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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 15 Accesso ai consultori |
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| I Cantoni provvedono affinché alla vittima e ai suoi congiunti sia garantito entro un termine adeguato l'aiuto immediato di cui necessitano. | ||||||
| La vittima e i suoi congiunti possono rivolgersi a un consultorio indipendentemente dal momento della commissione del reato. | ||||||
| La vittima e i suoi congiunti possono rivolgersi al consultorio di loro scelta. | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 12 Consulenza |
||||||
| I consultori consigliano la vittima e i suoi congiunti e li aiutano a far valere i loro diritti. | ||||||
| Se ricevono un avviso secondo l'articolo 8 capoverso 1 o 2, i consultori si mettono in contatto con la vittima o con i suoi congiunti. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 7 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 12 Consulenza |
||||||
| I consultori consigliano la vittima e i suoi congiunti e li aiutano a far valere i loro diritti. | ||||||
| Se ricevono un avviso secondo l'articolo 8 capoverso 1 o 2, i consultori si mettono in contatto con la vittima o con i suoi congiunti. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 7 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
||||||
| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
||||||
| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 2 Forme dell'aiuto alle vittime |
||||||
| L'aiuto alle vittime comprende: | ||||||
| la consulenza e l'aiuto immediato; | ||||||
| l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori; | ||||||
| il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; | ||||||
| l'indennizzo; | ||||||
| la riparazione morale; | ||||||
| l'esenzione dalle spese processuali; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
|
RS 312.51 OAVI Ordinanza del 27 febbraio 2008 concernente l'aiuto alle vittime di reati (OAVI) Art. 3 - (art. 16 lett. b LAV) |
||||||
| Se i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra il doppio dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale (doppio dell'importo LPC [1]) e il quadruplo di tale importo, il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi (spese) è calcolato come segue: | ||||||
| [1] RS 831.30 | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 45 |
||||||
| Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in ispecie quelle di sepoltura | ||||||
| Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l'impedimento al lavoro. | ||||||
| Se a cagione della morte altre persone siano private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno. | ||||||
|
RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 12 Consulenza |
||||||
| I consultori consigliano la vittima e i suoi congiunti e li aiutano a far valere i loro diritti. | ||||||
| Se ricevono un avviso secondo l'articolo 8 capoverso 1 o 2, i consultori si mettono in contatto con la vittima o con i suoi congiunti. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 7 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 46 |
||||||
| Nel caso di lesione corporale, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà creata al suo avvenire economico. | ||||||
| Se al momento del giudizio le conseguenze della lesione non sono sufficientemente accertate, il giudice può riservare la modificazione della sentenza fino a due anni dalla sua data. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 45 |
||||||
| Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in ispecie quelle di sepoltura | ||||||
| Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l'impedimento al lavoro. | ||||||
| Se a cagione della morte altre persone siano private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno. | ||||||
|
RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 2 Forme dell'aiuto alle vittime |
||||||
| L'aiuto alle vittime comprende: | ||||||
| la consulenza e l'aiuto immediato; | ||||||
| l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori; | ||||||
| il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; | ||||||
| l'indennizzo; | ||||||
| la riparazione morale; | ||||||
| l'esenzione dalle spese processuali; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 124 Aiuto alle vittime di reati |
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| La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché chi sia stato leso nella sua integrità fisica, psichica o sessuale in seguito a un reato riceva aiuto, nonché un'equa indennità qualora gliene siano derivate difficoltà economiche. | ||||||
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RS 312.51 OAVI Ordinanza del 27 febbraio 2008 concernente l'aiuto alle vittime di reati (OAVI) Art. 3 - (art. 16 lett. b LAV) |
||||||
| Se i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra il doppio dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale (doppio dell'importo LPC [1]) e il quadruplo di tale importo, il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi (spese) è calcolato come segue: | ||||||
| [1] RS 831.30 | ||||||
|
RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 17 Ammontare |
||||||
| In caso d'incapacità lavorativa totale (art. 6 LPGA [1]), l'indennità giornaliera è pari all'80 per cento del guadagno assicurato. [2] Essa è ridotta in proporzione in caso di incapacità lavorativa parziale. | ||||||
| L'indennità giornaliera per i disoccupati corrisponde all'indennità netta dell'assicurazione contro la disoccupazione secondo gli articoli 22 e 22a LADI [3], calcolata per giorno civile. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| L'indennità giornaliera per gli assicurati di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c corrisponde all'indennità giornaliera netta dell'assicurazione per l'invalidità. [6] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [3] RS 837.0 [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [5] Abrogato dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [6] Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). | ||||||
|
RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 12 Consulenza |
||||||
| I consultori consigliano la vittima e i suoi congiunti e li aiutano a far valere i loro diritti. | ||||||
| Se ricevono un avviso secondo l'articolo 8 capoverso 1 o 2, i consultori si mettono in contatto con la vittima o con i suoi congiunti. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 7 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 13 Aiuto immediato e aiuto a più lungo termine |
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| I consultori forniscono immediatamente alla vittima e ai suoi congiunti un aiuto per alleviare le necessità più urgenti dovute al reato (aiuto immediato). | ||||||
| Se necessario, forniscono loro un aiuto supplementare, fintanto che lo stato di salute dell'interessato non si sia stabilizzato e le altre conseguenze del reato non siano, per quanto possibile, eliminate o compensate (aiuto a più lungo termine). | ||||||
| I consultori possono fornire queste loro prestazioni per il tramite di terzi. | ||||||
|
RS 312.51 OAVI Ordinanza del 27 febbraio 2008 concernente l'aiuto alle vittime di reati (OAVI) Art. 3 - (art. 16 lett. b LAV) |
||||||
| Se i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra il doppio dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale (doppio dell'importo LPC [1]) e il quadruplo di tale importo, il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi (spese) è calcolato come segue: | ||||||
| [1] RS 831.30 | ||||||
|
RS 312.51 OAVI Ordinanza del 27 febbraio 2008 concernente l'aiuto alle vittime di reati (OAVI) Art. 4 - (art. 18 LAV) |
||||||
| Se non esiste un accordo tra due Cantoni, il Cantone che ha versato le prestazioni può esigere dall'altro Cantone un contributo forfettario per ogni persona che, in quanto vittima o congiunto: | ||||||
| ha ricevuto una consulenza di almeno 30 minuti, un altro aiuto o un contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; e | ||||||
| aveva il suo domicilio civile nell'altro Cantone quando si è rivolta al consultorio. | ||||||
| Il contributo forfettario ammonta a 1267 franchi. [1] Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) fissa il contributo ogni cinque anni civili. [2] Sono determinanti: | ||||||
| il numero dei casi trattati dai consultori secondo l'ultima statistica sull'aiuto alle vittime; e | ||||||
| gli oneri dei Cantoni, per l'anno precedente, per le spese d'esercizio dei consultori e le spese per l'aiuto immediato e l'aiuto a più lungo termine. | ||||||
| Su richiesta, i Cantoni forniscono all'UFG i dati necessari per determinare le spese. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFGP del 10 set. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 537). [2] Nuovo testo del secondo per. giusta la cifra I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2775). | ||||||
|
RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 17 Ammontare |
||||||
| In caso d'incapacità lavorativa totale (art. 6 LPGA [1]), l'indennità giornaliera è pari all'80 per cento del guadagno assicurato. [2] Essa è ridotta in proporzione in caso di incapacità lavorativa parziale. | ||||||
| L'indennità giornaliera per i disoccupati corrisponde all'indennità netta dell'assicurazione contro la disoccupazione secondo gli articoli 22 e 22a LADI [3], calcolata per giorno civile. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| L'indennità giornaliera per gli assicurati di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c corrisponde all'indennità giornaliera netta dell'assicurazione per l'invalidità. [6] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [3] RS 837.0 [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [5] Abrogato dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [6] Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 14 Entità delle prestazioni |
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| Le prestazioni comprendono l'assistenza medica, psicologica, sociale, materiale e giuridica adeguata di cui la vittima o i suoi congiunti hanno bisogno in Svizzera a seguito del reato. Se necessario, i consultori procurano un alloggio d'emergenza alla vittima o ai suoi congiunti. | ||||||
| Una persona domiciliata all'estero che è stata vittima di un reato in Svizzera ha inoltre diritto a contributi alle spese di cura nel suo luogo di domicilio. | ||||||
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RS 312.51 OAVI Ordinanza del 27 febbraio 2008 concernente l'aiuto alle vittime di reati (OAVI) Art. 3 - (art. 16 lett. b LAV) |
||||||
| Se i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra il doppio dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale (doppio dell'importo LPC [1]) e il quadruplo di tale importo, il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi (spese) è calcolato come segue: | ||||||
| [1] RS 831.30 | ||||||
|
RS 312.51 OAVI Ordinanza del 27 febbraio 2008 concernente l'aiuto alle vittime di reati (OAVI) Art. 3 - (art. 16 lett. b LAV) |
||||||
| Se i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra il doppio dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale (doppio dell'importo LPC [1]) e il quadruplo di tale importo, il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi (spese) è calcolato come segue: | ||||||
| [1] RS 831.30 | ||||||
|
RS 312.51 OAVI Ordinanza del 27 febbraio 2008 concernente l'aiuto alle vittime di reati (OAVI) Art. 12 Abrogazione e modifica del diritto previgente |
||||||
| L'ordinanza del 18 novembre 1992 [1] concernente l'aiuto alle vittime di reati è abrogata. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] [RU 1992 2479, 1997 2824] [2] La mod. può essere consultata alla RU 2008 1627. | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 20 Ammontare |
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| In caso d'invalidità totale, l'ammontare della rendita è pari all'80 per cento del guadagno assicurato; esso è ridotto in proporzione in caso di invalidità parziale. | ||||||
| All'assicurato che ha diritto a una rendita AI o a una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) è assegnata una rendita complementare; questa corrisponde, in deroga all'articolo 69 LPGA [1], alla differenza tra il 90 per cento del guadagno assicurato e la rendita AI o AVS, ma al massimo all'importo previsto per l'invalidità totale o parziale. [2] La rendita complementare è fissata quando concorre per la prima volta con la rendita AI o con la rendita AVS. Viene adeguata se la rendita AVS è modificata in seguito a una riscossione anticipata o differita oppure se sono modificate le parti di rendita AI o AVS destinate ai familiari. [3] | ||||||
| Il capoverso 2 si applica anche se l'assicurato ha diritto a una rendita equivalente di un'assicurazione sociale estera. [4] | ||||||
| In deroga all'articolo 69 LPGA, al raggiungimento dell'età di riferimento [5] che dà diritto alla rendita, la rendita d'invalidità secondo il capoverso 1 e la rendita complementare secondo il capoverso 2, incluse le indennità di rincaro, sono ridotte come segue per ogni anno intero compreso fra il giorno in cui l'assicurato ha compiuto 45 anni e il giorno dell'infortunio: | ||||||
| per un grado d'invalidità almeno del 40 per cento, di 2 punti percentuali, ma al massimo del 40 per cento; | ||||||
| per un grado d'invalidità inferiore al 40 per cento, di 1 punto percentuale, ma al massimo del 20 per cento. [6] | ||||||
| Per le conseguenze di ricadute e postumi tardivi le riduzioni sono disciplinate ai sensi del capoverso 2ter anche se l'infortunio si è verificato prima del compimento dei 45 anni, a condizione che l'incapacità lavorativa provocata dalla ricaduta o dai postumi tardivi sia sopraggiunta dopo il compimento dei 60 anni. [7] | ||||||
| Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate, segnatamente circa il calcolo delle rendite complementari in casi speciali. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [3] Nuovo testo del secondo e terzo per. introdotto dall'all. n. 6 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179). [4] Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [5] Nuova espr. giusta l'all. n. 6 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. [7] Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). | ||||||
|
RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 15 |
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| Le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato. | ||||||
| Per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l'ultimo salario riscosso prima dell'infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l'anno precedente l'infortunio. | ||||||
| Nel fissare l'importo massimo del guadagno assicurato conformemente all'articolo 18 LPGA [1], il Consiglio federale determina i relativi proventi accessori e redditi sostitutivi. [2] In tal ambito, esso veglia affinché, di regola, almeno il 92 per cento, ma al massimo il 96 per cento dei lavoratori assicurati siano coperti per il guadagno integrale. Esso emana disposizioni inerenti al guadagno assicurato in circostanze particolari, segnatamente: | ||||||
| in caso di diritto alle indennità giornaliere per un lungo periodo; | ||||||
| in caso di malattia professionale; | ||||||
| qualora l'assicurato non riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione; | ||||||
| qualora l'assicurato sia occupato in modo irregolare. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). | ||||||
|
RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 13 Aiuto immediato e aiuto a più lungo termine |
||||||
| I consultori forniscono immediatamente alla vittima e ai suoi congiunti un aiuto per alleviare le necessità più urgenti dovute al reato (aiuto immediato). | ||||||
| Se necessario, forniscono loro un aiuto supplementare, fintanto che lo stato di salute dell'interessato non si sia stabilizzato e le altre conseguenze del reato non siano, per quanto possibile, eliminate o compensate (aiuto a più lungo termine). | ||||||
| I consultori possono fornire queste loro prestazioni per il tramite di terzi. | ||||||
|
RS 312.51 OAVI Ordinanza del 27 febbraio 2008 concernente l'aiuto alle vittime di reati (OAVI) Art. 4 - (art. 18 LAV) |
||||||
| Se non esiste un accordo tra due Cantoni, il Cantone che ha versato le prestazioni può esigere dall'altro Cantone un contributo forfettario per ogni persona che, in quanto vittima o congiunto: | ||||||
| ha ricevuto una consulenza di almeno 30 minuti, un altro aiuto o un contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; e | ||||||
| aveva il suo domicilio civile nell'altro Cantone quando si è rivolta al consultorio. | ||||||
| Il contributo forfettario ammonta a 1267 franchi. [1] Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) fissa il contributo ogni cinque anni civili. [2] Sono determinanti: | ||||||
| il numero dei casi trattati dai consultori secondo l'ultima statistica sull'aiuto alle vittime; e | ||||||
| gli oneri dei Cantoni, per l'anno precedente, per le spese d'esercizio dei consultori e le spese per l'aiuto immediato e l'aiuto a più lungo termine. | ||||||
| Su richiesta, i Cantoni forniscono all'UFG i dati necessari per determinare le spese. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFGP del 10 set. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 537). [2] Nuovo testo del secondo per. giusta la cifra I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2775). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 14 Entità delle prestazioni |
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| Le prestazioni comprendono l'assistenza medica, psicologica, sociale, materiale e giuridica adeguata di cui la vittima o i suoi congiunti hanno bisogno in Svizzera a seguito del reato. Se necessario, i consultori procurano un alloggio d'emergenza alla vittima o ai suoi congiunti. | ||||||
| Una persona domiciliata all'estero che è stata vittima di un reato in Svizzera ha inoltre diritto a contributi alle spese di cura nel suo luogo di domicilio. | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 13 Aiuto immediato e aiuto a più lungo termine |
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| I consultori forniscono immediatamente alla vittima e ai suoi congiunti un aiuto per alleviare le necessità più urgenti dovute al reato (aiuto immediato). | ||||||
| Se necessario, forniscono loro un aiuto supplementare, fintanto che lo stato di salute dell'interessato non si sia stabilizzato e le altre conseguenze del reato non siano, per quanto possibile, eliminate o compensate (aiuto a più lungo termine). | ||||||
| I consultori possono fornire queste loro prestazioni per il tramite di terzi. | ||||||
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RS 312.51 OAVI Ordinanza del 27 febbraio 2008 concernente l'aiuto alle vittime di reati (OAVI) Art. 4 - (art. 18 LAV) |
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| Se non esiste un accordo tra due Cantoni, il Cantone che ha versato le prestazioni può esigere dall'altro Cantone un contributo forfettario per ogni persona che, in quanto vittima o congiunto: | ||||||
| ha ricevuto una consulenza di almeno 30 minuti, un altro aiuto o un contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; e | ||||||
| aveva il suo domicilio civile nell'altro Cantone quando si è rivolta al consultorio. | ||||||
| Il contributo forfettario ammonta a 1267 franchi. [1] Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) fissa il contributo ogni cinque anni civili. [2] Sono determinanti: | ||||||
| il numero dei casi trattati dai consultori secondo l'ultima statistica sull'aiuto alle vittime; e | ||||||
| gli oneri dei Cantoni, per l'anno precedente, per le spese d'esercizio dei consultori e le spese per l'aiuto immediato e l'aiuto a più lungo termine. | ||||||
| Su richiesta, i Cantoni forniscono all'UFG i dati necessari per determinare le spese. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFGP del 10 set. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 537). [2] Nuovo testo del secondo per. giusta la cifra I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2775). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 16 [1] Contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi |
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| I contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi coprono i costi: | ||||||
| integralmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto non superano il doppio dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale; | ||||||
| proporzionalmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra il doppio e il quadruplo dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale. | ||||||
| [1] Vedi art. 49 (Coordinamento con la LPC) | ||||||