SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 37 Protezione giuridica - 1 Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
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1 | Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca sono legittimati a ricorrere contro le decisioni su ricorso nella cause in cui hanno pronunciato come autorità di prima istanza. Le assemblee delle scuole sono legittimate a ricorrere contro le decisioni in materia di cogestione. |
2bis | I PF e gli istituti di ricerca non sono legittimati a ricorrere contro le decisioni del Consiglio dei PF secondo gli articoli 25 capoverso 1 lettera e nonché 33a capoverso 3.114 |
3 | Contro le decisioni dei PF e degli istituti di ricerca può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso dei PF. Sono eccettuate le decisioni rette dalla legge del 14 marzo 1958115 sulla responsabilità.116 |
4 | Nelle procedure di ricorso contro le decisioni in materia di esito di esami e promozioni non può essere invocata l'inadeguatezza. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 17 Rapporti di lavoro del personale e dei professori - 1 I rapporti di lavoro del personale e dei professori sono retti dalla LPers37, sempre che la presente legge non disponga diversamente. Per il settore dei PF, il Consiglio dei PF è il datore di lavoro secondo l'articolo 3 capoverso 2 LPers. |
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1 | I rapporti di lavoro del personale e dei professori sono retti dalla LPers37, sempre che la presente legge non disponga diversamente. Per il settore dei PF, il Consiglio dei PF è il datore di lavoro secondo l'articolo 3 capoverso 2 LPers. |
2 | Il Consiglio dei PF emana un'ordinanza sul personale e un'ordinanza sui professori e le sottopone per approvazione al Consiglio federale. |
3 | Nell'ordinanza sul personale il Consiglio dei PF può prevedere che per i collaboratori indicati qui appresso la determinazione e l'evoluzione dello stipendio avvengano in deroga all'articolo 15 capoverso 1 LPers: |
a | collaboratori impiegati a tempo determinato per scopi di formazione; |
b | collaboratori impiegati in progetti di ricerca finanziati da terzi e limitati nel tempo; |
c | collaboratori impiegati per compiti limitati nel tempo. |
4 | Nei casi di cui al capoverso 3, il Consiglio dei PF definisce nell'ordinanza sul personale i criteri per la determinazione dello stipendio basandosi sui requisiti specifici relativi all'assunzione di questi collaboratori. |
5 | Il Consiglio dei PF può delegare alle direzioni dei PF e degli istituti di ricerca le decisioni del datore di lavoro e l'emanazione delle disposizioni d'esecuzione relative all'ordinanza sul personale. |
6 | Per quanto lo richiedano esigenze particolari dell'insegnamento e della ricerca, nell'ordinanza sui professori il Consiglio dei PF può, nel quadro stabilito dall'articolo 6 capoverso 5 LPers, emanare prescrizioni concernenti i rapporti di lavoro di professori sulla base del diritto privato. |
7 | In casi eccezionali debitamente motivati, il Consiglio dei PF può convenire con un professore che il suo impiego duri oltre il limite d'età stabilito dall'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 194638 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS). A questo scopo può stipulare un contratto di lavoro di diritto pubblico o privato. Può emanare disposizioni al riguardo nell'ordinanza sui professori. |
8 | Su proposta dei PF e in accordo con il Consiglio dei PF, le professoresse possono rimanere impiegate fino al raggiungimento del limite d'età stabilito per gli uomini dall'articolo 21 capoverso 1 lettera a LAVS o fino alla fine del semestre nel corso del quale tale limite viene raggiunto. |
9 | Il personale e i professori sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) secondo gli articoli 32a-32m LPers. Per il settore dei PF, il Consiglio dei PF è il datore di lavoro secondo l'articolo 32b capoverso 2 LPers. Esso rappresenta il settore dei PF in qualità di parte contraente. |
SR 172.220.113.40 Ordinanza del Consiglio dei PF del 18 settembre 2003 sul corpo professorale dei politecnici federali (Ordinanza sul corpo professorale dei PF) - Ordinanza sul corpo professorale dei PF Ordinanza-sul-corpo-professora Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione - 1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro dei seguenti membri del corpo insegnante dei PF (professori): |
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1 | La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro dei seguenti membri del corpo insegnante dei PF (professori): |
a | professori ordinari; |
b | professori straordinari; |
c | professori assistenti. |
2 | L'assunzione di professori in base al diritto privato è retta dal Codice delle obbligazioni (CO)5. |
2bis | I contratti di lavoro di diritto privato possono essere conclusi in particolare con professori assunti da un PF a tempo parziale o a tempo determinato e che, presso il PF, non sono tenuti a svolgere tutti i compiti secondo l'articolo 5.6 |
3 | Nel contratto di lavoro di diritto privato vanno menzionate le disposizioni della LPers e della presente ordinanza applicabili per analogia anche ai professori assunti in base al diritto privato. Le disposizioni degli articoli 4-6 (diritti e obblighi) e 16 (stipendio) della presente ordinanza si applicano per analogia ai professori assunti in base al diritto privato.7 |
SR 172.220.113.40 Ordinanza del Consiglio dei PF del 18 settembre 2003 sul corpo professorale dei politecnici federali (Ordinanza sul corpo professorale dei PF) - Ordinanza sul corpo professorale dei PF Ordinanza-sul-corpo-professora Art. 36 Violazione degli obblighi derivanti dal diritto del lavoro - In caso di violazione degli obblighi derivanti dal diritto del lavoro si applicano gli articoli 58-58b OPers PF78. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27a Scopo - 1 L'inchiesta amministrativa è una procedura speciale del controllo ai sensi degli articoli 25 e 26 volta ad accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico. |
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1 | L'inchiesta amministrativa è una procedura speciale del controllo ai sensi degli articoli 25 e 26 volta ad accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico. |
2 | L'inchiesta amministrativa non è diretta contro una persona determinata. Sono fatti salvi l'inchiesta disciplinare ai sensi dell'articolo 98 dell'ordinanza del 3 luglio 200192 sul personale federale nonché i procedimenti penali. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27j Risultati - 1 L'organo d'inchiesta fornisce all'autorità che ordina l'inchiesta gli atti d'inchiesta completi e un rapporto. |
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1 | L'organo d'inchiesta fornisce all'autorità che ordina l'inchiesta gli atti d'inchiesta completi e un rapporto. |
2 | Nel rapporto, oltre a descrivere lo svolgimento e i risultati dell'inchiesta, formula proposte sul seguito del procedimento. |
3 | L'autorità che ordina l'inchiesta informa del risultato le autorità e le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa. |
4 | L'autorità che ordina l'inchiesta decide in merito alle conseguenze dell'inchiesta amministrativa. |
5 | I risultati di un'inchiesta amministrativa possono essere motivo per l'apertura di altri procedimenti, segnatamente di diritto del personale. |
SR 172.220.113.40 Ordinanza del Consiglio dei PF del 18 settembre 2003 sul corpo professorale dei politecnici federali (Ordinanza sul corpo professorale dei PF) - Ordinanza sul corpo professorale dei PF Ordinanza-sul-corpo-professora Art. 22 Spese di procedura e ripetibili - 1 Il PF rimborsa le spese di procedura e ripetibili ai professori che, a causa della loro attività professionale, venissero a trovarsi coinvolti in un procedimento civile, amministrativo o penale o che, per motivi fondati, volessero avviarne uno, a condizione che: |
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1 | Il PF rimborsa le spese di procedura e ripetibili ai professori che, a causa della loro attività professionale, venissero a trovarsi coinvolti in un procedimento civile, amministrativo o penale o che, per motivi fondati, volessero avviarne uno, a condizione che: |
a | il PF abbia interesse allo svolgimento del processo; o |
b | il professore non abbia agito intenzionalmente o per negligenza grave. |
2 | Fino alla pronuncia della decisione passata in giudicato, il PF si limita a garantire la copertura dei costi. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27h Interrogazioni - 1 Le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa possono farsi rappresentare o patrocinare. |
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1 | Le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa possono farsi rappresentare o patrocinare. |
2 | L'organo d'inchiesta informa le persone le quali devono essere sentite che esse possono rifiutarsi di deporre qualora la deposizione arrecasse loro pregiudizio in vista di un procedimento disciplinare o penale. |
3 | L'organo d'inchiesta informa le persone estranee all'Amministrazione federale che devono essere sentite che non sono obbligate a rilasciare informazioni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27a Scopo - 1 L'inchiesta amministrativa è una procedura speciale del controllo ai sensi degli articoli 25 e 26 volta ad accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico. |
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1 | L'inchiesta amministrativa è una procedura speciale del controllo ai sensi degli articoli 25 e 26 volta ad accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico. |
2 | L'inchiesta amministrativa non è diretta contro una persona determinata. Sono fatti salvi l'inchiesta disciplinare ai sensi dell'articolo 98 dell'ordinanza del 3 luglio 200192 sul personale federale nonché i procedimenti penali. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 1 - 1 La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale. |
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1 | La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale. |
2 | Sono autorità nel senso del capoverso 1: |
a | il Consiglio federale, i suoi Dipartimenti, la Cancelleria federale, nonché le divisioni, le aziende, gli istituti e gli altri servizi dell'amministrazione federale che da essi dipendono; |
b | gli organi dell'Assemblea federale e dei tribunali federali per le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso, in conformità all'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19277; |
c | gli istituti o le aziende federali autonomi; |
cbis | il Tribunale amministrativo federale; |
d | le commissioni federali; |
e | altre istanze od organismi indipendenti dall'amministrazione federale, in quanto decidano nell'adempimento d'un compito di diritto pubblico a essi affidato dalla Confederazione. |
3 | Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale sono applicabili soltanto gli articoli 34 a 38 e 61 capoversi 2 e 3 concernenti la notificazione delle decisioni e l'articolo 55 capoversi 2 e 4 concernente la revoca dell'effetto sospensivo. È fatto salvo l'articolo 97 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19469 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernente la revoca dell'effetto sospensivo a ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione.10 11 |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27a Scopo - 1 L'inchiesta amministrativa è una procedura speciale del controllo ai sensi degli articoli 25 e 26 volta ad accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico. |
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1 | L'inchiesta amministrativa è una procedura speciale del controllo ai sensi degli articoli 25 e 26 volta ad accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico. |
2 | L'inchiesta amministrativa non è diretta contro una persona determinata. Sono fatti salvi l'inchiesta disciplinare ai sensi dell'articolo 98 dell'ordinanza del 3 luglio 200192 sul personale federale nonché i procedimenti penali. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 98 Inchiesta disciplinare - (art. 25 LPers) |
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1 | L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 apre l'inchiesta disciplinare e designa la persona incaricata di svolgerla. L'inchiesta può essere affidata anche a persone esterne all'Amministrazione federale. |
2 | La procedura disciplinare di prima istanza è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 1968323 sulla procedura amministrativa. |
3 | L'inchiesta disciplinare termina automaticamente con la cessazione del rapporto di lavoro. |
4 | Se lo stesso fatto conduce a un'inchiesta disciplinare e a un procedimento penale, la decisione in merito a misure disciplinari è rinviata fino al termine del procedimento penale. In via eccezionale e per ragioni importanti la decisione in merito a misure disciplinari può essere presa prima che termini il procedimento penale. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27j Risultati - 1 L'organo d'inchiesta fornisce all'autorità che ordina l'inchiesta gli atti d'inchiesta completi e un rapporto. |
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1 | L'organo d'inchiesta fornisce all'autorità che ordina l'inchiesta gli atti d'inchiesta completi e un rapporto. |
2 | Nel rapporto, oltre a descrivere lo svolgimento e i risultati dell'inchiesta, formula proposte sul seguito del procedimento. |
3 | L'autorità che ordina l'inchiesta informa del risultato le autorità e le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa. |
4 | L'autorità che ordina l'inchiesta decide in merito alle conseguenze dell'inchiesta amministrativa. |
5 | I risultati di un'inchiesta amministrativa possono essere motivo per l'apertura di altri procedimenti, segnatamente di diritto del personale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
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a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27g Esecuzione - 1 Per accertare i fatti, l'organo d'inchiesta si attiene ai mezzi di prova di cui all'articolo 12 PA94. Nell'ambito dell'inchiesta amministrativa non si procede però all'audizione di testimoni. |
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1 | Per accertare i fatti, l'organo d'inchiesta si attiene ai mezzi di prova di cui all'articolo 12 PA94. Nell'ambito dell'inchiesta amministrativa non si procede però all'audizione di testimoni. |
2 | Le autorità e gli impiegati della Confederazione coinvolti nell'inchiesta amministrativa sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti. |
3 | Se, nel corso dell'inchiesta amministrativa, emerge che sono necessarie da altri Dipartimenti o dalla Cancelleria federale informazioni soggette a segreto, l'organo d'inchiesta deve ottenere il consenso del capo del Dipartimento interessato o del Cancelliere della Confederazione. Negli altri casi si applica l'articolo 14. |
4 | Le autorità e le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa hanno la possibilità di esaminare gli atti che li concernono e di esprimere il loro parere (art. 26-28 PA). |
5 | Esse hanno il diritto di essere sentite (art. 29-33 PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
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a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27g Esecuzione - 1 Per accertare i fatti, l'organo d'inchiesta si attiene ai mezzi di prova di cui all'articolo 12 PA94. Nell'ambito dell'inchiesta amministrativa non si procede però all'audizione di testimoni. |
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1 | Per accertare i fatti, l'organo d'inchiesta si attiene ai mezzi di prova di cui all'articolo 12 PA94. Nell'ambito dell'inchiesta amministrativa non si procede però all'audizione di testimoni. |
2 | Le autorità e gli impiegati della Confederazione coinvolti nell'inchiesta amministrativa sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti. |
3 | Se, nel corso dell'inchiesta amministrativa, emerge che sono necessarie da altri Dipartimenti o dalla Cancelleria federale informazioni soggette a segreto, l'organo d'inchiesta deve ottenere il consenso del capo del Dipartimento interessato o del Cancelliere della Confederazione. Negli altri casi si applica l'articolo 14. |
4 | Le autorità e le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa hanno la possibilità di esaminare gli atti che li concernono e di esprimere il loro parere (art. 26-28 PA). |
5 | Esse hanno il diritto di essere sentite (art. 29-33 PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 26 - 1 Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti: |
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1 | Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti: |
a | le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità; |
b | tutti gli atti adoperati come mezzi di prova; |
c | le copie delle decisioni notificate. |
1bis | Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.64 |
2 | L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 28 - L'atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27g Esecuzione - 1 Per accertare i fatti, l'organo d'inchiesta si attiene ai mezzi di prova di cui all'articolo 12 PA94. Nell'ambito dell'inchiesta amministrativa non si procede però all'audizione di testimoni. |
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1 | Per accertare i fatti, l'organo d'inchiesta si attiene ai mezzi di prova di cui all'articolo 12 PA94. Nell'ambito dell'inchiesta amministrativa non si procede però all'audizione di testimoni. |
2 | Le autorità e gli impiegati della Confederazione coinvolti nell'inchiesta amministrativa sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti. |
3 | Se, nel corso dell'inchiesta amministrativa, emerge che sono necessarie da altri Dipartimenti o dalla Cancelleria federale informazioni soggette a segreto, l'organo d'inchiesta deve ottenere il consenso del capo del Dipartimento interessato o del Cancelliere della Confederazione. Negli altri casi si applica l'articolo 14. |
4 | Le autorità e le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa hanno la possibilità di esaminare gli atti che li concernono e di esprimere il loro parere (art. 26-28 PA). |
5 | Esse hanno il diritto di essere sentite (art. 29-33 PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 29 - La parte ha il diritto d'essere sentita. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. |
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1 | L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. |
2 | Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l'autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27j Risultati - 1 L'organo d'inchiesta fornisce all'autorità che ordina l'inchiesta gli atti d'inchiesta completi e un rapporto. |
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1 | L'organo d'inchiesta fornisce all'autorità che ordina l'inchiesta gli atti d'inchiesta completi e un rapporto. |
2 | Nel rapporto, oltre a descrivere lo svolgimento e i risultati dell'inchiesta, formula proposte sul seguito del procedimento. |
3 | L'autorità che ordina l'inchiesta informa del risultato le autorità e le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa. |
4 | L'autorità che ordina l'inchiesta decide in merito alle conseguenze dell'inchiesta amministrativa. |
5 | I risultati di un'inchiesta amministrativa possono essere motivo per l'apertura di altri procedimenti, segnatamente di diritto del personale. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27g Esecuzione - 1 Per accertare i fatti, l'organo d'inchiesta si attiene ai mezzi di prova di cui all'articolo 12 PA94. Nell'ambito dell'inchiesta amministrativa non si procede però all'audizione di testimoni. |
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1 | Per accertare i fatti, l'organo d'inchiesta si attiene ai mezzi di prova di cui all'articolo 12 PA94. Nell'ambito dell'inchiesta amministrativa non si procede però all'audizione di testimoni. |
2 | Le autorità e gli impiegati della Confederazione coinvolti nell'inchiesta amministrativa sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti. |
3 | Se, nel corso dell'inchiesta amministrativa, emerge che sono necessarie da altri Dipartimenti o dalla Cancelleria federale informazioni soggette a segreto, l'organo d'inchiesta deve ottenere il consenso del capo del Dipartimento interessato o del Cancelliere della Confederazione. Negli altri casi si applica l'articolo 14. |
4 | Le autorità e le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa hanno la possibilità di esaminare gli atti che li concernono e di esprimere il loro parere (art. 26-28 PA). |
5 | Esse hanno il diritto di essere sentite (art. 29-33 PA). |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27g Esecuzione - 1 Per accertare i fatti, l'organo d'inchiesta si attiene ai mezzi di prova di cui all'articolo 12 PA94. Nell'ambito dell'inchiesta amministrativa non si procede però all'audizione di testimoni. |
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1 | Per accertare i fatti, l'organo d'inchiesta si attiene ai mezzi di prova di cui all'articolo 12 PA94. Nell'ambito dell'inchiesta amministrativa non si procede però all'audizione di testimoni. |
2 | Le autorità e gli impiegati della Confederazione coinvolti nell'inchiesta amministrativa sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti. |
3 | Se, nel corso dell'inchiesta amministrativa, emerge che sono necessarie da altri Dipartimenti o dalla Cancelleria federale informazioni soggette a segreto, l'organo d'inchiesta deve ottenere il consenso del capo del Dipartimento interessato o del Cancelliere della Confederazione. Negli altri casi si applica l'articolo 14. |
4 | Le autorità e le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa hanno la possibilità di esaminare gli atti che li concernono e di esprimere il loro parere (art. 26-28 PA). |
5 | Esse hanno il diritto di essere sentite (art. 29-33 PA). |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27h Interrogazioni - 1 Le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa possono farsi rappresentare o patrocinare. |
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1 | Le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa possono farsi rappresentare o patrocinare. |
2 | L'organo d'inchiesta informa le persone le quali devono essere sentite che esse possono rifiutarsi di deporre qualora la deposizione arrecasse loro pregiudizio in vista di un procedimento disciplinare o penale. |
3 | L'organo d'inchiesta informa le persone estranee all'Amministrazione federale che devono essere sentite che non sono obbligate a rilasciare informazioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
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a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27g Esecuzione - 1 Per accertare i fatti, l'organo d'inchiesta si attiene ai mezzi di prova di cui all'articolo 12 PA94. Nell'ambito dell'inchiesta amministrativa non si procede però all'audizione di testimoni. |
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1 | Per accertare i fatti, l'organo d'inchiesta si attiene ai mezzi di prova di cui all'articolo 12 PA94. Nell'ambito dell'inchiesta amministrativa non si procede però all'audizione di testimoni. |
2 | Le autorità e gli impiegati della Confederazione coinvolti nell'inchiesta amministrativa sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti. |
3 | Se, nel corso dell'inchiesta amministrativa, emerge che sono necessarie da altri Dipartimenti o dalla Cancelleria federale informazioni soggette a segreto, l'organo d'inchiesta deve ottenere il consenso del capo del Dipartimento interessato o del Cancelliere della Confederazione. Negli altri casi si applica l'articolo 14. |
4 | Le autorità e le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa hanno la possibilità di esaminare gli atti che li concernono e di esprimere il loro parere (art. 26-28 PA). |
5 | Esse hanno il diritto di essere sentite (art. 29-33 PA). |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27h Interrogazioni - 1 Le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa possono farsi rappresentare o patrocinare. |
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1 | Le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa possono farsi rappresentare o patrocinare. |
2 | L'organo d'inchiesta informa le persone le quali devono essere sentite che esse possono rifiutarsi di deporre qualora la deposizione arrecasse loro pregiudizio in vista di un procedimento disciplinare o penale. |
3 | L'organo d'inchiesta informa le persone estranee all'Amministrazione federale che devono essere sentite che non sono obbligate a rilasciare informazioni. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27h Interrogazioni - 1 Le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa possono farsi rappresentare o patrocinare. |
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1 | Le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa possono farsi rappresentare o patrocinare. |
2 | L'organo d'inchiesta informa le persone le quali devono essere sentite che esse possono rifiutarsi di deporre qualora la deposizione arrecasse loro pregiudizio in vista di un procedimento disciplinare o penale. |
3 | L'organo d'inchiesta informa le persone estranee all'Amministrazione federale che devono essere sentite che non sono obbligate a rilasciare informazioni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 11 - 1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
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1 | In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
2 | L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. |
3 | Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante. |
SR 172.220.113.40 Ordinanza del Consiglio dei PF del 18 settembre 2003 sul corpo professorale dei politecnici federali (Ordinanza sul corpo professorale dei PF) - Ordinanza sul corpo professorale dei PF Ordinanza-sul-corpo-professora Art. 22 Spese di procedura e ripetibili - 1 Il PF rimborsa le spese di procedura e ripetibili ai professori che, a causa della loro attività professionale, venissero a trovarsi coinvolti in un procedimento civile, amministrativo o penale o che, per motivi fondati, volessero avviarne uno, a condizione che: |
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1 | Il PF rimborsa le spese di procedura e ripetibili ai professori che, a causa della loro attività professionale, venissero a trovarsi coinvolti in un procedimento civile, amministrativo o penale o che, per motivi fondati, volessero avviarne uno, a condizione che: |
a | il PF abbia interesse allo svolgimento del processo; o |
b | il professore non abbia agito intenzionalmente o per negligenza grave. |
2 | Fino alla pronuncia della decisione passata in giudicato, il PF si limita a garantire la copertura dei costi. |
SR 172.220.113.40 Ordinanza del Consiglio dei PF del 18 settembre 2003 sul corpo professorale dei politecnici federali (Ordinanza sul corpo professorale dei PF) - Ordinanza sul corpo professorale dei PF Ordinanza-sul-corpo-professora Art. 22 Spese di procedura e ripetibili - 1 Il PF rimborsa le spese di procedura e ripetibili ai professori che, a causa della loro attività professionale, venissero a trovarsi coinvolti in un procedimento civile, amministrativo o penale o che, per motivi fondati, volessero avviarne uno, a condizione che: |
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1 | Il PF rimborsa le spese di procedura e ripetibili ai professori che, a causa della loro attività professionale, venissero a trovarsi coinvolti in un procedimento civile, amministrativo o penale o che, per motivi fondati, volessero avviarne uno, a condizione che: |
a | il PF abbia interesse allo svolgimento del processo; o |
b | il professore non abbia agito intenzionalmente o per negligenza grave. |
2 | Fino alla pronuncia della decisione passata in giudicato, il PF si limita a garantire la copertura dei costi. |
SR 172.220.113 Ordinanza del Consiglio dei PF del 15 marzo 2001 sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF) - Ordinanza sul personale del settore dei PF OPers-PF Art. 48 Spese processuali e ripetibili - (art. 18 cpv. 2 LPers) |
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1 | Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca rimborsano le spese processuali e le spese ripetibili ai collaboratori che in virtù della loro attività professionale sono coinvolti o intentano legittimamente un procedimento civile, amministrativo o penale se: |
a | il settore dei PF ha un interesse nel procedimento; o |
b | i collaboratori non hanno commesso l'atto per grave negligenza o intenzionalmente. |
2 | Fintanto che la sentenza non è pronunciata vengono fornite unicamente garanzie relative ai costi. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 77 Spese di procedura e ripetibili - (art. 18 cpv. 2 LPers) |
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1 | I Dipartimenti rimborsano le spese di procedura e ripetibili agli impiegati coinvolti in un procedimento civile o penale in seguito all'esercizio della loro attività di servizio se: |
a | il procedimento è in rapporto all'attività di servizio; |
b | l'atto non è stato commesso né per negligenza grave né intenzionalmente; e |
c | la Confederazione ha un interesse allo svolgimento del processo. |
2 | Finché il tribunale non decide, sono fornite soltanto garanzie di pagamento. In via eccezionale e per ragioni importanti le spese possono essere rimborsate prima che il tribunale decida. |
SR 172.220.113.40 Ordinanza del Consiglio dei PF del 18 settembre 2003 sul corpo professorale dei politecnici federali (Ordinanza sul corpo professorale dei PF) - Ordinanza sul corpo professorale dei PF Ordinanza-sul-corpo-professora Art. 22 Spese di procedura e ripetibili - 1 Il PF rimborsa le spese di procedura e ripetibili ai professori che, a causa della loro attività professionale, venissero a trovarsi coinvolti in un procedimento civile, amministrativo o penale o che, per motivi fondati, volessero avviarne uno, a condizione che: |
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1 | Il PF rimborsa le spese di procedura e ripetibili ai professori che, a causa della loro attività professionale, venissero a trovarsi coinvolti in un procedimento civile, amministrativo o penale o che, per motivi fondati, volessero avviarne uno, a condizione che: |
a | il PF abbia interesse allo svolgimento del processo; o |
b | il professore non abbia agito intenzionalmente o per negligenza grave. |
2 | Fino alla pronuncia della decisione passata in giudicato, il PF si limita a garantire la copertura dei costi. |
SR 172.220.113.40 Ordinanza del Consiglio dei PF del 18 settembre 2003 sul corpo professorale dei politecnici federali (Ordinanza sul corpo professorale dei PF) - Ordinanza sul corpo professorale dei PF Ordinanza-sul-corpo-professora Art. 22 Spese di procedura e ripetibili - 1 Il PF rimborsa le spese di procedura e ripetibili ai professori che, a causa della loro attività professionale, venissero a trovarsi coinvolti in un procedimento civile, amministrativo o penale o che, per motivi fondati, volessero avviarne uno, a condizione che: |
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1 | Il PF rimborsa le spese di procedura e ripetibili ai professori che, a causa della loro attività professionale, venissero a trovarsi coinvolti in un procedimento civile, amministrativo o penale o che, per motivi fondati, volessero avviarne uno, a condizione che: |
a | il PF abbia interesse allo svolgimento del processo; o |
b | il professore non abbia agito intenzionalmente o per negligenza grave. |
2 | Fino alla pronuncia della decisione passata in giudicato, il PF si limita a garantire la copertura dei costi. |
SR 172.220.113.40 Ordinanza del Consiglio dei PF del 18 settembre 2003 sul corpo professorale dei politecnici federali (Ordinanza sul corpo professorale dei PF) - Ordinanza sul corpo professorale dei PF Ordinanza-sul-corpo-professora Art. 22 Spese di procedura e ripetibili - 1 Il PF rimborsa le spese di procedura e ripetibili ai professori che, a causa della loro attività professionale, venissero a trovarsi coinvolti in un procedimento civile, amministrativo o penale o che, per motivi fondati, volessero avviarne uno, a condizione che: |
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1 | Il PF rimborsa le spese di procedura e ripetibili ai professori che, a causa della loro attività professionale, venissero a trovarsi coinvolti in un procedimento civile, amministrativo o penale o che, per motivi fondati, volessero avviarne uno, a condizione che: |
a | il PF abbia interesse allo svolgimento del processo; o |
b | il professore non abbia agito intenzionalmente o per negligenza grave. |
2 | Fino alla pronuncia della decisione passata in giudicato, il PF si limita a garantire la copertura dei costi. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 27h Interrogazioni - 1 Le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa possono farsi rappresentare o patrocinare. |
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1 | Le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa possono farsi rappresentare o patrocinare. |
2 | L'organo d'inchiesta informa le persone le quali devono essere sentite che esse possono rifiutarsi di deporre qualora la deposizione arrecasse loro pregiudizio in vista di un procedimento disciplinare o penale. |
3 | L'organo d'inchiesta informa le persone estranee all'Amministrazione federale che devono essere sentite che non sono obbligate a rilasciare informazioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 17 Rapporti di lavoro del personale e dei professori - 1 I rapporti di lavoro del personale e dei professori sono retti dalla LPers37, sempre che la presente legge non disponga diversamente. Per il settore dei PF, il Consiglio dei PF è il datore di lavoro secondo l'articolo 3 capoverso 2 LPers. |
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1 | I rapporti di lavoro del personale e dei professori sono retti dalla LPers37, sempre che la presente legge non disponga diversamente. Per il settore dei PF, il Consiglio dei PF è il datore di lavoro secondo l'articolo 3 capoverso 2 LPers. |
2 | Il Consiglio dei PF emana un'ordinanza sul personale e un'ordinanza sui professori e le sottopone per approvazione al Consiglio federale. |
3 | Nell'ordinanza sul personale il Consiglio dei PF può prevedere che per i collaboratori indicati qui appresso la determinazione e l'evoluzione dello stipendio avvengano in deroga all'articolo 15 capoverso 1 LPers: |
a | collaboratori impiegati a tempo determinato per scopi di formazione; |
b | collaboratori impiegati in progetti di ricerca finanziati da terzi e limitati nel tempo; |
c | collaboratori impiegati per compiti limitati nel tempo. |
4 | Nei casi di cui al capoverso 3, il Consiglio dei PF definisce nell'ordinanza sul personale i criteri per la determinazione dello stipendio basandosi sui requisiti specifici relativi all'assunzione di questi collaboratori. |
5 | Il Consiglio dei PF può delegare alle direzioni dei PF e degli istituti di ricerca le decisioni del datore di lavoro e l'emanazione delle disposizioni d'esecuzione relative all'ordinanza sul personale. |
6 | Per quanto lo richiedano esigenze particolari dell'insegnamento e della ricerca, nell'ordinanza sui professori il Consiglio dei PF può, nel quadro stabilito dall'articolo 6 capoverso 5 LPers, emanare prescrizioni concernenti i rapporti di lavoro di professori sulla base del diritto privato. |
7 | In casi eccezionali debitamente motivati, il Consiglio dei PF può convenire con un professore che il suo impiego duri oltre il limite d'età stabilito dall'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 194638 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS). A questo scopo può stipulare un contratto di lavoro di diritto pubblico o privato. Può emanare disposizioni al riguardo nell'ordinanza sui professori. |
8 | Su proposta dei PF e in accordo con il Consiglio dei PF, le professoresse possono rimanere impiegate fino al raggiungimento del limite d'età stabilito per gli uomini dall'articolo 21 capoverso 1 lettera a LAVS o fino alla fine del semestre nel corso del quale tale limite viene raggiunto. |
9 | Il personale e i professori sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) secondo gli articoli 32a-32m LPers. Per il settore dei PF, il Consiglio dei PF è il datore di lavoro secondo l'articolo 32b capoverso 2 LPers. Esso rappresenta il settore dei PF in qualità di parte contraente. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 34 Controversie concernenti il rapporto di lavoro - 1 Se in una controversia concernente il rapporto di lavoro non si giunge ad un'intesa, il datore di lavoro pronuncia una decisione. |
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1 | Se in una controversia concernente il rapporto di lavoro non si giunge ad un'intesa, il datore di lavoro pronuncia una decisione. |
1bis | Contro le decisioni di trasferimento o altre istruzioni di servizio destinate al personale sottoposto a un obbligo di trasferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 lettere a e cbis non è ammesso il ricorso.110 |
2 | La procedura di prima istanza nonché la procedura di ricorso di cui all'articolo 36 sono gratuite, tranne nei casi di temerarietà.111 |
3 | Le persone la cui candidatura è stata respinta non hanno il diritto di esigere l'emanazione di una decisione impugnabile.112 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili - 1 Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. |
|
1 | Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. |
2 | Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili - 1 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
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1 | Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
2 | Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 9 Spese di rappresentanza e di patrocinio - 1 Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: |
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1 | Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: |
a | l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati; |
b | i disborsi quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, le spese di porto e le spese telefoniche; |
c | l'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta sulle indennità ai sensi delle lettere a e b, a meno che la stessa non sia già stata considerata. |
2 | Non è dovuta alcuna indennità se esiste un rapporto di lavoro tra il mandatario e la parte. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
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1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |