SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 34 Procedura in caso di chiusura o trasferimento di un ufficio o un'agenzia postale - 1 Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
|
1 | Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
2 | La Posta informa il servizio cantonale competente circa l'avvio dei colloqui e l'esito della procedura. |
3 | In assenza di una soluzione di comune accordo, le autorità dei Comuni interessati possono adire la PostCom entro 30 giorni dalla notificazione della decisione della Posta. |
4 | La PostCom conduce una procedura di conciliazione tra la Posta e le autorità dei Comuni in questione. Può invitare i servizi interessati ad una trattativa e dare ai Cantoni interessati la possibilità di prendere posizione.27 |
5 | Un volta adita, la PostCom rivolge entro sei mesi una raccomandazione alla Posta. Nel far ciò, verifica se: |
a | la Posta si è attenuta a quanto previsto nel capoverso 1; |
b | sono soddisfatti i requisiti di raggiungibilità di cui agli articoli 33 e 44; e |
c | la decisione della Posta tiene conto delle caratteristiche regionali. |
6 | La procedura è gratuita. |
7 | Tenendo conto della raccomandazione della PostCom, la Posta decide in via definitiva se chiudere o trasferire l'ufficio o l'agenzia postale in questione. |
8 | La Posta non può chiudere né trasferire l'ufficio o l'agenzia postale prima che sia stata notificata la raccomandazione della PostCom. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 34 Procedura in caso di chiusura o trasferimento di un ufficio o un'agenzia postale - 1 Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
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1 | Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
2 | La Posta informa il servizio cantonale competente circa l'avvio dei colloqui e l'esito della procedura. |
3 | In assenza di una soluzione di comune accordo, le autorità dei Comuni interessati possono adire la PostCom entro 30 giorni dalla notificazione della decisione della Posta. |
4 | La PostCom conduce una procedura di conciliazione tra la Posta e le autorità dei Comuni in questione. Può invitare i servizi interessati ad una trattativa e dare ai Cantoni interessati la possibilità di prendere posizione.27 |
5 | Un volta adita, la PostCom rivolge entro sei mesi una raccomandazione alla Posta. Nel far ciò, verifica se: |
a | la Posta si è attenuta a quanto previsto nel capoverso 1; |
b | sono soddisfatti i requisiti di raggiungibilità di cui agli articoli 33 e 44; e |
c | la decisione della Posta tiene conto delle caratteristiche regionali. |
6 | La procedura è gratuita. |
7 | Tenendo conto della raccomandazione della PostCom, la Posta decide in via definitiva se chiudere o trasferire l'ufficio o l'agenzia postale in questione. |
8 | La Posta non può chiudere né trasferire l'ufficio o l'agenzia postale prima che sia stata notificata la raccomandazione della PostCom. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 34 Procedura in caso di chiusura o trasferimento di un ufficio o un'agenzia postale - 1 Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
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1 | Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
2 | La Posta informa il servizio cantonale competente circa l'avvio dei colloqui e l'esito della procedura. |
3 | In assenza di una soluzione di comune accordo, le autorità dei Comuni interessati possono adire la PostCom entro 30 giorni dalla notificazione della decisione della Posta. |
4 | La PostCom conduce una procedura di conciliazione tra la Posta e le autorità dei Comuni in questione. Può invitare i servizi interessati ad una trattativa e dare ai Cantoni interessati la possibilità di prendere posizione.27 |
5 | Un volta adita, la PostCom rivolge entro sei mesi una raccomandazione alla Posta. Nel far ciò, verifica se: |
a | la Posta si è attenuta a quanto previsto nel capoverso 1; |
b | sono soddisfatti i requisiti di raggiungibilità di cui agli articoli 33 e 44; e |
c | la decisione della Posta tiene conto delle caratteristiche regionali. |
6 | La procedura è gratuita. |
7 | Tenendo conto della raccomandazione della PostCom, la Posta decide in via definitiva se chiudere o trasferire l'ufficio o l'agenzia postale in questione. |
8 | La Posta non può chiudere né trasferire l'ufficio o l'agenzia postale prima che sia stata notificata la raccomandazione della PostCom. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
|
1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
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1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 22 Compiti - 1 La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
|
1 | La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
2 | Essa ha i seguenti compiti: |
a | registra i fornitori di servizi (art. 4 cpv. 1); |
b | verifica se le condizioni di lavoro abituali del settore sono rispettate e se vengono svolti negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro (art. 4 cpv. 3 lett. b e c); |
c | decide in caso di controversie relative all'accesso alle caselle postali e al trattamento degli indirizzi (art. 6 e 7); |
d | verifica il rispetto dell'obbligo d'informazione e dell'obbligo di fornire informazioni (art. 9 e 23); |
e | sorveglia il rispetto del mandato legale di servizio universale (art. 13-17); |
f | emana raccomandazioni in caso di previste chiusure e trasferimenti di punti d'accesso con servizio (art. 14 cpv. 6); |
g | garantisce il controllo della qualità dei servizi postali del servizio universale (art. 15); |
h | verifica il rispetto delle prescrizioni legali concernenti i prezzi del servizio universale (art. 92 cpv. 2, secondo periodo Cost., art. 16 cpv. 2 e 18 cpv. 3); |
i | verifica il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale (art. 19); |
j | provvede a istituire l'organo di conciliazione (art. 29); |
k | persegue e giudica le contravvenzioni (art. 31); |
l | osserva l'evoluzione del mercato postale al fine di garantire un'ampia gamma di prestazioni convenienti e di alta qualità in tutte le regioni del Paese; |
m | propone, se del caso, al Consiglio federale provvedimenti adeguati per garantire il servizio universale. |
3 | La PostCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 24 Vigilanza e provvedimenti - 1 La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
|
1 | La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
2 | Se accerta una violazione del diritto, essa può: |
a | esigere che il fornitore di servizi postali responsabile della violazione vi ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare che tale violazione abbia a ripetersi; |
b | pubblicare in forma adeguata l'accertamento della violazione; |
c | ordinare i provvedimenti necessari per l'adempimento del mandato legale di servizio universale; |
d | completare con oneri, limitare, sospendere o vietare completamente l'attività del fornitore responsabile della violazione; |
e | confiscare gli utili conseguiti illecitamente. |
3 | Nei casi di cui al capoverso 2 lettera a, il fornitore responsabile della violazione deve comunicare alla PostCom le disposizioni prese. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 24 Vigilanza e provvedimenti - 1 La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
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1 | La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
2 | Se accerta una violazione del diritto, essa può: |
a | esigere che il fornitore di servizi postali responsabile della violazione vi ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare che tale violazione abbia a ripetersi; |
b | pubblicare in forma adeguata l'accertamento della violazione; |
c | ordinare i provvedimenti necessari per l'adempimento del mandato legale di servizio universale; |
d | completare con oneri, limitare, sospendere o vietare completamente l'attività del fornitore responsabile della violazione; |
e | confiscare gli utili conseguiti illecitamente. |
3 | Nei casi di cui al capoverso 2 lettera a, il fornitore responsabile della violazione deve comunicare alla PostCom le disposizioni prese. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 22 Compiti - 1 La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
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1 | La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
2 | Essa ha i seguenti compiti: |
a | registra i fornitori di servizi (art. 4 cpv. 1); |
b | verifica se le condizioni di lavoro abituali del settore sono rispettate e se vengono svolti negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro (art. 4 cpv. 3 lett. b e c); |
c | decide in caso di controversie relative all'accesso alle caselle postali e al trattamento degli indirizzi (art. 6 e 7); |
d | verifica il rispetto dell'obbligo d'informazione e dell'obbligo di fornire informazioni (art. 9 e 23); |
e | sorveglia il rispetto del mandato legale di servizio universale (art. 13-17); |
f | emana raccomandazioni in caso di previste chiusure e trasferimenti di punti d'accesso con servizio (art. 14 cpv. 6); |
g | garantisce il controllo della qualità dei servizi postali del servizio universale (art. 15); |
h | verifica il rispetto delle prescrizioni legali concernenti i prezzi del servizio universale (art. 92 cpv. 2, secondo periodo Cost., art. 16 cpv. 2 e 18 cpv. 3); |
i | verifica il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale (art. 19); |
j | provvede a istituire l'organo di conciliazione (art. 29); |
k | persegue e giudica le contravvenzioni (art. 31); |
l | osserva l'evoluzione del mercato postale al fine di garantire un'ampia gamma di prestazioni convenienti e di alta qualità in tutte le regioni del Paese; |
m | propone, se del caso, al Consiglio federale provvedimenti adeguati per garantire il servizio universale. |
3 | La PostCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 14 Portata - 1 La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. |
|
1 | La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. |
2 | Essa prende in consegna nei suoi punti d'accesso i seguenti invii: |
a | lettere per la Svizzera e per l'estero; |
b | pacchi per la Svizzera e per l'estero. |
3 | La Posta distribuisce tutti gli invii postali di cui al capoverso 1 almeno cinque giorni alla settimana. I quotidiani in abbonamento vengono distribuiti sei giorni alla settimana. La distribuzione a domicilio è garantita in tutti gli insediamenti abitati tutto l'anno. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le economie domestiche raggiungibili soltanto con estrema difficoltà. |
4 | Il Consiglio federale può inoltre prevedere anche forme alternative di distribuzione. Se la distribuzione avviene mediante forme alternative, la Posta garantisce anche in questo caso la confidenzialità e la sicurezza delle sue prestazioni. |
5 | La Posta garantisce una rete capillare di punti di accesso in tutto il Paese. Quest'ultima comprende: |
a | una rete capillare di uffici postali e di agenzie in tutto il Paese che garantisce l'accessibilità delle prestazioni del servizio universale a tutti i gruppi della popolazione in tutte le regioni del Paese, a una distanza ragionevole; |
b | cassette postali pubbliche in quantità sufficiente, ma almeno una cassetta postale per località. |
6 | Prima di chiudere o di trasferire un punto d'accesso con servizio, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si sforza di trovare una soluzione di comune accordo. Il Comune interessato può adire la PostCom. Il Consiglio federale prevede a tal fine una procedura di conciliazione. |
7 | I servizi postali devono essere offerti in modo da consentire alle persone disabili di usufruirne a condizioni qualitativamente, quantitativamente ed economicamente paragonabili a quelle offerte alle persone non disabili. In particolare: |
a | i punti di accesso devono rispondere alle esigenze dei clienti con disabilità sensoriali o motorie; |
b | gli invii spediti da persone ipovedenti o destinati a queste ultime devono essere esentati da spese di porto. |
8 | Il Consiglio federale definisce i servizi postali in dettaglio e stabilisce le prescrizioni d'accesso dopo aver consultato i Cantoni e i Comuni. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 17 Altri diritti e obblighi della Posta - 1 La Posta emette segni di valore postali; ha il diritto esclusivo di apporvi la scritta «Helvetia». Il Consiglio federale può stabilire che siano emessi segni di valore con sovrapprezzo. |
|
1 | La Posta emette segni di valore postali; ha il diritto esclusivo di apporvi la scritta «Helvetia». Il Consiglio federale può stabilire che siano emessi segni di valore con sovrapprezzo. |
2 | La Posta può disporre gratuitamente del suolo pubblico al fine di installarvi cassette postali pubbliche e altri equipaggiamenti necessari per il servizio universale. |
3 | Può, nelle sue condizioni generali, sottrarsi, completamente o parzialmente, alla responsabilità in cui incorre in caso di colpa lieve. |
4 | Nell'organizzare la sua impresa, la Posta tiene conto delle esigenze dei Cantoni. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 13 Mandato della Posta - 1 La Posta assicura il servizio universale fornendo i servizi postali di cui agli articoli 14-17. |
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1 | La Posta assicura il servizio universale fornendo i servizi postali di cui agli articoli 14-17. |
2 | Nell'ambito del mandato del Consiglio federale, essa definisce nelle sue condizioni generali le prestazioni che, per prevenire minacce, per motivi di igiene o per tutelare interessi legittimi, non fornisce o fornisce unicamente a determinate condizioni. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 22 Compiti - 1 La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
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1 | La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
2 | Essa ha i seguenti compiti: |
a | registra i fornitori di servizi (art. 4 cpv. 1); |
b | verifica se le condizioni di lavoro abituali del settore sono rispettate e se vengono svolti negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro (art. 4 cpv. 3 lett. b e c); |
c | decide in caso di controversie relative all'accesso alle caselle postali e al trattamento degli indirizzi (art. 6 e 7); |
d | verifica il rispetto dell'obbligo d'informazione e dell'obbligo di fornire informazioni (art. 9 e 23); |
e | sorveglia il rispetto del mandato legale di servizio universale (art. 13-17); |
f | emana raccomandazioni in caso di previste chiusure e trasferimenti di punti d'accesso con servizio (art. 14 cpv. 6); |
g | garantisce il controllo della qualità dei servizi postali del servizio universale (art. 15); |
h | verifica il rispetto delle prescrizioni legali concernenti i prezzi del servizio universale (art. 92 cpv. 2, secondo periodo Cost., art. 16 cpv. 2 e 18 cpv. 3); |
i | verifica il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale (art. 19); |
j | provvede a istituire l'organo di conciliazione (art. 29); |
k | persegue e giudica le contravvenzioni (art. 31); |
l | osserva l'evoluzione del mercato postale al fine di garantire un'ampia gamma di prestazioni convenienti e di alta qualità in tutte le regioni del Paese; |
m | propone, se del caso, al Consiglio federale provvedimenti adeguati per garantire il servizio universale. |
3 | La PostCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 24 Vigilanza e provvedimenti - 1 La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
|
1 | La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
2 | Se accerta una violazione del diritto, essa può: |
a | esigere che il fornitore di servizi postali responsabile della violazione vi ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare che tale violazione abbia a ripetersi; |
b | pubblicare in forma adeguata l'accertamento della violazione; |
c | ordinare i provvedimenti necessari per l'adempimento del mandato legale di servizio universale; |
d | completare con oneri, limitare, sospendere o vietare completamente l'attività del fornitore responsabile della violazione; |
e | confiscare gli utili conseguiti illecitamente. |
3 | Nei casi di cui al capoverso 2 lettera a, il fornitore responsabile della violazione deve comunicare alla PostCom le disposizioni prese. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 34 Procedura in caso di chiusura o trasferimento di un ufficio o un'agenzia postale - 1 Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
|
1 | Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
2 | La Posta informa il servizio cantonale competente circa l'avvio dei colloqui e l'esito della procedura. |
3 | In assenza di una soluzione di comune accordo, le autorità dei Comuni interessati possono adire la PostCom entro 30 giorni dalla notificazione della decisione della Posta. |
4 | La PostCom conduce una procedura di conciliazione tra la Posta e le autorità dei Comuni in questione. Può invitare i servizi interessati ad una trattativa e dare ai Cantoni interessati la possibilità di prendere posizione.27 |
5 | Un volta adita, la PostCom rivolge entro sei mesi una raccomandazione alla Posta. Nel far ciò, verifica se: |
a | la Posta si è attenuta a quanto previsto nel capoverso 1; |
b | sono soddisfatti i requisiti di raggiungibilità di cui agli articoli 33 e 44; e |
c | la decisione della Posta tiene conto delle caratteristiche regionali. |
6 | La procedura è gratuita. |
7 | Tenendo conto della raccomandazione della PostCom, la Posta decide in via definitiva se chiudere o trasferire l'ufficio o l'agenzia postale in questione. |
8 | La Posta non può chiudere né trasferire l'ufficio o l'agenzia postale prima che sia stata notificata la raccomandazione della PostCom. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 22 Compiti - 1 La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
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1 | La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
2 | Essa ha i seguenti compiti: |
a | registra i fornitori di servizi (art. 4 cpv. 1); |
b | verifica se le condizioni di lavoro abituali del settore sono rispettate e se vengono svolti negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro (art. 4 cpv. 3 lett. b e c); |
c | decide in caso di controversie relative all'accesso alle caselle postali e al trattamento degli indirizzi (art. 6 e 7); |
d | verifica il rispetto dell'obbligo d'informazione e dell'obbligo di fornire informazioni (art. 9 e 23); |
e | sorveglia il rispetto del mandato legale di servizio universale (art. 13-17); |
f | emana raccomandazioni in caso di previste chiusure e trasferimenti di punti d'accesso con servizio (art. 14 cpv. 6); |
g | garantisce il controllo della qualità dei servizi postali del servizio universale (art. 15); |
h | verifica il rispetto delle prescrizioni legali concernenti i prezzi del servizio universale (art. 92 cpv. 2, secondo periodo Cost., art. 16 cpv. 2 e 18 cpv. 3); |
i | verifica il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale (art. 19); |
j | provvede a istituire l'organo di conciliazione (art. 29); |
k | persegue e giudica le contravvenzioni (art. 31); |
l | osserva l'evoluzione del mercato postale al fine di garantire un'ampia gamma di prestazioni convenienti e di alta qualità in tutte le regioni del Paese; |
m | propone, se del caso, al Consiglio federale provvedimenti adeguati per garantire il servizio universale. |
3 | La PostCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
|
1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
|
1 | Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
a | in un procedimento da esse proposto; |
b | in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; |
c | in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione. |
1bis | L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34 |
2 | L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
|
a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
|
1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 31 Distribuzione a domicilio - 1 La Posta è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali in ogni casa abitata tutto l'anno.16 |
|
1 | La Posta è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali in ogni casa abitata tutto l'anno.16 |
2 | La Posta non è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali conformemente al capoverso 1, se: |
a | la distribuzione comporta difficoltà eccessive, come cattive condizioni stradali oppure pericoli per il personale di distribuzione o terzi; |
b | il destinatario e la Posta hanno concordato un altro punto o un'altra forma di distribuzione; oppure |
c | non sono soddisfatte le disposizioni concernenti le cassette delle lettere e gli impianti di cassette per le lettere di cui agli articoli 73-75. |
2bis | Nel caso in cui non vi fosse tenuta in applicazione dell'articolo 31 capoverso 1 nella versione del 29 agosto 201218 ma lo sia conformemente al combinato disposto dei capoversi 1 e 2 e dell'articolo 83a, la Posta non è tenuta effettuare la distribuzione a domicilio se ciò comporta spese od oneri eccessivi.19 |
3 | Se non è tenuta a effettuare la distribuzione a domicilio, la Posta deve offrire al destinatario una soluzione alternativa. Può ridurre la frequenza di distribuzione o designare un altro punto di distribuzione. Il destinatario deve essere previamente consultato. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 33 Raggiungibilità - 1 La Posta gestisce una rete capillare di uffici e agenzie postali in tutto il Paese. |
|
1 | La Posta gestisce una rete capillare di uffici e agenzie postali in tutto il Paese. |
2 | In ogni regione di pianificazione deve esserci almeno un ufficio postale. |
3 | Nel definire gli orari di apertura al pubblico, la Posta tiene conto delle esigenze locali della popolazione e dell'economia. |
4 | La rete di uffici e agenzie postali deve garantire che il 90 per cento della popolazione residente permanente di un Cantone possa raggiungere, a piedi o con i mezzi pubblici, un ufficio o un'agenzia postale nell'arco di 20 minuti. Se la Posta offre un servizio a domicilio, questo arco di tempo è di 30 minuti.22 |
5 | Per servizio a domicilio s'intende la presa in consegna presso il mittente di invii postali di cui all'articolo 29 capoversi 1 lettera a e 2 lettera a. |
5bis | Nelle regioni urbane e negli agglomerati secondo la statistica federale deve essere garantito almeno un punto d'accesso con servizio. Ogni volta che è superata la soglia di 15 000 abitanti o occupati, deve essere gestito un ulteriore punto d'accesso con servizio.23 |
6 | Il metodo per misurare la raggiungibilità deve essere scientificamente riconosciuto e certificato da un organo indipendente. Deve inoltre tenere conto dello stato della tecnica. |
7 | La PostCom approva i metodi e gli strumenti di misurazione. |
8 | La Posta e i Cantoni intrattengono un dialogo regolare sulla pianificazione e sul coordinamento della rete di uffici e agenzie postali nel rispettivo territorio cantonale. I Cantoni assicurano la comunicazione con i propri Comuni.24 |
9 | La Posta mette a disposizione in Internet un sistema interattivo dotato di funzione di ricerca e di una mappa, il quale fornisce informazioni sull'ubicazione dei punti d'accesso.25 |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 33 Raggiungibilità - 1 La Posta gestisce una rete capillare di uffici e agenzie postali in tutto il Paese. |
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1 | La Posta gestisce una rete capillare di uffici e agenzie postali in tutto il Paese. |
2 | In ogni regione di pianificazione deve esserci almeno un ufficio postale. |
3 | Nel definire gli orari di apertura al pubblico, la Posta tiene conto delle esigenze locali della popolazione e dell'economia. |
4 | La rete di uffici e agenzie postali deve garantire che il 90 per cento della popolazione residente permanente di un Cantone possa raggiungere, a piedi o con i mezzi pubblici, un ufficio o un'agenzia postale nell'arco di 20 minuti. Se la Posta offre un servizio a domicilio, questo arco di tempo è di 30 minuti.22 |
5 | Per servizio a domicilio s'intende la presa in consegna presso il mittente di invii postali di cui all'articolo 29 capoversi 1 lettera a e 2 lettera a. |
5bis | Nelle regioni urbane e negli agglomerati secondo la statistica federale deve essere garantito almeno un punto d'accesso con servizio. Ogni volta che è superata la soglia di 15 000 abitanti o occupati, deve essere gestito un ulteriore punto d'accesso con servizio.23 |
6 | Il metodo per misurare la raggiungibilità deve essere scientificamente riconosciuto e certificato da un organo indipendente. Deve inoltre tenere conto dello stato della tecnica. |
7 | La PostCom approva i metodi e gli strumenti di misurazione. |
8 | La Posta e i Cantoni intrattengono un dialogo regolare sulla pianificazione e sul coordinamento della rete di uffici e agenzie postali nel rispettivo territorio cantonale. I Cantoni assicurano la comunicazione con i propri Comuni.24 |
9 | La Posta mette a disposizione in Internet un sistema interattivo dotato di funzione di ricerca e di una mappa, il quale fornisce informazioni sull'ubicazione dei punti d'accesso.25 |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 31 Distribuzione a domicilio - 1 La Posta è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali in ogni casa abitata tutto l'anno.16 |
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1 | La Posta è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali in ogni casa abitata tutto l'anno.16 |
2 | La Posta non è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali conformemente al capoverso 1, se: |
a | la distribuzione comporta difficoltà eccessive, come cattive condizioni stradali oppure pericoli per il personale di distribuzione o terzi; |
b | il destinatario e la Posta hanno concordato un altro punto o un'altra forma di distribuzione; oppure |
c | non sono soddisfatte le disposizioni concernenti le cassette delle lettere e gli impianti di cassette per le lettere di cui agli articoli 73-75. |
2bis | Nel caso in cui non vi fosse tenuta in applicazione dell'articolo 31 capoverso 1 nella versione del 29 agosto 201218 ma lo sia conformemente al combinato disposto dei capoversi 1 e 2 e dell'articolo 83a, la Posta non è tenuta effettuare la distribuzione a domicilio se ciò comporta spese od oneri eccessivi.19 |
3 | Se non è tenuta a effettuare la distribuzione a domicilio, la Posta deve offrire al destinatario una soluzione alternativa. Può ridurre la frequenza di distribuzione o designare un altro punto di distribuzione. Il destinatario deve essere previamente consultato. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 14 Portata - 1 La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. |
|
1 | La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. |
2 | Essa prende in consegna nei suoi punti d'accesso i seguenti invii: |
a | lettere per la Svizzera e per l'estero; |
b | pacchi per la Svizzera e per l'estero. |
3 | La Posta distribuisce tutti gli invii postali di cui al capoverso 1 almeno cinque giorni alla settimana. I quotidiani in abbonamento vengono distribuiti sei giorni alla settimana. La distribuzione a domicilio è garantita in tutti gli insediamenti abitati tutto l'anno. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le economie domestiche raggiungibili soltanto con estrema difficoltà. |
4 | Il Consiglio federale può inoltre prevedere anche forme alternative di distribuzione. Se la distribuzione avviene mediante forme alternative, la Posta garantisce anche in questo caso la confidenzialità e la sicurezza delle sue prestazioni. |
5 | La Posta garantisce una rete capillare di punti di accesso in tutto il Paese. Quest'ultima comprende: |
a | una rete capillare di uffici postali e di agenzie in tutto il Paese che garantisce l'accessibilità delle prestazioni del servizio universale a tutti i gruppi della popolazione in tutte le regioni del Paese, a una distanza ragionevole; |
b | cassette postali pubbliche in quantità sufficiente, ma almeno una cassetta postale per località. |
6 | Prima di chiudere o di trasferire un punto d'accesso con servizio, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si sforza di trovare una soluzione di comune accordo. Il Comune interessato può adire la PostCom. Il Consiglio federale prevede a tal fine una procedura di conciliazione. |
7 | I servizi postali devono essere offerti in modo da consentire alle persone disabili di usufruirne a condizioni qualitativamente, quantitativamente ed economicamente paragonabili a quelle offerte alle persone non disabili. In particolare: |
a | i punti di accesso devono rispondere alle esigenze dei clienti con disabilità sensoriali o motorie; |
b | gli invii spediti da persone ipovedenti o destinati a queste ultime devono essere esentati da spese di porto. |
8 | Il Consiglio federale definisce i servizi postali in dettaglio e stabilisce le prescrizioni d'accesso dopo aver consultato i Cantoni e i Comuni. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 34 Procedura in caso di chiusura o trasferimento di un ufficio o un'agenzia postale - 1 Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
|
1 | Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
2 | La Posta informa il servizio cantonale competente circa l'avvio dei colloqui e l'esito della procedura. |
3 | In assenza di una soluzione di comune accordo, le autorità dei Comuni interessati possono adire la PostCom entro 30 giorni dalla notificazione della decisione della Posta. |
4 | La PostCom conduce una procedura di conciliazione tra la Posta e le autorità dei Comuni in questione. Può invitare i servizi interessati ad una trattativa e dare ai Cantoni interessati la possibilità di prendere posizione.27 |
5 | Un volta adita, la PostCom rivolge entro sei mesi una raccomandazione alla Posta. Nel far ciò, verifica se: |
a | la Posta si è attenuta a quanto previsto nel capoverso 1; |
b | sono soddisfatti i requisiti di raggiungibilità di cui agli articoli 33 e 44; e |
c | la decisione della Posta tiene conto delle caratteristiche regionali. |
6 | La procedura è gratuita. |
7 | Tenendo conto della raccomandazione della PostCom, la Posta decide in via definitiva se chiudere o trasferire l'ufficio o l'agenzia postale in questione. |
8 | La Posta non può chiudere né trasferire l'ufficio o l'agenzia postale prima che sia stata notificata la raccomandazione della PostCom. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
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1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 34 Procedura in caso di chiusura o trasferimento di un ufficio o un'agenzia postale - 1 Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
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1 | Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
2 | La Posta informa il servizio cantonale competente circa l'avvio dei colloqui e l'esito della procedura. |
3 | In assenza di una soluzione di comune accordo, le autorità dei Comuni interessati possono adire la PostCom entro 30 giorni dalla notificazione della decisione della Posta. |
4 | La PostCom conduce una procedura di conciliazione tra la Posta e le autorità dei Comuni in questione. Può invitare i servizi interessati ad una trattativa e dare ai Cantoni interessati la possibilità di prendere posizione.27 |
5 | Un volta adita, la PostCom rivolge entro sei mesi una raccomandazione alla Posta. Nel far ciò, verifica se: |
a | la Posta si è attenuta a quanto previsto nel capoverso 1; |
b | sono soddisfatti i requisiti di raggiungibilità di cui agli articoli 33 e 44; e |
c | la decisione della Posta tiene conto delle caratteristiche regionali. |
6 | La procedura è gratuita. |
7 | Tenendo conto della raccomandazione della PostCom, la Posta decide in via definitiva se chiudere o trasferire l'ufficio o l'agenzia postale in questione. |
8 | La Posta non può chiudere né trasferire l'ufficio o l'agenzia postale prima che sia stata notificata la raccomandazione della PostCom. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 34 Procedura in caso di chiusura o trasferimento di un ufficio o un'agenzia postale - 1 Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
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1 | Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
2 | La Posta informa il servizio cantonale competente circa l'avvio dei colloqui e l'esito della procedura. |
3 | In assenza di una soluzione di comune accordo, le autorità dei Comuni interessati possono adire la PostCom entro 30 giorni dalla notificazione della decisione della Posta. |
4 | La PostCom conduce una procedura di conciliazione tra la Posta e le autorità dei Comuni in questione. Può invitare i servizi interessati ad una trattativa e dare ai Cantoni interessati la possibilità di prendere posizione.27 |
5 | Un volta adita, la PostCom rivolge entro sei mesi una raccomandazione alla Posta. Nel far ciò, verifica se: |
a | la Posta si è attenuta a quanto previsto nel capoverso 1; |
b | sono soddisfatti i requisiti di raggiungibilità di cui agli articoli 33 e 44; e |
c | la decisione della Posta tiene conto delle caratteristiche regionali. |
6 | La procedura è gratuita. |
7 | Tenendo conto della raccomandazione della PostCom, la Posta decide in via definitiva se chiudere o trasferire l'ufficio o l'agenzia postale in questione. |
8 | La Posta non può chiudere né trasferire l'ufficio o l'agenzia postale prima che sia stata notificata la raccomandazione della PostCom. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 34 Procedura in caso di chiusura o trasferimento di un ufficio o un'agenzia postale - 1 Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
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1 | Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
2 | La Posta informa il servizio cantonale competente circa l'avvio dei colloqui e l'esito della procedura. |
3 | In assenza di una soluzione di comune accordo, le autorità dei Comuni interessati possono adire la PostCom entro 30 giorni dalla notificazione della decisione della Posta. |
4 | La PostCom conduce una procedura di conciliazione tra la Posta e le autorità dei Comuni in questione. Può invitare i servizi interessati ad una trattativa e dare ai Cantoni interessati la possibilità di prendere posizione.27 |
5 | Un volta adita, la PostCom rivolge entro sei mesi una raccomandazione alla Posta. Nel far ciò, verifica se: |
a | la Posta si è attenuta a quanto previsto nel capoverso 1; |
b | sono soddisfatti i requisiti di raggiungibilità di cui agli articoli 33 e 44; e |
c | la decisione della Posta tiene conto delle caratteristiche regionali. |
6 | La procedura è gratuita. |
7 | Tenendo conto della raccomandazione della PostCom, la Posta decide in via definitiva se chiudere o trasferire l'ufficio o l'agenzia postale in questione. |
8 | La Posta non può chiudere né trasferire l'ufficio o l'agenzia postale prima che sia stata notificata la raccomandazione della PostCom. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 34 Procedura in caso di chiusura o trasferimento di un ufficio o un'agenzia postale - 1 Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
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1 | Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
2 | La Posta informa il servizio cantonale competente circa l'avvio dei colloqui e l'esito della procedura. |
3 | In assenza di una soluzione di comune accordo, le autorità dei Comuni interessati possono adire la PostCom entro 30 giorni dalla notificazione della decisione della Posta. |
4 | La PostCom conduce una procedura di conciliazione tra la Posta e le autorità dei Comuni in questione. Può invitare i servizi interessati ad una trattativa e dare ai Cantoni interessati la possibilità di prendere posizione.27 |
5 | Un volta adita, la PostCom rivolge entro sei mesi una raccomandazione alla Posta. Nel far ciò, verifica se: |
a | la Posta si è attenuta a quanto previsto nel capoverso 1; |
b | sono soddisfatti i requisiti di raggiungibilità di cui agli articoli 33 e 44; e |
c | la decisione della Posta tiene conto delle caratteristiche regionali. |
6 | La procedura è gratuita. |
7 | Tenendo conto della raccomandazione della PostCom, la Posta decide in via definitiva se chiudere o trasferire l'ufficio o l'agenzia postale in questione. |
8 | La Posta non può chiudere né trasferire l'ufficio o l'agenzia postale prima che sia stata notificata la raccomandazione della PostCom. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 33 Raggiungibilità - 1 La Posta gestisce una rete capillare di uffici e agenzie postali in tutto il Paese. |
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1 | La Posta gestisce una rete capillare di uffici e agenzie postali in tutto il Paese. |
2 | In ogni regione di pianificazione deve esserci almeno un ufficio postale. |
3 | Nel definire gli orari di apertura al pubblico, la Posta tiene conto delle esigenze locali della popolazione e dell'economia. |
4 | La rete di uffici e agenzie postali deve garantire che il 90 per cento della popolazione residente permanente di un Cantone possa raggiungere, a piedi o con i mezzi pubblici, un ufficio o un'agenzia postale nell'arco di 20 minuti. Se la Posta offre un servizio a domicilio, questo arco di tempo è di 30 minuti.22 |
5 | Per servizio a domicilio s'intende la presa in consegna presso il mittente di invii postali di cui all'articolo 29 capoversi 1 lettera a e 2 lettera a. |
5bis | Nelle regioni urbane e negli agglomerati secondo la statistica federale deve essere garantito almeno un punto d'accesso con servizio. Ogni volta che è superata la soglia di 15 000 abitanti o occupati, deve essere gestito un ulteriore punto d'accesso con servizio.23 |
6 | Il metodo per misurare la raggiungibilità deve essere scientificamente riconosciuto e certificato da un organo indipendente. Deve inoltre tenere conto dello stato della tecnica. |
7 | La PostCom approva i metodi e gli strumenti di misurazione. |
8 | La Posta e i Cantoni intrattengono un dialogo regolare sulla pianificazione e sul coordinamento della rete di uffici e agenzie postali nel rispettivo territorio cantonale. I Cantoni assicurano la comunicazione con i propri Comuni.24 |
9 | La Posta mette a disposizione in Internet un sistema interattivo dotato di funzione di ricerca e di una mappa, il quale fornisce informazioni sull'ubicazione dei punti d'accesso.25 |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 34 Procedura in caso di chiusura o trasferimento di un ufficio o un'agenzia postale - 1 Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
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1 | Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
2 | La Posta informa il servizio cantonale competente circa l'avvio dei colloqui e l'esito della procedura. |
3 | In assenza di una soluzione di comune accordo, le autorità dei Comuni interessati possono adire la PostCom entro 30 giorni dalla notificazione della decisione della Posta. |
4 | La PostCom conduce una procedura di conciliazione tra la Posta e le autorità dei Comuni in questione. Può invitare i servizi interessati ad una trattativa e dare ai Cantoni interessati la possibilità di prendere posizione.27 |
5 | Un volta adita, la PostCom rivolge entro sei mesi una raccomandazione alla Posta. Nel far ciò, verifica se: |
a | la Posta si è attenuta a quanto previsto nel capoverso 1; |
b | sono soddisfatti i requisiti di raggiungibilità di cui agli articoli 33 e 44; e |
c | la decisione della Posta tiene conto delle caratteristiche regionali. |
6 | La procedura è gratuita. |
7 | Tenendo conto della raccomandazione della PostCom, la Posta decide in via definitiva se chiudere o trasferire l'ufficio o l'agenzia postale in questione. |
8 | La Posta non può chiudere né trasferire l'ufficio o l'agenzia postale prima che sia stata notificata la raccomandazione della PostCom. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 22 Compiti - 1 La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
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1 | La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
2 | Essa ha i seguenti compiti: |
a | registra i fornitori di servizi (art. 4 cpv. 1); |
b | verifica se le condizioni di lavoro abituali del settore sono rispettate e se vengono svolti negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro (art. 4 cpv. 3 lett. b e c); |
c | decide in caso di controversie relative all'accesso alle caselle postali e al trattamento degli indirizzi (art. 6 e 7); |
d | verifica il rispetto dell'obbligo d'informazione e dell'obbligo di fornire informazioni (art. 9 e 23); |
e | sorveglia il rispetto del mandato legale di servizio universale (art. 13-17); |
f | emana raccomandazioni in caso di previste chiusure e trasferimenti di punti d'accesso con servizio (art. 14 cpv. 6); |
g | garantisce il controllo della qualità dei servizi postali del servizio universale (art. 15); |
h | verifica il rispetto delle prescrizioni legali concernenti i prezzi del servizio universale (art. 92 cpv. 2, secondo periodo Cost., art. 16 cpv. 2 e 18 cpv. 3); |
i | verifica il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale (art. 19); |
j | provvede a istituire l'organo di conciliazione (art. 29); |
k | persegue e giudica le contravvenzioni (art. 31); |
l | osserva l'evoluzione del mercato postale al fine di garantire un'ampia gamma di prestazioni convenienti e di alta qualità in tutte le regioni del Paese; |
m | propone, se del caso, al Consiglio federale provvedimenti adeguati per garantire il servizio universale. |
3 | La PostCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 33 Raggiungibilità - 1 La Posta gestisce una rete capillare di uffici e agenzie postali in tutto il Paese. |
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1 | La Posta gestisce una rete capillare di uffici e agenzie postali in tutto il Paese. |
2 | In ogni regione di pianificazione deve esserci almeno un ufficio postale. |
3 | Nel definire gli orari di apertura al pubblico, la Posta tiene conto delle esigenze locali della popolazione e dell'economia. |
4 | La rete di uffici e agenzie postali deve garantire che il 90 per cento della popolazione residente permanente di un Cantone possa raggiungere, a piedi o con i mezzi pubblici, un ufficio o un'agenzia postale nell'arco di 20 minuti. Se la Posta offre un servizio a domicilio, questo arco di tempo è di 30 minuti.22 |
5 | Per servizio a domicilio s'intende la presa in consegna presso il mittente di invii postali di cui all'articolo 29 capoversi 1 lettera a e 2 lettera a. |
5bis | Nelle regioni urbane e negli agglomerati secondo la statistica federale deve essere garantito almeno un punto d'accesso con servizio. Ogni volta che è superata la soglia di 15 000 abitanti o occupati, deve essere gestito un ulteriore punto d'accesso con servizio.23 |
6 | Il metodo per misurare la raggiungibilità deve essere scientificamente riconosciuto e certificato da un organo indipendente. Deve inoltre tenere conto dello stato della tecnica. |
7 | La PostCom approva i metodi e gli strumenti di misurazione. |
8 | La Posta e i Cantoni intrattengono un dialogo regolare sulla pianificazione e sul coordinamento della rete di uffici e agenzie postali nel rispettivo territorio cantonale. I Cantoni assicurano la comunicazione con i propri Comuni.24 |
9 | La Posta mette a disposizione in Internet un sistema interattivo dotato di funzione di ricerca e di una mappa, il quale fornisce informazioni sull'ubicazione dei punti d'accesso.25 |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 14 Portata - 1 La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. |
|
1 | La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. |
2 | Essa prende in consegna nei suoi punti d'accesso i seguenti invii: |
a | lettere per la Svizzera e per l'estero; |
b | pacchi per la Svizzera e per l'estero. |
3 | La Posta distribuisce tutti gli invii postali di cui al capoverso 1 almeno cinque giorni alla settimana. I quotidiani in abbonamento vengono distribuiti sei giorni alla settimana. La distribuzione a domicilio è garantita in tutti gli insediamenti abitati tutto l'anno. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le economie domestiche raggiungibili soltanto con estrema difficoltà. |
4 | Il Consiglio federale può inoltre prevedere anche forme alternative di distribuzione. Se la distribuzione avviene mediante forme alternative, la Posta garantisce anche in questo caso la confidenzialità e la sicurezza delle sue prestazioni. |
5 | La Posta garantisce una rete capillare di punti di accesso in tutto il Paese. Quest'ultima comprende: |
a | una rete capillare di uffici postali e di agenzie in tutto il Paese che garantisce l'accessibilità delle prestazioni del servizio universale a tutti i gruppi della popolazione in tutte le regioni del Paese, a una distanza ragionevole; |
b | cassette postali pubbliche in quantità sufficiente, ma almeno una cassetta postale per località. |
6 | Prima di chiudere o di trasferire un punto d'accesso con servizio, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si sforza di trovare una soluzione di comune accordo. Il Comune interessato può adire la PostCom. Il Consiglio federale prevede a tal fine una procedura di conciliazione. |
7 | I servizi postali devono essere offerti in modo da consentire alle persone disabili di usufruirne a condizioni qualitativamente, quantitativamente ed economicamente paragonabili a quelle offerte alle persone non disabili. In particolare: |
a | i punti di accesso devono rispondere alle esigenze dei clienti con disabilità sensoriali o motorie; |
b | gli invii spediti da persone ipovedenti o destinati a queste ultime devono essere esentati da spese di porto. |
8 | Il Consiglio federale definisce i servizi postali in dettaglio e stabilisce le prescrizioni d'accesso dopo aver consultato i Cantoni e i Comuni. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 31 Distribuzione a domicilio - 1 La Posta è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali in ogni casa abitata tutto l'anno.16 |
|
1 | La Posta è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali in ogni casa abitata tutto l'anno.16 |
2 | La Posta non è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali conformemente al capoverso 1, se: |
a | la distribuzione comporta difficoltà eccessive, come cattive condizioni stradali oppure pericoli per il personale di distribuzione o terzi; |
b | il destinatario e la Posta hanno concordato un altro punto o un'altra forma di distribuzione; oppure |
c | non sono soddisfatte le disposizioni concernenti le cassette delle lettere e gli impianti di cassette per le lettere di cui agli articoli 73-75. |
2bis | Nel caso in cui non vi fosse tenuta in applicazione dell'articolo 31 capoverso 1 nella versione del 29 agosto 201218 ma lo sia conformemente al combinato disposto dei capoversi 1 e 2 e dell'articolo 83a, la Posta non è tenuta effettuare la distribuzione a domicilio se ciò comporta spese od oneri eccessivi.19 |
3 | Se non è tenuta a effettuare la distribuzione a domicilio, la Posta deve offrire al destinatario una soluzione alternativa. Può ridurre la frequenza di distribuzione o designare un altro punto di distribuzione. Il destinatario deve essere previamente consultato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 22 Compiti - 1 La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
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1 | La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
2 | Essa ha i seguenti compiti: |
a | registra i fornitori di servizi (art. 4 cpv. 1); |
b | verifica se le condizioni di lavoro abituali del settore sono rispettate e se vengono svolti negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro (art. 4 cpv. 3 lett. b e c); |
c | decide in caso di controversie relative all'accesso alle caselle postali e al trattamento degli indirizzi (art. 6 e 7); |
d | verifica il rispetto dell'obbligo d'informazione e dell'obbligo di fornire informazioni (art. 9 e 23); |
e | sorveglia il rispetto del mandato legale di servizio universale (art. 13-17); |
f | emana raccomandazioni in caso di previste chiusure e trasferimenti di punti d'accesso con servizio (art. 14 cpv. 6); |
g | garantisce il controllo della qualità dei servizi postali del servizio universale (art. 15); |
h | verifica il rispetto delle prescrizioni legali concernenti i prezzi del servizio universale (art. 92 cpv. 2, secondo periodo Cost., art. 16 cpv. 2 e 18 cpv. 3); |
i | verifica il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale (art. 19); |
j | provvede a istituire l'organo di conciliazione (art. 29); |
k | persegue e giudica le contravvenzioni (art. 31); |
l | osserva l'evoluzione del mercato postale al fine di garantire un'ampia gamma di prestazioni convenienti e di alta qualità in tutte le regioni del Paese; |
m | propone, se del caso, al Consiglio federale provvedimenti adeguati per garantire il servizio universale. |
3 | La PostCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 22 Compiti - 1 La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
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1 | La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
2 | Essa ha i seguenti compiti: |
a | registra i fornitori di servizi (art. 4 cpv. 1); |
b | verifica se le condizioni di lavoro abituali del settore sono rispettate e se vengono svolti negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro (art. 4 cpv. 3 lett. b e c); |
c | decide in caso di controversie relative all'accesso alle caselle postali e al trattamento degli indirizzi (art. 6 e 7); |
d | verifica il rispetto dell'obbligo d'informazione e dell'obbligo di fornire informazioni (art. 9 e 23); |
e | sorveglia il rispetto del mandato legale di servizio universale (art. 13-17); |
f | emana raccomandazioni in caso di previste chiusure e trasferimenti di punti d'accesso con servizio (art. 14 cpv. 6); |
g | garantisce il controllo della qualità dei servizi postali del servizio universale (art. 15); |
h | verifica il rispetto delle prescrizioni legali concernenti i prezzi del servizio universale (art. 92 cpv. 2, secondo periodo Cost., art. 16 cpv. 2 e 18 cpv. 3); |
i | verifica il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale (art. 19); |
j | provvede a istituire l'organo di conciliazione (art. 29); |
k | persegue e giudica le contravvenzioni (art. 31); |
l | osserva l'evoluzione del mercato postale al fine di garantire un'ampia gamma di prestazioni convenienti e di alta qualità in tutte le regioni del Paese; |
m | propone, se del caso, al Consiglio federale provvedimenti adeguati per garantire il servizio universale. |
3 | La PostCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 24 Vigilanza e provvedimenti - 1 La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
|
1 | La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
2 | Se accerta una violazione del diritto, essa può: |
a | esigere che il fornitore di servizi postali responsabile della violazione vi ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare che tale violazione abbia a ripetersi; |
b | pubblicare in forma adeguata l'accertamento della violazione; |
c | ordinare i provvedimenti necessari per l'adempimento del mandato legale di servizio universale; |
d | completare con oneri, limitare, sospendere o vietare completamente l'attività del fornitore responsabile della violazione; |
e | confiscare gli utili conseguiti illecitamente. |
3 | Nei casi di cui al capoverso 2 lettera a, il fornitore responsabile della violazione deve comunicare alla PostCom le disposizioni prese. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 71 - 1 Chiunque può denunziare, in ogni tempo, all'autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell'interesse pubblico, un intervento d'ufficio contro un'autorità. |
|
1 | Chiunque può denunziare, in ogni tempo, all'autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell'interesse pubblico, un intervento d'ufficio contro un'autorità. |
2 | Il denunziante non ha i diritti di parte. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 34 Procedura in caso di chiusura o trasferimento di un ufficio o un'agenzia postale - 1 Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
|
1 | Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
2 | La Posta informa il servizio cantonale competente circa l'avvio dei colloqui e l'esito della procedura. |
3 | In assenza di una soluzione di comune accordo, le autorità dei Comuni interessati possono adire la PostCom entro 30 giorni dalla notificazione della decisione della Posta. |
4 | La PostCom conduce una procedura di conciliazione tra la Posta e le autorità dei Comuni in questione. Può invitare i servizi interessati ad una trattativa e dare ai Cantoni interessati la possibilità di prendere posizione.27 |
5 | Un volta adita, la PostCom rivolge entro sei mesi una raccomandazione alla Posta. Nel far ciò, verifica se: |
a | la Posta si è attenuta a quanto previsto nel capoverso 1; |
b | sono soddisfatti i requisiti di raggiungibilità di cui agli articoli 33 e 44; e |
c | la decisione della Posta tiene conto delle caratteristiche regionali. |
6 | La procedura è gratuita. |
7 | Tenendo conto della raccomandazione della PostCom, la Posta decide in via definitiva se chiudere o trasferire l'ufficio o l'agenzia postale in questione. |
8 | La Posta non può chiudere né trasferire l'ufficio o l'agenzia postale prima che sia stata notificata la raccomandazione della PostCom. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 14 Portata - 1 La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. |
|
1 | La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. |
2 | Essa prende in consegna nei suoi punti d'accesso i seguenti invii: |
a | lettere per la Svizzera e per l'estero; |
b | pacchi per la Svizzera e per l'estero. |
3 | La Posta distribuisce tutti gli invii postali di cui al capoverso 1 almeno cinque giorni alla settimana. I quotidiani in abbonamento vengono distribuiti sei giorni alla settimana. La distribuzione a domicilio è garantita in tutti gli insediamenti abitati tutto l'anno. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le economie domestiche raggiungibili soltanto con estrema difficoltà. |
4 | Il Consiglio federale può inoltre prevedere anche forme alternative di distribuzione. Se la distribuzione avviene mediante forme alternative, la Posta garantisce anche in questo caso la confidenzialità e la sicurezza delle sue prestazioni. |
5 | La Posta garantisce una rete capillare di punti di accesso in tutto il Paese. Quest'ultima comprende: |
a | una rete capillare di uffici postali e di agenzie in tutto il Paese che garantisce l'accessibilità delle prestazioni del servizio universale a tutti i gruppi della popolazione in tutte le regioni del Paese, a una distanza ragionevole; |
b | cassette postali pubbliche in quantità sufficiente, ma almeno una cassetta postale per località. |
6 | Prima di chiudere o di trasferire un punto d'accesso con servizio, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si sforza di trovare una soluzione di comune accordo. Il Comune interessato può adire la PostCom. Il Consiglio federale prevede a tal fine una procedura di conciliazione. |
7 | I servizi postali devono essere offerti in modo da consentire alle persone disabili di usufruirne a condizioni qualitativamente, quantitativamente ed economicamente paragonabili a quelle offerte alle persone non disabili. In particolare: |
a | i punti di accesso devono rispondere alle esigenze dei clienti con disabilità sensoriali o motorie; |
b | gli invii spediti da persone ipovedenti o destinati a queste ultime devono essere esentati da spese di porto. |
8 | Il Consiglio federale definisce i servizi postali in dettaglio e stabilisce le prescrizioni d'accesso dopo aver consultato i Cantoni e i Comuni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 71 - 1 Chiunque può denunziare, in ogni tempo, all'autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell'interesse pubblico, un intervento d'ufficio contro un'autorità. |
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1 | Chiunque può denunziare, in ogni tempo, all'autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell'interesse pubblico, un intervento d'ufficio contro un'autorità. |
2 | Il denunziante non ha i diritti di parte. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 34 Procedura in caso di chiusura o trasferimento di un ufficio o un'agenzia postale - 1 Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
|
1 | Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
2 | La Posta informa il servizio cantonale competente circa l'avvio dei colloqui e l'esito della procedura. |
3 | In assenza di una soluzione di comune accordo, le autorità dei Comuni interessati possono adire la PostCom entro 30 giorni dalla notificazione della decisione della Posta. |
4 | La PostCom conduce una procedura di conciliazione tra la Posta e le autorità dei Comuni in questione. Può invitare i servizi interessati ad una trattativa e dare ai Cantoni interessati la possibilità di prendere posizione.27 |
5 | Un volta adita, la PostCom rivolge entro sei mesi una raccomandazione alla Posta. Nel far ciò, verifica se: |
a | la Posta si è attenuta a quanto previsto nel capoverso 1; |
b | sono soddisfatti i requisiti di raggiungibilità di cui agli articoli 33 e 44; e |
c | la decisione della Posta tiene conto delle caratteristiche regionali. |
6 | La procedura è gratuita. |
7 | Tenendo conto della raccomandazione della PostCom, la Posta decide in via definitiva se chiudere o trasferire l'ufficio o l'agenzia postale in questione. |
8 | La Posta non può chiudere né trasferire l'ufficio o l'agenzia postale prima che sia stata notificata la raccomandazione della PostCom. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 14 Portata - 1 La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. |
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1 | La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. |
2 | Essa prende in consegna nei suoi punti d'accesso i seguenti invii: |
a | lettere per la Svizzera e per l'estero; |
b | pacchi per la Svizzera e per l'estero. |
3 | La Posta distribuisce tutti gli invii postali di cui al capoverso 1 almeno cinque giorni alla settimana. I quotidiani in abbonamento vengono distribuiti sei giorni alla settimana. La distribuzione a domicilio è garantita in tutti gli insediamenti abitati tutto l'anno. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le economie domestiche raggiungibili soltanto con estrema difficoltà. |
4 | Il Consiglio federale può inoltre prevedere anche forme alternative di distribuzione. Se la distribuzione avviene mediante forme alternative, la Posta garantisce anche in questo caso la confidenzialità e la sicurezza delle sue prestazioni. |
5 | La Posta garantisce una rete capillare di punti di accesso in tutto il Paese. Quest'ultima comprende: |
a | una rete capillare di uffici postali e di agenzie in tutto il Paese che garantisce l'accessibilità delle prestazioni del servizio universale a tutti i gruppi della popolazione in tutte le regioni del Paese, a una distanza ragionevole; |
b | cassette postali pubbliche in quantità sufficiente, ma almeno una cassetta postale per località. |
6 | Prima di chiudere o di trasferire un punto d'accesso con servizio, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si sforza di trovare una soluzione di comune accordo. Il Comune interessato può adire la PostCom. Il Consiglio federale prevede a tal fine una procedura di conciliazione. |
7 | I servizi postali devono essere offerti in modo da consentire alle persone disabili di usufruirne a condizioni qualitativamente, quantitativamente ed economicamente paragonabili a quelle offerte alle persone non disabili. In particolare: |
a | i punti di accesso devono rispondere alle esigenze dei clienti con disabilità sensoriali o motorie; |
b | gli invii spediti da persone ipovedenti o destinati a queste ultime devono essere esentati da spese di porto. |
8 | Il Consiglio federale definisce i servizi postali in dettaglio e stabilisce le prescrizioni d'accesso dopo aver consultato i Cantoni e i Comuni. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 7a Amministrazione federale decentralizzata - (art. 2 cpv. 3 LOGA) |
|
1 | L'Amministrazione federale decentralizzata si compone delle seguenti quattro categorie di unità amministrative: |
a | le commissioni extraparlamentari di cui all'articolo 57a LOGA; |
b | le unità amministrative senza personalità giuridica che la legge ha reso autonome sul piano organizzativo; |
c | gli enti, gli istituti e le fondazioni di diritto pubblico istituiti dalla legge che sono autonomi sul piano giuridico, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato; |
d | le società anonime in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato. |
2 | Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere a e b non sono vincolate a istruzioni per lo svolgimento dei loro compiti, sempre che la legge non disponga altrimenti. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 57a Scopo - 1 Le commissioni extraparlamentari prestano costantemente consulenza al Consiglio federale e all'Amministrazione federale nell'adempimento dei loro compiti. |
|
1 | Le commissioni extraparlamentari prestano costantemente consulenza al Consiglio federale e all'Amministrazione federale nell'adempimento dei loro compiti. |
2 | Esse prendono decisioni in quanto ne siano autorizzate da una legge federale. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 20 Organizzazione - 1 Il Consiglio federale nomina la PostCom, composta da cinque a sette membri, e ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti; non possono far parte degli organi di persone giuridiche che esercitano attività nel settore del mercato postale né essere legati da un rapporto di servizio a tali persone giuridiche. |
|
1 | Il Consiglio federale nomina la PostCom, composta da cinque a sette membri, e ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti; non possono far parte degli organi di persone giuridiche che esercitano attività nel settore del mercato postale né essere legati da un rapporto di servizio a tali persone giuridiche. |
2 | La PostCom è indipendente e per le sue decisioni non sottostà alle istruzioni del Consiglio federale o delle autorità amministrative. |
3 | Essa emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale. |
4 | Emana obiettivi strategici e li sottopone per conoscenza al Consiglio federale. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 20 Organizzazione - 1 Il Consiglio federale nomina la PostCom, composta da cinque a sette membri, e ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti; non possono far parte degli organi di persone giuridiche che esercitano attività nel settore del mercato postale né essere legati da un rapporto di servizio a tali persone giuridiche. |
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1 | Il Consiglio federale nomina la PostCom, composta da cinque a sette membri, e ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti; non possono far parte degli organi di persone giuridiche che esercitano attività nel settore del mercato postale né essere legati da un rapporto di servizio a tali persone giuridiche. |
2 | La PostCom è indipendente e per le sue decisioni non sottostà alle istruzioni del Consiglio federale o delle autorità amministrative. |
3 | Essa emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale. |
4 | Emana obiettivi strategici e li sottopone per conoscenza al Consiglio federale. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 22 Compiti - 1 La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
|
1 | La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
2 | Essa ha i seguenti compiti: |
a | registra i fornitori di servizi (art. 4 cpv. 1); |
b | verifica se le condizioni di lavoro abituali del settore sono rispettate e se vengono svolti negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro (art. 4 cpv. 3 lett. b e c); |
c | decide in caso di controversie relative all'accesso alle caselle postali e al trattamento degli indirizzi (art. 6 e 7); |
d | verifica il rispetto dell'obbligo d'informazione e dell'obbligo di fornire informazioni (art. 9 e 23); |
e | sorveglia il rispetto del mandato legale di servizio universale (art. 13-17); |
f | emana raccomandazioni in caso di previste chiusure e trasferimenti di punti d'accesso con servizio (art. 14 cpv. 6); |
g | garantisce il controllo della qualità dei servizi postali del servizio universale (art. 15); |
h | verifica il rispetto delle prescrizioni legali concernenti i prezzi del servizio universale (art. 92 cpv. 2, secondo periodo Cost., art. 16 cpv. 2 e 18 cpv. 3); |
i | verifica il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale (art. 19); |
j | provvede a istituire l'organo di conciliazione (art. 29); |
k | persegue e giudica le contravvenzioni (art. 31); |
l | osserva l'evoluzione del mercato postale al fine di garantire un'ampia gamma di prestazioni convenienti e di alta qualità in tutte le regioni del Paese; |
m | propone, se del caso, al Consiglio federale provvedimenti adeguati per garantire il servizio universale. |
3 | La PostCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 13 Mandato della Posta - 1 La Posta assicura il servizio universale fornendo i servizi postali di cui agli articoli 14-17. |
|
1 | La Posta assicura il servizio universale fornendo i servizi postali di cui agli articoli 14-17. |
2 | Nell'ambito del mandato del Consiglio federale, essa definisce nelle sue condizioni generali le prestazioni che, per prevenire minacce, per motivi di igiene o per tutelare interessi legittimi, non fornisce o fornisce unicamente a determinate condizioni. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 17 Altri diritti e obblighi della Posta - 1 La Posta emette segni di valore postali; ha il diritto esclusivo di apporvi la scritta «Helvetia». Il Consiglio federale può stabilire che siano emessi segni di valore con sovrapprezzo. |
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1 | La Posta emette segni di valore postali; ha il diritto esclusivo di apporvi la scritta «Helvetia». Il Consiglio federale può stabilire che siano emessi segni di valore con sovrapprezzo. |
2 | La Posta può disporre gratuitamente del suolo pubblico al fine di installarvi cassette postali pubbliche e altri equipaggiamenti necessari per il servizio universale. |
3 | Può, nelle sue condizioni generali, sottrarsi, completamente o parzialmente, alla responsabilità in cui incorre in caso di colpa lieve. |
4 | Nell'organizzare la sua impresa, la Posta tiene conto delle esigenze dei Cantoni. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 24 Vigilanza e provvedimenti - 1 La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
|
1 | La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
2 | Se accerta una violazione del diritto, essa può: |
a | esigere che il fornitore di servizi postali responsabile della violazione vi ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare che tale violazione abbia a ripetersi; |
b | pubblicare in forma adeguata l'accertamento della violazione; |
c | ordinare i provvedimenti necessari per l'adempimento del mandato legale di servizio universale; |
d | completare con oneri, limitare, sospendere o vietare completamente l'attività del fornitore responsabile della violazione; |
e | confiscare gli utili conseguiti illecitamente. |
3 | Nei casi di cui al capoverso 2 lettera a, il fornitore responsabile della violazione deve comunicare alla PostCom le disposizioni prese. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 22 Compiti - 1 La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
|
1 | La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
2 | Essa ha i seguenti compiti: |
a | registra i fornitori di servizi (art. 4 cpv. 1); |
b | verifica se le condizioni di lavoro abituali del settore sono rispettate e se vengono svolti negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro (art. 4 cpv. 3 lett. b e c); |
c | decide in caso di controversie relative all'accesso alle caselle postali e al trattamento degli indirizzi (art. 6 e 7); |
d | verifica il rispetto dell'obbligo d'informazione e dell'obbligo di fornire informazioni (art. 9 e 23); |
e | sorveglia il rispetto del mandato legale di servizio universale (art. 13-17); |
f | emana raccomandazioni in caso di previste chiusure e trasferimenti di punti d'accesso con servizio (art. 14 cpv. 6); |
g | garantisce il controllo della qualità dei servizi postali del servizio universale (art. 15); |
h | verifica il rispetto delle prescrizioni legali concernenti i prezzi del servizio universale (art. 92 cpv. 2, secondo periodo Cost., art. 16 cpv. 2 e 18 cpv. 3); |
i | verifica il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale (art. 19); |
j | provvede a istituire l'organo di conciliazione (art. 29); |
k | persegue e giudica le contravvenzioni (art. 31); |
l | osserva l'evoluzione del mercato postale al fine di garantire un'ampia gamma di prestazioni convenienti e di alta qualità in tutte le regioni del Paese; |
m | propone, se del caso, al Consiglio federale provvedimenti adeguati per garantire il servizio universale. |
3 | La PostCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 24 Vigilanza e provvedimenti - 1 La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
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1 | La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
2 | Se accerta una violazione del diritto, essa può: |
a | esigere che il fornitore di servizi postali responsabile della violazione vi ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare che tale violazione abbia a ripetersi; |
b | pubblicare in forma adeguata l'accertamento della violazione; |
c | ordinare i provvedimenti necessari per l'adempimento del mandato legale di servizio universale; |
d | completare con oneri, limitare, sospendere o vietare completamente l'attività del fornitore responsabile della violazione; |
e | confiscare gli utili conseguiti illecitamente. |
3 | Nei casi di cui al capoverso 2 lettera a, il fornitore responsabile della violazione deve comunicare alla PostCom le disposizioni prese. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 24 Vigilanza e provvedimenti - 1 La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
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1 | La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
2 | Se accerta una violazione del diritto, essa può: |
a | esigere che il fornitore di servizi postali responsabile della violazione vi ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare che tale violazione abbia a ripetersi; |
b | pubblicare in forma adeguata l'accertamento della violazione; |
c | ordinare i provvedimenti necessari per l'adempimento del mandato legale di servizio universale; |
d | completare con oneri, limitare, sospendere o vietare completamente l'attività del fornitore responsabile della violazione; |
e | confiscare gli utili conseguiti illecitamente. |
3 | Nei casi di cui al capoverso 2 lettera a, il fornitore responsabile della violazione deve comunicare alla PostCom le disposizioni prese. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 24 Vigilanza e provvedimenti - 1 La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
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1 | La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
2 | Se accerta una violazione del diritto, essa può: |
a | esigere che il fornitore di servizi postali responsabile della violazione vi ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare che tale violazione abbia a ripetersi; |
b | pubblicare in forma adeguata l'accertamento della violazione; |
c | ordinare i provvedimenti necessari per l'adempimento del mandato legale di servizio universale; |
d | completare con oneri, limitare, sospendere o vietare completamente l'attività del fornitore responsabile della violazione; |
e | confiscare gli utili conseguiti illecitamente. |
3 | Nei casi di cui al capoverso 2 lettera a, il fornitore responsabile della violazione deve comunicare alla PostCom le disposizioni prese. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 22 Compiti - 1 La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
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1 | La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
2 | Essa ha i seguenti compiti: |
a | registra i fornitori di servizi (art. 4 cpv. 1); |
b | verifica se le condizioni di lavoro abituali del settore sono rispettate e se vengono svolti negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro (art. 4 cpv. 3 lett. b e c); |
c | decide in caso di controversie relative all'accesso alle caselle postali e al trattamento degli indirizzi (art. 6 e 7); |
d | verifica il rispetto dell'obbligo d'informazione e dell'obbligo di fornire informazioni (art. 9 e 23); |
e | sorveglia il rispetto del mandato legale di servizio universale (art. 13-17); |
f | emana raccomandazioni in caso di previste chiusure e trasferimenti di punti d'accesso con servizio (art. 14 cpv. 6); |
g | garantisce il controllo della qualità dei servizi postali del servizio universale (art. 15); |
h | verifica il rispetto delle prescrizioni legali concernenti i prezzi del servizio universale (art. 92 cpv. 2, secondo periodo Cost., art. 16 cpv. 2 e 18 cpv. 3); |
i | verifica il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale (art. 19); |
j | provvede a istituire l'organo di conciliazione (art. 29); |
k | persegue e giudica le contravvenzioni (art. 31); |
l | osserva l'evoluzione del mercato postale al fine di garantire un'ampia gamma di prestazioni convenienti e di alta qualità in tutte le regioni del Paese; |
m | propone, se del caso, al Consiglio federale provvedimenti adeguati per garantire il servizio universale. |
3 | La PostCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale. |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 2 Forma giuridica e ditta - 1 La Posta è una società anonima di diritto speciale. |
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1 | La Posta è una società anonima di diritto speciale. |
2 | È iscritta nel registro di commercio con la ditta «Die Schweizerische Post AG, La Poste Suisse SA, La Posta Svizzera SA, La Posta Svizra SA». |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 13 Trasformazione della forma giuridica - 1 L'ente autonomo è trasformato in una società anonima di diritto speciale conformemente alle disposizioni della presente legge. I rapporti giuridici non ne risultano modificati. |
|
1 | L'ente autonomo è trasformato in una società anonima di diritto speciale conformemente alle disposizioni della presente legge. I rapporti giuridici non ne risultano modificati. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce la data della trasformazione. Prima della trasformazione consulta le commissioni competenti dell'Assemblea federale. Prende le decisioni necessarie per realizzare la trasformazione, segnatamente: |
a | decide il bilancio d'apertura della società anonima; |
b | nomina il consiglio d'amministrazione della società anonima, ne designa il presidente e delibera in merito al primo statuto; |
c | sceglie l'ufficio di revisione. |
3 | Con la decisione concernente il bilancio d'apertura il Consiglio federale approva la chiusura dei conti e l'ultima relazione di bilancio dell'ente; il consiglio d'amministrazione gli presenta una proposta. |
4 | Con la decisione concernente il bilancio d'apertura il Consiglio federale può convertire il capitale di dotazione dell'ente in capitale proprio della società anonima, al fine di raggiungere una quota di capitale proprio adeguata. Il consuntivo della Confederazione e il bilancio della Posta sono adeguati di conseguenza. |
5 | Il consiglio d'amministrazione dell'ente prepara la trasformazione della forma giuridica nonché lo scorporo di PostFinance e il trasferimento di patrimonio a PostFinance. Al momento della trasformazione il consiglio d'amministrazione della società anonima emana il regolamento di organizzazione e adempie gli altri compiti assegnatigli dal Codice delle obbligazioni10 e dallo statuto. |
6 | La società anonima riprende quale datore di lavoro i rapporti d'impiego esistenti. I rapporti d'impiego del personale retti dal diritto pubblico sono trasformati in rapporti d'impiego di diritto privato al momento dell'entrata in vigore di un nuovo contratto collettivo di lavoro, al più tardi però due anni dopo la trasformazione della forma giuridica. |
7 | Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici connesse alla trasformazione della forma giuridica sono esenti da tasse ed emolumenti. |
8 | Le disposizioni della legge del 3 ottobre 200311 sulla fusione non sono applicabili alla trasformazione dell'ente in una società anonima. |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 13 Trasformazione della forma giuridica - 1 L'ente autonomo è trasformato in una società anonima di diritto speciale conformemente alle disposizioni della presente legge. I rapporti giuridici non ne risultano modificati. |
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1 | L'ente autonomo è trasformato in una società anonima di diritto speciale conformemente alle disposizioni della presente legge. I rapporti giuridici non ne risultano modificati. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce la data della trasformazione. Prima della trasformazione consulta le commissioni competenti dell'Assemblea federale. Prende le decisioni necessarie per realizzare la trasformazione, segnatamente: |
a | decide il bilancio d'apertura della società anonima; |
b | nomina il consiglio d'amministrazione della società anonima, ne designa il presidente e delibera in merito al primo statuto; |
c | sceglie l'ufficio di revisione. |
3 | Con la decisione concernente il bilancio d'apertura il Consiglio federale approva la chiusura dei conti e l'ultima relazione di bilancio dell'ente; il consiglio d'amministrazione gli presenta una proposta. |
4 | Con la decisione concernente il bilancio d'apertura il Consiglio federale può convertire il capitale di dotazione dell'ente in capitale proprio della società anonima, al fine di raggiungere una quota di capitale proprio adeguata. Il consuntivo della Confederazione e il bilancio della Posta sono adeguati di conseguenza. |
5 | Il consiglio d'amministrazione dell'ente prepara la trasformazione della forma giuridica nonché lo scorporo di PostFinance e il trasferimento di patrimonio a PostFinance. Al momento della trasformazione il consiglio d'amministrazione della società anonima emana il regolamento di organizzazione e adempie gli altri compiti assegnatigli dal Codice delle obbligazioni10 e dallo statuto. |
6 | La società anonima riprende quale datore di lavoro i rapporti d'impiego esistenti. I rapporti d'impiego del personale retti dal diritto pubblico sono trasformati in rapporti d'impiego di diritto privato al momento dell'entrata in vigore di un nuovo contratto collettivo di lavoro, al più tardi però due anni dopo la trasformazione della forma giuridica. |
7 | Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici connesse alla trasformazione della forma giuridica sono esenti da tasse ed emolumenti. |
8 | Le disposizioni della legge del 3 ottobre 200311 sulla fusione non sono applicabili alla trasformazione dell'ente in una società anonima. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 1 Oggetto e scopo - 1 La presente legge disciplina: |
|
1 | La presente legge disciplina: |
a | la fornitura a titolo professionale di servizi postali; |
b | il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti da parte della Posta Svizzera (Posta). |
2 | Essa si prefigge di offrire alla popolazione e all'economia un'ampia gamma di servizi postali convenienti e di alta qualità nonché il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti. |
3 | Intende in particolare: |
a | garantire a tutti i gruppi della popolazione e in tutte le regioni del Paese un servizio universale sufficiente e a prezzi convenienti, fornendo: |
a1 | servizi postali, |
a2 | prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti; |
b | istituire le condizioni quadro per una concorrenza efficace in materia di servizi postali. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 2 Definizioni - Nella presente legge si intende per: |
|
a | servizi postali: l'accettazione, la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione di invii postali; |
b | invii postali: invii indirizzati, nella forma definitiva al momento in cui vengono presi in consegna da un fornitore di servizi postali, segnatamente lettere, pacchi, giornali e periodici; |
c | lettere: invii postali di 2 cm di spessore al massimo e di peso non superiore a 2 kg; |
d | pacchi: invii postali di oltre 2 cm di spessore e fino a 30 kg di peso; |
e | giornali e periodici: pubblicazioni, edite a scadenza regolare in forma cartacea e destinate a un largo pubblico di lettori; |
f | traffico dei pagamenti: versamenti, pagamenti e trasferimenti. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 14 Portata - 1 La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. |
|
1 | La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. |
2 | Essa prende in consegna nei suoi punti d'accesso i seguenti invii: |
a | lettere per la Svizzera e per l'estero; |
b | pacchi per la Svizzera e per l'estero. |
3 | La Posta distribuisce tutti gli invii postali di cui al capoverso 1 almeno cinque giorni alla settimana. I quotidiani in abbonamento vengono distribuiti sei giorni alla settimana. La distribuzione a domicilio è garantita in tutti gli insediamenti abitati tutto l'anno. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le economie domestiche raggiungibili soltanto con estrema difficoltà. |
4 | Il Consiglio federale può inoltre prevedere anche forme alternative di distribuzione. Se la distribuzione avviene mediante forme alternative, la Posta garantisce anche in questo caso la confidenzialità e la sicurezza delle sue prestazioni. |
5 | La Posta garantisce una rete capillare di punti di accesso in tutto il Paese. Quest'ultima comprende: |
a | una rete capillare di uffici postali e di agenzie in tutto il Paese che garantisce l'accessibilità delle prestazioni del servizio universale a tutti i gruppi della popolazione in tutte le regioni del Paese, a una distanza ragionevole; |
b | cassette postali pubbliche in quantità sufficiente, ma almeno una cassetta postale per località. |
6 | Prima di chiudere o di trasferire un punto d'accesso con servizio, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si sforza di trovare una soluzione di comune accordo. Il Comune interessato può adire la PostCom. Il Consiglio federale prevede a tal fine una procedura di conciliazione. |
7 | I servizi postali devono essere offerti in modo da consentire alle persone disabili di usufruirne a condizioni qualitativamente, quantitativamente ed economicamente paragonabili a quelle offerte alle persone non disabili. In particolare: |
a | i punti di accesso devono rispondere alle esigenze dei clienti con disabilità sensoriali o motorie; |
b | gli invii spediti da persone ipovedenti o destinati a queste ultime devono essere esentati da spese di porto. |
8 | Il Consiglio federale definisce i servizi postali in dettaglio e stabilisce le prescrizioni d'accesso dopo aver consultato i Cantoni e i Comuni. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 17 Altri diritti e obblighi della Posta - 1 La Posta emette segni di valore postali; ha il diritto esclusivo di apporvi la scritta «Helvetia». Il Consiglio federale può stabilire che siano emessi segni di valore con sovrapprezzo. |
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1 | La Posta emette segni di valore postali; ha il diritto esclusivo di apporvi la scritta «Helvetia». Il Consiglio federale può stabilire che siano emessi segni di valore con sovrapprezzo. |
2 | La Posta può disporre gratuitamente del suolo pubblico al fine di installarvi cassette postali pubbliche e altri equipaggiamenti necessari per il servizio universale. |
3 | Può, nelle sue condizioni generali, sottrarsi, completamente o parzialmente, alla responsabilità in cui incorre in caso di colpa lieve. |
4 | Nell'organizzare la sua impresa, la Posta tiene conto delle esigenze dei Cantoni. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 13 Mandato della Posta - 1 La Posta assicura il servizio universale fornendo i servizi postali di cui agli articoli 14-17. |
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1 | La Posta assicura il servizio universale fornendo i servizi postali di cui agli articoli 14-17. |
2 | Nell'ambito del mandato del Consiglio federale, essa definisce nelle sue condizioni generali le prestazioni che, per prevenire minacce, per motivi di igiene o per tutelare interessi legittimi, non fornisce o fornisce unicamente a determinate condizioni. |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 6 Azionisti - La Confederazione è azionista della Posta. Deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 14 Portata - 1 La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. |
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1 | La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. |
2 | Essa prende in consegna nei suoi punti d'accesso i seguenti invii: |
a | lettere per la Svizzera e per l'estero; |
b | pacchi per la Svizzera e per l'estero. |
3 | La Posta distribuisce tutti gli invii postali di cui al capoverso 1 almeno cinque giorni alla settimana. I quotidiani in abbonamento vengono distribuiti sei giorni alla settimana. La distribuzione a domicilio è garantita in tutti gli insediamenti abitati tutto l'anno. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le economie domestiche raggiungibili soltanto con estrema difficoltà. |
4 | Il Consiglio federale può inoltre prevedere anche forme alternative di distribuzione. Se la distribuzione avviene mediante forme alternative, la Posta garantisce anche in questo caso la confidenzialità e la sicurezza delle sue prestazioni. |
5 | La Posta garantisce una rete capillare di punti di accesso in tutto il Paese. Quest'ultima comprende: |
a | una rete capillare di uffici postali e di agenzie in tutto il Paese che garantisce l'accessibilità delle prestazioni del servizio universale a tutti i gruppi della popolazione in tutte le regioni del Paese, a una distanza ragionevole; |
b | cassette postali pubbliche in quantità sufficiente, ma almeno una cassetta postale per località. |
6 | Prima di chiudere o di trasferire un punto d'accesso con servizio, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si sforza di trovare una soluzione di comune accordo. Il Comune interessato può adire la PostCom. Il Consiglio federale prevede a tal fine una procedura di conciliazione. |
7 | I servizi postali devono essere offerti in modo da consentire alle persone disabili di usufruirne a condizioni qualitativamente, quantitativamente ed economicamente paragonabili a quelle offerte alle persone non disabili. In particolare: |
a | i punti di accesso devono rispondere alle esigenze dei clienti con disabilità sensoriali o motorie; |
b | gli invii spediti da persone ipovedenti o destinati a queste ultime devono essere esentati da spese di porto. |
8 | Il Consiglio federale definisce i servizi postali in dettaglio e stabilisce le prescrizioni d'accesso dopo aver consultato i Cantoni e i Comuni. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 14 Portata - 1 La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. |
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1 | La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. |
2 | Essa prende in consegna nei suoi punti d'accesso i seguenti invii: |
a | lettere per la Svizzera e per l'estero; |
b | pacchi per la Svizzera e per l'estero. |
3 | La Posta distribuisce tutti gli invii postali di cui al capoverso 1 almeno cinque giorni alla settimana. I quotidiani in abbonamento vengono distribuiti sei giorni alla settimana. La distribuzione a domicilio è garantita in tutti gli insediamenti abitati tutto l'anno. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le economie domestiche raggiungibili soltanto con estrema difficoltà. |
4 | Il Consiglio federale può inoltre prevedere anche forme alternative di distribuzione. Se la distribuzione avviene mediante forme alternative, la Posta garantisce anche in questo caso la confidenzialità e la sicurezza delle sue prestazioni. |
5 | La Posta garantisce una rete capillare di punti di accesso in tutto il Paese. Quest'ultima comprende: |
a | una rete capillare di uffici postali e di agenzie in tutto il Paese che garantisce l'accessibilità delle prestazioni del servizio universale a tutti i gruppi della popolazione in tutte le regioni del Paese, a una distanza ragionevole; |
b | cassette postali pubbliche in quantità sufficiente, ma almeno una cassetta postale per località. |
6 | Prima di chiudere o di trasferire un punto d'accesso con servizio, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si sforza di trovare una soluzione di comune accordo. Il Comune interessato può adire la PostCom. Il Consiglio federale prevede a tal fine una procedura di conciliazione. |
7 | I servizi postali devono essere offerti in modo da consentire alle persone disabili di usufruirne a condizioni qualitativamente, quantitativamente ed economicamente paragonabili a quelle offerte alle persone non disabili. In particolare: |
a | i punti di accesso devono rispondere alle esigenze dei clienti con disabilità sensoriali o motorie; |
b | gli invii spediti da persone ipovedenti o destinati a queste ultime devono essere esentati da spese di porto. |
8 | Il Consiglio federale definisce i servizi postali in dettaglio e stabilisce le prescrizioni d'accesso dopo aver consultato i Cantoni e i Comuni. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 29 Offerta - 1 Il servizio universale in Svizzera nel settore dei servizi postali comprende almeno l'offerta per il trasporto dei seguenti invii postali indirizzati: |
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1 | Il servizio universale in Svizzera nel settore dei servizi postali comprende almeno l'offerta per il trasporto dei seguenti invii postali indirizzati: |
a | lettere fino a 1 kg e pacchi fino a 20 kg che, a seconda dell'affrancatura, sono distribuiti come invio unico: |
a1 | il primo giorno feriale successivo al giorno della presa in consegna, oppure |
a2 | entro il terzo giorno feriale successivo al giorno della presa in consegna; |
b | lettere fino a 1 kg e pacchi fino a 20 kg distribuiti come invii di massa; |
c | giornali e periodici in abbonamento con distribuzione regolare; |
d | atti giudiziari ed esecutivi con ricevuta e successiva trasmissione della ricevuta al mittente. |
2 | Il servizio universale transfrontaliero nel settore dei servizi postali comprende almeno l'offerta per il trasporto all'estero dei seguenti invii postali indirizzati: |
a | lettere fino a 2 kg e pacchi fino a 20 kg distribuiti come invio singolo; |
b | lettere fino a 2 kg e pacchi fino a 20 kg distribuiti come invii di massa.10 |
2bis | La somma della lunghezza, della larghezza e dell'altezza delle lettere di cui al capoverso 2 può essere al massimo di 90 cm, e nessun lato può superare i 60 cm.11 |
3 | La Posta offre ai mittenti i seguenti servizi: |
a | ricevuta; |
b | rinvio. |
3bis | Gli invii postali per i quali il mittente richiede una ricevuta sono considerati ricevuti ai sensi del contratto per il trasporto se il destinatario, o un'altra persona autorizzata a ricevere l'invio conformemente alle condizioni generali della Posta, conferma su carta o su un apparecchio elettronico di rilevazione usato dalla Posta che un determinato invio gli è stato consegnato. Il mittente deve avere la possibilità di escludere la consegna a persone minori di sedici anni senza sovrapprezzo. Nel caso di una ricevuta elettronica occorre garantire, mediante le opportune misure tecniche e organizzative, che il livello della protezione contro la falsificazione e la contraffazione della ricevuta corrisponda a quello della ricevuta cartacea.13 |
4 | La Posta offre ai destinatari i seguenti servizi: |
a | rispedizione; |
b | deviazione; |
c | trattenimento. |
4bis | La Posta può prevedere un'offerta in virtù della quale i destinatari possono autorizzare per via elettronica la Posta a recapitare direttamente nella cassetta delle lettere o nella casella postale un invio postale ben definito per il quale il mittente richiede una ricevuta. Il mittente che agisce in adempimento di compiti di diritto pubblico deve avere la possibilità, senza sovrapprezzo, di escludere che si faccia uso di questa offerta per la distribuzione dei propri invii. L'autorizzazione elettronica è equiparata ai sensi del contratto per il trasporto alla ricevuta di cui al capoverso 3 lettera a.14 |
5 | Per invio unico si intendono gli invii postali che il mittente affida alla Posta affinché quest'ultima li trasporti secondo le proprie condizioni generali. |
6 | Per invio di massa si intendono gli invii postali per i quali il mittente conclude con la Posta un contratto scritto per il trasporto secondo condizioni individuali. |
7 | I giorni feriali e di consegna sono dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi ordinari. |
8 | Non fanno parte dell'offerta del servizio universale gli invii espressi e per corriere. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 35 Invii esclusi dal trasporto - 1 La Posta può escludere dal trasporto gli invii postali di cui all'articolo 29 se questi contengono: |
|
1 | La Posta può escludere dal trasporto gli invii postali di cui all'articolo 29 se questi contengono: |
a | merci pericolose in quantità superiore al limite legale; |
b | merci il cui trasporto o consumo è illegale; oppure |
c | merci che potrebbero ferire persone o causare danni a cose. |
2 | Nelle proprie condizioni generali la Posta specifica gli invii postali esclusi dal trasporto. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 14 Portata - 1 La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. |
|
1 | La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. |
2 | Essa prende in consegna nei suoi punti d'accesso i seguenti invii: |
a | lettere per la Svizzera e per l'estero; |
b | pacchi per la Svizzera e per l'estero. |
3 | La Posta distribuisce tutti gli invii postali di cui al capoverso 1 almeno cinque giorni alla settimana. I quotidiani in abbonamento vengono distribuiti sei giorni alla settimana. La distribuzione a domicilio è garantita in tutti gli insediamenti abitati tutto l'anno. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le economie domestiche raggiungibili soltanto con estrema difficoltà. |
4 | Il Consiglio federale può inoltre prevedere anche forme alternative di distribuzione. Se la distribuzione avviene mediante forme alternative, la Posta garantisce anche in questo caso la confidenzialità e la sicurezza delle sue prestazioni. |
5 | La Posta garantisce una rete capillare di punti di accesso in tutto il Paese. Quest'ultima comprende: |
a | una rete capillare di uffici postali e di agenzie in tutto il Paese che garantisce l'accessibilità delle prestazioni del servizio universale a tutti i gruppi della popolazione in tutte le regioni del Paese, a una distanza ragionevole; |
b | cassette postali pubbliche in quantità sufficiente, ma almeno una cassetta postale per località. |
6 | Prima di chiudere o di trasferire un punto d'accesso con servizio, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si sforza di trovare una soluzione di comune accordo. Il Comune interessato può adire la PostCom. Il Consiglio federale prevede a tal fine una procedura di conciliazione. |
7 | I servizi postali devono essere offerti in modo da consentire alle persone disabili di usufruirne a condizioni qualitativamente, quantitativamente ed economicamente paragonabili a quelle offerte alle persone non disabili. In particolare: |
a | i punti di accesso devono rispondere alle esigenze dei clienti con disabilità sensoriali o motorie; |
b | gli invii spediti da persone ipovedenti o destinati a queste ultime devono essere esentati da spese di porto. |
8 | Il Consiglio federale definisce i servizi postali in dettaglio e stabilisce le prescrizioni d'accesso dopo aver consultato i Cantoni e i Comuni. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 33 Raggiungibilità - 1 La Posta gestisce una rete capillare di uffici e agenzie postali in tutto il Paese. |
|
1 | La Posta gestisce una rete capillare di uffici e agenzie postali in tutto il Paese. |
2 | In ogni regione di pianificazione deve esserci almeno un ufficio postale. |
3 | Nel definire gli orari di apertura al pubblico, la Posta tiene conto delle esigenze locali della popolazione e dell'economia. |
4 | La rete di uffici e agenzie postali deve garantire che il 90 per cento della popolazione residente permanente di un Cantone possa raggiungere, a piedi o con i mezzi pubblici, un ufficio o un'agenzia postale nell'arco di 20 minuti. Se la Posta offre un servizio a domicilio, questo arco di tempo è di 30 minuti.22 |
5 | Per servizio a domicilio s'intende la presa in consegna presso il mittente di invii postali di cui all'articolo 29 capoversi 1 lettera a e 2 lettera a. |
5bis | Nelle regioni urbane e negli agglomerati secondo la statistica federale deve essere garantito almeno un punto d'accesso con servizio. Ogni volta che è superata la soglia di 15 000 abitanti o occupati, deve essere gestito un ulteriore punto d'accesso con servizio.23 |
6 | Il metodo per misurare la raggiungibilità deve essere scientificamente riconosciuto e certificato da un organo indipendente. Deve inoltre tenere conto dello stato della tecnica. |
7 | La PostCom approva i metodi e gli strumenti di misurazione. |
8 | La Posta e i Cantoni intrattengono un dialogo regolare sulla pianificazione e sul coordinamento della rete di uffici e agenzie postali nel rispettivo territorio cantonale. I Cantoni assicurano la comunicazione con i propri Comuni.24 |
9 | La Posta mette a disposizione in Internet un sistema interattivo dotato di funzione di ricerca e di una mappa, il quale fornisce informazioni sull'ubicazione dei punti d'accesso.25 |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 33 Raggiungibilità - 1 La Posta gestisce una rete capillare di uffici e agenzie postali in tutto il Paese. |
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1 | La Posta gestisce una rete capillare di uffici e agenzie postali in tutto il Paese. |
2 | In ogni regione di pianificazione deve esserci almeno un ufficio postale. |
3 | Nel definire gli orari di apertura al pubblico, la Posta tiene conto delle esigenze locali della popolazione e dell'economia. |
4 | La rete di uffici e agenzie postali deve garantire che il 90 per cento della popolazione residente permanente di un Cantone possa raggiungere, a piedi o con i mezzi pubblici, un ufficio o un'agenzia postale nell'arco di 20 minuti. Se la Posta offre un servizio a domicilio, questo arco di tempo è di 30 minuti.22 |
5 | Per servizio a domicilio s'intende la presa in consegna presso il mittente di invii postali di cui all'articolo 29 capoversi 1 lettera a e 2 lettera a. |
5bis | Nelle regioni urbane e negli agglomerati secondo la statistica federale deve essere garantito almeno un punto d'accesso con servizio. Ogni volta che è superata la soglia di 15 000 abitanti o occupati, deve essere gestito un ulteriore punto d'accesso con servizio.23 |
6 | Il metodo per misurare la raggiungibilità deve essere scientificamente riconosciuto e certificato da un organo indipendente. Deve inoltre tenere conto dello stato della tecnica. |
7 | La PostCom approva i metodi e gli strumenti di misurazione. |
8 | La Posta e i Cantoni intrattengono un dialogo regolare sulla pianificazione e sul coordinamento della rete di uffici e agenzie postali nel rispettivo territorio cantonale. I Cantoni assicurano la comunicazione con i propri Comuni.24 |
9 | La Posta mette a disposizione in Internet un sistema interattivo dotato di funzione di ricerca e di una mappa, il quale fornisce informazioni sull'ubicazione dei punti d'accesso.25 |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 34 Procedura in caso di chiusura o trasferimento di un ufficio o un'agenzia postale - 1 Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
|
1 | Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
2 | La Posta informa il servizio cantonale competente circa l'avvio dei colloqui e l'esito della procedura. |
3 | In assenza di una soluzione di comune accordo, le autorità dei Comuni interessati possono adire la PostCom entro 30 giorni dalla notificazione della decisione della Posta. |
4 | La PostCom conduce una procedura di conciliazione tra la Posta e le autorità dei Comuni in questione. Può invitare i servizi interessati ad una trattativa e dare ai Cantoni interessati la possibilità di prendere posizione.27 |
5 | Un volta adita, la PostCom rivolge entro sei mesi una raccomandazione alla Posta. Nel far ciò, verifica se: |
a | la Posta si è attenuta a quanto previsto nel capoverso 1; |
b | sono soddisfatti i requisiti di raggiungibilità di cui agli articoli 33 e 44; e |
c | la decisione della Posta tiene conto delle caratteristiche regionali. |
6 | La procedura è gratuita. |
7 | Tenendo conto della raccomandazione della PostCom, la Posta decide in via definitiva se chiudere o trasferire l'ufficio o l'agenzia postale in questione. |
8 | La Posta non può chiudere né trasferire l'ufficio o l'agenzia postale prima che sia stata notificata la raccomandazione della PostCom. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 14 Portata - 1 La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. |
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1 | La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. |
2 | Essa prende in consegna nei suoi punti d'accesso i seguenti invii: |
a | lettere per la Svizzera e per l'estero; |
b | pacchi per la Svizzera e per l'estero. |
3 | La Posta distribuisce tutti gli invii postali di cui al capoverso 1 almeno cinque giorni alla settimana. I quotidiani in abbonamento vengono distribuiti sei giorni alla settimana. La distribuzione a domicilio è garantita in tutti gli insediamenti abitati tutto l'anno. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le economie domestiche raggiungibili soltanto con estrema difficoltà. |
4 | Il Consiglio federale può inoltre prevedere anche forme alternative di distribuzione. Se la distribuzione avviene mediante forme alternative, la Posta garantisce anche in questo caso la confidenzialità e la sicurezza delle sue prestazioni. |
5 | La Posta garantisce una rete capillare di punti di accesso in tutto il Paese. Quest'ultima comprende: |
a | una rete capillare di uffici postali e di agenzie in tutto il Paese che garantisce l'accessibilità delle prestazioni del servizio universale a tutti i gruppi della popolazione in tutte le regioni del Paese, a una distanza ragionevole; |
b | cassette postali pubbliche in quantità sufficiente, ma almeno una cassetta postale per località. |
6 | Prima di chiudere o di trasferire un punto d'accesso con servizio, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si sforza di trovare una soluzione di comune accordo. Il Comune interessato può adire la PostCom. Il Consiglio federale prevede a tal fine una procedura di conciliazione. |
7 | I servizi postali devono essere offerti in modo da consentire alle persone disabili di usufruirne a condizioni qualitativamente, quantitativamente ed economicamente paragonabili a quelle offerte alle persone non disabili. In particolare: |
a | i punti di accesso devono rispondere alle esigenze dei clienti con disabilità sensoriali o motorie; |
b | gli invii spediti da persone ipovedenti o destinati a queste ultime devono essere esentati da spese di porto. |
8 | Il Consiglio federale definisce i servizi postali in dettaglio e stabilisce le prescrizioni d'accesso dopo aver consultato i Cantoni e i Comuni. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 33 Raggiungibilità - 1 La Posta gestisce una rete capillare di uffici e agenzie postali in tutto il Paese. |
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1 | La Posta gestisce una rete capillare di uffici e agenzie postali in tutto il Paese. |
2 | In ogni regione di pianificazione deve esserci almeno un ufficio postale. |
3 | Nel definire gli orari di apertura al pubblico, la Posta tiene conto delle esigenze locali della popolazione e dell'economia. |
4 | La rete di uffici e agenzie postali deve garantire che il 90 per cento della popolazione residente permanente di un Cantone possa raggiungere, a piedi o con i mezzi pubblici, un ufficio o un'agenzia postale nell'arco di 20 minuti. Se la Posta offre un servizio a domicilio, questo arco di tempo è di 30 minuti.22 |
5 | Per servizio a domicilio s'intende la presa in consegna presso il mittente di invii postali di cui all'articolo 29 capoversi 1 lettera a e 2 lettera a. |
5bis | Nelle regioni urbane e negli agglomerati secondo la statistica federale deve essere garantito almeno un punto d'accesso con servizio. Ogni volta che è superata la soglia di 15 000 abitanti o occupati, deve essere gestito un ulteriore punto d'accesso con servizio.23 |
6 | Il metodo per misurare la raggiungibilità deve essere scientificamente riconosciuto e certificato da un organo indipendente. Deve inoltre tenere conto dello stato della tecnica. |
7 | La PostCom approva i metodi e gli strumenti di misurazione. |
8 | La Posta e i Cantoni intrattengono un dialogo regolare sulla pianificazione e sul coordinamento della rete di uffici e agenzie postali nel rispettivo territorio cantonale. I Cantoni assicurano la comunicazione con i propri Comuni.24 |
9 | La Posta mette a disposizione in Internet un sistema interattivo dotato di funzione di ricerca e di una mappa, il quale fornisce informazioni sull'ubicazione dei punti d'accesso.25 |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 34 Procedura in caso di chiusura o trasferimento di un ufficio o un'agenzia postale - 1 Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
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1 | Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
2 | La Posta informa il servizio cantonale competente circa l'avvio dei colloqui e l'esito della procedura. |
3 | In assenza di una soluzione di comune accordo, le autorità dei Comuni interessati possono adire la PostCom entro 30 giorni dalla notificazione della decisione della Posta. |
4 | La PostCom conduce una procedura di conciliazione tra la Posta e le autorità dei Comuni in questione. Può invitare i servizi interessati ad una trattativa e dare ai Cantoni interessati la possibilità di prendere posizione.27 |
5 | Un volta adita, la PostCom rivolge entro sei mesi una raccomandazione alla Posta. Nel far ciò, verifica se: |
a | la Posta si è attenuta a quanto previsto nel capoverso 1; |
b | sono soddisfatti i requisiti di raggiungibilità di cui agli articoli 33 e 44; e |
c | la decisione della Posta tiene conto delle caratteristiche regionali. |
6 | La procedura è gratuita. |
7 | Tenendo conto della raccomandazione della PostCom, la Posta decide in via definitiva se chiudere o trasferire l'ufficio o l'agenzia postale in questione. |
8 | La Posta non può chiudere né trasferire l'ufficio o l'agenzia postale prima che sia stata notificata la raccomandazione della PostCom. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 33 Raggiungibilità - 1 La Posta gestisce una rete capillare di uffici e agenzie postali in tutto il Paese. |
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1 | La Posta gestisce una rete capillare di uffici e agenzie postali in tutto il Paese. |
2 | In ogni regione di pianificazione deve esserci almeno un ufficio postale. |
3 | Nel definire gli orari di apertura al pubblico, la Posta tiene conto delle esigenze locali della popolazione e dell'economia. |
4 | La rete di uffici e agenzie postali deve garantire che il 90 per cento della popolazione residente permanente di un Cantone possa raggiungere, a piedi o con i mezzi pubblici, un ufficio o un'agenzia postale nell'arco di 20 minuti. Se la Posta offre un servizio a domicilio, questo arco di tempo è di 30 minuti.22 |
5 | Per servizio a domicilio s'intende la presa in consegna presso il mittente di invii postali di cui all'articolo 29 capoversi 1 lettera a e 2 lettera a. |
5bis | Nelle regioni urbane e negli agglomerati secondo la statistica federale deve essere garantito almeno un punto d'accesso con servizio. Ogni volta che è superata la soglia di 15 000 abitanti o occupati, deve essere gestito un ulteriore punto d'accesso con servizio.23 |
6 | Il metodo per misurare la raggiungibilità deve essere scientificamente riconosciuto e certificato da un organo indipendente. Deve inoltre tenere conto dello stato della tecnica. |
7 | La PostCom approva i metodi e gli strumenti di misurazione. |
8 | La Posta e i Cantoni intrattengono un dialogo regolare sulla pianificazione e sul coordinamento della rete di uffici e agenzie postali nel rispettivo territorio cantonale. I Cantoni assicurano la comunicazione con i propri Comuni.24 |
9 | La Posta mette a disposizione in Internet un sistema interattivo dotato di funzione di ricerca e di una mappa, il quale fornisce informazioni sull'ubicazione dei punti d'accesso.25 |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 14 Portata - 1 La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. |
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1 | La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. |
2 | Essa prende in consegna nei suoi punti d'accesso i seguenti invii: |
a | lettere per la Svizzera e per l'estero; |
b | pacchi per la Svizzera e per l'estero. |
3 | La Posta distribuisce tutti gli invii postali di cui al capoverso 1 almeno cinque giorni alla settimana. I quotidiani in abbonamento vengono distribuiti sei giorni alla settimana. La distribuzione a domicilio è garantita in tutti gli insediamenti abitati tutto l'anno. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le economie domestiche raggiungibili soltanto con estrema difficoltà. |
4 | Il Consiglio federale può inoltre prevedere anche forme alternative di distribuzione. Se la distribuzione avviene mediante forme alternative, la Posta garantisce anche in questo caso la confidenzialità e la sicurezza delle sue prestazioni. |
5 | La Posta garantisce una rete capillare di punti di accesso in tutto il Paese. Quest'ultima comprende: |
a | una rete capillare di uffici postali e di agenzie in tutto il Paese che garantisce l'accessibilità delle prestazioni del servizio universale a tutti i gruppi della popolazione in tutte le regioni del Paese, a una distanza ragionevole; |
b | cassette postali pubbliche in quantità sufficiente, ma almeno una cassetta postale per località. |
6 | Prima di chiudere o di trasferire un punto d'accesso con servizio, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si sforza di trovare una soluzione di comune accordo. Il Comune interessato può adire la PostCom. Il Consiglio federale prevede a tal fine una procedura di conciliazione. |
7 | I servizi postali devono essere offerti in modo da consentire alle persone disabili di usufruirne a condizioni qualitativamente, quantitativamente ed economicamente paragonabili a quelle offerte alle persone non disabili. In particolare: |
a | i punti di accesso devono rispondere alle esigenze dei clienti con disabilità sensoriali o motorie; |
b | gli invii spediti da persone ipovedenti o destinati a queste ultime devono essere esentati da spese di porto. |
8 | Il Consiglio federale definisce i servizi postali in dettaglio e stabilisce le prescrizioni d'accesso dopo aver consultato i Cantoni e i Comuni. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 14 Portata - 1 La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. |
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1 | La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. |
2 | Essa prende in consegna nei suoi punti d'accesso i seguenti invii: |
a | lettere per la Svizzera e per l'estero; |
b | pacchi per la Svizzera e per l'estero. |
3 | La Posta distribuisce tutti gli invii postali di cui al capoverso 1 almeno cinque giorni alla settimana. I quotidiani in abbonamento vengono distribuiti sei giorni alla settimana. La distribuzione a domicilio è garantita in tutti gli insediamenti abitati tutto l'anno. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le economie domestiche raggiungibili soltanto con estrema difficoltà. |
4 | Il Consiglio federale può inoltre prevedere anche forme alternative di distribuzione. Se la distribuzione avviene mediante forme alternative, la Posta garantisce anche in questo caso la confidenzialità e la sicurezza delle sue prestazioni. |
5 | La Posta garantisce una rete capillare di punti di accesso in tutto il Paese. Quest'ultima comprende: |
a | una rete capillare di uffici postali e di agenzie in tutto il Paese che garantisce l'accessibilità delle prestazioni del servizio universale a tutti i gruppi della popolazione in tutte le regioni del Paese, a una distanza ragionevole; |
b | cassette postali pubbliche in quantità sufficiente, ma almeno una cassetta postale per località. |
6 | Prima di chiudere o di trasferire un punto d'accesso con servizio, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si sforza di trovare una soluzione di comune accordo. Il Comune interessato può adire la PostCom. Il Consiglio federale prevede a tal fine una procedura di conciliazione. |
7 | I servizi postali devono essere offerti in modo da consentire alle persone disabili di usufruirne a condizioni qualitativamente, quantitativamente ed economicamente paragonabili a quelle offerte alle persone non disabili. In particolare: |
a | i punti di accesso devono rispondere alle esigenze dei clienti con disabilità sensoriali o motorie; |
b | gli invii spediti da persone ipovedenti o destinati a queste ultime devono essere esentati da spese di porto. |
8 | Il Consiglio federale definisce i servizi postali in dettaglio e stabilisce le prescrizioni d'accesso dopo aver consultato i Cantoni e i Comuni. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 31 Distribuzione a domicilio - 1 La Posta è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali in ogni casa abitata tutto l'anno.16 |
|
1 | La Posta è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali in ogni casa abitata tutto l'anno.16 |
2 | La Posta non è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali conformemente al capoverso 1, se: |
a | la distribuzione comporta difficoltà eccessive, come cattive condizioni stradali oppure pericoli per il personale di distribuzione o terzi; |
b | il destinatario e la Posta hanno concordato un altro punto o un'altra forma di distribuzione; oppure |
c | non sono soddisfatte le disposizioni concernenti le cassette delle lettere e gli impianti di cassette per le lettere di cui agli articoli 73-75. |
2bis | Nel caso in cui non vi fosse tenuta in applicazione dell'articolo 31 capoverso 1 nella versione del 29 agosto 201218 ma lo sia conformemente al combinato disposto dei capoversi 1 e 2 e dell'articolo 83a, la Posta non è tenuta effettuare la distribuzione a domicilio se ciò comporta spese od oneri eccessivi.19 |
3 | Se non è tenuta a effettuare la distribuzione a domicilio, la Posta deve offrire al destinatario una soluzione alternativa. Può ridurre la frequenza di distribuzione o designare un altro punto di distribuzione. Il destinatario deve essere previamente consultato. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 31 Distribuzione a domicilio - 1 La Posta è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali in ogni casa abitata tutto l'anno.16 |
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1 | La Posta è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali in ogni casa abitata tutto l'anno.16 |
2 | La Posta non è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali conformemente al capoverso 1, se: |
a | la distribuzione comporta difficoltà eccessive, come cattive condizioni stradali oppure pericoli per il personale di distribuzione o terzi; |
b | il destinatario e la Posta hanno concordato un altro punto o un'altra forma di distribuzione; oppure |
c | non sono soddisfatte le disposizioni concernenti le cassette delle lettere e gli impianti di cassette per le lettere di cui agli articoli 73-75. |
2bis | Nel caso in cui non vi fosse tenuta in applicazione dell'articolo 31 capoverso 1 nella versione del 29 agosto 201218 ma lo sia conformemente al combinato disposto dei capoversi 1 e 2 e dell'articolo 83a, la Posta non è tenuta effettuare la distribuzione a domicilio se ciò comporta spese od oneri eccessivi.19 |
3 | Se non è tenuta a effettuare la distribuzione a domicilio, la Posta deve offrire al destinatario una soluzione alternativa. Può ridurre la frequenza di distribuzione o designare un altro punto di distribuzione. Il destinatario deve essere previamente consultato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
|
1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 13 Mandato della Posta - 1 La Posta assicura il servizio universale fornendo i servizi postali di cui agli articoli 14-17. |
|
1 | La Posta assicura il servizio universale fornendo i servizi postali di cui agli articoli 14-17. |
2 | Nell'ambito del mandato del Consiglio federale, essa definisce nelle sue condizioni generali le prestazioni che, per prevenire minacce, per motivi di igiene o per tutelare interessi legittimi, non fornisce o fornisce unicamente a determinate condizioni. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 17 Altri diritti e obblighi della Posta - 1 La Posta emette segni di valore postali; ha il diritto esclusivo di apporvi la scritta «Helvetia». Il Consiglio federale può stabilire che siano emessi segni di valore con sovrapprezzo. |
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1 | La Posta emette segni di valore postali; ha il diritto esclusivo di apporvi la scritta «Helvetia». Il Consiglio federale può stabilire che siano emessi segni di valore con sovrapprezzo. |
2 | La Posta può disporre gratuitamente del suolo pubblico al fine di installarvi cassette postali pubbliche e altri equipaggiamenti necessari per il servizio universale. |
3 | Può, nelle sue condizioni generali, sottrarsi, completamente o parzialmente, alla responsabilità in cui incorre in caso di colpa lieve. |
4 | Nell'organizzare la sua impresa, la Posta tiene conto delle esigenze dei Cantoni. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 22 Compiti - 1 La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
|
1 | La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
2 | Essa ha i seguenti compiti: |
a | registra i fornitori di servizi (art. 4 cpv. 1); |
b | verifica se le condizioni di lavoro abituali del settore sono rispettate e se vengono svolti negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro (art. 4 cpv. 3 lett. b e c); |
c | decide in caso di controversie relative all'accesso alle caselle postali e al trattamento degli indirizzi (art. 6 e 7); |
d | verifica il rispetto dell'obbligo d'informazione e dell'obbligo di fornire informazioni (art. 9 e 23); |
e | sorveglia il rispetto del mandato legale di servizio universale (art. 13-17); |
f | emana raccomandazioni in caso di previste chiusure e trasferimenti di punti d'accesso con servizio (art. 14 cpv. 6); |
g | garantisce il controllo della qualità dei servizi postali del servizio universale (art. 15); |
h | verifica il rispetto delle prescrizioni legali concernenti i prezzi del servizio universale (art. 92 cpv. 2, secondo periodo Cost., art. 16 cpv. 2 e 18 cpv. 3); |
i | verifica il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale (art. 19); |
j | provvede a istituire l'organo di conciliazione (art. 29); |
k | persegue e giudica le contravvenzioni (art. 31); |
l | osserva l'evoluzione del mercato postale al fine di garantire un'ampia gamma di prestazioni convenienti e di alta qualità in tutte le regioni del Paese; |
m | propone, se del caso, al Consiglio federale provvedimenti adeguati per garantire il servizio universale. |
3 | La PostCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 24 Vigilanza e provvedimenti - 1 La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
|
1 | La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
2 | Se accerta una violazione del diritto, essa può: |
a | esigere che il fornitore di servizi postali responsabile della violazione vi ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare che tale violazione abbia a ripetersi; |
b | pubblicare in forma adeguata l'accertamento della violazione; |
c | ordinare i provvedimenti necessari per l'adempimento del mandato legale di servizio universale; |
d | completare con oneri, limitare, sospendere o vietare completamente l'attività del fornitore responsabile della violazione; |
e | confiscare gli utili conseguiti illecitamente. |
3 | Nei casi di cui al capoverso 2 lettera a, il fornitore responsabile della violazione deve comunicare alla PostCom le disposizioni prese. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 34 Procedura in caso di chiusura o trasferimento di un ufficio o un'agenzia postale - 1 Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
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1 | Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
2 | La Posta informa il servizio cantonale competente circa l'avvio dei colloqui e l'esito della procedura. |
3 | In assenza di una soluzione di comune accordo, le autorità dei Comuni interessati possono adire la PostCom entro 30 giorni dalla notificazione della decisione della Posta. |
4 | La PostCom conduce una procedura di conciliazione tra la Posta e le autorità dei Comuni in questione. Può invitare i servizi interessati ad una trattativa e dare ai Cantoni interessati la possibilità di prendere posizione.27 |
5 | Un volta adita, la PostCom rivolge entro sei mesi una raccomandazione alla Posta. Nel far ciò, verifica se: |
a | la Posta si è attenuta a quanto previsto nel capoverso 1; |
b | sono soddisfatti i requisiti di raggiungibilità di cui agli articoli 33 e 44; e |
c | la decisione della Posta tiene conto delle caratteristiche regionali. |
6 | La procedura è gratuita. |
7 | Tenendo conto della raccomandazione della PostCom, la Posta decide in via definitiva se chiudere o trasferire l'ufficio o l'agenzia postale in questione. |
8 | La Posta non può chiudere né trasferire l'ufficio o l'agenzia postale prima che sia stata notificata la raccomandazione della PostCom. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 14 Portata - 1 La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. |
|
1 | La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. |
2 | Essa prende in consegna nei suoi punti d'accesso i seguenti invii: |
a | lettere per la Svizzera e per l'estero; |
b | pacchi per la Svizzera e per l'estero. |
3 | La Posta distribuisce tutti gli invii postali di cui al capoverso 1 almeno cinque giorni alla settimana. I quotidiani in abbonamento vengono distribuiti sei giorni alla settimana. La distribuzione a domicilio è garantita in tutti gli insediamenti abitati tutto l'anno. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le economie domestiche raggiungibili soltanto con estrema difficoltà. |
4 | Il Consiglio federale può inoltre prevedere anche forme alternative di distribuzione. Se la distribuzione avviene mediante forme alternative, la Posta garantisce anche in questo caso la confidenzialità e la sicurezza delle sue prestazioni. |
5 | La Posta garantisce una rete capillare di punti di accesso in tutto il Paese. Quest'ultima comprende: |
a | una rete capillare di uffici postali e di agenzie in tutto il Paese che garantisce l'accessibilità delle prestazioni del servizio universale a tutti i gruppi della popolazione in tutte le regioni del Paese, a una distanza ragionevole; |
b | cassette postali pubbliche in quantità sufficiente, ma almeno una cassetta postale per località. |
6 | Prima di chiudere o di trasferire un punto d'accesso con servizio, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si sforza di trovare una soluzione di comune accordo. Il Comune interessato può adire la PostCom. Il Consiglio federale prevede a tal fine una procedura di conciliazione. |
7 | I servizi postali devono essere offerti in modo da consentire alle persone disabili di usufruirne a condizioni qualitativamente, quantitativamente ed economicamente paragonabili a quelle offerte alle persone non disabili. In particolare: |
a | i punti di accesso devono rispondere alle esigenze dei clienti con disabilità sensoriali o motorie; |
b | gli invii spediti da persone ipovedenti o destinati a queste ultime devono essere esentati da spese di porto. |
8 | Il Consiglio federale definisce i servizi postali in dettaglio e stabilisce le prescrizioni d'accesso dopo aver consultato i Cantoni e i Comuni. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 34 Procedura in caso di chiusura o trasferimento di un ufficio o un'agenzia postale - 1 Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
|
1 | Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
2 | La Posta informa il servizio cantonale competente circa l'avvio dei colloqui e l'esito della procedura. |
3 | In assenza di una soluzione di comune accordo, le autorità dei Comuni interessati possono adire la PostCom entro 30 giorni dalla notificazione della decisione della Posta. |
4 | La PostCom conduce una procedura di conciliazione tra la Posta e le autorità dei Comuni in questione. Può invitare i servizi interessati ad una trattativa e dare ai Cantoni interessati la possibilità di prendere posizione.27 |
5 | Un volta adita, la PostCom rivolge entro sei mesi una raccomandazione alla Posta. Nel far ciò, verifica se: |
a | la Posta si è attenuta a quanto previsto nel capoverso 1; |
b | sono soddisfatti i requisiti di raggiungibilità di cui agli articoli 33 e 44; e |
c | la decisione della Posta tiene conto delle caratteristiche regionali. |
6 | La procedura è gratuita. |
7 | Tenendo conto della raccomandazione della PostCom, la Posta decide in via definitiva se chiudere o trasferire l'ufficio o l'agenzia postale in questione. |
8 | La Posta non può chiudere né trasferire l'ufficio o l'agenzia postale prima che sia stata notificata la raccomandazione della PostCom. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 34 Procedura in caso di chiusura o trasferimento di un ufficio o un'agenzia postale - 1 Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
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1 | Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
2 | La Posta informa il servizio cantonale competente circa l'avvio dei colloqui e l'esito della procedura. |
3 | In assenza di una soluzione di comune accordo, le autorità dei Comuni interessati possono adire la PostCom entro 30 giorni dalla notificazione della decisione della Posta. |
4 | La PostCom conduce una procedura di conciliazione tra la Posta e le autorità dei Comuni in questione. Può invitare i servizi interessati ad una trattativa e dare ai Cantoni interessati la possibilità di prendere posizione.27 |
5 | Un volta adita, la PostCom rivolge entro sei mesi una raccomandazione alla Posta. Nel far ciò, verifica se: |
a | la Posta si è attenuta a quanto previsto nel capoverso 1; |
b | sono soddisfatti i requisiti di raggiungibilità di cui agli articoli 33 e 44; e |
c | la decisione della Posta tiene conto delle caratteristiche regionali. |
6 | La procedura è gratuita. |
7 | Tenendo conto della raccomandazione della PostCom, la Posta decide in via definitiva se chiudere o trasferire l'ufficio o l'agenzia postale in questione. |
8 | La Posta non può chiudere né trasferire l'ufficio o l'agenzia postale prima che sia stata notificata la raccomandazione della PostCom. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 14 Portata - 1 La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. |
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1 | La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. |
2 | Essa prende in consegna nei suoi punti d'accesso i seguenti invii: |
a | lettere per la Svizzera e per l'estero; |
b | pacchi per la Svizzera e per l'estero. |
3 | La Posta distribuisce tutti gli invii postali di cui al capoverso 1 almeno cinque giorni alla settimana. I quotidiani in abbonamento vengono distribuiti sei giorni alla settimana. La distribuzione a domicilio è garantita in tutti gli insediamenti abitati tutto l'anno. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le economie domestiche raggiungibili soltanto con estrema difficoltà. |
4 | Il Consiglio federale può inoltre prevedere anche forme alternative di distribuzione. Se la distribuzione avviene mediante forme alternative, la Posta garantisce anche in questo caso la confidenzialità e la sicurezza delle sue prestazioni. |
5 | La Posta garantisce una rete capillare di punti di accesso in tutto il Paese. Quest'ultima comprende: |
a | una rete capillare di uffici postali e di agenzie in tutto il Paese che garantisce l'accessibilità delle prestazioni del servizio universale a tutti i gruppi della popolazione in tutte le regioni del Paese, a una distanza ragionevole; |
b | cassette postali pubbliche in quantità sufficiente, ma almeno una cassetta postale per località. |
6 | Prima di chiudere o di trasferire un punto d'accesso con servizio, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si sforza di trovare una soluzione di comune accordo. Il Comune interessato può adire la PostCom. Il Consiglio federale prevede a tal fine una procedura di conciliazione. |
7 | I servizi postali devono essere offerti in modo da consentire alle persone disabili di usufruirne a condizioni qualitativamente, quantitativamente ed economicamente paragonabili a quelle offerte alle persone non disabili. In particolare: |
a | i punti di accesso devono rispondere alle esigenze dei clienti con disabilità sensoriali o motorie; |
b | gli invii spediti da persone ipovedenti o destinati a queste ultime devono essere esentati da spese di porto. |
8 | Il Consiglio federale definisce i servizi postali in dettaglio e stabilisce le prescrizioni d'accesso dopo aver consultato i Cantoni e i Comuni. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 34 Procedura in caso di chiusura o trasferimento di un ufficio o un'agenzia postale - 1 Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
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1 | Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
2 | La Posta informa il servizio cantonale competente circa l'avvio dei colloqui e l'esito della procedura. |
3 | In assenza di una soluzione di comune accordo, le autorità dei Comuni interessati possono adire la PostCom entro 30 giorni dalla notificazione della decisione della Posta. |
4 | La PostCom conduce una procedura di conciliazione tra la Posta e le autorità dei Comuni in questione. Può invitare i servizi interessati ad una trattativa e dare ai Cantoni interessati la possibilità di prendere posizione.27 |
5 | Un volta adita, la PostCom rivolge entro sei mesi una raccomandazione alla Posta. Nel far ciò, verifica se: |
a | la Posta si è attenuta a quanto previsto nel capoverso 1; |
b | sono soddisfatti i requisiti di raggiungibilità di cui agli articoli 33 e 44; e |
c | la decisione della Posta tiene conto delle caratteristiche regionali. |
6 | La procedura è gratuita. |
7 | Tenendo conto della raccomandazione della PostCom, la Posta decide in via definitiva se chiudere o trasferire l'ufficio o l'agenzia postale in questione. |
8 | La Posta non può chiudere né trasferire l'ufficio o l'agenzia postale prima che sia stata notificata la raccomandazione della PostCom. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 31 Distribuzione a domicilio - 1 La Posta è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali in ogni casa abitata tutto l'anno.16 |
|
1 | La Posta è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali in ogni casa abitata tutto l'anno.16 |
2 | La Posta non è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali conformemente al capoverso 1, se: |
a | la distribuzione comporta difficoltà eccessive, come cattive condizioni stradali oppure pericoli per il personale di distribuzione o terzi; |
b | il destinatario e la Posta hanno concordato un altro punto o un'altra forma di distribuzione; oppure |
c | non sono soddisfatte le disposizioni concernenti le cassette delle lettere e gli impianti di cassette per le lettere di cui agli articoli 73-75. |
2bis | Nel caso in cui non vi fosse tenuta in applicazione dell'articolo 31 capoverso 1 nella versione del 29 agosto 201218 ma lo sia conformemente al combinato disposto dei capoversi 1 e 2 e dell'articolo 83a, la Posta non è tenuta effettuare la distribuzione a domicilio se ciò comporta spese od oneri eccessivi.19 |
3 | Se non è tenuta a effettuare la distribuzione a domicilio, la Posta deve offrire al destinatario una soluzione alternativa. Può ridurre la frequenza di distribuzione o designare un altro punto di distribuzione. Il destinatario deve essere previamente consultato. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 31 Distribuzione a domicilio - 1 La Posta è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali in ogni casa abitata tutto l'anno.16 |
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1 | La Posta è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali in ogni casa abitata tutto l'anno.16 |
2 | La Posta non è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali conformemente al capoverso 1, se: |
a | la distribuzione comporta difficoltà eccessive, come cattive condizioni stradali oppure pericoli per il personale di distribuzione o terzi; |
b | il destinatario e la Posta hanno concordato un altro punto o un'altra forma di distribuzione; oppure |
c | non sono soddisfatte le disposizioni concernenti le cassette delle lettere e gli impianti di cassette per le lettere di cui agli articoli 73-75. |
2bis | Nel caso in cui non vi fosse tenuta in applicazione dell'articolo 31 capoverso 1 nella versione del 29 agosto 201218 ma lo sia conformemente al combinato disposto dei capoversi 1 e 2 e dell'articolo 83a, la Posta non è tenuta effettuare la distribuzione a domicilio se ciò comporta spese od oneri eccessivi.19 |
3 | Se non è tenuta a effettuare la distribuzione a domicilio, la Posta deve offrire al destinatario una soluzione alternativa. Può ridurre la frequenza di distribuzione o designare un altro punto di distribuzione. Il destinatario deve essere previamente consultato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 35 Attuazione dei diritti fondamentali - 1 I diritti fondamentali devono improntare l'intero ordinamento giuridico. |
|
1 | I diritti fondamentali devono improntare l'intero ordinamento giuridico. |
2 | Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli. |
3 | Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 24 Vigilanza e provvedimenti - 1 La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
|
1 | La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
2 | Se accerta una violazione del diritto, essa può: |
a | esigere che il fornitore di servizi postali responsabile della violazione vi ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare che tale violazione abbia a ripetersi; |
b | pubblicare in forma adeguata l'accertamento della violazione; |
c | ordinare i provvedimenti necessari per l'adempimento del mandato legale di servizio universale; |
d | completare con oneri, limitare, sospendere o vietare completamente l'attività del fornitore responsabile della violazione; |
e | confiscare gli utili conseguiti illecitamente. |
3 | Nei casi di cui al capoverso 2 lettera a, il fornitore responsabile della violazione deve comunicare alla PostCom le disposizioni prese. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 24 Vigilanza e provvedimenti - 1 La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
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1 | La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
2 | Se accerta una violazione del diritto, essa può: |
a | esigere che il fornitore di servizi postali responsabile della violazione vi ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare che tale violazione abbia a ripetersi; |
b | pubblicare in forma adeguata l'accertamento della violazione; |
c | ordinare i provvedimenti necessari per l'adempimento del mandato legale di servizio universale; |
d | completare con oneri, limitare, sospendere o vietare completamente l'attività del fornitore responsabile della violazione; |
e | confiscare gli utili conseguiti illecitamente. |
3 | Nei casi di cui al capoverso 2 lettera a, il fornitore responsabile della violazione deve comunicare alla PostCom le disposizioni prese. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 34 Procedura in caso di chiusura o trasferimento di un ufficio o un'agenzia postale - 1 Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
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1 | Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.26 |
2 | La Posta informa il servizio cantonale competente circa l'avvio dei colloqui e l'esito della procedura. |
3 | In assenza di una soluzione di comune accordo, le autorità dei Comuni interessati possono adire la PostCom entro 30 giorni dalla notificazione della decisione della Posta. |
4 | La PostCom conduce una procedura di conciliazione tra la Posta e le autorità dei Comuni in questione. Può invitare i servizi interessati ad una trattativa e dare ai Cantoni interessati la possibilità di prendere posizione.27 |
5 | Un volta adita, la PostCom rivolge entro sei mesi una raccomandazione alla Posta. Nel far ciò, verifica se: |
a | la Posta si è attenuta a quanto previsto nel capoverso 1; |
b | sono soddisfatti i requisiti di raggiungibilità di cui agli articoli 33 e 44; e |
c | la decisione della Posta tiene conto delle caratteristiche regionali. |
6 | La procedura è gratuita. |
7 | Tenendo conto della raccomandazione della PostCom, la Posta decide in via definitiva se chiudere o trasferire l'ufficio o l'agenzia postale in questione. |
8 | La Posta non può chiudere né trasferire l'ufficio o l'agenzia postale prima che sia stata notificata la raccomandazione della PostCom. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 22 Compiti - 1 La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
|
1 | La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
2 | Essa ha i seguenti compiti: |
a | registra i fornitori di servizi (art. 4 cpv. 1); |
b | verifica se le condizioni di lavoro abituali del settore sono rispettate e se vengono svolti negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro (art. 4 cpv. 3 lett. b e c); |
c | decide in caso di controversie relative all'accesso alle caselle postali e al trattamento degli indirizzi (art. 6 e 7); |
d | verifica il rispetto dell'obbligo d'informazione e dell'obbligo di fornire informazioni (art. 9 e 23); |
e | sorveglia il rispetto del mandato legale di servizio universale (art. 13-17); |
f | emana raccomandazioni in caso di previste chiusure e trasferimenti di punti d'accesso con servizio (art. 14 cpv. 6); |
g | garantisce il controllo della qualità dei servizi postali del servizio universale (art. 15); |
h | verifica il rispetto delle prescrizioni legali concernenti i prezzi del servizio universale (art. 92 cpv. 2, secondo periodo Cost., art. 16 cpv. 2 e 18 cpv. 3); |
i | verifica il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale (art. 19); |
j | provvede a istituire l'organo di conciliazione (art. 29); |
k | persegue e giudica le contravvenzioni (art. 31); |
l | osserva l'evoluzione del mercato postale al fine di garantire un'ampia gamma di prestazioni convenienti e di alta qualità in tutte le regioni del Paese; |
m | propone, se del caso, al Consiglio federale provvedimenti adeguati per garantire il servizio universale. |
3 | La PostCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
|
1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
|
1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 9 Spese di rappresentanza e di patrocinio - 1 Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: |
|
1 | Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: |
a | l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati; |
b | i disborsi quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, le spese di porto e le spese telefoniche; |
c | l'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta sulle indennità ai sensi delle lettere a e b, a meno che la stessa non sia già stata considerata. |
2 | Non è dovuta alcuna indennità se esiste un rapporto di lavoro tra il mandatario e la parte. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |