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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 45 |
||||||
| Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in ispecie quelle di sepoltura | ||||||
| Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l'impedimento al lavoro. | ||||||
| Se a cagione della morte altre persone siano private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno. | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 11 Obbligo del segreto |
||||||
| Le persone che lavorano per un consultorio devono mantenere il segreto, nei confronti delle autorità e dei privati, circa le loro constatazioni. L'obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del lavoro per il consultorio. Sono fatti salvi gli obblighi di testimone secondo il Codice di procedura penale [1]. [2] | ||||||
| L'obbligo del segreto decade se la persona consigliata vi acconsente. | ||||||
| Se l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne o di una persona sotto curatela generale è seriamente minacciata, il consultorio può informare l'autorità di protezione dei minori e degli adulti o denunciare il reato all'autorità di perseguimento penale. [3] | ||||||
| Chi viola l'obbligo del segreto è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Per. introdotto dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 11 Obbligo del segreto |
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| Le persone che lavorano per un consultorio devono mantenere il segreto, nei confronti delle autorità e dei privati, circa le loro constatazioni. L'obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del lavoro per il consultorio. Sono fatti salvi gli obblighi di testimone secondo il Codice di procedura penale [1]. [2] | ||||||
| L'obbligo del segreto decade se la persona consigliata vi acconsente. | ||||||
| Se l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne o di una persona sotto curatela generale è seriamente minacciata, il consultorio può informare l'autorità di protezione dei minori e degli adulti o denunciare il reato all'autorità di perseguimento penale. [3] | ||||||
| Chi viola l'obbligo del segreto è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Per. introdotto dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 2 Forme dell'aiuto alle vittime |
||||||
| L'aiuto alle vittime comprende: | ||||||
| la consulenza e l'aiuto immediato; | ||||||
| l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori; | ||||||
| il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; | ||||||
| l'indennizzo; | ||||||
| la riparazione morale; | ||||||
| l'esenzione dalle spese processuali; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
|
RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 11 Obbligo del segreto |
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| Le persone che lavorano per un consultorio devono mantenere il segreto, nei confronti delle autorità e dei privati, circa le loro constatazioni. L'obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del lavoro per il consultorio. Sono fatti salvi gli obblighi di testimone secondo il Codice di procedura penale [1]. [2] | ||||||
| L'obbligo del segreto decade se la persona consigliata vi acconsente. | ||||||
| Se l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne o di una persona sotto curatela generale è seriamente minacciata, il consultorio può informare l'autorità di protezione dei minori e degli adulti o denunciare il reato all'autorità di perseguimento penale. [3] | ||||||
| Chi viola l'obbligo del segreto è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Per. introdotto dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 17 |
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| Se il reato è commesso all'estero, hanno diritto a un aiuto conformemente al presente capitolo: | ||||||
| la vittima, se era domiciliata in Svizzera al momento del reato e al momento in cui ha depositato la domanda; | ||||||
| i congiunti della vittima, se erano anch'essi domiciliati in Svizzera al momento del reato e al momento in cui hanno depositato la domanda. | ||||||
| L'aiuto è accordato solo se lo Stato sul cui territorio è stato commesso il reato non fornisce prestazioni o fornisce prestazioni insufficienti. | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 2 Forme dell'aiuto alle vittime |
||||||
| L'aiuto alle vittime comprende: | ||||||
| la consulenza e l'aiuto immediato; | ||||||
| l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori; | ||||||
| il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; | ||||||
| l'indennizzo; | ||||||
| la riparazione morale; | ||||||
| l'esenzione dalle spese processuali; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 45 |
||||||
| Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in ispecie quelle di sepoltura | ||||||
| Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l'impedimento al lavoro. | ||||||
| Se a cagione della morte altre persone siano private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno. | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 12 Consulenza |
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| I consultori consigliano la vittima e i suoi congiunti e li aiutano a far valere i loro diritti. | ||||||
| Se ricevono un avviso secondo l'articolo 8 capoverso 1 o 2, i consultori si mettono in contatto con la vittima o con i suoi congiunti. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 7 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 13 Aiuto immediato e aiuto a più lungo termine |
||||||
| I consultori forniscono immediatamente alla vittima e ai suoi congiunti un aiuto per alleviare le necessità più urgenti dovute al reato (aiuto immediato). | ||||||
| Se necessario, forniscono loro un aiuto supplementare, fintanto che lo stato di salute dell'interessato non si sia stabilizzato e le altre conseguenze del reato non siano, per quanto possibile, eliminate o compensate (aiuto a più lungo termine). | ||||||
| I consultori possono fornire queste loro prestazioni per il tramite di terzi. | ||||||
|
RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 13 Aiuto immediato e aiuto a più lungo termine |
||||||
| I consultori forniscono immediatamente alla vittima e ai suoi congiunti un aiuto per alleviare le necessità più urgenti dovute al reato (aiuto immediato). | ||||||
| Se necessario, forniscono loro un aiuto supplementare, fintanto che lo stato di salute dell'interessato non si sia stabilizzato e le altre conseguenze del reato non siano, per quanto possibile, eliminate o compensate (aiuto a più lungo termine). | ||||||
| I consultori possono fornire queste loro prestazioni per il tramite di terzi. | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 16 [1] Contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi |
||||||
| I contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi coprono i costi: | ||||||
| integralmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto non superano il doppio dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale; | ||||||
| proporzionalmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra il doppio e il quadruplo dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale. | ||||||
| [1] Vedi art. 49 (Coordinamento con la LPC) | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 16 [1] Contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi |
||||||
| I contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi coprono i costi: | ||||||
| integralmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto non superano il doppio dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale; | ||||||
| proporzionalmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra il doppio e il quadruplo dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale. | ||||||
| [1] Vedi art. 49 (Coordinamento con la LPC) | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 16 [1] Contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi |
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| I contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi coprono i costi: | ||||||
| integralmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto non superano il doppio dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale; | ||||||
| proporzionalmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra il doppio e il quadruplo dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale. | ||||||
| [1] Vedi art. 49 (Coordinamento con la LPC) | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 11 Obbligo del segreto |
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| Le persone che lavorano per un consultorio devono mantenere il segreto, nei confronti delle autorità e dei privati, circa le loro constatazioni. L'obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del lavoro per il consultorio. Sono fatti salvi gli obblighi di testimone secondo il Codice di procedura penale [1]. [2] | ||||||
| L'obbligo del segreto decade se la persona consigliata vi acconsente. | ||||||
| Se l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne o di una persona sotto curatela generale è seriamente minacciata, il consultorio può informare l'autorità di protezione dei minori e degli adulti o denunciare il reato all'autorità di perseguimento penale. [3] | ||||||
| Chi viola l'obbligo del segreto è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Per. introdotto dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 16 [1] Contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi |
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| I contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi coprono i costi: | ||||||
| integralmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto non superano il doppio dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale; | ||||||
| proporzionalmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra il doppio e il quadruplo dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale. | ||||||
| [1] Vedi art. 49 (Coordinamento con la LPC) | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 11 Obbligo del segreto |
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| Le persone che lavorano per un consultorio devono mantenere il segreto, nei confronti delle autorità e dei privati, circa le loro constatazioni. L'obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del lavoro per il consultorio. Sono fatti salvi gli obblighi di testimone secondo il Codice di procedura penale [1]. [2] | ||||||
| L'obbligo del segreto decade se la persona consigliata vi acconsente. | ||||||
| Se l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne o di una persona sotto curatela generale è seriamente minacciata, il consultorio può informare l'autorità di protezione dei minori e degli adulti o denunciare il reato all'autorità di perseguimento penale. [3] | ||||||
| Chi viola l'obbligo del segreto è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Per. introdotto dall'all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 12 Consulenza |
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| I consultori consigliano la vittima e i suoi congiunti e li aiutano a far valere i loro diritti. | ||||||
| Se ricevono un avviso secondo l'articolo 8 capoverso 1 o 2, i consultori si mettono in contatto con la vittima o con i suoi congiunti. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 7 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 13 Aiuto immediato e aiuto a più lungo termine |
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| I consultori forniscono immediatamente alla vittima e ai suoi congiunti un aiuto per alleviare le necessità più urgenti dovute al reato (aiuto immediato). | ||||||
| Se necessario, forniscono loro un aiuto supplementare, fintanto che lo stato di salute dell'interessato non si sia stabilizzato e le altre conseguenze del reato non siano, per quanto possibile, eliminate o compensate (aiuto a più lungo termine). | ||||||
| I consultori possono fornire queste loro prestazioni per il tramite di terzi. | ||||||
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RS 312.5 LAV Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) Art. 14 Entità delle prestazioni |
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| Le prestazioni comprendono l'assistenza medica, psicologica, sociale, materiale e giuridica adeguata di cui la vittima o i suoi congiunti hanno bisogno in Svizzera a seguito del reato. Se necessario, i consultori procurano un alloggio d'emergenza alla vittima o ai suoi congiunti. | ||||||
| Una persona domiciliata all'estero che è stata vittima di un reato in Svizzera ha inoltre diritto a contributi alle spese di cura nel suo luogo di domicilio. | ||||||
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RS 312.51 OAVI Ordinanza del 27 febbraio 2008 concernente l'aiuto alle vittime di reati (OAVI) Art. 4 - (art. 18 LAV) |
||||||
| Se non esiste un accordo tra due Cantoni, il Cantone che ha versato le prestazioni può esigere dall'altro Cantone un contributo forfettario per ogni persona che, in quanto vittima o congiunto: | ||||||
| ha ricevuto una consulenza di almeno 30 minuti, un altro aiuto o un contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; e | ||||||
| aveva il suo domicilio civile nell'altro Cantone quando si è rivolta al consultorio. | ||||||
| Il contributo forfettario ammonta a 1267 franchi. [1] Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) fissa il contributo ogni cinque anni civili. [2] Sono determinanti: | ||||||
| il numero dei casi trattati dai consultori secondo l'ultima statistica sull'aiuto alle vittime; e | ||||||
| gli oneri dei Cantoni, per l'anno precedente, per le spese d'esercizio dei consultori e le spese per l'aiuto immediato e l'aiuto a più lungo termine. | ||||||
| Su richiesta, i Cantoni forniscono all'UFG i dati necessari per determinare le spese. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFGP del 10 set. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 537). [2] Nuovo testo del secondo per. giusta la cifra I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2775). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 45 |
||||||
| Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in ispecie quelle di sepoltura | ||||||
| Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l'impedimento al lavoro. | ||||||
| Se a cagione della morte altre persone siano private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 293 [1] |
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| Il diritto pubblico stabilisce chi debba sopportare le spese del mantenimento in quanto eccedano i mezzi dei genitori e dei figli, riservato l'obbligo di assistenza tra i parenti. | ||||||
| Inoltre, il diritto pubblico disciplina il pagamento di anticipazioni quando i genitori non soddisfacciano al loro obbligo di mantenimento del figlio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 45 |
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| Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in ispecie quelle di sepoltura | ||||||
| Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l'impedimento al lavoro. | ||||||
| Se a cagione della morte altre persone siano private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 45 |
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| Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in ispecie quelle di sepoltura | ||||||
| Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l'impedimento al lavoro. | ||||||
| Se a cagione della morte altre persone siano private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 45 |
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| Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in ispecie quelle di sepoltura | ||||||
| Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l'impedimento al lavoro. | ||||||
| Se a cagione della morte altre persone siano private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 45 |
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| Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in ispecie quelle di sepoltura | ||||||
| Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l'impedimento al lavoro. | ||||||
| Se a cagione della morte altre persone siano private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 45 |
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| Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in ispecie quelle di sepoltura | ||||||
| Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l'impedimento al lavoro. | ||||||
| Se a cagione della morte altre persone siano private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 45 |
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| Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in ispecie quelle di sepoltura | ||||||
| Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l'impedimento al lavoro. | ||||||
| Se a cagione della morte altre persone siano private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno. | ||||||