SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente - (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) |
|
1 | I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo. |
2 | Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 46 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati - (art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV) |
|
1 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d'accesso, l'emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati: |
a | la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini; |
b | diversi canali sonori; |
c | il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali; |
d | i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV; |
e | per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi; |
f | il sistema Dolby Digital; |
g | le informazioni per la guida elettronica dei programmi. |
2 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d'accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV. |
3 | Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all'obbligo di diffusione per i servizi abbinati. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente - (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) |
|
1 | I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo. |
2 | Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 46 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati - (art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV) |
|
1 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d'accesso, l'emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati: |
a | la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini; |
b | diversi canali sonori; |
c | il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali; |
d | i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV; |
e | per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi; |
f | il sistema Dolby Digital; |
g | le informazioni per la guida elettronica dei programmi. |
2 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d'accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV. |
3 | Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all'obbligo di diffusione per i servizi abbinati. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 46 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati - (art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV) |
|
1 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d'accesso, l'emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati: |
a | la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini; |
b | diversi canali sonori; |
c | il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali; |
d | i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV; |
e | per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi; |
f | il sistema Dolby Digital; |
g | le informazioni per la guida elettronica dei programmi. |
2 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d'accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV. |
3 | Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all'obbligo di diffusione per i servizi abbinati. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
|
1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 41 Obblighi del concessionario - (art. 41 cpv. 1 LRTV) |
|
1 | Le emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone devono allestire: |
a | un regolamento interno che definisca la ripartizione dei compiti e le responsabilità; |
b | uno statuto redazionale; e |
c | linee direttrici che descrivano le misure da prendere per adempiere il mandato di prestazioni. |
2 | Il DATEC può fissare nella concessione altri obblighi che garantiscano la pluralità delle opinioni e dell'offerta, la protezione dell'indipendenza redazionale o l'adempimento del mandato di prestazioni. Può segnatamente esigere l'istituzione di una commissione consultiva per i programmi o di un'organizzazione istituzionale rappresentativa nelle zone con una sola emittente con partecipazione al canone. |
3 | Il DATEC può vietare nella concessione la diffusione di determinati generi di trasmissioni che sono contrari all'adempimento del mandato di prestazioni. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 42 Produzione di programmi del concessionario - (art. 44 cpv. 1 lett. a LRTV) |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente - (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) |
|
1 | I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo. |
2 | Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente - (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) |
|
1 | I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo. |
2 | Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 46 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati - (art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV) |
|
1 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d'accesso, l'emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati: |
a | la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini; |
b | diversi canali sonori; |
c | il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali; |
d | i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV; |
e | per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi; |
f | il sistema Dolby Digital; |
g | le informazioni per la guida elettronica dei programmi. |
2 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d'accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV. |
3 | Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all'obbligo di diffusione per i servizi abbinati. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 46 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati - (art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV) |
|
1 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d'accesso, l'emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati: |
a | la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini; |
b | diversi canali sonori; |
c | il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali; |
d | i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV; |
e | per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi; |
f | il sistema Dolby Digital; |
g | le informazioni per la guida elettronica dei programmi. |
2 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d'accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV. |
3 | Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all'obbligo di diffusione per i servizi abbinati. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 46 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati - (art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV) |
|
1 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d'accesso, l'emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati: |
a | la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini; |
b | diversi canali sonori; |
c | il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali; |
d | i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV; |
e | per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi; |
f | il sistema Dolby Digital; |
g | le informazioni per la guida elettronica dei programmi. |
2 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d'accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV. |
3 | Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all'obbligo di diffusione per i servizi abbinati. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente - (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) |
|
1 | I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo. |
2 | Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente - (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) |
|
1 | I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo. |
2 | Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente - (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) |
|
1 | I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo. |
2 | Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 46 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati - (art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV) |
|
1 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d'accesso, l'emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati: |
a | la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini; |
b | diversi canali sonori; |
c | il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali; |
d | i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV; |
e | per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi; |
f | il sistema Dolby Digital; |
g | le informazioni per la guida elettronica dei programmi. |
2 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d'accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV. |
3 | Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all'obbligo di diffusione per i servizi abbinati. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 46 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati - (art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV) |
|
1 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d'accesso, l'emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati: |
a | la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini; |
b | diversi canali sonori; |
c | il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali; |
d | i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV; |
e | per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi; |
f | il sistema Dolby Digital; |
g | le informazioni per la guida elettronica dei programmi. |
2 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d'accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV. |
3 | Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all'obbligo di diffusione per i servizi abbinati. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente - (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) |
|
1 | I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo. |
2 | Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente - (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) |
|
1 | I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo. |
2 | Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 46 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati - (art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV) |
|
1 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d'accesso, l'emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati: |
a | la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini; |
b | diversi canali sonori; |
c | il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali; |
d | i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV; |
e | per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi; |
f | il sistema Dolby Digital; |
g | le informazioni per la guida elettronica dei programmi. |
2 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d'accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV. |
3 | Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all'obbligo di diffusione per i servizi abbinati. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 46 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati - (art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV) |
|
1 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d'accesso, l'emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati: |
a | la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini; |
b | diversi canali sonori; |
c | il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali; |
d | i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV; |
e | per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi; |
f | il sistema Dolby Digital; |
g | le informazioni per la guida elettronica dei programmi. |
2 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d'accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV. |
3 | Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all'obbligo di diffusione per i servizi abbinati. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 46 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati - (art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV) |
|
1 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d'accesso, l'emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati: |
a | la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini; |
b | diversi canali sonori; |
c | il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali; |
d | i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV; |
e | per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi; |
f | il sistema Dolby Digital; |
g | le informazioni per la guida elettronica dei programmi. |
2 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d'accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV. |
3 | Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all'obbligo di diffusione per i servizi abbinati. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 46 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati - (art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV) |
|
1 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d'accesso, l'emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati: |
a | la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini; |
b | diversi canali sonori; |
c | il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali; |
d | i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV; |
e | per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi; |
f | il sistema Dolby Digital; |
g | le informazioni per la guida elettronica dei programmi. |
2 | Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d'accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV. |
3 | Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all'obbligo di diffusione per i servizi abbinati. |