SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
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1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 37 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
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1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
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1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 51 - 1 L'AFC deve prendere una decisione se respinge l'istanza, in tutto o in parte, e la controversia non possa essere composta in altro modo. |
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1 | L'AFC deve prendere una decisione se respinge l'istanza, in tutto o in parte, e la controversia non possa essere composta in altro modo. |
2 | Ogni rimborso non fondato su una decisione secondo il capoverso 1, è operato con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso; trascorsi tre anni dal rimborso, il controllo può essere operato soltanto in relazione a un procedimento penale. |
3 | Se dal controllo risulta che il rimborso è stato concesso a torto e se l'istante, i suoi eredi o le persone responsabili in solido rifiutano di restituirne l'ammontare, l'AFC prende una decisione con la quale ne esige la restituzione. |
4 | Sono applicabili per analogia gli articoli 42 a 44 sulla procedura di reclamo e di ricorso e sulle spese di procedura, nonché, nel caso del capoverso 3, gli articoli 45 e 47 su l'esecuzione e le garanzie. |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 51 - 1 L'AFC deve prendere una decisione se respinge l'istanza, in tutto o in parte, e la controversia non possa essere composta in altro modo. |
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1 | L'AFC deve prendere una decisione se respinge l'istanza, in tutto o in parte, e la controversia non possa essere composta in altro modo. |
2 | Ogni rimborso non fondato su una decisione secondo il capoverso 1, è operato con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso; trascorsi tre anni dal rimborso, il controllo può essere operato soltanto in relazione a un procedimento penale. |
3 | Se dal controllo risulta che il rimborso è stato concesso a torto e se l'istante, i suoi eredi o le persone responsabili in solido rifiutano di restituirne l'ammontare, l'AFC prende una decisione con la quale ne esige la restituzione. |
4 | Sono applicabili per analogia gli articoli 42 a 44 sulla procedura di reclamo e di ricorso e sulle spese di procedura, nonché, nel caso del capoverso 3, gli articoli 45 e 47 su l'esecuzione e le garanzie. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 132 Tassa di bollo e imposta preventiva - 1 La Confederazione può riscuotere una tassa di bollo sui titoli, sulle quietanze di premi d'assicurazione e su altri documenti delle operazioni commerciali; ne sono eccettuati i documenti delle operazioni fondiarie e ipotecarie. |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 1 - 1 La Confederazione riscuote un'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro secondo la legge federale del 29 settembre 20175 sui giochi in denaro (LGD), sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD non sottostanno a quest'ultima e sulle prestazioni d'assicurazione; nei casi previsti dalla legge, la notifica della prestazione imponibile sostituisce il pagamento dell'imposta.6 |
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1 | La Confederazione riscuote un'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro secondo la legge federale del 29 settembre 20175 sui giochi in denaro (LGD), sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD non sottostanno a quest'ultima e sulle prestazioni d'assicurazione; nei casi previsti dalla legge, la notifica della prestazione imponibile sostituisce il pagamento dell'imposta.6 |
2 | L'imposta preventiva è rimborsata al beneficiario della prestazione decurtata dell'imposta, in conformità della presente legge, dalla Confederazione o, a carico di questa, dal Cantone. |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 21 - 1 L'avente diritto, inteso nel senso degli articoli 22 a 28, può chiedere il rimborso dell'imposta preventiva ritenuta a suo carico dal debitore: |
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1 | L'avente diritto, inteso nel senso degli articoli 22 a 28, può chiedere il rimborso dell'imposta preventiva ritenuta a suo carico dal debitore: |
a | per l'imposta sui redditi di capitali mobili: se al momento della scadenza della prestazione imponibile aveva il diritto di godimento sui valori patrimoniali che hanno fruttato il reddito imponibile; |
b | per le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettere i-iter LIFD75 e per le vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettera j LIFD: se al momento dell'estrazione era proprietario del biglietto della lotteria o è il partecipante avente diritto. |
2 | Il rimborso non è ammesso quando la sua concessione consentirebbe d'eludere un'imposta. |
3 | Se circostanze speciali lo giustificano (operazioni di borsa e simili), l'ordinanza d'esecuzione può disciplinare il diritto al rimborso in deroga al capoverso 1. |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 22 - 1 Le persone fisiche hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva, se alla scadenza della prestazione imponibile avevano il domicilio in Svizzera. |
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1 | Le persone fisiche hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva, se alla scadenza della prestazione imponibile avevano il domicilio in Svizzera. |
2 | L'ordinanza d'esecuzione disciplina il diritto al rimborso delle persone fisiche che, per il semplice fatto di soggiornare in Svizzera, sono tenute a pagare imposte federali, cantonali e comunali sul reddito o sulla sostanza; essa può prevedere il rimborso anche in altri casi, se circostanze speciali lo giustificano. |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 28 - 1 Gli Stati esteri hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta dagli interessi fruttati da averi da essi depositati presso banche svizzere ad uso esclusivo delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari. |
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1 | Gli Stati esteri hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta dagli interessi fruttati da averi da essi depositati presso banche svizzere ad uso esclusivo delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari. |
2 | I beneficiari di esenzioni fiscali in virtù della legge del 22 giugno 200782 sullo Stato ospite hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva se, alla scadenza della prestazione imponibile, le disposizioni di legge, le convenzioni o l'uso li esentano dal pagare imposte cantonali su titoli e averi in banca, e sul reddito fruttato da questi valori.83 |
3 | L'imposta preventiva non è rimborsata allo Stato estero che non concede la reciprocità, né alle persone appartenenti alle sue rappresentanze diplomatiche e consolari. |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 13 - 1 L'imposta preventiva è: |
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1 | L'imposta preventiva è: |
a | il 35 per cento della prestazione imponibile, per i redditi di capitali mobili, per le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettere i-iter LIFD57 e per le vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettera j LIFD; |
b | il 15 per cento per le rendite vitalizie e le pensioni; |
c | l'8 per cento per le altre prestazioni d'assicurazione. |
2 | Il Consiglio federale può, per la fine di un anno, ridurre al 30 per cento il saggio d'imposta stabilito nel capoverso 1 lettera a, se lo sviluppo della situazione monetaria o del mercato dei capitali lo esige.58 |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 22 - 1 Le persone fisiche hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva, se alla scadenza della prestazione imponibile avevano il domicilio in Svizzera. |
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1 | Le persone fisiche hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva, se alla scadenza della prestazione imponibile avevano il domicilio in Svizzera. |
2 | L'ordinanza d'esecuzione disciplina il diritto al rimborso delle persone fisiche che, per il semplice fatto di soggiornare in Svizzera, sono tenute a pagare imposte federali, cantonali e comunali sul reddito o sulla sostanza; essa può prevedere il rimborso anche in altri casi, se circostanze speciali lo giustificano. |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 24 - 1 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni, ed anche i loro i stabilimenti, le loro aziende e i fondi speciali posti sotto la loro amministrazione, hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva, se i valori che hanno fruttato il reddito imponibile figurano nei conti. |
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1 | La Confederazione, i Cantoni e i Comuni, ed anche i loro i stabilimenti, le loro aziende e i fondi speciali posti sotto la loro amministrazione, hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva, se i valori che hanno fruttato il reddito imponibile figurano nei conti. |
2 | Le persone giuridiche e le società commerciali senza personalità giuridica hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva, se alla scadenza della prestazione imponibile avevano la sede in Svizzera. |
3 | Le imprese straniere tenute a pagare imposte cantonali o comunali sul reddito o sul patrimonio di una loro stabile organizzazione in Svizzera, hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta dal reddito fruttato da questo patrimonio aziendale. |
4 | Gli enti e le istituzioni, senza scopo di lucro, stabiliti all'estero, hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta dal reddito della sostanza esclusivamente destinata al culto, all'istruzione o ad altri scopi di pubblica utilità, a favore degli Svizzeri all'estero. |
5 | L'ordinanza d'esecuzione disciplina il diritto al rimborso spettante alle comunità di proprietari per piani nonché ad altre unioni di persone e masse patrimoniali che non hanno la personalità giuridica, ma che dispongono di un'organizzazione propria e svolgono la loro attività in Svizzera o vi sono amministrate.77 |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 4 Domicilio fiscale - 1. Ai fini della presente convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettabile ad imposta nello Stato stesso in virtù del domicilio, della residenza, della sede della direzione o di qualsiasi altro criterio di analoga natura; essa designa inoltre le società di persone costituite o organizzate secondo la legislazione dello Stato contraente. |
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1 | Ai fini della presente convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettabile ad imposta nello Stato stesso in virtù del domicilio, della residenza, della sede della direzione o di qualsiasi altro criterio di analoga natura; essa designa inoltre le società di persone costituite o organizzate secondo la legislazione dello Stato contraente. |
2 | Quando, in base alla disposizione del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti: |
a | detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Tale espressione designa il centro degli interessi vitali, vale a dire il luogo con il quale le relazioni personali e economiche sono le più strette; |
b | se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se essa non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, detta persona è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; |
c | se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o non soggiorna abitualmente in alcuno dei due, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità; |
d | se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo. |
3 | Se, giusta il paragrafo 1, una persona non fisica è considerata residente in entrambi gli Stati contraenti, fa stato la sede della direzione effettiva. |
4 | Se una persona fisica è considerata residente in uno Stato contraente giusta il presente articolo unicamente per una parte dell'anno e per il periodo rimanente è considerata residente nell'altro Stato contraente (cambiamento di domicilio) ciascuno Stato contraente riscuote la rispettiva prorata delle imposte sul fondamento dell'assoggettamento fiscale illimitato. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 26 Rimborso - 1. Se le imposte gravanti i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza sono riscossi in uno degli Stati contraenti mediante trattenuta alla fonte, la presente convenzione non pregiudica il diritto di procedere a tale trattenuta. |
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1 | Se le imposte gravanti i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza sono riscossi in uno degli Stati contraenti mediante trattenuta alla fonte, la presente convenzione non pregiudica il diritto di procedere a tale trattenuta. |
2 | Nondimeno l'imposta così riscossa deve essere rifusa su domanda nella misura in cui la riscossione è limitata dalla Convenzione. |
3 | Il termine per la domanda di rimborso è di 3 anni a contare dalla fine di quello in cui sono scaduti i dividendi, gli interessi o i diritti di licenza. |
4 | Le domande devono essere corredate con certificato ufficiale dello stato di residenza del contribuente confermante l'adempimento delle condizioni inerenti all'assoggettamento fiscale illimitato. |
5 | Le autorità competenti disciplinano di comune intesa, giusta l'articolo 25, la rimanente procedura. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 26 Rimborso - 1. Se le imposte gravanti i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza sono riscossi in uno degli Stati contraenti mediante trattenuta alla fonte, la presente convenzione non pregiudica il diritto di procedere a tale trattenuta. |
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1 | Se le imposte gravanti i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza sono riscossi in uno degli Stati contraenti mediante trattenuta alla fonte, la presente convenzione non pregiudica il diritto di procedere a tale trattenuta. |
2 | Nondimeno l'imposta così riscossa deve essere rifusa su domanda nella misura in cui la riscossione è limitata dalla Convenzione. |
3 | Il termine per la domanda di rimborso è di 3 anni a contare dalla fine di quello in cui sono scaduti i dividendi, gli interessi o i diritti di licenza. |
4 | Le domande devono essere corredate con certificato ufficiale dello stato di residenza del contribuente confermante l'adempimento delle condizioni inerenti all'assoggettamento fiscale illimitato. |
5 | Le autorità competenti disciplinano di comune intesa, giusta l'articolo 25, la rimanente procedura. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 1 Soggetti fiscali - La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 10 Dividendi - 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. |
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1 | I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. |
2 | Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente in conformità alla legislazione di detto Stato; se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. |
3 | Nonostante il paragrafo 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato, se il beneficiario effettivo: |
a | è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi; o |
b | è un'istituzione di previdenza o un'altra istituzione simile che offre piani di previdenza cui partecipano persone fisiche per assicurare prestazioni di vecchiaia, invalidità o per i superstiti, a condizione che l'istituzione di previdenza o l'altra istituzione simile siano costituite secondo la legislazione dell'altro Stato contraente, siano fiscalmente riconosciute e siano sottoposte alla relativa vigilanza. |
4 | Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. |
5 | Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi residente nell'altro Stato contraente in cui la società che paga i dividendi è residente, esercita un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e la partecipazione generatrice dei dividendi vi sia effettivamente connessa. In questi casi sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14. |
6 | Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che questi dividendi siano pagati a un residente di questo altro Stato o se la partecipazione generatrice dei dividendi è effettivamente connessa a una stabile organizzazione o a una base fissa situate in questo altro Stato, e nemmeno riscuotere imposte a titolo di imposizione di utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 26 Rimborso - 1. Se le imposte gravanti i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza sono riscossi in uno degli Stati contraenti mediante trattenuta alla fonte, la presente convenzione non pregiudica il diritto di procedere a tale trattenuta. |
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1 | Se le imposte gravanti i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza sono riscossi in uno degli Stati contraenti mediante trattenuta alla fonte, la presente convenzione non pregiudica il diritto di procedere a tale trattenuta. |
2 | Nondimeno l'imposta così riscossa deve essere rifusa su domanda nella misura in cui la riscossione è limitata dalla Convenzione. |
3 | Il termine per la domanda di rimborso è di 3 anni a contare dalla fine di quello in cui sono scaduti i dividendi, gli interessi o i diritti di licenza. |
4 | Le domande devono essere corredate con certificato ufficiale dello stato di residenza del contribuente confermante l'adempimento delle condizioni inerenti all'assoggettamento fiscale illimitato. |
5 | Le autorità competenti disciplinano di comune intesa, giusta l'articolo 25, la rimanente procedura. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 10 Dividendi - 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. |
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1 | I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. |
2 | Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente in conformità alla legislazione di detto Stato; se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. |
3 | Nonostante il paragrafo 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato, se il beneficiario effettivo: |
a | è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi; o |
b | è un'istituzione di previdenza o un'altra istituzione simile che offre piani di previdenza cui partecipano persone fisiche per assicurare prestazioni di vecchiaia, invalidità o per i superstiti, a condizione che l'istituzione di previdenza o l'altra istituzione simile siano costituite secondo la legislazione dell'altro Stato contraente, siano fiscalmente riconosciute e siano sottoposte alla relativa vigilanza. |
4 | Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. |
5 | Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi residente nell'altro Stato contraente in cui la società che paga i dividendi è residente, esercita un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e la partecipazione generatrice dei dividendi vi sia effettivamente connessa. In questi casi sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14. |
6 | Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che questi dividendi siano pagati a un residente di questo altro Stato o se la partecipazione generatrice dei dividendi è effettivamente connessa a una stabile organizzazione o a una base fissa situate in questo altro Stato, e nemmeno riscuotere imposte a titolo di imposizione di utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato. |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 51 - 1 L'AFC deve prendere una decisione se respinge l'istanza, in tutto o in parte, e la controversia non possa essere composta in altro modo. |
|
1 | L'AFC deve prendere una decisione se respinge l'istanza, in tutto o in parte, e la controversia non possa essere composta in altro modo. |
2 | Ogni rimborso non fondato su una decisione secondo il capoverso 1, è operato con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso; trascorsi tre anni dal rimborso, il controllo può essere operato soltanto in relazione a un procedimento penale. |
3 | Se dal controllo risulta che il rimborso è stato concesso a torto e se l'istante, i suoi eredi o le persone responsabili in solido rifiutano di restituirne l'ammontare, l'AFC prende una decisione con la quale ne esige la restituzione. |
4 | Sono applicabili per analogia gli articoli 42 a 44 sulla procedura di reclamo e di ricorso e sulle spese di procedura, nonché, nel caso del capoverso 3, gli articoli 45 e 47 su l'esecuzione e le garanzie. |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 51 - 1 L'AFC deve prendere una decisione se respinge l'istanza, in tutto o in parte, e la controversia non possa essere composta in altro modo. |
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1 | L'AFC deve prendere una decisione se respinge l'istanza, in tutto o in parte, e la controversia non possa essere composta in altro modo. |
2 | Ogni rimborso non fondato su una decisione secondo il capoverso 1, è operato con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso; trascorsi tre anni dal rimborso, il controllo può essere operato soltanto in relazione a un procedimento penale. |
3 | Se dal controllo risulta che il rimborso è stato concesso a torto e se l'istante, i suoi eredi o le persone responsabili in solido rifiutano di restituirne l'ammontare, l'AFC prende una decisione con la quale ne esige la restituzione. |
4 | Sono applicabili per analogia gli articoli 42 a 44 sulla procedura di reclamo e di ricorso e sulle spese di procedura, nonché, nel caso del capoverso 3, gli articoli 45 e 47 su l'esecuzione e le garanzie. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
|
1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 51 - 1 L'AFC deve prendere una decisione se respinge l'istanza, in tutto o in parte, e la controversia non possa essere composta in altro modo. |
|
1 | L'AFC deve prendere una decisione se respinge l'istanza, in tutto o in parte, e la controversia non possa essere composta in altro modo. |
2 | Ogni rimborso non fondato su una decisione secondo il capoverso 1, è operato con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso; trascorsi tre anni dal rimborso, il controllo può essere operato soltanto in relazione a un procedimento penale. |
3 | Se dal controllo risulta che il rimborso è stato concesso a torto e se l'istante, i suoi eredi o le persone responsabili in solido rifiutano di restituirne l'ammontare, l'AFC prende una decisione con la quale ne esige la restituzione. |
4 | Sono applicabili per analogia gli articoli 42 a 44 sulla procedura di reclamo e di ricorso e sulle spese di procedura, nonché, nel caso del capoverso 3, gli articoli 45 e 47 su l'esecuzione e le garanzie. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 62 - 1 Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. |
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1 | Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. |
2 | Si fa luogo alla restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida causa, o per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 67 - 1 L'azione di indebito arricchimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è nato tale diritto.40 |
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1 | L'azione di indebito arricchimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è nato tale diritto.40 |
2 | Se l'arricchimento consiste in un credito verso il danneggiato, questi può rifiutarne il pagamento anche dopo prescritta l'azione d'indebito. |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 51 - 1 L'AFC deve prendere una decisione se respinge l'istanza, in tutto o in parte, e la controversia non possa essere composta in altro modo. |
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1 | L'AFC deve prendere una decisione se respinge l'istanza, in tutto o in parte, e la controversia non possa essere composta in altro modo. |
2 | Ogni rimborso non fondato su una decisione secondo il capoverso 1, è operato con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso; trascorsi tre anni dal rimborso, il controllo può essere operato soltanto in relazione a un procedimento penale. |
3 | Se dal controllo risulta che il rimborso è stato concesso a torto e se l'istante, i suoi eredi o le persone responsabili in solido rifiutano di restituirne l'ammontare, l'AFC prende una decisione con la quale ne esige la restituzione. |
4 | Sono applicabili per analogia gli articoli 42 a 44 sulla procedura di reclamo e di ricorso e sulle spese di procedura, nonché, nel caso del capoverso 3, gli articoli 45 e 47 su l'esecuzione e le garanzie. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 34 - 1 L'autorità notifica le decisioni alle parti per scritto. |
|
1 | L'autorità notifica le decisioni alle parti per scritto. |
1bis | Previo assenso dei destinatari, le decisioni possono essere notificate per via elettronica. Sono munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 201669 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina: |
a | la firma da utilizzare; |
b | il formato della decisione e dei relativi allegati; |
c | le modalità di trasmissione; |
d | il momento in cui la decisione è considerata notificata.70 |
2 | L'autorità può notificare oralmente alle parti presenti le decisioni incidentali, ma deve confermarle per scritto se una parte ne fa domanda seduta stante; in questo caso, il termine di impugnazione decorre dalla conferma scritta.71 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
|
1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
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1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 38 - Una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
|
1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
|
1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
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f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
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e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
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1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
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f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
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IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
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e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
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h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
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2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
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e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
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IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
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e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
|
1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 5 Spese per le cause prive di oggetto - Se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa. Se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
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1 | La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
2 | Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2 |
3 | In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |