viene respinta un'istanza di nuovo giudizio costituisce una decisione finale ai sensi dell'art. 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
LTF, ponendo essa fine al procedimento di cui agli art. 368
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 368 Istanza di nuovo giudizio - 1 Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza.
1    Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza.
2    Nell'istanza, il condannato deve motivare succintamente il fatto di non aver potuto partecipare al dibattimento.
3    Il giudice respinge l'istanza qualora il condannato, pur essendo stato regolarmente citato, ingiustificatamente non sia comparso al dibattimento.
segg. CPP (sentenza 6B 1175/2016 del 24 marzo 2017 consid. 5.3). Appare di conseguenza superfluo determinare se, come preteso nel gravame, il giudizio della CRP possa causare un pregiudizio irreparabile, presupposto all'impugnabilità delle decisioni incidentali che non concernono la competenza o la ricusazione (v. art. 93 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 93 Altre decisioni pregiudiziali e incidentali - 1 Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se:
1    Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se:
a  esse possono causare un pregiudizio irreparabile; o
b  l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.
2    Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e nel campo dell'asilo non sono impugnabili.86 Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1.
3    Se il ricorso in virtù dei capoversi 1 e 2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa.
LTF).

1.4. Giusta l'art. 42 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF, nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto. I motivi devono riferirsi all'oggetto della vertenza, come delimitato dalla decisione avversata. Esso corrisponde a quello che era o avrebbe dovuto essere l'oggetto della procedura di primo grado e che rimane contestato nel procedimento di ricorso, nel corso del quale può essere ridotto, segnatamente qualora alcuni punti della prima decisione non sono contestati, ma non può venir esteso o modificato (DTF 136 II 457 consid. 4.2).

2.
La CRP ha rilevato che nell'ambito di un reclamo contro il diniego di un nuovo giudizio può unicamente esaminare se l'imputata sia stata regolarmente citata al dibattimento e se in modo ingiustificato non vi sia comparsa, non potendo per contro vagliare se fossero dati i presupposti per procedere nelle forme contumaciali, né se la condanna fosse corretta nel merito. Ha quindi dichiarato d'acchito irricevibili tutte le censure che esulavano dalla fattispecie dell'art. 368
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 368 Istanza di nuovo giudizio - 1 Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza.
1    Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza.
2    Nell'istanza, il condannato deve motivare succintamente il fatto di non aver potuto partecipare al dibattimento.
3    Il giudice respinge l'istanza qualora il condannato, pur essendo stato regolarmente citato, ingiustificatamente non sia comparso al dibattimento.
CPP, precisando che spetterà alla Corte di appello e di revisione penale (CARP), adita con l'appello della ricorrente, pronunciarsi in particolare sulla correttezza della procedura contumaciale. Ricordando l'obbligo del reclamante, scaturente dai combinati disposti di cui all'art. 396 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 396 Forma e termine - 1 I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
1    I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
2    I reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine.
CPP e all'art. 385 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 385 Motivazione e forma - 1 Se il presente Codice esige che il ricorso sia motivato, la persona o l'autorità che lo interpone indica con precisione:
1    Se il presente Codice esige che il ricorso sia motivato, la persona o l'autorità che lo interpone indica con precisione:
a  i punti della decisione che intende impugnare;
b  i motivi a sostegno di una diversa decisione;
c  i mezzi di prova che invoca.
2    Se l'atto di ricorso non soddisfa tali requisiti, la giurisdizione di ricorso lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio. Se l'atto di ricorso non soddisfa i requisiti neppure dopo lo scadere del termine suppletorio, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito.
3    L'errata designazione di un ricorso non ne inficia la validità.
CPP, di esplicitare e sostanziare le ragioni per cui contesta il giudizio impugnato, confrontandosi con le relative motivazioni, la Corte cantonale ha osservato che la ricorrente ha omesso completamente di spiegare perché la conclusione della Corte delle assise criminali sulla sua assenza ritenuta ingiustificata sarebbe errata e perché invece il suo comportamento avrebbe scusato la sua mancata partecipazione al dibattimento. La CRP, richiamato l'art.
368
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 368 Istanza di nuovo giudizio - 1 Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza.
1    Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza.
2    Nell'istanza, il condannato deve motivare succintamente il fatto di non aver potuto partecipare al dibattimento.
3    Il giudice respinge l'istanza qualora il condannato, pur essendo stato regolarmente citato, ingiustificatamente non sia comparso al dibattimento.
CPP, ha quindi limitato il suo esame alle sole censure sollevate concernenti il termine per presentare istanza di nuovo giudizio e il mancato rispetto dell'art. 84 cpv. 4
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 84 Comunicazione delle decisioni - 1 Se la procedura è pubblica, il giudice comunica oralmente la sentenza a deliberazione conclusa, motivandola succintamente.
1    Se la procedura è pubblica, il giudice comunica oralmente la sentenza a deliberazione conclusa, motivandola succintamente.
2    Il giudice consegna alle parti il dispositivo della sentenza alla fine del dibattimento o lo notifica loro entro cinque giorni.
3    Se non può pronunciare immediatamente la sentenza, il giudice vi provvede appena possibile e comunica la sentenza in un nuovo dibattimento. Se in tal caso le parti rinunciano alla comunicazione pubblica della sentenza, il giudice notifica loro il dispositivo subito dopo aver deliberato.
4    Se deve motivare la sentenza, il giudice la notifica entro 60 giorni, eccezionalmente entro 90 giorni, all'imputato e al pubblico ministero con la motivazione completa e alle altre parti soltanto con i punti concernenti le loro conclusioni.
5    L'autorità penale comunica per scritto od oralmente alle parti i decreti o le ordinanze ordinatori semplici.
6    Le decisioni sono comunicate alle altre autorità designate dal diritto federale e dal diritto cantonale; le decisioni su ricorso sono comunicate anche alla giurisdizione inferiore e le decisioni passate in giudicato, se necessario, alle autorità d'esecuzione e a quelle del casellario giudiziale.
CPP. Qualificando il reclamo inoltratole come sconveniente, a causa segnatamente dell'uso di termini oltraggiosi e denigratori nei confronti del giudice di primo grado, l'autorità cantonale l'ha ritenuto irricevibile in applicazione dell'art. 110 cpv. 4
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 110 Forma - 1 Le memorie e le istanze possono essere presentate per scritto oppure oralmente a verbale. Le memorie e istanze scritte vanno datate e firmate.
1    Le memorie e le istanze possono essere presentate per scritto oppure oralmente a verbale. Le memorie e istanze scritte vanno datate e firmate.
2    Se la trasmissione avviene per via elettronica, le memorie e le istanze devono recare una firma elettronica regolamentata qualificata secondo la legge del 18 marzo 201652 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina:
a  il formato degli atti e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.53
3    Per altro, gli atti procedurali non sottostanno ad alcun requisito formale, sempre che il presente Codice non preveda altrimenti.
4    Chi dirige il procedimento può respingere memorie e istanze illeggibili, incomprensibili, sconvenienti o eccessivamente prolisse; impartisce un termine per rielaborarle, avvertendo che altrimenti non saranno prese in considerazione.
CPP, senza impartire un termine per rielaborarlo. Ciò nonostante, si è pronunciata anche sulle critiche formulate, ritenendole infondate nel merito.

3.
Richiamandosi agli art. 30 cpv. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 30 Procedura giudiziaria - 1 Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati.
1    Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati.
2    Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro.
3    L'udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.
Cost. e 6 n. 1 CEDU, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata sarebbe nulla, in quanto al momento in cui è stata emanata sarebbe ancora stata pendente una procedura volta a ricusare il Presidente della CRP, che non sarebbe stato quindi "legittimato" a statuire sul reclamo.

La censura è manifestamente infondata. Intanto la sua domanda di ricusazione è stata respinta dalla CARP in data 13 aprile 2017 e quindi anteriormente all'emanazione il 22 maggio 2017 della decisione qui impugnata e in ogni modo l'insorgente sembra misconoscere l'art. 59 cpv. 3
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 59 Decisione - 1 Se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'articolo 56 lettera a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'articolo 56 lettere b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria:23
1    Se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'articolo 56 lettera a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'articolo 56 lettere b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria:23
a  il pubblico ministero, nei casi in cui è interessata la polizia;
b  la giurisdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado;
c  il tribunale d'appello, nei casi in cui sono interessati la giurisdizione di reclamo o singoli membri del tribunale d'appello;
d  il Tribunale penale federale, nei casi in cui è interessato l'intero tribunale d'appello di un Cantone.
2    La decisione è resa per scritto e motivata.
3    Fino alla decisione il ricusando continua a esercitare la sua funzione.
4    Se la domanda è accolta, le spese procedurali sono addossate rispettivamente alla Confederazione o al Cantone. Se la domanda è respinta o è manifestamente tardiva o temeraria, le spese sono addossate al richiedente.
CPP che autorizza il ricusando a continuare a esercitare la sua funzione fino alla decisione in merito alla sua ricusazione. Di conseguenza, anche se fosse ancora stata pendente una procedura di ricusazione nei confronti di uno o più membri della CRP, la decisione avrebbe comunque potuto essere resa, senza per questo essere nulla. Infatti nel caso qui non realizzato di accoglimento della domanda di ricusa, tale decisione sarebbe tutt'al più stata solo annullabile (v. art. 60 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 60 Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione - 1 Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione.
1    Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione.
2    Le prove già esperite ma non più ripetibili possono essere nondimeno prese in considerazione dall'autorità penale.
3    Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.
CPP).

Quest'ultima motivazione vale mutatis mutandis anche per la censura con cui la ricorrente invoca la nullità delle decisioni del Presidente del tribunale di primo grado sulla fissazione delle date del dibattimento in ragione delle procedure di ricusazione ancora pendenti nei suoi confronti.

4.
Invocando la violazione degli art. 366 e
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 60 Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione - 1 Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione.
1    Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione.
2    Le prove già esperite ma non più ripetibili possono essere nondimeno prese in considerazione dall'autorità penale.
3    Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.
367 CPP, la ricorrente ritiene che in concreto non fossero date le condizioni per svolgere una procedura contumaciale. Tutto il procedimento e tutte le decisioni prese sarebbero quindi illegali e di conseguenza nulle, rispettivamente dovrebbero essere annullate. L'insorgente si duole pure di un diniego di giustizia e della violazione del diritto a una decisione motivata, l'autorità cantonale non avendo spiegato le ragioni per cui il suo comportamento sarebbe stato abusivo e contrario alla buona fede. Avallando la decisione di prime cure in merito al rifiuto di nuovo giudizio, la CRP avrebbe inoltre violato l'art. 6 n
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 60 Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione - 1 Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione.
1    Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione.
2    Le prove già esperite ma non più ripetibili possono essere nondimeno prese in considerazione dall'autorità penale.
3    Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.
. 1 CEDU e l'art. 2
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 2 Diritto alla vita - 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.
1    Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.
2    La morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando derivasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario:
a  per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale;
b  per effettuare un regolare arresto o per impedire l'evasione di una persona legalmente detenuta;
c  per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.
del Protocollo n. 7 CEDU, privandola del diritto a un doppio grado di giudizio. Sarebbe del resto manifestamente errato il rimprovero mossole dall'autorità precedente di non essersi confrontata con le considerazioni dell'autorità di prime cure. La ricorrente avrebbe infatti "doviziosamente analizzato in fatto e in diritto la fattispecie sotto il profilo della sua assenza oltremodo giustificata", come d'altronde risulta chiaramente dalla sua istanza di nuovo giudizio, che trascrive integralmente.

4.1. Nella misura in cui l'insorgente contesta la sussistenza dei presupposti per procedere nei suoi confronti nelle forme contumaciali, le sue censure esulano dall'oggetto del litigio e sono quindi inammissibili. Come pertinentemente osservato dalla CRP, l'eventuale violazione degli art. 366
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 366 Presupposti - 1 Se l'imputato regolarmente citato non si presenta al dibattimento di primo grado, il giudice fissa una nuova udienza e lo cita a comparire o ne dispone l'accompagnamento coattivo. Assume comunque le prove indifferibili.
1    Se l'imputato regolarmente citato non si presenta al dibattimento di primo grado, il giudice fissa una nuova udienza e lo cita a comparire o ne dispone l'accompagnamento coattivo. Assume comunque le prove indifferibili.
2    Se l'imputato non si presenta al nuovo dibattimento o non può esservi tradotto, il dibattimento può iniziare in sua assenza. Il giudice può anche sospendere il procedimento.
3    Qualora l'imputato si sia posto egli stesso nella situazione di incapacità dibattimentale oppure rifiuti di essere tradotto dal carcere al dibattimento, il giudice può svolgere immediatamente una procedura contumaciale.
4    La procedura contumaciale può essere svolta soltanto se:
a  nel procedimento in corso l'imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati che gli sono contestati; e
b  la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell'imputato.
seg. CPP è una questione da sottoporre all'autorità d'appello, il procedimento avviato con l'istanza di nuovo giudizio essendo limitato all'esame della realizzazione delle condizioni dell'art. 368
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 368 Istanza di nuovo giudizio - 1 Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza.
1    Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza.
2    Nell'istanza, il condannato deve motivare succintamente il fatto di non aver potuto partecipare al dibattimento.
3    Il giudice respinge l'istanza qualora il condannato, pur essendo stato regolarmente citato, ingiustificatamente non sia comparso al dibattimento.
CPP (sentenza 6B 1277/2015 del 29 luglio 2016 consid. 3.3.1). Non potendo la censura sollevata costituire oggetto di reclamo contro il rifiuto di nuovo giudizio, la CRP, non entrando nel merito delle critiche fondate sugli art. 366
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 366 Presupposti - 1 Se l'imputato regolarmente citato non si presenta al dibattimento di primo grado, il giudice fissa una nuova udienza e lo cita a comparire o ne dispone l'accompagnamento coattivo. Assume comunque le prove indifferibili.
1    Se l'imputato regolarmente citato non si presenta al dibattimento di primo grado, il giudice fissa una nuova udienza e lo cita a comparire o ne dispone l'accompagnamento coattivo. Assume comunque le prove indifferibili.
2    Se l'imputato non si presenta al nuovo dibattimento o non può esservi tradotto, il dibattimento può iniziare in sua assenza. Il giudice può anche sospendere il procedimento.
3    Qualora l'imputato si sia posto egli stesso nella situazione di incapacità dibattimentale oppure rifiuti di essere tradotto dal carcere al dibattimento, il giudice può svolgere immediatamente una procedura contumaciale.
4    La procedura contumaciale può essere svolta soltanto se:
a  nel procedimento in corso l'imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati che gli sono contestati; e
b  la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell'imputato.
seg. CPP, non ha commesso alcun diniego di giustizia (v. al riguardo DTF 142 II 154 consid. 4.2). Neppure le stesse possono essere presentate al Tribunale federale, essendo estranee alla procedura di cui all'art. 368
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 368 Istanza di nuovo giudizio - 1 Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza.
1    Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza.
2    Nell'istanza, il condannato deve motivare succintamente il fatto di non aver potuto partecipare al dibattimento.
3    Il giudice respinge l'istanza qualora il condannato, pur essendo stato regolarmente citato, ingiustificatamente non sia comparso al dibattimento.
CPP (v. supra consid. 1.4).

4.2. Quanto all'addotta violazione del diritto a una decisione motivata (v. sul tema DTF 142 II 154 consid. 4.2), il ricorso si rivela infondato. L'autorità precedente ha infatti spiegato che nel reclamo inoltratole l'insorgente non ha contestato le conclusioni della prima Corte in merito alla ritenuta sua assenza ingiustificata al dibattimento, ragione per cui non si è chinata sulla questione. Giustamente la ricorrente non pretende che la CRP, limitando il suo esame ai soli punti sollevati con il reclamo (v. in proposito sentenza 6B 120/2016 del 20 giugno 2016 consid. 3.1), abbia violato gli art. 385 cpv. 1 e
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 385 Motivazione e forma - 1 Se il presente Codice esige che il ricorso sia motivato, la persona o l'autorità che lo interpone indica con precisione:
1    Se il presente Codice esige che il ricorso sia motivato, la persona o l'autorità che lo interpone indica con precisione:
a  i punti della decisione che intende impugnare;
b  i motivi a sostegno di una diversa decisione;
c  i mezzi di prova che invoca.
2    Se l'atto di ricorso non soddisfa tali requisiti, la giurisdizione di ricorso lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio. Se l'atto di ricorso non soddisfa i requisiti neppure dopo lo scadere del termine suppletorio, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito.
3    L'errata designazione di un ricorso non ne inficia la validità.
396 cpv. 1 CPP, esplicitamente richiamati nella sentenza impugnata. Sostiene invece che essa sia incorsa nell'arbitrio, perché in realtà lei avrebbe giustificato la propria assenza al dibattimento. Sennonché, a sostegno di questa censura, l'insorgente riporta il testo della sua istanza di nuovo giudizio inoltrata alla Corte delle assise criminali, ma non indica dove nel suo reclamo alla CRP avrebbe contestato la decisione con cui le veniva imputato un comportamento abusivo e contrario alla buona fede. Al proposito si può ricordare che non spetta al Tribunale federale cercare negli atti di causa i riferimenti a sostegno di
una censura (DTF 133 IV 286 consid. 6.2). Orbene, i giudici cantonali non hanno ritenuto che a non essere motivata fosse l'istanza di nuovo giudizio, ma solo che il rimedio giuridico introdotto contro il suo rifiuto né illustrava perché il comportamento assunto dall'imputata scusava la sua assenza al dibattimento né si confrontava con le motivazioni alla base del rifiuto di un nuovo giudizio. Non avendo sollevato la questione nei termini e nelle forme previste dal CPP, la CRP non ha commesso alcun diniego di giustizia non trattando la questione e neppure ha disatteso le disposizioni convenzionali invocate nel ricorso.

5.
Secondo la ricorrente, anche volendo concedere che la sua assenza al dibattimento di primo grado fosse ingiustificata, il tribunale di prima istanza avrebbe in ogni caso dovuto procedere alle verifiche delle accuse e all'assunzione delle necessarie prove. L'assenza non equivalerebbe infatti alla perdita dei diritti della difesa e alla decadenza del principio della verità materiale.

Anche questa censura si appalesa inammissibile in questa sede, in quanto ancora esula dall'oggetto della vertenza (v. supra consid. 1.4), essendo diretta contro la sentenza di condanna. Trattasi di una questione che, se del caso, dev'essere sottoposta alla Corte d'appello, non potendo invece essere sollevata nell'ambito del procedimento volto a ottenere un nuovo giudizio.

6.
In merito all'invocata violazione dell'art. 84 cpv. 4
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 84 Comunicazione delle decisioni - 1 Se la procedura è pubblica, il giudice comunica oralmente la sentenza a deliberazione conclusa, motivandola succintamente.
1    Se la procedura è pubblica, il giudice comunica oralmente la sentenza a deliberazione conclusa, motivandola succintamente.
2    Il giudice consegna alle parti il dispositivo della sentenza alla fine del dibattimento o lo notifica loro entro cinque giorni.
3    Se non può pronunciare immediatamente la sentenza, il giudice vi provvede appena possibile e comunica la sentenza in un nuovo dibattimento. Se in tal caso le parti rinunciano alla comunicazione pubblica della sentenza, il giudice notifica loro il dispositivo subito dopo aver deliberato.
4    Se deve motivare la sentenza, il giudice la notifica entro 60 giorni, eccezionalmente entro 90 giorni, all'imputato e al pubblico ministero con la motivazione completa e alle altre parti soltanto con i punti concernenti le loro conclusioni.
5    L'autorità penale comunica per scritto od oralmente alle parti i decreti o le ordinanze ordinatori semplici.
6    Le decisioni sono comunicate alle altre autorità designate dal diritto federale e dal diritto cantonale; le decisioni su ricorso sono comunicate anche alla giurisdizione inferiore e le decisioni passate in giudicato, se necessario, alle autorità d'esecuzione e a quelle del casellario giudiziale.
CPP, pur esprimendo dubbi che la disposizione si applichi anche alla pronuncia ex art. 368 cpv. 3
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 368 Istanza di nuovo giudizio - 1 Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza.
1    Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza.
2    Nell'istanza, il condannato deve motivare succintamente il fatto di non aver potuto partecipare al dibattimento.
3    Il giudice respinge l'istanza qualora il condannato, pur essendo stato regolarmente citato, ingiustificatamente non sia comparso al dibattimento.
CPP, la CRP ha rilevato che il termine previsto dalla norma è d'ordine, di modo che la sua eventuale inosservanza da parte della Corte di primo grado non intacca la validità del suo giudizio. A ragione la ricorrente non contesta la natura del termine previsto per motivare la decisione, né la sua validità, nonostante l'inosservanza (v. al riguardo sentenza 6B 855/2013 del 5 novembre 2013 consid. 3.2, in RtiD 2014 II pag. 221). Ritiene tuttavia che il mancato rispetto dei termini sanciti dall'art. 84 cpv. 4
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 84 Comunicazione delle decisioni - 1 Se la procedura è pubblica, il giudice comunica oralmente la sentenza a deliberazione conclusa, motivandola succintamente.
1    Se la procedura è pubblica, il giudice comunica oralmente la sentenza a deliberazione conclusa, motivandola succintamente.
2    Il giudice consegna alle parti il dispositivo della sentenza alla fine del dibattimento o lo notifica loro entro cinque giorni.
3    Se non può pronunciare immediatamente la sentenza, il giudice vi provvede appena possibile e comunica la sentenza in un nuovo dibattimento. Se in tal caso le parti rinunciano alla comunicazione pubblica della sentenza, il giudice notifica loro il dispositivo subito dopo aver deliberato.
4    Se deve motivare la sentenza, il giudice la notifica entro 60 giorni, eccezionalmente entro 90 giorni, all'imputato e al pubblico ministero con la motivazione completa e alle altre parti soltanto con i punti concernenti le loro conclusioni.
5    L'autorità penale comunica per scritto od oralmente alle parti i decreti o le ordinanze ordinatori semplici.
6    Le decisioni sono comunicate alle altre autorità designate dal diritto federale e dal diritto cantonale; le decisioni su ricorso sono comunicate anche alla giurisdizione inferiore e le decisioni passate in giudicato, se necessario, alle autorità d'esecuzione e a quelle del casellario giudiziale.
CPP nell'ambito del procedimento penale a suo carico già avviato nel 2010 costituisca l'ennesima violazione del principio di celerità.

È vero che i termini previsti dall'art. 84 cpv. 4
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 84 Comunicazione delle decisioni - 1 Se la procedura è pubblica, il giudice comunica oralmente la sentenza a deliberazione conclusa, motivandola succintamente.
1    Se la procedura è pubblica, il giudice comunica oralmente la sentenza a deliberazione conclusa, motivandola succintamente.
2    Il giudice consegna alle parti il dispositivo della sentenza alla fine del dibattimento o lo notifica loro entro cinque giorni.
3    Se non può pronunciare immediatamente la sentenza, il giudice vi provvede appena possibile e comunica la sentenza in un nuovo dibattimento. Se in tal caso le parti rinunciano alla comunicazione pubblica della sentenza, il giudice notifica loro il dispositivo subito dopo aver deliberato.
4    Se deve motivare la sentenza, il giudice la notifica entro 60 giorni, eccezionalmente entro 90 giorni, all'imputato e al pubblico ministero con la motivazione completa e alle altre parti soltanto con i punti concernenti le loro conclusioni.
5    L'autorità penale comunica per scritto od oralmente alle parti i decreti o le ordinanze ordinatori semplici.
6    Le decisioni sono comunicate alle altre autorità designate dal diritto federale e dal diritto cantonale; le decisioni su ricorso sono comunicate anche alla giurisdizione inferiore e le decisioni passate in giudicato, se necessario, alle autorità d'esecuzione e a quelle del casellario giudiziale.
CPP concretizzano il principio di celerità sancito dall'art. 5
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 5 Imperativo di celerità - 1 Le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati.
1    Le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati.
2    Se l'imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità.
CPP e che la loro inosservanza potrebbe costituire un indizio della violazione di tale principio (sentenza 6B 249/2015 dell'11 giugno 2015 consid. 2.5). Nella fattispecie tuttavia, oltre a non spiegare quale conseguenza intenderebbe trarne nell'ambito del procedimento ex art. 368
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 368 Istanza di nuovo giudizio - 1 Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza.
1    Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza.
2    Nell'istanza, il condannato deve motivare succintamente il fatto di non aver potuto partecipare al dibattimento.
3    Il giudice respinge l'istanza qualora il condannato, pur essendo stato regolarmente citato, ingiustificatamente non sia comparso al dibattimento.
CPP, concludendo genericamente alla nullità, rispettivamente all'annullamento del giudizio della CRP, la ricorrente non sostanzia oltre la pretesa violazione del principio di celerità. In particolare, atteso che l'esame della durata del procedimento non è soggetta a regole rigide, ma deve essere valutata in ogni singolo caso sulla base delle circostanze concrete (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3 pag. 56), non spiega concretamente quali particolari ritardi, che non si identificano con quello con cui è stato motivato il rifiuto di un nuovo giudizio, abbia subito la procedura. Peraltro, rilevato l'appello pendente contro il giudizio di condanna pronunciato in prima istanza, potrà se del caso prevalersi in quella sede della pretesa violazione del principio di celerità.

7.
L'insorgente lamenta anche la violazione dell'art. 110 cpv. 4
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 110 Forma - 1 Le memorie e le istanze possono essere presentate per scritto oppure oralmente a verbale. Le memorie e istanze scritte vanno datate e firmate.
1    Le memorie e le istanze possono essere presentate per scritto oppure oralmente a verbale. Le memorie e istanze scritte vanno datate e firmate.
2    Se la trasmissione avviene per via elettronica, le memorie e le istanze devono recare una firma elettronica regolamentata qualificata secondo la legge del 18 marzo 201652 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina:
a  il formato degli atti e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.53
3    Per altro, gli atti procedurali non sottostanno ad alcun requisito formale, sempre che il presente Codice non preveda altrimenti.
4    Chi dirige il procedimento può respingere memorie e istanze illeggibili, incomprensibili, sconvenienti o eccessivamente prolisse; impartisce un termine per rielaborarle, avvertendo che altrimenti non saranno prese in considerazione.
CPP, avendo la CRP dichiarato irricevibile il suo reclamo a causa del ritenuto carattere sconveniente del suo gravame, senza averle dato prima l'occasione di rielaborarlo. La ricorrente riconosce di avere comprensibilmente "un pathos in questa vicenda" in cui è coinvolta personalmente e di cui si ritiene vittima, ma in ogni caso l'asserito carattere sconveniente del reclamo non permetterebbe di amputare i suoi diritti della difesa e di non esaminare le sue doglianze, imponendosi tutt'al più di ritornarle l'atto per essere modificato.

Non occorre tuttavia procedere a uno specifico esame della censura, infatti, malgrado abbia dichiarato irricevibile il reclamo a causa dell'uso di termini oltraggiosi e denigratori, la CRP lo ha ritenuto anche infondato entrando nel merito delle critiche sollevate e proponibili nel contesto di un ricorso contro il rifiuto di un nuovo giudizio. L'insorgente non ha dunque un interesse pratico a dolersi in questa sede della violazione dell'art. 110 cpv. 4
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 110 Forma - 1 Le memorie e le istanze possono essere presentate per scritto oppure oralmente a verbale. Le memorie e istanze scritte vanno datate e firmate.
1    Le memorie e le istanze possono essere presentate per scritto oppure oralmente a verbale. Le memorie e istanze scritte vanno datate e firmate.
2    Se la trasmissione avviene per via elettronica, le memorie e le istanze devono recare una firma elettronica regolamentata qualificata secondo la legge del 18 marzo 201652 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina:
a  il formato degli atti e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.53
3    Per altro, gli atti procedurali non sottostanno ad alcun requisito formale, sempre che il presente Codice non preveda altrimenti.
4    Chi dirige il procedimento può respingere memorie e istanze illeggibili, incomprensibili, sconvenienti o eccessivamente prolisse; impartisce un termine per rielaborarle, avvertendo che altrimenti non saranno prese in considerazione.
CPP (DTF 140 IV 74 consid. 1.3.1).

8.
Ne segue che, per quanto ammissibile, il ricorso è infondato e dev'essere respinto.

Le spese giudiziarie, ridotte in funzione delle circostanze (art. 65 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 65 Spese giudiziarie - 1 Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni.
1    Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni.
2    La tassa di giustizia è stabilita in funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti.
3    Di regola, il suo importo è di:
a  200 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  200 a 100 000 franchi nelle altre controversie.
4    È di 200 a 1000 franchi, a prescindere dal valore litigioso, nelle controversie:
a  concernenti prestazioni di assicurazioni sociali;
b  concernenti discriminazioni fondate sul sesso;
c  risultanti da un rapporto di lavoro, sempreché il valore litigioso non superi 30 000 franchi;
d  secondo gli articoli 7 e 8 della legge del 13 dicembre 200223 sui disabili.
5    Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale federale può aumentare tali importi, ma al massimo fino al doppio nei casi di cui al capoverso 3 e fino a 10 000 franchi nei casi di cui al capoverso 4.
LTF), seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF) e sono pertanto poste a carico della ricorrente. Non si giustifica riconoscere ripetibili agli opponenti che, in assenza di uno scambio di scritti, non sono incorsi in spese necessarie nella sede federale (art. 68
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF).

L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 9 agosto 2017

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy