SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale - 1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata. |
|
1 | Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata. |
2 | Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento. |
3 | La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale - 1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata. |
|
1 | Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata. |
2 | Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento. |
3 | La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale - 1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata. |
|
1 | Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata. |
2 | Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento. |
3 | La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale - 1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata. |
|
1 | Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata. |
2 | Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento. |
3 | La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale - 1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata. |
|
1 | Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata. |
2 | Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento. |
3 | La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 24 - 1 Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso; rimane salvo l'articolo 32 capoverso 2.61 |
|
1 | Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso; rimane salvo l'articolo 32 capoverso 2.61 |
2 | Il capoverso 1 non è applicabile ai termini da osservare in materia di brevetti nei confronti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale.62 |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 13 - 1 La restituzione in intero, per inosservanza di un termine o per mancata comparsa, è accordata se l'istante o il suo procuratore fu, senza sua colpa, impedito di agire o di comparire. L'istanza deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Trattandosi dell'inosservanza di un termine, l'atto omesso deve essere compiuto entro questi dieci giorni. L'istanza deve rendere plausibile l'impedimento. |
|
1 | La restituzione in intero, per inosservanza di un termine o per mancata comparsa, è accordata se l'istante o il suo procuratore fu, senza sua colpa, impedito di agire o di comparire. L'istanza deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Trattandosi dell'inosservanza di un termine, l'atto omesso deve essere compiuto entro questi dieci giorni. L'istanza deve rendere plausibile l'impedimento. |
2 | La restituzione in intero è negata se è manifestamente irrilevante per l'esito del processo. |
3 | Sull'istanza statuisce il giudice delegato, quando questi ha ordinato l'atto omesso, negli altri casi il tribunale. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 13 - 1 La restituzione in intero, per inosservanza di un termine o per mancata comparsa, è accordata se l'istante o il suo procuratore fu, senza sua colpa, impedito di agire o di comparire. L'istanza deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Trattandosi dell'inosservanza di un termine, l'atto omesso deve essere compiuto entro questi dieci giorni. L'istanza deve rendere plausibile l'impedimento. |
|
1 | La restituzione in intero, per inosservanza di un termine o per mancata comparsa, è accordata se l'istante o il suo procuratore fu, senza sua colpa, impedito di agire o di comparire. L'istanza deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Trattandosi dell'inosservanza di un termine, l'atto omesso deve essere compiuto entro questi dieci giorni. L'istanza deve rendere plausibile l'impedimento. |
2 | La restituzione in intero è negata se è manifestamente irrilevante per l'esito del processo. |
3 | Sull'istanza statuisce il giudice delegato, quando questi ha ordinato l'atto omesso, negli altri casi il tribunale. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 13 - 1 La restituzione in intero, per inosservanza di un termine o per mancata comparsa, è accordata se l'istante o il suo procuratore fu, senza sua colpa, impedito di agire o di comparire. L'istanza deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Trattandosi dell'inosservanza di un termine, l'atto omesso deve essere compiuto entro questi dieci giorni. L'istanza deve rendere plausibile l'impedimento. |
|
1 | La restituzione in intero, per inosservanza di un termine o per mancata comparsa, è accordata se l'istante o il suo procuratore fu, senza sua colpa, impedito di agire o di comparire. L'istanza deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Trattandosi dell'inosservanza di un termine, l'atto omesso deve essere compiuto entro questi dieci giorni. L'istanza deve rendere plausibile l'impedimento. |
2 | La restituzione in intero è negata se è manifestamente irrilevante per l'esito del processo. |
3 | Sull'istanza statuisce il giudice delegato, quando questi ha ordinato l'atto omesso, negli altri casi il tribunale. |