SR 831.301 Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 19 Spese di malattia e d'invalidità per i figli di cui non si tiene conto - Le spese di malattia e d'invalidità per i figli di cui non si tiene conto conformemente all'articolo 8 capoverso 2 vanno rimborsate nella misura in cui superano l'eccedenza dei redditi. |
SR 831.301 Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 19 Spese di malattia e d'invalidità per i figli di cui non si tiene conto - Le spese di malattia e d'invalidità per i figli di cui non si tiene conto conformemente all'articolo 8 capoverso 2 vanno rimborsate nella misura in cui superano l'eccedenza dei redditi. |
SR 831.301 Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 19 Spese di malattia e d'invalidità per i figli di cui non si tiene conto - Le spese di malattia e d'invalidità per i figli di cui non si tiene conto conformemente all'articolo 8 capoverso 2 vanno rimborsate nella misura in cui superano l'eccedenza dei redditi. |
SR 831.301 Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 11 Valutazione del reddito in natura - 1 Il reddito in natura è valutato secondo le prescrizioni valide per l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Per i figli che non sottostanno all'obbligo di pagare i contributi previsti dalla LAVS, il valore del vitto e dell'alloggio è pari alla metà delle aliquote previste nell'articolo 11 OAVS41.42 |
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1 | Il reddito in natura è valutato secondo le prescrizioni valide per l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Per i figli che non sottostanno all'obbligo di pagare i contributi previsti dalla LAVS, il valore del vitto e dell'alloggio è pari alla metà delle aliquote previste nell'articolo 11 OAVS41.42 |
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SR 831.101 Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) OAVS Art. 11 Vitto e alloggio - 1 Il vitto e l'alloggio dei lavoratori occupati nell'azienda e del personale domestico sono valutati 33 franchi il giorno. È fatto salvo l'articolo 14. |
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1 | Il vitto e l'alloggio dei lavoratori occupati nell'azienda e del personale domestico sono valutati 33 franchi il giorno. È fatto salvo l'articolo 14. |
2 | Se il datore di lavoro non dà vitto e alloggio completo, l'importo totale è ripartito come segue: |