IR 0.191.01 Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche RS-0.191.01 Art. 31 - 1. L'agente diplomatico gode dell'immunità dalla giurisdizione penale dello Stato accreditatario. Esso gode del pari dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello stesso, salvo si tratti di: |
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1 | L'agente diplomatico gode dell'immunità dalla giurisdizione penale dello Stato accreditatario. Esso gode del pari dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello stesso, salvo si tratti di: |
a | azione reale circa un immobile privato situato sul territorio dello Stato accreditatario, purché l'agente diplomatico non lo possegga per conto dello Stato accreditante ai fini della missione; |
b | azione circa una successione cui l'agente diplomatico partecipi privatamente, e non in nome dello Stato accreditante, come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario; |
c | azione circa un'attività professionale o commerciale qualsiasi, esercitata dall'agente diplomatico fuori delle sue funzioni ufficiali nello Stato accreditatario. |
2 | L'agente diplomatico non è tenuto a prestare testimonianza. |
3 | Contro l'agente diplomatico non può essere presa alcuna misura d'esecuzione, salvo nel casi di cui al paragrafo 1, capoversi a a c, purché non ne sia menomata l'inviolabilità della persona e della dimora. |
4 | L'immunità giurisdizionale di un agente diplomatico nello Stato accreditatario non può esentarlo dalla giurisdizione dello Stato accreditante. |
IR 0.191.01 Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche RS-0.191.01 Art. 27 - 1. Lo Stato accreditatario permette e protegge la libera comunicazione della missione per ogni fine ufficiale. Nelle relazioni con il governo, le altre missioni e consolati dello Stato accreditante, ovunque si trovino, la missione può valersi di tutti i mezzi di comunicazione appropriati, compreso i corrieri diplomatici e i messaggi crittografici. Nondimeno, la missione non può, senza il consenso dello Stato accreditatario, impiantare né adoperare un posto radiofonico emittente. |
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1 | Lo Stato accreditatario permette e protegge la libera comunicazione della missione per ogni fine ufficiale. Nelle relazioni con il governo, le altre missioni e consolati dello Stato accreditante, ovunque si trovino, la missione può valersi di tutti i mezzi di comunicazione appropriati, compreso i corrieri diplomatici e i messaggi crittografici. Nondimeno, la missione non può, senza il consenso dello Stato accreditatario, impiantare né adoperare un posto radiofonico emittente. |
2 | La corrispondenza ufficiale della missione è inviolabile. La locuzione «corrispondenza ufficiale» si riferisce a tutta la corrispondenza concernente la missione e le sue funzioni. |
3 | La valigia diplomatica non dev'essere aperta né trattenuta. |
4 | I colli che compongono la valigia diplomatica devono portare all'esterno i contrassegni visibili di questa loro natura e devono contenere esclusivamente documenti diplomatici od oggetti destinati a un uso ufficiale. |
5 | Il corriere diplomatico, il quale dev'essere latore d'un documento ufficiale attestante questa sua qualità e indicante il numero dei colli componenti la valigia diplomatica, dev'essere protetto, nell'esercizio delle sue funzioni, dallo Stato accreditatario. Esso gode dell'inviolabilità personale né può essere assoggettato ad alcuna forma d'arresto o di detenzione. |
6 | Lo Stato accreditante o la missione può nominare corrieri diplomatici ad hoc. In tale caso sono parimente applicabili le disposizioni del paragrafo 5, ma le immunità ivi menzionate cesseranno d'avere effetto non appena il corriere abbia consegnato al destinatario la valigia diplomatica affidatagli. |
7 | La valigia diplomatica può essere affidata al comandante d'un aeromobile commerciale che deve atterrare in un punto d'entrata autorizzato. Egli deve essere latore d'un documento ufficiale indicante il numero dei colli costituenti la valigia, ma non é considerato corriere diplomatico. La missione può inviare un suo membro a prendere direttamente e liberamente possesso della valigia diplomatica dalle mani del comandante dell'aeromobile. |
IR 0.191.01 Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche RS-0.191.01 Art. 40 - 1. Se l'agente diplomatico traversa il territorio o si trova sul territorio di uno Stato terzo, che gli ha concesso un visto per il passaporto, qualora un tale visto sia richiesto, per recarsi ad assumere le sue funzioni, raggiungere il suo posto o ritornare nel suo paese, lo Stato terzo gli accorderà l'inviolabilità e ogni altra immunità necessaria a permettergli il passaggio o il ritorno. Esso farà altrettanto per i membri della famiglia fruenti dei privilegi e delle immunità che accompagnano l'agente diplomatico o che viaggiano separatamente per raggiungerlo o ritornare nel loro paese. |
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1 | Se l'agente diplomatico traversa il territorio o si trova sul territorio di uno Stato terzo, che gli ha concesso un visto per il passaporto, qualora un tale visto sia richiesto, per recarsi ad assumere le sue funzioni, raggiungere il suo posto o ritornare nel suo paese, lo Stato terzo gli accorderà l'inviolabilità e ogni altra immunità necessaria a permettergli il passaggio o il ritorno. Esso farà altrettanto per i membri della famiglia fruenti dei privilegi e delle immunità che accompagnano l'agente diplomatico o che viaggiano separatamente per raggiungerlo o ritornare nel loro paese. |
2 | In circostanze simili a quelle previste nel paragrafo 1, gli Stati terzi non devono intralciare il passaggio, sul loro territorio, dei membri del personale amministrativo e tecnico o di servizio della missione, né dei membri della loro famiglia. |
3 | Gli Stati terzi accordano alla corrispondenza e alle altre comunicazioni ufficiali in transito, compresi i messaggi crittografici, la medesima libertà e protezione concessa dallo Stato accreditatario. Essi accordano ai corrieri diplomatici cui è stato concesso un visto per il passaporto, qualora un tale visto sia richiesto, e alle valigie diplomatiche in transito, la stessa inviolabilità e protezione che lo Stato accreditatario è tenuto ad accordare. |
4 | Gli obblighi degli Stati terzi in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano parimente alle persone menzionate negli stessi, alle comunicazioni ufficiali e alle valigie diplomatiche, qualora la loro presenza sul territorio dello Stato terzo sia dovuta a forza maggiore. |
IR 0.191.01 Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche RS-0.191.01 Art. 27 - 1. Lo Stato accreditatario permette e protegge la libera comunicazione della missione per ogni fine ufficiale. Nelle relazioni con il governo, le altre missioni e consolati dello Stato accreditante, ovunque si trovino, la missione può valersi di tutti i mezzi di comunicazione appropriati, compreso i corrieri diplomatici e i messaggi crittografici. Nondimeno, la missione non può, senza il consenso dello Stato accreditatario, impiantare né adoperare un posto radiofonico emittente. |
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1 | Lo Stato accreditatario permette e protegge la libera comunicazione della missione per ogni fine ufficiale. Nelle relazioni con il governo, le altre missioni e consolati dello Stato accreditante, ovunque si trovino, la missione può valersi di tutti i mezzi di comunicazione appropriati, compreso i corrieri diplomatici e i messaggi crittografici. Nondimeno, la missione non può, senza il consenso dello Stato accreditatario, impiantare né adoperare un posto radiofonico emittente. |
2 | La corrispondenza ufficiale della missione è inviolabile. La locuzione «corrispondenza ufficiale» si riferisce a tutta la corrispondenza concernente la missione e le sue funzioni. |
3 | La valigia diplomatica non dev'essere aperta né trattenuta. |
4 | I colli che compongono la valigia diplomatica devono portare all'esterno i contrassegni visibili di questa loro natura e devono contenere esclusivamente documenti diplomatici od oggetti destinati a un uso ufficiale. |
5 | Il corriere diplomatico, il quale dev'essere latore d'un documento ufficiale attestante questa sua qualità e indicante il numero dei colli componenti la valigia diplomatica, dev'essere protetto, nell'esercizio delle sue funzioni, dallo Stato accreditatario. Esso gode dell'inviolabilità personale né può essere assoggettato ad alcuna forma d'arresto o di detenzione. |
6 | Lo Stato accreditante o la missione può nominare corrieri diplomatici ad hoc. In tale caso sono parimente applicabili le disposizioni del paragrafo 5, ma le immunità ivi menzionate cesseranno d'avere effetto non appena il corriere abbia consegnato al destinatario la valigia diplomatica affidatagli. |
7 | La valigia diplomatica può essere affidata al comandante d'un aeromobile commerciale che deve atterrare in un punto d'entrata autorizzato. Egli deve essere latore d'un documento ufficiale indicante il numero dei colli costituenti la valigia, ma non é considerato corriere diplomatico. La missione può inviare un suo membro a prendere direttamente e liberamente possesso della valigia diplomatica dalle mani del comandante dell'aeromobile. |
IR 0.191.01 Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche RS-0.191.01 Art. 40 - 1. Se l'agente diplomatico traversa il territorio o si trova sul territorio di uno Stato terzo, che gli ha concesso un visto per il passaporto, qualora un tale visto sia richiesto, per recarsi ad assumere le sue funzioni, raggiungere il suo posto o ritornare nel suo paese, lo Stato terzo gli accorderà l'inviolabilità e ogni altra immunità necessaria a permettergli il passaggio o il ritorno. Esso farà altrettanto per i membri della famiglia fruenti dei privilegi e delle immunità che accompagnano l'agente diplomatico o che viaggiano separatamente per raggiungerlo o ritornare nel loro paese. |
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1 | Se l'agente diplomatico traversa il territorio o si trova sul territorio di uno Stato terzo, che gli ha concesso un visto per il passaporto, qualora un tale visto sia richiesto, per recarsi ad assumere le sue funzioni, raggiungere il suo posto o ritornare nel suo paese, lo Stato terzo gli accorderà l'inviolabilità e ogni altra immunità necessaria a permettergli il passaggio o il ritorno. Esso farà altrettanto per i membri della famiglia fruenti dei privilegi e delle immunità che accompagnano l'agente diplomatico o che viaggiano separatamente per raggiungerlo o ritornare nel loro paese. |
2 | In circostanze simili a quelle previste nel paragrafo 1, gli Stati terzi non devono intralciare il passaggio, sul loro territorio, dei membri del personale amministrativo e tecnico o di servizio della missione, né dei membri della loro famiglia. |
3 | Gli Stati terzi accordano alla corrispondenza e alle altre comunicazioni ufficiali in transito, compresi i messaggi crittografici, la medesima libertà e protezione concessa dallo Stato accreditatario. Essi accordano ai corrieri diplomatici cui è stato concesso un visto per il passaporto, qualora un tale visto sia richiesto, e alle valigie diplomatiche in transito, la stessa inviolabilità e protezione che lo Stato accreditatario è tenuto ad accordare. |
4 | Gli obblighi degli Stati terzi in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano parimente alle persone menzionate negli stessi, alle comunicazioni ufficiali e alle valigie diplomatiche, qualora la loro presenza sul territorio dello Stato terzo sia dovuta a forza maggiore. |
IR 0.191.01 Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche RS-0.191.01 Art. 40 - 1. Se l'agente diplomatico traversa il territorio o si trova sul territorio di uno Stato terzo, che gli ha concesso un visto per il passaporto, qualora un tale visto sia richiesto, per recarsi ad assumere le sue funzioni, raggiungere il suo posto o ritornare nel suo paese, lo Stato terzo gli accorderà l'inviolabilità e ogni altra immunità necessaria a permettergli il passaggio o il ritorno. Esso farà altrettanto per i membri della famiglia fruenti dei privilegi e delle immunità che accompagnano l'agente diplomatico o che viaggiano separatamente per raggiungerlo o ritornare nel loro paese. |
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1 | Se l'agente diplomatico traversa il territorio o si trova sul territorio di uno Stato terzo, che gli ha concesso un visto per il passaporto, qualora un tale visto sia richiesto, per recarsi ad assumere le sue funzioni, raggiungere il suo posto o ritornare nel suo paese, lo Stato terzo gli accorderà l'inviolabilità e ogni altra immunità necessaria a permettergli il passaggio o il ritorno. Esso farà altrettanto per i membri della famiglia fruenti dei privilegi e delle immunità che accompagnano l'agente diplomatico o che viaggiano separatamente per raggiungerlo o ritornare nel loro paese. |
2 | In circostanze simili a quelle previste nel paragrafo 1, gli Stati terzi non devono intralciare il passaggio, sul loro territorio, dei membri del personale amministrativo e tecnico o di servizio della missione, né dei membri della loro famiglia. |
3 | Gli Stati terzi accordano alla corrispondenza e alle altre comunicazioni ufficiali in transito, compresi i messaggi crittografici, la medesima libertà e protezione concessa dallo Stato accreditatario. Essi accordano ai corrieri diplomatici cui è stato concesso un visto per il passaporto, qualora un tale visto sia richiesto, e alle valigie diplomatiche in transito, la stessa inviolabilità e protezione che lo Stato accreditatario è tenuto ad accordare. |
4 | Gli obblighi degli Stati terzi in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano parimente alle persone menzionate negli stessi, alle comunicazioni ufficiali e alle valigie diplomatiche, qualora la loro presenza sul territorio dello Stato terzo sia dovuta a forza maggiore. |
IR 0.191.01 Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche RS-0.191.01 Art. 40 - 1. Se l'agente diplomatico traversa il territorio o si trova sul territorio di uno Stato terzo, che gli ha concesso un visto per il passaporto, qualora un tale visto sia richiesto, per recarsi ad assumere le sue funzioni, raggiungere il suo posto o ritornare nel suo paese, lo Stato terzo gli accorderà l'inviolabilità e ogni altra immunità necessaria a permettergli il passaggio o il ritorno. Esso farà altrettanto per i membri della famiglia fruenti dei privilegi e delle immunità che accompagnano l'agente diplomatico o che viaggiano separatamente per raggiungerlo o ritornare nel loro paese. |
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1 | Se l'agente diplomatico traversa il territorio o si trova sul territorio di uno Stato terzo, che gli ha concesso un visto per il passaporto, qualora un tale visto sia richiesto, per recarsi ad assumere le sue funzioni, raggiungere il suo posto o ritornare nel suo paese, lo Stato terzo gli accorderà l'inviolabilità e ogni altra immunità necessaria a permettergli il passaggio o il ritorno. Esso farà altrettanto per i membri della famiglia fruenti dei privilegi e delle immunità che accompagnano l'agente diplomatico o che viaggiano separatamente per raggiungerlo o ritornare nel loro paese. |
2 | In circostanze simili a quelle previste nel paragrafo 1, gli Stati terzi non devono intralciare il passaggio, sul loro territorio, dei membri del personale amministrativo e tecnico o di servizio della missione, né dei membri della loro famiglia. |
3 | Gli Stati terzi accordano alla corrispondenza e alle altre comunicazioni ufficiali in transito, compresi i messaggi crittografici, la medesima libertà e protezione concessa dallo Stato accreditatario. Essi accordano ai corrieri diplomatici cui è stato concesso un visto per il passaporto, qualora un tale visto sia richiesto, e alle valigie diplomatiche in transito, la stessa inviolabilità e protezione che lo Stato accreditatario è tenuto ad accordare. |
4 | Gli obblighi degli Stati terzi in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano parimente alle persone menzionate negli stessi, alle comunicazioni ufficiali e alle valigie diplomatiche, qualora la loro presenza sul territorio dello Stato terzo sia dovuta a forza maggiore. |
IR 0.191.01 Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche RS-0.191.01 Art. 27 - 1. Lo Stato accreditatario permette e protegge la libera comunicazione della missione per ogni fine ufficiale. Nelle relazioni con il governo, le altre missioni e consolati dello Stato accreditante, ovunque si trovino, la missione può valersi di tutti i mezzi di comunicazione appropriati, compreso i corrieri diplomatici e i messaggi crittografici. Nondimeno, la missione non può, senza il consenso dello Stato accreditatario, impiantare né adoperare un posto radiofonico emittente. |
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1 | Lo Stato accreditatario permette e protegge la libera comunicazione della missione per ogni fine ufficiale. Nelle relazioni con il governo, le altre missioni e consolati dello Stato accreditante, ovunque si trovino, la missione può valersi di tutti i mezzi di comunicazione appropriati, compreso i corrieri diplomatici e i messaggi crittografici. Nondimeno, la missione non può, senza il consenso dello Stato accreditatario, impiantare né adoperare un posto radiofonico emittente. |
2 | La corrispondenza ufficiale della missione è inviolabile. La locuzione «corrispondenza ufficiale» si riferisce a tutta la corrispondenza concernente la missione e le sue funzioni. |
3 | La valigia diplomatica non dev'essere aperta né trattenuta. |
4 | I colli che compongono la valigia diplomatica devono portare all'esterno i contrassegni visibili di questa loro natura e devono contenere esclusivamente documenti diplomatici od oggetti destinati a un uso ufficiale. |
5 | Il corriere diplomatico, il quale dev'essere latore d'un documento ufficiale attestante questa sua qualità e indicante il numero dei colli componenti la valigia diplomatica, dev'essere protetto, nell'esercizio delle sue funzioni, dallo Stato accreditatario. Esso gode dell'inviolabilità personale né può essere assoggettato ad alcuna forma d'arresto o di detenzione. |
6 | Lo Stato accreditante o la missione può nominare corrieri diplomatici ad hoc. In tale caso sono parimente applicabili le disposizioni del paragrafo 5, ma le immunità ivi menzionate cesseranno d'avere effetto non appena il corriere abbia consegnato al destinatario la valigia diplomatica affidatagli. |
7 | La valigia diplomatica può essere affidata al comandante d'un aeromobile commerciale che deve atterrare in un punto d'entrata autorizzato. Egli deve essere latore d'un documento ufficiale indicante il numero dei colli costituenti la valigia, ma non é considerato corriere diplomatico. La missione può inviare un suo membro a prendere direttamente e liberamente possesso della valigia diplomatica dalle mani del comandante dell'aeromobile. |
IR 0.191.01 Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche RS-0.191.01 Art. 27 - 1. Lo Stato accreditatario permette e protegge la libera comunicazione della missione per ogni fine ufficiale. Nelle relazioni con il governo, le altre missioni e consolati dello Stato accreditante, ovunque si trovino, la missione può valersi di tutti i mezzi di comunicazione appropriati, compreso i corrieri diplomatici e i messaggi crittografici. Nondimeno, la missione non può, senza il consenso dello Stato accreditatario, impiantare né adoperare un posto radiofonico emittente. |
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1 | Lo Stato accreditatario permette e protegge la libera comunicazione della missione per ogni fine ufficiale. Nelle relazioni con il governo, le altre missioni e consolati dello Stato accreditante, ovunque si trovino, la missione può valersi di tutti i mezzi di comunicazione appropriati, compreso i corrieri diplomatici e i messaggi crittografici. Nondimeno, la missione non può, senza il consenso dello Stato accreditatario, impiantare né adoperare un posto radiofonico emittente. |
2 | La corrispondenza ufficiale della missione è inviolabile. La locuzione «corrispondenza ufficiale» si riferisce a tutta la corrispondenza concernente la missione e le sue funzioni. |
3 | La valigia diplomatica non dev'essere aperta né trattenuta. |
4 | I colli che compongono la valigia diplomatica devono portare all'esterno i contrassegni visibili di questa loro natura e devono contenere esclusivamente documenti diplomatici od oggetti destinati a un uso ufficiale. |
5 | Il corriere diplomatico, il quale dev'essere latore d'un documento ufficiale attestante questa sua qualità e indicante il numero dei colli componenti la valigia diplomatica, dev'essere protetto, nell'esercizio delle sue funzioni, dallo Stato accreditatario. Esso gode dell'inviolabilità personale né può essere assoggettato ad alcuna forma d'arresto o di detenzione. |
6 | Lo Stato accreditante o la missione può nominare corrieri diplomatici ad hoc. In tale caso sono parimente applicabili le disposizioni del paragrafo 5, ma le immunità ivi menzionate cesseranno d'avere effetto non appena il corriere abbia consegnato al destinatario la valigia diplomatica affidatagli. |
7 | La valigia diplomatica può essere affidata al comandante d'un aeromobile commerciale che deve atterrare in un punto d'entrata autorizzato. Egli deve essere latore d'un documento ufficiale indicante il numero dei colli costituenti la valigia, ma non é considerato corriere diplomatico. La missione può inviare un suo membro a prendere direttamente e liberamente possesso della valigia diplomatica dalle mani del comandante dell'aeromobile. |
IR 0.191.01 Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche RS-0.191.01 Art. 40 - 1. Se l'agente diplomatico traversa il territorio o si trova sul territorio di uno Stato terzo, che gli ha concesso un visto per il passaporto, qualora un tale visto sia richiesto, per recarsi ad assumere le sue funzioni, raggiungere il suo posto o ritornare nel suo paese, lo Stato terzo gli accorderà l'inviolabilità e ogni altra immunità necessaria a permettergli il passaggio o il ritorno. Esso farà altrettanto per i membri della famiglia fruenti dei privilegi e delle immunità che accompagnano l'agente diplomatico o che viaggiano separatamente per raggiungerlo o ritornare nel loro paese. |
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1 | Se l'agente diplomatico traversa il territorio o si trova sul territorio di uno Stato terzo, che gli ha concesso un visto per il passaporto, qualora un tale visto sia richiesto, per recarsi ad assumere le sue funzioni, raggiungere il suo posto o ritornare nel suo paese, lo Stato terzo gli accorderà l'inviolabilità e ogni altra immunità necessaria a permettergli il passaggio o il ritorno. Esso farà altrettanto per i membri della famiglia fruenti dei privilegi e delle immunità che accompagnano l'agente diplomatico o che viaggiano separatamente per raggiungerlo o ritornare nel loro paese. |
2 | In circostanze simili a quelle previste nel paragrafo 1, gli Stati terzi non devono intralciare il passaggio, sul loro territorio, dei membri del personale amministrativo e tecnico o di servizio della missione, né dei membri della loro famiglia. |
3 | Gli Stati terzi accordano alla corrispondenza e alle altre comunicazioni ufficiali in transito, compresi i messaggi crittografici, la medesima libertà e protezione concessa dallo Stato accreditatario. Essi accordano ai corrieri diplomatici cui è stato concesso un visto per il passaporto, qualora un tale visto sia richiesto, e alle valigie diplomatiche in transito, la stessa inviolabilità e protezione che lo Stato accreditatario è tenuto ad accordare. |
4 | Gli obblighi degli Stati terzi in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano parimente alle persone menzionate negli stessi, alle comunicazioni ufficiali e alle valigie diplomatiche, qualora la loro presenza sul territorio dello Stato terzo sia dovuta a forza maggiore. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
|
1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
|
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 50 - Se la sentenza dev'essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
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1 | Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
2 | La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
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1 | Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
2 | La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
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1 | Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
2 | La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 50 - Se la sentenza dev'essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 50 - Se la sentenza dev'essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 50 - Se la sentenza dev'essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 34 - 1 Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore. |
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1 | Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore. |
2 | Di regola un'aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi.23 Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell'autore lo richiede, il giudice può ridurla fino a 10 franchi. Può superare l'importo massimo dell'aliquota giornaliera se la legge lo prevede.24 Il giudice fissa l'importo dell'aliquota secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.25 |
3 | Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera. |
4 | Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 34 - 1 Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore. |
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1 | Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore. |
2 | Di regola un'aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi.23 Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell'autore lo richiede, il giudice può ridurla fino a 10 franchi. Può superare l'importo massimo dell'aliquota giornaliera se la legge lo prevede.24 Il giudice fissa l'importo dell'aliquota secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.25 |
3 | Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera. |
4 | Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 34 - 1 Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore. |
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1 | Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore. |
2 | Di regola un'aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi.23 Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell'autore lo richiede, il giudice può ridurla fino a 10 franchi. Può superare l'importo massimo dell'aliquota giornaliera se la legge lo prevede.24 Il giudice fissa l'importo dell'aliquota secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.25 |
3 | Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera. |
4 | Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 34 - 1 Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore. |
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1 | Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore. |
2 | Di regola un'aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi.23 Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell'autore lo richiede, il giudice può ridurla fino a 10 franchi. Può superare l'importo massimo dell'aliquota giornaliera se la legge lo prevede.24 Il giudice fissa l'importo dell'aliquota secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.25 |
3 | Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera. |
4 | Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 34 - 1 Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore. |
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1 | Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore. |
2 | Di regola un'aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi.23 Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell'autore lo richiede, il giudice può ridurla fino a 10 franchi. Può superare l'importo massimo dell'aliquota giornaliera se la legge lo prevede.24 Il giudice fissa l'importo dell'aliquota secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.25 |
3 | Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera. |
4 | Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 50 - Se la sentenza dev'essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
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1 | Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
2 | Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32 |
3 | La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui. |
4 | Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 43 - 1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
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1 | Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
2 | La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. |
3 | La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.36 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 43 - 1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
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1 | Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
2 | La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. |
3 | La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.36 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
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1 | Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
2 | Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32 |
3 | La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui. |
4 | Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 43 - 1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
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1 | Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
2 | La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. |
3 | La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.36 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 43 - 1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
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1 | Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
2 | La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. |
3 | La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.36 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
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1 | Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
2 | La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
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1 | Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
2 | Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32 |
3 | La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui. |
4 | Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
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1 | Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
2 | Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32 |
3 | La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui. |
4 | Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
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1 | Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
2 | Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32 |
3 | La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui. |
4 | Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 50 - Se la sentenza dev'essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
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1 | Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
2 | Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32 |
3 | La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui. |
4 | Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
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1 | Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
2 | Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32 |
3 | La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui. |
4 | Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
|
1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |