Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2016.327+BP.2016.55

Decisione del 5 ottobre 2016 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Giorgio Bomio, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. Reclamante

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Controparte

Oggetto

Ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
CPP)

Competenza ratione materiae (art. 28
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 28 Conflitti - I conflitti tra il pubblico ministero della Confederazione e le autorità penali cantonali sono decisi dal Tribunale penale federale.
CPP)

Visti:

- la denuncia del 31 dicembre 2014 sporta da A. al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) contro la banca B. ed altri per presunti reati di riciclaggio, truffa fiscale, appropriazione indebita e crimine organizzato (v. act. 4.5);

- le integrative alla denuncia penale del 13 marzo, 10 agosto, 22 settembre e 27 novembre 2015 nonché del 22 marzo 2016 (v. act. 4 pag. 2);

- lo scritto dell’11 luglio 2016, mediante il quale il Tribunale ordinario di Milano, II Sezione penale, ha comunicato alle autorità elvetiche che “all’esito del dibattimento instaurato a seguito di rinvio a giudizio disposto dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con decreto del 22 ottobre 2013 emetteva sentenza in data 23.12.2015 con la quale dichiarava, a norma degli artt. 20 e 529 c.p.p. non doversi procedere nei confronti di A. in ordine ai reati a lei ascritti ai capi A) e B) per difetto di giurisdizione e conseguentemente, disponeva la trasmissione degli atti all’Autorità elvetica (…). Si trasmettono, pertanto, gli atti del dibattimento relativi alla posizione della predetta contenuti su supporto informatico” (v. act. 1.6);

- la lettera del 28 luglio 2016, con la quale il MPC comunica quanto segue all’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG): “accusiamo ricevuta del suo scritto 27 luglio u.s. corredato dai relativi atti e in risposta siamo a comunicarle che dopo analisi sommaria degli stessi siamo dell’avviso che conformemente agli artt. 23 ss CPP i fatti così come presentati non ravvisano i presupposti per ammettere giurisdizione federale considerato come le condotte illecite di riciclaggio – se da riconoscersi, in relazione al reato a monte, quale adempiute secondo il nostro ordinamento giuridico – si sarebbero consumate prevalentemente nel Cantone Ticino e non ravvisano elementi di particolare complessità. Si precisa, inoltre, che le domande di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale concernenti A., compresa l’ultima di cui al n° di rif. RH.16.0035 per la quale la scrivente autorità aveva già manifestato la sua mancata competenza, sono definitivamente evase” (v. act. 4.3)

- il reclamo del 1° agosto 2016 presentato da A. dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale “per denegata e ritardata giustizia” nonché “per mancata avocazione / accertamento di competenza federale” (v. act. 1);

- il decreto dell’11 agosto 2016, con il quale il MPC, e più precisamente il Sostituto Procuratore generale Ruedi Montanari, ha deciso il non luogo a procedere in relazione alla denuncia di cui sopra (v. act. 4.5);

- le osservazioni del 17 agosto 2016, con le quali il MPC ha chiesto di dichiarare inammissibile il reclamo del 1° agosto 2016 (v. act. 4);

- la replica del 16 settembre 2016, con la quale la reclamante ha ribadito le sue conclusioni ricorsuali, nonché chiesto la congiunzione della presente procedura con l’incarto BB.2016.344 (v. act. 8).

Considerato:

- che, in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero;

- che il reclamo può essere interposto, tra l'altro, contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero (v. art. 393 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
CPP);

- che mediante il reclamo si possono segnatamente censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
CPP);

- che i reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine (art. 396 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 396 Forma e termine - 1 I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
1    I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
2    I reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine.
CPP);

- che sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 382 Legittimazione delle altre parti - 1 Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.
1    Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.
2    L'accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta.
3    Alla morte dell'imputato, del condannato o dell'accusatore privato, i congiunti giusta l'articolo 110 capoverso 1 CP263 sono legittimati, nell'ordine di successibilità, a interporre ricorso o a continuare la procedura di ricorso già avviata dal defunto, purché siano lesi nei loro interessi giuridicamente protetti.
CPP);

- che la reclamante censura l’assenza di una decisione del MPC relativamente alla sua denuncia del 31 dicembre 2014;

- che in data 11 agosto 2016 il MPC, in risposta alla denuncia di cui sopra, ha emanato un decreto di non luogo a procedere (v. act. 4.5);

- che il MPC, decidendo sulla denuncia del 31 dicembre 2014, ha quindi aderito a una parte delle conclusioni ricorsuali di A. il cui reclamo in merito ad una presunta denegata giustizia per inazione del MPC è quindi divenuto privo d’oggetto, fatto di cui si terrà conto sia nella fissazione della tassa giudiziaria sia per la concessione di ripetibili;

- che, a seguito del summenzionato decreto dell’11 agosto 2016, la reclamante, con scritto 29 agosto 2016, ha presentato una domanda di ricusazione del Sostituto Procuratore generale Ruedi Montanari, la quale è stata respinta, nella misura della sua ammissibilità, da questa Corte con decisione del 4 ottobre 2016 (v. decisione del Tribunale penale federale BB.2016.344);

- che con il suo gravame del 1° agosto 2016 la reclamante ha postulato che il MPC, da una parte, avvii un’inchiesta nei confronti delle persone oggetto della denuncia del 31 dicembre 2014 e, dall’altra, che “disponga l’avocazione e/o l’accertamento di competenza federale sia dell’incarto trasmesso per rogatoria la scorsa settimana dal Tribunale di Milano, sia di quello pendente avanti il ricusato giudice Villa e Corte di Lugano, trattandosi di incarti gemelli di una medesima fattispecie” (v. act. 1 pag. 3);

- che occorre innanzitutto rilevare che il decreto di non luogo a procedere dell’11 agosto 2016 non è stato impugnato dalla ricorrente, la quale, con il suo scritto del 29 agosto 2016 ha sì concluso alla nullità del decreto in questione, ma soltanto come conseguenza della ricusazione del Sostituto Procuratore generale e non per il contenuto della decisione;

- che il predetto decreto è quindi cresciuto in giudicato;

- che, per il resto, la reclamante contesta lo scritto del MPC del 28 luglio 2016 di cui sopra (v. act. 4.3);

- che la competenza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a statuire in merito a conflitti di competenza tra il pubblico ministero della Confederazione e le autorità penali cantonali discende dai combinati disposti di cui agli art. 28
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 28 Conflitti - I conflitti tra il pubblico ministero della Confederazione e le autorità penali cantonali sono decisi dal Tribunale penale federale.
CPP e 37 cpv. 1 LOAP;

- che in assenza di esplicite disposizioni processuali disciplinanti la materia, la Corte dei reclami penali statuisce secondo le regole che la legge e la giurisprudenza hanno stabilito per la risoluzione di conflitti di foro in ambito intercantonale (Kipfer, Basler Kommentar, 2a ediz., Basilea 2014, n. 2 ad art. 28
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 28 Conflitti - I conflitti tra il pubblico ministero della Confederazione e le autorità penali cantonali sono decisi dal Tribunale penale federale.
CPP; Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz., Berna 2004, no. 419 e il rinvio alla DTF 128 IV 225 consid. 2.3; TPF 2011 170 consid. 1.1; sentenza del Tribunale penale federale BG.2012.36);

- che, secondo l’art. 41 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 41 Contestazione del foro ad opera delle parti - 1 La parte che intende contestare la competenza dell'autorità investita del procedimento penale deve chiedere senza indugio a quest'ultima di rimettere il caso all'autorità penale competente.
1    La parte che intende contestare la competenza dell'autorità investita del procedimento penale deve chiedere senza indugio a quest'ultima di rimettere il caso all'autorità penale competente.
2    Le parti possono impugnare entro dieci giorni dinanzi all'autorità competente a decidere sul foro, conformemente all'articolo 40, la decisione sul foro presa dai pubblici ministeri interessati (art. 39 cpv. 2). Se i pubblici ministeri hanno convenuto un foro derogatorio (art. 38 cpv. 1), la decisione può essere impugnata soltanto dalla parte la cui richiesta secondo il capoverso 1 è stata respinta.
CPP, la parte che intende contestare la competenza dell’autorità investita del procedimento penale deve chiedere senza indugio a quest’ultima di rimettere il caso all’autorità penale competente;

- che, giusta il capoverso 2 della medesima disposizione, le parti possono impugnare entro dieci giorni dinanzi all’autorità competente a decidere sul foro, conformemente all’art. 40, la decisione sul foro presa dai pubblici ministeri interessati (art. 39 cpv. 2);

- che, in concreto, dagli atti dell’incarto non risulta che una formale decisione sul foro conformemente all’art. 41 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 41 Contestazione del foro ad opera delle parti - 1 La parte che intende contestare la competenza dell'autorità investita del procedimento penale deve chiedere senza indugio a quest'ultima di rimettere il caso all'autorità penale competente.
1    La parte che intende contestare la competenza dell'autorità investita del procedimento penale deve chiedere senza indugio a quest'ultima di rimettere il caso all'autorità penale competente.
2    Le parti possono impugnare entro dieci giorni dinanzi all'autorità competente a decidere sul foro, conformemente all'articolo 40, la decisione sul foro presa dai pubblici ministeri interessati (art. 39 cpv. 2). Se i pubblici ministeri hanno convenuto un foro derogatorio (art. 38 cpv. 1), la decisione può essere impugnata soltanto dalla parte la cui richiesta secondo il capoverso 1 è stata respinta.
CPP sia ancora stata emanata (v. anche act. 4 pag. 3);

- che lo scritto del 28 luglio 2016, semplice presa di posizione del MPC riguardo ad una sua eventuale competenza in relazione alla documentazione trasmessa dal Tribunale ordinario di Milano, non è una decisione ai sensi della suddetta disposizione;

- che il reclamo contro lo scritto del 28 luglio 2016 è inammissibile;

- che con il suo gravame la reclamante chiede inoltre di accertare la competenza federale per quanto concerne l’attuale procedimento a suo carico pendente presso il Tribunale penale del Cantone Ticino (incarto n. 72.2015.133);

- che, anche per tale procedimento, dagli atti dell’incarto non risulta che la reclamante abbia proceduto conformemente all’art. 41
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 41 Contestazione del foro ad opera delle parti - 1 La parte che intende contestare la competenza dell'autorità investita del procedimento penale deve chiedere senza indugio a quest'ultima di rimettere il caso all'autorità penale competente.
1    La parte che intende contestare la competenza dell'autorità investita del procedimento penale deve chiedere senza indugio a quest'ultima di rimettere il caso all'autorità penale competente.
2    Le parti possono impugnare entro dieci giorni dinanzi all'autorità competente a decidere sul foro, conformemente all'articolo 40, la decisione sul foro presa dai pubblici ministeri interessati (art. 39 cpv. 2). Se i pubblici ministeri hanno convenuto un foro derogatorio (art. 38 cpv. 1), la decisione può essere impugnata soltanto dalla parte la cui richiesta secondo il capoverso 1 è stata respinta.
CPP;

- che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile anche su tale punto;

- che in sede di replica la reclamante, oltre a confermare il suo atto ricorsuale, ha postulato la congiunzione della presente procedura con quella relativa alla domanda di ricusazione del Sostituto Procuratore generale Ruedi Montanari (v. incarto BB.2016.344);

- che, dopo la concessione di due proroghe, la presente Corte ha fissato alla reclamante un termine al 16 settembre 2016 per inoltrare la sua replica (v. act. 6 e 7);

- che, inoltrata soltanto il 17 settembre 2016, la replica in questione risulta tardiva, per cui non può essere presa in considerazione (v. act. 8);

- che tale allegato può al limite essere considerata una scrittura spontanea della parte (v. art. 109 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 109 Memorie e istanze - 1 Le parti possono presentare in ogni tempo memorie e istanze a chi dirige il procedimento; sono fatte salve le disposizioni contrarie del presente Codice.
1    Le parti possono presentare in ogni tempo memorie e istanze a chi dirige il procedimento; sono fatte salve le disposizioni contrarie del presente Codice.
2    Chi dirige il procedimento esamina le memorie e le istanze e offre alle altre parti l'opportunità di pronunciarsi.
CPP), di cui però la presente Corte non è obbligata a tenere conto;

- che, visto tutto quanto precede, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile nella misura in cui non è divenuto privo d’oggetto;

- che la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto;

- che secondo l'art. 428 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 428 Assunzione delle spese nella procedura di ricorso - 1 Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.
1    Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.
2    Se una parte ricorrente ottiene una decisione a lei più favorevole, le spese della procedura di impugnazione possono esserle addossate se:
a  i presupposti della prevalenza nella causa sono stati creati soltanto nell'ambito della procedura di ricorso; o
b  la decisione impugnata viene modificata soltanto riguardo ad aspetti non sostanziali.
3    Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore.
4    Se la giurisdizione di ricorso annulla una decisione e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente, la Confederazione o il Cantone sostengono le spese della procedura di ricorso e, secondo il libero apprezzamento della giurisdizione di ricorso, quelle della giurisdizione inferiore.
5    Se l'istanza di revisione è accolta, l'autorità penale chiamata in seguito a statuire sulla causa decide secondo libero apprezzamento in merito alle spese del primo procedimento.
, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa;

- che la tassa di giustizia ridotta è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 73 Spese e indennità - 1 Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento:
1    Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento:
a  il calcolo delle spese procedurali;
b  gli emolumenti;
c  le spese ripetibili, le indennità per la difesa d'ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni.
2    Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere della cancelleria.
3    Gli emolumenti variano da un minimo di 200 franchi fino a un massimo di 100 000 franchi per ognuna delle seguenti procedure:
a  procedura preliminare;
b  procedura di primo grado;
c  procedura di ricorso.
LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1’000.-- a carico della reclamante;

- che avendo il MPC, con il suo decreto di non luogo a procedere dell’11 agosto 2016, aderito parzialmente alle conclusioni della reclamante, a quest’ultima viene attribuita un’indennità per spese ripetibili ridotta di fr. 500.-- (IVA compresa) a carico del MPC (v. art. 21 cpv. 1
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 21 Pagamento e rimborso delle spese procedurali - 1 In linea di principio tutte le spese procedurali, le ripetibili nonché le indennità dovute all'avvocato d'ufficio sono pagate dal Ministero pubblico della Confederazione, rispettivamente, nei procedimenti di diritto penale amministrativo, dall'amministrazione interessata.
1    In linea di principio tutte le spese procedurali, le ripetibili nonché le indennità dovute all'avvocato d'ufficio sono pagate dal Ministero pubblico della Confederazione, rispettivamente, nei procedimenti di diritto penale amministrativo, dall'amministrazione interessata.
2    Le spese occasionate dal Tribunale nella procedura davanti alla Corte dei reclami penali o dopo la messa in stato d'accusa sono pagate dalla cassa del Tribunale penale federale.
3    La decisione indica in che misura l'imputato, l'accusatore privato, la persona assolta o condannata deve rimborsare alla Confederazione l'indennità accordata all'avvocato d'ufficio.
4    Se il mandato d'ufficio si estende su una lunga durata possono essere versati degli acconti il cui importo è deciso da chi dirige il procedimento.
RSPPF richiamato l’art. 75 cpv. 1
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 75 Esecuzione da parte del Ministero pubblico della Confederazione - 1 Il Ministero pubblico della Confederazione esegue le decisioni delle autorità penali della Confederazione in quanto non siano competenti i Cantoni.
1    Il Ministero pubblico della Confederazione esegue le decisioni delle autorità penali della Confederazione in quanto non siano competenti i Cantoni.
2    A tale scopo designa un servizio cui non siano affidate né l'istruzione né la promozione dell'accusa.
3    Può rivolgersi a terzi per la confisca e la realizzazione.
LOAP).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Nella misura in cui non è divenuto privo d’oggetto, il reclamo è inammissibile.

2. La richiesta di concessione dell’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.

3. La tassa di giustizia ridotta di fr. 1'000.-- è posta a carico della reclamante.

4. Il MPC rifonderà alla reclamante fr. 500.-- a titolo di ripetibili di causa ridotte.

Bellinzona, 5 ottobre 2016

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- A.

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.