SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 18 Assistenza amministrativa - Le autorità federali competenti in materia di esecuzione della legge e di perseguimento penale possono collaborare con le competenti autorità estere nonché con le organizzazioni e gli organismi internazionali e coordinare le indagini, se: |
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a | è necessario ai fini dell'esecuzione della presente legge e del diritto internazionale in materia; e |
b | le autorità estere o le organizzazioni e gli organismi internazionali sono tenuti al segreto d'ufficio in misura equivalente a quanto previsto nel diritto svizzero. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 18 Assistenza amministrativa - Le autorità federali competenti in materia di esecuzione della legge e di perseguimento penale possono collaborare con le competenti autorità estere nonché con le organizzazioni e gli organismi internazionali e coordinare le indagini, se: |
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a | è necessario ai fini dell'esecuzione della presente legge e del diritto internazionale in materia; e |
b | le autorità estere o le organizzazioni e gli organismi internazionali sono tenuti al segreto d'ufficio in misura equivalente a quanto previsto nel diritto svizzero. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 22 Comunicazione dei dati a organi di controllo - L'USAV e gli altri organi di controllo si trasmettono i dati necessari all'adempimento dei loro compiti. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 22 Comunicazione dei dati a organi di controllo - L'USAV e gli altri organi di controllo si trasmettono i dati necessari all'adempimento dei loro compiti. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 22 Comunicazione dei dati a organi di controllo - L'USAV e gli altri organi di controllo si trasmettono i dati necessari all'adempimento dei loro compiti. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 22 Comunicazione dei dati a organi di controllo - L'USAV e gli altri organi di controllo si trasmettono i dati necessari all'adempimento dei loro compiti. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 22 Comunicazione dei dati a organi di controllo - L'USAV e gli altri organi di controllo si trasmettono i dati necessari all'adempimento dei loro compiti. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 22 Comunicazione dei dati a organi di controllo - L'USAV e gli altri organi di controllo si trasmettono i dati necessari all'adempimento dei loro compiti. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 22 Comunicazione dei dati a organi di controllo - L'USAV e gli altri organi di controllo si trasmettono i dati necessari all'adempimento dei loro compiti. |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 9 Guardiani di animali - Il Consiglio federale può determinare in quali settori al di fuori dell'agricoltura è necessario impiegare guardiani di animali. |
SR 414.110.12 Convenzione del 1°/31 marzo 1909 fra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo circa la divisione degli oggetti costituenti le collezioni comuni di paleontologia Art. 5 - Finchè sussisteranno le cattedre comuni di storia naturale, si osserverà il principio di ripartizione stabilito nella presente convenzione per ogni nuovo oggetto acquistato o ricevuto in dono. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 18 Assistenza amministrativa - Le autorità federali competenti in materia di esecuzione della legge e di perseguimento penale possono collaborare con le competenti autorità estere nonché con le organizzazioni e gli organismi internazionali e coordinare le indagini, se: |
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a | è necessario ai fini dell'esecuzione della presente legge e del diritto internazionale in materia; e |
b | le autorità estere o le organizzazioni e gli organismi internazionali sono tenuti al segreto d'ufficio in misura equivalente a quanto previsto nel diritto svizzero. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 13 Controlli all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione |
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1 | Gli organi di controllo verificano gli esemplari delle specie protette all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. |
2 | I controlli possono comprendere un controllo documentale, un controllo d'identità e un controllo fisico. Gli organi di controllo sono autorizzati a prelevare campioni ai fini dell'identificazione degli esemplari. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di controllo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 7 Obbligo di autorizzazione |
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1 | Necessita di un'autorizzazione dell'USAV chiunque intenda: |
a | importare, far transitare o esportare esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES; |
b | importare esemplari vivi di specie non addomesticate di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi che possono essere facilmente confusi con gli esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES. |
2 | Il DFI può subordinare ad autorizzazione l'importazione di esemplari di altre specie, qualora questi: |
a | siano prelevati dall'ambiente naturale o siano oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali; |
b | possano essere facilmente confusi con esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES. |
3 | Sono fatte salve le autorizzazioni d'importazione, di transito e di esportazione necessarie in virtù di altre leggi. |
4 | Il Consiglio federale disciplina la procedura di rilascio e di revoca dell'autorizzazione. Può prevedere autorizzazioni permanenti e certificati particolari. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 7 Obbligo di autorizzazione |
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1 | Necessita di un'autorizzazione dell'USAV chiunque intenda: |
a | importare, far transitare o esportare esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES; |
b | importare esemplari vivi di specie non addomesticate di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi che possono essere facilmente confusi con gli esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES. |
2 | Il DFI può subordinare ad autorizzazione l'importazione di esemplari di altre specie, qualora questi: |
a | siano prelevati dall'ambiente naturale o siano oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali; |
b | possano essere facilmente confusi con esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES. |
3 | Sono fatte salve le autorizzazioni d'importazione, di transito e di esportazione necessarie in virtù di altre leggi. |
4 | Il Consiglio federale disciplina la procedura di rilascio e di revoca dell'autorizzazione. Può prevedere autorizzazioni permanenti e certificati particolari. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 7 Obbligo di autorizzazione |
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1 | Necessita di un'autorizzazione dell'USAV chiunque intenda: |
a | importare, far transitare o esportare esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES; |
b | importare esemplari vivi di specie non addomesticate di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi che possono essere facilmente confusi con gli esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES. |
2 | Il DFI può subordinare ad autorizzazione l'importazione di esemplari di altre specie, qualora questi: |
a | siano prelevati dall'ambiente naturale o siano oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali; |
b | possano essere facilmente confusi con esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES. |
3 | Sono fatte salve le autorizzazioni d'importazione, di transito e di esportazione necessarie in virtù di altre leggi. |
4 | Il Consiglio federale disciplina la procedura di rilascio e di revoca dell'autorizzazione. Può prevedere autorizzazioni permanenti e certificati particolari. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 7 Obbligo di autorizzazione |
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1 | Necessita di un'autorizzazione dell'USAV chiunque intenda: |
a | importare, far transitare o esportare esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES; |
b | importare esemplari vivi di specie non addomesticate di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi che possono essere facilmente confusi con gli esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES. |
2 | Il DFI può subordinare ad autorizzazione l'importazione di esemplari di altre specie, qualora questi: |
a | siano prelevati dall'ambiente naturale o siano oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali; |
b | possano essere facilmente confusi con esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES. |
3 | Sono fatte salve le autorizzazioni d'importazione, di transito e di esportazione necessarie in virtù di altre leggi. |
4 | Il Consiglio federale disciplina la procedura di rilascio e di revoca dell'autorizzazione. Può prevedere autorizzazioni permanenti e certificati particolari. |