OG). Mit Eingabe vom 12. März 2004 halten sie an dem von ihnen eingelegten Rechtsmittel sowie an den in ihrer Beschwerdeschrift gemachten tatsächlichen und rechtlichen Ausführungen fest. Das Departement des Innern liess sich zur Beschwerdeergänzung am 22. April 2004 vernehmen.
OG kann gegen kantonale Erlasse wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte staatsrechtliche Beschwerde geführt werden. Beim angefochtenen Gesetz handelt es sich um einen letztinstanzlichen kantonalen Hoheitsakt, gegen den als eidgenössisches Rechtsmittel einzig die staatsrechtliche Beschwerde zur Verfügung steht (Art. 84 Abs. 2
und Art. 86 Abs. 1
OG).
OG). Bei Erlassen, die dem fakultativen Referendum unterstehen, beginnt die Frist, wenn das Referendum nicht ergriffen wird, mit der amtlichen Bekanntmachung, dass der (bereits publizierte) Erlass infolge unbenutzten Ablaufs der Referendumsfrist zustande gekommen sei bzw. auf einen bestimmten Termin hin in Kraft trete (BGE 119 Ia 123 E. 1a S. 126 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 130 I 82 E. 1.2 S. 84 f. mit weiteren Hinweisen).
OG), wer durch die angefochtenen Bestimmungen unmittelbar oder zumindest virtuell, d.h. mit einer minimalen Wahrscheinlichkeit früher oder später einmal, in seinen rechtlich geschützten Interessen betroffen ist (BGE 130 I 26 E. 1.2.1 S. 29 f., 82 E. 1.3 S. 85, je mit Hinweisen). Das Anrufen bloss tatsächlicher oder allgemeiner öffentlicher Interessen genügt zur Begründung der Legitimation nicht; auch zur Anfechtung von Erlassen ist ein drohender Eingriff in rechtlich geschützte eigene Interessen erforderlich (BGE 123 I 41 E. 5b S. 42 f.; 122 I 44 E. 2b S. 45 f. mit weiteren Hinweisen).
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RS 832.10 LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) Art. 37 [1] Medici: condizioni particolari |
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| I fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a devono aver lavorato, nel campo di specializzazione oggetto della domanda di autorizzazione, per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto. Mediante un esame linguistico sostenuto in Svizzera, dimostrano di possedere le competenze linguistiche necessarie nella regione in cui esercitano la loro attività. Questo obbligo non sussiste per i medici che hanno conseguito uno dei seguenti titoli di studio: | ||||||
| una maturità liceale svizzera, di cui una delle materie fondamentali era la lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività; | ||||||
| un diploma federale di medico conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività; | ||||||
| un diploma estero riconosciuto secondo l'articolo 15 della legge del 23 giugno 2006 [2] sulle professioni mediche conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività. | ||||||
| I Cantoni possono esonerare fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a in possesso di uno dei titoli federali di perfezionamento elencati di seguito o di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto equivalente (art. 21 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche) dall'obbligo di avere lavorato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto se l'offerta sanitaria sul territorio cantonale è insufficiente nei settori interessati: | ||||||
| medicina interna generale quale unico titolo di perfezionamento; | ||||||
| medico generico quale unico titolo di perfezionamento; | ||||||
| pediatria; | ||||||
| psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza. [3] | ||||||
| Gli istituti di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera n sono autorizzati solo se i medici che vi esercitano la propria attività soddisfano le condizioni di cui ai capoversi 1 e 1bis. [4] | ||||||
| I fornitori di prestazioni di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 devono affiliarsi a una comunità o a una comunità di riferimento certificate ai sensi dell'articolo 11 lettera a della legge federale del 19 giugno 2015 [5] sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP). [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635). [2] RS 811.11 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Eccezioni all'obbligo di esercitare l'attività per tre anni), in vigore dal 18 mar. 2023 al 31 dic. 2027 (RU 2023 134; FF 2022 3125, 2023 343). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Eccezioni all'obbligo di esercitare l'attività per tre anni), in vigore dal 18 mar. 2023 al 31 dic. 2027 (RU 2023 134; FF 2022 3125, 2023 343). [5] RS 816.1 [6] Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 15 mar. 2024 (Finanziamento transitorio, consenso, e accesso ai servizi di ricerca di dati), in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 458; FF 2023 2181). | ||||||
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RS 812.21 LATer Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) - Legge sugli agenti terapeutici Art. 26 Principi in materia di prescrizione, dispensazione e uso [1] |
||||||
| Per la prescrizione, la dispensazione e l'uso di medicamenti vanno rispettate le regole riconosciute delle scienze mediche e farmaceutiche; nel caso di medicamenti della medicina complementare senza menzione dell'indicazione vanno rispettati inoltre i principi del corrispondente indirizzo terapeutico. Il Consiglio federale può precisare tali regole. [2] | ||||||
| Un medicamento può essere prescritto soltanto se lo stato di salute del consumatore o del paziente è noto. | ||||||
| Per la prescrizione di medicamenti vanno rispettati i seguenti principi e requisiti minimi: | ||||||
| la prescrizione deve soddisfare i requisiti minimi definiti dal Consiglio federale dopo aver consultato i rappresentanti delle professioni mediche interessate; | ||||||
| la persona per la quale la prescrizione è emessa ne acquisisce la proprietà. Essa decide liberamente se ricorrere alla prestazione prescritta o chiedere un secondo parere e sceglie liberamente il fornitore di prestazioni autorizzato. In caso di prescrizione in forma elettronica, la scelta del fornitore di prestazioni non può essere limitata da ostacoli di natura tecnica. [3] | ||||||
| Chi emette la prescrizione non può influenzare il paziente nella scelta della persona che dispensa il medicamento se da tale influsso trae un vantaggio materiale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. [4] | ||||||
| Le persone abilitate a prescrivere e dispensare medicamenti sono di norma tenute a emettere per il paziente una prescrizione prima di dispensare un medicamento per uso umano soggetto a prescrizione. Il paziente può rinunciare alla prescrizione. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [3] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019, la lett. a entra in vigore il 1° gen. 2020 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [4] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale |
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| Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. | ||||||
| La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. | ||||||
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RS 832.10 LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) Art. 37 [1] Medici: condizioni particolari |
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| I fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a devono aver lavorato, nel campo di specializzazione oggetto della domanda di autorizzazione, per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto. Mediante un esame linguistico sostenuto in Svizzera, dimostrano di possedere le competenze linguistiche necessarie nella regione in cui esercitano la loro attività. Questo obbligo non sussiste per i medici che hanno conseguito uno dei seguenti titoli di studio: | ||||||
| una maturità liceale svizzera, di cui una delle materie fondamentali era la lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività; | ||||||
| un diploma federale di medico conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività; | ||||||
| un diploma estero riconosciuto secondo l'articolo 15 della legge del 23 giugno 2006 [2] sulle professioni mediche conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività. | ||||||
| I Cantoni possono esonerare fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a in possesso di uno dei titoli federali di perfezionamento elencati di seguito o di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto equivalente (art. 21 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche) dall'obbligo di avere lavorato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto se l'offerta sanitaria sul territorio cantonale è insufficiente nei settori interessati: | ||||||
| medicina interna generale quale unico titolo di perfezionamento; | ||||||
| medico generico quale unico titolo di perfezionamento; | ||||||
| pediatria; | ||||||
| psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza. [3] | ||||||
| Gli istituti di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera n sono autorizzati solo se i medici che vi esercitano la propria attività soddisfano le condizioni di cui ai capoversi 1 e 1bis. [4] | ||||||
| I fornitori di prestazioni di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 devono affiliarsi a una comunità o a una comunità di riferimento certificate ai sensi dell'articolo 11 lettera a della legge federale del 19 giugno 2015 [5] sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP). [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635). [2] RS 811.11 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Eccezioni all'obbligo di esercitare l'attività per tre anni), in vigore dal 18 mar. 2023 al 31 dic. 2027 (RU 2023 134; FF 2022 3125, 2023 343). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Eccezioni all'obbligo di esercitare l'attività per tre anni), in vigore dal 18 mar. 2023 al 31 dic. 2027 (RU 2023 134; FF 2022 3125, 2023 343). [5] RS 816.1 [6] Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 15 mar. 2024 (Finanziamento transitorio, consenso, e accesso ai servizi di ricerca di dati), in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 458; FF 2023 2181). | ||||||
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RS 832.10 LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) Art. 37 [1] Medici: condizioni particolari |
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| I fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a devono aver lavorato, nel campo di specializzazione oggetto della domanda di autorizzazione, per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto. Mediante un esame linguistico sostenuto in Svizzera, dimostrano di possedere le competenze linguistiche necessarie nella regione in cui esercitano la loro attività. Questo obbligo non sussiste per i medici che hanno conseguito uno dei seguenti titoli di studio: | ||||||
| una maturità liceale svizzera, di cui una delle materie fondamentali era la lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività; | ||||||
| un diploma federale di medico conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività; | ||||||
| un diploma estero riconosciuto secondo l'articolo 15 della legge del 23 giugno 2006 [2] sulle professioni mediche conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività. | ||||||
| I Cantoni possono esonerare fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a in possesso di uno dei titoli federali di perfezionamento elencati di seguito o di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto equivalente (art. 21 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche) dall'obbligo di avere lavorato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto se l'offerta sanitaria sul territorio cantonale è insufficiente nei settori interessati: | ||||||
| medicina interna generale quale unico titolo di perfezionamento; | ||||||
| medico generico quale unico titolo di perfezionamento; | ||||||
| pediatria; | ||||||
| psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza. [3] | ||||||
| Gli istituti di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera n sono autorizzati solo se i medici che vi esercitano la propria attività soddisfano le condizioni di cui ai capoversi 1 e 1bis. [4] | ||||||
| I fornitori di prestazioni di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 devono affiliarsi a una comunità o a una comunità di riferimento certificate ai sensi dell'articolo 11 lettera a della legge federale del 19 giugno 2015 [5] sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP). [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635). [2] RS 811.11 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Eccezioni all'obbligo di esercitare l'attività per tre anni), in vigore dal 18 mar. 2023 al 31 dic. 2027 (RU 2023 134; FF 2022 3125, 2023 343). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Eccezioni all'obbligo di esercitare l'attività per tre anni), in vigore dal 18 mar. 2023 al 31 dic. 2027 (RU 2023 134; FF 2022 3125, 2023 343). [5] RS 816.1 [6] Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 15 mar. 2024 (Finanziamento transitorio, consenso, e accesso ai servizi di ricerca di dati), in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 458; FF 2023 2181). | ||||||
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RS 812.21 LATer Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) - Legge sugli agenti terapeutici Art. 26 Principi in materia di prescrizione, dispensazione e uso [1] |
||||||
| Per la prescrizione, la dispensazione e l'uso di medicamenti vanno rispettate le regole riconosciute delle scienze mediche e farmaceutiche; nel caso di medicamenti della medicina complementare senza menzione dell'indicazione vanno rispettati inoltre i principi del corrispondente indirizzo terapeutico. Il Consiglio federale può precisare tali regole. [2] | ||||||
| Un medicamento può essere prescritto soltanto se lo stato di salute del consumatore o del paziente è noto. | ||||||
| Per la prescrizione di medicamenti vanno rispettati i seguenti principi e requisiti minimi: | ||||||
| la prescrizione deve soddisfare i requisiti minimi definiti dal Consiglio federale dopo aver consultato i rappresentanti delle professioni mediche interessate; | ||||||
| la persona per la quale la prescrizione è emessa ne acquisisce la proprietà. Essa decide liberamente se ricorrere alla prestazione prescritta o chiedere un secondo parere e sceglie liberamente il fornitore di prestazioni autorizzato. In caso di prescrizione in forma elettronica, la scelta del fornitore di prestazioni non può essere limitata da ostacoli di natura tecnica. [3] | ||||||
| Chi emette la prescrizione non può influenzare il paziente nella scelta della persona che dispensa il medicamento se da tale influsso trae un vantaggio materiale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. [4] | ||||||
| Le persone abilitate a prescrivere e dispensare medicamenti sono di norma tenute a emettere per il paziente una prescrizione prima di dispensare un medicamento per uso umano soggetto a prescrizione. Il paziente può rinunciare alla prescrizione. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [3] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019, la lett. a entra in vigore il 1° gen. 2020 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [4] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). | ||||||
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RS 812.21 LATer Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) - Legge sugli agenti terapeutici Art. 30 [1] Autorizzazione della dispensazione |
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| Chi dispensa medicamenti necessita di un'autorizzazione cantonale. | ||||||
| L'autorizzazione è rilasciata se le condizioni relative alle qualifiche professionali sono soddisfatte e vi è un adeguato sistema di garanzia della qualità, adatto alla natura e alle dimensioni dell'azienda. | ||||||
| I Cantoni possono prevedere condizioni supplementari. Disciplinano la procedura per il rilascio delle autorizzazioni e controllano periodicamente le aziende e gli studi medici. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). | ||||||
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RS 832.10 LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) Art. 37 [1] Medici: condizioni particolari |
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| I fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a devono aver lavorato, nel campo di specializzazione oggetto della domanda di autorizzazione, per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto. Mediante un esame linguistico sostenuto in Svizzera, dimostrano di possedere le competenze linguistiche necessarie nella regione in cui esercitano la loro attività. Questo obbligo non sussiste per i medici che hanno conseguito uno dei seguenti titoli di studio: | ||||||
| una maturità liceale svizzera, di cui una delle materie fondamentali era la lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività; | ||||||
| un diploma federale di medico conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività; | ||||||
| un diploma estero riconosciuto secondo l'articolo 15 della legge del 23 giugno 2006 [2] sulle professioni mediche conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività. | ||||||
| I Cantoni possono esonerare fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a in possesso di uno dei titoli federali di perfezionamento elencati di seguito o di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto equivalente (art. 21 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche) dall'obbligo di avere lavorato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto se l'offerta sanitaria sul territorio cantonale è insufficiente nei settori interessati: | ||||||
| medicina interna generale quale unico titolo di perfezionamento; | ||||||
| medico generico quale unico titolo di perfezionamento; | ||||||
| pediatria; | ||||||
| psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza. [3] | ||||||
| Gli istituti di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera n sono autorizzati solo se i medici che vi esercitano la propria attività soddisfano le condizioni di cui ai capoversi 1 e 1bis. [4] | ||||||
| I fornitori di prestazioni di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 devono affiliarsi a una comunità o a una comunità di riferimento certificate ai sensi dell'articolo 11 lettera a della legge federale del 19 giugno 2015 [5] sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP). [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635). [2] RS 811.11 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Eccezioni all'obbligo di esercitare l'attività per tre anni), in vigore dal 18 mar. 2023 al 31 dic. 2027 (RU 2023 134; FF 2022 3125, 2023 343). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Eccezioni all'obbligo di esercitare l'attività per tre anni), in vigore dal 18 mar. 2023 al 31 dic. 2027 (RU 2023 134; FF 2022 3125, 2023 343). [5] RS 816.1 [6] Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 15 mar. 2024 (Finanziamento transitorio, consenso, e accesso ai servizi di ricerca di dati), in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 458; FF 2023 2181). | ||||||
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RS 832.10 LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) Art. 37 [1] Medici: condizioni particolari |
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| I fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a devono aver lavorato, nel campo di specializzazione oggetto della domanda di autorizzazione, per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto. Mediante un esame linguistico sostenuto in Svizzera, dimostrano di possedere le competenze linguistiche necessarie nella regione in cui esercitano la loro attività. Questo obbligo non sussiste per i medici che hanno conseguito uno dei seguenti titoli di studio: | ||||||
| una maturità liceale svizzera, di cui una delle materie fondamentali era la lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività; | ||||||
| un diploma federale di medico conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività; | ||||||
| un diploma estero riconosciuto secondo l'articolo 15 della legge del 23 giugno 2006 [2] sulle professioni mediche conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività. | ||||||
| I Cantoni possono esonerare fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a in possesso di uno dei titoli federali di perfezionamento elencati di seguito o di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto equivalente (art. 21 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche) dall'obbligo di avere lavorato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto se l'offerta sanitaria sul territorio cantonale è insufficiente nei settori interessati: | ||||||
| medicina interna generale quale unico titolo di perfezionamento; | ||||||
| medico generico quale unico titolo di perfezionamento; | ||||||
| pediatria; | ||||||
| psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza. [3] | ||||||
| Gli istituti di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera n sono autorizzati solo se i medici che vi esercitano la propria attività soddisfano le condizioni di cui ai capoversi 1 e 1bis. [4] | ||||||
| I fornitori di prestazioni di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 devono affiliarsi a una comunità o a una comunità di riferimento certificate ai sensi dell'articolo 11 lettera a della legge federale del 19 giugno 2015 [5] sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP). [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635). [2] RS 811.11 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Eccezioni all'obbligo di esercitare l'attività per tre anni), in vigore dal 18 mar. 2023 al 31 dic. 2027 (RU 2023 134; FF 2022 3125, 2023 343). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Eccezioni all'obbligo di esercitare l'attività per tre anni), in vigore dal 18 mar. 2023 al 31 dic. 2027 (RU 2023 134; FF 2022 3125, 2023 343). [5] RS 816.1 [6] Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 15 mar. 2024 (Finanziamento transitorio, consenso, e accesso ai servizi di ricerca di dati), in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 458; FF 2023 2181). | ||||||
OG angerufen werden zu können (E. 2.3 des zit. Urteils, unter Hinweis auf das Urteil 2P.195/1998 vom 15. Juni 1999, publ. in: ZBl 101/2000 S. 533 ff., E. 3d/bb). Es besteht kein Anlass, von dieser Einschätzung abzuweichen. Aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung ergibt sich, dass die Schaffung einer
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RS 832.10 LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) Art. 37 [1] Medici: condizioni particolari |
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| I fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a devono aver lavorato, nel campo di specializzazione oggetto della domanda di autorizzazione, per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto. Mediante un esame linguistico sostenuto in Svizzera, dimostrano di possedere le competenze linguistiche necessarie nella regione in cui esercitano la loro attività. Questo obbligo non sussiste per i medici che hanno conseguito uno dei seguenti titoli di studio: | ||||||
| una maturità liceale svizzera, di cui una delle materie fondamentali era la lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività; | ||||||
| un diploma federale di medico conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività; | ||||||
| un diploma estero riconosciuto secondo l'articolo 15 della legge del 23 giugno 2006 [2] sulle professioni mediche conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività. | ||||||
| I Cantoni possono esonerare fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a in possesso di uno dei titoli federali di perfezionamento elencati di seguito o di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto equivalente (art. 21 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche) dall'obbligo di avere lavorato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto se l'offerta sanitaria sul territorio cantonale è insufficiente nei settori interessati: | ||||||
| medicina interna generale quale unico titolo di perfezionamento; | ||||||
| medico generico quale unico titolo di perfezionamento; | ||||||
| pediatria; | ||||||
| psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza. [3] | ||||||
| Gli istituti di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera n sono autorizzati solo se i medici che vi esercitano la propria attività soddisfano le condizioni di cui ai capoversi 1 e 1bis. [4] | ||||||
| I fornitori di prestazioni di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 devono affiliarsi a una comunità o a una comunità di riferimento certificate ai sensi dell'articolo 11 lettera a della legge federale del 19 giugno 2015 [5] sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP). [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635). [2] RS 811.11 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Eccezioni all'obbligo di esercitare l'attività per tre anni), in vigore dal 18 mar. 2023 al 31 dic. 2027 (RU 2023 134; FF 2022 3125, 2023 343). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Eccezioni all'obbligo di esercitare l'attività per tre anni), in vigore dal 18 mar. 2023 al 31 dic. 2027 (RU 2023 134; FF 2022 3125, 2023 343). [5] RS 816.1 [6] Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 15 mar. 2024 (Finanziamento transitorio, consenso, e accesso ai servizi di ricerca di dati), in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 458; FF 2023 2181). | ||||||
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RS 832.10 LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) Art. 37 [1] Medici: condizioni particolari |
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| I fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a devono aver lavorato, nel campo di specializzazione oggetto della domanda di autorizzazione, per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto. Mediante un esame linguistico sostenuto in Svizzera, dimostrano di possedere le competenze linguistiche necessarie nella regione in cui esercitano la loro attività. Questo obbligo non sussiste per i medici che hanno conseguito uno dei seguenti titoli di studio: | ||||||
| una maturità liceale svizzera, di cui una delle materie fondamentali era la lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività; | ||||||
| un diploma federale di medico conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività; | ||||||
| un diploma estero riconosciuto secondo l'articolo 15 della legge del 23 giugno 2006 [2] sulle professioni mediche conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività. | ||||||
| I Cantoni possono esonerare fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a in possesso di uno dei titoli federali di perfezionamento elencati di seguito o di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto equivalente (art. 21 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche) dall'obbligo di avere lavorato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto se l'offerta sanitaria sul territorio cantonale è insufficiente nei settori interessati: | ||||||
| medicina interna generale quale unico titolo di perfezionamento; | ||||||
| medico generico quale unico titolo di perfezionamento; | ||||||
| pediatria; | ||||||
| psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza. [3] | ||||||
| Gli istituti di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera n sono autorizzati solo se i medici che vi esercitano la propria attività soddisfano le condizioni di cui ai capoversi 1 e 1bis. [4] | ||||||
| I fornitori di prestazioni di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 devono affiliarsi a una comunità o a una comunità di riferimento certificate ai sensi dell'articolo 11 lettera a della legge federale del 19 giugno 2015 [5] sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP). [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635). [2] RS 811.11 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Eccezioni all'obbligo di esercitare l'attività per tre anni), in vigore dal 18 mar. 2023 al 31 dic. 2027 (RU 2023 134; FF 2022 3125, 2023 343). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Eccezioni all'obbligo di esercitare l'attività per tre anni), in vigore dal 18 mar. 2023 al 31 dic. 2027 (RU 2023 134; FF 2022 3125, 2023 343). [5] RS 816.1 [6] Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 15 mar. 2024 (Finanziamento transitorio, consenso, e accesso ai servizi di ricerca di dati), in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 458; FF 2023 2181). | ||||||
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RS 832.10 LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) Art. 37 [1] Medici: condizioni particolari |
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| I fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a devono aver lavorato, nel campo di specializzazione oggetto della domanda di autorizzazione, per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto. Mediante un esame linguistico sostenuto in Svizzera, dimostrano di possedere le competenze linguistiche necessarie nella regione in cui esercitano la loro attività. Questo obbligo non sussiste per i medici che hanno conseguito uno dei seguenti titoli di studio: | ||||||
| una maturità liceale svizzera, di cui una delle materie fondamentali era la lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività; | ||||||
| un diploma federale di medico conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività; | ||||||
| un diploma estero riconosciuto secondo l'articolo 15 della legge del 23 giugno 2006 [2] sulle professioni mediche conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività. | ||||||
| I Cantoni possono esonerare fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a in possesso di uno dei titoli federali di perfezionamento elencati di seguito o di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto equivalente (art. 21 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche) dall'obbligo di avere lavorato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto se l'offerta sanitaria sul territorio cantonale è insufficiente nei settori interessati: | ||||||
| medicina interna generale quale unico titolo di perfezionamento; | ||||||
| medico generico quale unico titolo di perfezionamento; | ||||||
| pediatria; | ||||||
| psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza. [3] | ||||||
| Gli istituti di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera n sono autorizzati solo se i medici che vi esercitano la propria attività soddisfano le condizioni di cui ai capoversi 1 e 1bis. [4] | ||||||
| I fornitori di prestazioni di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 devono affiliarsi a una comunità o a una comunità di riferimento certificate ai sensi dell'articolo 11 lettera a della legge federale del 19 giugno 2015 [5] sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP). [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635). [2] RS 811.11 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Eccezioni all'obbligo di esercitare l'attività per tre anni), in vigore dal 18 mar. 2023 al 31 dic. 2027 (RU 2023 134; FF 2022 3125, 2023 343). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Eccezioni all'obbligo di esercitare l'attività per tre anni), in vigore dal 18 mar. 2023 al 31 dic. 2027 (RU 2023 134; FF 2022 3125, 2023 343). [5] RS 816.1 [6] Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 15 mar. 2024 (Finanziamento transitorio, consenso, e accesso ai servizi di ricerca di dati), in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 458; FF 2023 2181). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 832.10 LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) Art. 37 [1] Medici: condizioni particolari |
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| I fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a devono aver lavorato, nel campo di specializzazione oggetto della domanda di autorizzazione, per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto. Mediante un esame linguistico sostenuto in Svizzera, dimostrano di possedere le competenze linguistiche necessarie nella regione in cui esercitano la loro attività. Questo obbligo non sussiste per i medici che hanno conseguito uno dei seguenti titoli di studio: | ||||||
| una maturità liceale svizzera, di cui una delle materie fondamentali era la lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività; | ||||||
| un diploma federale di medico conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività; | ||||||
| un diploma estero riconosciuto secondo l'articolo 15 della legge del 23 giugno 2006 [2] sulle professioni mediche conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività. | ||||||
| I Cantoni possono esonerare fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a in possesso di uno dei titoli federali di perfezionamento elencati di seguito o di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto equivalente (art. 21 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche) dall'obbligo di avere lavorato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto se l'offerta sanitaria sul territorio cantonale è insufficiente nei settori interessati: | ||||||
| medicina interna generale quale unico titolo di perfezionamento; | ||||||
| medico generico quale unico titolo di perfezionamento; | ||||||
| pediatria; | ||||||
| psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza. [3] | ||||||
| Gli istituti di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera n sono autorizzati solo se i medici che vi esercitano la propria attività soddisfano le condizioni di cui ai capoversi 1 e 1bis. [4] | ||||||
| I fornitori di prestazioni di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 devono affiliarsi a una comunità o a una comunità di riferimento certificate ai sensi dell'articolo 11 lettera a della legge federale del 19 giugno 2015 [5] sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP). [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635). [2] RS 811.11 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Eccezioni all'obbligo di esercitare l'attività per tre anni), in vigore dal 18 mar. 2023 al 31 dic. 2027 (RU 2023 134; FF 2022 3125, 2023 343). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Eccezioni all'obbligo di esercitare l'attività per tre anni), in vigore dal 18 mar. 2023 al 31 dic. 2027 (RU 2023 134; FF 2022 3125, 2023 343). [5] RS 816.1 [6] Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 15 mar. 2024 (Finanziamento transitorio, consenso, e accesso ai servizi di ricerca di dati), in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 458; FF 2023 2181). | ||||||
OG erforderlichen Legitimation zur Anfechtung der beanstandeten Gesetzesbestimmungen. Auf ihre staatsrechtliche Beschwerde ist damit nicht einzutreten.
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RS 832.10 LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) Art. 37 [1] Medici: condizioni particolari |
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| I fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a devono aver lavorato, nel campo di specializzazione oggetto della domanda di autorizzazione, per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto. Mediante un esame linguistico sostenuto in Svizzera, dimostrano di possedere le competenze linguistiche necessarie nella regione in cui esercitano la loro attività. Questo obbligo non sussiste per i medici che hanno conseguito uno dei seguenti titoli di studio: | ||||||
| una maturità liceale svizzera, di cui una delle materie fondamentali era la lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività; | ||||||
| un diploma federale di medico conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività; | ||||||
| un diploma estero riconosciuto secondo l'articolo 15 della legge del 23 giugno 2006 [2] sulle professioni mediche conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività. | ||||||
| I Cantoni possono esonerare fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a in possesso di uno dei titoli federali di perfezionamento elencati di seguito o di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto equivalente (art. 21 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche) dall'obbligo di avere lavorato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto se l'offerta sanitaria sul territorio cantonale è insufficiente nei settori interessati: | ||||||
| medicina interna generale quale unico titolo di perfezionamento; | ||||||
| medico generico quale unico titolo di perfezionamento; | ||||||
| pediatria; | ||||||
| psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza. [3] | ||||||
| Gli istituti di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera n sono autorizzati solo se i medici che vi esercitano la propria attività soddisfano le condizioni di cui ai capoversi 1 e 1bis. [4] | ||||||
| I fornitori di prestazioni di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 devono affiliarsi a una comunità o a una comunità di riferimento certificate ai sensi dell'articolo 11 lettera a della legge federale del 19 giugno 2015 [5] sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP). [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635). [2] RS 811.11 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Eccezioni all'obbligo di esercitare l'attività per tre anni), in vigore dal 18 mar. 2023 al 31 dic. 2027 (RU 2023 134; FF 2022 3125, 2023 343). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Eccezioni all'obbligo di esercitare l'attività per tre anni), in vigore dal 18 mar. 2023 al 31 dic. 2027 (RU 2023 134; FF 2022 3125, 2023 343). [5] RS 816.1 [6] Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 15 mar. 2024 (Finanziamento transitorio, consenso, e accesso ai servizi di ricerca di dati), in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 458; FF 2023 2181). | ||||||
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RS 832.10 LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) Art. 37 [1] Medici: condizioni particolari |
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| I fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a devono aver lavorato, nel campo di specializzazione oggetto della domanda di autorizzazione, per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto. Mediante un esame linguistico sostenuto in Svizzera, dimostrano di possedere le competenze linguistiche necessarie nella regione in cui esercitano la loro attività. Questo obbligo non sussiste per i medici che hanno conseguito uno dei seguenti titoli di studio: | ||||||
| una maturità liceale svizzera, di cui una delle materie fondamentali era la lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività; | ||||||
| un diploma federale di medico conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività; | ||||||
| un diploma estero riconosciuto secondo l'articolo 15 della legge del 23 giugno 2006 [2] sulle professioni mediche conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività. | ||||||
| I Cantoni possono esonerare fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a in possesso di uno dei titoli federali di perfezionamento elencati di seguito o di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto equivalente (art. 21 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche) dall'obbligo di avere lavorato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto se l'offerta sanitaria sul territorio cantonale è insufficiente nei settori interessati: | ||||||
| medicina interna generale quale unico titolo di perfezionamento; | ||||||
| medico generico quale unico titolo di perfezionamento; | ||||||
| pediatria; | ||||||
| psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza. [3] | ||||||
| Gli istituti di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera n sono autorizzati solo se i medici che vi esercitano la propria attività soddisfano le condizioni di cui ai capoversi 1 e 1bis. [4] | ||||||
| I fornitori di prestazioni di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 devono affiliarsi a una comunità o a una comunità di riferimento certificate ai sensi dell'articolo 11 lettera a della legge federale del 19 giugno 2015 [5] sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP). [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635). [2] RS 811.11 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Eccezioni all'obbligo di esercitare l'attività per tre anni), in vigore dal 18 mar. 2023 al 31 dic. 2027 (RU 2023 134; FF 2022 3125, 2023 343). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Eccezioni all'obbligo di esercitare l'attività per tre anni), in vigore dal 18 mar. 2023 al 31 dic. 2027 (RU 2023 134; FF 2022 3125, 2023 343). [5] RS 816.1 [6] Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 15 mar. 2024 (Finanziamento transitorio, consenso, e accesso ai servizi di ricerca di dati), in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 458; FF 2023 2181). | ||||||
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RS 832.10 LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) Art. 37 [1] Medici: condizioni particolari |
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| I fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a devono aver lavorato, nel campo di specializzazione oggetto della domanda di autorizzazione, per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto. Mediante un esame linguistico sostenuto in Svizzera, dimostrano di possedere le competenze linguistiche necessarie nella regione in cui esercitano la loro attività. Questo obbligo non sussiste per i medici che hanno conseguito uno dei seguenti titoli di studio: | ||||||
| una maturità liceale svizzera, di cui una delle materie fondamentali era la lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività; | ||||||
| un diploma federale di medico conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività; | ||||||
| un diploma estero riconosciuto secondo l'articolo 15 della legge del 23 giugno 2006 [2] sulle professioni mediche conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività. | ||||||
| I Cantoni possono esonerare fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a in possesso di uno dei titoli federali di perfezionamento elencati di seguito o di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto equivalente (art. 21 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche) dall'obbligo di avere lavorato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto se l'offerta sanitaria sul territorio cantonale è insufficiente nei settori interessati: | ||||||
| medicina interna generale quale unico titolo di perfezionamento; | ||||||
| medico generico quale unico titolo di perfezionamento; | ||||||
| pediatria; | ||||||
| psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza. [3] | ||||||
| Gli istituti di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera n sono autorizzati solo se i medici che vi esercitano la propria attività soddisfano le condizioni di cui ai capoversi 1 e 1bis. [4] | ||||||
| I fornitori di prestazioni di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 devono affiliarsi a una comunità o a una comunità di riferimento certificate ai sensi dell'articolo 11 lettera a della legge federale del 19 giugno 2015 [5] sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP). [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635). [2] RS 811.11 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Eccezioni all'obbligo di esercitare l'attività per tre anni), in vigore dal 18 mar. 2023 al 31 dic. 2027 (RU 2023 134; FF 2022 3125, 2023 343). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Eccezioni all'obbligo di esercitare l'attività per tre anni), in vigore dal 18 mar. 2023 al 31 dic. 2027 (RU 2023 134; FF 2022 3125, 2023 343). [5] RS 816.1 [6] Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 15 mar. 2024 (Finanziamento transitorio, consenso, e accesso ai servizi di ricerca di dati), in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 458; FF 2023 2181). | ||||||
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RS 832.10 LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) Art. 37 [1] Medici: condizioni particolari |
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| I fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a devono aver lavorato, nel campo di specializzazione oggetto della domanda di autorizzazione, per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto. Mediante un esame linguistico sostenuto in Svizzera, dimostrano di possedere le competenze linguistiche necessarie nella regione in cui esercitano la loro attività. Questo obbligo non sussiste per i medici che hanno conseguito uno dei seguenti titoli di studio: | ||||||
| una maturità liceale svizzera, di cui una delle materie fondamentali era la lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività; | ||||||
| un diploma federale di medico conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività; | ||||||
| un diploma estero riconosciuto secondo l'articolo 15 della legge del 23 giugno 2006 [2] sulle professioni mediche conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività. | ||||||
| I Cantoni possono esonerare fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a in possesso di uno dei titoli federali di perfezionamento elencati di seguito o di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto equivalente (art. 21 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche) dall'obbligo di avere lavorato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto se l'offerta sanitaria sul territorio cantonale è insufficiente nei settori interessati: | ||||||
| medicina interna generale quale unico titolo di perfezionamento; | ||||||
| medico generico quale unico titolo di perfezionamento; | ||||||
| pediatria; | ||||||
| psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza. [3] | ||||||
| Gli istituti di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera n sono autorizzati solo se i medici che vi esercitano la propria attività soddisfano le condizioni di cui ai capoversi 1 e 1bis. [4] | ||||||
| I fornitori di prestazioni di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 devono affiliarsi a una comunità o a una comunità di riferimento certificate ai sensi dell'articolo 11 lettera a della legge federale del 19 giugno 2015 [5] sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP). [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635). [2] RS 811.11 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Eccezioni all'obbligo di esercitare l'attività per tre anni), in vigore dal 18 mar. 2023 al 31 dic. 2027 (RU 2023 134; FF 2022 3125, 2023 343). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Eccezioni all'obbligo di esercitare l'attività per tre anni), in vigore dal 18 mar. 2023 al 31 dic. 2027 (RU 2023 134; FF 2022 3125, 2023 343). [5] RS 816.1 [6] Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 15 mar. 2024 (Finanziamento transitorio, consenso, e accesso ai servizi di ricerca di dati), in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 458; FF 2023 2181). | ||||||
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RS 832.10 LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) Art. 37 [1] Medici: condizioni particolari |
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| I fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a devono aver lavorato, nel campo di specializzazione oggetto della domanda di autorizzazione, per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto. Mediante un esame linguistico sostenuto in Svizzera, dimostrano di possedere le competenze linguistiche necessarie nella regione in cui esercitano la loro attività. Questo obbligo non sussiste per i medici che hanno conseguito uno dei seguenti titoli di studio: | ||||||
| una maturità liceale svizzera, di cui una delle materie fondamentali era la lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività; | ||||||
| un diploma federale di medico conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività; | ||||||
| un diploma estero riconosciuto secondo l'articolo 15 della legge del 23 giugno 2006 [2] sulle professioni mediche conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività. | ||||||
| I Cantoni possono esonerare fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a in possesso di uno dei titoli federali di perfezionamento elencati di seguito o di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto equivalente (art. 21 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche) dall'obbligo di avere lavorato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto se l'offerta sanitaria sul territorio cantonale è insufficiente nei settori interessati: | ||||||
| medicina interna generale quale unico titolo di perfezionamento; | ||||||
| medico generico quale unico titolo di perfezionamento; | ||||||
| pediatria; | ||||||
| psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza. [3] | ||||||
| Gli istituti di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera n sono autorizzati solo se i medici che vi esercitano la propria attività soddisfano le condizioni di cui ai capoversi 1 e 1bis. [4] | ||||||
| I fornitori di prestazioni di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 devono affiliarsi a una comunità o a una comunità di riferimento certificate ai sensi dell'articolo 11 lettera a della legge federale del 19 giugno 2015 [5] sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP). [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635). [2] RS 811.11 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Eccezioni all'obbligo di esercitare l'attività per tre anni), in vigore dal 18 mar. 2023 al 31 dic. 2027 (RU 2023 134; FF 2022 3125, 2023 343). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Eccezioni all'obbligo di esercitare l'attività per tre anni), in vigore dal 18 mar. 2023 al 31 dic. 2027 (RU 2023 134; FF 2022 3125, 2023 343). [5] RS 816.1 [6] Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 15 mar. 2024 (Finanziamento transitorio, consenso, e accesso ai servizi di ricerca di dati), in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 458; FF 2023 2181). | ||||||