SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 85 * - 1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 85 * - 1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 74 Protezione dell'ambiente - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 84 * - 1 La Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del traffico di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito a una misura inoffensiva per l'uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 85 * - 1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 1 - 1 La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse. |
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1 | La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse. |
2 | La tassa contribuisce inoltre a: |
a | migliorare le condizioni quadro della ferrovia sul mercato dei trasporti; |
b | incrementare il trasporto delle merci per ferrovia. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 7 Copertura dei costi - 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
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1 | I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
2 | I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale. |
3 | Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 2 |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 3 Oggetto - La tassa è riscossa sui veicoli pesanti a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera e all'estero (svizzeri ed esteri), destinati al trasporto di beni o di persone. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 6 Principio - 1 La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi nel territorio doganale.10 |
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1 | La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi nel territorio doganale.10 |
2 | Nel caso di veicoli combinati, il peso totale massimo autorizzato dei veicoli trattori può essere utilizzato come base di calcolo della tassa. |
3 | La tassa può inoltre essere riscossa in funzione delle emissioni o del consumo. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 4 Eccezioni ed esenzioni - 1 Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati. |
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1 | Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati. |
2 | I veicoli adibiti al trasporto di persone sono sottoposti a tassa forfettaria. La tassa annua non supera 5000 franchi. Il Consiglio federale può graduarla secondo le categorie di veicoli. |
3 | I tragitti effettuati in traffico combinato non accompagnato danno diritto a una restituzione forfettaria. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.7 |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 4 Eccezioni ed esenzioni - 1 Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati. |
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1 | Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati. |
2 | I veicoli adibiti al trasporto di persone sono sottoposti a tassa forfettaria. La tassa annua non supera 5000 franchi. Il Consiglio federale può graduarla secondo le categorie di veicoli. |
3 | I tragitti effettuati in traffico combinato non accompagnato danno diritto a una restituzione forfettaria. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.7 |
SR 641.811 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 8 Veicoli utilizzati nel traffico combinato non accompagnato - 1 Su richiesta da presentare all'UDSC, i detentori di veicoli assoggettati alla tassa e utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) fruiscono di una restituzione per i percorsi iniziali e finali eseguiti nel TCNA. |
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1 | Su richiesta da presentare all'UDSC, i detentori di veicoli assoggettati alla tassa e utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) fruiscono di una restituzione per i percorsi iniziali e finali eseguiti nel TCNA. |
2 | Per ogni unità di carico o semirimorchio trasbordato dalla strada alla ferrovia o alla nave oppure dalla ferrovia o dalla nave alla strada, è restituito l'importo seguente: |
a | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza da 4,8 a 5,5 m |
b | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 5,5 e fino a 6,1 m |
c | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 6,1 m |
3 | La domanda di restituzione dev'essere presentata all'UDSC unitamente alla dichiarazione secondo l'articolo 22. |
4 | Per ogni periodo fiscale l'importo della restituzione non può superare la tassa totale computata per i veicoli del richiedente impiegati nel TCNA.25 |
SR 641.811 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 10 Corse nel TCNA: obblighi e procedura - In relazione alle corse iniziali e finali nel TCNA, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) disciplina: |
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a | gli obblighi dei detentori, in particolate la prova delle corse; |
b | la procedura di restituzione. |
SR 641.811 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 8 Veicoli utilizzati nel traffico combinato non accompagnato - 1 Su richiesta da presentare all'UDSC, i detentori di veicoli assoggettati alla tassa e utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) fruiscono di una restituzione per i percorsi iniziali e finali eseguiti nel TCNA. |
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1 | Su richiesta da presentare all'UDSC, i detentori di veicoli assoggettati alla tassa e utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) fruiscono di una restituzione per i percorsi iniziali e finali eseguiti nel TCNA. |
2 | Per ogni unità di carico o semirimorchio trasbordato dalla strada alla ferrovia o alla nave oppure dalla ferrovia o dalla nave alla strada, è restituito l'importo seguente: |
a | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza da 4,8 a 5,5 m |
b | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 5,5 e fino a 6,1 m |
c | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 6,1 m |
3 | La domanda di restituzione dev'essere presentata all'UDSC unitamente alla dichiarazione secondo l'articolo 22. |
4 | Per ogni periodo fiscale l'importo della restituzione non può superare la tassa totale computata per i veicoli del richiedente impiegati nel TCNA.25 |
SR 641.811 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 8 Veicoli utilizzati nel traffico combinato non accompagnato - 1 Su richiesta da presentare all'UDSC, i detentori di veicoli assoggettati alla tassa e utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) fruiscono di una restituzione per i percorsi iniziali e finali eseguiti nel TCNA. |
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1 | Su richiesta da presentare all'UDSC, i detentori di veicoli assoggettati alla tassa e utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) fruiscono di una restituzione per i percorsi iniziali e finali eseguiti nel TCNA. |
2 | Per ogni unità di carico o semirimorchio trasbordato dalla strada alla ferrovia o alla nave oppure dalla ferrovia o dalla nave alla strada, è restituito l'importo seguente: |
a | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza da 4,8 a 5,5 m |
b | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 5,5 e fino a 6,1 m |
c | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 6,1 m |
3 | La domanda di restituzione dev'essere presentata all'UDSC unitamente alla dichiarazione secondo l'articolo 22. |
4 | Per ogni periodo fiscale l'importo della restituzione non può superare la tassa totale computata per i veicoli del richiedente impiegati nel TCNA.25 |
SR 641.811 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 8 Veicoli utilizzati nel traffico combinato non accompagnato - 1 Su richiesta da presentare all'UDSC, i detentori di veicoli assoggettati alla tassa e utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) fruiscono di una restituzione per i percorsi iniziali e finali eseguiti nel TCNA. |
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1 | Su richiesta da presentare all'UDSC, i detentori di veicoli assoggettati alla tassa e utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) fruiscono di una restituzione per i percorsi iniziali e finali eseguiti nel TCNA. |
2 | Per ogni unità di carico o semirimorchio trasbordato dalla strada alla ferrovia o alla nave oppure dalla ferrovia o dalla nave alla strada, è restituito l'importo seguente: |
a | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza da 4,8 a 5,5 m |
b | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 5,5 e fino a 6,1 m |
c | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 6,1 m |
3 | La domanda di restituzione dev'essere presentata all'UDSC unitamente alla dichiarazione secondo l'articolo 22. |
4 | Per ogni periodo fiscale l'importo della restituzione non può superare la tassa totale computata per i veicoli del richiedente impiegati nel TCNA.25 |
SR 641.811 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 9 Corse nel TCNA; requisiti - 1 Per corse iniziali e finali nel TCNA s'intendono le corse eseguite da veicoli stradali con unità di carico (container, casse mobili) o da semirimorchi tra il luogo di carico o di scarico e lo scalo ferroviario di trasbordo o il porto renano più vicini senza che la merce trasportata cambi di contenitore all'atto del trasbordo da un mezzo di trasporto all'altro. |
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1 | Per corse iniziali e finali nel TCNA s'intendono le corse eseguite da veicoli stradali con unità di carico (container, casse mobili) o da semirimorchi tra il luogo di carico o di scarico e lo scalo ferroviario di trasbordo o il porto renano più vicini senza che la merce trasportata cambi di contenitore all'atto del trasbordo da un mezzo di trasporto all'altro. |
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SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 1 - 1 La presente legge disciplina la circolazione sulle strade pubbliche, come anche la responsabilità civile e l'assicurazione per i danni cagionati dai veicoli a motore, dai velocipedi o dai mezzi simili a veicoli.3 |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 2 |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 3 Oggetto - La tassa è riscossa sui veicoli pesanti a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera e all'estero (svizzeri ed esteri), destinati al trasporto di beni o di persone. |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 1 - (art. 1 LCStr5) |
|
1 | Le strade sono aree utilizzate dai veicoli a motore, dai veicoli senza motore o dai pedoni. |
2 | Sono strade pubbliche quelle che non servono esclusivamente all'uso privato. |
3 | Le autostrade e le semiautostrade sono le strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore e segnalate come tali (art. 45 cpv. 1 O del 5 set. 19796 sulla circolazione stradale, OSStr).7 Le autostrade hanno carreggiate separate per ogni senso e non hanno crocevia a raso. |
4 | La carreggiata è la parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli. |
5 | Le corsie sono parti demarcate della carreggiata e sufficientemente larghe per permettere la circolazione di una colonna di veicoli (art. 74 OSStr).8 |
6 | Le ciclopiste sono strade destinate ai ciclisti, costruite in modo da essere separate dalla carreggiata e segnalate come tali (art. 33 cpv. 1 OSStr).9 |
7 | Le corsie ciclabili sono corsie destinate ai ciclisti, delimitate da linee gialle discontinue oppure eccezionalmente continue (art. 74 cpv. 5 OSStr10).11 |
8 | Le intersezioni sono i crocevia, le biforcazioni o gli sbocchi di carreggiate. I punti in cui le ciclopiste, le strade dei campi, l'uscita da una autorimessa, da un parcheggio, da una fabbrica o da un cortile ecc. incontrano la carreggiata non sono intersezioni. |
9 | Regolazione* del traffico è l'ordine di arresto e di movimento del traffico per mezzo della polizia o di segnali luminosi. |
10 | I mezzi simili a veicoli sono pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini o mezzi di spostamento analoghi muniti di ruote o rotelle che vengono azionati dalla sola forza fisica dell'utente. I velocipedi per bambini sono equiparati ai mezzi simili a veicoli.12 |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 1 - (art. 1 LCStr5) |
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1 | Le strade sono aree utilizzate dai veicoli a motore, dai veicoli senza motore o dai pedoni. |
2 | Sono strade pubbliche quelle che non servono esclusivamente all'uso privato. |
3 | Le autostrade e le semiautostrade sono le strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore e segnalate come tali (art. 45 cpv. 1 O del 5 set. 19796 sulla circolazione stradale, OSStr).7 Le autostrade hanno carreggiate separate per ogni senso e non hanno crocevia a raso. |
4 | La carreggiata è la parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli. |
5 | Le corsie sono parti demarcate della carreggiata e sufficientemente larghe per permettere la circolazione di una colonna di veicoli (art. 74 OSStr).8 |
6 | Le ciclopiste sono strade destinate ai ciclisti, costruite in modo da essere separate dalla carreggiata e segnalate come tali (art. 33 cpv. 1 OSStr).9 |
7 | Le corsie ciclabili sono corsie destinate ai ciclisti, delimitate da linee gialle discontinue oppure eccezionalmente continue (art. 74 cpv. 5 OSStr10).11 |
8 | Le intersezioni sono i crocevia, le biforcazioni o gli sbocchi di carreggiate. I punti in cui le ciclopiste, le strade dei campi, l'uscita da una autorimessa, da un parcheggio, da una fabbrica o da un cortile ecc. incontrano la carreggiata non sono intersezioni. |
9 | Regolazione* del traffico è l'ordine di arresto e di movimento del traffico per mezzo della polizia o di segnali luminosi. |
10 | I mezzi simili a veicoli sono pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini o mezzi di spostamento analoghi muniti di ruote o rotelle che vengono azionati dalla sola forza fisica dell'utente. I velocipedi per bambini sono equiparati ai mezzi simili a veicoli.12 |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 1 - (art. 1 LCStr5) |
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1 | Le strade sono aree utilizzate dai veicoli a motore, dai veicoli senza motore o dai pedoni. |
2 | Sono strade pubbliche quelle che non servono esclusivamente all'uso privato. |
3 | Le autostrade e le semiautostrade sono le strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore e segnalate come tali (art. 45 cpv. 1 O del 5 set. 19796 sulla circolazione stradale, OSStr).7 Le autostrade hanno carreggiate separate per ogni senso e non hanno crocevia a raso. |
4 | La carreggiata è la parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli. |
5 | Le corsie sono parti demarcate della carreggiata e sufficientemente larghe per permettere la circolazione di una colonna di veicoli (art. 74 OSStr).8 |
6 | Le ciclopiste sono strade destinate ai ciclisti, costruite in modo da essere separate dalla carreggiata e segnalate come tali (art. 33 cpv. 1 OSStr).9 |
7 | Le corsie ciclabili sono corsie destinate ai ciclisti, delimitate da linee gialle discontinue oppure eccezionalmente continue (art. 74 cpv. 5 OSStr10).11 |
8 | Le intersezioni sono i crocevia, le biforcazioni o gli sbocchi di carreggiate. I punti in cui le ciclopiste, le strade dei campi, l'uscita da una autorimessa, da un parcheggio, da una fabbrica o da un cortile ecc. incontrano la carreggiata non sono intersezioni. |
9 | Regolazione* del traffico è l'ordine di arresto e di movimento del traffico per mezzo della polizia o di segnali luminosi. |
10 | I mezzi simili a veicoli sono pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini o mezzi di spostamento analoghi muniti di ruote o rotelle che vengono azionati dalla sola forza fisica dell'utente. I velocipedi per bambini sono equiparati ai mezzi simili a veicoli.12 |
SR 641.811 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 8 Veicoli utilizzati nel traffico combinato non accompagnato - 1 Su richiesta da presentare all'UDSC, i detentori di veicoli assoggettati alla tassa e utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) fruiscono di una restituzione per i percorsi iniziali e finali eseguiti nel TCNA. |
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1 | Su richiesta da presentare all'UDSC, i detentori di veicoli assoggettati alla tassa e utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) fruiscono di una restituzione per i percorsi iniziali e finali eseguiti nel TCNA. |
2 | Per ogni unità di carico o semirimorchio trasbordato dalla strada alla ferrovia o alla nave oppure dalla ferrovia o dalla nave alla strada, è restituito l'importo seguente: |
a | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza da 4,8 a 5,5 m |
b | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 5,5 e fino a 6,1 m |
c | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 6,1 m |
3 | La domanda di restituzione dev'essere presentata all'UDSC unitamente alla dichiarazione secondo l'articolo 22. |
4 | Per ogni periodo fiscale l'importo della restituzione non può superare la tassa totale computata per i veicoli del richiedente impiegati nel TCNA.25 |
SR 641.811 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 9 Corse nel TCNA; requisiti - 1 Per corse iniziali e finali nel TCNA s'intendono le corse eseguite da veicoli stradali con unità di carico (container, casse mobili) o da semirimorchi tra il luogo di carico o di scarico e lo scalo ferroviario di trasbordo o il porto renano più vicini senza che la merce trasportata cambi di contenitore all'atto del trasbordo da un mezzo di trasporto all'altro. |
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1 | Per corse iniziali e finali nel TCNA s'intendono le corse eseguite da veicoli stradali con unità di carico (container, casse mobili) o da semirimorchi tra il luogo di carico o di scarico e lo scalo ferroviario di trasbordo o il porto renano più vicini senza che la merce trasportata cambi di contenitore all'atto del trasbordo da un mezzo di trasporto all'altro. |
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SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 4 Eccezioni ed esenzioni - 1 Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati. |
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1 | Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati. |
2 | I veicoli adibiti al trasporto di persone sono sottoposti a tassa forfettaria. La tassa annua non supera 5000 franchi. Il Consiglio federale può graduarla secondo le categorie di veicoli. |
3 | I tragitti effettuati in traffico combinato non accompagnato danno diritto a una restituzione forfettaria. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.7 |
SR 641.811 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 9 Corse nel TCNA; requisiti - 1 Per corse iniziali e finali nel TCNA s'intendono le corse eseguite da veicoli stradali con unità di carico (container, casse mobili) o da semirimorchi tra il luogo di carico o di scarico e lo scalo ferroviario di trasbordo o il porto renano più vicini senza che la merce trasportata cambi di contenitore all'atto del trasbordo da un mezzo di trasporto all'altro. |
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1 | Per corse iniziali e finali nel TCNA s'intendono le corse eseguite da veicoli stradali con unità di carico (container, casse mobili) o da semirimorchi tra il luogo di carico o di scarico e lo scalo ferroviario di trasbordo o il porto renano più vicini senza che la merce trasportata cambi di contenitore all'atto del trasbordo da un mezzo di trasporto all'altro. |
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SR 641.811 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 9 Corse nel TCNA; requisiti - 1 Per corse iniziali e finali nel TCNA s'intendono le corse eseguite da veicoli stradali con unità di carico (container, casse mobili) o da semirimorchi tra il luogo di carico o di scarico e lo scalo ferroviario di trasbordo o il porto renano più vicini senza che la merce trasportata cambi di contenitore all'atto del trasbordo da un mezzo di trasporto all'altro. |
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1 | Per corse iniziali e finali nel TCNA s'intendono le corse eseguite da veicoli stradali con unità di carico (container, casse mobili) o da semirimorchi tra il luogo di carico o di scarico e lo scalo ferroviario di trasbordo o il porto renano più vicini senza che la merce trasportata cambi di contenitore all'atto del trasbordo da un mezzo di trasporto all'altro. |
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SR 641.811 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 8 Veicoli utilizzati nel traffico combinato non accompagnato - 1 Su richiesta da presentare all'UDSC, i detentori di veicoli assoggettati alla tassa e utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) fruiscono di una restituzione per i percorsi iniziali e finali eseguiti nel TCNA. |
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1 | Su richiesta da presentare all'UDSC, i detentori di veicoli assoggettati alla tassa e utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) fruiscono di una restituzione per i percorsi iniziali e finali eseguiti nel TCNA. |
2 | Per ogni unità di carico o semirimorchio trasbordato dalla strada alla ferrovia o alla nave oppure dalla ferrovia o dalla nave alla strada, è restituito l'importo seguente: |
a | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza da 4,8 a 5,5 m |
b | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 5,5 e fino a 6,1 m |
c | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 6,1 m |
3 | La domanda di restituzione dev'essere presentata all'UDSC unitamente alla dichiarazione secondo l'articolo 22. |
4 | Per ogni periodo fiscale l'importo della restituzione non può superare la tassa totale computata per i veicoli del richiedente impiegati nel TCNA.25 |
SR 641.811 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 9 Corse nel TCNA; requisiti - 1 Per corse iniziali e finali nel TCNA s'intendono le corse eseguite da veicoli stradali con unità di carico (container, casse mobili) o da semirimorchi tra il luogo di carico o di scarico e lo scalo ferroviario di trasbordo o il porto renano più vicini senza che la merce trasportata cambi di contenitore all'atto del trasbordo da un mezzo di trasporto all'altro. |
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1 | Per corse iniziali e finali nel TCNA s'intendono le corse eseguite da veicoli stradali con unità di carico (container, casse mobili) o da semirimorchi tra il luogo di carico o di scarico e lo scalo ferroviario di trasbordo o il porto renano più vicini senza che la merce trasportata cambi di contenitore all'atto del trasbordo da un mezzo di trasporto all'altro. |
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 74 Protezione dell'ambiente - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 84 * - 1 La Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del traffico di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito a una misura inoffensiva per l'uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 30 Principi - 1 La produzione di rifiuti deve essere prevenuta nella misura del possibile. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 1 - 1 La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse. |
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1 | La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse. |
2 | La tassa contribuisce inoltre a: |
a | migliorare le condizioni quadro della ferrovia sul mercato dei trasporti; |
b | incrementare il trasporto delle merci per ferrovia. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 7 Copertura dei costi - 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
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1 | I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività. |
2 | I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale. |
3 | Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 8 Tariffa - 1 Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
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1 | Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
a | la tariffa ammonta almeno a 0,6 centesimi e non deve superare i 2,5 centesimi per chilometro percorso e tonnellata di peso totale massimo autorizzato; |
b | in caso di aumento del peso totale massimo autorizzato a 40 tonnellate, la tariffa massima è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può aumentare di un quinto al massimo la tariffa applicabile ai veicoli di peso totale autorizzato superiore a 28 tonnellate; |
c | se la tassa è riscossa in funzione delle emissioni nel senso dell'articolo 6 capoverso 3, la tariffa va intesa quale valore medio; trattandosi di veicoli con emissioni superiori o inferiori alla media, la tariffa può essere aumentata o diminuita. |
2 | Il Consiglio federale può introdurre la tassa gradatamente e differenziarla secondo le categorie di veicoli. A decorrere dal 1° gennaio 2005, può adeguare al rincaro la tassa di cui al capoverso 1. |
3 | All'introduzione della tassa e ad ogni aumento della tariffa il Consiglio federale: |
a | tiene conto dei calcoli dei costi d'infrastruttura non coperti nonché dei costi e degli utili esterni del traffico pesante; |
b | tiene conto dell'onere dell'economia; |
c | tiene conto degli effetti in materia di pianificazione del territorio e delle ripercussioni sull'approvvigionamento nelle regioni non servite o servite insufficientemente dalla ferrovia; |
d | vigila affinché la tassa persegua la competitività della ferrovia; |
e | considera le ripercussioni della tassa per quanto concerne l'eventuale traffico di aggiramento sulle strade estere confinanti. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 8 Tariffa - 1 Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
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1 | Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue: |
a | la tariffa ammonta almeno a 0,6 centesimi e non deve superare i 2,5 centesimi per chilometro percorso e tonnellata di peso totale massimo autorizzato; |
b | in caso di aumento del peso totale massimo autorizzato a 40 tonnellate, la tariffa massima è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può aumentare di un quinto al massimo la tariffa applicabile ai veicoli di peso totale autorizzato superiore a 28 tonnellate; |
c | se la tassa è riscossa in funzione delle emissioni nel senso dell'articolo 6 capoverso 3, la tariffa va intesa quale valore medio; trattandosi di veicoli con emissioni superiori o inferiori alla media, la tariffa può essere aumentata o diminuita. |
2 | Il Consiglio federale può introdurre la tassa gradatamente e differenziarla secondo le categorie di veicoli. A decorrere dal 1° gennaio 2005, può adeguare al rincaro la tassa di cui al capoverso 1. |
3 | All'introduzione della tassa e ad ogni aumento della tariffa il Consiglio federale: |
a | tiene conto dei calcoli dei costi d'infrastruttura non coperti nonché dei costi e degli utili esterni del traffico pesante; |
b | tiene conto dell'onere dell'economia; |
c | tiene conto degli effetti in materia di pianificazione del territorio e delle ripercussioni sull'approvvigionamento nelle regioni non servite o servite insufficientemente dalla ferrovia; |
d | vigila affinché la tassa persegua la competitività della ferrovia; |
e | considera le ripercussioni della tassa per quanto concerne l'eventuale traffico di aggiramento sulle strade estere confinanti. |