SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 47 - 1 Sono autorità di ricorso: |
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1 | Sono autorità di ricorso: |
a | il Consiglio federale, giusta gli articoli 72 e seguenti; |
b | il Tribunale amministrativo federale secondo gli articoli 31-34 della legge del 17 giugno 200585 sul Tribunale amministrativo federale; |
c | altre autorità che una legge federale designa come autorità di ricorso; |
d | l'autorità di vigilanza, quando non è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale e il diritto federale non designa alcun'altra autorità di ricorso. |
2 | Se un'autorità di ricorso che non giudica in via definitiva ha nel caso singolo prescritto a un'autorità inferiore di prendere una decisione o le ha dato istruzioni circa il contenuto della medesima, la decisione è deferita direttamente all'autorità di ricorso immediatamente superiore; il ricorrente ne è reso attento nell'indicazione dei rimedi giuridici.88 |
3 | ...89 |
4 | Le istruzioni date da un'autorità di ricorso quando decide la causa e la rimanda all'autorità inferiore non sono istruzioni nel senso del capoverso 2. |
SR 810.12 Legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU) LEGU Art. 8 Diritto di non essere informati - Ognuno ha il diritto di rifiutare, parzialmente o integralmente, di essere informato sul suo patrimonio genetico. |
SR 810.12 Legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU) LEGU Art. 8 Diritto di non essere informati - Ognuno ha il diritto di rifiutare, parzialmente o integralmente, di essere informato sul suo patrimonio genetico. |
SR 810.12 Legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU) LEGU Art. 8 Diritto di non essere informati - Ognuno ha il diritto di rifiutare, parzialmente o integralmente, di essere informato sul suo patrimonio genetico. |
SR 810.12 Legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU) LEGU Art. 12 Utilizzazione di campioni e dati genetici per un altro scopo - 1 I campioni e i dati genetici possono essere utilizzati per un altro scopo, in forma codificata o non codificata, soltanto se la persona interessata vi ha acconsentito espressamente e liberamente, dopo essere stata sufficientemente informata. |
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1 | I campioni e i dati genetici possono essere utilizzati per un altro scopo, in forma codificata o non codificata, soltanto se la persona interessata vi ha acconsentito espressamente e liberamente, dopo essere stata sufficientemente informata. |
2 | Essi possono essere utilizzati per un altro scopo in forma anonimizzata se la persona interessata è stata previamente informata e non si è opposta all'anonimizzazione. |
SR 810.12 Legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU) LEGU Art. 35 Autorizzazione - 1 Chi esegue esami citogenetici o genetico-molecolari volti a determinare caratteristiche degne di particolare protezione necessita di un'autorizzazione dell'UFSP; l'autorizzazione è rilasciata se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28 capoverso 3. Si applica per analogia l'articolo 28 capoverso 4. |
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1 | Chi esegue esami citogenetici o genetico-molecolari volti a determinare caratteristiche degne di particolare protezione necessita di un'autorizzazione dell'UFSP; l'autorizzazione è rilasciata se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28 capoverso 3. Si applica per analogia l'articolo 28 capoverso 4. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di autorizzazione per altri esami genetici, escludere da quest'obbligo singoli esami citogenetici o genetico-molecolari o sottoporvi singole operazioni di un esame genetico. Si applica per analogia l'articolo 28 capoverso 2. |
SR 810.122.1 Ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU) OEGU Art. 5 Nel campo della medicina umana - 1 I medici che sono abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere i seguenti esami anche se non dispongono né di un titolo federale di perfezionamento nel settore specialistico in cui rientra l'esame né di una qualifica particolare nel campo della genetica umana: |
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1 | I medici che sono abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere i seguenti esami anche se non dispongono né di un titolo federale di perfezionamento nel settore specialistico in cui rientra l'esame né di una qualifica particolare nel campo della genetica umana: |
a | esami farmacogenetici; |
b | esami genetici diagnostici che non riguardano né malattie rare né anomalie cromosomiche né malattie tumorali ereditarie; |
c | esami genetici presintomatici, a condizione che: |
c1 | vi sia il sospetto di un'alterazione del patrimonio genetico già rilevata in un altro membro della famiglia della persona interessata, e che |
c2 | gli esami non riguardino né malattie rare né anomalie cromosomiche né malattie tumorali ereditarie; |
d | esami genetici di cui all'articolo 31 capoverso 1 LEGU che perseguono uno scopo medico. |
2 | Essi possono prescrivere gli esami di cui al capoverso 1 lettere a-c soltanto se: |
a | sarà esaminata una determinata selezione di varianti genetiche; |
b | sono attesi risultati di nota rilevanza clinica; e se |
c | sono disponibili misure preventive o terapeutiche secondo lo stato attuale della scienza e della pratica. |
3 | Essi non possono prescrivere né esami genetici prenatali né esami genetici nell'ambito della pianificazione familiare. |
SR 810.122.1 Ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU) OEGU Art. 6 Nel campo dell'odontoiatria - 1 I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
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1 | I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
a | esami farmacogenetici; |
b | esami genetici diagnostici di cui all'allegato 1 numero 1 che non riguardano né anomalie cromosomiche né malattie tumorali ereditarie. |
2 | I dentisti possono prescrivere gli esami di cui al capoverso 1 soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
3 | Il risultato dell'esame genetico deve essere comunicato alla persona interessata da un dentista abilitato a prescrivere l'esame. Il dentista può comunicare alla persona interessata solo i risultati rispondenti allo scopo dell'esame. |
SR 810.122.1 Ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU) OEGU Art. 7 Nel campo della farmacia - 1 I farmacisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere esami farmacogenetici se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
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1 | I farmacisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere esami farmacogenetici se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
2 | Se l'esame farmacogenetico viene eseguito per chiarire l'effetto di un medicamento soggetto a prescrizione medica che è stato prescritto da un professionista, il farmacista deve previamente consultare quest'ultimo. |
3 | L'informazione orale e la comunicazione del risultato devono essere effettuate in un'area di consultazione separata. |
4 | Il risultato dell'esame genetico deve essere comunicato alla persona interessata da un farmacista abilitato a prescrivere l'esame. Il farmacista può comunicare alla persona interessata solo i risultati rispondenti allo scopo dell'esame. |
SR 810.122.1 Ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU) OEGU Art. 8 Nel campo della chiropratica - 1 I chiropratici abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo della chiropratica i seguenti esami: |
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1 | I chiropratici abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo della chiropratica i seguenti esami: |
a | esami farmacogenetici; |
b | esami genetici diagnostici di cui all'allegato 1 numero 2 che non riguardano né malattie rare né anomalie cromosomiche né malattie tumorali ereditarie. |
2 | Essi possono prescrivere gli esami di cui al capoverso 1 soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
3 | Il risultato dell'esame genetico deve essere comunicato alla persona interessata da un chiropratico abilitato a prescrivere l'esame. Il chiropratico può comunicare alla persona interessata solo i risultati rispondenti allo scopo dell'esame. |
SR 810.122.1 Ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU) OEGU Art. 6 Nel campo dell'odontoiatria - 1 I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
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1 | I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
a | esami farmacogenetici; |
b | esami genetici diagnostici di cui all'allegato 1 numero 1 che non riguardano né anomalie cromosomiche né malattie tumorali ereditarie. |
2 | I dentisti possono prescrivere gli esami di cui al capoverso 1 soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
3 | Il risultato dell'esame genetico deve essere comunicato alla persona interessata da un dentista abilitato a prescrivere l'esame. Il dentista può comunicare alla persona interessata solo i risultati rispondenti allo scopo dell'esame. |
SR 810.122.1 Ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU) OEGU Art. 6 Nel campo dell'odontoiatria - 1 I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
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1 | I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
a | esami farmacogenetici; |
b | esami genetici diagnostici di cui all'allegato 1 numero 1 che non riguardano né anomalie cromosomiche né malattie tumorali ereditarie. |
2 | I dentisti possono prescrivere gli esami di cui al capoverso 1 soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
3 | Il risultato dell'esame genetico deve essere comunicato alla persona interessata da un dentista abilitato a prescrivere l'esame. Il dentista può comunicare alla persona interessata solo i risultati rispondenti allo scopo dell'esame. |
SR 810.122.1 Ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU) OEGU Art. 6 Nel campo dell'odontoiatria - 1 I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
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1 | I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
a | esami farmacogenetici; |
b | esami genetici diagnostici di cui all'allegato 1 numero 1 che non riguardano né anomalie cromosomiche né malattie tumorali ereditarie. |
2 | I dentisti possono prescrivere gli esami di cui al capoverso 1 soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
3 | Il risultato dell'esame genetico deve essere comunicato alla persona interessata da un dentista abilitato a prescrivere l'esame. Il dentista può comunicare alla persona interessata solo i risultati rispondenti allo scopo dell'esame. |
SR 810.122.1 Ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU) OEGU Art. 6 Nel campo dell'odontoiatria - 1 I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
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1 | I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
a | esami farmacogenetici; |
b | esami genetici diagnostici di cui all'allegato 1 numero 1 che non riguardano né anomalie cromosomiche né malattie tumorali ereditarie. |
2 | I dentisti possono prescrivere gli esami di cui al capoverso 1 soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
3 | Il risultato dell'esame genetico deve essere comunicato alla persona interessata da un dentista abilitato a prescrivere l'esame. Il dentista può comunicare alla persona interessata solo i risultati rispondenti allo scopo dell'esame. |
SR 810.122.1 Ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU) OEGU Art. 6 Nel campo dell'odontoiatria - 1 I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
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1 | I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
a | esami farmacogenetici; |
b | esami genetici diagnostici di cui all'allegato 1 numero 1 che non riguardano né anomalie cromosomiche né malattie tumorali ereditarie. |
2 | I dentisti possono prescrivere gli esami di cui al capoverso 1 soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
3 | Il risultato dell'esame genetico deve essere comunicato alla persona interessata da un dentista abilitato a prescrivere l'esame. Il dentista può comunicare alla persona interessata solo i risultati rispondenti allo scopo dell'esame. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 60 - 1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
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1 | Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
2 | Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. |
SR 810.122.1 Ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU) OEGU Art. 6 Nel campo dell'odontoiatria - 1 I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
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1 | I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
a | esami farmacogenetici; |
b | esami genetici diagnostici di cui all'allegato 1 numero 1 che non riguardano né anomalie cromosomiche né malattie tumorali ereditarie. |
2 | I dentisti possono prescrivere gli esami di cui al capoverso 1 soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
3 | Il risultato dell'esame genetico deve essere comunicato alla persona interessata da un dentista abilitato a prescrivere l'esame. Il dentista può comunicare alla persona interessata solo i risultati rispondenti allo scopo dell'esame. |
SR 832.112.31 Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) - Ordinanza sulle prestazioni OPre Art. 42 Formazione e perfezionamento - 1 È ritenuto formazione universitaria ai sensi dell'articolo 54 capoversi 2 e 3 lettera a OAMal il conseguimento degli studi universitari in medicina dentaria, medicina veterinaria, chimica, biochimica, biologia o microbiologia. |
SR 832.112.31 Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) - Ordinanza sulle prestazioni OPre Art. 43 Esigenze supplementari in materia di genetica medica - 1 Le analisi del capitolo «Genetica» dell'elenco delle analisi possono essere eseguite solo nei laboratori: |
SR 832.112.31 Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) - Ordinanza sulle prestazioni OPre Art. 42 Formazione e perfezionamento - 1 È ritenuto formazione universitaria ai sensi dell'articolo 54 capoversi 2 e 3 lettera a OAMal il conseguimento degli studi universitari in medicina dentaria, medicina veterinaria, chimica, biochimica, biologia o microbiologia. |
SR 810.122.1 Ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU) OEGU Art. 6 Nel campo dell'odontoiatria - 1 I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
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1 | I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
a | esami farmacogenetici; |
b | esami genetici diagnostici di cui all'allegato 1 numero 1 che non riguardano né anomalie cromosomiche né malattie tumorali ereditarie. |
2 | I dentisti possono prescrivere gli esami di cui al capoverso 1 soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
3 | Il risultato dell'esame genetico deve essere comunicato alla persona interessata da un dentista abilitato a prescrivere l'esame. Il dentista può comunicare alla persona interessata solo i risultati rispondenti allo scopo dell'esame. |
SR 810.122.1 Ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU) OEGU Art. 6 Nel campo dell'odontoiatria - 1 I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
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1 | I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
a | esami farmacogenetici; |
b | esami genetici diagnostici di cui all'allegato 1 numero 1 che non riguardano né anomalie cromosomiche né malattie tumorali ereditarie. |
2 | I dentisti possono prescrivere gli esami di cui al capoverso 1 soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
3 | Il risultato dell'esame genetico deve essere comunicato alla persona interessata da un dentista abilitato a prescrivere l'esame. Il dentista può comunicare alla persona interessata solo i risultati rispondenti allo scopo dell'esame. |
SR 810.122.1 Ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU) OEGU Art. 6 Nel campo dell'odontoiatria - 1 I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
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1 | I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
a | esami farmacogenetici; |
b | esami genetici diagnostici di cui all'allegato 1 numero 1 che non riguardano né anomalie cromosomiche né malattie tumorali ereditarie. |
2 | I dentisti possono prescrivere gli esami di cui al capoverso 1 soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
3 | Il risultato dell'esame genetico deve essere comunicato alla persona interessata da un dentista abilitato a prescrivere l'esame. Il dentista può comunicare alla persona interessata solo i risultati rispondenti allo scopo dell'esame. |
SR 810.122.1 Ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU) OEGU Art. 6 Nel campo dell'odontoiatria - 1 I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
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1 | I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
a | esami farmacogenetici; |
b | esami genetici diagnostici di cui all'allegato 1 numero 1 che non riguardano né anomalie cromosomiche né malattie tumorali ereditarie. |
2 | I dentisti possono prescrivere gli esami di cui al capoverso 1 soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
3 | Il risultato dell'esame genetico deve essere comunicato alla persona interessata da un dentista abilitato a prescrivere l'esame. Il dentista può comunicare alla persona interessata solo i risultati rispondenti allo scopo dell'esame. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 60 - 1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
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1 | Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
2 | Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. |
SR 810.122.1 Ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU) OEGU Art. 6 Nel campo dell'odontoiatria - 1 I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
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1 | I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
a | esami farmacogenetici; |
b | esami genetici diagnostici di cui all'allegato 1 numero 1 che non riguardano né anomalie cromosomiche né malattie tumorali ereditarie. |
2 | I dentisti possono prescrivere gli esami di cui al capoverso 1 soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
3 | Il risultato dell'esame genetico deve essere comunicato alla persona interessata da un dentista abilitato a prescrivere l'esame. Il dentista può comunicare alla persona interessata solo i risultati rispondenti allo scopo dell'esame. |
SR 810.122.1 Ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU) OEGU Art. 6 Nel campo dell'odontoiatria - 1 I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
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1 | I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
a | esami farmacogenetici; |
b | esami genetici diagnostici di cui all'allegato 1 numero 1 che non riguardano né anomalie cromosomiche né malattie tumorali ereditarie. |
2 | I dentisti possono prescrivere gli esami di cui al capoverso 1 soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
3 | Il risultato dell'esame genetico deve essere comunicato alla persona interessata da un dentista abilitato a prescrivere l'esame. Il dentista può comunicare alla persona interessata solo i risultati rispondenti allo scopo dell'esame. |
SR 810.122.1 Ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU) OEGU Art. 6 Nel campo dell'odontoiatria - 1 I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
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1 | I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
a | esami farmacogenetici; |
b | esami genetici diagnostici di cui all'allegato 1 numero 1 che non riguardano né anomalie cromosomiche né malattie tumorali ereditarie. |
2 | I dentisti possono prescrivere gli esami di cui al capoverso 1 soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
3 | Il risultato dell'esame genetico deve essere comunicato alla persona interessata da un dentista abilitato a prescrivere l'esame. Il dentista può comunicare alla persona interessata solo i risultati rispondenti allo scopo dell'esame. |
SR 810.122.1 Ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU) OEGU Art. 6 Nel campo dell'odontoiatria - 1 I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
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1 | I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
a | esami farmacogenetici; |
b | esami genetici diagnostici di cui all'allegato 1 numero 1 che non riguardano né anomalie cromosomiche né malattie tumorali ereditarie. |
2 | I dentisti possono prescrivere gli esami di cui al capoverso 1 soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
3 | Il risultato dell'esame genetico deve essere comunicato alla persona interessata da un dentista abilitato a prescrivere l'esame. Il dentista può comunicare alla persona interessata solo i risultati rispondenti allo scopo dell'esame. |
SR 810.122.1 Ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU) OEGU Art. 6 Nel campo dell'odontoiatria - 1 I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
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1 | I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
a | esami farmacogenetici; |
b | esami genetici diagnostici di cui all'allegato 1 numero 1 che non riguardano né anomalie cromosomiche né malattie tumorali ereditarie. |
2 | I dentisti possono prescrivere gli esami di cui al capoverso 1 soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
3 | Il risultato dell'esame genetico deve essere comunicato alla persona interessata da un dentista abilitato a prescrivere l'esame. Il dentista può comunicare alla persona interessata solo i risultati rispondenti allo scopo dell'esame. |
SR 810.122.1 Ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU) OEGU Art. 6 Nel campo dell'odontoiatria - 1 I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
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1 | I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
a | esami farmacogenetici; |
b | esami genetici diagnostici di cui all'allegato 1 numero 1 che non riguardano né anomalie cromosomiche né malattie tumorali ereditarie. |
2 | I dentisti possono prescrivere gli esami di cui al capoverso 1 soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
3 | Il risultato dell'esame genetico deve essere comunicato alla persona interessata da un dentista abilitato a prescrivere l'esame. Il dentista può comunicare alla persona interessata solo i risultati rispondenti allo scopo dell'esame. |
SR 810.122.1 Ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU) OEGU Art. 6 Nel campo dell'odontoiatria - 1 I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
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1 | I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
a | esami farmacogenetici; |
b | esami genetici diagnostici di cui all'allegato 1 numero 1 che non riguardano né anomalie cromosomiche né malattie tumorali ereditarie. |
2 | I dentisti possono prescrivere gli esami di cui al capoverso 1 soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
3 | Il risultato dell'esame genetico deve essere comunicato alla persona interessata da un dentista abilitato a prescrivere l'esame. Il dentista può comunicare alla persona interessata solo i risultati rispondenti allo scopo dell'esame. |
SR 810.122.1 Ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU) OEGU Art. 6 Nel campo dell'odontoiatria - 1 I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
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1 | I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
a | esami farmacogenetici; |
b | esami genetici diagnostici di cui all'allegato 1 numero 1 che non riguardano né anomalie cromosomiche né malattie tumorali ereditarie. |
2 | I dentisti possono prescrivere gli esami di cui al capoverso 1 soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
3 | Il risultato dell'esame genetico deve essere comunicato alla persona interessata da un dentista abilitato a prescrivere l'esame. Il dentista può comunicare alla persona interessata solo i risultati rispondenti allo scopo dell'esame. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 810.122.1 Ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU) OEGU Art. 6 Nel campo dell'odontoiatria - 1 I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
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1 | I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
a | esami farmacogenetici; |
b | esami genetici diagnostici di cui all'allegato 1 numero 1 che non riguardano né anomalie cromosomiche né malattie tumorali ereditarie. |
2 | I dentisti possono prescrivere gli esami di cui al capoverso 1 soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
3 | Il risultato dell'esame genetico deve essere comunicato alla persona interessata da un dentista abilitato a prescrivere l'esame. Il dentista può comunicare alla persona interessata solo i risultati rispondenti allo scopo dell'esame. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 29 - La parte ha il diritto d'essere sentita. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 29 - La parte ha il diritto d'essere sentita. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
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1 | Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
2 | Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
|
1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
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1 | Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
2 | Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
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1 | Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
2 | Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
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1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
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1 | Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
2 | Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
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1 | Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
2 | Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
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1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. |
|
1 | L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. |
2 | La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo. |
3 | Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. |
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1 | L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. |
2 | La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo. |
3 | Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore. |
SR 810.122.1 Ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU) OEGU Art. 6 Nel campo dell'odontoiatria - 1 I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
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1 | I dentisti abilitati all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell'odontoiatria i seguenti esami: |
a | esami farmacogenetici; |
b | esami genetici diagnostici di cui all'allegato 1 numero 1 che non riguardano né anomalie cromosomiche né malattie tumorali ereditarie. |
2 | I dentisti possono prescrivere gli esami di cui al capoverso 1 soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2. |
3 | Il risultato dell'esame genetico deve essere comunicato alla persona interessata da un dentista abilitato a prescrivere l'esame. Il dentista può comunicare alla persona interessata solo i risultati rispondenti allo scopo dell'esame. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili - 1 Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. |
|
1 | Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. |
2 | Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili - 1 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
|
1 | Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
2 | Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |