SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
a | del Tribunale amministrativo federale; |
b | del Tribunale penale federale; |
c | dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
d | delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
3 | Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 31 Ricorso - 1 La decisione su reclamo può essere impugnata per iscritto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso alla commissione cantonale di ricorso. È applicabile, per analogia, l'articolo 30 capoversi 2, 3 e 4. |
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1 | La decisione su reclamo può essere impugnata per iscritto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso alla commissione cantonale di ricorso. È applicabile, per analogia, l'articolo 30 capoversi 2, 3 e 4. |
2 | Le spese di procedura innanzi alla commissione di ricorso sono a carico, di regola, della parte soccombente; se il ricorso è parzialmente ammesso, le spese di procedura sono ridotte, o, in via eccezionale, condonate. Esse sono nondimeno addossate al ricorrente ancorché abbia vinto il ricorso, se, con l'adempiere i suoi obblighi, fosse stato in facoltà sua di conseguire il medesimo risultato nell'istanza precedente.101 |
2bis | L'ammontare delle tasse di decisione e di cancelleria e delle spese ripetibili è stabilito secondo il diritto cantonale.102 |
3 | Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale federale.104 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 1 - I cittadini svizzeri che non adempiono i loro obblighi militari prestando servizio personale (servizio militare o civile) sono sottoposti a una tassa sostitutiva. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 2 Assoggettati - 1 Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile:9 |
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1 | Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile:9 |
a | per più di sei mesi non sono incorporati in una formazione dell'esercito né sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile; |
b | ... |
c | non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio. |
1bis | È inoltre sottoposto alla tassa chiunque presta servizio militare o servizio civile e al momento del proscioglimento non ha prestato il totale obbligatorio dei giorni di servizio.13 |
2 | Non è sottoposto alla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento, ha effettivamente assolto il suo servizio militare14, benché non sia stato incorporato durante l'intero anno come obbligato al servizio. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 4a - 1 È esentato dalla tassa militare29 lo Svizzero all'estero che nell'anno di assoggettamento è domiciliato almeno sei mesi all'estero, sempre che: |
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1 | È esentato dalla tassa militare29 lo Svizzero all'estero che nell'anno di assoggettamento è domiciliato almeno sei mesi all'estero, sempre che: |
a | all'inizio dell'anno di assoggettamento sia domiciliato all'estero da più di tre anni senza interruzione; |
b | durante l'anno di assoggettamento debba prestare servizio militare o servizio civile nello Stato straniero in cui è domiciliato o pagare un tributo corrispondente alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare; |
c | durante l'anno di assoggettamento, in qualità di cittadino dello Stato straniero in cui ha il suo domicilio, sia a disposizione dell'esercito o del servizio civile di questo Stato, dopo aver prestato i servizi regolamentari. |
2 | Se la persona soggetta all'obbligo militare era già stata domiciliata all'estero anteriormente, questi soggiorni all'estero sono computati nel periodo di tre anni, sempre che i soggiorni siano durati ogni volta almeno dodici mesi.32 |
3 | Non sono esentati gli Svizzeri soggetti all'obbligo militare che pur essendo domiciliati all'estero sono tenuti a notificarsi giusta le disposizioni del servizio militare o civile e che devono adempiervi i loro obblighi di servizio.33 |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 25 Anno di tassazione - 1 La tassa è stabilita ogni anno: |
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1 | La tassa è stabilita ogni anno: |
a | per gli assoggettati domiciliati in Svizzera; |
b | per le persone soggette all'obbligo militare domiciliate all'estero ma che sono tenute a notificarsi in Svizzera conformemente alle prescrizioni militari o a quelle che reggono il servizio civile e che devono adempiervi i loro obblighi di servizio. |
2 | L'anno di tassazione è, di regola, l'anno civile successivo all'anno di assoggettamento. |
3 | La tassa delle persone soggette all'obbligo militare che intendono partire all'estero è stabilita e riscossa prima dell'inizio del congedo all'estero.89 |
4 | La tassa delle persone soggette all'obbligo militare domiciliate all'estero è stabilita al loro rientro in Svizzera. È applicabile l'articolo 38. |
SR 661.1 Ordinanza del 30 agosto 1995 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO) OTEO Art. 19 Tassazione ed esazione della tassa degli assoggettati in congedo all'estero - 1 La tassa è riscossa provvisoriamente prima del congedo per l'estero per l'anno dell'espatrio e i successivi anni d'esenzione. |
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1 | La tassa è riscossa provvisoriamente prima del congedo per l'estero per l'anno dell'espatrio e i successivi anni d'esenzione. |
2 | La riscossione è effettuata in base a una dichiarazione speciale relativa alla tassa. Vanno posti a base dell'accertamento del reddito imponibile gli introiti presumibilmente ottenibili negli anni di assoggettamento determinanti. |
3 | Se i redditi presumibili non si possono stabilire, viene prelevata la tassa minima. |
4 | Se la tassa non può essere riscossa prima del congedo per l'estero, la tassazione è effettuata dopo il rientro in Svizzera in base a una dichiarazione speciale relativa alla tassa, fatto salvo l'articolo 38 LTEO. Vanno posti a base della tassazione gli introiti ottenuti negli anni di assoggettamento determinanti. |
SR 661.1 Ordinanza del 30 agosto 1995 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO) OTEO Art. 19 Tassazione ed esazione della tassa degli assoggettati in congedo all'estero - 1 La tassa è riscossa provvisoriamente prima del congedo per l'estero per l'anno dell'espatrio e i successivi anni d'esenzione. |
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1 | La tassa è riscossa provvisoriamente prima del congedo per l'estero per l'anno dell'espatrio e i successivi anni d'esenzione. |
2 | La riscossione è effettuata in base a una dichiarazione speciale relativa alla tassa. Vanno posti a base dell'accertamento del reddito imponibile gli introiti presumibilmente ottenibili negli anni di assoggettamento determinanti. |
3 | Se i redditi presumibili non si possono stabilire, viene prelevata la tassa minima. |
4 | Se la tassa non può essere riscossa prima del congedo per l'estero, la tassazione è effettuata dopo il rientro in Svizzera in base a una dichiarazione speciale relativa alla tassa, fatto salvo l'articolo 38 LTEO. Vanno posti a base della tassazione gli introiti ottenuti negli anni di assoggettamento determinanti. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 25 Anno di tassazione - 1 La tassa è stabilita ogni anno: |
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1 | La tassa è stabilita ogni anno: |
a | per gli assoggettati domiciliati in Svizzera; |
b | per le persone soggette all'obbligo militare domiciliate all'estero ma che sono tenute a notificarsi in Svizzera conformemente alle prescrizioni militari o a quelle che reggono il servizio civile e che devono adempiervi i loro obblighi di servizio. |
2 | L'anno di tassazione è, di regola, l'anno civile successivo all'anno di assoggettamento. |
3 | La tassa delle persone soggette all'obbligo militare che intendono partire all'estero è stabilita e riscossa prima dell'inizio del congedo all'estero.89 |
4 | La tassa delle persone soggette all'obbligo militare domiciliate all'estero è stabilita al loro rientro in Svizzera. È applicabile l'articolo 38. |
SR 661.1 Ordinanza del 30 agosto 1995 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO) OTEO Art. 19 Tassazione ed esazione della tassa degli assoggettati in congedo all'estero - 1 La tassa è riscossa provvisoriamente prima del congedo per l'estero per l'anno dell'espatrio e i successivi anni d'esenzione. |
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1 | La tassa è riscossa provvisoriamente prima del congedo per l'estero per l'anno dell'espatrio e i successivi anni d'esenzione. |
2 | La riscossione è effettuata in base a una dichiarazione speciale relativa alla tassa. Vanno posti a base dell'accertamento del reddito imponibile gli introiti presumibilmente ottenibili negli anni di assoggettamento determinanti. |
3 | Se i redditi presumibili non si possono stabilire, viene prelevata la tassa minima. |
4 | Se la tassa non può essere riscossa prima del congedo per l'estero, la tassazione è effettuata dopo il rientro in Svizzera in base a una dichiarazione speciale relativa alla tassa, fatto salvo l'articolo 38 LTEO. Vanno posti a base della tassazione gli introiti ottenuti negli anni di assoggettamento determinanti. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 38 - 1 La tassa si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione decorre dalla fine dell'anno civile successivo all'anno in cui la tassazione dell'imposta federale diretta è passata in giudicato. Una tassa sottratta non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. La tassa stabilita sulla base di una dichiarazione speciale si prescrive in cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno di assoggettamento.128 |
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1 | La tassa si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione decorre dalla fine dell'anno civile successivo all'anno in cui la tassazione dell'imposta federale diretta è passata in giudicato. Una tassa sottratta non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. La tassa stabilita sulla base di una dichiarazione speciale si prescrive in cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno di assoggettamento.128 |
2 | La prescrizione non comincia, ed è sospesa, durante la procedura di reclamo, o di ricorso, e fintanto che nessuna delle persone tenute al pagamento ha il domicilio in Svizzera. |
3 | La prescrizione è interrotta: |
a | ogni volta che sia ordinata la ricerca dell'assoggettato che ha violato l'obbligo di notificazione militare o del servizio civile; |
b | ogni volta che un atto ufficiale inteso ad accertare, o a esigere, la tassa sia fatto noto a una persona tenuta a pagarla; |
c | ogni volta che una persona tenuta a pagare la tassa riconosca espressamente il debito. |
4 | La sospensione e l'interruzione non possono differire la prescrizione oltre cinque anni. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 11 Oggetto della tassa - La tassa è riscossa, giusta la legislazione sull'imposta federale diretta, sul reddito netto complessivo che l'assoggettato consegue in Svizzera e all'estero. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 13 Aliquota - 1 La tassa ammonta a 3 franchi per ogni 100 franchi di reddito soggetto alla tassa, ma almeno a 400 franchi.55 |
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1 | La tassa ammonta a 3 franchi per ogni 100 franchi di reddito soggetto alla tassa, ma almeno a 400 franchi.55 |
2 | Per gli invalidi che non sono esentati dalla tassa militare56 giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera a, la tassa è dimezzata. |
SR 661.1 Ordinanza del 30 agosto 1995 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO) OTEO Art. 20 Conversione di introiti in valuta estera - 1 Se, per la determinazione della tassa, al rientro dell'assoggettato assente dal Paese è necessario convertire in franchi svizzeri gli introiti ottenuti in valuta estera, per la conversione si applica il corso annuale medio (media offerta e domanda) dell'anno di assoggettamento. |
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1 | Se, per la determinazione della tassa, al rientro dell'assoggettato assente dal Paese è necessario convertire in franchi svizzeri gli introiti ottenuti in valuta estera, per la conversione si applica il corso annuale medio (media offerta e domanda) dell'anno di assoggettamento. |
2 | Il corso medio dell'anno è stabilito dall'Amministrazione federale delle contribuzioni. |
SR 661.1 Ordinanza del 30 agosto 1995 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO) OTEO Art. 20 Conversione di introiti in valuta estera - 1 Se, per la determinazione della tassa, al rientro dell'assoggettato assente dal Paese è necessario convertire in franchi svizzeri gli introiti ottenuti in valuta estera, per la conversione si applica il corso annuale medio (media offerta e domanda) dell'anno di assoggettamento. |
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1 | Se, per la determinazione della tassa, al rientro dell'assoggettato assente dal Paese è necessario convertire in franchi svizzeri gli introiti ottenuti in valuta estera, per la conversione si applica il corso annuale medio (media offerta e domanda) dell'anno di assoggettamento. |
2 | Il corso medio dell'anno è stabilito dall'Amministrazione federale delle contribuzioni. |
SR 661.1 Ordinanza del 30 agosto 1995 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO) OTEO Art. 20 Conversione di introiti in valuta estera - 1 Se, per la determinazione della tassa, al rientro dell'assoggettato assente dal Paese è necessario convertire in franchi svizzeri gli introiti ottenuti in valuta estera, per la conversione si applica il corso annuale medio (media offerta e domanda) dell'anno di assoggettamento. |
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1 | Se, per la determinazione della tassa, al rientro dell'assoggettato assente dal Paese è necessario convertire in franchi svizzeri gli introiti ottenuti in valuta estera, per la conversione si applica il corso annuale medio (media offerta e domanda) dell'anno di assoggettamento. |
2 | Il corso medio dell'anno è stabilito dall'Amministrazione federale delle contribuzioni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale - 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
|
1 | Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
2 | Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. |
3 | La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale - 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
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1 | Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
2 | Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. |
3 | La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 182 Competenze normative ed esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. |
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1 | Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. |
2 | Provvede all'esecuzione della legislazione, dei decreti dell'Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 182 Competenze normative ed esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. |
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1 | Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. |
2 | Provvede all'esecuzione della legislazione, dei decreti dell'Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 1 - I cittadini svizzeri che non adempiono i loro obblighi militari prestando servizio personale (servizio militare o civile) sono sottoposti a una tassa sostitutiva. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 21 Aumento della tassa per gli anni di servizio attivo - 1 L'Assemblea federale può aumentare fino al doppio l'ammontare della tassa per gli anni nei quali la maggior parte delle truppe è chiamata a prestare servizio attivo.68 |
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1 | L'Assemblea federale può aumentare fino al doppio l'ammontare della tassa per gli anni nei quali la maggior parte delle truppe è chiamata a prestare servizio attivo.68 |
2 | Se l'Assemblea federale fa uso di siffatta facoltà, gli assoggettati di cui all'articolo 4 capoverso 2 devono pagare soltanto il supplemento di tassa. |
SR 661.1 Ordinanza del 30 agosto 1995 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO) OTEO Art. 47 Diffida - La diffida è esente da emolumenti. |
SR 661.1 Ordinanza del 30 agosto 1995 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO) OTEO Art. 20 Conversione di introiti in valuta estera - 1 Se, per la determinazione della tassa, al rientro dell'assoggettato assente dal Paese è necessario convertire in franchi svizzeri gli introiti ottenuti in valuta estera, per la conversione si applica il corso annuale medio (media offerta e domanda) dell'anno di assoggettamento. |
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1 | Se, per la determinazione della tassa, al rientro dell'assoggettato assente dal Paese è necessario convertire in franchi svizzeri gli introiti ottenuti in valuta estera, per la conversione si applica il corso annuale medio (media offerta e domanda) dell'anno di assoggettamento. |
2 | Il corso medio dell'anno è stabilito dall'Amministrazione federale delle contribuzioni. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 2 Assoggettati - 1 Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile:9 |
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1 | Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile:9 |
a | per più di sei mesi non sono incorporati in una formazione dell'esercito né sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile; |
b | ... |
c | non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio. |
1bis | È inoltre sottoposto alla tassa chiunque presta servizio militare o servizio civile e al momento del proscioglimento non ha prestato il totale obbligatorio dei giorni di servizio.13 |
2 | Non è sottoposto alla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento, ha effettivamente assolto il suo servizio militare14, benché non sia stato incorporato durante l'intero anno come obbligato al servizio. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 4a - 1 È esentato dalla tassa militare29 lo Svizzero all'estero che nell'anno di assoggettamento è domiciliato almeno sei mesi all'estero, sempre che: |
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1 | È esentato dalla tassa militare29 lo Svizzero all'estero che nell'anno di assoggettamento è domiciliato almeno sei mesi all'estero, sempre che: |
a | all'inizio dell'anno di assoggettamento sia domiciliato all'estero da più di tre anni senza interruzione; |
b | durante l'anno di assoggettamento debba prestare servizio militare o servizio civile nello Stato straniero in cui è domiciliato o pagare un tributo corrispondente alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare; |
c | durante l'anno di assoggettamento, in qualità di cittadino dello Stato straniero in cui ha il suo domicilio, sia a disposizione dell'esercito o del servizio civile di questo Stato, dopo aver prestato i servizi regolamentari. |
2 | Se la persona soggetta all'obbligo militare era già stata domiciliata all'estero anteriormente, questi soggiorni all'estero sono computati nel periodo di tre anni, sempre che i soggiorni siano durati ogni volta almeno dodici mesi.32 |
3 | Non sono esentati gli Svizzeri soggetti all'obbligo militare che pur essendo domiciliati all'estero sono tenuti a notificarsi giusta le disposizioni del servizio militare o civile e che devono adempiervi i loro obblighi di servizio.33 |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 22 Organizzazione - 1 La tassa è riscossa dai Cantoni, sotto la vigilanza della Confederazione. |
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1 | La tassa è riscossa dai Cantoni, sotto la vigilanza della Confederazione. |
2 | ...69 |
3 | Ogni Cantone istituisce un'autorità di ricorso indipendente dall'amministrazione. Esso può prevedere un'autorità di ricorso di seconda istanza. Come autorità cantonale di ultima istanza designa un tribunale superiore.70 |
4 | L'organizzazione e la gestione delle autorità cantonali sono disciplinate dal diritto cantonale, riservato il diritto federale. Qualora un Cantone non possa prendere tempestivamente le disposizioni indispensabili, il Consiglio federale emana provvisoriamente le ordinanze necessarie. |
5 | Più Cantoni possono convenire di riscuotere la tassa in comune. Essi disciplinano la procedura e l'organizzazione della riscossione della tassa nonché la composizione della commissione di ricorso. In mancanza di un simile disciplinamento, è applicabile la procedura del Cantone competente ai sensi dell'articolo 23.71 |
6 | ...72 |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 25 Anno di tassazione - 1 La tassa è stabilita ogni anno: |
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1 | La tassa è stabilita ogni anno: |
a | per gli assoggettati domiciliati in Svizzera; |
b | per le persone soggette all'obbligo militare domiciliate all'estero ma che sono tenute a notificarsi in Svizzera conformemente alle prescrizioni militari o a quelle che reggono il servizio civile e che devono adempiervi i loro obblighi di servizio. |
2 | L'anno di tassazione è, di regola, l'anno civile successivo all'anno di assoggettamento. |
3 | La tassa delle persone soggette all'obbligo militare che intendono partire all'estero è stabilita e riscossa prima dell'inizio del congedo all'estero.89 |
4 | La tassa delle persone soggette all'obbligo militare domiciliate all'estero è stabilita al loro rientro in Svizzera. È applicabile l'articolo 38. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 25 Anno di tassazione - 1 La tassa è stabilita ogni anno: |
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1 | La tassa è stabilita ogni anno: |
a | per gli assoggettati domiciliati in Svizzera; |
b | per le persone soggette all'obbligo militare domiciliate all'estero ma che sono tenute a notificarsi in Svizzera conformemente alle prescrizioni militari o a quelle che reggono il servizio civile e che devono adempiervi i loro obblighi di servizio. |
2 | L'anno di tassazione è, di regola, l'anno civile successivo all'anno di assoggettamento. |
3 | La tassa delle persone soggette all'obbligo militare che intendono partire all'estero è stabilita e riscossa prima dell'inizio del congedo all'estero.89 |
4 | La tassa delle persone soggette all'obbligo militare domiciliate all'estero è stabilita al loro rientro in Svizzera. È applicabile l'articolo 38. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 84 - 1 I debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito. |
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1 | I debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito. |
2 | Se il debito è espresso in una moneta che non è moneta del Paese nel luogo di pagamento, questo potrà farsi in moneta del Paese al corso del giorno della scadenza, a meno che con la parola «effettiva» o con altra simile aggiunta non sia stato stipulato l'adempimento letterale del contratto. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 13 Aliquota - 1 La tassa ammonta a 3 franchi per ogni 100 franchi di reddito soggetto alla tassa, ma almeno a 400 franchi.55 |
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1 | La tassa ammonta a 3 franchi per ogni 100 franchi di reddito soggetto alla tassa, ma almeno a 400 franchi.55 |
2 | Per gli invalidi che non sono esentati dalla tassa militare56 giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera a, la tassa è dimezzata. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 11 Oggetto della tassa - La tassa è riscossa, giusta la legislazione sull'imposta federale diretta, sul reddito netto complessivo che l'assoggettato consegue in Svizzera e all'estero. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 2 Assoggettati - 1 Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile:9 |
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1 | Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile:9 |
a | per più di sei mesi non sono incorporati in una formazione dell'esercito né sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile; |
b | ... |
c | non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio. |
1bis | È inoltre sottoposto alla tassa chiunque presta servizio militare o servizio civile e al momento del proscioglimento non ha prestato il totale obbligatorio dei giorni di servizio.13 |
2 | Non è sottoposto alla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento, ha effettivamente assolto il suo servizio militare14, benché non sia stato incorporato durante l'intero anno come obbligato al servizio. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 4a - 1 È esentato dalla tassa militare29 lo Svizzero all'estero che nell'anno di assoggettamento è domiciliato almeno sei mesi all'estero, sempre che: |
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1 | È esentato dalla tassa militare29 lo Svizzero all'estero che nell'anno di assoggettamento è domiciliato almeno sei mesi all'estero, sempre che: |
a | all'inizio dell'anno di assoggettamento sia domiciliato all'estero da più di tre anni senza interruzione; |
b | durante l'anno di assoggettamento debba prestare servizio militare o servizio civile nello Stato straniero in cui è domiciliato o pagare un tributo corrispondente alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare; |
c | durante l'anno di assoggettamento, in qualità di cittadino dello Stato straniero in cui ha il suo domicilio, sia a disposizione dell'esercito o del servizio civile di questo Stato, dopo aver prestato i servizi regolamentari. |
2 | Se la persona soggetta all'obbligo militare era già stata domiciliata all'estero anteriormente, questi soggiorni all'estero sono computati nel periodo di tre anni, sempre che i soggiorni siano durati ogni volta almeno dodici mesi.32 |
3 | Non sono esentati gli Svizzeri soggetti all'obbligo militare che pur essendo domiciliati all'estero sono tenuti a notificarsi giusta le disposizioni del servizio militare o civile e che devono adempiervi i loro obblighi di servizio.33 |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 47 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Disciplina in particolare la tassazione e la riscossione della tassa militare143 degli assoggettati con congedo per l'estero, nonché la revisione delle decisioni e sentenze passate in giudicato.144 |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Disciplina in particolare la tassazione e la riscossione della tassa militare143 degli assoggettati con congedo per l'estero, nonché la revisione delle decisioni e sentenze passate in giudicato.144 |
2 | Il Consiglio federale può estendere l'applicazione della presente legge ai cittadini di uno Stato straniero, domiciliati in Svizzera, qualora quello Stato sottoponga i cittadini svizzeri a un servizio militare o civile personale o al pagamento di una tassa d'esenzione.145 |
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SR 661.1 Ordinanza del 30 agosto 1995 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO) OTEO Art. 20 Conversione di introiti in valuta estera - 1 Se, per la determinazione della tassa, al rientro dell'assoggettato assente dal Paese è necessario convertire in franchi svizzeri gli introiti ottenuti in valuta estera, per la conversione si applica il corso annuale medio (media offerta e domanda) dell'anno di assoggettamento. |
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1 | Se, per la determinazione della tassa, al rientro dell'assoggettato assente dal Paese è necessario convertire in franchi svizzeri gli introiti ottenuti in valuta estera, per la conversione si applica il corso annuale medio (media offerta e domanda) dell'anno di assoggettamento. |
2 | Il corso medio dell'anno è stabilito dall'Amministrazione federale delle contribuzioni. |
SR 661.1 Ordinanza del 30 agosto 1995 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO) OTEO Art. 20 Conversione di introiti in valuta estera - 1 Se, per la determinazione della tassa, al rientro dell'assoggettato assente dal Paese è necessario convertire in franchi svizzeri gli introiti ottenuti in valuta estera, per la conversione si applica il corso annuale medio (media offerta e domanda) dell'anno di assoggettamento. |
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1 | Se, per la determinazione della tassa, al rientro dell'assoggettato assente dal Paese è necessario convertire in franchi svizzeri gli introiti ottenuti in valuta estera, per la conversione si applica il corso annuale medio (media offerta e domanda) dell'anno di assoggettamento. |
2 | Il corso medio dell'anno è stabilito dall'Amministrazione federale delle contribuzioni. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 2 Assoggettati - 1 Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile:9 |
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1 | Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile:9 |
a | per più di sei mesi non sono incorporati in una formazione dell'esercito né sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile; |
b | ... |
c | non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio. |
1bis | È inoltre sottoposto alla tassa chiunque presta servizio militare o servizio civile e al momento del proscioglimento non ha prestato il totale obbligatorio dei giorni di servizio.13 |
2 | Non è sottoposto alla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento, ha effettivamente assolto il suo servizio militare14, benché non sia stato incorporato durante l'intero anno come obbligato al servizio. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 9 Anno di assoggettamento - 1 Quando nell'anno di assoggettamento sono adempiute le condizioni che la determinano, essa abbraccia l'intera durata del medesimo. |
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1 | Quando nell'anno di assoggettamento sono adempiute le condizioni che la determinano, essa abbraccia l'intera durata del medesimo. |
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SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 11 Oggetto della tassa - La tassa è riscossa, giusta la legislazione sull'imposta federale diretta, sul reddito netto complessivo che l'assoggettato consegue in Svizzera e all'estero. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 21 Aumento della tassa per gli anni di servizio attivo - 1 L'Assemblea federale può aumentare fino al doppio l'ammontare della tassa per gli anni nei quali la maggior parte delle truppe è chiamata a prestare servizio attivo.68 |
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1 | L'Assemblea federale può aumentare fino al doppio l'ammontare della tassa per gli anni nei quali la maggior parte delle truppe è chiamata a prestare servizio attivo.68 |
2 | Se l'Assemblea federale fa uso di siffatta facoltà, gli assoggettati di cui all'articolo 4 capoverso 2 devono pagare soltanto il supplemento di tassa. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 32 Scadenza - 1 La tassa scade, di regola, il 1° maggio dell'anno civile successivo all'anno di assoggettamento (termine generale di scadenza). |
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1 | La tassa scade, di regola, il 1° maggio dell'anno civile successivo all'anno di assoggettamento (termine generale di scadenza). |
2 | Con la notificazione della decisione di tassazione scadono: |
a | la tassa sulle prestazioni in capitale di istituzioni di previdenza; |
b | la tassa in caso di pagamento di arretrati. |
3 | La tassa scade in ogni caso: |
a | il giorno in cui l'assoggettato che vuol lasciare durevolmente il Paese prende i provvedimenti necessari per la partenza; |
b | all'atto della dichiarazione di fallimento a carico dell'assoggettato, solo per quanto riguarda le tasse degli anni precedenti alla dichiarazione di fallimento; |
c | alla morte dell'assoggettato. |
4 | Il termine non muta anche se l'assoggettato ha ricevuto a tale data solamente un calcolo provvisorio della tassa oppure se ha presentato un reclamo o un ricorso contro la tassazione. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 25 Anno di tassazione - 1 La tassa è stabilita ogni anno: |
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1 | La tassa è stabilita ogni anno: |
a | per gli assoggettati domiciliati in Svizzera; |
b | per le persone soggette all'obbligo militare domiciliate all'estero ma che sono tenute a notificarsi in Svizzera conformemente alle prescrizioni militari o a quelle che reggono il servizio civile e che devono adempiervi i loro obblighi di servizio. |
2 | L'anno di tassazione è, di regola, l'anno civile successivo all'anno di assoggettamento. |
3 | La tassa delle persone soggette all'obbligo militare che intendono partire all'estero è stabilita e riscossa prima dell'inizio del congedo all'estero.89 |
4 | La tassa delle persone soggette all'obbligo militare domiciliate all'estero è stabilita al loro rientro in Svizzera. È applicabile l'articolo 38. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 25 Anno di tassazione - 1 La tassa è stabilita ogni anno: |
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1 | La tassa è stabilita ogni anno: |
a | per gli assoggettati domiciliati in Svizzera; |
b | per le persone soggette all'obbligo militare domiciliate all'estero ma che sono tenute a notificarsi in Svizzera conformemente alle prescrizioni militari o a quelle che reggono il servizio civile e che devono adempiervi i loro obblighi di servizio. |
2 | L'anno di tassazione è, di regola, l'anno civile successivo all'anno di assoggettamento. |
3 | La tassa delle persone soggette all'obbligo militare che intendono partire all'estero è stabilita e riscossa prima dell'inizio del congedo all'estero.89 |
4 | La tassa delle persone soggette all'obbligo militare domiciliate all'estero è stabilita al loro rientro in Svizzera. È applicabile l'articolo 38. |
SR 661.1 Ordinanza del 30 agosto 1995 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO) OTEO Art. 20 Conversione di introiti in valuta estera - 1 Se, per la determinazione della tassa, al rientro dell'assoggettato assente dal Paese è necessario convertire in franchi svizzeri gli introiti ottenuti in valuta estera, per la conversione si applica il corso annuale medio (media offerta e domanda) dell'anno di assoggettamento. |
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1 | Se, per la determinazione della tassa, al rientro dell'assoggettato assente dal Paese è necessario convertire in franchi svizzeri gli introiti ottenuti in valuta estera, per la conversione si applica il corso annuale medio (media offerta e domanda) dell'anno di assoggettamento. |
2 | Il corso medio dell'anno è stabilito dall'Amministrazione federale delle contribuzioni. |
SR 661.1 Ordinanza del 30 agosto 1995 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO) OTEO Art. 20 Conversione di introiti in valuta estera - 1 Se, per la determinazione della tassa, al rientro dell'assoggettato assente dal Paese è necessario convertire in franchi svizzeri gli introiti ottenuti in valuta estera, per la conversione si applica il corso annuale medio (media offerta e domanda) dell'anno di assoggettamento. |
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1 | Se, per la determinazione della tassa, al rientro dell'assoggettato assente dal Paese è necessario convertire in franchi svizzeri gli introiti ottenuti in valuta estera, per la conversione si applica il corso annuale medio (media offerta e domanda) dell'anno di assoggettamento. |
2 | Il corso medio dell'anno è stabilito dall'Amministrazione federale delle contribuzioni. |
SR 641.10 Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) LTB Art. 28 - 1 La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 7, 15, 23). |
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1 | La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 7, 15, 23). |
2 | Se le parti non hanno convenuto un corso determinante per la conversione, questa è fatta in base alla media fra i corsi delle divise e delle valute all'ultimo giorno feriale precedente quello in cui è sorto il credito fiscale. |
SR 641.101 Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) OTB Art. 22 Iscrizione del controvalore - 1 Come controvalore (art. 16 cpv. 1 L) si può iscrivere nel registro: |
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1 | Come controvalore (art. 16 cpv. 1 L) si può iscrivere nel registro: |
a | il corso dei titoli negoziati, indicato nel rendiconto, compreso il bonifico per interessi correnti o per cedole non ancora staccate; |
b | oppure l'ammontare finale del rendiconto. |
2 | Il modo d'iscrizione può essere modificato soltanto all'inizio di un esercizio contabile. |
3 | Un controvalore espresso in valuta estera dev'essere convertito e iscritto in franchi svizzeri (art. 28 L). |
4 | Trattandosi di titoli svizzeri ed esteri legati in modo tale da non poter essere negoziati separatamente, l'intero controvalore è da iscrivere nella rubrica «Titoli svizzeri». |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 24 Base di calcolo - 1 L'imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta. La controprestazione comprende segnatamente anche il risarcimento di tutte le spese, fatturate separatamente o meno, nonché i tributi di diritto pubblico dovuti dal contribuente. Sono fatti salvi i capoversi 2 e 6. |
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1 | L'imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta. La controprestazione comprende segnatamente anche il risarcimento di tutte le spese, fatturate separatamente o meno, nonché i tributi di diritto pubblico dovuti dal contribuente. Sono fatti salvi i capoversi 2 e 6. |
2 | In caso di prestazioni a persone strettamente vincolate (art. 3 lett. h), si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti. |
3 | In caso di permuta, la controprestazione corrisponde al valore di mercato della prestazione fornita in cambio. |
4 | In caso di riparazione con sostituzione di pezzi, la controprestazione è costituita unicamente dalla retribuzione del lavoro eseguito. |
5 | Se la prestazione è effettuata per il pagamento di un debito, si considera controprestazione l'importo del debito estinto. |
6 | Non sono inclusi nella base di calcolo: |
a | le imposte sui diritti di entrata e i diritti di mutazione, nonché l'imposta sul valore aggiunto dovuta sulla prestazione; |
b | gli importi che il contribuente riceve dal destinatario della prestazione a titolo di rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di quest'ultimo, purché li designi separatamente (partite di giro); |
c | la parte della controprestazione inerente al valore del terreno in caso di alienazione di un bene immobile; |
d | le tasse cantonali a favore dei fondi di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti incluse nel prezzo delle prestazioni di eliminazione e di erogazione, purché tali fondi versino contributi alle aziende di smaltimento dei rifiuti o alle aziende fornitrici d'acqua. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 54 - 1 L'imposta è calcolata: |
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1 | L'imposta è calcolata: |
a | sulla controprestazione, se i beni sono importati in adempimento di un contratto di vendita o di commissione; |
b | sulla controprestazione di forniture o lavori ai sensi dell'articolo 3 lettera d numero 2 eseguiti in virtù di un contratto d'appalto con beni immessi in libera pratica secondo il diritto doganale (art. 48 LD114) da una persona non registrata come contribuente sul territorio svizzero; |
c | sulla controprestazione di lavori commissionati da pittori e scultori ed eseguiti all'estero sulle loro opere d'arte (art. 3 lett. d n. 2), a condizione che le opere d'arte siano state importate sul territorio svizzero da loro stessi o su loro ordine; |
d | sulla controprestazione per l'uso di beni che erano stati importati in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD, purché l'imposta su tale controprestazione sia rilevante; se l'uso temporaneo è gratuito o se la controprestazione richiesta è ridotta, fa stato la controprestazione che sarebbe fatturata a un terzo indipendente; |
e | sulla controprestazione di lavori eseguiti all'estero su beni (art. 3 lett. d n. 2) esportati in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per perfezionamento passivo a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero; |
f | sulla controprestazione di lavori eseguiti all'estero su beni (art. 3 lett. d n. 2) che sono stati trasferiti all'estero secondo il regime d'esportazione (art. 61 LD) per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero; |
g | sul valore di mercato nei rimanenti casi; per valore di mercato s'intende tutto ciò che, allo stadio dell'importazione, un importatore dovrebbe pagare a un fornitore indipendente nel Paese di provenienza dei beni al momento della nascita del debito fiscale secondo l'articolo 56, in condizioni di libera concorrenza, per ottenere gli stessi beni. |
2 | Se il calcolo dell'imposta è stato effettuato sulla base della controprestazione, è determinante la controprestazione ai sensi dell'articolo 24 pagata o da pagare dall'importatore o da un terzo in sua vece, fatto salvo l'articolo 18 capoverso 2 lettera h. In caso di modifica successiva della controprestazione si applica per analogia l'articolo 41. |
3 | Nella base di calcolo devono essere integrati, se non sono già compresi: |
a | le imposte, i dazi e altre tasse dovuti fuori dal territorio svizzero e per l'importazione, tranne l'imposta sul valore aggiunto da riscuotere; |
b | le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero, dove i beni devono essere trasportati al momento della nascita del debito fiscale secondo l'articolo 56; se questo luogo è sconosciuto, vale come luogo di destinazione quello in cui il bene viene scaricato sul territorio svizzero dopo la nascita del debito fiscale. |
4 | Se sussistono dubbi circa l'esattezza della dichiarazione doganale o mancano indicazioni del valore, l'UDSC può procedere alla stima della base di calcolo dell'imposta entro i limiti del suo potere d'apprezzamento. |
5 | Per la determinazione della base di calcolo dell'imposta, i prezzi o i valori in valuta estera devono essere convertiti in franchi svizzeri al corso del cambio (vendita) in borsa la vigilia della nascita del debito fiscale secondo l'articolo 56. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 45 Controprestazioni in valuta estera - (art. 24 cpv. 1 LIVA) |
|
1 | Per calcolare l'imposta sul valore aggiunto dovuta, le controprestazioni in valuta estera vanno convertite in valuta svizzera al momento della nascita del credito fiscale. |
2 | È data una controprestazione in valuta estera quando la fattura o la ricevuta è emessa in valuta estera. Se non è emessa una fattura o una ricevuta, è determinante la valuta in cui è operata la contabilizzazione presso il fornitore della prestazione. È irrilevante la valuta in cui il pagamento è effettuato o in cui è dato il resto. |
3 | La conversione viene fatta al tasso di cambio pubblicato dall'AFC, con possibilità di scelta tra il corso medio mensile e il corso del giorno per la vendita delle divise.45 |
3bis | Alle valute estere per le quali l'AFC non pubblica alcun corso si applica il corso del giorno per la vendita delle divise pubblicato da una banca situata sul territorio svizzero.46 |
4 | I contribuenti che fanno parte di un gruppo possono operare la conversione basandosi sul corso del gruppo. Tale corso è applicato tanto alle prestazioni infragruppo quanto nei rapporti con terzi.47 |
5 | Il metodo prescelto (corso medio mensile, corso del giorno o corso del gruppo) va applicato almeno per un periodo fiscale. |
SR 641.51 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut) LIAut Art. 24 Base di calcolo - 1 L'imposta è riscossa: |
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1 | L'imposta è riscossa: |
a | sulla controprestazione che, secondo l'articolo 30, l'importatore ha pagato o deve pagare allorquando l'autoveicolo è importato in esecuzione di un contratto di alienazione o di commissione; |
b | sul valore normale in tutti gli altri casi; per valore normale s'intende tutto ciò che un importatore, allo stadio in cui avviene l'importazione, dovrebbe pagare ad un fornitore indipendente del Paese di provenienza degli autoveicoli al momento in cui sorge il credito fiscale e in condizioni di libera concorrenza, per ottenere lo stesso autoveicolo. |
2 | Nella base di calcolo vanno inclusi, sempre che non lo siano già: |
a | le imposte, i dazi e gli altri tributi dovuti fuori dal Paese d'importazione e in virtù dell'importazione, ad eccezione dell'imposta stessa e dell'imposta sul valore aggiunto; |
b | le spese accessorie come le provvigioni e le spese di trasporto e d'assicurazione sorte fino al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero. Per primo luogo di destinazione s'intende il luogo indicato sulla lettera di vettura o su un altro documento accompagnatorio utilizzato per l'importazione del veicolo, in mancanza di tale indicazione, il primo luogo di destinazione in cui avviene lo scarico. |
3 | Se sussistono dubbi circa l'esattezza della base di calcolo dichiarata o se mancano indicazioni del valore, l'autorità fiscale può procedere mediante stima. |
4 | Per la determinazione della base di calcolo dell'imposta, i prezzi o valori in valuta estera sono convertiti in franchi svizzeri al corso delle divise (vendita) dell'ultimo giorno di borsa prima dell'insorgere del credito fiscale. |
5 | Per gli autoveicoli incompleti o non finiti, l'autorità fiscale può aumentare l'importo imponibile del prezzo o del valore delle parti mancanti. |
SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 4 - 1 Se la prestazione imponibile è espressa in valuta estera, essa deve essere calcolata in franchi svizzeri al momento della sua scadenza. |
|
1 | Se la prestazione imponibile è espressa in valuta estera, essa deve essere calcolata in franchi svizzeri al momento della sua scadenza. |
2 | L'attestazione quanto alla deduzione dell'imposta (art. 3 cpv. 2) deve menzionare l'ammontare lordo della prestazione nelle due valute e il corso di conversione. |
3 | Se le parti non hanno concordato un corso di conversione fisso, il calcolo si opera in base al corso medio dell'offerta e della domanda dell'ultimo giorno feriale precedente la scadenza della prestazione. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |