SR 814.201 Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) OPAc Art. 12 Allacciamento alla canalizzazione pubblica |
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1 | L'allacciamento di acque di scarico inquinate alla canalizzazione pubblica fuori della zona edificabile (art. 11 cpv. 2 lett. c LPAc) è considerato: |
a | opportuno, se è realizzabile in modo ineccepibile e l'onere per la costruzione risulta normale; |
b | ragionevolmente esigibile, se i costi non sono sensibilmente superiori a quelli richiesti per un allacciamento analogo nella zona edificabile. |
2 | L'autorità può autorizzare che nuove acque di scarico non inquinate, con afflusso permanente, vengano convogliate in una stazione centrale di depurazione (art. 12 cpv. 3 LPAc) soltanto se le condizioni locali escludono sia la possibilità di lasciarle infiltrare, sia la possibilità di immetterle nelle acque. |
3 | Ai fini dell'esonero dall'allacciamento alla canalizzazione pubblica (art. 12 cpv. 4 LPAc), l'effettivo di bovini e di suini in un'azienda agricola è considerato notevole quando comprende almeno otto unità di bestiame grosso-fertilizzante. |
SR 814.201 Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) OPAc Art. 12 Allacciamento alla canalizzazione pubblica |
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1 | L'allacciamento di acque di scarico inquinate alla canalizzazione pubblica fuori della zona edificabile (art. 11 cpv. 2 lett. c LPAc) è considerato: |
a | opportuno, se è realizzabile in modo ineccepibile e l'onere per la costruzione risulta normale; |
b | ragionevolmente esigibile, se i costi non sono sensibilmente superiori a quelli richiesti per un allacciamento analogo nella zona edificabile. |
2 | L'autorità può autorizzare che nuove acque di scarico non inquinate, con afflusso permanente, vengano convogliate in una stazione centrale di depurazione (art. 12 cpv. 3 LPAc) soltanto se le condizioni locali escludono sia la possibilità di lasciarle infiltrare, sia la possibilità di immetterle nelle acque. |
3 | Ai fini dell'esonero dall'allacciamento alla canalizzazione pubblica (art. 12 cpv. 4 LPAc), l'effettivo di bovini e di suini in un'azienda agricola è considerato notevole quando comprende almeno otto unità di bestiame grosso-fertilizzante. |
SR 814.201 Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) OPAc Art. 12 Allacciamento alla canalizzazione pubblica |
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1 | L'allacciamento di acque di scarico inquinate alla canalizzazione pubblica fuori della zona edificabile (art. 11 cpv. 2 lett. c LPAc) è considerato: |
a | opportuno, se è realizzabile in modo ineccepibile e l'onere per la costruzione risulta normale; |
b | ragionevolmente esigibile, se i costi non sono sensibilmente superiori a quelli richiesti per un allacciamento analogo nella zona edificabile. |
2 | L'autorità può autorizzare che nuove acque di scarico non inquinate, con afflusso permanente, vengano convogliate in una stazione centrale di depurazione (art. 12 cpv. 3 LPAc) soltanto se le condizioni locali escludono sia la possibilità di lasciarle infiltrare, sia la possibilità di immetterle nelle acque. |
3 | Ai fini dell'esonero dall'allacciamento alla canalizzazione pubblica (art. 12 cpv. 4 LPAc), l'effettivo di bovini e di suini in un'azienda agricola è considerato notevole quando comprende almeno otto unità di bestiame grosso-fertilizzante. |
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1 | L'allacciamento di acque di scarico inquinate alla canalizzazione pubblica fuori della zona edificabile (art. 11 cpv. 2 lett. c LPAc) è considerato: |
a | opportuno, se è realizzabile in modo ineccepibile e l'onere per la costruzione risulta normale; |
b | ragionevolmente esigibile, se i costi non sono sensibilmente superiori a quelli richiesti per un allacciamento analogo nella zona edificabile. |
2 | L'autorità può autorizzare che nuove acque di scarico non inquinate, con afflusso permanente, vengano convogliate in una stazione centrale di depurazione (art. 12 cpv. 3 LPAc) soltanto se le condizioni locali escludono sia la possibilità di lasciarle infiltrare, sia la possibilità di immetterle nelle acque. |
3 | Ai fini dell'esonero dall'allacciamento alla canalizzazione pubblica (art. 12 cpv. 4 LPAc), l'effettivo di bovini e di suini in un'azienda agricola è considerato notevole quando comprende almeno otto unità di bestiame grosso-fertilizzante. |
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1 | L'allacciamento di acque di scarico inquinate alla canalizzazione pubblica fuori della zona edificabile (art. 11 cpv. 2 lett. c LPAc) è considerato: |
a | opportuno, se è realizzabile in modo ineccepibile e l'onere per la costruzione risulta normale; |
b | ragionevolmente esigibile, se i costi non sono sensibilmente superiori a quelli richiesti per un allacciamento analogo nella zona edificabile. |
2 | L'autorità può autorizzare che nuove acque di scarico non inquinate, con afflusso permanente, vengano convogliate in una stazione centrale di depurazione (art. 12 cpv. 3 LPAc) soltanto se le condizioni locali escludono sia la possibilità di lasciarle infiltrare, sia la possibilità di immetterle nelle acque. |
3 | Ai fini dell'esonero dall'allacciamento alla canalizzazione pubblica (art. 12 cpv. 4 LPAc), l'effettivo di bovini e di suini in un'azienda agricola è considerato notevole quando comprende almeno otto unità di bestiame grosso-fertilizzante. |
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1 | L'allacciamento di acque di scarico inquinate alla canalizzazione pubblica fuori della zona edificabile (art. 11 cpv. 2 lett. c LPAc) è considerato: |
a | opportuno, se è realizzabile in modo ineccepibile e l'onere per la costruzione risulta normale; |
b | ragionevolmente esigibile, se i costi non sono sensibilmente superiori a quelli richiesti per un allacciamento analogo nella zona edificabile. |
2 | L'autorità può autorizzare che nuove acque di scarico non inquinate, con afflusso permanente, vengano convogliate in una stazione centrale di depurazione (art. 12 cpv. 3 LPAc) soltanto se le condizioni locali escludono sia la possibilità di lasciarle infiltrare, sia la possibilità di immetterle nelle acque. |
3 | Ai fini dell'esonero dall'allacciamento alla canalizzazione pubblica (art. 12 cpv. 4 LPAc), l'effettivo di bovini e di suini in un'azienda agricola è considerato notevole quando comprende almeno otto unità di bestiame grosso-fertilizzante. |